§ 5.3.5 - R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.
Nuove norme per la bonifica integrale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.3 boschi e foreste
Data:13/02/1933
Numero:215


Sommario
Art. 1.      Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.
Art. 2.      I comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a [...]
Art. 3.      Alla classificazione dei comprensori di bonifica di prima categoria si provvede con legge; a quella dei comprensori di seconda categoria con decreto reale.
Art. 4.      Per ciascun comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali [...]
Art. 5.      I terreni situati in un comprensorio che, secondo il piano generale di bonifica, occorra vincolare a termini del titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, s'intendono sottoposti al [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Le opere di cui all'art. 2, lett. a), e le opere di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica di comprensori ricadenti per la maggior parte nella Venezia [...]
Art. 8.      Il ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce quali categorie di opere di competenza dei proprietari, a termini dell'art. 2, ultimo capoverso, possano ottenere dallo Stato un sussidio [...]
Art. 9.      Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente favorevoli, la quota di spesa a carico dello Stato per le opere di competenza statale e il sussidio per quelle di competenza [...]
Art. 10.      Nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla [...]
Art. 11.      La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefizi conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli [...]
Art. 12.      La proposta dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della spesa è pubblicata a norma dell'art. 4.
Art. 13.      Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per [...]
Art. 14.      E' vietata la subconcessione delle opere concesse dallo Stato.
Art. 15.      Quando all'esecuzione delle opere provveda direttamente lo Stato, la determinazione delle quote a carico degli enti e proprietari interessati è fatta provvisoriamente in base alla spesa prevista [...]
Art. 16. 
Art. 17.      La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione [...]
Art. 18.      Quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello già esistente per l'esecuzione delle opere.
Art. 19. 
Art. 20.      A partire dalla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 16, lo Stato non contribuisce ulteriormente nella spesa delle opere che successivamente [...]
Art. 21.      I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le [...]
Art. 22.      Qualora nei territori, già classificati come comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come comprensori di [...]
Art. 23.      Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che già costituiscono convenienti unità fondiarie:
Art. 24.      Il piano di sistemazione non deve comprendere la costruzione o il riattamento di case coloniche o di abitazioni civili e deve evitare che i terreni forniti di sorgenti siano attribuiti a persone [...]
Art. 25.      I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio.
Art. 26.      Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, dovrà contenere:
Art. 27.      Contro il piano è ammesso reclamo al ministero dell'agricoltura e delle foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso [...]
Art. 28.      Il ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede alla approvazione del piano e decide sui reclami, sentita una commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con decreto ministeriale.
Art. 29.      L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso.
Art. 30.      Quando, dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di tale gravità da rendere necessaria la modificazione di esso, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta [...]
Art. 31.      Qualora pendano o insorgano tra privati controversie la cui soluzione possa determinare una diversa distribuzione dei terreni e, prima dell'attuazione del piano, siano decise con sentenza [...]
Art. 32.      Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto completa esecuzione.
Art. 33.      Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro trenta giorni dalla sua data, presso la conservatoria delle ipoteche, nella cui [...]
Art. 34.      Qualora nei comprensori di bonifica siano zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi, il consorzio concessionario delle opere di [...]
Art. 35.      Allo scopo di evitare smembramenti di fondi in conseguenza dell'esecuzione delle opere di bonifica o di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire [...]
Art. 36.      Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai terreni di pertinenza dello Stato, delle province e dei comuni.
Art. 37.      I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria [...]
Art. 38.      Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, coi sussidi previsti dall'art. 8, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive del [...]
Art. 39.      Le locazioni in corso, in quanto la loro permanenza sia in contrasto con le direttive del piano generale di bonifica, s'intendono risolute senza indennizzo.
Art. 40.      Alle aziende agrarie che nei perimetri di bonifica si propongano di sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini di essa, possono essere [...]
Art. 41.      All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, i proprietari, che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che provveda il consorzio, il quale è tenuto ad [...]
Art. 42.      Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere [...]
Art. 43.      Possono essere sussidiate dal ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria [...]
Art. 44.      Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38 per cento quando si tratti di miglioramenti fondiari di [...]
Art. 45.      Qualora il sussidio o il credito di favore previsto all'art. 43 venga accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati e l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato [...]
Art. 46.      Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'art. 43.
