§ 5.3.561 - L.R. 22 ottobre 2025, n. 31.
Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:22/10/2025
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Interventi per i beni archeologici eparchi archeologici.
Art. 2.  Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1.
Art. 3.  Misure di protezione sociale in contesti di criminalità.
Art. 4.  Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea.
Art. 5.  Continuità assistenziale dei comuni ricadenti nelle isole minori.
Art. 6.  Interventi in materia di rigenerazione urbana.
Art. 7.  Disposizioni per il settore della forestazione.
Art. 8.  Rifinanziamento leggi di spesa.
Art. 9.  Disposizioni in materia di personale dei consorzi di bonifica.
Art. 10.  Valorizzazione e riqualificazione di aree e spazi del comune di Gibellina.
Art. 11.  Rete impiantistica dei rifiuti.
Art. 12.  Finanziamento "Contributo di solidarietà" di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28.
Art. 13.  Armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale.
Art. 14.  Esonero dal pagamento dei ruoli di irrigazione.
Art. 15.  Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 in materia di albergo diffuso.
Art. 16.  Contributo straordinario al MAAS Mercati Agro Alimentari Sicilia.
Art. 17.  Contributo straordinario all'Azienda siciliana trasporti (AST.
Art. 18.  Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
Art. 19.  Continuità territoriale per l'aeroporto di Comiso.
Art. 20.  Contributo straordinario al consorzio di bonifica di Gela.
Art. 21.  Finanziamento comunità alloggio disabili psichici.
Art. 22.  Misure straordinarie in favore della zootecnia.
Art. 23.  Disposizioni per il contrasto alla brucellosi in campo zootecnico e il ripopolamento degli allevamenti.
Art. 24.  Misure di sostegno in favore dei fruitori dei cantieri di servizio.
Art. 25.  Contributo per l'I.P.A.B. RESIDENCE "Salvatore Bellia - S. Luigi Gonzaga - Costanzo Cutore".
Art. 26.  Commissari ambiti territoriali ottimali.
Art. 27.  Adesione all'associazione Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie.
Art. 28.  Contributi a favore degli atleti con disabilità.
Art. 29.  Fondo regionale per l'acquisto di protesi destinate all'attività sportiva e ricreativa delle persone con disabilità.
Art. 30.  Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3.
Art. 31.  Contributi per la fornitura gratuita e semi gratuita di libri di testo.
Art. 32.  Contributi per l'acquisto di scuolabus e ambulanze.
Art. 33.  Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1.
Art. 34.  Variazioni al bilancio della Regione.
Art. 35.  Norma finanziaria.
Art. 36.  Entrata in vigore.


§ 5.3.561 - L.R. 22 ottobre 2025, n. 31.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027.

(G.U.R. 24 ottobre 2025, n. 46 - S.O.)

 

Art. 1. Interventi per i beni archeologici eparchi archeologici.

1. Al fine di attuare un programma di interventi per la salvaguardia, la conservazione, la difesa o il recupero di beni archeologici e di campagne di scavo nei parchi archeologici di cui al Titolo II della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 2.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 5, Programma 1).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di riparto delle somme di cui al comma l, tenuto conto dello stato di conservazione dei beni archeologici, della necessità di adeguamento degli impianti e delle strutture anche al fine di consentire la valorizzazione e fruizione degli stessi, con priorità per i parchi con minor numero di visitatori.

 

     Art. 2. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1.

1. Al fine di garantire gli interventi indifferibili derivanti da ordinanze di protezione civile relative al settore depurativo-fognario per agglomerati soggetti a procedura di infrazione comunitaria in relazione alla direttiva 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 dopo le parole "esercizio finanziario 2025" sono aggiunte le parole ", di cui euro 1.512.514,55 relativi a certificati di pagamento già emessi al 31 dicembre 2024".

     Art. 3. Misure di protezione sociale in contesti di criminalità.

1. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 2025, n. 24 è autorizzata l'ulteriore spesa di 500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 12, Programma 4).

2. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24/2025 è autorizzata la spesa di 1.500 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 12, Programma 4).

3. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro le risorse di cui al comma 2 sono assegnate ai comuni di residenza del nucleo familiare che desidera trasferirsi altrove.

4. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 24/2025 le parole "e 4" sono soppresse.

 

     Art. 4. Oneri di servizio pubblico relativi ai servizi aerei di linea.

1. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, il dipartimento regionale delle infrastrutture è autorizzato ad erogare all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) le somme relative agli oneri di servizio pubblico per i collegamenti relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di Comiso e i principali aeroporti nazionali.

2. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 135 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni, il dipartimento regionale delle infrastrutture è autorizzato ad erogare all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) le somme relative agli oneri di servizio pubblico per i collegamenti relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori di Lampedusa e Pantelleria.

3. Per l'esercizio finanziario 2025 è autorizzata la spesa di 700 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 1 e di 3.000 migliaia di euro per le finalità di cui al comma 2 (Missione 10, Programma 4).

 

     Art. 5. Continuità assistenziale dei comuni ricadenti nelle isole minori.

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 si applicano anche in favore dei medici di ruolo unico di assistenza primaria che svolgono attività oraria, in servizio nei presidi di continuità assistenziale dei comuni ricadenti nelle isole minori. Per tale finalità è autorizzata la spesa di euro 481.350,00 per l'esercizio finanziario 2025 e di euro 1.155.240,00 per l'esercizio finanziario 2026 (Missione 13, Programma 7).

2. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute si provvede alla ripartizione delle somme di cui al comma 1 in favore delle aziende sanitarie provinciali di riferimento, sulla base del fabbisogno orario accertato da ciascuna di esse.

 

     Art. 6. Interventi in materia di rigenerazione urbana.

1. Per le finalità di cui all'articolo 33-ter della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2025 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 2, capitolo 550079).

     Art. 7. Disposizioni per il settore della forestazione.

1. All'articolo 15 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole "euro 271.300.000,00" sono sostituite dalle parole "euro 272.650.000,00";

b) al comma 3, lettera b), numero 1), le parole "105.200 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "106.550 migliaia di euro";

c) al comma 4, lettera b), numero 2), le parole "euro 5.000.000,00" sono sostituite dalle parole "euro 6.350.000,00".

 

     Art. 8. Rifinanziamento leggi di spesa.

1. Alla tabella 1 del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis)

 

     Art. 9. Disposizioni in materia di personale dei consorzi di bonifica.

1. Al fine di potenziare il servizio irriguo in costanza dello stato di emergenza per la siccità di cui alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024 e del 9 maggio 2025, i consorzi di bonifica, entro i limiti derivanti dalla spesa autorizzata dal comma 4, sono autorizzati ad incrementare il ricorso alle prestazioni lavorative dei soggetti titolari di garanzie occupazionali inseriti nelle graduatorie consortili di cui all'articolo 30 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni, per un massimo di 23 giornate lavorative ai fini previdenziali.

2. A decorrere dall'1 gennaio 2026 ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta, entro i limiti derivanti dalla spesa autorizzata dal comma 4, una garanzia occupazionale di 156 giornate lavorative annue ai fini previdenziali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti interessati dalle previsioni di cui ai commi 5 e seguenti.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 1.238.688,00 per l'esercizio finanziario 2025, di 2.714 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 2.680 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).

5. All'articolo 30, comma 5-bis, della legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modificazioni, le parole "del 50 per cento dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle parole "del 100 per cento dei posti resisi vacanti al 31 dicembre 2024".

6. Le disposizioni di cui al comma 5 trovano attuazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 626 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025, di 7.510 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 7.341 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147303).

8. La maggiore spesa prevista dal comma 7 trova copertura limitatamente agli importi di 2.951 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2026 e di 2.879 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2027 mediante riduzione della spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 (Missione 16, Programma 1, capitolo 147320).

9. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa a carico del bilancio della Regione è determinata ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni nel suo limite massimo come di seguito indicato:

- esercizio 2028: 7.128 migliaia di euro;

- esercizio 2029: 7.085 migliaia di euro;

- esercizio 2030: 6.449 migliaia di euro;

- esercizio 2031: 6.279 migliaia di euro;

- esercizio 2032: 5.982 migliaia di euro;

- esercizio 2033: 5.643 migliaia di euro;

- esercizio 2034: 5.218 migliaia di euro;

- esercizio 2035: 5.091 migliaia di euro;

- esercizio 2036: 4.539 migliaia di euro;

- esercizio 2037: 4.327 migliaia di euro.

 

     Art. 10. Valorizzazione e riqualificazione di aree e spazi del comune di Gibellina.

1. Al fine di garantire la valorizzazione e la riqualificazione di aree e spazi da destinare alla produzione e alla fruizione dell'arte contemporanea e del patrimonio urbanistico e architettonico di Gibellina, rafforzando la qualità dei servizi e delle infrastrutture in occasione degli eventi inseriti nel programma "Capitale italiana dell'arte contemporanea 2026", approvato con delibera del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2025, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a trasferire al comune di Gibellina il contributo in conto capitale di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 5, Programma 2).

 

     Art. 11. Rete impiantistica dei rifiuti.

