| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 89. Sport |
| Capitolo: | 89.1 discipline sportive |
| Data: | 04/08/2026 |
| Numero: | 142 |
| Sommario |
| Art. 1. |
§ 89.1.42 - L. 4 agosto 2026, n. 142.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di sport, per lo svolgimento di grandi eventi e l'efficacia del documento di identità.
(G.U. 7 agosto 2026, n. 182)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2026, N. 108
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera a):
al numero 1), le parole: «è aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «è inserito»;
dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
«1-bis) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "In ogni caso, sono tassativamente escluse dalla facoltà di deroga mediante ordinanza le disposizioni del
1-ter) al nono periodo, dopo le parole: "della società Sport e salute S.p.A." sono inserite le seguenti: "e dell'attività di vigilanza collaborativa dell'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del codice dei contratti pubblici, di cui al
al numero 3), dopo le parole: «diciassettesimo periodo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al numero 4), la parola: «omnicomprensività» è sostituita dalle seguenti: «onnicomprensività del trattamento economico», le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,», le parole: «quest'ultime» sono sostituite dalle seguenti: «queste ultime» e la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «compresi»;
alla lettera b), dopo le parole: «il Commissario straordinario."» sono aggiunte le seguenti: «e, al secondo periodo, le parole: "Ai relativi oneri" sono sostituite dalle seguenti: "Agli oneri di cui al primo periodo"»;
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Al fine di valorizzare l'esperienza gestionale e le competenze tecniche maturate nell'ambito dell'organizzazione del campionato europeo di calcio 'UEFA EURO 2032' nonchè di evitare la dispersione delle competenze acquisite, la struttura commissariale, entro sei mesi dal completamento delle opere, redige una relazione concernente le buone pratiche e le procedure amministrative adottate durante la realizzazione delle opere necessarie e strettamente funzionali allo svolgimento della fase finale del citato campionato europeo di calcio. Ai fini della predisposizione di linee di indirizzo per la futura pianificazione e realizzazione di grandi impianti e infrastrutture sportive nel territorio nazionale, la relazione individua inoltre i modelli procedurali e organizzativi di maggiore efficacia. La predetta relazione è trasmessa al Governo, alle Commissioni parlamentari competenti per materia e all'Autorità nazionale anticorruzione"»;
al comma 2, le parole: «all'articolo 1, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «di quell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo».
All'articolo 2:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» e dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Personale militare impiegato a supporto dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026). - 1. Limitatamente ai periodi di effettivo impiego nell'ambito del dispositivo di supporto logistico e operativo delle Forze armate per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026", al personale militare di cui all'articolo 696-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al
2. All'attuazione del comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b), del
All'articolo 3:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,» e la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «, in fine,»;
al capoverso 6-ter, primo periodo, le parole: «, sono rilasciate» sono sostituite dalle seguenti: «sono rilasciati»;
al capoverso 6-quater:
al primo periodo, dopo le parole: «della manifestazione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al quarto periodo, dopo le parole: «bilancio triennale 2026-2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2:
alla lettera a), numero 2), dopo le parole: «le parole» è inserito il seguente segno di interpunzione: «:»;
al comma 3, le parole: «Fondo per le esigenze indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili,».
All'articolo 4:
al comma 1, dopo le parole: «dell'evento» sono inserite le seguenti: «"Americàs Cup - Napoli 2027"»;
al comma 2, primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 19» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di cui all'articolo 19» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «di cui all'articolo 26» sono inserite le seguenti: «, comma 2, del citato decreto legislativo n. 36 del 2021»;
al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 7:
al primo periodo, dopo le parole: «13 dicembre 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al secondo periodo, le parole: «, sono individuati» sono sostituite dalle seguenti: «sono individuate»;
al comma 9, dopo le parole: «modalità di fruizione» sono inserite le seguenti: «dell'esonero contributivo»;
al comma 10, primo periodo, dopo le parole: «comma 7, nonchè» e dopo le parole: «a 300.000 euro per l'anno 2029» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».
Nel capo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis (Misure per la sicurezza nelle piscine). - 1. Nelle piscine pubbliche o private destinate ad un'utenza pubblica, ivi comprese quelle ad uso collettivo, il sistema di ricircolo per la depurazione e, in particolare, le prese di aspirazione delle acque, quali griglie di fondo, bocchettoni od ogni altro materiale allo scopo utilizzato, devono garantire la sicurezza in maniera atta ad impedire fenomeni vorticosi di aspirazione a effetto di ventosa nei confronti di ogni parte del corpo dei bagnanti.