Art. 47.      Il ministero dell'agricoltura è autorizzato a compiere e a sussidiare gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini [...]
Art. 48.      Alla soppressione delle condizioni di suolo che tendono a determinare o ad aggravare le cause di malaricità si provvede con:
Art. 49.      I lavori e gli interventi antianofelici, compiuti nei comprensori di bonifica, durante l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, sono considerati come complementari di esse e [...]
Art. 50.      Chiunque, nella esecuzione di lavori pubblici o privati, produca escavazioni nel terreno, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alle opere di colmatura e scolo delle escavazioni stesse.
Art. 51.      Entro il limite delle somme stanziate nei rispettivi bilanci saranno concessi:
Art. 52.      Chiunque alteri o comunque pregiudichi lo stato di fatto creato dall'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici è punito, a norma dell'art. 374 della legge sui lavori pubblici 20 [...]
Art. 53.      Le disposizioni del presente titolo sono applicabili in tutte le zone dichiarate malariche, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica.
Art. 54.      Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o [...]
Art. 55.      I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal ministro dell'agricoltura e foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del [...]
Art. 56.      I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche d'ufficio, con decreto reale promosso dal ministro dell'agricoltura e foreste, quando il ministro suddetto, constatata la mancanza [...]
Art. 57.      In un medesimo comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con [...]
Art. 58.      Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione.
Art. 59.      I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti.
Art. 60.      I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del comprensorio. [...]
Art. 61.      Il ministro per l'agricoltura e per le foreste può, in qualsiasi momento, avocare a sé la nomina del presidente del consorzio, anche in sostituzione di quello in carica.
Art. 62.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla [...]
Art. 63.      Sono sottoposti all'approvazione del presidente dell'associazione nazionale dei consorzi di bonifica, che ne esamina la legittimità e il merito, le deliberazioni di mutuo e i regolamenti di [...]
Art. 64.      Di tutte le deliberazioni dei consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia al prefetto della provincia.
Art. 65.      (Omissis)
Art. 66.      Salve le attribuzioni demandate all'associazione dei consorzi, spetta al prefetto ed al ministro per l'agricoltura e per le foreste di vigilare sui consorzi e di intervenire, anche in via [...]
Art. 67.      Il ministero per l'agricoltura e per le foreste può affidare ai consorzi, costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica, le funzioni di delegato tecnico previste dagli articoli 14 e 15 [...]
Art. 68.      Quando le opere di bonifica siano assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari e il territorio da bonificare rientri per intero nel perimetro di un consorzio, costituito per [...]
Art. 69. 
Art. 70.      Il personale adibito dai consorzi alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica e montana, purché presti [...]
Art. 71.      Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i [...]
Art. 72. 
Art. 73. 
Art. 74.      La cassa di risparmio, e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, esclusi gli istituti di credito fondiario, possono, nei limiti fissati dagli [...]
Art. 75.      Quando i consorzi non abbiano ottenuti i mutui di cui all'articolo precedente o non li abbiano ottenuti per l'intera somma necessaria, possono essere autorizzati dal ministro per l'agricoltura e [...]
Art. 76.      Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà, per decreto reale su proposta del ministro per l'agricoltura e foreste.
Art. 77.      L'istituto nazionale delle assicurazioni, la cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la banca nazionale del lavoro, le casse di risparmio, i monti di pietà e tutti gli istituti di credito [...]
Art. 78.      La cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai comuni per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di pascoli montani nei terreni di [...]
Art. 79.      Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani, le casse di risparmio, i monti di pietà di prima categoria e gli altri istituti di credito, previdenza e risparmio, [...]
Art. 80.      Lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo, in misura non superiore a lire 3 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale [...]
Art. 81.      In casi assolutamente eccezionali, il governo del Re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da consorzi di proprietari e da enti morali, [...]
Art. 82.      E' data facoltà al ministro dell'agricoltura e foreste di autorizzare le casse di risparmio e gli istituti di previdenza, non aventi fini di lucro, a far parte, in deroga a qualsiasi [...]
Art. 83.      I contributi nelle spese per opere di bonifica possono, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione [...]
Art. 84.      La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali o sulla sovrimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere di bonifica, può [...]
Art. 85.      Qualora il concessionario di bonifica, in luogo di rilasciare delegazioni sui contributi a carico dei proprietari, intenda procedere alla cessione dei contributi e non possa, senza soverchio [...]
Art. 86.      Ferme restando le esenzioni dall'imposta fondiaria, consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali, nonché per l'impianto, il miglioramento ed il ringiovanimento di colture fruttifere, [...]
Art. 87.      Gli interessi sui mutui e sui prestiti provvisori contratti per la esecuzione diretta o in concessione delle opere di bonifica di competenza statale ovvero per la esecuzione di opere di [...]
Art. 88.      Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi e degli esecutori di opere di bonifica integrale, sono soggetti al normale trattamento tributario.