1. Per garantire la copertura finanziaria complessiva dell'intervento MTE11C_00000701, "Impianto per il trattamento e il recupero di rifiuti urbani da PAP c/o ex inceneritore Pace-Messina", CUP: H42F22000610006, finanziato nell'ambito dell'investimento PNRR M2C1I1.1 Linea C di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica 21 dicembre 2022, n. 206 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 2.107.484,74 (Missione 9, Programma 3).

 

     Art. 12. Finanziamento "Contributo di solidarietà" di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 18 novembre 2024, n. 28 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, l'ulteriore spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 5, capitolo 180028).

 

     Art. 13. Armonizzazione del trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

1. In applicazione del comma 1-bis dell'articolo 14 del decreto legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, e ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici dell'Amministrazione regionale con quelli delle amministrazioni statali, a decorrere dall'esercizio finanziario 2025 il "Fondo Risorse Decentrate per il trattamento economico accessorio del personale" di cui agli articoli 100, 101 e 102 del CCRL 2019-2021 del comparto non dirigenziale della Regione siciliana è incrementato di 10.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2025-2027 (Missione 1, Programma 10, capitolo 212015). L'incremento a regime risulta inferiore al limite massimo pari al massimo del 48 per cento delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 2028, alla spesa pari a 10.000 migliaia di euro annui si provvede mediante utilizzo delle risorse riconosciute alla Regione ai sensi del comma 448 dell'articolo 1 della legge 30dicembre 2023, n. 213.

 

     Art. 14. Esonero dal pagamento dei ruoli di irrigazione.

1. In considerazione del persistere dello stato di emergenza legato alla siccità di cui alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2024 e del 9 maggio 2025, le imprese agricole ricadenti nei comprensori serviti dai consorzi di bonifica sono parzialmente esonerate per l'anno 2025 dal pagamento dei ruoli irrigui.

2. Per compensare i minori introiti dei consorzi di bonifica a seguito di quanto disposto dal comma 1, è concesso in favore dei medesimi consorzi, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo straordinario di 10.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

3. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura sono ripartite le risorse di cui al comma 2 fra i consorzi in proporzione all'ammontare dei ruoli irrigui oggetto di esonero.

 

     Art. 15. Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 in materia di albergo diffuso.

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 e successive modificazioni le parole "300 metri" sono sostituite dalle parole "500 metri".

 

     Art. 16. Contributo straordinario al MAAS Mercati Agro Alimentari Sicilia.

1. Al fine di assicurare la piena implementazione dei servizi resi, rafforzando la propria funzione di riferimento regionale e nazionale per innovazione, tracciabilità e cultura alimentare, è riconosciuto al MAAS Mercati Agro Alimentari Sicilia, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo straordinario di 280 migliaia di euro (Missione l, Programma 3).

2. L'Ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale è autorizzato a erogare il contributo di cui al comma 1 nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, e in particolare dell'articolo 14, e della normativa in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 17. Contributo straordinario all'Azienda siciliana trasporti (AST.

1. Al fine della realizzazione di investimenti di riqualificazione e messa in sicurezza delle sedi aziendali è riconosciuto all'Azienda siciliana trasporti (AST), per l'esercizio finanziario 2025, un contributo straordinario di 1.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 3).

2. L'Ufficio speciale per la gestione e liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale è autorizzato ad erogare il contributo di cui al comma 1 nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, e in particolare dell'articolo 14, e della normativa in materia di aiuti di Stato.

 

     Art. 18. Disposizioni in materia di tassa automobilistica.

1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, non si procede all'applicazione delle sanzioni e degli interessi per i pagamenti della tassa automobilistica la cui scadenza sia stabilita tra 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2024, purché il versamento sia effettuato entro il31 dicembre 2025.

2. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del presente articolo.

3. In applicazione del comma 1, è valutato l'incremento dell'entrata al Titolo I, Tipologia 101, capitolo 1218 per l'importo di 40.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025.

 

     Art. 19. Continuità territoriale per l'aeroporto di Comiso.

1. Al fine di consentire lo sviluppo di nuove tratte di continuità territoriale da e per l'aeroporto "Pio La Torre" di Comiso, per l'esercizio finanziario 2025, il dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è autorizzato a erogare all'operatore che realizza i voli la somma di 350 migliaia di euro per lo svolgimento del servizio di trasporto aereo in continuità territoriale (Missione 10, Programma 4).

 

     Art. 20. Contributo straordinario al consorzio di bonifica di Gela.

