§ 4.6.11 - L.R. 25 novembre 1989, n. 8.
Disciplina dell'artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.6 artigianato e industria
Data:25/11/1989
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizione di imprenditore artigiano).
Art. 3.  (Definizione di impresa artigiana).
Art. 4.  (Limiti dimensionali).
Art. 5.  (Tutela dell'artigianato).
Art. 6.  (Albo delle imprese artigiane).
Art. 7.  (Iscrizione all'albo).
Art. 8.  (Iscrizione all'albo d'ufficio).
Art. 9.  (Denunce di modificazione e di cessazione di attività artigiana).
Art. 10.  (Cancellazione dall'albo).
Art. 11.  (Revisione generale degli albi provinciali delle imprese artigiane).
Art. 12.  (Sanzioni amministrative).
Art. 13.  (Applicazione delle sanzioni).
Art. 14.  (Ricorsi).
Art. 15.  (Natura e scopi).
Art. 16.  (Composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato).
Art. 17.  (Funzioni delle commissioni provinciali per l'artigianato).
Art. 18.  (Organizzazione delle commissioni provinciali per l'artigianato).
Art. 19.  (Diritti di segreteria sugli atti delle commissioni).
Art. 20.  Vigilanza sulle commissioni provinciali per l'artigianato).
Art. 21.  (Sede e composizione della commissione regionale per l'artigianato).
Art. 22.  (Funzioni della Commissione regionale per l'Artigianato).
Art. 23.  (Competenze dovute ai membri delle commissioni).
Art. 24.  (Ufficio di segreteria).
Art. 25.  (Funzionamento).
Art. 26.  (Sistema elettorale).
Art. 27.  (Indizione delle elezioni).
Art. 28.  (Elettorato attivo e passivo).
Art. 29.  (Ricorsi).
Art. 30.  (Seggi elettorali).
Art. 31.  (Indennità ai componenti il seggio elettorale).
Art. 32.  (Liste elettorali).
Art. 33.  (Liste dei candidati).
Art. 34.  (Operazioni elettorali).
Art. 35.  (Convalida e surrogazione).
Art. 36.  (Delega alle Province ed alle Comunità Montane).
Art. 37. 
Art. 38.  (Iniziative promozionali).
Art. 39. 
Art. 40. 
Art. 41.  (Norma Finanziaria).
Art. 42.  (Disposizioni finali e transitorie).


§ 4.6.11 - L.R. 25 novembre 1989, n. 8. [1]

Disciplina dell'artigianato.

(B.U. 29 novembre 1989, n. 48)

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Con la presente legge sono disciplinate le funzioni relative alla tenuta dell'Albo delle imprese artigiane ed agli organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato in attuazione degli articoli 5, 6, 7, 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

 

Titolo I

TENUTA DEGLI ALBI PROVINCIALI DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 2. (Definizione di imprenditore artigiano).

     1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivi.

     2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione.

     3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.

     4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali.

 

     Art. 3. (Definizione di impresa artigiana).

     1. E' artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.

     2. E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

     3. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

     4. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o ad essi contigui ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commesso, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'albo provinciale le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 maggio 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali, come disposto dal sesto comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

 

     Art. 4. (Limiti dimensionali).

     1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

     a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

     b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

     c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

     d) per l'impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti;

     e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

     2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

     - non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

     - non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

     - sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230 bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

     - sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

     - non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;

     - sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

 

     Art. 5. (Tutela dell'artigianato).

     1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e alla sua separata sezione tenuti in ogni provincia è obbligatoria, ha effetto costitutivo a tutti gli effetti di legge ed è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti [2].

     2. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le leggi regionali possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e società consortili iscritti nella separata sezione dell'albo, anche in forma di cooperativa, ai quali partecipano, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minore dimensione, così come definite dal C.I.P.I., purché in numero non superiore a un terzo, nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e tecnica. In detti organismi la maggioranza negli organi deliberanti deve essere detenuta dalle imprese artigiane.

     3. Ai trasgressori dell'obbligo di cui al comma 1 è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro determinata dal successivo articolo 12 della presente legge.

     4. Nessuna impresa artigiana può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo o che non siano costituiti ai sensi e per gli effetti di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

     5. Ai trasgressori del divieto di cui al precedente comma è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro da lire due milioni a lire cinque milioni determinata ai sensi del successivo articolo 12.