2. In caso di violazione di quanto stabilito al comma 1 è disposta la chiusura immediata dell'impianto fino all'adempimento degli obblighi ivi previsti.
3. Restano fermi gli ulteriori obblighi e responsabilità previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza, gestione e manutenzione delle piscine e degli impianti natatori.
4. Per le spese sostenute per l'adeguamento dei sistemi di cui al comma 1 delle piscine pubbliche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 4.725.000 euro per l'anno 2026. Al relativo onere, pari a 4.725.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
All'articolo 5:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) al comma 4, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
"i-bis) segnala, con propria deliberazione, le accertate situazioni distorsive dei principi di regolare svolgimento dei campionati sportivi e di equa competizione alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata in materia di sport nonchè alla federazione sportiva interessata";
0b) al comma 6, dopo l'undicesimo periodo è inserito il seguente: "I magistrati ordinari, amministrativi, tributari, militari e contabili non possono far parte degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione";
0c) al comma 8:
1) il quindicesimo periodo è sostituito dai seguenti: "In sede di prima applicazione, le due unità di personale di livello dirigenziale non generale di cui al secondo periodo del presente comma possono essere nominate dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del
2) al sedicesimo periodo, le parole: "di tale incarico" sono sostituite dalle seguenti: "degli incarichi di cui al quindicesimo periodo";
3) dopo il sedicesimo periodo è inserito il seguente: "La Commissione può altresì avvalersi, previo accordo con le società concedenti, di dipendenti di società controllate dallo Stato, anche indirettamente, mediante distacco di durata annuale rinnovabile e con oneri a carico di queste ultime, compresi quelli relativi al trattamento accessorio, ai rimborsi di spese e ai buoni pasto"»;
alla lettera a):
al capoverso 8-bis:
al primo periodo, le parole: «indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche» sono soppresse e dopo le parole: «2025, n. 69» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al terzo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma» e dopo le parole: «si provvede» sono inserite le seguenti: «ai relativi adempimenti»;
alla lettera c), le parole: «aggiunto in fine» sono sostituite dalle seguenti: «aggiunto, in fine,», le parole: «indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche» sono soppresse, la parola: «stato», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Stato» e la parola: «avvocatura» è sostituita dalla seguente: «Avvocatura»;
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. La disposizione di cui alla lettera 0b) del comma 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo, successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, degli organi di giustizia delle Federazioni sportive nazionali a cui sono affiliate le società sportive professionistiche soggette ai controlli della Commissione di cui all'articolo 13-bis del
All'articolo 6:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «calcio", sono» sono sostituite dalle seguenti: «calcio" sono»;
alla lettera b), le parole da: «"alla Federazione italiana giuoco calcio» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «"nella misura dell'1 per cento alla Federazione italiana giuoco calcio" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie A femminile e nella misura dello 0,5 per cento al soggetto che organizza il campionato professionistico di serie C con vincolo di destinazione per lo sviluppo dei settori giovanili femminili e maschili delle società associate, per favorire gli investimenti nelle infrastrutture e nella qualità dei formatori dei giovani atleti e atlete selezionabili per le nazionali federali"».
All'articolo 7:
al comma 1, capoverso 270, le parole: «anno 2025, e di 2 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2025 e di 2 milioni».
