§ 5.3.563 - L.R. 5 gennaio 2026, n. 1.
Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:05/01/2026
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Incentivi a sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 2.  Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale.
Art. 3.  Incentivi a sostegno del lavoro agile - South Working.
Art. 4.  Aree a burocrazia semplificata e legalità controllata.
Art. 5.  Incentivi agli investimenti privati mediante interventi edili.
Art. 6.  Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale.
Art. 7.  Fondo per l'editoria.
Art. 8.  Governo delle liste di attesa nelle aziende sanitarie e ospedaliere del servizio sanitario regionale.
Art. 9.  Procedure per l'erogazione degli assegni in favore di persone con disabilità gravissima.
Art. 10.  Misure di contrasto al disagio sociale.
Art. 11.  Interventi a favore degli enti locali.
Art. 12.  Misure a sostegno della finanza locale.
Art. 13.  Disposizioni per il settore della forestazione.
Art. 14.  Istituzione della cabina di regia regionale per le specie esotiche invasive.
Art. 15.  Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo" e di lavoratori precari.
Art. 16.  Disposizioni in materia di servizio idrico integrato.
Art. 17.  Interventi in materia di istruzione.
Art. 18.  Autorizzazione di spesa per lefinalità dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16.
Art. 19.  Norme in materia di personale del Corpo Forestale della Regione siciliana.
Art. 20.  Implementazione e adeguamento piattaforme digitali del dipartimento regionale tecnico.
Art. 21.  Fondo per la risoluzione dei contenziosi mediante transazioni.
Art. 22.  Norme in materia di rientri nel Fondo Sicilia.
Art. 23.  Destinazione oneri istruttori in materia di energia.
Art. 24.  Fondo unico a gestione separata della CRIAS.
Art. 25.  Misure per l'attrazione di nuovi residenti.
Art. 26.  Provvedimenti per il recupero di edifici situati nei centri storici e zone omogenee, per il sostegno abitativo alle giovani coppie e per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici [...]
Art. 27.  Cofinanziamento di misure di mutualizzazione del rischio in agricoltura.
Art. 28.  Stabilizzazione personale meccanizzazione ESA.
Art. 29.  Incremento dotazione finanziaria fondo unico a gestione separata della CRIAS per l'agricoltura e per la pesca.
Art. 30.  IRCCS "Oasi Maria SS. di Troina".
Art. 31.  Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di monitoraggio sui finanziamenti della politica unitaria di coesione.
Art. 32.  Contributi in favore degli ecomusei.
Art. 33.  Giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna.
Art. 34.  Sostegno e promozione della creatività urbana, della street art e del muralismo.
Art. 35.  Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di servizi per i soggetti con disturbo dello spettro autistico.
Art. 36.  Misura per il contrasto alla povertà energetica.
Art. 37.  Misure per le aree a elevato rischio di crisi ambientale (AERCA.
Art. 38.  Istituzione del fondo regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.
Art. 39.  Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 in materia di diritto allo studio.
Art. 40.  Riqualificazione beni confiscati alla criminalità organizzata.
Art. 41.  Fondo regionale per l'affidamento familiare.
Art. 42.  Destinazione di risorse del FURS.
Art. 43.  Sostegno alle associazioni operanti nel settore teatrale.
Art. 44.  Misure per la pulizia delle strade extraurbane dei comuni, dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.
Art. 45.  Contributo per l'acquisto o l'adeguamento di autoemoteche.
Art. 46.  Borse di studio area non medica.
Art. 47.  Adeguamento del corrispettivo euro/km TPL.
Art. 48.  Incremento orario del personale medico-veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.
Art. 49.  Interventi per la valorizzazione delle spiagge libere attrezzate.
Art. 50.  Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 in materia di aree AERCA.
Art. 51.  Misure per gli agricoltori danneggiati dagli eventi metereologici eccezionali.
Art. 52.  Disposizioni in materia di CEFPAS.
Art. 53.  Fondo per la realizzazione di alloggi per persone con necessità di sostegno molto elevata.
Art. 54.  Potenziamento servizi nei parchi archeologici.
Art. 55.  Modifiche e abrogazioni di norme.
Art. 56.  Contributi agli enti locali.
Art. 57.  Contributi per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione.
Art. 58.  Sostegno alle imprese agricole esposte alla scarsità idrica.
Art. 59.  Fondi speciali e tabelle.
Art. 60.  Effetti della manovra e copertura finanziaria.
Art. 61.  Entrata in vigore.


§ 5.3.563 - L.R. 5 gennaio 2026, n. 1.

Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028.

(G.U.R. 9 gennaio 2026, n. 2 - S.O. n. 2)

 

Art. 1. Incentivi a sostegno delle assunzioni a tempo indeterminato.

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale e incentivare la competitività del sistema produttivo regionale, la Regione riconosce ai datori di lavoro operatori economici del settore privato, che abbiano almeno un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale, un contributo a fondo perduto parametrato al costo del personale.

2. Per il triennio 2026-2028 il contributo è riconosciuto in misura non superiore al dieci per cento del costo annuale del personale a carico del datore di lavoro per i lavoratori assunti, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto a tempo indeterminato e occupati in sede lavorativa ubicata nel territorio regionale.

3. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, la voce di costo del personale comprende esclusivamente la retribuzione annua lorda, i contributi previdenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a carico del datore di lavoro nonché la quota di trattamento di fine rapporto maturata.

4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della misura di cui al presente articolo il settore agricolo ad eccezione del comparto agroindustriale e i contratti di lavoro domestico. L'incentivo non si applica a:

a) rapporti di apprendistato;

b) enti pubblici economici;

c) istituti autonomi case popolari;

d) enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;

e) aziende speciali e ai consorzi costituiti ai sensi degli articoli 114 e 31 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

f) consorzi di bonifica;

g) consorzi industriali;

h) enti morali;

i) enti ecclesiastici.

5. Il contributo di cui al comma 2 è incrementato al quindici per cento per gli operatori economici che applicano a tutto il personale almeno una delle seguenti misure:

a) introduzione del welfare aziendale nonché modelli di sostenibilità ESG;

b) investimenti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

c) riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali a parità di retribuzione.

6. Il contributo di cui al comma 2 è altresì incrementato al quindici per cento per gli operatori economici che assumono:

a) donne;

b) personale di età superiore a 50 anni, con almeno due anni di disoccupazione.

7. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dal comma 1175 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. L'agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni, salvo che abbiano proceduto al pagamento delle sanzioni conseguenti alla violazione dei predetti obblighi.

8. Nelle more dell'accertamento della ricorrenza, per la misura oggetto del presente articolo, dei requisiti di autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria previsti dal diritto unionale per 1'adozione di misure di politica economica generale su base territoriale, il contributo è concesso nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della commissione del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

9. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

10. Il contributo di cui al presente articolo non spetta agli operatori economici che abbiano subito nei tre anni precedenti, in via definitiva, l'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazione dei contratti collettivi di lavoro.

11. Decadono dal contributo di cui al presente articolo, con conseguente obbligo di restituzione, i datori di lavoro che, nei tre anni successivi al conseguimento del medesimo contributo, violino le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e i contratti collettivi di lavoro.

12. Per l'attuazione del presente articolo è costituito un apposito plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni. Il decreto attuativo di cui al comma 6 può prevedere la facoltà di utilizzare il beneficio in compensazione, ai sensi del capo II del titolo I della parte I del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, previa stipula di apposita convenzione tra il dipartimento regionale delle finanze e del credito e l'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e successive modificazioni.

13. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 15, Programma 3).

14. L'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni, è abrogato (Missione 15, Programma 3, capitolo 314148).

 

     Art. 2. Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale.

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale e incentivare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso il sostegno a nuovi progetti di investimento, la Regione riconosce ai datori di lavoro operatori economici del settore privato un contributo a fondo perduto per la realizzazione di progetti di investimento iniziale avviati nel territorio regionale a far data dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Per il triennio 2026-2028, il contributo è riconosciuto in misura non superiore al dieci per cento dei costi salariali relativi ai posti di lavoro creati per effetto del predetto investimento, calcolati su un periodo di due anni, ed è erogato nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Capo I e dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni.

3. Ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1, la voce di costo del personale comprende esclusivamente la retribuzione annua lorda, i contributi previdenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali a carico del datore di lavoro nonché la quota di trattamento di fine rapporto maturata.

4. Il contributo di cui al comma 2 è incrementato al quindici per cento per gli operatori economici che applicano a tutto il personale almeno una delle seguenti misure:

a) introduzione del welfare aziendale nonché modelli di sostenibilità ESG;

b) investimenti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;

c) riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali a parità di retribuzione.

5. Il contributo di cui al comma 2 è altresì incrementato al quindici per cento per gli operatori economici che assumono:

a) donne;

b) personale di età superiore a 50 anni, con almeno due anni di disoccupazione.

6. Fermi restando i principi generali di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dal comma 1175 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni. L'agevolazione non spetta ai datori di lavoro che non siano in regola con gli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni, salvo che abbiano proceduto al pagamento delle sanzioni conseguenti alla violazione dei predetti obblighi.

7. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

8. Il contributo di cui al presente articolo non spetta agli operatori economici che abbiano subito nei tre anni precedenti, in via definitiva, l'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazione dei contratti collettivi di lavoro.

9. Decadono dal contributo di cui al presente articolo, con conseguente obbligo di restituzione, i datori di lavoro che, nei tre anni successivi al conseguimento del medesimo beneficio, violino le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e i contratti collettivi di lavoro.

10. Per l'attuazione del presente articolo è costituito un apposito plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni. Il decreto attuativo di cui al comma 7 può prevedere la facoltà di utilizzare il beneficio in compensazione ai sensi del capo II del titolo I della parte I del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, previa stipula di apposita convenzione tra il dipartimento regionale delle finanze e del credito e l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e successive modificazioni.

11. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 15, Programma 1).

 

     Art. 3. Incentivi a sostegno del lavoro agile - South Working.

1. Allo scopo di favorire la permanenza dei lavoratori nella Regione e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle imprese aventi un'unità produttiva nel territorio dell'Unione europea o in uno Stato extra UE che negli anni 2026, 2027 e 2028 effettuano nuove assunzioni di lavoratori subordinati a tempo indeterminato o effettuano trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i cui contratti di lavoro o specifici accordi tra le parti prevedano l'esecuzione della prestazione di lavoro nel territorio della Regione, per un periodo minimo di cinque anni, esclusivamente in modalità agile salvo quanto previsto al comma 2, a norma della legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, fino all'importo massimo di euro 30.000,00 per ciascun lavoratore occupato, residente in Sicilia, entro il limite delle risorse autorizzate a legislazione vigente.

2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni attuative della misura di cui al comma 1, inclusi i limiti massimi entro cui la prestazione lavorativa può essere eseguita all'interno di locali aziendali, gli indirizzi specifici e le modalità di concessione ed erogazione del contributo, previo parere della commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana.

3. Il dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative è autorizzato a trasferire a IRFIS-FinSicilia S.p.A. risorse pari a 18.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 comprensivi degli oneri di gestione, per la costituzione di un plafond nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, destinato all'erogazione dei contributi di cui al comma 1, previa pubblicazione di avviso pubblico.

4. Il contributo di cui al presente articolo non spetta agli operatori economici che abbiano subito nei tre anni precedenti, in via definitiva, l'irrogazione di sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro o per violazione dei contratti collettivi di lavoro.

5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 18.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 15, Programma 3).

6. Nelle more dell'accertamento della ricorrenza, per la misura oggetto del presente articolo, dei requisiti di autonomia istituzionale, procedurale e finanziaria previsti dal diritto unionale per l'adozione di misure di politica economica generale su base territoriale, il contributo di cui al comma 1 è erogato in regime di aiuti de minimis, ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

7. Al fine di garantire spazi collettivi per le attività di smart working svolte presso comuni delle aree interne, è autorizzata la spesa di 3.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 2.000 migliaia di euro per gli esercizi finanziari 2027 e 2028 per la realizzazione, anche con l'eventuale compartecipazione dei privati, di spazi di coworking per lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi operanti nel settore digitale e start up innovative, mediante il riadattamento di immobili pubblici e di enti ecclesiastici in disuso e l'acquisto di arredi e attrezzature, software, macchinari informatici e attrezzature tecnologiche. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma, prevedendo che le risorse siano assegnate ai comuni delle aree interne previo avviso pubblico (Missione 15, Programma 3).