 

     Art. 6. (Albo delle imprese artigiane).

     1. Per ciascuna provincia della Calabria è istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

     2. Tutte le imprese aventi i requisiti di legge, e sede in un Comune della Calabria, sono tenute ad iscriversi al relativo Albo provinciale delle imprese artigiane secondo le formalità ed i termini previsti dagli articoli 47, 48, 49 e 50 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dalla legge 4 novembre 1981, n. 630, e dal relativo Decreto di attuazione emanato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato il 19 marzo 1982, concernente le modalità ed i contenuti delle denunce al Registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio.

     3. [La domanda di iscrizione al predetto Albo e le successive denunce di modifica e di cessazione, da presentarsi alla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato secondo le modalità ed i termini richiamati al precedente comma, esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e sono trasmesse entro 15 giorni dal ricevimento all'Ente Camerale competente che provvede ad annotarle d'ufficio nel Registro delle Ditte entro quindici giorni dalla loro presentazione] [3].

     4. [Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato trasmettono altresì, ai rispettivi enti camerali, le delibere di iscrizione, modificazione e cancellazione entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento per l'effetto sostitutivo dell'iscrizione nel Registro delle Ditte di cui all'articolo 47 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, disposto dalle norme statali vigenti] [4].

     5. [Analoga comunicazione dovrà essere fatta alla locale sede dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni e all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale agli effetti dell'applicazione della legislazione in materia di assicurazione, di previdenza e di assistenza sociale] [5].

     6. [Analoga comunicazione dovrà essere indirizzata agli Ispettorati del Lavoro, agli Enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e a qualsiasi pubblica amministrazione in ordine alle decisioni adottate, entro sessanta giorni, su segnalazione da essi effettuate di inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'Albo] [6].

     7. In separata sezione dell'Albo sono iscritti i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti fra imprese artigiane, nonché i consorzi e le società consortili, misti ed a termine, di cui all'articolo 6 secondo e quarto comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.

     8. Tale iscrizione è tuttavia condizione necessaria per la concessione di agevolazioni previste dalla legislazione regionale.

     9. I consorzi misti ed a termine di cui al precedente comma, beneficiari di agevolazioni regionali, sono tenuti a comunicare alla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato ogni modificazione intervenuta nello statuto e nella composizione dei soci.

     10. Per la tenuta della separata sezione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane si applicano le disposizioni che disciplinano la tenuta dell'albo stesso.

 

     Art. 7. (Iscrizione all'albo). [7]

     [1. Le domande di iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni:

     a) dall'inizio dell'attività per le imprese artigiane individuali, ed il relativo adempimento spetta al titolare;

     b) dalla data di deposito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese (da effettuarsi ai sensi dell'articolo 2296 C.C.), entro 30 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo per le imprese artigiane costituite sotto forma di società in nome collettivo ed il relativo adempimento fa carico ai soci amministratori, in tal caso alla domanda di iscrizione deve allegarsi copia autentica dell'atto costitutivo con gli estremi dell'avvenuta registrazione presso l'Ufficio del Registro e del deposito presso la Cancelleria del Tribunale;

     c) dalla data di registrazione dell'atto costitutivo presso l'Ufficio del Registro per le società semplici (di cui all'articolo 26 quater della legge 22 dicembre 1980, n. 891) ed il relativo adempimento fa carico ai soci, in tal caso alla domanda di iscrizione deve allegarsi copia autentica dell'atto costitutivo con gli estremi dell'avvenuta registrazione.

     2. Qualora al momento della presentazione della domanda di iscrizione da parte delle società di cui alle lettere b) e c) del presente comma, l'attività programmata dell'oggetto sociale non sia ancora effettivamente iniziata, ne dovrà essere fatta apposita denuncia a cura dei soci amministratori entro trenta giorni dall'effettivo inizio dell'attività dichiarata, allegando la documentazione relativa al possesso delle licenze, autorizzazioni, concessioni o di preventiva iscrizione in albi, ruoli, elenchi e registri, nei casi in cui detti provvedimenti risultino di competenza della stessa Camera di Commercio presso cui ha sede la Commissione Provinciale per l'Artigianato, la relativa denuncia di inizio dell'attività deve contenere i soli estremi di detta documentazione ed il relativo accertamento deve essere effettuato d'ufficio.

