Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/12/1996 |
Numero: | 652 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione [...] |
§ 98.1.27086 - Legge 23 dicembre 1996, n. 652.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, recante disposizioni in tema di incompatibilità dei magistrati e di proroga dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara.
(G.U. 23 dicembre 1996, n. 300)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
3. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO LEGGE 23 OTTOBRE 1996, N. 553
Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:
«Art. 5–bis 1. Se non è possibile procedere alla sostituzione del giudice del tribunale militare nei modi previsti dall'articolo 43, comma 1, del codice di procedura penale, il tribunale militare rimette il procedimento al tribunale militare più vicino, determinato tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima».
All'articolo 6:
al comma 1, capoverso 1–ter, le parole: «gradualmente per la» sono sostituite dalle seguenti: «gradualmente in relazione alla»; le parole: «non oltre la data del 30 giugno 1998» sono sostituite dalle seguenti: «improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997».
Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:
«Art. 6–bis 1. È istituita una conferenza di servizi tra il Ministero dell'ambiente, il Ministero di grazia e giustizia, il Ministero dell'interno, la regione autonoma della Sardegna, la provincia di Sassari e i comuni compresi nell'area-parco, al fine di verificare lo stato di attuazione della
Art. 6–ter. – 1. Il Governo riferisce con cadenza semestrale alle Camere, a partire dal 1° gennaio 1997, sullo stato di attuazione del programma di costruzione e di adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario alla utilizzazione di tali stabilimenti».