§ 2.1.68 – D.L. 16 luglio 1982, n. 449.
Provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:16/07/1982
Numero:449


Sommario
Art. 1.      La sospensione del versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende [...]
Art. 2.      E' sospeso il versamento dei contributi in scadenza nei mesi di luglio, settembre, novembre 1982 e gennaio 1983 dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori [...]
Art. 3.      La condizione di iscrizione nelle liste dei disoccupati previsti dall'art. 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 2.1.68 – D.L. 16 luglio 1982, n. 449. [1]

Provvedimenti straordinari in materia previdenziale per il settore agricolo.

(G.U. 19 luglio 1982, n. 196).

 

     Art. 1.

     La sospensione del versamento dei contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo, dai coltivatori diretti e dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei territori dei comuni richiamati nell'ordinanza n. 471 del 29 dicembre 1981 del commissario straordinario del Governo per la Campania e Basilicata, disposta con la medesima ordinanza, è ulteriormente prorogata fino il 31 dicembre 1982.

     E' altresì sospeso sino alla predetta data il versamento dei contributi medesimi in scadenza nei mesi di luglio, settembre e novembre 1982.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle aziende agricole, comprese quelle diretto-coltivatrici, ubicate nei territori dei comuni della Basilicata, della Calabria e della Campania colpiti dal terremoto del 21 marzo 1982, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982 ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303 [2].

     Al recupero dei contributi di cui ai precedenti commi si provvede nell'arco del triennio successivo senza aggravio di interessi.

 

          Art. 2.

     E' sospeso il versamento dei contributi in scadenza nei mesi di luglio, settembre, novembre 1982 e gennaio 1983 dovuti dai datori di lavoro agricolo e dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, con aziende ubicate nei comuni colpiti dalla siccità verificatasi negli anni 1981 e 1982 individuati con i decreti di dichiarazione della eccezionalità dell'evento.

     Nei comuni colpiti solo in parte dall'evento calamitoso la sospensione si applica ugualmente per l'intero territorio limitatamente alle rate con scadenza anteriore al provvedimento regionale di delimitazione.

     Al recupero dei contributi di cui ai precedenti commi si provvede nell'arco del biennio successivo alla scadenza dell'ultima rata sospesa senza aggravio di interessi.

 

          Art. 3.

     La condizione di iscrizione nelle liste dei disoccupati previsti dall'art. 14, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, ai fini dell'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali, a far tempo dal 1° gennaio 1982, si intende realizzata se l'iscrizione si è verificata entro il 30 settembre dello stesso anno [3].

     Per le iscrizioni intervenute successivamente il diritto alle prestazioni di cui al comma precedente è riconosciuto dal giorno dell'iscrizione.

 

          Art. 3 bis. [4]

     La scadenza delle cambiali agrarie rilasciate per i prestiti contratti a tasso agevolato ed a tasso ordinario nell'annata agraria 1980-81, per gli scopi di cui all'art. 2, numeri 1) e 4), lettera a), del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, esigibili nel periodo 1° luglio 1981-30 giugno 1982, prorogata al 30 giugno 1982 dall'ordinanza n. 472 del 29 dicembre 1981 del commissario straordinario del Governo per la Campania e Basilicata, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982.

     Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario devono essere corrisposti esclusivamente gli interessi calcolati al tasso che ha regolato la singola operazione se trattasi di prestito a tasso ordinario ed al tasso di riferimento vigente alla data del 30 giugno 1982 se trattasi di prestito a tasso agevolato.

     Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche nei confronti delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 9 settembre 1982, n. 656.

[2] Comma inserito dalla L. di conversione 9 settembre 1982, n. 656.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 9 settembre 1982, n. 656.

[4] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 9 settembre 1982, n. 656.