     3. La domanda per l'iscrizione, modificazione e cancellazione per le imprese artigiane all'Albo provinciale di cui alla presente legge, redatta in duplice copia e indirizzata alla Commissione Provinciale per l'Artigianato, e presentata o spedita alla Commissione Provinciale per L'Artigianato della provincia ove ha sede l'impresa.

     4. La Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede a trasmettere immediatamente una copia della domanda al Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa.

     5. L'istruttoria, svolta dal Comune ai sensi dell'articolo 63, quarto comma, lettera A), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è diretta a certificare:

     a) i dati anagrafici e fiscali del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;

     b) la data di effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata o modificazione o cessazione dell'attività;

     c) la partecipazione tecnico-professionale nel processo produttivo con il lavoro, anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci;

     d) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati dall'Impresa;

     e) l'accertamento delle licenze, autorizzazioni, concessioni amministrative o delle iscrizioni in Albi, ruoli, elenchi o registri cui si sia subordinato l'esercizio dell'attività.

     6. Il Comune è tenuto a trasmettere i risultati dell'istruttoria alla Commissione Provinciale per l'Artigianato entro quindici giorni dalla ricezione della domanda, scaduti i quali la Commissione Provinciale per l'Artigianato ha facoltà di disporre accertamenti d'Ufficio allo scopo di evitare la scadenza del termine di sessanta giorni per le proprie decisioni.

     7. La Commissione Provinciale per l'Artigianato, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti della presente legge, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.

     8. La Commissione Provinciale per l'Artigianato delibera sulle eventuali iscrizioni delle imprese artigiane all'albo provinciale di cui al precedente articolo 6, valutata la sussistenza dei requisiti stabili da norme statali vigenti, sulla base degli atti di iscrizione e certificazione forniti dall'autorità comunale, e di quelli acquisiti direttamente.

     9. La decisione della Commissione Provinciale per l'Artigianato deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

     10. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

     11. La efficacia dei provvedimenti di iscrizione, cancellazione, modificazione nell'albo, decorrono dalla data della delibera della Commissione Provinciale per l'Artigianato.]

 

     Art. 8. (Iscrizione all'albo d'ufficio). [8]

     [1. La Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione delle imprese nell'albo le quali, essendone tenute, non abbiano presentato la domanda di cui all'articolo precedente, salvo l'applicazione delle sanzioni amministrative previste.

     2. La deliberazione di cui al precedente comma è adottata sulla base di elementi istruttori forniti dal Comune e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.]

 

     Art. 9. (Denunce di modificazione e di cessazione di attività artigiana). [9]

     [1. I titolari delle imprese individuali artigiane e delle società di fatto artigiane e i soci amministratori o rappresentanti legali delle altre società artigiane sono tenuti a denunciare le modificazioni nello stato di fatto e di diritto dell'impresa, la sospensione e la cessazione dell'attività, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato dalla provincia dove ha sede l'impresa.

     2. L'obbligo di denuncia delle modificazioni concerne anche la variazione del numero di dipendenti se tale stato di fatto implica il disconoscimento della natura artigiana dell'impresa per effetto del superamento dei limiti di cui al precedente articolo 4.

     3. Per la disciplina delle modalità di presentazione delle denunce di modificazione o di cessazione di attività artigiana valgono le prescrizioni stabilite per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del Regio Decreto 20 settembre 1934, n. 2011.]

 

     Art. 10. (Cancellazione dall'albo). [10]

     [1. La Commissione Provinciale per l'Artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane che abbiano cessato la propria attività ovvero abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione all'albo sulla base degli elementi denunciati dalle imprese interessate e sulla base dell'istruttoria e della certificazione fornita dal Comune territorialmente competente ai sensi del quarto comma, lettera a), dell'articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     2. La Commissione ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio.

     3. La Commissione provvede alla cancellazione d'ufficio dall'albo con le modalità di cui ai precedenti commi e previa audizione dei titolari o dei rappresentanti legali delle imprese individuali o societarie interessate che possono farsi assistere da persona o associazione di propria fiducia, specificatamente delegata.

     4. La cancellazione dall'albo delle imprese artigiane ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o dalla data di adozione del relativo provvedimento negli altri casi.

