§ 98.1.29295 - D.L. 6 settembre 1996, n. 464 .
Disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/09/1996
Numero:464


Sommario
Art. 1.      1. Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite [...]
Art. 2.      1. L'articolo 309 del codice di procedura penale è così modificato
Art. 3.      1. Il comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente
Art. 4.      1. Dopo il comma 1 dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente
Art. 5.      1. Sulle impugnazioni, diverse dal ricorso per cassazione, dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali emessi dall'autorità giudiziaria militare decidono [...]
Art. 6.      1. Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dal [...]
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.29295 - D.L. 6 settembre 1996, n. 464 [1].

Disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.

(G.U. 9 settembre 1996, n. 211)

 

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E DI IMPUGNAZIONI IN MATERIA DI MISURE CAUTELARI

 

     Art. 1.

     1. Quando venga accolta la dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice per la sussistenza di taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dall'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale in procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è già stata dichiarata l'apertura del dibattimento, si applicano le disposizioni di cui ai commi che seguono.

     2. Gli atti compiuti anteriormente al provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione conservano efficacia. Salvo che ritenga necessario rinnovarli in tutto o in parte, il giudice li utilizza ai fini della decisione mediante la sola lettura, ovvero mediante indicazione a norma dell'articolo 511, comma 5, del codice di procedura penale.

     3. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorché è intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

     4. La sospensione di cui al comma 3 non può comunque superare il termine di novanta giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione, ovvero, se il provvedimento è anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, da quest'ultima data.

     5. Nel computo dei termini di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto del periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4.

 

          Art. 2.

     1. L'articolo 309 del codice di procedura penale è così modificato:

     a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. Sulla richiesta di riesame decide il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza";

     b) il comma 8 è sostituito dai seguenti:

     "8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia.

     8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura può partecipare all'udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7".

 

          Art. 3.

     1. Il comma 1 dell'articolo 311 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

     "1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309".

 

          Art. 4.

     1. Dopo il comma 1 dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

     "1-bis. Sull'appello decide il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento".

 

          Art. 5.

     1. Sulle impugnazioni, diverse dal ricorso per cassazione, dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali emessi dall'autorità giudiziaria militare decidono i tribunali militari di Verona, Roma e Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dagli uffici giudiziari militari di Torino, Verona e Padova, dagli uffici giudiziari militari di La Spezia, Roma e Cagliari e dagli uffici giudiziari militari di Napoli, Bari e Palermo.

 

Capo II

PROROGA DELL'UTILIZZAZIONE PER FINALITA' DI DETENZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PIANOSA E ASINARA

 

          Art. 6.

     1. Il comma 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, è sostituito dal seguente:

     "1-ter. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa, anche gradualmente per la realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara, non oltre la data del 30 giugno 1998".

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 3, L. 23 dicembre 1996, n. 652, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.