§ 27.8.1 - Legge 24 giugno 1958, n. 637.
Provvidenze per la riparazione di danni provocati da avverse condizioni atmosferiche, per il potenziamento dell'attività economica nazionale ed altri [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.8 leggi finanziarie
Data:24/06/1958
Numero:637


Sommario
Art. 1.      Per l'esecuzione, a totale carico dello Stato, delle opere pubbliche di bonifica previste nel titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595, dipendenti da eccezionali calamità naturali [...]
Art. 2.      Per l'estensione, a favore delle piccole aziende agricole danneggiato dalle avversità atmosferiche verificatesi nell'inverno 1957-58 e nella primavera del 1958 in diverse località del territorio [...]
Art. 3.      Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e autorizzata la spesa di lire 500 milioni.
Art. 4.      Il limite di spesa di lire 2.500.000.000 previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 27 giugno 1957, n. 450, per l'applicazione delle provvidenze di cui al secondo comma dell'art. 5 del [...]
Art. 5.      Per le maggiori spese occorrenti per provvedere alle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici nel Delta Padano, l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1957, n. [...]
Art. 6.      A favore del "Fondo di rotazione", previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata, per l'esercizio 1957-58, l'ulteriore anticipazione di lire 10 miliardi, che sarà [...]
Art. 7.      Per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario, l'autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi prevista dalla legge 25 luglio 1956, n. 849, è elevata a 18 miliardi. La maggior [...]
Art. 8.      Per il potenziamento delle opere marittime, nonchè per altri interventi rientranti nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 2 della citata [...]
Art. 9.      L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3 della citata legge 31 ottobre 1957, n. 1009, è aumentata di lire 1.000.000.000.
Art. 10.      Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), già elevato a lire 120 miliardi con legge 30 agosto 1951, n. 940, è ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi.
Art. 11.      Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, fissato, per l'esercizio finanziario 1957-58, in lire 23.151.723.000 dall'art. 10 della legge 29 luglio 1957, n. 642, [...]
Art. 12.      Per la corresponsione dei sussidi e dei concorsi dello Stato per opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei [...]
Art. 13.      Per provvedere al riassetto, alla sistemazione, al completamento ed all'ampliamento degli ospedali clinicizzati di Catania, l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 1° agosto 1957, n. 743, è [...]
Art. 14.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1957, n. 1007, per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico [...]
Art. 15.      L'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia per l'esercizio finanziario 1957-58, già stabilita con l'art. 13 della legge 29 [...]
Art. 16.      L'onere di lire 1.000.000.000 di cui all'art. 14 della citata legge 29 luglio 1957, n. 642, per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite [...]
Art. 17.      Per la regolazione delle forniture di materiali residuati di guerra effettuate dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) ad Amministrazioni dello Stato, è autorizzata, per [...]
Art. 18.      E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il pagamento delle spese complementari sostenute dall'Azienda Rilievo Alienazione [...]
Art. 19.      L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 1034, per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958, è elevata da lire [...]
Art. 20.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 31 ottobre 1957, n. 1018, per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalla legge 25 luglio [...]
Art. 21.      L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'esercizio finanziario 1957-58, di cui all'art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 642, è elevata di lire 90.000.000.
Art. 22.      Le spese autorizzate con i precedenti articoli, inscritte negli stati di previsione dei Ministeri competenti per materia, per l'esercizio finanziario 1957-58, vengono fronteggiate con una [...]
Art. 23.      Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1957-58, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A.
Art. 24.      Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei [...]
Art. 25.      Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda monopolio banane, dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda [...]
Art. 26.      Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui [...]
Art. 27.      All'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui [...]


§ 27.8.1 - Legge 24 giugno 1958, n. 637.

Provvidenze per la riparazione di danni provocati da avverse condizioni atmosferiche, per il potenziamento dell'attività economica nazionale ed altri provvedimenti, nonchè variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1957-58.

(G.U. 28 giugno 1958, n. 154, S.O.).

 

Titolo I

PROVVIDENZE PER LA RIPARAZIONE DI DANNI

PROVOCATI DA AVVERSE CONDIZIONI, ATMOSFERICHE

 

     Art. 1.