     5. Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo l'impresa individuale il cui titolare sia deceduto, sia colpito da invalidità ovvero sia dichiarato interdetto o inabilitato con sentenza dell'autorità giudiziaria competente a condizione che:

     - la gestione venga assunta dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato;

     - le persone interessate di cui al precedente alinea ne facciano richiesta espressamente;

     - l'impresa sia esercitata con i requisiti obiettivi stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4.

     6. La deroga di cui al precedente comma è concessa per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.

     7. Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo l'impresa individuale o societaria che abbia superato, fino ad un massimo del venti per cento e non più di tre mesi nell'anno, i limiti occupazionali di cui al comma del precedente articolo 4.]

 

     Art. 11. (Revisione generale degli albi provinciali delle imprese artigiane). [11]

     1. Ogni trenta mesi, le Commissioni Provinciali per l'Artigianato effettuano la revisione generale delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi. A tal fine esse trasmettono ai singoli Comuni gli elenchi delle imprese risultanti iscritte con sede nei rispettivi territori.

     2. Ciascun Comune provvede, entro i 120 giorni successivi al ricevimento degli elenchi, all'espletamento delle funzioni istruttorie di cui alla lettera a) del quarto comma dell'articolo 63 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed alla trasmissione degli atti conseguenti alla Commissione Provinciale per l'Artigianato competente.

     3. La Commissione Provinciale per l'Artigianato provvede alle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni d'ufficio osservando quanto disposto nei precedenti articoli 8, 9 e 10.

 

     Art. 12. (Sanzioni amministrative).

     1. Ai trasgressori delle disposizioni della presente legge, in conformità a quanto previsto dal punto 3 del precedente articolo 5, vengono inflitte le sanzioni amministrative previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, da graduare fino a lire cinque milioni in rapporto alla natura ed alla gravità della violazione.

     2. Ai sensi del precedente comma sono comminate le seguenti sanzioni:

     a) da 3 a 5 milioni di lire per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività artigiana senza essere iscritti all'Albo e risultino dipendenti dello Stato, di Enti locali, di altri Enti pubblici nonché dì imprese private industriali, artigiane, commerciali o agricole, anche se assistiti dalla cassa integrazione guadagni;

     b) da 1 a 2 milioni di lire per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività artigiana senza essere iscritti all'Albo fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);

     c) da lire 500 mila a 1 milione per le imprese che esercitano un'attività artigiana non essendo iscritta all'Albo delle Imprese Artigiane, pur essendo presenti nel Registro Ditte della Camera di Commercio;

     d) da lire 300 mila a lire 500 mila per le imprese che non comunicano entro trenta giorni la perdita di requisiti di qualifica per l'iscrizione all'Albo;

     e) lire 100 mila per la mancata comunicazione entro trenta giorni delle altre modificazioni dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'Albo.

 

     Art. 13. (Applicazione delle sanzioni). [12]

     [1. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dalla presente legge sono delegati ai Comuni nel cui territorio sono accertate le trasgressioni.

     2. Per il procedimento di determinazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute ai trasgressori si osservano le norme contenute nella legge statale 24 novembre 1981, n. 689.

     3. I Comuni delegati trasmetteranno alla Giunta regionale alla fine di ogni anno, e comunque, non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione sull'attività svolta con l'indicazione dei rapporti ricevuti, di quelli definiti e di quelli ancora in corso. Gli enti stessi provvederanno contestualmente a versare alla tesoreria regionale le somme introitate a titolo di sanzione.

     4. La Giunta regionale vigila sul corretto svolgimento delle funzioni delegate ed ha facoltà di emanare direttive per l'esercizio delle funzioni stesse. In caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive, la Giunta regionale promuove l'adozione del provvedimento di revoca della delega previa formale diffida.]

 

     Art. 14. (Ricorsi).

     1. Contro le deliberazioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione Regionale per l'Artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e di eventuali terzi interessati.

     2. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al comma 1 è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo.

     3. Le decisioni della Commissione Regionale per l'Artigianato adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

 

Titolo II

ORGANI DI AUTOGOVERNO DELL'ARTIGIANATO

 

     Art. 15. (Natura e scopi).

     1. La Commissione Regionale per l'Artigianato e le Commissioni Provinciali per l'Artigianato previste dall'articolo 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono organi-uffici dell'Amministrazione regionale preposti alla tutela ed alla valorizzazione dell'artigianato nel quadro degli indirizzi programmatici della Regione.