 

     Art. 4. Aree a burocrazia semplificata e legalità controllata.

1. Al fine di promuovere lo sviluppo economico, incrementare gli investimenti, incentivare la crescita occupazionale e favorire l'innovazione tecnologica, garantendo al contempo idonei presidi di legalità, la prevenzione dei fenomeni corruttivi e l'integrità dell'azione amministrativa, la Regione, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 4 dell'articolo 14 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, individua, con le modalità di cui ai commi successivi, ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali nell'intero territorio regionale, che viene definito "Super ZES siciliana".

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia e con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, presenta alla Giunta regionale uno o più schemi di proposte di protocollo o convenzione - ad esclusione dei procedimenti paesaggistici, ambientali e urbanistici - nelle quali sono individuate dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazione, le norme di riferimento e le amministrazioni interessate. Le proposte di protocollo o convenzione sono sottoposte, nei quindici giorni successivi all'approvazione da parte della Giunta regionale, al parere delle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana. Successivamente allo scadere del termine di cui al precedente periodo, ulteriori semplificazioni sono adottate con il procedimento di cui al presente comma. Gli schemi di proposte includono la previsione di protocolli per l'istituzione di misure di legalità nelle aree interessate.

3. Il Presidente della Regione presenta le proposte di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla loro approvazione da parte della Giunta, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, al Ministro per la pubblica amministrazione e al Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa, per la stipula di protocolli o convenzioni, ai sensi del comma 4 dell'articolo 14 del decreto legge n. 124/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2023.

4. Il Presidente della Regione, qualora ravvisi la sussistenza di casi di inerzia procedimentale imputabili all'Amministrazione regionale, avvalendosi di personale dell'Amministrazione regionale ovvero avvalendosi degli enti e delle società di cui al comma 5, esercita poteri di impulso al fine di assicurare la tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi di cui alla presente legge, assegnando agli uffici competenti un termine per provvedere non superiore a venti giorni e, nel caso di ulteriore ingiustificata inerzia, esercita i poteri sostitutivi anche attraverso la nomina di commissari ad acta.

5. Per l'attuazione della Super ZES siciliana la Regione può avvalersi di enti regionali o società dalla stessa partecipate aventi finalità di promozione degli investimenti, appositamente individuati con il decreto del Presidente della Regione, sentito l'Assessore regionale per l'economia e l'Assessore regionale per le attività produttive.

6. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 200 migliaia per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, di cui euro 50 migliaia per le finalità dei commi 2 e 3 da destinare alle spese di trasferta ed euro 150 migliaia per le finalità del comma 4, da iscrivere in appositi capitoli di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale da assegnare alla Segreteria generale della Presidenza della Regione (Missione l, Programma 2). Il Ragioniere generale è autorizzato ad apportare con decreto le necessarie variazioni di bilancio a seguito dell'individuazione dei soggetti di cui avvalersi, ai sensi del comma 5.

7. È istituito per l'esercizio finanziario 2026, presso l'Assessorato regionale dell'economia un fondo di 10.000 migliaia di euro da destinare alle agevolazioni di cui all'articolo 16 del decreto legge n. 124/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 162/2023, per garantire su tutto il territorio regionale, fino a concorrenza delle risorse del fondo stesso, il massimale di percentuale consentito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 e nel limite massimo di spesa definito ai sensi e con le procedure previste dalla normativa statale (Missione 14, Programma 1).

8. Il fondo di cui al comma 7 concorre, con modalità sussidiarie aggiuntive, per gli investimenti effettuati nel territorio della Regione, allo stanziamento previsto dallo Stato nell'ambito della ZES unica per il Mezzogiorno ed è riservato esclusivamente agli operatori economici che abbiano almeno un'unità produttiva ubicata nel territorio regionale e che si impegnino a mantenerla in attività per almeno cinque anni successivi a quello del riconoscimento del presente beneficio. Le somme sono trasferite all'Agenzia delle entrate previa stipula di apposita convenzione con la stessa da parte del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito.

9. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, d'intesa con l'Assessore regionale per le attività produttive, previo parere delle competenti commissioni dell'Assemblea regionale siciliana, sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo.

 

     Art. 5. Incentivi agli investimenti privati mediante interventi edili.

1. Al fine di promuovere interventi diffusi di riqualificazione energetica e sismica degli edifici, orientati alla sostenibilità ambientale e alla riduzione dei consumi, nonché di favorire la conservazione e il miglioramento del patrimonio edilizio esistente, con riferimento agli edifici e alle unità immobiliari a destinazione residenziale siti nel territorio della Regione, è costituito, nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, un plafond con dotazione complessiva di 15.000 migliaia di euro, destinato all'erogazione di contributi diretti a fondo perduto ai sensi del presente articolo.

2. Una quota del fondo di cui al comma 1 è destinata all'erogazione del contributo in favore di proprietari di immobili con un indicatore ISEE inferiore a euro 20.000,00.

3. Il contributo è destinato a persone fisiche, operanti al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti o professioni, nonché a condomini, per interventi sulle parti comuni.

4. Sono ammissibili, purché gli immobili siano stati realizzati con regolare titolo abilitativo:

a) interventi di adeguamento sismico, di abbattimento delle barriere architettoniche o di miglioramento strutturale degli edifici;

b) interventi volti a favorire la transizione energetica degli edifici allo scopo di renderli più sostenibili in linea con gli standard green europei secondo le finalità di cui alla direttiva 24 aprile 2024 n. 2024/1275/UE del Parlamento e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi su edifici già esistenti per lavori non ancora avviati alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi gli interventi su unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/l, A/8 e A/9.

6. Il contributo di cui al presente articolo è riconosciuto in misura pari al cinquanta per cento delle spese ammissibili, calcolate ai sensi del prezziario unico regionale vigente decurtate almeno del venti per cento, secondo i seguenti massimali:

a) euro 25.000,00 per ciascuna unità immobiliare in edificio unifamiliare ovvero per ciascuna unità immobiliare funzionalmente indipendente con accesso autonomo dall'esterno sita in edificio plurifamiliare;

b) euro 20.000,00 per ciascuna unità immobiliare, per gli edifici composti da due fino a otto unità immobiliari;

c) euro 15.000,00, per ciascuna unità immobiliare, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

7. La gestione della misura di cui al presente articolo è affidata a Irfis FinSicilia s.p.a.. Le domande sono acquisite con procedura a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino a esaurimento delle risorse, sulla base di avviso pubblico, con esclusione del click-day. Al fine di assicurare un'equa distribuzione delle risorse, il plafond è articolato in sezioni per tipologie di interventi.

8. Il contributo è erogato per stati di avanzamento lavori (SAL), in funzione dell'effettivo avanzamento degli interventi, è subordinato all'esito positivo dei relativi controlli e non è cumulabile con altri aiuti pubblici relativi al medesimo intervento edilizio.

9. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, sentito l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le tipologie di interventi e di spese ammissibili, i requisiti di ammissibilità nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, le fasi di istruttoria, erogazione e controllo, nonché la suddivisione del plafond in sezioni per tipologie di interventi.

10. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 8, Programma 1).

11. È autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro annui, per il triennio 2026- 2028, per le finalità di cui all'articolo 33 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni con esclusione delle persone fisiche che hanno goduto dei benefici di cui al decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni. (Missione 8, Programma 2, capitolo 673340).

 

     Art. 6. Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale.

1. La tassa automobilistica regionale di cui alla legge regionale 11 agosto 2015 n. 16 e successive modificazioni, dovuta dalle imprese per le autovetture e gli altri autoveicoli leggeri (con peso inferiore a 3,5 tonnellate) di potenza non superiore a 110 KW immatricolati a decorrere dall'l gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2028, è ridotta del 25 per cento per i primi tre anni dall'immatricolazione. La riduzione spetta alle imprese che, alla data della nuova immatricolazione, risultano già intestatarie di almeno dieci autovetture o altri autoveicoli leggeri (con peso inferiore a 3,5 tonnellate) di potenza non superiore a 110 KW.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2028 le autovetture, i veicoli e gli autoveicoli di nuova immatricolazione, con alimentazione elettrica, ibrida elettrica/termica di tipo plug-in LNG e BioLNG full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per i primi cinque anni dall'immatricolazione. Sono altresì esentati tutti i veicoli di nuova immatricolazione degli enti del terzo settore, delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale (APS) e della protezione civile iscritte regolarmente al RUNTS.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo nonché eventuali misure volte a contrastare abusi.

4. Le disposizioni di cui al comma 59 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni sono prorogate per il triennio 2026- 2028.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 trovano applicazione, con riferimento alle minori entrate stimate per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, nel limite massimo di 300 migliaia di euro annui (Titolo 1, tipologia 101- capitolo 1218).

 

     Art. 7. Fondo per l'editoria.

1. È costituito, nell'ambito del Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni, un plafond destinato, previo avviso pubblico, a interventi in favore delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiofoniche, delle emittenti radiotelevisive, anche comunitarie, e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno tre anni, che abbiano almeno due giornalisti contrattualizzati o con contratti a prestazione o giornalisti soci lavoratori di cooperative giornalistiche o di società di persone nella Regione e la cui testata giornalistica sia regolarmente registrata presso il tribunale di competenza.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, altresì, alle imprese editoriali operanti in Sicilia da almeno tre anni con produzione libraria sulla cultura siciliana di almeno dieci titoli con codice ISBN nel biennio e che abbiano almeno un dipendente attivo sul territorio regionale.

3. È istituita, all'interno del plafond di cui al comma 1, una riserva del venti per cento in favore delle testate giornalistiche emergenti, intese come testate regolarmente registrate presso i tribunali di competenza ed operanti da non più di trentasei mesi. Le risorse di cui al presente comma sono destinate in via prioritaria alla costituzione di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, almeno pubblicisti, e all'adozione di tecnologie abilitanti per l'innovazione dei processi redazionali e distributivi.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, gli interventi di cui al presente articolo consistono nella concessione di finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per investimenti ovvero per fabbisogno di capitale circolante.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, da adottarsi previo parere della commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana, sono individuate le misure attuative per l'utilizzo del plafond di cui al presente articolo.

6. Il dipartimento regionale delle finanze e del credito è autorizzato a erogare a Irfis FinSicilia s.p.a., per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2026- 2028, la somma di 3.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 1 e la somma di 1.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 2 (Missione 14, Programma 1).

7. Al fine di sostenere le piccole emittenti televisive locali (FSMA) operanti in Sicilia nell'area tecnica 17 di secondo livello, per gli oneri di utilizzo della rete di trasmissione Rai Way, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 300 migliaia di euro, da destinare in parti uguali alle emittenti attive alla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di accesso alle risorse di cui al presente comma. (Missione 14, Programma 1).

8. Gli interventi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del regolamento (UE) 651/2024 della commissione del 17 giugno 2014 o, in ogni caso, della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831 della commissione del 13 dicembre 2023.

 

     Art. 8. Governo delle liste di attesa nelle aziende sanitarie e ospedaliere del servizio sanitario regionale.