1. Al fine di dare totale copertura agli oneri derivanti dall'accordo transattivo stipulato in data 30 settembre 2025 con Anas S.p.a., assicurando la continuità dei servizi d'istituto, al consorzio di bonifica di Gela è concesso un contributo straordinario per l'esercizio finanziario 2025 dell'importo di euro 325.762,29 con l'onere di trasmissione degli atti alla Corte dei conti al momento del pagamento (Missione 16, Programma 1).

 

     Art. 21. Finanziamento comunità alloggio disabili psichici.

1. Per le finalità di cui al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, per l'esercizio finanziario 2025, è autorizzata l'ulteriore spesa di 3.500 migliaia di euro (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363).

 

     Art. 22. Misure straordinarie in favore della zootecnia.

1. Al fine di far fronte alle gravi perdite economiche e qualitative subite dal comparto lattiero-caseario a causa dell'aumento del costo dei mangimi derivante dalla prolungata siccità, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato a concedere un contributo per l'acquisto di mangimi concentrati alle piccole imprese zootecniche con un numero massimo di cento capi in lattazione allevati alla data di pubblicazione dell'avviso.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi tramite avviso pubblico a sportello, in misura proporzionale al numero di capi allevati, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento previsto dal presente articolo.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 3.000 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).

 

     Art. 23. Disposizioni per il contrasto alla brucellosi in campo zootecnico e il ripopolamento degli allevamenti.

1. Al fine di sostenere il comparto produttivo zootecnico nel processo di eradicazione della brucellosi bovina e ovicaprina, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2025 la spesa di 1.000 migliaia di euro, per l'erogazione, da parte dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea di contributi in favore delle imprese agricole e zootecniche operanti in Sicilia ad integrazione dell'indennizzo di cui al decreto ministeriale 21 giugno 2024 nei casi di macellazione volontaria totale dei bovini e degli ovicaprini in stabilimenti con casi confermati di brucellosi (Missione 16, Programma 1).

2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi una sola volta per azienda e sono riferiti allo stabilimento di bovini e di ovicaprini sede di focolaio di brucellosi. Qualora l'azienda aderisca alla macellazione volontaria può ricevere, non prima dei sei mesi successivi alla macellazione totale, un ulteriore contributo finalizzato all'acquisto di capi riproduttori iscritti ai libri genealogici di età non superiore ai tre anni.

3. Al fine di sostenere la ripresa produttiva degli allevamenti regionali, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 2.000 migliaia di euro Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 46 del 24-10-2025 (n. 31) 11 finalizzata all'erogazione di contributi per l'acquisto o l'utilizzo di riproduttori maschi e femmine iscritti ai libri genealogici per il ripopolamento delle stalle, per la produzione sia di carne sia di latte, nella misura massima dell'80 per cento della spesa sostenuta e per un importo non superiore a euro 40.000,00 per impresa beneficiaria (Missione 16, Programma 1).

4. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura sono disciplinate le modalità di attuazione della misura di aiuto di cui al comma 1, che può essere concessa in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modificazioni.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il dipartimento regionale dell'agricoltura pubblica i bandi per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 24. Misure di sostegno in favore dei fruitori dei cantieri di servizio.

1. Al fine di consentire la rivalutazione dell'indennità prevista per i lavoratori utilizzati nei cantieri di servizio, ex reddito minimo di inserimento, di cui all'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modificazioni, tale indennità è rideterminata a partire dal 1° gennaio 2026 nella misura base di euro 450,00 mensili.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in 2.500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, si provvede a valere sulle disponibilità della Missione 15, Programma 1, capitolo 712402.

 

     Art. 25. Contributo per l'I.P.A.B. RESIDENCE "Salvatore Bellia - S. Luigi Gonzaga - Costanzo Cutore".

1. Al fine di scongiurare l'interruzione dell'assistenza socio-sanitaria in favore dei pazienti in regime di ricovero permanente e assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a erogare un contributo straordinario in favore dell'I.P.A.B. RESIDENCE "Salvatore Bellia - S. Luigi Gonzaga - Costanzo Cutore", finalizzato alla chiusura, in unica soluzione, della posizione debitoria maturata e accertata dall'Agenzia delle entrate.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa massima di euro 3.246.857,74 (Missione 12, Programma 7).

 

     Art. 26. Commissari ambiti territoriali ottimali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 83 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 100 migliaia di euro cui si provvede mediante incremento di pari importo a valere sulle disponibilità della Missione 9, Programma 4, capitolo 242533.

 

     Art. 27. Adesione all'associazione Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie.

1. La Regione aderisce all'associazione "Avviso pubblico - Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie", associazione senza scopo di lucro, liberamente costituita da enti locali e regioni per promuovere azioni di prevenzione e contrasto all'infiltrazione mafiosa nel governo degli enti locali e iniziative di formazione civile contro le mafie.

