§ 3.5.18 - L.P. 11 giugno 1975, n. 28.
Disposizioni per le opere di bonifica, di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria.


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.5 tutela dell'ambiente
Data:11/06/1975
Numero:28


Sommario
Art. 1.      La Provincia esegue opere di bonifica comprese nel secondo comma dell'art. 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, direttamente o per concessione ai consorzi di bonifica e di bonifica montana, [...]
Art. 2.      Lo studio e l'attuazione della ricomposizione fondiaria previsti dal capo IV del titolo II del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, per tutto il territorio provinciale ed anche indipendentemente da [...]
Art. 3.      La Provincia può concedere ai consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario:
Art. 4.      La Provincia può affidare a liberi professionisti l'elaborazione di progetti di bonifica e di ricomposizione fondiaria qualora la particolare natura delle opere o dell'elaborato o la particolare [...]
Art. 5.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 800 milioni per l'anno 1975.
Art. 6.      Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione [...]


§ 3.5.18 - L.P. 11 giugno 1975, n. 28. [1]

Disposizioni per le opere di bonifica, di miglioramento fondiario e di ricomposizione fondiaria.

(B.U. 8 luglio 1975, n. 34).

 

     Art. 1.

     La Provincia esegue opere di bonifica comprese nel secondo comma dell'art. 2 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, direttamente o per concessione ai consorzi di bonifica e di bonifica montana, costituiti ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e della legge regionale 8 febbraio 1956, n. 4.

 

          Art. 2.

     Lo studio e l'attuazione della ricomposizione fondiaria previsti dal capo IV del titolo II del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, per tutto il territorio provinciale ed anche indipendentemente da piani preliminari di bonifica o di riordino, viene eseguito secondo le modalità previste dal detto Regio Decreto, direttamente dalla Provincia oppure per concessione a consorzi costituiti a tale scopo, ai consorzi di bonifica, di bonifica montana o di miglioramento fondiario.

 

          Art. 3.

     La Provincia può concedere ai consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario:

     a) contributi dal 40% al 60% della spesa ammessa per la manutenzione straordinaria, per i ripristini delle opere a loro carico di interesse comune del comprensorio e per l'acquisto del macchinario a ciò necessario;

     b) contributi dal 40% all'87,50% della spesa ammessa per le opere di miglioramento fondiario di cui all'art. 43 del R.D. 13 febbraio 1933, numero 215, e successive modifiche ed integrazioni;

     c) contributi fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa per la ordinaria amministrazione e per il personale dipendente. Le spese per il personale sono regolate dalla disposizione del secondo comma dell'art. 4 della legge provinciale 29 agosto 1972, n. 24.

 

          Art. 4.

     La Provincia può affidare a liberi professionisti l'elaborazione di progetti di bonifica e di ricomposizione fondiaria qualora la particolare natura delle opere o dell'elaborato o la particolare urgenza determinino l'opportunità di servirsi di professionisti estranei all'Amministrazione provinciale, iscritti all'albo professionale degli agronomi e dei periti forestali.

     L'incarico di elaborare il progetto non conferisce al professionista alcun titolo per la direzione dei lavori.

     Il rapporto di prestazione professionale è regolato da apposito disciplinare deliberato dalla Giunta provinciale.

 

          Art. 5.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di L. 800 milioni per l'anno 1975.

     Per gli anni successivi è autorizzata la spesa nella misura che sarà stabilita annualmente con legge di bilancio.

     Alla copertura dell'onere di lire 800 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1975 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap. 5000: "Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi" dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente.

     Gli stanziamenti di bilancio autorizzati dalla presente legge formano impegno sui relativi fondi della competenza dell'esercizio cui si riferiscono e possono essere mantenuti in bilancio entro i limiti previsti dall'art. 36 della legge di contabilità dello Stato.

 

          Art. 6.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

     Capitolo in aumento:

     Cap. 3450 - Spese per opere di bonifica di competenza provinciale e spese e compensi a liberi professionisti per studi, ricerche e compilazioni dei relativi piani e progetti, compresa la direzione dei lavori per opere eseguite direttamente dalla Provincia (artt. 2, 7 e 44 R.D. 13-2-1933, n. 215, e art. 1 legge regionale 3-6-1968, n. 10) L. 800.000.000

     Capitolo in diminuzione:

     Cap. 5000 -Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi L. 800.000.000

 

          Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Speciale per la Regione Trentino -Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 49 della L.P. 28 settembre 2009, n. 5.