1. Al fine di migliorare i processi decisionali e il monitoraggio relativo al governo delle liste di attesa delle aziende sanitarie ed ospedaliere del servizio sanitario regionale e delle strutture private convenzionate, l'Assessorato regionale della salute è autorizzato ad adottare azioni di miglioramento del sistema con particolare riferimento agli interventi di seguito indicati:

a) potenziamento della componente applicativa di prenotazione del sistema SovraCUP anche con l'ausilio di applicazioni tecnologiche innovative che contattino con operatori virtuali i pazienti per ricordare ora, data e luogo della visita prenotata;

b) attivazione della piattaforma regionale per le liste di attesa ed integrazione della stessa con la piattaforma nazionale per le liste d'attesa (PNLA);

c) adeguamento infrastrutturale e tecnologico del sistema di prenotazione e monitoraggio del SovraCUP;

d) sviluppo di un cruscotto avanzato di monitoraggio con l'ausilio dell'intelligenza artificiale (lA);

e) conduzione operativa ed affiancamento con l'acquisizione di soluzioni innovative attraverso la gestione dei servizi per tramite di società di infrastrutture specializzate che consente contatti e comunicazioni multicanale con gli utenti, individuata mediante procedura di selezione pubblica, la quale in via prioritaria si avvarrà del personale dotato di adeguata professionalità appartenente al bacino Almaviva Contact, definito secondo le modalità e criteri di accesso fissati con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive, sentiti l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

f) implementazione di una sezione "open data", accessibile pubblicamente sul portale istituzionale della Regione e delle singole aziende sanitarie ed ospedaliere, aggiornata in tempo reale che renda visibile per ciascuna struttura sanitaria regionale e per singola prestazione la prima data utile di prenotazione, al fine di garantire la trasparenza, favorire la libera scelta del cittadino e permettere un controllo civico diffuso sui tempi di erogazione dei servizi.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, per il triennio 2026-2028, è autorizzata la spesa complessiva di euro 6.100.000,00 di cui euro 3.050.000,00 per l'esercizio finanziario 2026, euro 1.525.000,00 per l'esercizio finanziario 2027 ed euro 1.525.000,00 per l'esercizio finanziario 2028 (Missione 13, Programma 7).

3. L'Assessorato regionale della salute monitora e aggiorna costantemente le attività sviluppate ai sensi del presente articolo, al fine di consentire il regolare governo delle liste di attesa.

4. L'Assessore regionale per la salute, entro il 30 novembre di ogni anno, trasmette alla commissione legislativa permanente "Salute, servizi sociali e sanitari" dell'Assemblea regionale siciliana una relazione in ordine a:

a) tempi medi di attesa per le prestazioni specialistiche per provincia, evidenziando le variazioni rispetto all'annualità precedente;

b) mortalità per patologia nelle singole province;

c) dati relativi alla mobilità extraregionale per provincia, limitatamente ai ricoveri ospedalieri;

d) dati relativi alla mobilità tra province suddivisi per DRG.

 

     Art. 9. Procedure per l'erogazione degli assegni in favore di persone con disabilità gravissima.

1. All'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "nonché dei disabili psichici ricoverati nelle comunità alloggio, " sono aggiunte le parole "o che vivono presso il proprio domicilio, ";

b) al comma 3 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"d-bis) per i disabili psichici destinatari delle prestazioni previste nei programmi terapeutici individuali elaborati ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, prestazioni di psicoterapia e di riabilitazione psichiatrica rese da professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali.";

c) dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

"5-quater. Le aziende sanitarie provinciali sono onerate di effettuare con cadenza almeno semestrale la verifica dell'esistenza in vita dei beneficiari degli assegni. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la salute, sono fissate le modalità per la verifica degli accertamenti sanitari secondo criteri di trasparenza e rotazione, escludendo che i residenti nel territorio provinciale siano soggetti a visita da parte delle commissioni dell'azienda sanitaria provinciale di appartenenza. Le aziende sanitarie provinciali presentano una dettagliata relazione annuale sui controlli effettuati al dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, specificando le modalità di rilevazione del campione, il numero e gli esiti dei controlli eseguiti, comunque, in misura non inferiore al minimo fissato dalla normativa vigente.".

 

     Art. 10. Misure di contrasto al disagio sociale.

1. Al fine di ridurre il disagio sociale in quartieri e zone particolarmente sensibili, la Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di programmazione territoriale, politiche sociali e giovanili, istruzione, formazione e rigenerazione urbana, promuove iniziative volte al contrasto della povertà educativa, alla marginalizzazione e al miglioramento di vita nelle aree urbane svantaggiate del proprio territorio, tramite iniziative di partenariato pubblico-privato. In fase di prima applicazione, le iniziative di cui al presente comma sono destinate ad interventi dedicati ad uno o più quartieri del centro storico della città di Palermo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per il triennio 2026-2028, la spesa annua di 1.000 migliaia di euro, da iscrivere in un apposito fondo del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio (Missione 4, Programma 6).

3. È istituito un fondo di 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2026, per interventi di riqualificazione sociale e urbana per le città di Palermo, Catania e Messina, suddiviso in ragione del numero di abitanti, finalizzato a realizzare, in via sperimentale in specifiche zone di periferie ad alto rischio sociale, ove sono presenti fenomeni di particolare degrado, azioni anche a carattere straordinario che rafforzino la presenza di servizi essenziali per i cittadini per lo sport, il tempo libero, le attività culturali anche in stretto coordinamento con le strutture scolastiche e i presidi sociali presenti in queste zone. Ogni comune potrà individuare massimo due territori periferici che abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente. I comuni sono autorizzati a creare appositi uffici speciali, nell'ambito del proprio ordinamento amministrativo, al fine di coordinare tutti gli interventi (Missione 12, Programma 4).

 

     Art. 11. Interventi a favore degli enti locali.

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, come determinata dal comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, è rideterminata in 365.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e 350.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).

2. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, come determinata dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1/2025, è rideterminata in 108.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).

3. La dotazione del fondo di cui al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, come determinata dal comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 1/2025, è rideterminata in 115.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 ed in 31.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1, capitolo 590402).

4. Per l'esercizio finanziario 2028, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, come rideterminate dal comma 1 del presente articolo, per le finalità di cui ai commi 25 e 26 dell'articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410).

5. Il comma 27 dell'articolo 3 della legge regionale n. 2/2023 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "27. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, previo parere della Conferenza Regione Autonomie Locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 25.".

6. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, sono destinate risorse pari a 3.500 migliaia di euro per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2025 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate.

7. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni con una superficie territoriale superiore a 250 kmq che abbiano almeno una frazione e che non siano capoluogo di Città metropolitana o di libero Consorzio comunale, al fine di fare fronte alle difficoltà derivanti dalla gestione del territorio, è assegnato un contributo di 2.500 migliaia di euro da ripartirsi per il quaranta per cento in base al numero di abitanti di ogni singolo comune e per il sessanta per cento in base all'estensione della superficie territoriale. Tali risorse sono destinate esclusivamente a interventi di riqualificazione del territorio e di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio degli enti beneficiari.

8. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a erogare un contributo complessivo di 500 migliaia di euro da destinare in parti uguali tra i comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che abbiano registrato un incremento dell'attività commerciale certificata dal SUAP nel biennio 2024-2025 pari ad almeno il dieci per cento rispetto all'anno 2023 (Missione 18, Programma 1).

9. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.200 migliaia di euro in favore dei comuni titolari di infrastrutture ricadenti negli agglomerati industriali della Regione, da ripartire nella misura dell'ottanta per cento tra tutti i comuni in proporzione all'estensione della rete viaria loro trasferita e nella misura del venti per cento in parti uguali tra i comuni nel cui territorio ricadano agglomerati industriali con impianti petrolchimici che abbiano attivato progetti di prevenzione e screening per la diagnosi delle malattie oncologiche (Missione 14, Programma 4).

10. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro in favore dei comuni che effettuano il servizio educativo-assistenziale tramite gli istituti iscritti nell'apposito albo ai fini del rafforzamento del servizio medesimo (Missione 18, Programma 1, capitolo 183315).

11. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in considerazione delle particolari difficoltà derivanti dal fenomeno migratorio in cui versano i comuni di Lampedusa e Linosa, Augusta, Pantelleria, Pozzallo, Modica, Siculiana, Porto Empedocle, Ragusa, Trapani, Portopalo di Capo Passero, Favignana e Catania, riconosce un contributo straordinario di 3.000 migliaia di euro da ripartire tra i predetti comuni e da erogare per il settanta per cento in parti uguali e per il restante trenta per cento in proporzione al numero di arrivi come primo approdo nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191332).

12. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, al fine di mitigare gli effetti negativi sulle presenze turistiche dovuti al fenomeno migratorio e di rilanciare l'immagine dei comuni di Lampedusa e Linosa, Favignana, Melilli e Caltanissetta, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a trasferire ai predetti comuni risorse, da assegnare in parti uguali, per un importo complessivo di 1.500 migliaia di euro, per la realizzazione di attività di comunicazione e promozione turistica.

13. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 7.000 migliaia di euro da assegnare ai comuni che, a seguito della chiusura nel 2025 dell'attività della commissione straordinaria di liquidazione, abbiano posizioni debitorie non soddisfatte. La ripartizione avviene in proporzione alla massa debitoria residua di ciascun ente. (Missione 18, Programma 1).

14. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo pari a 2.000 migliaia di euro per l'attivazione dell'abbonamento mensile gratuito per i giovani di età inferiore a venti anni e con indicatore economico su base ISEE non superiore a euro 25.000,00, residenti nei comuni siciliani provvisti di servizio di trasporto pubblico urbano, come da elenco disponibile presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità. Le risorse sono ripartite per il venti per cento in base alla popolazione residente e per l'ottanta per cento in base all'estensione territoriale del comune. I benefici di cui al presente comma sono attribuiti ai soggetti che presentino apposita istanza, previo bando emanato dal comune sulla base di un decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti che stabilisce i criteri di assegnazione (Missione 18, Programma 1, capitolo 102028).

15. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro, da destinare ai comuni per l'acquisizione di mezzi e attrezzature da utilizzare in emergenza e post-emergenza a fronte di eventi calamitosi (Missione 11, Programma 2).

16. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro, da destinare ai comuni per attività di pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni (Missione 11, Programma 2).

17. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica è autorizzato a erogare un contributo pari a 500 migliaia di euro in favore dei comuni che abbiano registrato un incremento demografico pari almeno al 3 per cento della popolazione rispetto all'anno precedente.

18. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 800 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1° settembre 1998, n. 17 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191347).

19. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro, da destinare ai comuni che hanno adottato il PUDM, per l'implementazione dei servizi e delle strutture volte alla fruizione delle spiagge libere da parte delle persone con disabilità.

20. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere la somma di 400 migliaia di euro ai comuni che hanno conseguito nell'anno 2025 il riconoscimento internazionale "Bandiera Blu" da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA). Ai comuni che hanno conseguito nell'anno 2025 il riconoscimento "Bandiera Verde", da parte dei Pediatri italiani, e "Bandiera Lilla", da parte della omonima cooperativa sociale, è destinata, rispettivamente, la somma di 200 migliaia di euro e di 100 migliaia di euro. Ai comuni che nell'anno 2025 hanno ottenuto il riconoscimento di comune plastic free dall'omonima associazione è ripartita la somma di 300 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1). I contributi sopra indicati sono ripartiti per il cinquanta per cento in base alla popolazione dei singoli comuni e per il restante cinquanta per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

21. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo di 1.500 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per la valorizzazione di Ragusa Ibla e un contributo di 1.000 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni nonché per la salvaguardia dei valori storici, urbanistici, architettonici, ambientali e paesaggistici di Ortigia (Missione 18, Programma 1, capitolo 590423).

22. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per la valorizzazione delle tradizioni storico-culturali delle minoranze linguistiche è destinata la somma di 500 migliaia di euro in favore dei comuni nei quali:

a) è presente la minoranza linguistica arbèreshe di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

b) è presente la minoranza linguistica gallo-italica come inserita nel Registro delle eredità immateriali della Sicilia (REIS), Libro delle espressioni.

23. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, a parziale copertura delle spese di funzionamento, la somma di 1.500 migliaia di euro ai comuni sede degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e successive modificazioni, da ripartirsi per il settanta per cento in parti uguali tra tutti i comuni interessati e per il trenta per cento in base alla popolazione di ciascun comune.

24. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 1.200 migliaia di euro in favore dei comuni impegnati in politiche pubbliche di promozione della lettura che hanno ottenuto dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura la qualifica di "Città che legge", da ripartirsi per il settanta per cento in parti uguali tra tutti i comuni interessati e per il trenta per cento in proporzione alla popolazione di ciascun comune.

25. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito alla data di entrata in vigore della presente legge il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" inseriti all'interno dell'associazione nazionale "Borghi più belli d'Italia" è destinata la somma di 1.200 migliaia di euro da ripartirsi per il cinquanta per cento in parti uguali tra i comuni aderenti all'associazione e per il cinquanta per cento in base alla popolazione residente nei singoli comuni. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 80 migliaia di euro per il predetto riconoscimento. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 400 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Le assegnazioni di cui al presente comma non sono cumulabili e sono destinate all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.

26. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro in favore dei comuni nei cui territori insistono siti UNESCO nonché dei comuni i cui territori fanno parte dei Geoparchi UNESCO, da ripartirsi per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento in base alla popolazione di ciascun comune e in ogni caso destinando al singolo comune un contributo massimo di 250 migliaia di euro. Tali risorse sono destinate esclusivamente alla valorizzazione culturale e del patrimonio artistico e museale degli enti beneficiari.

27. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.200 migliaia di euro da destinare ai comuni inseriti nell'itinerario Arabo-Normanno, dichiarato dall'Unesco "Patrimonio mondiale dell'umanità", esclusivamente per la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e museale degli enti beneficiari. Le risorse sono suddivise in parti uguali tra i comuni beneficiari (Missione 18, Programma 1).

28. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinata la somma di 800 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale n. 34/1985 nonché per interventi straordinari di risanamento ambientale, di cura e pulizia del verde pubblico e igienico-sanitari nel centro abitato.

29. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni facenti parte dell'Associazione nazionale dei comuni virtuosi è destinata la somma di 800 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla popolazione.

30. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per le finalità di cui alla lettera s) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni è autorizzato a erogare un contributo complessivo di 800 migliaia di euro a favore delle consulte giovanili e femminili regolarmente costituite entro il 31 dicembre 2025 (Missione 12, Programma 7, capitolo 183863).

31. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è istituita una riserva di 3.500 migliaia di euro da destinarsi ai comuni che abbiano approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario precedente a quello corrente entro il 30 aprile dell'esercizio corrente, da cui risulti il conseguimento di un incremento di almeno il 3 per cento nella riscossione dei tributi propri rispetto all'esercizio precedente al rendiconto medesimo. Il suddetto incremento è calcolato sulla base della media degli incrementi di cui al Titolo I e al Titolo III del rendiconto di gestione. Il fondo è ripartito in misura del trenta per cento in parti uguali e in misura del settanta per cento proporzionalmente alla percentuale di incremento della riscossione conseguita. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica sono stabiliti i criteri di riparto delle somme di cui al presente comma. Le assegnazioni di cui al presente comma costituiscono intervento a sostegno del bilancio dei comuni destinatari non soggetto alla rendicontazione di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Missione 18, Programma 1).

32. Per l'esercizio finanziario 2026, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è destinato un contributo di 2.000 migliaia di euro da destinare ai comuni costieri con popolazione fino a 5.000 abitanti per la realizzazione di accessi al mare e spiagge libere per persone con disabilità. Il contributo è ripartito per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento in proporzione all'estensione della linea di costa di ciascun comune.

33. Per l'esercizio finanziario 2026, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per le finalità di cui alla legge regionale 6 luglio 1990, n. 10 e successive modificazioni l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità è autorizzato a trasferire la somma di 600 migliaia di euro all'Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina (A.Ris.Me.) (Missione 8, Programma 2, capitolo 672407).

34. Per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 4.000 migliaia di euro da ripartire in favore dei comuni destinatari nell'anno 2024 di tale contributo straordinario, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1 della medesima legge regionale n. 25/2024 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 102018).

 

     Art. 12. Misure a sostegno della finanza locale.

1. Al fine di promuovere una più efficace gestione dell'attività di recupero dei crediti e della riscossione dei tributi locali da parte dei comuni siciliani, è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 18, Programma 1), da ripartirsi in favore dei comuni che, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già provveduto, ovvero provvedano entro il 30 giugno di ognuno dei predetti esercizi finanziari, a introdurre nel proprio ordinamento, anche attraverso la gestione nella forma associata di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, almeno due delle seguenti misure:

a) previsione dell'affidamento, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a società iscritta nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 446/1997 e successive modificazioni, dell'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate o delle funzioni e attività di supporto propedeutiche alle dette attività;

b) previsione di misure premiali in materia di rateizzazione, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione di riferimento, per i contribuenti persone fisiche, non esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo, che eleggono domicilio digitale presso un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della notifica degli atti tributari di pertinenza del comune;

c) previsione di misure premiali in materia di rateizzazione, nei limiti consentiti dalla vigente legislazione di riferimento, in favore di contribuenti qualificati come virtuosi sulla base dell'assenza di morosità pregresse e di decadenze da precedenti piani di rateizzazione nel triennio antecedente all'anno di applicazione della misura premiale;

d) previsione delle misure premiali di cui all'articolo 118-ter del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i contribuenti che adempiano al pagamento di tributi locali mediante autorizzazione permanente all'addebito diretto su conto corrente bancario o postale;

e) previsione di strumenti di pianificazione organizzativa e gestionale, anche mediante il ricorso a figure esterne iscritte negli albi professionali degli avvocati o dei dottori commercialisti per l'implementazione e l'ottimizzazione delle attività di riscossione e recupero dei crediti.

2. L'adozione delle misure di cui al comma 1 è attestata con dichiarazione congiunta del responsabile del servizio finanziario e del segretario del comune recante l'indicazione dell'atto deliberativo di approvazione del regolamento adottato, formulata e prodotta secondo modalità e termini indicati con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica.

3. Al riparto delle somme di cui al comma 1 tra i comuni aventi titolo si provvede annualmente con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento proporzionalmente al numero di abitanti, fermo restando che ciascun comune può essere destinatario del suddetto riparto esclusivamente per un unico esercizio finanziario tra quelli previsti al comma 1.

4. Le assegnazioni di cui al presente articolo costituiscono intervento a sostegno del bilancio dei comuni destinatari non soggetto alla rendicontazione di cui all'articolo 158 del decreto legislativo n. 267/2000.

 

     Art. 13. Disposizioni per il settore della forestazione.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 2025 n. 1, come modificata dall'articolo 7 della legge regionale 22 ottobre 2025, n. 31 per le finalità del comma 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 47 a carico dei fondi ordinari della Regione e per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, è rideterminata in complessivi euro 291.215.830,00 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 291.315.830,00 per l'esercizio finanziario 2027 ed è determinata in euro 290.315.830,00 per l'esercizio finanziario 2028.

2. La spesa di cui al comma 1 è iscritta, nelle Missioni e Programmi e per gli importi come di seguito indicati, nell'ambito delle rubriche delle competenti amministrazioni:

(Omissis)

3. Con decreto del Ragioniere generale, su proposta delle amministrazioni interessate, dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme di cui alla Missione 20, Programma 3, capitoli 140043, 542094, 150053 e 550080, a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni medesime.

4. Al fine di rafforzare le funzioni d'istituto in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio forestale, di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, per l'anno 2026 i soggetti inseriti nell'elenco speciale di cui all'articolo 45-ter della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modificazioni sono impiegati per un massimo di 23 giornate lavorative ai fini previdenziali aggiuntive rispetto a quelle già previste per i contingenti di appartenenza.

5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la maggiore spesa complessiva di 41.126 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026.

6. La spesa di cui al comma 5 è iscritta nell'ambito delle rubriche delle competenti amministrazioni per gli importi come di seguito indicati:

a) 26.226 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 - dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale - Missione 20, Programma 3, capitolo 140043;

b) 14.900 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 - Comando del Corpo forestale della Regione siciliana - Missione 20, Programma 3, capitolo 150053.

7. Con le medesime modalità di cui al comma 3 sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle somme di cui al comma 6 a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle competenti amministrazioni.

 

     Art. 14. Istituzione della cabina di regia regionale per le specie esotiche invasive.

1. È istituita, presso l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, la cabina di regia regionale per le specie esotiche invasive, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività di prevenzione, contenimento ed eradicazione delle specie aliene sul territorio regionale nonché per interventi urgenti e indifferibili.

2. La cabina di regia è composta da soggetti di comprovata esperienza e professionalità nel settore, di cui almeno tre soggetti in rappresentanza delle associazioni ambientaliste e due componenti indicati dalle Università aventi sede nella Regione tra i docenti dei dipartimenti di agraria esperti in specie esotiche invasive. I componenti della cabina di regia svolgono le proprie funzioni a titolo gratuito. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti la composizione, le modalità di funzionamento e i compiti operativi della cabina di regia.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di euro 50.000,00 (Missione 9, Programma 5).

 

     Art. 15. Misure in favore dei soggetti appartenenti al bacino "ex PIP Emergenza Palermo" e di lavoratori precari.

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni dopo le parole "dal 1° gennaio 2023" sono inserite le parole "e fino all'anno 2025".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 2/2023 e successive modificazioni è inserito il seguente:

"4-bis. A decorrere dall'anno 2026 alla spesa derivante dall'incremento dell'assegno di cui al comma 3 si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 12, Programma 4, capitolo 313727.".

3. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 sono soppressi.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 nonché dei commi 3 e 4-bis dell'articolo 8 della legge regionale n. 2/2023, come inserito dal comma 2, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 1/2025 è rideterminata in 29.250 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, in 3.875 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 e in 3.530 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2028 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).

5. Al comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 4 luglio 2024, n. 23 e successive modificazioni le parole "di ulteriori 18.700 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026" sono sostituite dalle parole "di ulteriori 18.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 e 29.827 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026".

6. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale n. 23/2024 le parole "le ulteriori somme di 7.700 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026" sono sostituite dalle parole "le ulteriori somme di 7.700 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 e 18.827 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026".

7. Per far fronte alle spese per i contratti di servizio stipulati dalla società consortile per azioni Servizi Ausiliari Sicilia (SAS) con i soggetti committenti, mediante utilizzo del personale appartenente all'ex bacino unico ad esaurimento "ex PIP Emergenza Palermo", assunto ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 11 luglio 2023, n. 8 e successive modificazioni, sono trasferite alla medesima società le necessarie somme valutate nel limite massimo di 51.127 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028 (Missione 1, Programma 3, capitolo 214112).

8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 1/2025, per le finalità di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni, è rideterminata a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 e fino all'esercizio finanziario 2038 in 176.800 migliaia di euro annui (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).

9. Al fine di concorrere alla piena funzionalità dei servizi svolti dagli enti locali siciliani mediante l'incremento della dotazione oraria dei contratti di lavoro in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti il personale di cui al comma 7 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027 e di 20.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2028 in favore degli enti locali destinatari dei trasferimenti previsti, per gli oneri relativi al medesimo personale, dal comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni. Il suddetto incremento è determinato, fermo restando il rispetto della disciplina e dei limiti derivanti dalla vigente normativa nazionale di riferimento in materia di personale, attribuendo priorità ai contratti in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge con minore dotazione oraria (Missione 18, Programma 1).

10. Al riparto delle somme di cui al comma 9 si procede annualmente con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica proporzionalmente ai medesimi trasferimenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni attribuiti a ciascun ente locale per l'esercizio precedente.

11. I trasferimenti di cui al comma 8 dell'articolo 26 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni sono altresì annualmente destinati, per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, alle finalità di cui al comma 9.

12. Le assegnazioni di cui al comma 9 costituiscono trasferimenti a sostegno del bilancio degli enti locali destinatari per le finalità indicate al medesimo comma 9 non soggetti alla rendicontazione di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di servizio idrico integrato.

1. All'articolo 10 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

"2-bis. Per i medesimi fini di cui al comma l, correlati alla morosità subita da Siciliacque s.p.a. per gli anni 2024 e 2025, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è autorizzato al trasferimento in favore di Siciliacque s.p.a., a titolo di anticipazione, della ulteriore somma di euro 18.985.527,83 per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 9, Programma 4, capitolo 646201), che verrà recuperata secondo le modalità di cui al comma 2-ter (Titolo 5, Tipologia 300, capitolo 8115).

2-ter. La somma anticipata di cui al comma 2-bis è restituita da Siciliacque s.p.a alla Regione in dieci rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo all'erogazione della somma, senza interessi.".