 

     Art. 16. (Composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato). [13]

1. In ciascun capoluogo di provincia è istituita, ai sensi dell’art. 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443, la Commissione provinciale per l’artigianato, quale organo di rappresentanza e di tutela dell’artigianato.

     2. La Commissione provinciale per l’artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta:

     a) da sei titolari di imprese artigiane, presenti ed operanti nella Provincia, designati in base al loro grado di rappresentatività delle Organizzazioni artigiane più rappresentative a livello nazionale e presenti nella Provincia;

     b) da tre esperti in materia giuridico-economica designati in base al loro grado di rappresentatività delle Associazioni Artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale operanti nella Provincia;

     c) da un rappresentante della Direzione provinciale dell’INAIL;

     d) da un rappresentante della Direzione provinciale del Lavoro;

     e) da un rappresentante della Direzione provinciale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

     3. La Commissione elegge fra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente. Il Presidente è eletto fra i componenti di cui alla lettera a).

     4. Le Commissioni durano in carica cinque anni e alla scadenza sono rinnovate a norma delle disposizioni regionali in vigore.

     5. Le designazioni dei componenti devono essere comunicate al Presidente della Giunta regionale entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta regionale può provvedere ugualmente alle nomine in base alle designazioni pervenute e le Commissioni sono validamente costituite e possono funzionare con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti.

     6. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni, devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando gli astenuti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

     7. I componenti della Commissione decadono automaticamente dall’Ufficio nei casi di perdita dei requisiti richiesti per la nomina e per mancata partecipazione, non giustificata, alle sedute per tre riunioni consecutive.

     8. La decadenza è pronunciata dal Presidente della Giunta regionale.

     9. I componenti se deceduti o dimissionari o decaduti sono sostituiti dal Presidente della Giunta con le procedure precedenti.

     10. Svolge le funzioni di Segretario un funzionario regionale del profilo professionale VIII liv. Nominato con decreto dal Direttore Generale del Dipartimento “Industria - Commercio – Artigianato.

 

     Art. 17. (Funzioni delle commissioni provinciali per l'artigianato). [14]

     1. Le Commissioni provinciali per l'Artigianato svolgono le seguenti funzioni:

     1) curare la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e della sua separata sezione disponendo, per il rispettivo territorio, l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le cancellazioni anche mediante periodiche revisioni d'ufficio;

     2) certificare l'iscrizione delle imprese e dei consorzi rispettivamente all'albo e alla sua separata sezione;

     3) formulare pareri sulle politiche per l'aggiornamento tecnologico delle aziende, per la ristrutturazione o riconversione delle attività artigiane e per l'incremento della commercializzazione dei prodotti artigiani;

     4) concorrere con la Commissione Regionale per l'Artigianato allo svolgimento di indagini, studi, rilevazioni statistiche e alla predisposizione di documentazioni sulle attività artigiane anche utilizzando le possibilità derivanti da una idonea gestione dell'albo ai fini statistici;

     5) esprimere pareri riguardo alle caratteristiche, al coordinamento ed alla realizzazione di iniziative promozionali e manifestazioni fieristiche nel territorio di competenza;

     6) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.

     2. Per l'istruttoria degli atti, la Commissione Provinciale per l' Artigianato, può istituire commissioni di lavoro che riferiranno le proprie valutazioni nella seduta plenaria.

 

     Art. 18. (Organizzazione delle commissioni provinciali per l'artigianato). [15]

     1. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia normalmente presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e uffici decentrati a Castrovillari, Paola, Corigliano, Crotone, Lamezia Terme, Vibo Valentia, Gioia Tauro, Locri.

     2. Per regolare i conseguenti rapporti tra ciascun Ente Camerale e la Regione, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare specifiche convenzioni in conformità ad apposito schema approvato dalla Giunta regionale stessa.

 

     Art. 19. (Diritti di segreteria sugli atti delle commissioni).

     1. Sono dovuti alla Regione i diritti su atti o certificati rilasciati dalle segreterie delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato nelle stesse misure stabilite con legge statale a favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

 

     Art. 20. Vigilanza sulle commissioni provinciali per l'artigianato). [16]

     1. Le Commissioni Provinciali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta regionale che può disporre ispezioni e inchieste sul loro funzionamento.

     2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa diffida, è nominato un commissario straordinario nella provincia in cui la Commissione Provinciale per l'Artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.