Art. 89.      La trascrizione dei provvedimenti coi quali si determinano i perimetri di contribuenza e il territorio dei consorzi di bonifica ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di lire 10, [...]
Art. 90.      Gli uffici del catasto sono tenuti a fornire ai consorzi e ai concessionari di opere le notizie e i dati che possano occorrere per l'applicazione del presente decreto, mediante rimborso delle [...]
Art. 91.      Spetta alla pubblica amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza [...]
Art. 92.      Il provvedimento di classificazione del comprensorio di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza dello Stato.
Art. 93.      E' consentita la espropriazione degli immobili occorrenti per la sede delle opere di bonifica, nonché l'occupazione temporanea e la parziale o totale sospensione di godimento prevista dal [...]
Art. 94.      Quando i progetti delle opere di cui sia riconosciuta la pubblica utilità contengano gli elementi richiesti dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la compilazione del piano [...]
Art. 95.      I concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale sono tenuti a versare, nella misura richiesta dall'amministrazione concedente, le somme necessarie per provvedere alle spese di [...]
Art. 96.      Le strade interpoderali che servano ad allacciare i fondi di proprietari diversi con strade pubbliche o soggette a pubblico transito, sono anch'esse aperte al transito pubblico, se per la loro [...]
Art. 97.      All'esecuzione dei lavori di bonifica integrale in zone riconosciute militarmente importanti, si provvede previo il nulla osta dell'autorità militare.
Art. 98.      Il ministero delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato a vendere, a concedere in enfiteusi, e in generale, ad alienare a trattativa privata e senza [...]
Art. 99.      E' consentita l'alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civici e assegnati ai comuni, ad università e ad altre associazioni agrarie, o posseduti da questi [...]
Art. 100.      I proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica appartengono allo Stato, che può cederli al concessionario per la durata della esecuzione delle opere.
Art. 101.      L'incremento di valore derivante ai terreni dall'esecuzione di opere di bonifica non produce aumento di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, gravanti sui terreni stessi.
Art. 102.      La spesa che rimane a farsi per compiere il prosciugamento del lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzata dall'art. 3 del decreto granducale toscano 18 marzo 1853, continua a carico dello [...]
Art. 103.      Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione Pontina, contribuisce lo Stato con un concorso annuo fisso ed invariabile di lire 185.685,00.
Art. 104.      I lavori eseguiti con fondi autorizzati dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, per provvedere alla riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 e dalle alluvioni [...]
Art. 105.      A cura del ministero dell'agricoltura è compilato l'elenco delle proprietà ricadenti nel perimetro dei beni interessati nelle opere di bonifica di Somma e Vesuvio.
Art. 106.      La manutenzione delle opere eseguite dallo Stato nella plaga vesuviana è fatta a cura dello Stato.
Art. 107.      I territori che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino classificati come comprensori di bonifica idraulica di prima categoria agli effetti del testo unico 30 dicembre [...]
Art. 108.      Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o [...]
Art. 109.      Quando, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sia stata concessa a società o a singoli imprenditori l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica, di trasformazione [...]
Art. 110.      Le opere di competenza dello Stato che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano già formato oggetto di concessione, sono regolate dalle leggi precedenti.
Art. 111.      Il piano generale di cui all'art. 4 deve essere compilato o completato per le bonifiche iniziate sotto l'impero delle precedenti leggi.
Art. 112.      Nelle province di Trento e Bolzano, le operazioni di commassazione, già iniziate all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere regolate dalle norme attualmente in vigore, se [...]
Art. 113.      I consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed aventi in corso l'esecuzione di opere o l'ammortamento di mutui, garantiti con [...]
Art. 114.      In relazione alle disposizioni da adottare a norma dell'art. 107, il ministro dell'agricoltura dichiara la natura dei consorzi costituiti secondo le leggi preesistenti, per l'esecuzione o la [...]
Art. 115.      Le disposizioni vigenti che attribuiscono ai consorzi il diritto di valersi degli esattori delle imposte dirette per la riscossione dei contributi valgono anche per ogni altra persona che abbia [...]
Art. 116.      Gli atti dei consorzi che, dovendo a norma dell'art. 63 del presente decreto essere sottoposti all'approvazione dell'associazione nazionale dei consorzi, si trovino, all'entrata in vigore del [...]
Art. 117.      L'esenzione per venti anni dall'imposta fondiaria sull'aumento del reddito dei fondi bonificati, di cui all'art. 86, è estesa anche alle bonifiche idrauliche eseguite da privati, [...]
Art. 118.      Entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, possono ammettersi ai benefici da esso attribuiti alle opere di bonifica, le bonifiche dichiarate ultimate prima della [...]
Art. 119.      Sono abrogati: il regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, e il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1907, sulle irrigazioni; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle bonificazioni delle [...]
Art. 120.      Con separato provvedimento il governo del Re procederà, a termini dell'art. 10 del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2464, a coordinare le leggi sul bonificamento agrario e la [...]
Art. 121.      A partire dal 1° luglio successivo all'entrata in vigore del presente decreto tutte le autorizzazioni di spese, relative ad esecuzione di opere di bonifica integrale, nonché a contributi e [...]


