§ 2.1.44 – L. 17 dicembre 1958, n. 1206.
Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti degli operai dell'agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:17/12/1958
Numero:1206


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati [...]
Art. 2.      Il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a favore della gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli [...]
Art. 3.      All'onere di lire 2.690 milioni, derivante dalla presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 24 [...]
Art. 4.      Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi


§ 2.1.44 – L. 17 dicembre 1958, n. 1206. [1]

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti degli operai dell'agricoltura.

(G.U. 26 gennaio 1959, n. 20).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella B annessa alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a favore della gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, è elevato, con decorrenza dal 1° gennaio 1958, a lire 11.380 milioni all'anno, e sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 2.690 milioni, derivante dalla presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 24 giugno 1958, n. 637.

     All'onere di lire 5.380 milioni derivante nell'esercizio finanziario 1958-59 si provvederà a carico del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

 

 

Tabella B

Assegni familiari e relativo contributo per l'agricoltura - (Per i dirigenti e gli impiegati gli assegni e il contributo sono comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni)

 

Aventi diritto

Per ciascun figlio

Per il coniuge

Per ciascun ascendente

Dirigenti e impiegati

167

116

55

Operai

110

70

50

 

     A) Assegni giornalieri - B) Contributo (a carico del datore di lavoro)

     Per gli operai: L. 110,10 per giornata di lavoro;

     Per i dirigenti e impiegati: 36,50 per cento sulla retribuzione lorda.

C) Ammontare della retribuzione dei dirigenti e impiegati assoggettabile a contributo

 

Limite

minimo:

 

L.

500

giornaliere.

Limite

massimo:

per le retribuzioni riferite a mese

"

18.750

 

"

"

per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina

"

9.375

 

"

"

per le retribuzioni riferite a settimana

"

4.687

 

"

"

per le retribuzioni riferite a giornata

"

750

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.