All'articolo 8:
al comma 1:
all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: «n. 419» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», dopo le parole: «con l'Autorità politica delegata in materia di sport» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano, limitatamente alla parte concernente l'ordinamento sportivo e il funzionamento dell'istituzione sportiva» e le parole: «principi e criteri direttivi» sono sostituite dalle seguenti: «principi e criteri»;
alla lettera c), numero 4), le parole: «delle attività addestrative e certificative previste dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «delle sole attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA), riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale»;
alla lettera d), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) un rappresentante delle sezioni di tiro a segno nazionale designato tra i legali rappresentanti delle sezioni medesime, con le procedure previste dallo statuto»;
alla lettera e), numero 1), le parole: «supplente, designati» sono sostituite dalle seguenti: «supplente designati»;
alla lettera f):
al numero 1), dopo le parole: «di verifica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «dalla legge delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge, di infrastrutture» e le parole: «agibilità, composta» sono sostituite dalle seguenti: «agibilità; la sezione di cui al presente numero è composta»;
al numero 2), alinea, le parole: «patrimoniale, composta» sono sostituite dalle seguenti: «patrimoniale; la sezione di cui al presente numero è composta»;
alla lettera g), dopo le parole: «articolo 6» sono inserite le seguenti: «, comma 4, lettera b),», le parole: «e che ogni quadriennio olimpico elegge» sono sostituite dalle seguenti: «che ogni quadriennio olimpico elegge» e dopo le parole: «consiglio sportivo» sono inserite le seguenti: «di cui alla lettera h) del presente comma»;
alla lettera h), numero 4), le parole: «la parità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «le pari opportunità»;
la lettera l) è soppressa;
alla lettera q), dopo le parole: «organi di giustizia sportiva» sono inserite le seguenti: «e dei responsabili della protezione dei minori che svolgono attività sportiva»;
alla lettera r), le parole: «definizione delle» sono sostituite dalle seguenti: «definizione di»;
alla lettera t), sono premesse le seguenti parole: «definizione delle»;
al comma 2, secondo periodo, le parole: «anni, rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «anni; l'incarico è rinnovabile»;
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione»;
il comma 5 è soppresso;
al comma 6, secondo periodo, le parole: «ai fini dell'esercizio dell'attività di addestramento all'uso delle armi e del rilascio delle certificazioni per gli usi di legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini del solo esercizio delle attività ludiche con l'uso delle armi da fuoco, con esclusione della competenza al rilascio del DIMA e di ogni altra certificazione per gli usi di legge riservata in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale»;
al comma 7, alinea, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del
al comma 9, secondo periodo, le parole da: «e, ove non siano» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e non possono in alcun caso svolgere le attività certificative riservate dalla legge alle sezioni di tiro a segno nazionale, compreso il rilascio del DIMA»;
al comma 12:
all'alinea, secondo periodo, le parole: «rispettivamente, riferiti» sono sostituite dalle seguenti: «riferiti rispettivamente»;
alla lettera a), numero 3), le parole: «e degli Ispettori UITS» sono sostituite dalle seguenti: «e degli istruttori dell'Unione italiana tiro a segno»;
al comma 14, terzo periodo, le parole: «sono svolte a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «sono a titolo gratuito»;
al comma 15:
al primo periodo, le parole: «mobili e» sono soppresse;
al secondo periodo, la parola: «autonoma» è soppressa;
al comma 17:
alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «lettera e)» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
alla lettera c):
al numero 1), la parola: «forze» è sostituita dalla seguente: «Forze»;
al numero 2):
all'alinea, le parole: «comma 2, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 è inserito»;
al capoverso 2-bis, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre»;
al comma 18:
alla lettera a), dopo le parole: «dalle seguenti: "» sono inserite le seguenti: «, di cui al
alla lettera b), capoverso, dopo le parole: «di appositi regolamenti» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto con riferimento alla loro competenza al rilascio del diploma di idoneità al maneggio delle armi (DIMA). Il rilascio del DIMA è riservato in via esclusiva alle sezioni di tiro a segno nazionale, con esclusione di ogni altro ente o organismo, ancorchè federato o affiliato all'Unione italiana tiro a segno»;
le lettere c), d) ed e) sono soppresse;
al comma 19, dopo le parole: «articolo 73» sono inserite le seguenti: «, primo comma,», le parole: «al primo comma,» sono soppresse e le parole: «di cui al del» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al»;
al comma 22, dopo la parola: «adeguano» sono inserite le seguenti: «, qualora necessario,»;
il comma 25 è sostituito dal seguente:
«25. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituzione sportiva di cui al comma 1, lettera b), sono indette successivamente alla data di approvazione dello statuto, come adeguato ai sensi del comma 21, lettera a), nonchè al completamento degli adempimenti di cui al comma 24, secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo e nel rispetto dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate del Comitato olimpico nazionale italiano. Le procedure elettorali eventualmente indette o espletate prima della data di approvazione dello statuto non producono effetti ai fini della costituzione degli organi dell'Istituzione sportiva. Entro trenta giorni dal completamento degli adempimenti di cui al comma 24, sono aperti i termini per la presentazione delle candidature»;
al comma 26, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando».
Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:
«Art. 8-bis (Riordino dell'organizzazione sportiva della Difesa). - 1. Al fine di assicurare l'unitarietà dell'indirizzo strategico, il coordinamento delle attività sportive di interesse della Difesa, il potenziamento dello sport militare e l'unicità della rappresentanza militare nei rapporti con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale, dopo l'articolo 30 del codice dell'ordinamento militare, di cui al
"Art. 30-bis (Organizzazione sportiva della Difesa). - 1. Presso lo Stato maggiore della difesa è istituito il Gruppo sportivo della Difesa, che svolge, sulla base dell'indirizzo politico definito dal Ministro della difesa, le seguenti funzioni:
a) definisce gli obiettivi strategici della Difesa con riferimento allo sport olimpico, paralimpico e di alto livello e individua gli indirizzi strategici della programmazione delle attività sportive della Difesa nonchè le discipline sportive di interesse, valorizzando quelle già consolidate e favorendone la più ampia diffusione;
b) assicura il raccordo istituzionale con il Comitato olimpico nazionale italiano, il Comitato italiano paralimpico, la società Sport e salute S.p.A., le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate e gli organismi sportivi nazionali e internazionali ed esercita la rappresentanza esterna delle attività sportive della Difesa nell'ambito dell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale;
c) coordina la programmazione dei reclutamenti e dell'impiego sportivo dei militari atleti nel rispetto delle competenze attribuite alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri dalla normativa vigente;
d) definisce gli indirizzi della programmazione e dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle attività sportive della Difesa;
e) coordina la partecipazione della Difesa ai grandi eventi sportivi e alle attività del Consiglio internazionale dello sport militare;
f) promuove iniziative finalizzate alla diffusione della cultura dello sport, della difesa e della legalità nonchè attività sportive giovanili e iniziative di promozione istituzionale;
g) coordina le attività di comunicazione istituzionale della Difesa connesse allo sport.
2. Con decreto del Ministro della difesa sono definiti l'organizzazione interna, l'articolazione ordinativa e le modalità di funzionamento del Gruppo sportivo della Difesa nonchè i suoi rapporti con i centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e con il Centro sportivo paralimpico della Difesa".
2. I centri sportivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e il Centro sportivo paralimpico della Difesa assicurano l'utilizzo, l'amministrazione e la gestione del personale e delle infrastrutture di rispettiva competenza e operano, con riferimento alle attività sportive, secondo gli indirizzi e il coordinamento tecnico-funzionale del Gruppo sportivo della Difesa, che svolge la sua attività con personale in servizio.
3. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 8-ter (Promozione dell'attività sportiva dilettantistica e valorizzazione delle infrastrutture sportive della Difesa). - 1. Al fine di favorire la diffusione della pratica sportiva dilettantistica, di promuovere i valori dello sport, di agevolare l'inclusione sociale e l'aggregazione delle comunità locali, con particolare riguardo ai piccoli comuni e ai territori caratterizzati da una limitata disponibilità di impianti sportivi, nonchè di valorizzare le infrastrutture sportive dell'Amministrazione della difesa nel rispetto delle esigenze istituzionali, nel capo VI del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al
"Art. 547-bis (Attività sportiva dilettantistica). - 1. Le Forze armate promuovono i valori della sana attività sportiva favorendo lo svolgimento di attività comuni con associazioni sportive dilettantistiche, anche consentendo di accedere, senza oneri a carico dell'amministrazione, alle palestre, agli impianti sportivi e ad altri spazi interni delle caserme, di utilizzare le relative attrezzature e di avvalersi del supporto dei propri tecnici, eventualmente mediante l'intermediazione delle associazioni di cui all'articolo 941 del regolamento e ricorrendo all'istituto della permuta di cui all'articolo 545 del presente codice.
2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «è incrementato di» sono sostituite dalle seguenti: «è rifinanziato in misura pari a».
All'articolo 10:
al comma 3:
al primo periodo, dopo le parole: «Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
al secondo periodo, dopo le parole: «Servizio nazionale della protezione civile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al terzo periodo, dopo le parole: «istituito ai sensi» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 2»;
al comma 4:
al primo periodo, dopo le parole: «Dipartimento della protezione civile» sono inserite le seguenti: «della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
al secondo periodo, le parole: «articolo 140, del codice» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 140 del codice»;
al terzo periodo, dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 6:
all'alinea, la parola: «introdotto» è sostituita dalla seguente: «inserito»;
al capoverso Art. 4-bis, comma 1, le parole: «di presidio e prevenzione del territorio» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di presidio del territorio e di prevenzione» e le parole: «sul contrasto all'abusivismo in ragione dei flussi» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto dell'abusivismo in relazione ai flussi».
All'articolo 11:
al comma 7, le parole: «finanziarie, disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «finanziarie disponibili».