2. Il Presidente della Regione, o un suo delegato, è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione all'associazione di cui al comma 1 ed esercitare tutti i diritti inerenti alla qualità di associato.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 3.000,00 euro (Missione 1, Programma 11).

 

     Art. 28. Contributi a favore degli atleti con disabilità.

1. Al fine di sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità è stanziato, per l'esercizio finanziario 2025, un contributo di 400 migliaia di euro di cui 300 migliaia in favore del Comitato italiano paralimpico (CIP) finalizzato alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive e 100 migliaia di euro in favore delle associazioni sportive affiliate al CIP (Missione 6, Programma 1).

2. Il contributo di cui al comma 1 erogato in favore del CIP è rivolto ai praticanti attività sportiva paralimpica e consiste in un rimborso a ciascun soggetto delle spese di viaggio per raggiungere le strutture di allenamento per un importo massimo di euro 50,00 settimanali. Il contributo di cui al comma 1 erogato in favore delle associazioni sportive affiliate al CIP, proporzionalmente al numero degli associati, è rivolto ad associazioni sportive operanti da almeno due anni sul territorio regionale ed è finalizzato all'acquisto di attrezzature sportive da impiegare in attività svolte a favore di persone con disabilità.

 

     Art. 29. Fondo regionale per l'acquisto di protesi destinate all'attività sportiva e ricreativa delle persone con disabilità.

1. Per l'acquisto di ausili, ortesi e protesi funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali e altre attività fisiche finalizzate alla socializzazione, destinati a persone con disabilità fisica è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2025 (Missione 6, Programma 1).

2. Le prestazioni di cui al presente articolo sono rese in via sperimentale, integrativa di quanto previsto dai commi 3-bis e successivi dell'articolo 104 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e sono destinate ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni.

3. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, sono disciplinate le modalità di attuazione delle previsioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 30. Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3.

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 2025, n. 3, le parole "per la fornitura e la posa in opera del terzo stadio del depuratore comunale al fine di consentire il riuso a fini irrigui delle acque reflue depurate" sono sostituite dalle parole "per interventi di manutenzione straordinaria del depuratore comunale".

 

     Art. 31. Contributi per la fornitura gratuita e semi gratuita di libri di testo.

1. Ad integrazione delle somme assegnate dallo Stato alla Regione per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di 4.000 migliaia di euro per contributi per la fornitura gratuita e semi gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado (Missione 4, Programma 2).

 

     Art. 32. Contributi per l'acquisto di scuolabus e ambulanze.

1. Il dipartimento regionale dell'istruzione, dell'università e del diritto allo studio è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2025, a trasferire la somma relativa al contributo di 150 migliaia di euro al comune di Brolo (ME) per l'acquisto di uno scuolabus o altri automezzi comunali (Missione 4, Programma 6).

2. Il dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2025, a trasferire la somma relativa al contributo di 80 migliaia di euro al comune di Caltanissetta per l'acquisto di un'ambulanza per la Croce Rossa Italiana di Caltanissetta (Missione 12, Programma 7).

 

     Art. 33. Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni le parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2026" (Missione 15, Programma 3, capitolo 314148).

 

     Art. 34. Variazioni al bilancio della Regione.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027 sono introdotte le variazioni di cui alle annesse tabella "A" e tabella "B", comprensive di quelle discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 35. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge, pari a complessivi euro 197.059.219,93 per l'esercizio finanziario 2025, euro 21.379.240,00 per l'esercizio finanziario 2026 ed euro 20.021.000,00 per l'esercizio finanziario 2027, si provvede:

a) per l'esercizio finanziario 2025 per l'importo pari a 40.000 migliaia di euro mediante l'incremento delle entrate di cui alla Tabella "A" annessa alla presente legge, per l'importo di euro 34.585.169,65 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella "A" - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) e per l'importo di 122.474.050,28 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla presente legge e alle Missioni e Programmi di cui alla Tabella "B" annessa alla presente legge;

b) per l'esercizio finanziario 2026 per l'importo di euro 8.364.600,11 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella "A" - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) e per l'importo di euro 13.014.639,89 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla presente legge e alle Missioni e Programmi di cui alla Tabella "B" annessa alla presente legge;

c) per l'esercizio finanziario 2027 per l'importo di euro 17.142.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Tabella "A" - (Missione 20, Programma 3, capitolo 215704) e per l'importo di euro 2.879.000,00 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui alla presente legge.

 

     Art. 36. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)