§ 3.5.37 - L.P. 8 novembre 1982, n. 34.
Disposizioni sui consorzi di bonifica integrale, modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e disposizioni sulla ricomposizione fondiaria.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:08/11/1982
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Statuto.
Art. 2.      1. Non si considerano consorziati i proprietari di terreni o altri immobili non agricoli inclusi nel comprensorio del consorzio.
Art. 3.  Organi.
Art. 4.  Il consiglio.
Art. 5.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 6.  Controllo dell'Amministrazione provinciale.
Art. 7.  Canali e fosse.
Art. 8.      1. Il limite massimo del contributo di cui alla lett. a) dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, è elevato al 70%.
Art. 9.      1. E' soppressa l'ultima frase della lett. c) dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28.
Art. 10.      1. Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, è sostituito dal seguente:
Art. 11.  [11]
Art. 12.  [12]
Art. 13.  [15]
Art. 14.  [17]
Art. 15.  [18]
Art. 16.  [19]
Art. 17.  [21]
Art. 17 bis. 
Art. 18.      1. L'art. 24 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, è sostituito dal seguente:
Art. 19.      1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29, è inserito il seguente comma:


§ 3.5.37 - L.P. 8 novembre 1982, n. 34.

Disposizioni sui consorzi di bonifica integrale, modifiche alla legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e disposizioni sulla ricomposizione fondiaria.

(B.U. 16 novembre 1982, n. 53).

 

Titolo I

CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE

 

     Art. 1. Statuto. [1]

     1. Salve le disposizioni vigenti in materia compatibili con le disposizioni della presente legge, i consorzi di bonifica integrale, in seguito denominati consorzi, sono amministrati in base ad uno statuto approvato dalla Giunta provinciale.

     2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i consorzi devono conformare il proprio statuto alle disposizioni della stessa ed inviarlo alla Giunta provinciale per l'approvazione.

 

          Art. 2.

     1. Non si considerano consorziati i proprietari di terreni o altri immobili non agricoli inclusi nel comprensorio del consorzio.

     2. I proprietari di cui sopra indennizzano il consorzio con i servizi resi dallo stesso secondo un tariffario deliberato dal consiglio.

 

          Art. 3. Organi. [2]

     1. Gli organi dei consorzi eletti o nominati durano in carica per 5 anni.

     2. Organi dei consorzi sono:

     1) l'assemblea generale;

     2) il consiglio;

     3) la giunta;

     4) il presidente;

     5) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 4. Il consiglio. [3]

     1. Il consiglio è composto da membri che vengono eletti da tutti i consorziati in regola con i contributi.

     2. In linea di principio tutti i consorziati hanno uguale diritto di volto. I consorzi possono tuttavia stabilire nei propri statuti delle differenziazioni sulla base del contributo pagato al consorzio e/o della superficie. In ogni caso i consorziati hanno almeno un voto e in nessun caso più di quattro.

 

          Art. 5. Collegio dei revisori dei conti. [4]

     1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre o da cinque membri effettivi e da due o da quattro membri supplenti. Esso:

     a) vigila sulla gestione del consorzio e assiste alle adunanze del consiglio e della giunta;

     b) presenta al consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;

     c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

     2. Uno dei membri effettivi e supplenti del collegio dei revisori dei conti è nominato dal consiglio su proposta della Giunta provinciale.

     3. I revisori dei conti possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al presidente del collegio.

 

          Art. 6. Controllo dell'Amministrazione provinciale. [5]

     1. Salve le disposizioni dell'art. 63 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche, sono sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione provinciale, che ne esamina la legittimità e il merito, le deliberazioni concernenti:

     a) operazioni comportanti un cambiamento della proprietà immobiliare del consorzio;

     b) il tariffario di cui al secondo comma dell'art. 2;

     c) gli atti con cui il consorzio cede in godimento altrui beni immobili propri.

     2. L'approvazione di cui sopra viene data con l'apposizione del visto dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste e si ha per data trascorsi inutilmente 30 giorni dall'arrivo della relativa documentazione all'ufficio provinciale competente.

 

          Art. 7. Canali e fosse. [6]

     1. I canali di scolo e le fosse di bonifica del demanio pubblico - rame acque - della Provincia, i canali di scolo e le fosse di bonifica portanti acqua pubblica o privata ed i terreni con impianti idrovori o con abitazioni di servizio di proprietà della Provincia situati nel comprensorio di un consorzio, sono amministrati e mantenuti dal consorzio. L'assegnazione di eventuali concessioni sui corsi d'acqua di cui sopra, esclusa la concessione del diritto di pesca, nonché la concessione dei diritti che sono di competenza degli organi previsti dalle leggi provinciali 4 settembre 1976, n. 40, e 23 agosto 1978, n. 49, è delegata al consorzio. Contro il rifiuto di una concessione l'interessato può ricorrere, entro 30 giorni, alla Giunta provinciale [7].

