§ 69.2.33 - D.L. 1 settembre 1992, n. 369 .
Interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.2 istituti di prevenzione e pena
Data:01/09/1992
Numero:369


Sommario
Art. 1.  Ristrutturazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara
Art. 2.  Dichiarazione di indifferibilità e d'urgenza
Art. 3.  Interventi urgenti per il personale
Art. 4.  Previsione e stanziamento delle spese
Art. 5.  Onere finanziario
Art. 6.  Entrata in vigore


§ 69.2.33 - D.L. 1 settembre 1992, n. 369 [1] .

Interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale.

(G.U. 2 settembre 1992, n. 206)

 

 

     Art. 1. Ristrutturazione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara

     1. Per la realizzazione di opere di ristrutturazione, di difesa, con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e di allarme, nonchè di opere volte ad assicurare la migliore funzionalità degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ivi compresi gli insediamenti destinati al servizio e alla residenza del Corpo di polizia penitenziaria, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e delle Forze armate, è autorizzato uno stanziamento di lire 70 miliardi [2] .

 

          Art. 2. Dichiarazione di indifferibilità e d'urgenza

     1. Le opere di cui all'art. 1 sono dichiarate indifferibili e urgenti e possono essere eseguite in deroga alle disposizioni vigenti in materia di espropriazione per pubblica utilità e di contabilità generale dello Stato, ivi comprese quelle relative a pareri e controlli preventivi, nonchè in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di cui al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e di appalti pubblici di forniture, di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

     1-bis. I Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia presentano alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle spese a qualunque titolo sostenute, nell'anno precedente, per le finalità di cui all'art. 1, unitamente ad una relazione nella quale sono esposti le modalità e i risultati dell'attività di gestione in riferimento alle medesime finalità. La Corte dei conti, entro i successivi sessanta giorni, riferisce al Parlamento sulla regolarità del rendiconto e sulla correttezza ed efficacia della gestione [3] .

     1-ter. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa, anche gradualmente in relazione alla realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara, improrogabilmente non oltre il 31 ottobre 1997. [4].

 

          Art. 3. Interventi urgenti per il personale

     1. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto ai servizi speciali di tutela e sicurezza presso gli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara destinati alla custodia di detenuti di cui all'art. 19 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è assegnata un'indennità speciale pari a quella di ordine pubblico fuori sede. A tal fine, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n. 147 [5] .

 

          Art. 4. Previsione e stanziamento delle spese

     1. La somma di cui all'art. 1 è iscritta, in ragione di lire 50 miliardi, nello stato di previsione di spesa del Ministero dei lavori pubblici e, in ragione di lire 20 miliardi, nello stato di previsione di spesa del Ministero di grazia e giustizia.

     2. Per le spese relative alla gestione del personale di cui all'art. 3 è stanziata la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni per l'anno 1992 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 1993.

 

          Art. 5. Onere finanziario

     1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 3, valutato in lire 72.500 milioni per l'anno 1992 ed in lire 5.000 milioni a decorrere dall'anno 1993, si provvede con corrispondente quota delle maggiori entrate recate dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, concernente "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 30 ottobre 1992, n. 422.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 6 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 553.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.