§ 29.3.43 – D.L. 18 settembre 2001, n. 348.
Disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:18/09/2001
Numero:348


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata, a decorrere dal 23 agosto 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la partecipazione di un contingente militare all'intervento in Macedonia, deliberato dal [...]
Art. 2.      1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, dopo il secondo periodo è [...]
Art. 2 bis. 
Art. 3.      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 15.668 milioni per l'anno 2001, si provvede, mediante corrispondente [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 29.3.43 – D.L. 18 settembre 2001, n. 348. [1]

Disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia.

(G.U. 19 settembre 2001, n. 218).

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata, a decorrere dal 23 agosto 2001 e fino al 31 dicembre 2001, la partecipazione di un contingente militare all'intervento in Macedonia, deliberato dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001 [2].

     2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico, assicurativo e pensionistico previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, per il personale che partecipa alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia e in Kosovo.

     3. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1.

 

          Art. 2.

     1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: (omissis).

 

          Art. 2 bis. [3]

     1. E' autorizzata, entro il limite di lire 603 milioni per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, la spesa per il sostegno logistico e l'addestramento di un plotone del genio militare rumeno da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Albania.

 

          Art. 3.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 15.668 milioni per l'anno 2001, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 8.564 milioni, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a lire 7.104 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri [4].

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 16 novembre 2001, n. 406. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 16 novembre 2001, n. 406. Per la proroga del termine del 31 dicembre 2001 di cui al presente comma, vedi l'art. 1 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 451.

[3] Articolo inserito dalla L. di conversione 16 novembre 2001, n. 406.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione 16 novembre 2001, n. 406.