Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 30/10/1992 |
Numero: | 422 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo [...] |
§ 98.1.26763 - Legge 30 ottobre 1992, n. 422.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 settembre 1992, n. 369, recante interventi urgenti per la ristrutturazione di istituti penitenziari di particolare sicurezza e per il relativo personale.
(G.U. 31 ottobre 1992, n. 257)
1. Il
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: "opere di ristrutturazione, difesa e migliore funzionalità" sono sostituite dalle seguenti: "opere di ristrutturazione, di difesa, con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e di allarme, nonchè di opere volte ad assicurare la migliore funzionalità".
All'articolo 2:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. I Ministeri dei lavori pubblici e di grazia e giustizia presentano alla Corte dei conti, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle spese a qualunque titolo sostenute, nell'anno precedente, per le finalità di cui all'art. 1, unitamente ad una relazione nella quale sono esposti le modalità e i risultati dell'attività di gestione in riferimento alle medesime finalità. La Corte dei conti, entro i successivi sessanta giorni, riferisce al Parlamento sulla regolarità del rendiconto e sulla correttezza ed efficacia della gestione.
1-ter. L'utilizzazione, per finalità di detenzione, degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, ristrutturati in esecuzione del presente decreto, ha carattere provvisorio e cessa il 31 dicembre 1995".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: "presso le sezioni degli" sono sostituite dalle seguenti: "presso gli"; la parola: "destinate" è sostituita dalla seguente: "destinati"; e le parole da: "un'indennità speciale" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "un'indennità speciale pari a quella di ordine pubblico fuori sede. A tal fine, il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del