2. Al fine di scongiurare pregiudizi per la salute e l'ordine pubblico e di assicurare la continuità del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di Agrigento da parte dell'azienda speciale consortile "A.I.C.A. - Azienda idrica comuni agrigentini", la cui gestione rimane ancora pregiudicata da una carente riscossione della tariffa a carico dell'utenza finale e da mancati pagamenti da parte dei comuni soci di somme dovute a vario titolo per il servizio, precludendo conseguentemente alla medesima di fare fronte con regolarità ai relativi costi, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è autorizzato, per gli esercizi finanziari 2026 e 2027, all'erogazione straordinaria in favore della predetta azienda consortile, a titolo di anticipazione, di un importo pari a 10.000 migliaia di euro per ciascun esercizio finanziario, secondo le modalità di cui ai commi 3e4 (Missione 9, Programma 4, capitolo 646204). L'erogazione straordinaria di cui al presente comma è vincolata al pagamento del servizio di acqua all'ingrosso già fatturato ad A.I.C.A. alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le somme anticipate di cui al comma 2 sono restituite alla Regione dall'azienda consortile A.I.C.A. in dieci anni, a decorrere dal triennio successivo a ciascuna anticipazione, sulla base di un piano finanziario di rimborso approvato con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (Titolo 5, Tipologia 300).

4. L'azienda consortile A.I.C.A. decade dal beneficio della rateizzazione concessa nei termini di cui al comma 3 se alla scadenza del triennio da ciascuna anticipazione non ha completato l'attività necessaria a garantire la regolare riscossione della tariffa per il servizio da parte dell'utenza finale, ivi compresa la collocazione dei contatori.

5. Al fine di garantire la sostenibilità sociale e promuovere l'efficienza della gestione del servizio idrico integrato, di scongiurare interruzioni del servizio e di assicurare la tutela degli utenti finali, che risultano compromessi dall'inefficienza delle reti e dalla mancanza iniziale di liquidità, è autorizzata un'anticipazione di 4.000 migliaia di euro in favore di Iblea Acque s.p.a, per l'esercizio finanziario 2026, a sostegno della gestione del servizio idrico integrato (Missione 9, Programma 4). Tale somma verrà restituita con rate annuali nell'arco temporale di dieci anni a decorrere dall'anno successivo all'erogazione delle somme, senza interessi (Titolo 5, Tipologia 300).

6. Per i medesimi fini di cui al comma 5, in relazione alla morosità per gli anni 2023 e 2024, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è autorizzato a erogare ai gestori pubblici del servizio idrico integrato nell'ambito dell'ATI della provincia di Messina la somma di 1.300 migliaia di euro, a titolo di anticipazione, per l'esercizio finanziario 2026, a gravare su apposito capitolo del bilancio della Regione (Missione 9, Programma 4). Tale somma verrà restituita con rate annuali nell'arco temporale di dieci anni a decorrere dall'anno successivo all'erogazione delle somme, senza interessi (Titolo 5, Tipologia 300).

 

     Art. 17. Interventi in materia di istruzione.

1. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato a concedere un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2026, alle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per l'acquisizione di attrezzature tecniche e di sussidi didattici destinati ai propri studenti con disabilità. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio, da adottarsi, previo parere della competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma (Missione 4, Programma 6).

2. Al fine di rafforzare il diritto allo studio, l'inclusione scolastica e la qualità dell'offerta formativa nel sistema scolastico regionale, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026, ad attuare i seguenti interventi (Missione 4, Programma 6):

a) concedere un contributo straordinario, pari a 300 migliaia di euro, alle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo che ne facciano richiesta, per la copertura delle spese sostenute per l'attivazione di servizi di mediazione linguistica e culturale, svolti da mediatori iscritti in appositi albi o elenchi;

b) concedere un contributo straordinario, pari a 150 migliaia di euro, in favore dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), destinato all'acquisto di materiale didattico e alla realizzazione di progetti e attività extracurriculari;

c) attivare servizi di assistenza tecnica a supporto delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, finalizzati a facilitare la partecipazione ai bandi finanziati con risorse extra regionali, per un importo complessivo pari a 450 migliaia di euro;
d) promuovere progetti di educazione alimentare quali strumenti di prevenzione e contrasto alla malnutrizione, alle patologie croniche non trasmissibili e ai disturbi del comportamento alimentare, autorizzando a tal fine un contributo pari a l00 migliaia di euro a favore delle istituzioni scolastiche statali di primo e del secondo grado;

e) concedere un contributo straordinario, pari a 2.500 migliaia di euro, in favore delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la realizzazione di attività, anche sperimentali, aventi carattere culturale, artistico e/o scientifico.

3. Con uno o più decreti del dirigente generale del dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio sono disciplinate le modalità di attuazione e di erogazione degli interventi di cui al comma 2.

4. Alla lettera d) del comma l dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66 e successive modificazioni, le parole "per le attività di sperimentazione nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado" sono sostituite dalle parole "per le attività di sperimentazione di ampliamento dell'offerta formativa nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado".

 

     Art. 18. Autorizzazione di spesa per lefinalità dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16.

1. Per l'esercizio finanziario 2026, per le finalità di cui al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2020, n. 16 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa 1.278 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5).

 

     Art. 19. Norme in materia di personale del Corpo Forestale della Regione siciliana.

1. L'onere per le risorse assunzionali del Corpo forestale della Regione siciliana, comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione regionale e dell'IRAP, di cui al comma 4-bis dell'articolo 50 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, è rideterminato in euro 14.747.828,67 per l'esercizio finanziario 2026, in euro 18.298.261,82 per l'esercizio finanziario 2027 ed è valutato in euro 22.304.314,12 per l'esercizio finanziario 2028, iscritti alla Missione 9, Programma 5, di cui:

a) esercizio finanziario 2026:

- euro 10.488.463,60 capitolo 150001;

- euro 891.519,41 capitolo 151001, articolo 1;

- euro 3.262.961,03 capitolo 150003;

- euro 104.884,64 capitolo 150032;

b) esercizio finanziario 2027:

- euro 13.013.485,40 capitolo 150001;

- euro 1.106.146,26 capitolo 151001, articolo 1;

- euro 4.048.495,31 capitolo 150003;

- euro 130.134,85 capitolo 150032;

c) esercizio finanziario 2028:

- euro 15.862.537,60 capitolo 150001;

- euro 1.348.315,70 capitolo 151001, articolo 1;

- euro 4.934.835,45 capitolo 150003;

- euro 158.625,38 capitolo 150032;

2. Al comma 4-ter dell'articolo 50 della legge regionale n. 3/2024, come introdotto dal comma 4 dell'articolo 9 della legge regionale n. 1/2025, le parole "esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle parole "esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028".

 

     Art. 20. Implementazione e adeguamento piattaforme digitali del dipartimento regionale tecnico.

1. Al fine di implementare le piattaforme digitali certificate gestite dal dipartimento regionale tecnico e utilizzate dai dipartimenti dell'Amministrazione regionale adeguandole alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ivi incluso l'articolo 43, è autorizzata la spesa di euro 873.215,00 per l'esercizio finanziario 2026, di euro 1.471.015,00 per l'esercizio finanziario 2027 e di euro 1.251.415,00 per l'esercizio finanziario 2028 (Missione 1, Programma 6).

 

     Art. 21. Fondo per la risoluzione dei contenziosi mediante transazioni.

1. È istituito presso il dipartimento regionale bilancio e tesoro - Ragioneria generale della Regione un fondo con una dotazione pari a 10.000 migliaia di euro per ciascun anno del triennio 2026-2028 (Missione 20, Programma 3) destinato a far fronte ai maggiori oneri discendenti dalla stipula di transazioni per le quali è stato acquisito da parte dell'Amministrazione responsabile il relativo parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato.

2. È autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 la spesa di 2.000 migliaia di euro destinata per l'estinzione dei contenziosi promossi dai comuni nei confronti della Regione per la mancata attuazione dell'articolo 98 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3). I comuni, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge inviano apposita richiesta all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica la propria richiesta. La spesa di cui al presente comma è ripartita per il cinquanta per cento sulla base della popolazione residente del comune richiedente e per il restante cinquanta per cento sulla base del numero dei comuni richiedenti.

3. Per far fronte agli oneri discendenti dalla stipula delle transazioni di cui al comma 1 si provvede altresì con quota parte delle somme già accantonate nel fondo contenzioso del risultato di amministrazione o stanziate a valere sul predetto Fondo, inerenti al contenzioso oggetto della transazione stipulata, nel rispetto dei vincoli posti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per l'utilizzo dell'avanzo presunto di amministrazione.

4. Il Ragioniere generale a seguito di quanto disposto dal presente articolo è autorizzato ad effettuare le necessarie variazioni, su richiesta dell'amministrazione interessata, per l'iscrizione nel bilancio della Regione delle somme necessarie alla conclusione della transazione.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2029, l'onere per le finalità di cui al comma 1 è quantificato annualmente con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni.

 

     Art. 22. Norme in materia di rientri nel Fondo Sicilia.

1. Al comma 8 dell'articolo 13 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, dopo le parole "del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Siciliana" sono inserite le parole "nonché a valere sulle risorse del PO FESR Sicilia 2014-2020, a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli relativi ad interessi attivi maturati ovvero a provvedimenti di revoca delle agevolazioni, ".

2. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, dopo le parole "Tutti i rientri di cui alle misure gestite da Irfis-FinSicilia s.p.a. previsti dalla legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modificazioni" sono inserite le parole "a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli relativi ad economie, interessi attivi maturati ovvero a provvedimenti di revoca delle agevolazioni, fermi restando i vincoli di destinazione originari ove sussistenti".

3. Alla fine del comma 1 dell'articolo 61 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modificazioni, le parole "sessennio 2021-2026" sono sostituite dalle parole "periodo 2021-2029".

 

     Art. 23. Destinazione oneri istruttori in materia di energia.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità è autorizzato a destinare, nel limite del cinquanta per cento, il gettito proveniente dai contributi di cui al comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modificazioni, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, prioritariamente ai fini del trattamento economico e di formazione del personale impegnato nello svolgimento delle relative attività istruttorie ed ai fini del rafforzamento tecnico-amministrativo del dipartimento regionale dell'energia (Titolo 3, Tipologia 100, capitolo 7887 -Missione 17, Programma 1).

2. A completamento delle attività di cui al comma l, i contributi di cui al comma 110 dell'articolo l della legge n. 239/2004 e successive modificazioni possono essere utilizzati, previa individuazione delle rispettive quote determinate dalla deliberazione di cui al comma 1, anche per le seguenti attività inserite nel quadro degli interventi previsti dal Piano energetico ambientale regionale (PEARS) (Missione 17, Programma 1):

a) promozione di investimenti finalizzati alla ricerca scientifica e giuridica in materia di fonti energetiche rinnovabili, risparmio ed efficientamento energetico e conseguente sviluppo;

b) opere di compensazione ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti;

c) riassetto e sviluppo socio-economico dei comuni ove sono ubicati gli impianti.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità sono determinati i destinatari degli interventi di cui al presente articolo.

 

     Art. 24. Fondo unico a gestione separata della CRIAS.

1. Al fine di sostenere lo sviluppo delle imprese artigiane siciliane, l'Assessorato regionale dell'economia è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026, a trasferire al fondo unico a gestione separata istituito presso la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), di cui all'articolo 64 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modificazioni, risorse pari a 5.000 migliaia di euro destinate agli interventi previsti in favore delle imprese artigiane di cui all'articolo 16 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 (Missione 14, Programma 1).

 

     Art. 25. Misure per l'attrazione di nuovi residenti.

1. La Regione, al fine di contrastare lo spopolamento, favorire l'insediamento di nuovi nuclei familiari, attrarre capitale umano e stimolare il mercato immobiliare regionale, per il triennio 2026-2028 istituisce un contributo a fondo perduto a favore delle persone fisiche che rispettino cumulativamente le seguenti condizioni:

a) acquisto di un immobile sito in uno dei comuni ricadenti sul territorio regionale entro dodici mesi dalla data di stabilimento del domicilio fiscale di cui alla lettera b) o, in alternativa, realizzazione entro lo stesso termine di interventi edilizi, esclusa la manutenzione ordinaria, su un immobile di proprietà sito nello stesso territorio;

b) trasferimento della residenza dall'estero in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, e stabilimento del domicilio fiscale nel territorio regionale, tra 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028;

c) mantenimento della residenza e del domicilio fiscale di cui alla lettera b) nonché della proprietà dell'immobile di cui alla lettera a) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasferimento della residenza, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme.