     2. Su richiesta del consorzio e secondo le modalità previste dall'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, la manutenzione straordinaria dei canali e delle fasi di cui sopra può essere effettuata anche dall'azienda speciale per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo. Nella convenzione tra l'azienda speciale e il consorzio, che regola le modalità di esecuzione dell'opera, l'azienda speciale può assumere, in deroga all'ultima parte dell'art. 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, una parte delle spese commisurata all'interesse pubblico generale da attribuire alle opere da eseguire.

     3. La sorveglianza sull’applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e successive modifiche, è esercitata dal personale in servizio presso l’ufficio competente per la vigilanza sui lavori di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura nonché dal personale tecnico e dai capi operai in servizio presso i consorzi di bonifica territorialmente competenti. Al personale a ciò incaricato vengono conferite le medesime qualifiche previste per il personale provinciale svolgente analoghe funzioni nel settore delle opere idrauliche [8].

     4. L’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione o del decreto di archiviazione compete al Direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura [9].

     5. Le funzioni attribuite nel regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, e successive modifiche, e nel regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modifiche, all’ufficio del genio civile sono esercitate sul territorio provinciale dal personale in servizio presso l’ufficio competente per la vigilanza sui lavori di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura [10].

 

Titolo II

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 11 GIUGNO 1975, N. 28

 

          Art. 8.

     1. Il limite massimo del contributo di cui alla lett. a) dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, è elevato al 70%.

 

          Art. 9.

     1. E' soppressa l'ultima frase della lett. c) dell'art. 3 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28.

 

          Art. 10.

     1. Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, è sostituito dal seguente:

     “La Provincia può affidare ad un tecnico libero professionista, laureato in scienze agrarie o forestali o ingegneria idraulica, l'elaborazione di progetti di bonifica e di ricomposizione fondiaria qualora la particolare natura delle opere e dell'elaborato o la particolare urgenza determinino l'opportunità di servirsi di professionisti estranei all'Amministrazione provinciale".

 

Titolo III

RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

 

          Art. 11. [11]

     1. Al fine della razionalizzazione e al miglioramento delle strutture aziendali e agrarie e delle infrastrutture e per l'arrotondamento della proprietà agricola si attuano in provincia di Bolzano delle ricomposizioni fondiarie, ai sensi delle norme statali vigenti in materia e delle disposizioni del presente titolo.

 

          Art. 12. [12]

     1. L'attuazione di una ricomposizione fondiaria è ordinata dalla Giunta provinciale su richiesta di un consorzio di bonifica o di miglioramento fondiario, anche di secondo grado, con l'assenso di almeno il 75% di proprietari interessati con almeno il 75% delle aree interessate [13] .

     2. La relativa deliberazione deve essere pubblicata all'albo del comune interessato per almeno 10 giorni consecutivi e in due quotidiani locali.

     2-bis. L'attuazione di una ricomposizione fondiaria ordinata dalla Giunta provinciale ai sensi del primo comma deve essere annotata nel libro fondiario su richiesta del rispettivo consorzio [14] .

     3. Qualora sul territorio del comprensorio comprendente gli appezzamenti, per i quali, ai sensi del primo comma, il consorzio chiede la ricomposizione e sugli stessi siano previsti lavori di miglioramento fondiario, la Giunta provinciale, su domanda del consorzio stesso e previo parere positivo rilasciato ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, può approvare, unitamente al provvedimento di cui al primo comma del presente articolo, il progetto di massima dei lavori di miglioramento fondiario in programma su detto territorio.

     4. Il parere positivo sul progetto di massima rilasciato ai sensi dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, implica, tramite la deliberazione della Giunta provinciale di cui al precedente comma, l'approvazione dei singoli progetti di esecuzione.

 

          Art. 13. [15]

     1. In linea di principio possono essere compresi nel comprensorio di una ricomposizione fondiaria solamente gli appezzamenti fondiari che nel piano urbanistico sono definiti verde agricolo. Inoltre possono essere comprese strade e acque e fondo con destinazione urbanistica diversa [16] .

 

          Art. 14. [17]

     1. Il valore degli appezzamenti fondiari viene stimato in rapporto all'utile costante che possono dare con una coltivazione ordinaria condotta secondo le regole del buon agricoltore da una commissione nominata dal consorzio. I risultati della stima ed i criteri ai quali la commissione si è attenuta vengono pubblicati per almeno 15 giorni. Dell'avvenuta pubblicazione deve essere data notizia sull'albo del comune e in due quotidiani locali.

     2. Entro 30 giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione gli interessati possono ricorrere contro il risultato della stima e contro i criteri della stima all'ispettorato provinciale dell'agricoltura che entro 30 giorni fissa definitivamente il valore e ne informa il ricorrente.