     3. Il Commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione Provinciale per l'Artigianato per la durata stabilita nel decreto di nomina che, in ogni caso non potrà superare i dodici mesi. Entro lo stesso termine la Commissione Provinciale per l'Artigianato dovrà essere ricostituita.

 

     Art. 21. (Sede e composizione della commissione regionale per l'artigianato). [17]

     1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la regione ed e costituita con decreto del Presidente della giunta provinciale.

     2. Essa è composta:

     a) dai Presidenti e/e dai commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria;

     b) [18];

     c) da cinque esperti in materia di artigianato nominati dalle associazioni artigiane regionali a struttura nazionale ed operanti nella regione.

     3. Con decreto del presidente della giunta regionale, previa diffida, è nominato un commissario straordinario nel caso in cui la commissione regionale per l'artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi irregolarità.

 

     Art. 22. (Funzioni della Commissione regionale per l'Artigianato). [19]

     1. La Commissione Regionale per l'Artigianato ha il compito di:

     1) decidere sui ricorsi proposti avverso alle decisioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato secondo quanto previsto dall'articolo 7, penultimo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443;

     2) provvedere alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali e regionali;

     3) esprimere pareri in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato;

     4) collaborare quale organo consultivo con la Regione in merito ai problemi della tutela, valorizzazione e sviluppo dell'artigianato, anche attraverso l'esame delle proposte e delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;

     5) predisporre e presentare entro il 30 aprile di ogni anno alla Giunta regionale, per il tramite del competente Assessorato, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sulla situazione dell'artigianato in Calabria nelle diverse espressioni territoriali e settoriali;

     6) elaborare i criteri per il coordinamento dell'attività delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;

     7) partecipare, in concorso con gli organi regionali, alla elaborazione di programmi promozionali per la collocazione dei prodotti dell'artigianato, promuovere studi e ricerche di mercato;

     8) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.

 

     Art. 23. (Competenze dovute ai membri delle commissioni). [20]

     1. Ai presidenti e ai componenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato e della Commissione regionale per l'Artigianato, estranei all'Amministrazione regionale, è dovuta una indennità, per ogni giornata di partecipazione alle sedute di commissioni e sottocommissioni e per un massimo di 8 giornate mensili, nella misura di lire 120.000 per i presidenti e di lire 80.000 per i componenti [21].

     2. A tutti i componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali.

     3. Ai componenti delle Commissioni incaricati dello svolgimento dei sopralluoghi o accertamenti in un Comune diverso da quello di residenza sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per la trasferta dei dirigenti regionali.

     4. [22].

 

     Art. 24. (Ufficio di segreteria). [23]

     1. Presso le Commissioni Provinciali e presso la Commissione Regionale sono costituiti appositi uffici di Segreteria quali strutture organizzative equiparate ad ufficio come previsto dall'articolo 12 della legge regionale 21 aprile 1987 n. 11, nell'ambito del Settore Artigianato. Alla dotazione organica, all'individuazione delle relative qualifiche funzionali ed ai profili professionali la Regione provvede a norma dell'articolo 8 della richiamata legge regionale 11/87.

     2. In particolare sono compiti degli uffici di segreteria delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato:

     - curare gli adempimenti relativi all'iscrizione all'Albo, alla variazione ed alla cancellazione delle imprese artigiane;

     - compiere gli atti connessi gli adempimenti di legge e comunque di competenza delle rispettive commissioni;

     - curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti delle Commissioni stesse;

     - predisporre gli atti ed attuare le procedure relative alle revisioni periodiche dell'albo:

     - provvedere alla predisposizione ed all'attuazione delle iniziative delle Commissioni di carattere promozionale, statistico, di tutela o comunque di competenza delle Commissioni stesse;

     - ricevere le liste elettorali e certificare la regolarità del deposito.

     3. Sono compiti dell'Ufficio di segreteria della Commissione Regionale per Artigianato:

     - predisporre gli atti e curare le istruttorie relative ai ricorsi proposti contro le decisioni delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;

     - compiere gli atti connessi agli adempimenti di legge di competenza della Commissione;

     - curare la verbalizzazione, la pubblicità e la conservazione degli atti della Commissione;

     - provvedere alla predisposizione ed all'attuazione, delle attività della Commissione di carattere promozionale, statistico, di tutela dell'artigianato, nonché al coordinamento delle iniziative delle Commissioni provinciali;

     - e quanto altro previsto dalla presente legge.