2. Laddove siano rispettate le condizioni previste dal comma 1, possono usufruire del contributo coloro che, a seguito del trasferimento di cui alla lettera b) del comma l, percepiscono redditi da lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente e pensioni di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, tassabili nel territorio dello Stato.

3. Il contributo di cui al comma 1 è pari al cinquanta per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dovuta e integralmente versata dal soggetto beneficiario in base alla dichiarazione dei redditi annuale. Il contributo è erogato dal dipartimento regionale delle finanze e del credito, su istanza degli interessati, per tre annualità a decorrere dall'anno in cui sorge il diritto di cui ai commi 1 e 2, entro un tetto massimo annuo di euro 100.000,00. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali statali o regionali previste per l'attrazione di nuovi residenti. Nel caso di trasferimento del domicilio fiscale in Sicilia nel corso dell'anno solare, il contributo è commisurato alla quota di IRPEF spettante alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 e successive modificazioni. Il contributo è pari al sessanta per cento in caso di acquisto di immobile e trasferimento della residenza in un comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

4. Le disposizioni attuative del presente articolo sono stabilite con decreto dell'Assessore regionale per l'economia, previo parere della commissione "Bilancio" dell'Assemblea regionale siciliana. Il decreto attuativo di cui al presente comma può prevedere la facoltà di utilizzare il beneficio in compensazione, ai sensi del capo II del titolo I della parte I del decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, previa stipula di apposita convenzione tra il dipartimento regionale delle finanze e del credito e l'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 1074/1965 e successive modificazioni.

5. In applicazione del presente articolo è stimato l'incremento dell'entrata al Titolo I, Tipologia 101, capitolo 1023 per l'importo di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027, di 15.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2028, di 20.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2029, di 15.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2030 e di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2031.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 e di 15.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2028 (Missione 1, Programma 3).

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, per gli esercizi finanziari 20292031, si provvede mediante le entrate stimate al comma 5.

 

     Art. 26. Provvedimenti per il recupero di edifici situati nei centri storici e zone omogenee, per il sostegno abitativo alle giovani coppie e per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici siciliani.

1. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo a tasso fisso, al massimo ventennale, con i proprietari di immobili situati nei centri storici o nelle zone omogenee classificate "A" nei piani regolatori generali dei comuni e con i proprietari di edifici classificati "netto storico", per la manutenzione straordinaria, l'adeguamento alle norme vigenti e alle disposizioni antisismiche, il restauro, il ripristino funzionale degli stessi, o di porzioni di essi, per unità immobiliari da adibire ad uso residenziale o ad uso non residenziale purché ricompresi in unità immobiliari o complessi immobiliari a prevalente uso residenziale.

2. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo a tasso fisso, al massimo ventennale, con le giovani coppie coniugate il cui nucleo sia stato costituito da almeno un anno e in cui almeno uno dei coniugi sia d'età non superiore a 35 anni e residente nel territorio regionale, per il quale l'immobile sia adibito ad abitazione principale con obbligo di almeno dieci anni di residenza in loco dalla data della stipula e che abbiano un indicatore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a euro 40.000,00 annui.

3. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è altresì autorizzato a sottoscrivere con gli istituti di credito convenzioni finalizzate alla stipula di contratti di mutuo a tasso fisso, al massimo ventennale, con i proprietari di immobili per la manutenzione straordinaria finalizzata al conseguimento della classe energetica A (A4, A3, A2, A1) ai sensi della direttiva europea UE/FIT Green.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo per l'abbattimento del cento per cento degli interessi derivanti da contratti di mutuo che abbiano un importo massimo di euro 300.000,00 e comunque non superiore a un importo massimo di 2.000,00 euro/mq, per ciascun soggetto richiedente e per ciascuna unità abitativa. I mutui di cui al presente comma possono coprire il cento per cento del costo degli interventi di restauro e di ripristino funzionale.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono disciplinate le modalità attuative delle misure di cui al presente articolo.

6. L'erogazione del contributo i cui beneficiari sono i proprietari degli immobili verrà effettuata nei confronti degli istituti di credito convenzionati, in unica soluzione, alla data dell'accensione del mutuo. Il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti verifica annualmente la regolare esecuzione degli obblighi contrattuali assunti dai beneficiari con la stipula dei contratti di mutuo, provvedendo in caso di inadempimento al recupero delle somme erogate.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 (Missione 8, Programma 2).

8. Al fine di riqualificare i centri storici dei comuni siciliani, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 5.000 migliaia di euro da destinare all'edilizia residenziale pubblica di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 10 luglio 2015, n. 13, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modificazioni (Missione 8, Programma 2).

 

     Art. 27. Cofinanziamento di misure di mutualizzazione del rischio in agricoltura.

1. In conformità ed entro i limiti previsti dall'ordinamento unionale e statale la Regione sostiene le imprese agricole nell'accesso a strumenti di gestione del rischio in agricoltura, con finalità integrative delle misure previste dall'articolo 1, commi 515 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni, nonché per la mutualizzazione dei rischi di produzione e di reddito non rientranti nella sfera di applicazione della predetta norma. Il sostegno è concesso per una sola annualità con obbligo dei beneficiari di rinnovare, con oneri a proprio carico, il contratto assicurativo almeno per l'anno successivo a quello di erogazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, la spesa di 4.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati in conformità alle previsioni di cui al regolamento (UE) n. 2115/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 2 dicembre 2021 e successive modificazioni.

4. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo.

 

     Art. 28. Stabilizzazione personale meccanizzazione ESA.

1. Al fine di garantire e implementare le attività di manutenzione del territorio e delle infrastrutture rurali di competenza, a decorrere dall'anno 2026 l'ente di sviluppo agricolo, previo espletamento di procedura di selezione di idoneità fisica e professionale e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 2, procede alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dei soggetti di cui all'articolo 14, comma 44, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni.

2. Per effetto delle previsioni di cui al comma 1 l'autorizzazione di spesa complessiva a carico del bilancio della Regione (Missione 16, Programma 1, capitolo 147326) è rideterminata nella misura sotto indicata:

- esercizio 2026: 10.525.091,79 euro

- esercizio 2027: 10.291.079,79 euro

- esercizio 2028: 9.247.091,79 euro

3. Per l'acquisto di beni e servizi per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 luglio 1950, n. 51, all'articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 16 e successive modificazioni e all'articolo 5 della legge regionale 11 giugno 2014, n. 13, in conseguenza delle accresciute esigenze di operatività l'autorizzazione di spesa di cui al capitolo 546401 (Missione 16, Programma 1) del bilancio della Regione è rideterminata nella misura sotto indicata:

- esercizio 2026: 14.138.000,00 euro

- esercizio 2027: 14.138.000,00 euro

- esercizio 2028: 13.942.000,00 euro

4. Per gli esercizi successivi la spesa complessiva a carico del bilancio della Regione per il personale di cui al comma 1 è determinata nel suo limite massimo come di seguito indicato:

- esercizio 2029: 7.665.438,00 euro

- esercizio 2030: 7.078.445,00 euro

- esercizio 2031: 6.215.220,00 euro

- esercizio 2032: 5.421.053,00 euro

- esercizio 2033: 4.316.125,00 euro

- esercizio 2034: 3.487.429,00 euro

- esercizio 2035: 2.900.436.00 euro

- esercizio 2036: 2.106.269,00 euro

- esercizio 2037: 1.519.276,00 euro

- esercizio 2038: 897.754,00 euro

- esercizio 2039: 517.935,00 euro

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2029, si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione ai sensi del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

 

     Art. 29. Incremento dotazione finanziaria fondo unico a gestione separata della CRIAS per l'agricoltura e per la pesca.

1. Per le finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, il dipartimento regionale dell'agricoltura è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026, a trasferire alla CRIAS risorse pari a 5.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

 

     Art. 30. IRCCS "Oasi Maria SS. di Troina".

1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'IRCCS ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro provvede a stipulare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con il predetto istituto per il triennio 2026-2028, con particolare riferimento alle funzioni assistenziali erogate dallo stesso, ai sensi e nei limiti di quanto definito dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che prevede, tra le predette funzioni, anche la forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, per patologie croniche di lunga durata o recidivanti.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5.000 migliaia di euro annui per il triennio 2026-2028, si provvede, per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le non autosufficienze (Missione 12, Programma 2, capitolo 183357).

3. Il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, per le somme assegnate a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze all'IRCCS-OC Oasi Maria SS. di Troina in relazione alle somme assegnate e rendicontate per gli anni 2021-2025 e per gli importi annui assegnati e rendicontati di cui alla convenzione di cui al comma 1 relativa al triennio 2026-2028, è autorizzato a concedere, annualmente, un'anticipazione nel limite massimo delle somme oggetto di rendicontazione approvata dallo stesso dipartimento regionale (Missione 12, Programma 7, capitolo 583319). L'anticipazione è restituita, senza ulteriore onere finanziario, con versamento in entrata nel bilancio della Regione entro l'anno di erogazione (Titolo 5, Tipologia 200, capitolo 8297).

4. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta del dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali saranno operate le necessarie variazioni di bilancio di cui al comma 3.

 

     Art. 31. Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di monitoraggio sui finanziamenti della politica unitaria di coesione.

1. Il comma 9 dell'articolo 15 della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"9. Ai soggetti beneficiari, pubblici o privati, titolari di interventi finanziati a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione inadempienti agli obblighi di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale disciplinati dalle disposizioni normative di riferimento o dai provvedimenti e convenzioni che concedono il finanziamento, non possono essere concessi finanziamenti a valere sulle risorse dei programmi della politica unitaria di coesione finché persiste l'inadempimento dei predetti obblighi.".

 

     Art. 32. Contributi in favore degli ecomusei.

1. Al fine di poter garantire contributi in favore degli ecomusei, riconosciuti ai sensi della legge regionale 2 luglio 2014, n. 16 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 5, Programma 2, capitolo 377913).

 

     Art. 33. Giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna.

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2022, n. 8 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2).

 

     Art. 34. Sostegno e promozione della creatività urbana, della street art e del muralismo.

1. La Regione promuove e sostiene la street art, quale forma espressiva con un forte impatto civico e culturale nonché capacità comunicativa, in grado di contribuire alla rigenerazione urbana ed extraurbana, con particolare riferimento alle aree degradate e periferiche.

2. L'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana istituisce il "Fondo di creatività urbana" ai fini della promozione e realizzazione di interventi di street art nel territorio siciliano e attraverso l'emanazione di un apposito avviso pubblico concede ai comuni contributi volti alla realizzazione di interventi di street art nel territorio di pertinenza. Ai fini dell'assegnazione dei contributi è riconosciuta priorità agli interventi che siano espressione di percorsi partecipativi e che garantiscano la qualità della proposta progettuale, riguardo alla longevità conservativa nonché in relazione alla valenza sociale e culturale dell'opera.

3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 5, Programma 2).

 

     Art. 35. Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 in materia di servizi per i soggetti con disturbo dello spettro autistico.

1. Al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni le parole "lo 0,4 per cento" sono sostituite dalle parole "lo 0,5 per cento".

2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 36. Misura per il contrasto alla povertà energetica.

1. Al fine di contrastare la povertà energetica, il Fondo Sicilia di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 e successive modificazioni è incrementato di 12.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 per la costituzione di uno specifico plafond denominato "Finanziamenti di solidarietà energetica per le famiglie siciliane" destinato alla concessione di finanziamenti agevolati (Missione 17, Programma 1).

2. Per l'anno 2026, le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'attuazione su tutto il territorio regionale di una misura di contrasto alla povertà energetica mediante concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a breve e medio termine, finalizzati al sostegno di interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di accumulo di energia elettrica, destinati all'autoconsumo.

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'energia, sono individuati i criteri e le condizioni per l'attuazione della misura di cui al presente articolo, garantendo in via prioritaria i nuclei familiari a basso reddito in modo proporzionale al "valore ISEE" e alla potenza dell'impianto fotovoltaico.