§ 5.3.5 - R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

Nuove norme per la bonifica integrale.

(G.U. 4 aprile 1933, n. 7).

 

     Articolo 1.

     Sono approvate le norme per la bonifica integrale, secondo il testo annesso al presente decreto e vistato, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

 

TESTO DELLE NORME SULLA BONIFICA INTEGRALE

 

TITOLO I

DELLA BONIFICA INTEGRALE

 

Art. 1.

     Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

     Le opere di bonifica sono quelle che si compiono, in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui ricadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

     Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

 

TITOLO II

DELLE BONIFICHE

 

CAPO I

DELLA CLASSIFICAZIONE DEI COMPRENSORI

E DEL PIANO GENERALE DI BONIFICA

 

     Art. 2.

     I comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri.

     Nei comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:

     a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

     b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

     c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;

     d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;

     e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;

     f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso;

     g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso;

     h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

     Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica.

 

     Art. 3.

     Alla classificazione dei comprensori di bonifica di prima categoria si provvede con legge; a quella dei comprensori di seconda categoria con decreto reale.

     In ogni caso, la proposta di classificazione è fatta dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sentito uno speciale comitato, costituito con decreto reale, promosso del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

     Alla classificazione dei territori di prima categoria si provvede, sentito anche il commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione.

     Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede alla delimitazione del comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto.

 

     Art. 4.

     Per ciascun comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura.

     Per i comprensori di prima categoria il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione e per quelli ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori adibiti alle opere.

     Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento ed è approvato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in sede di pubblicazione.

 

     Art. 5.

     I terreni situati in un comprensorio che, secondo il piano generale di bonifica, occorra vincolare a termini del titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, s'intendono sottoposti al vincolo quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che approva il piano stesso, e che decide sugli eventuali ricorsi, sempre quando il piano contenga la delimitazione delle zone da vincolare.

     Qualora il piano contenga tale delimitazione, il progetto che la contiene è portato a conoscenza del pubblico ed approvato a norma dell'art. 4. L'imposizione del vincolo decorre quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo decreto di approvazione.

     Dalla data del decreto di approvazione del piano generale di bonifica sono consentiti tutti i mutamenti di destinazione dei terreni, necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del titolo I del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 6. [1]

     L'Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché alla complicazione del piano stesso per i comprensori di bonifica della circoscrizione regionale.

     Per i comprensori di bonifica interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

CAPO II

DELLA SPESA DELLE OPERE E DELLA SUA RIPARTIZIONE

 

     Art. 7.

     Le opere di cui all'art. 2, lett. a), e le opere di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica di comprensori ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole sono a totale carico dello Stato.

     La spesa delle altre opere di competenza statale è sostenuta dallo Stato pel 75 per cento nell'Italia settentrionale e centrale, esclusa la Venezia Giulia, la Maremma toscana ed il Lazio, e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni.

     Nei comprensori di prima categoria il concorso dello Stato può essere elevato rispettivamente all'84 e al 92 per cento.

     Quando dall'esecuzione delle opere di bonifica sia per derivare a province e a comuni un risparmio di spese che sarebbero altrimenti a loro carico, lo Stato può esigere un contributo da questi enti,

indipendentemente dalla loro eventuale qualità di proprietari, nei limiti del risparmio presunto e in ogni caso in misura complessivamente non superiore al quarto del contributo statale.

     Le opere di sistemazione di corsi d'acqua, che servono alla bonifica di comprensori, non ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma toscana, nel Lazio, nel mezzogiorno e nelle isole, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche, e con riguardo alla categoria di cui presentino i caratteri.

 

     Art. 8.

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce quali categorie di opere di competenza dei proprietari, a termini dell'art. 2, ultimo capoverso, possano ottenere dallo Stato un sussidio o un concorso negli interessi dei mutui.

     Il sussidio, nella spesa delle opere riconosciute sussidiabili, è normalmente quello stabilito dall'art. 44 del presente decreto.

 

     Art. 9.

     Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente favorevoli, la quota di spesa a carico dello Stato per le opere di competenza statale e il sussidio per quelle di competenza privata possono essere diminuiti, purché in misura tale da non escludere per i proprietari la convenienza della bonifica.

     Per le opere di cui all'art. 2, lettera f), la quota di spesa a carico dello Stato non può essere superiore al 60 per cento [2].

 

     Art. 10.

     Nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza.

     Il perimetro di contribuenza, di cui all'art. 3, è reso pubblico col mezzo della trascrizione.

 

     Art. 11.

     La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefizi conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sé stanti, di esse; e in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

     La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'art. 16.

     I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal ministero.

 

     Art. 12.

     La proposta dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della spesa è pubblicata a norma dell'art. 4.

     Contro di essa è ammesso ricorso al ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

     Contro il provvedimento del ministero che approva la proposta e decide dei reclami è ammesso soltanto ricorso di legittimità alle sezioni giurisdizionali del consiglio di Stato.