     Per l'esecuzione, a totale carico dello Stato, delle opere pubbliche di bonifica previste nel titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595, dipendenti da eccezionali calamità naturali verificatesi posteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, nonchè per opere di prevenzione dei danni da mareggiate o alluvioni, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'art. 24 della ripetuta legge 25 luglio 1957, n. 595, e aumentata di lire 4500 milioni.

 

          Art. 2.

     Per l'estensione, a favore delle piccole aziende agricole danneggiato dalle avversità atmosferiche verificatesi nell'inverno 1957-58 e nella primavera del 1958 in diverse località del territorio nazionale, delle provvidenze creditizie recate dal titolo III della citata legge 25 luglio 1957, n. 595, l'autorizzazione di spesa di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge medesima è aumentata di lire 500 milioni.

     I benefici previsti dall'art. 20 della medesima legge sono estesi a favore dei piccoli imprenditori agricoli che abbiano avuto gravemente compromessi i risultati della campagna di produzione in corso dalle avversità atmosferiche considerate nel precedente comma del presente articolo. A tale uopo è autorizzato l'acquisto dalla gestione di ammasso del grano per contingente di un quantitativo di prodotto fino ad un massimo di 50.000 quintali per una spesa di lire 275.000.000.

 

          Art. 3.

     Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, e autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

 

          Art. 4.

     Il limite di spesa di lire 2.500.000.000 previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 27 giugno 1957, n. 450, per l'applicazione delle provvidenze di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche calamità è elevato a lire 2.700.000.000 [1].

     Il limite di spesa di lire 1.185.000.000 previsto dal secondo comma del citato art. 1 della legge 27 giugno 1957, n. 450, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'art. 7-bis del citato decreto-leggo 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 1.580.000.000 [2].

 

          Art. 5.

     Per le maggiori spese occorrenti per provvedere alle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici nel Delta Padano, l'autorizzazione prevista dall'art. 2 della legge 31 ottobre 1957, n. 1009, è aumentata di lire 1.500.000.000.

 

Titolo II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA NAZIONALE

 

          Art. 6.

     A favore del "Fondo di rotazione", previsto dal capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata, per l'esercizio 1957-58, l'ulteriore anticipazione di lire 10 miliardi, che sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui, ai sensi dall'art. 5 della citata legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato con la legge 28 dicembre 1957, n. 1306, e ripartita nelle tre categorie di operazioni previste da detto articolo, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 7.

     Per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario, l'autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi prevista dalla legge 25 luglio 1956, n. 849, è elevata a 18 miliardi. La maggior somma di lire 10.000.000.000 è recata in aumento allo stanziamento previsto dalla legge medesima per l'esercizio finanziario 1957-58.

 

          Art. 8.

     Per il potenziamento delle opere marittime, nonchè per altri interventi rientranti nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 2 della citata legge 31 ottobre 1957, n. 1009, è ulteriormente aumentata di lire 7.470.000.000.

     Per il completamento e la nuova esecuzione di opere di pubblica utilità in applicazione dell'art. 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e dell'art. 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949, la spesa di lire 500 milioni autorizzata con l'art. 7 della ripetuta legge 31 ottobre 1957, n. 1009 è elevata a lire 4.500.000.000.

 

          Art. 9.

     L'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 3 della citata legge 31 ottobre 1957, n. 1009, è aumentata di lire 1.000.000.000.

 

          Art. 10.

     Il fondo di dotazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale (I.R.I.), già elevato a lire 120 miliardi con legge 30 agosto 1951, n. 940, è ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi.

 

          Art. 11.

     Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, fissato, per l'esercizio finanziario 1957-58, in lire 23.151.723.000 dall'art. 10 della legge 29 luglio 1957, n. 642, è elevato a lire 28.151.723.000.

 

          Art. 12.

     Per la corresponsione dei sussidi e dei concorsi dello Stato per opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani, è concessa, per l'esercizio 1957-58, l'ulteriore assegnazione di lire 5.000.000.000.

 

          Art. 13.

     Per provvedere al riassetto, alla sistemazione, al completamento ed all'ampliamento degli ospedali clinicizzati di Catania, l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 1° agosto 1957, n. 743, è aumentata di lire 450.000.000.