4. Il dipartimento regionale dell'energia è autorizzato a trasferire con proprio decreto le somme di cui al comma 1 all'Irfis FinSicilia s.p.a..

5. Irfis FinSicilia s.p.a., entro i trenta giorni successivi all'adozione del decreto dirigenziale di cui al comma 3, provvede alla pubblicazione di apposito avviso, contente termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte dei richiedenti il finanziamento agevolato.

6. Ai fini della concessione dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo Irfis FinSicilia s.p.a. valuta esclusivamente i requisiti di cui al comma 3, non essendo richieste garanzie patrimoniali o personali da parte di terzi a presidio dei finanziamenti. Irfis FinSicilia s.p.a., per le particolari finalità del finanziamento, è autorizzata a concedere i finanziamenti senza esame di merito creditizio.

7. Per gli anni successivi al 2026 i rientri dei finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono destinati ad alimentare il plafond di cui al comma 1 per il finanziamento di uno o più avvisi per le medesime finalità e con le medesime modalità e procedure del presente articolo.

 

     Art. 37. Misure per le aree a elevato rischio di crisi ambientale (AERCA.

1. Per le discariche in disuso presenti nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale (AERCA) della Regione sono previste le necessarie misure per:

a) la messa in sicurezza permanente (MISP) e bonifica dei siti;

b) l'eventuale completamento delle MISP già finanziate i cui fondi stanziati siano risultati insufficienti;

c) interventi di completamento di messa in sicurezza di emergenza (MISE)/MISP su discariche ricadenti sulle medesime aree, già presenti nell'aggiornamento del piano regionale delle bonifiche approvato con Decreto Presidenziale 28 ottobre 2016, n. 26.

2. Le misure di cui al comma 1 sono gestite dal dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e prevedono altresì le indagini preliminari su aree pubbliche limitrofe a discariche di rifiuti pericolosi.

3. Per le finalità del presente articolo è istituito un apposito fondo presso il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti con una dotazione, per l'esercizio finanziario 2026, di 5.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2).

 

     Art. 38. Istituzione del fondo regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze.

1. Dopo l'articolo 12 della legge regionale 7 ottobre 2024, n. 26 è aggiunto il seguente:

"Art. 12 bis. Fondo regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze

1. La Regione istituisce il "Fondo regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze" destinato agli enti del terzo settore (ETS), iscritti al registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) ai sensi degli artt. 45 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni, al fine di realizzare progetti sperimentali per la prevenzione delle dipendenze causate da stupefacenti e sostanze psicotrope nonché per la prevenzione della dipendenza da smartphone e da iperconnettività.
2. I progetti sperimentali di cui al comma 1 sono esaminati e approvati dal comitato regionale di indirizzo sulle dipendenze (CRID) di cui all'articolo 4.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del fondo sentita la competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 12, Programma 7).".

 

     Art. 39. Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 in materia di diritto allo studio.

1. All'articolo 41 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. I comuni, oltre ai compiti assegnati ai sensi del comma 1, possono, nell'ambito dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 2000, n. 328, a seguito di preventiva ricognizione delle necessità sul fabbisogno, avviare progetti e servizi integrativi, migliorativi ed aggiuntivi in favore degli studenti con disabilità.";

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1-bis, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 3.000 migliaia di euro e per ciascuno degli esercizi finanziari 2027 e 2028 la spesa di 1.000 migliaia di euro, da iscrivere in apposito capitolo di spesa "Servizi integrativi migliorativi e aggiuntivi a favore degli studenti con disabilità delle scuole primarie e secondarie di primo grado", nella rubrica del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali (Missione 12, Programma 2).".

 

     Art. 40. Riqualificazione beni confiscati alla criminalità organizzata.

1. Il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato a finanziare i comuni e i consorzi per la legalità e lo sviluppo, per l'esercizio finanziario 2026, previo avviso pubblico, per interventi di riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e assegnati ai comuni ed ai consorzi per la legalità e lo sviluppo per un importo non superiore a 300 migliaia di euro ad intervento. Ciascun comune e/o consorzio per legalità e lo sviluppo può presentare un solo progetto.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 12, Programma 7).

 

     Art. 41. Fondo regionale per l'affidamento familiare.

1. La Regione istituisce il "Fondo regionale per l'affidamento familiare" in favore dei comuni, al fine di contribuire al sostegno economico di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, necessario all'inserimento del minore nell'ambiente di vita dell'affidatario.

2. Il fondo di cui al comma 1 concorre alla copertura delle seguenti misure:

a) contributo mensile riconosciuto alle famiglie, alle persone singole e alle comunità di tipo familiare affidatarie;

b) eventuale contributo straordinario in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche del minore;

c) polizza assicurativa stipulata al fine di tutelare il minore affidato e gli affidatari dal rischio di danni al minore ovvero che lo stesso provochi a terzi nel corso dell'affidamento.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità del riparto del fondo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 migliaia di euro, (Missione 12, Programma 1) per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.

 

     Art. 42. Destinazione di risorse del FURS.

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"2-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2026, nella ripartizione del fondo di cui al comma 1, una quota pari al cinque per cento delle risorse è destinata alle finalità di cui agli articoli 7, comma 1, lettera c), e 10 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 25.".

 

     Art. 43. Sostegno alle associazioni operanti nel settore teatrale.

1. All'articolo 65 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. L'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere contributi al fine di sostenere esclusivamente le associazioni operanti nel settore teatrale, aventi sede legale in Sicilia da almeno cinque anni, per la realizzazione di spettacoli dal vivo di propria produzione. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028.

3-ter. Per l'accesso ai contributi di cui al comma 3-bis le associazioni documentano:

a) il possesso di codice ATECO tipologia attività artistiche e di intrattenimento;

b) l'affiliazione a una delle federazioni nazionali di teatro non professionistico;

c) l'avere a disposizione una direzione artistica o regia di comprovata esperienza.".

 

     Art. 44. Misure per la pulizia delle strade extraurbane dei comuni, dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane.

1. Per la bonifica e la pulizia straordinaria delle strade extraurbane dei comuni, dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, al fine di eliminare i rifiuti abbandonati a bordo strada, che deturpano l'ambiente e possono essere causa di incendi di natura dolosa, anche attraverso l'utilizzo di avanzati sistemi di controllo, è istituito un fondo con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2026, pari a 12.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 3).

2. Al fine di garantire un controllo efficace e sistematico del territorio regionale e di supportare le attività di bonifica e pulizia di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità si avvale di un sistema integrato di monitoraggio e analisi delle discariche e dei siti da bonificare mediante l'utilizzo di tecnologie avanzate di telerilevamento satellitare e sistemi informativi geografici.

3. Sono beneficiari delle risorse di cui al comma 1 i comuni, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, nel cui territorio ricadono i siti oggetto degli interventi di cui al medesimo comma.

4. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti sono definite le modalità attuative del presente articolo per l'esecuzione delle attività di bonifica e di pulizia nonché per l'eventuale installazione di apparecchi per il monitoraggio costante e puntuale per le finalità del comma 1.

5. Il Ragioniere generale è autorizzato a effettuare le variazioni di bilancio conseguenti, da adottare su proposta del dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.

6. Il dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti assicura, con cadenza semestrale, la pubblicazione di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi finanziati ai sensi del comma 1, con riferimento all'impiego delle risorse, all'estensione e alla tipologia delle attività di bonifica e pulizia effettuate, all'operatività dei sistemi di monitoraggio attivati e alle eventuali criticità emerse. L'omissione della rendicontazione comporta la sospensione delle ulteriori erogazioni fino al relativo adempimento.

7. Per i lavori urgenti di riqualificazione e riparazione del viadotto Cassibile ubicato lungo l'autostrada A18 Siracusa-Gela per consentire l'urgente ripristino, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2026, a concedere al Consorzio per le Autostrade Siciliane un contributo di 5.500 migliaia di euro (Missione 10, Programma 5).

 

     Art. 45. Contributo per l'acquisto o l'adeguamento di autoemoteche.

1. Il dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico è autorizzato a trasferire, previo apposito bando, la somma di 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2026, alle associazioni dei donatori di sangue per l'acquisto di nuove autoemoteche o per l'adeguamento delle autoemoteche esistenti ai nuovi requisiti tecnologici e strutturali ai fini dell'acquisizione o del mantenimento dell'autorizzazione e dell'accreditamento istituzionali (Missione 12, Programma 7).

 

     Art. 46. Borse di studio area non medica.

1. Nell'ambito delle scuole di specializzazione di area sanitaria ad accesso misto (laureati medici e laureati non medici) di cui al decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, con specifico riferimento alle scuole di specializzazione di area sanitaria non medica a cui accedono biologi, chimici e farmacisti di cui all'articolo 16 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 16 e successive modificazioni, sono istituite, a partire dall'anno accademico 2025/2026, borse di studio in favore degli specializzandi biologi e chimici, iscritti alle suddette scuole attive negli atenei di Palermo, Catania e Messina.

2. L'ammontare di tali borse di studio è equiparato a quello previsto per gli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area medica.

3. A sostegno della formazione specialistica degli specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria "non medica" ad accesso misto, di cui al decreto interministeriale n. 716/2016, l'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato alla spesa di 3.000 migliaia di euro per ciascun esercizio finanziario del triennio 2026-2028 (Missione 4, Programma 4).

4. A sostegno della formazione specialistica dei giovani specializzandi iscritti alle scuole di specializzazione di area "non medica" ad accesso unico di cui al decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, a cui accedono veterinari, odontoiatri, fisici e farmacisti, l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale è autorizzato alla spesa di 2.000 migliaia di euro per ciascun esercizio finanziario del triennio 2026-2028 (Missione 4, Programma 4).

 

     Art. 47. Adeguamento del corrispettivo euro/km TPL.

1. Il fondo di cui ai commi 6 e seguenti dell'articolo 27 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, per il triennio 2026-2028, è integrato di 18.000 migliaia di euro al fine di adeguare, entro il 2029, il corrispettivo euro/km del trasporto pubblico locale delle Città metropolitane, nel rispetto del chilometraggio assentito con decreto del dirigente generale n. 1058/Servizio 1 del 29 novembre 2004 e al netto dei tagli intervenuti nel tempo.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, di 6.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 e di 7.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2028 cui si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 2, capitolo 476521.

3. Per le finalità di cui al comma 36 dell'articolo 26 della legge regionale 22 febbraio 2023, n. 2 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 8.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026, 1.100 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 e 8.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2028 cui si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 2, capitolo 476521.

 

     Art. 48. Incremento orario del personale medico-veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

1. L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, facendo seguito a quanto già messo in atto dalle Aziende sanitarie provinciali per effetto dell'articolo 129 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, è autorizzato a implementare in modo strutturale l'incarico orario del personale medico-veterinario che opera presso lo stesso ente in regime di convenzione a tempo indeterminato ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale per la specialistica ambulatoriale, fino ad almeno trenta ore settimanali di attività per ciascuno specialista suddivise in cinque giorni lavorativi, al fine di rafforzare le attività di lotta alle malattie infettive, sorveglianza epidemiologica, diagnostica di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali volti al contrasto delle epizoozie e zoonosi presenti sul territorio regionale.

2. Nelle more dell'implementazione, da parte dei competenti Ministeri, delle risorse a carico del fondo sanitario nazionale destinate agli istituti zooprofilattici sperimentali, per far fronte agli oneri discendenti dal comma 1, è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2026-2028 (Missione 12, Programma 7).

 

     Art. 49. Interventi per la valorizzazione delle spiagge libere attrezzate.

1. Al fine di promuovere la qualificazione e la valorizzazione delle spiagge libere attrezzate, anche in funzione dell'attribuzione della Bandiera Blu e della Bandiera Verde, è istituito il capitolo del bilancio della Regione denominato "Interventi per la valorizzazione e l'incremento dei servizi nelle spiagge libere attrezzate dei comuni costieri della Regione".

2. Con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse ai comuni costieri, sulla base di progetti volti al miglioramento dei servizi, alla sostenibilità ambientale e all'incremento degli standard qualitativi delle spiagge libere attrezzate.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 1).