 

CAPO III

DELLE OPERE DI COMPETENZA DELLO STATO

 

SEZIONE I

DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE

 

     Art. 13.

     Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione.

     La concessione è accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte dei terreni anzidetti; solo in difetto d'iniziative dei proprietari, la concessione può esser fatta a province, comuni e loro consorzi.

     Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e correzione di tronchi montani di corsi d'acqua può essere fatta a province, comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi artificiali, e quella delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle province o ai comuni.

     Qualora la concessione non sia fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere sentito il parere della federazione provinciale degli agricoltori.

     Il decreto di concessione delle opere da eseguire nei comprensori di prima categoria può imporre l'impiego di mano d'opera immigrata.

 

     Art. 14.

     E' vietata la subconcessione delle opere concesse dallo Stato.

     E' subordinata a nulla osta del ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'associazione nazionale dei consorzi, l'efficacia delle convenzioni con le quali il concessionario di un lotto di opere si impegni ad affidare ad un'unica impresa la progettazione e l'esecuzione od anche la sola esecuzione di lotti successivi.

 

     Art. 15.

     Quando all'esecuzione delle opere provveda direttamente lo Stato, la determinazione delle quote a carico degli enti e proprietari interessati è fatta provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi dei lavori, salvo liquidazione sulla base della spesa effettivamente occorsa, dopo il compimento dei singoli lotti, accertato ai termini dell'art. 16.

     Le quote di contributo sono pagabili in annualità non minori di cinque, né maggiori di cinquanta, comprensive di capitale e di interesse, da calcolarsi a norma del regio decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.

     Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa.

 

SEZIONE II

DEL COMPIMENTO E DELLA MANUTENZIONE DELLE OPERE

 

     Art. 16. [3]

     L'Ispettorato agrario compartimentale accerta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica.

     Tale dichiarazione è fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale.

     Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

 

     Art. 17.

     La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto.

     Quando per la bonifica sieno state eseguite opere idrauliche, di navigazione interna e stradali, la manutenzione è a carico dello Stato e degli altri enti obbligati secondo le leggi relative, a partire dalla data della dichiarazione di compimento delle opere stesse, che, in questo caso, sarà emessa dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri ministeri interessati.

     Con lo stesso provvedimento ministeriale o con altro successivo, può tuttavia disporsi che la manutenzione delle strade, che non siano statali, sia curata dal consorzio dei proprietari interessati nella bonifica, e in tal caso, il ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, di sessennio in sessennio, la somma che l'ente, obbligato alla manutenzione secondo le leggi stradali, deve annualmente rifondere al consorzio di bonifica.

     Per la manutenzione delle opere di rimboschimento e delle altre previste alla lettera a) dell'art. 2, nonché per la disciplina del godimento dei terreni rimboscati e rinsaldati, valgono le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 18.

     Quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello già esistente per l'esecuzione delle opere.

     Spetta allo Stato di stabilire il momento della consegna delle opere al consorzio agli effetti della manutenzione, salvo che le opere da mantenere siano state eseguite, per concessione, dal consorzio, nel quale caso la consegna s'intende fatta con l'emanazione del decreto di compimento dei singoli lotti ai sensi dell'art. 16.

     Alle spese di manutenzione delle opere, dalla data del decreto di compimento a quella di consegna delle opere compiute, provvede lo Stato, salvo rimborso da parte dei proprietari interessati.

 

     Art. 19. [4]

     Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.

     Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art. 12.

 

     Art. 20.

     A partire dalla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 16, lo Stato non contribuisce ulteriormente nella spesa delle opere che successivamente si rendessero necessarie, fatta eccezione per quella occorrente alla ricostituzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o l'irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostituzione non dipenda, a giudizio del ministero dell'agricoltura e delle foreste, da deficiente manutenzione.

     Per la ricostituzione degli impianti suddetti i consorzi hanno l'obbligo di costituire apposito fondo, da depositarsi e vincolarsi nei modi che saranno stabiliti dal ministero.

 

     Art. 21.

     I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

     Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette [5].

 

CAPO IV

DELLA RICOMPOSIZIONE DELLE PROPRIETA' FRAMMENTATE

 

     Art. 22.

     Qualora nei territori, già classificati come comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come comprensori di bonifica a termini del presente decreto, si abbiano zone delle quali sia un numero considerevole di proprietari di cui ciascuno possegga due o più appezzamenti, non continui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiarie, il consorzio concessionario delle opere può, se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica.

     Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, andranno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni.

     Il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno dei terreni scambiati, dovrà possibilmente essere evitato ed in ogni caso non superare il 30 per cento del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario [6].

Delle servitù che saranno estinte o costituite si terrà conto nella valutazione dei singoli appezzamenti.

 

     Art. 23.

     Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che già costituiscono convenienti unità fondiarie:

     1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile e colonica;

     2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;

     3) le aree fabbricabili;

     4) gli orti, i giardini, i parchi;

     5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

     6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

     7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione e singolarità di coltura presentino carattere di spiccata individualità.

 

     Art. 24.

     Il piano di sistemazione non deve comprendere la costruzione o il riattamento di case coloniche o di abitazioni civili e deve evitare che i terreni forniti di sorgenti siano attribuiti a persone diverse da quelle che li possedevano, e che i boschi siano permutati allorché presentino sensibili differenze rispetto alla specie, qualità e maturità.

 

     Art. 25.

     I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio.

     Le servitù prediali sono abolite, conservate e create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione: quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano, come conservate, s'intendono abolite.

     Gli altri diritti reali di godimento, che non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.

     Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario graveranno sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite.

     In caso di esproprio, il fondo sarà espropriato per intero e il creditore ipotecario troverà collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca.

 

     Art. 26.

     Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, dovrà contenere:

     a) l'indicazione dei terreni da sistemare;

     b) l'indicazione dei diritti reali preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denuncie dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati nell'articolo precedente;

     c) l'elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondano a quelle preesistenti;

     d) la descrizione delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;

     e) l'indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;

     f) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

     Il piano deve essere compilato, per quanto è possibile, d'accordo con i proprietari interessati, e depositato presso la segreteria del comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare.

     Dell'effettuato deposito deve essere data notizia entro quindici giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui alla lettera b), con espressa menzione del diritto di reclamo di cui all'articolo seguente.

 

     Art. 27.

     Contro il piano è ammesso reclamo al ministero dell'agricoltura e delle foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

     I reclami devono essere presentati alla segreteria del comune ove fu fatto il deposito, che ne rilascerà ricevuta.

     Decorso il termine anzidetto, il podestà rimetterà al ministero il piano e tutti i reclami pervenuti.

 

     Art. 28.

     Il ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede alla approvazione del piano e decide sui reclami, sentita una commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con decreto ministeriale.

     Dell'approvazione del piano è data notizia al consorzio; delle decisioni sui reclami è data notizia agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Contro il provvedimento di approvazione del piano non è ammesso gravame in via amministrativa.

     E' fatta salva l'ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli interessati.

     L'autorità giudiziaria non può, tuttavia, con le sue decisioni, provocare una revisione del piano, ma soltanto procedere ad una conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

     Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.

 

     Art. 29.

     L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso.

     Il provvedimento di approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprietà contadina, alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate le modalità di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle agevolazioni medesime [7].

     Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale incidente sui beni stessi. Resta salva la possibilità prevista dal penultimo comma dell'articolo 28 per coloro che dimostrino in giudizio la titolarità, sui beni assegnati, di diritti reali diversi da quelle contemplati nel piano di riordinamento di vedere tali diritti accertati dall'autorità giudiziaria [8].

 

     Art. 30.

     Quando, dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di tale gravità da rendere necessaria la modificazione di esso, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta del consorzio, può ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori.

     Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli articoli 26, 27 e 28.

 

     Art. 31.

     Qualora pendano o insorgano tra privati controversie la cui soluzione possa determinare una diversa distribuzione dei terreni e, prima dell'attuazione del piano, siano decise con sentenza passata in giudicato, le parti possono chiedere la revisione del piano stesso.

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste decide sulla istanza, sentita la commissione di cui all'art. 28.

     La sua decisione non è suscettibile di alcun gravame in via amministrativa.

     Qualora non si proceda alla revisione del piano, i diritti, riconosciuti dall'autorità giudiziaria, sono convertiti e liquidati in danaro. Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.

 

     Art. 32.

     Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto completa esecuzione.

     Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa proprii i prodotti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.

     Con la consegna si risolvono gli affitti in corso senza che con ciò si dia luogo ad indennizzo.

     Tutti i pagamenti da farsi per evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilità dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.

     I pagamenti per conguagli devono esser fatti al consorzio, il quale verserà le somme ricevute agli aventi diritto.

     Quando il conguaglio sia dovuto al proprietario di un fondo su cui gravi un diritto reale di godimento, la somma relativa sarà investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece sia dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma sarà depositata presso un istituto di credito, designato dal ministero dell'agricoltura, e vincolata anch'essa a favore del titolare di questo diritto.

     Al pagamento per conguaglio è consentito di provvedere con operazioni di credito agrario, a sensi dell'art. 3, n. 2, del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

 

     Art. 33.

     Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro trenta giorni dalla sua data, presso la conservatoria delle ipoteche, nella cui circoscrizione sono situati i beni.