 

     Art. 25. (Funzionamento). [24]

     1. Le spese inerenti al funzionamento e all'attuazione dei compiti delle Commissioni provinciali e regionali sono a carico della Regione.

     2. Per i compiti di segreteria, le Commissioni provinciali e regionali si avvalgono di personale messo a disposizione dalla Regione e di eventuale personale dipendente delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura tramite la convenzione di cui al secondo comma del precedente articolo 18.

     3. Il personale della Regione e delle Camere di Commercio, delle Segreterie delle predette Commissioni è posto alle dipendenze funzionali del Presidente delle Commissioni stesse.

 

Titolo III

   PROCEDURE PER L'ELEZIONE DEGLI ARTIGIANI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI

PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO

 

     Art. 26. (Sistema elettorale). [25]

 

     Art. 27. (Indizione delle elezioni). [26]

 

     Art. 28. (Elettorato attivo e passivo). [27]

 

     Art. 29. (Ricorsi). [28]

 

     Art. 30. (Seggi elettorali). [29]

 

     Art. 31. (Indennità ai componenti il seggio elettorale). [30]

 

     Art. 32. (Liste elettorali). [31]

 

     Art. 33. (Liste dei candidati). [32]

 

     Art. 34. (Operazioni elettorali). [33]

 

     Art. 35. (Convalida e surrogazione). [34]

 

Titolo IV

DELEGHE AGLI ENTI LOCALI IN MATERIA DI ARTIGIANATO

 

     Art. 36. (Delega alle Province ed alle Comunità Montane).

     1. La delega delle funzioni amministrative in materia di artigianato alle Comunità Montane ed alle Province resta disciplinata dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 9, modificata ed integrata dalla legge regionale 11 marzo 1986, n. 8.

     2. Sono delegate ai Comuni:

     a) le funzioni regionali concernenti la programmazione dello sviluppo e della qualificazione dell'artigianato di servizio, secondo gli indirizzi della programmazione regionale e sentita la Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio;

     b) le funzioni amministrative inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative disciplinate dalla presente legge.

     3. Spettano ai Comuni, ai sensi dell'articolo 63, quarto comma del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, ed in attuazione della legge regionale 16 aprile 1977, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni:

     a) gli atti d'istruzione e certificazione ai fini dell'iscrizione all'albo o della cancellazione dall'albo delle imprese artigiane;

     b) l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, compreso la realizzazione di rustici da assegnare in concessioni onerose alle attività produttive e di centri per la prestazione di servizi reali alle imprese;

     c) l'acquisizione, di qualsiasi titolo, di immobili ricadenti in centri storici c/o la loro ristrutturazione a laboratorio per attività dell'artigianato tradizionale ed artistico di cui all'allegato «A» alla presente legge, da cedere in concessione alle cooperative ed ai consorzi artigiani, nonché alle imprese individuali, attraverso stipula della convenzione di cui all'art. 28, ottavo comma, della legge 22 ottobre 1976, n. 865 [35].

 

Titolo V

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARTIGIANATO

 

     Art. 37.

     1. Al fine di espletare compiutamente le proprie competenze in merito agli interventi promozionali dei prodotti dell'artigianato calabrese sul mercato nazionale ed estero, in forza di quanto disposto dagli articoli 4, 63 e 64 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed in armonia con i principi previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e con le finalità del Fondo Nazionale per l'Artigianato di cui all'articolo 3 del D.L. 31 luglio 1987, n. 318, convertito in legge 3 ottobre 1987, n. 399, e assumendo, pertanto, le funzioni in materia di promozione del settore artigianato, la Regione concerta con le Camere di Commercio della Calabria, sulla base della convenzione di cui all'articolo 18, secondo comma, della presente legge, l'utilizzo delle somme derivanti dai diritti annuali di cui all'articolo 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge 26 febbraio 1982, n. 51, dovuti a questo fine dalle imprese artigiane iscritte agli albi provinciali.

 

     Art. 38. (Iniziative promozionali).

     1. Le fiere, le mostre-mercato e le esposizioni a carattere comunale, comprensoriale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale con svolgimento in Calabria cui ricorrono riferimenti all'artigianato debbono interessare esclusivamente la valorizzazione e lo smercio dei prodotti delle imprese iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, nonché dei consorzi e società consortili di cui all'articolo 6, della predetta legge 8 agosto 1985, n. 443, iscritti alla separata sezione del richiamato Albo Provinciale dell'Artigianato.