 

          Art. 15. [18]

     1. Qualora fosse opportuno per la ricomposizione fondiaria e con l'assenso del proprietario interessato, il limite massimo del 10% di cui al terzo comma dell'art. 22 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, può essere superato.

     2. Qualora la dimensione di un fondo non consenta una coltivazione razionale, su proposta del coltivatore interessato, può rinunciarsi ad una nuova assegnazione. In questo caso, dopo l'approvazione del piano da parte della Giunta provinciale, il consorzio paga il valore del fondo, stimato ai sensi dell'art. 14, a titolo di indennizzo.

 

          Art. 16. [19]

     1. La durata minima del deposito del piano è fissata in 45 giorni consecutivi.

     2. L'interessato può ricorrere contro il piano entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione sul deposito alla Giunta provinciale.

     3. In sede di deposito del piano non sono ammessi reclami contro i risultati e i criteri di stima, in quanto già regolati al comma secondo dell'art. 14 [20] .

 

          Art. 17. [21]

     1. Qualora un riordino fondiario di limitate dimensioni sia opportuno in conseguenza della costruzione o dello spostamento di una strada o di un corso d'acqua, questo può avvenire tramite un procedimento di riordino fondiario a procedura semplificata.

     2. Su richiesta di tutti i proprietari interessati e sentita la commissione di tecnici e giurisperiti prevista dalle disposizioni vigenti, la Giunta provinciale approva il piano di riordino. L'approvazione di tale piano ha gli stessi effetti dell'approvazione di un piano di riordino fondiario ordinario.

 

          Art. 17 bis. [22]

     1. Per favorire l'accorpamento e l'arrotondamento di fondi agricoli la Giunta provinciale può concedere contributi fino all'intera copertura delle spese notarili e professionali, che siano documentate e ritenute ammissibili, connesse con operazioni di permuta, anche non comprese nei piani di ricomposizione fondiaria, purché ricadenti nelle zone non destinate all'edificazione od a servizi dagli strumenti urbanistici di qualsiasi tipo o grado. Riguardo alle succitate spese sono comunque esclusi i contributi sugli oneri tributari.

 

          Art. 18.

     1. L'art. 24 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24, è sostituito dal seguente:

     “L'Amministrazione provinciale è autorizzata ad accreditare su un conto corrente fruttifero istituito presso gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario secondo la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche e integrazioni, sotto la denominazione "Provincia autonoma di Bolzano - conto anticipazioni contributi", somme di denaro reintegrabili variabili in relazione alle necessità che sono di tempo in tempo previste. Il conto corrente fruttifero per la Provincia è regolato dal tasso ufficiale di sconto.

     Dal conto corrente l'istituto di credito preleva, in base ai singoli nullaosta rilasciati per operazioni di credito dall'Assessore per l'agricoltura e le foreste, nei limiti e sotto le condizioni indicate nel nullaosta stesso, entro i militi di disponibilità, le somme corrispondenti alle rate del concorso provinciale di preammortamento ed occorrendo anche la prima rata di concorso provinciale sull'ammortamento dei mutui previsti dalle leggi provinciali 11 gennaio 1974, n. 1, e successive modifiche e integrazioni, e 23 dicembre 1976, n. 62, e successive modifiche e integrazioni, al fine di porre a carico degli operatori fin dall'inizio l'interesse al netto del concorso provinciale.

     Gli istituti di credito sono tenuti a trasmettere semestralmente all'Amministrazione provinciale il conto amministrativo e, alla chiusura di ogni esercizio, il conto giudiziale, secondo le modalità previste dalle vigenti norme in materia di contabilità pubblica.

     L'Amministrazione provinciale è incaricata a stipulare con le aziende di credito interessate una convenzione che disciplina i rapporti tra l'Amministrazione provinciale e le aziende di credito sorgenti dall'attuazione del presente articolo".

 

          Art. 19.

     1. Dopo il primo comma dell'art. 1 della legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29, è inserito il seguente comma:

     “Il contributo di cui al precedente comma può essere concesso, alle medesime condizioni, ai coltivatori diretti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno assunto già presso istituti di credito mutui o prestiti non sovvenzionati anche per le rate già scadute, il cui ammortamento è tuttora in corso".


[1] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[2] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[3] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[5] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[6] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L.P. 12 ottobre 1995, n. 19.

[8] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[9] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[10] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.P. 20 giugno 2005, n. 4.

[11] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[12] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[13] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.P. 24 febbraio 1993, n. 6.

[14] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.P. 31 marzo 1988, n. 13.

[15] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[16] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.P. 24 febbraio 1993, n. 6.

[17] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[18] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[19] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[20] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.P. 24 febbraio 1993, n. 6.

[21] Articolo abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

[22] Articolo aggiunto dall'art. 10 della L.P. 31 marzo 1988, n. 13 e abrogato dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.