     A cura del consorzio deve essere altresì provveduto alle volture catastali e alla pubblicità dei passaggi delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione. Tale pubblicità è fatta mediante annotazione a margine o in calce all'iscrizione originaria, con l'indicazione del fondo di nuova assegnazione o della quota parte di esso, se l'ipoteca debba gravare su questa.

 

     Art. 34.

     Qualora nei comprensori di bonifica siano zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi, il consorzio concessionario delle opere di bonifica, allo scopo di provvedere con detti terreni alla costituzione di convenienti unità fondiarie, dovrà, ove sia indispensabile ai fini della bonifica, compilare un piano di riordinamento della zona, in guisa da formare con la riunione di vari appezzamenti, le unità fondiarie anzidette, da assegnarsi a quelli dei proprietari che offrano un prezzo maggiore. Il prezzo di base per la gara sarà stabilito con i criteri dettati nel capoverso dell'art. 42.

     Il consorzio, nel preparare il piano di riordinamento, può anche prevedere che i proprietari conservino la proprietà dei terreni concorrenti alla costituzione di un'unità fondiaria, sempre che essi s'impegnino validamente a provvedere in comune alla coltivazione ed al miglioramento dell'unità fondiaria, almeno fino al compimento della bonifica.

 

     Art. 35.

     Allo scopo di evitare smembramenti di fondi in conseguenza dell'esecuzione delle opere di bonifica o di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permute fra i proprietari interessati.

     Per la preparazione, approvazione e attuazione del piano di riordinamento, previsto in questo articolo e in quello precedente, valgono, in quanto trovino applicazione, le norme stabilite negli articoli del presente capo.

 

     Art. 36.

     Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai terreni di pertinenza dello Stato, delle province e dei comuni.

     All'approvazione del piano si provvede di concerto col ministro delle finanze, se il riordinamento riguardi terreni di pertinenza dello Stato e di concerto col ministro dell'interno, se si tratti di terreni appartenenti a province o a comuni.

 

     Art. 37.

     I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche e i diritti devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e del catasto.

     Non è dovuto alcun contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione dei piani di sistemazione, previsti negli articoli 22, 34 e 35.

 

CAPO V

DELLE OPERE DI COMPETENZA PRIVATA

 

     Art. 38.

     Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, coi sussidi previsti dall'art. 8, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive del piano generale di bonifica e nel termine fissato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.

     Nei comprensori di prima categoria può esser fatto obbligo ai proprietari di impiegare famiglie coloniche immigrate.

 

     Art. 39.

     Le locazioni in corso, in quanto la loro permanenza sia in contrasto con le direttive del piano generale di bonifica, s'intendono risolute senza indennizzo.

 

     Art. 40.

     Alle aziende agrarie che nei perimetri di bonifica si propongano di sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini di essa, possono essere concessi, oltre gli ordinari sussidi alle opere di cui all'art. 8, particolari premi di incoraggiamento.

 

     Art. 41.

     All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, i proprietari, che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che provveda il consorzio, il quale è tenuto ad assumerla.

     Qualora il proprietario non anticipi totalmente i mezzi finanziari occorrenti, il consorzio può provvedervi col credito, ma in nessun caso la somma da mutuare può eccedere il 60 per cento del valore del fondo da migliorare, aumentato del valore dei miglioramenti e diminuito dell'importo dei crediti garantiti dalle ipoteche inscritte anteriormente alla stipulazione del mutuo.

     Il credito del consorzio verso il proprietario del fondo migliorato per l'ammontare della somma mutuata e in generale della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere è garantito da privilegio speciale sopra il fondo migliorato. Il privilegio non sussiste se non quando è inscritto nel registro speciale tenuto dalla conservatoria delle ipoteche, a termini dell'art. 9, lettera c), della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Esso prende grado dopo quello dello Stato per i crediti indicati nell'art. 1962 del codice civile, ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere, acquistati sul fondo dai terzi prima di tale iscrizione [9].

 

     Art. 42.

     Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, obbliga il Consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore degli Enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, della Opera nazionale combattenti o altri enti similari [10].

     L'indennità di espropriazione è determinata in base al reddito netto dominicale, presumibile come normale, dei terreni da espropriarsi, nelle condizioni in cui si trovano all'atto dell'espropriazione, capitalizzato al saggio risultante dal frutto medio del consolidato 5 per cento, nei dodici mesi precedenti, con uno scarto massimo del mezzo per cento.

     Ove il consorzio non chieda l'espropriazione, il ministero può egualmente disporla a favore di altri che s'impegni, con adeguata garanzia, ad eseguire le opere dovute: in tal caso determina, con i criteri indicati, l'indennità di espropriazione e in base ad essa apre una gara per l'acquisto dell'immobile. A parità di offerta, è preferito il proprietario di altro terreno del comprensorio.

 

TITOLO III

DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI

INDIPENDENTI DA UN PIANO GENERALE DI BONIFICA

 

     Art. 43.