 

     Art. 50. Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 in materia di aree AERCA.

1. All'articolo 29 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "4 settembre 2002" sono aggiunte le parole "e 5.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 9, Programma 8, capitolo 150056) da ripartire tra i comuni dell'area a elevato rischio di crisi ambientale (AERCA), dichiarata con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente 11 luglio 2005, n. 189";

b) dopo le parole "rigenerazione urbana" sono inserite le parole "e di promozione del territorio";

c) all'ultimo periodo, le parole "in parti uguali" sono sostituite dalle parole "per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento in proporzione alla loro estensione territoriale".

 

     Art. 51. Misure per gli agricoltori danneggiati dagli eventi metereologici eccezionali.

1. L'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere agli imprenditori agricoli, singoli o associati, aiuti a titolo di indennizzo per i danni alle strutture vegetali di piante arboree ed erbacee, alla produzione e alle infrastrutture tecniche e aziendali causati da eventi meteorologici di eccezionale gravità, quali grandine, pioggia e forte vento, verificatisi nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025, registrati dalle stazioni meteo del sistema di protezione civile regionale e del SIAS site nel territorio regionale e in corso di accertamento ai fini della dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli stessi eventi meteo avversi.

2. Il riconoscimento dell'indennizzo è legato alla verifica del danno e deve tenere conto dell'effettiva perdita del valore economico della struttura vegetale, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni.

3. Nel calcolo dell'aiuto sono considerate le eventuali somme percepite a titolo di premi assicurativi, le spese non sostenute e quelle aggiuntive conseguenziali alle avverse condizioni atmosferiche registratesi.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 4.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 16, Programma 1).

 

     Art. 52. Disposizioni in materia di CEFPAS.

1. Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 e successive modificazioni è abrogato.

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e successive modificazioni, sono soppresse le parole "del centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario e" e la parola "rispettiva".

3. Il comma 17 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni è abrogato.

4. Per le finalità di cui all'articolo 22 della legge regionale n. 30/1993 e successive modificazioni, è concesso per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 un contributo annuo pari a 6.000 migliaia di euro in favore del centro per la formazione permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario (CEFPAS) per far fronte alle spese di funzionamento del centro medesimo (Missione 4, Programma 6).

5. Il comma 17 dell'articolo 21 della legge regionale n. 30/1993 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"17. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto da tre membri di cui uno designato dal Presidente della Regione, uno designato dall'Assessore regionale per la salute ed uno designato dall'Assessore regionale per l'economia".

 

     Art. 53. Fondo per la realizzazione di alloggi per persone con necessità di sostegno molto elevata.

1. È istituito un fondo regionale di 1.000 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2026, presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, per la realizzazione di interventi per l'adeguamento strutturale degli alloggi, finalizzati all'autonomia progressiva e di soluzioni abitative protette per persone con necessità di sostegno molto elevata, prive del sostegno familiare, destinato agli enti del terzo settore, accreditati o iscritti al RUNTS (Missione 12, Programma 2).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, sentita la competente commissione dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabilite le modalità attuative degli interventi di cui al comma l.

 

     Art. 54. Potenziamento servizi nei parchi archeologici.

1. La parte disponibile del risultato di amministrazione conseguito al 31 dicembre 2025 dai parchi archeologici della Valle dei Templi, di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai e di Morgantina e Villa Romana del Casale è versata, per l'esercizio finanziario 2026, su apposito capitolo in entrata del bilancio della Regione, rubrica beni culturali e identità siciliana (Titolo 3, Tipologia 400), al fine di incrementare il fondo di solidarietà di cui all'articolo 24-bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni (Missione 5, Programma 1, capitolo 377360).

2. La parte disponibile del risultato di amministrazione conseguito al 31 dicembre 2025 dal parco archeologico di Naxos e Taormina è utilizzata quanto a 11.000 migliaia di euro per la realizzazione del progetto di restauro e rifunzionalizzazione del Castello Paladino presso Giardini Naxos (ME); la restante parte è destinata per il cinquanta per cento per le finalità e con le modalità di cui al comma 1 e per il cinquanta per cento alle spese necessarie alla redazione di progetti relativi al sistema portuale turistico di Giardini Naxos e all'interconnessione intermodale stradale e funiviaria con Taormina e con i comuni limitrofi e all'ottenimento delle relative autorizzazioni. Ai fini della realizzazione di tali progetti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana, di concerto con l'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità e con l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, approva lo schema di accordo tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, da stipulare tra i medesimi Assessorati regionali, il comune di Taormina, il comune di Giardini Naxos e il parco archeologico di Naxos e Taormina per il quale la realizzazione del porto turistico assume rilievo ai fini della promozione del parco stesso.

 

     Art. 55. Modifiche e abrogazioni di norme.

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 dopo le parole "Le somme di cui al comma 1" sono inserite le parole ", nelle more della sottoscrizione dei contratti collettivi di lavoro, ".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 1/2024, dopo le parole "Le somme di cui al comma 1" sono inserite le parole ", nelle more della definizione delle procedure per l'attribuzione delle progressioni economiche, ".

3. L'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è abrogato.

4. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 e successive modificazioni le parole "bilancio 2027" sono sostituite dalle parole "rendiconto 2027".

5. Al comma 6 dell'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 le parole "2025, 2026 e 2027" sono sostituite dalle parole "2025 e 2026".

6. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 20 giugno 2019, n. 9 e successive modificazioni, dopo le parole "avversità meteomarine di carattere eccezionale" sono inserite le parole ", eventi climatici assimilabili a calamità naturali, danni causati da animali protetti e/o da specie esotiche invasive".

7. Al comma 3 dell'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, dopo la parola "determinate", le parole "come da seguente allegato" sono sostituite dalle parole "con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente d'intesa con l'Assessore regionale per l'economia da emanarsi, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione del predetto decreto continuano ad applicarsi le tariffe introdotte dal comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 e successive modificazioni.".

8. Al comma 2-bis dell'articolo 27-bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modificazioni dopo le parole "criteri dell'iscrizione" sono inserite le parole "sentito il parere dell'organo di gestione dell'ente parco".

9. Al comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "di emanazione del Decreto Presidenziale n. 434/TUR/2015". Agli oneri discendenti dall'attuazione del presente comma si fa fronte nei limiti delle attuali somme disponibili sul bilancio dell'ente teatrale regionale.

10. Al fine di consentire i lavori di manutenzione straordinaria della sede legale della CESI, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a erogare, per l'esercizio finanziario 2026, un contributo massimo di 150 migliaia di euro in favore della Regione Ecclesiastica Sicilia (Missione 8, Programma 1).

11. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 21 novembre 2023, n. 25 le parole "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2028".

12. All'articolo 50 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola "contributo" è sostituita dalle parole "trasferimento diretto";

b) le parole da "con decreto" fino a "al presente articolo" sono soppresse;

c) dopo le parole "2025 e 2026" sono aggiunte le parole "senza obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 158 del decreto legislativo n. 267/2000".

 

     Art. 56. Contributi agli enti locali.

1. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 3.500 migliaia di euro da assegnare ai comuni con popolazione tra 35.000 e 100.000 abitanti che abbiano deliberato, dal 2020 al 30 giugno 2025, e si trovino nello stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e che, negli ultimi dieci anni (dal 2016 al 2025), siano stati colpiti da più di una calamità alluvionale per le quali sia stato formalmente dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente (Missione 18, Programma 1).

2. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.500 migliaia di euro da assegnare ai comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 25.000 abitanti in dissesto finanziario e che abbiano personale a tempo indeterminato parttime a 24 ore settimanali superiore al cinquanta per cento della dotazione organica vigente. Le risorse assegnate devono essere impegnate per assicurare i servizi essenziali dell'ente con priorità alle spese del personale (Missione 18, Programma 1).

3. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.500 migliaia di euro in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il cui costo del personale stabilizzato nel biennio 2003-2004 proveniente dal bacino ex Lsu non è a carico del fondo unico del precariato del bilancio della Regione, al fine della copertura del suddetto costo in linea ai trasferimenti per le stabilizzazioni successive al 2019, nel rispetto dell'ammontare del contributo annuale per ciascun lavoratore previsto dall'articolo 10 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 (Missione 18, Programma 1).

4. Per le finalità di cui all'articolo l, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2026, è autorizzata la spesa 5.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1, capitolo 102016).

5. Ai comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti in dissesto finanziario alla data del 31 dicembre 2025 e da non oltre 5 anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'esercizio finanziario 2026, è riconosciuto un contributo complessivo pari a 5.000 migliaia di euro a titolo di compartecipazione alle spese per servizi o per la copertura del disavanzo. Il contributo di cui al presente comma è ripartito per il cinquanta per cento in parti uguali e per il cinquanta per cento proporzionalmente al numero di abitanti dei comuni destinatari (Missione 18, Programma 1).

6. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 2.500 migliaia di euro in favore dei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, in riequilibrio o in dissesto finanziario per sostenere gli oneri derivanti dal trattamento del personale in eccedenza funzionale a seguito della rideterminazione della dotazione organica (Missione 18, Programma 1).

7. Per le finalità di cui all'articolo 29 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.500 migliaia di euro da destinare ai comuni ricadenti nelle aree di elevato rischio di crisi ambientale (AERCA) di cui al decreto dell'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente 4 settembre 2002, n. 50 (Missione 9, Programma 8, capitolo 150056). Le somme sono ripartite in proporzione alla estensione territoriale.

8. È autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 1.000 migliaia di euro in favore dei comuni che, sulla base della documentazione trasmessa dagli enti all'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica entro il 31 dicembre 2025, risultano dotati di "ambiti di coordinamento territoriale intersettoriale", istituiti nell'ambito dei piani comunali di assetto organizzativo. Le risorse sono ripartite per il quaranta per cento in parti uguali e per il sessanta per cento in proporzione all'estensione territoriale degli ambiti riconosciuti ai sensi del presente comma. I contributi sono destinati esclusivamente ad interventi di miglioramento dei servizi locali essenziali ed al potenziamento delle attività di coordinamento amministrativo ricadenti negli ambiti individuati (Missione 18, Programma 1).

 

     Art. 57. Contributi per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione.

1. Al fine di agevolare l'accesso alle abitazioni in locazione sul mercato privato attraverso la riduzione del canone, per l'esercizio finanziario 2026 è previsto un contributo annuo di euro 3.000,00 ai nuclei familiari composti da almeno 3 unità, con un ISEE non superiore a euro 10.000,00 basato sui redditi del 2024.

2. L'intervento è rivolto ai cittadini italiani o di stato aderente all'Unione europea o titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa in assenza di titolarità di diritti di proprietà e usufrutto.

3. È previsto un incremento annuo di euro 200,00 per ogni ulteriore figlio.

4. L'erogazione del contributo avviene attraverso i servizi sociali dei comuni a tutti i residenti nella Regione da almeno due anni e in possesso di regolare contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, salvo opzione della cedolare secca ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni.

5. Sono esclusi dal contributo i nuclei familiari con contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica appartenenti alle categorie catastali Al, A8, A9.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 5.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 5).

 

     Art. 58. Sostegno alle imprese agricole esposte alla scarsità idrica.

1. Al fine di sostenere le imprese agricole siciliane esposte agli effetti della scarsità idrica a causa della prolungata siccità e fronteggiare la crisi idrica, garantendone una gestione razionale e sostenibile, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2026, la spesa di 5.000 migliaia di euro per la realizzazione di invasi aziendali e interaziendali, di infrastrutture idriche ed impianti di irrigazione di precisione, inclusa la subirrigazione, a servizio degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile (Missione 16, Programma 1).

2. Ai fini di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto nella misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono definiti i criteri, le modalità e le procedure per la concessione del contributo di cui al presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 59. Fondi speciali e tabelle.

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, sono determinati per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 nelle misure indicate nella tabella "A".

2. Ai sensi delle lettere b), c) e d) del terzo capoverso del punto 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 al decreto legislativo n. 118/2011 è determinata per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 la spesa di cui all'allegata tabella 1 per gli importi nella stessa indicati.

 

     Art. 60. Effetti della manovra e copertura finanziaria.

1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

 

     Art. 61. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)