§ 98.1.27291 - Legge 29 agosto 2001, n. 339.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/08/2001
Numero:339


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi [...]


§ 98.1.27291 - Legge 29 agosto 2001, n. 339. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania

(G.U. 30 agosto 2001, n. 201)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 19 luglio 2001, n. 294, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294.

     All'articolo 1:

     al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita".

     All'articolo 2:

     al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

     "I predetti programmi saranno prioritariamente indirizzati a potenziare le capacità delle Forze di polizia albanesi nel campo del contrasto alle attività della criminalità organizzata operante in Albania e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana".

     Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis (Disposizioni di convalida). - 1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 1 e 2".

     Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

     "Art. 3-bis (Modifica all'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, è inserito il seguente:

     "3-bis. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera” ".


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.