     2. Le iniziative promozionali di cui al precedente comma possono essere organizzati, oltre che direttamente dalla Giunta regionale che si avvale del Settore Artigianato del II Dipartimento di sviluppo economico ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 21 aprile 1987, n. 11:

     a) da imprese artigiane singole, nonchè da imprese associate o consorziate nelle forme di legge iscritte negli Albi Provinciali delle imprese artigiane, aventi sede nel territorio regionale;

     b) da enti locali, enti pubblici, enti privati, associazioni e comitati che perseguono, senza fine di lucro, finalità di sviluppo del lavoro artigiano e di valorizzazione e smercio della produzione.

 

     Art. 39.

     1. Fermo restando i vincoli della legislazione statale e regionale vigente in materia di fiere, lo svolgimento di iniziative promozionali per l'artigianato, promosse dai soggetti di cui al precedente articolo, debbono essere preventivamente sottoposte alla valutazione:

     a) della Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio, se l'iniziativa è a carattere comunale o comprensoriale;

     b) della Commissione Regionale per l'Artigianato, se l'iniziativa è a carattere regionale.

     2. Le iniziative promozionali per l'artigianato, a carattere nazionale ed internazionale, organizzate sul territorio regionale, debbono essere autorizzate con deliberazione della Giunta regionale previa istruttoria del Settore Artigianato e sentita la Commissione Regionale per l'Artigianato.

     Gli Enti locali possono promuovere iniziative promozionali per l'artigianato come svolgimento esclusivamente nell'ambito del territorio competente e nel rispetto della presente legge e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di fiere.

 

     Art. 40.

     1. Le iniziative promozionali per l'Artigianato di cui al precedente articolo 38 da svolgersi sul territorio regionale, prive del positivo parere della Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio, se a carattere comunale o comprensoriale, o della Commissione Regionale per l'Artigianato, se a carattere provinciale non possono godere di contributi comunque a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 41. (Norma Finanziaria).

     1. All'onere derivante dalla presente legge per l'anno 89 si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970 n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1989 e successivi con legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

 

Titolo VI

 

     Art. 42. (Disposizioni finali e transitorie).

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in via straordinaria ed urgente, il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione delle nuove Commissioni Provinciali per l'Artigianato nominando i componenti di cui alla lettera a) dell'articolo 16 sulla base di designazione delle Organizzazioni Sindacali Artigiane a struttura regionale.

     Il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio delle procedure per l'effettuazione della revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane [36].

     L'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni Provinciali per l'Artigianato dovrà avvenire entro il 1992. Le Commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al comma 2 continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti [37].


[1] Legge abrogata dall'art. 37 bis della L.R. 28 agosto 2000, n. 14, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000, e riapprovata dall'art. 31 ter della L.R. 2 maggio 2001, n. 7. Nuovamente abrogata dall'art. 29 della L.R. 8 febbraio 2018, n. 5.

[2] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[3] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[4] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[5] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[6] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[7] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[8] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[9] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[10] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[11] La revisione di cui al presente articolo è stata eliminata dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[12] Articolo abrogato dall'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[13] Articolo sostituito dall’art. 1 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 11 e soppresso per effetto dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[14] Articolo soppresso per effetto dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[15] Articolo soppresso per effetto dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[16] Articolo soppresso per effetto dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[17] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 26 ottobre 1994, n. 23.

[18] Lettera abrogata dall’art. 2 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.

[19] Articolo soppresso per effetto dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[20] Articolo soppresso per effetto dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[21] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[22] Comma abrogato dall'art. 31 della L.R. 24 maggio 1999, n. 14.

[23] Articolo soppresso per effetto dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[24] Articolo soppresso per effetto dell'art. 38 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34.

[25] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.

[26] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.

[27] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.

[28] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.

[29] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.

[30] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.

[31] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.

[32] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.

[33] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.

[34] Articolo abrogato dall’art. 2 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 11.

[35] Lettera così modificata con art. 3 L.R. 26 ottobre 1994, n. 23.

[36] L'originario 2° comma è stato così sostituito con art. 1 L.R. 18 gennaio 1991, n. 1.

[37] L'originario 2° comma è stato così sostituito con art. 1 L.R. 18 gennaio 1991, n. 1.