§ 2.1.41 – L. 25 novembre 1957, n. 1176.
Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:25/11/1957
Numero:1176


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° ottobre 1956 gli assegni familiari per il settore dell'agricoltura, previsti dalla tabella B allegata al testo unico delle norme sugli assegni [...]
Art. 2.      All'onere derivante dagli aumenti di cui all'articolo precedente si provvede
Art. 3.      Per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia gli aumenti di cui all'art. 1 sono corrisposti, per l'anno 1956, per un numero di giornate corrispondente a un quarto [...]
Art. 4.      All'onere di lire 4.500.000.000, derivante nell'esercizio 1956-57 dall'attuazione della presente legge, si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate [...]
Art. 5.      Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi


§ 2.1.41 – L. 25 novembre 1957, n. 1176. [1]

Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti dei lavoratori dell'agricoltura.

(G.U. 17 dicembre 1957, n. 312).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° ottobre 1956 gli assegni familiari per il settore dell'agricoltura, previsti dalla tabella B allegata al testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono aumentati di lire 30 per ciascun figlio, lire 15 per il coniuge e lire 10 per ciascun ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di lire 21 per ciascun figlio e lire 23 per il coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dagli aumenti di cui all'articolo precedente si provvede:

     a) con l'aumento, a decorrere dal 1° ottobre 1956, del contributo dei datori di lavoro per gli assegni familiari, di cui alla tabella indicata nel precedente art. 1, in ragione di lire 12,50 per ogni tabella di lavoro relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia, e di una aliquota pari al 5,25 per cento della retribuzione per i lavoratori aventi qualifica impiegatizia;

     b) con il contributo dello Stato a favore della gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, nella misura di lire sei miliardi all'anno, che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale [2].

 

          Art. 3.

     Per i lavoratori non aventi qualifica impiegatizia gli aumenti di cui all'art. 1 sono corrisposti, per l'anno 1956, per un numero di giornate corrispondente a un quarto di quelle attribuite per detto anno a ciascun lavoratore capo-famiglia.

     Il maggior contributo dovuto dai datori di lavoro per l'anno 1956 a norma dell'art. 2, lettera a), è recuperato mediante l'applicazione di una addizionale al contributo dovuto per gli assegni familiari negli anni 1957 e successivi, da stabilirsi in sede di determinazione delle misure dei contributi agricoli unificati per gli stessi anni ai sensi dell'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307.

     Con la stessa procedura di cui al precedente comma sarà provveduto alla maggiorazione del contributo previsto dall'art. 2, lettera a), relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia qualora di contributo medesimo, unito al concorso annuo dello Stato di cui alla lettera b) dello stesso art. 2, si dimostri insufficiente a coprire gli oneri derivanti dagli aumenti degli assegni familiari stabiliti con la presente legge.

 

          Art. 4.

     All'onere di lire 4.500.000.000, derivante nell'esercizio 1956-57 dall'attuazione della presente legge, si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio medesimo.

     All'altro di lire 6.000.000.000 relativo all'esercizio 1957-58 si provvederà a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

     Il Ministero per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5.

     Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Il contributo di cui al presente comma è stato elevato a lire 11.380 milioni, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 1958, dall'art. 2 della L. 17 dicembre 1958, n. 1206.