§ 29.3.42 – D.L. 19 luglio 2001, n. 294.
Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:19/07/2001
Numero:294


Sommario
Art. 1.  Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace.
Art. 2.  Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.
Art. 2 bis.  Disposizioni di convalida.
Art. 3.  Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea.
Art. 3 bis.  Modifica all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27.
Art. 4.  Copertura finanziaria.
Art. 5.  Entrata in vigore.


§ 29.3.42 – D.L. 19 luglio 2001, n. 294. [1]

Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

(G.U. 19 luglio 2001, n. 166).

 

     Art. 1. Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace.

     1. Il termine previsto dagli articoli 1, comma 1, e 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 dicembre 2001. Fino alla stessa data è prorogata la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2000, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 2000, n. 44 [2].

     2. Limitatamente ai giorni di permanenza nel territorio ovvero nelle acque territoriali dei Paesi teatro delle operazioni, al personale di cui al comma 1 è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo. Detta indennità è corrisposta dal 1° luglio al 31 dicembre 2001 in lire, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2001. Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita [3].

     3. Salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano le seguenti disposizioni:

     a) l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, al personale militare che partecipa alle operazioni in Macedonia ed in Albania;

     b) gli articoli 3-bis, commi 3 e 4, 3-quater, commi 2 e 3, 3-quinquies, comma 2, 3-sexies, comma 2, e 3-septies del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77, al personale militare che partecipa alle missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia, in Albania e a Hebron;

     c) l'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, al personale militare che partecipa alle operazioni in Kosovo ed in Macedonia e al personale di cui al secondo periodo del comma 1;

     d) gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 228;

     e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d), fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in materia di riduzione delle indennità nel caso di contributi e sovvenzioni da parte di organismi internazionali, al personale militare che partecipa alla missione internazionale di pace in Etiopia ed Eritrea.

     4. Per le finalità e nei limiti temporali stabiliti dal comma 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro un limite complessivo di lire 5.000 milioni, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di apparati di comunicazione per le attività aeree del settore di competenza italiano presso l'aeroporto di Dakovica.

 

          Art. 2. Prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania.

     1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi italiani a sostegno delle Forze di polizia albanesi, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 305, fino al 31 dicembre 2001 è autorizzata la spesa di lire 14.915 milioni. I predetti programmi saranno prioritariamente indirizzati a potenziare le capacità delle Forze di polizia albanesi nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana [4].

     2. Per le finalità di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno. Il trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è corrisposto in lire, dal 1° luglio 2001 al 31 dicembre 2001, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1 gennaio-31 maggio 2001. Resta fermo quanto previsto dal comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 239, in materia di presentazione al Parlamento di una relazione del Governo sugli interventi in Albania. Al personale impiegato nei programmi di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita [5].

 

          Art. 2 bis. Disposizioni di convalida. [6]

     1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2.

 

          Art. 3. Contributo alla missione ONU in Etiopia ed Eritrea.

     1. Nel quadro della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1320 del 15 settembre 2000 è autorizzata la cessione a titolo gratuito di cinquanta autocarri AC 75, dismessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, da parte del Ministero della difesa, per le esigenze della missione ONU in Etiopia ed Eritrea.

 

          Art. 3 bis. Modifica all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27. [7]

     1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 4. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 554.307 milioni, si provvede mediante l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno 2001, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti e con procedure d'urgenza, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 5. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 29 agosto 2001, n. 339. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Per la proroga del termine del 31 dicembre 2001 di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 agosto 2001, n. 339.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 29 agosto 2001, n. 339.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 18 settembre 2001, n. 348.

[6] Articolo inserito dalla L. di conversione 29 agosto 2001, n. 339.

[7] Articolo inserito dalla L. di conversione 29 agosto 2001, n. 339.