     Detta somma è recata in aumento allo stanziamento previsto dalla legge medesima per l'esercizio finanziario 1957-58.

 

          Art. 14.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 17 ottobre 1957, n. 1007, per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonchè per l'acquisto di attrezzature mobili, è aumentata di lire 100.000.000.

 

Titolo III

PROVVEDIMENTI DIVERSI

 

          Art. 15.

     L'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia per l'esercizio finanziario 1957-58, già stabilita con l'art. 13 della legge 29 luglio 1957, n. 642, in lire 12.000.000.000, è elevata a lire 13.000.000.000.

 

          Art. 16.

     L'onere di lire 1.000.000.000 di cui all'art. 14 della citata legge 29 luglio 1957, n. 642, per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, è elevato, per l'esercizio 1957-58, a lire 1.200.000.000.

 

          Art. 17.

     Per la regolazione delle forniture di materiali residuati di guerra effettuate dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) ad Amministrazioni dello Stato, è autorizzata, per l'esercizio 1957-58, la spesa di lire 6.655.100.000.

     In relazione a tale regolazione, l'Azienda predetta verserà all'entrata dello Stato, per il medesimo esercizio, la somma di lire 6.655.100.000.

 

          Art. 18.

     E' autorizzata la spesa di lire 2 miliardi a carico dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il pagamento delle spese complementari sostenute dall'Azienda Rilievo Alienazione Residuati (A.R.A.R.) per l'espletamento dei programmi di acquisti di macchinari, apparecchi ed attrezzature di cui all'art. 1, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 203.

 

          Art. 19.

     L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 1034, per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale ed internazionale di Bruxelles del 1958, è elevata da lire 600.000.000 a lire 800.000.000.

 

          Art. 20.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 31 ottobre 1957, n. 1018, per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859, è aumentata, per l'esercizio 1957-58, di lire 30.000.000.

 

          Art. 21.

     L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'esercizio finanziario 1957-58, di cui all'art. 11 della legge 29 luglio 1957, n. 642, è elevata di lire 90.000.000.

 

Titolo IV

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLO STATO ED A QUELLI DI

TALUNE AZIENDE AUTONOME PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1957-58

 

          Art. 22.

     Le spese autorizzate con i precedenti articoli, inscritte negli stati di previsione dei Ministeri competenti per materia, per l'esercizio finanziario 1957-58, vengono fronteggiate con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo articolo.

 

          Art. 23.

     Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1957-58, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A.

 

          Art. 24.

     Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, delle pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1957-58, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

 

          Art. 25.

     Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda monopolio banane, dell'Istituto agronomico per l'Africa Italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1957-58, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

 

          Art. 26.

     Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli:

     Ministero del tesoro:

     Cap. n. 22-bis. - Contributo nelle spese di funzionamento, ecc.

     Cap. n. 22-ter. - Contributo nelle spesa di funzionamento, ecc.

     Cap. n. 175-bis. - Somma corrispondente al 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli, ecc.

     Cap. n. 175-ter. - Quota del 6 per cento del gettito dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli, ecc.

     Cap. n. 519-bis. - Contributo nelle spese di ricerche, ecc.

     Cap. n. 520-bis. - Somma occorrente per rimborso del ricavato di vendite, ecc.

     Cap. n. 634-bis. - Indennità di buonuscita, ecc.

     Cap. n. 732-bis. - Partecipazione al capitale della Banca europea per gli investimenti.

     Ministero della pubblica istruzione:

     Cap. n. 22-bis. - Spese per cura, ricovero, ecc.

 

          Art. 27.

     All'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'art. 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i sottoelencati capitoli:

     Ministero del tesoro:

     Cap. n. 175-bis. - Somma corrispondente al 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli, ecc.

     Cap. n. 175-ter. - Quote del 6 per cento del gettito dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli, ecc.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Tabella A

Tabella di variazioni alla stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957-58

     (Omissis).

 

Tabella B

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1957-58

     (Omissis).

 

Tabella C

Tabella di variazioni ai bilanci di aziende autonome per l'esercizio finanziario 1957-58

     (Omissis).


[1] Comma così modificato dall' art. 58 della L. 24 luglio 1959, n. 622.

[2] Comma così modificato dall' art. 7 della L. 28 gennaio 1960, n. 31.