     Possono essere sussidiate dal ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani; le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

     Possono pure essere sussidiati: a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia; b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

     Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente s'impegni, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal ministero.

     Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del consiglio provinciale dell'economia corporativa, potrà limitare per ciascuna provincia o parte di provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani.

     Ai fini dei sussidi o dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dal presente articolo, all'approvazione dei progetti, agli accertamenti di collaudo, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi o concorsi per opere di miglioramento fondiario comportanti la spesa preventivata fino a lire 30 milioni, provvede l'ispettore agrario compartimentale [11].

 

     Art. 44.

     Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38 per cento quando si tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o quando le opere sussidiabili ricadano nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma toscana o nel Lazio.

     Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75 per cento.

     Nella spesa d'impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45 per cento, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25 per cento.

     Tuttavia, in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato può essere diminuito fino al 10 per cento della spesa dell'opera.

 

     Art. 45.

     Qualora il sussidio o il credito di favore previsto all'art. 43 venga accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati e l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato siano suscettibili di esercizio lucrativo, il ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa le modalità di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonché eventualmente le modalità di riscatto da parte dei proprietari interessati.

     Se si tratta di opere irrigue, il ministero può imporre a carico dei terreni suscettibili di irrigazione il contributo di miglioria previsto dagli articoli 48, n. 2, e 56 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

     Le facoltà attribuite dal presente articolo al ministero per l'agricoltura e per le foreste saranno esercitate sempreché eguale ingerenza non sia stata riservata al ministero dei lavori pubblici, in sede di concessione di derivazione d'acqua pubblica, a termini delle vigenti leggi sulle acque.

 

     Art. 46.

     Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'art. 43.

     Nulla è tuttavia innovato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all'art. 3, ult. comma, n. 1, 2, della legge 29 luglio 1927, n. 1509.

     Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, può essere concessa, come sussidio, la differenza.

     Quando il suddetto concorso risulti invece superiore, esso potrà venire ridotto fino ad eguagliare il sussidio riconosciuto assegnabile.

     E' tuttavia consentito il cumulo dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui di cui agli articoli 78 e 80.

 

     Art. 47.

     Il ministero dell'agricoltura è autorizzato a compiere e a sussidiare gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini degli articoli precedenti.

 

TITOLO IV

DEI LAVORI E DEGLI INTERVENTI ANTIANOFELICI

 

     Art. 48.

     Alla soppressione delle condizioni di suolo che tendono a determinare o ad aggravare le cause di malaricità si provvede con:

     a) lavori di sistemazione di scoli e soppressione di ristagni di acqua;

     b) lavori di diserbo e di manutenzione di raccolte di acqua;

     c) interventi antianofelici nelle acque scoperte.

 

     Art. 49.

     I lavori e gli interventi antianofelici, compiuti nei comprensori di bonifica, durante l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, sono considerati come complementari di esse e sottoposti al medesimo regime giuridico.

     Quelli compiuti nei comprensori di bonifica, dopo l'ultimazione di essa, possono essere assunti dallo Stato, ma sono a totale carico dei proprietari dei terreni in cui vengono eseguiti.

     Con l'approvazione del progetto da parte del ministero dell'agricoltura e delle foreste, essi acquistano il carattere e godono dei vantaggi delle opere di pubblica utilità, e la spesa relativa diviene obbligatoria per i proprietari dei terreni.

     Per i lavori previsti alle lettere a) e c) dell'articolo precedente , il ministero può tuttavia concorrere nella spesa, con sussidio a termini del primo comma dell'art. 44.

     Al contributo dei proprietari nella parte di spesa non coperta dal sussidio si applicano le disposizioni dell'art. 21.

     Con apposito regolamento saranno stabiliti i criteri per la ripartizione del carico fra i proprietari, obbligati per una stessa opera o per un medesimo gruppo di opere.

 

     Art. 50.

     Chiunque, nella esecuzione di lavori pubblici o privati, produca escavazioni nel terreno, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alle opere di colmatura e scolo delle escavazioni stesse.

     Sino a quando tali opere non siano eseguite, o nel caso in cui esse siano riconosciute inattuabili, chi ha prodotto l'escavazione è tenuto a provvedere, nei pressi dell'abitato, ai lavori ed agli interventi antianofelici, in conformità delle istruzioni da emanarsi dal ministero dell'interno.

     A tale obbligo può derogarsi quando le condizioni locali ne escludano la necessità, mediante provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale.

In caso di inadempienza agli obblighi suddetti, il prefetto provvede di ufficio a spese dell'inadempiente.

 

     Art. 51.

     Entro il limite delle somme stanziate nei rispettivi bilanci saranno concessi:

     a) dal ministero dell'interno: assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica; contributi per l'esecuzione di corsi teorico-pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo ed ausiliario; premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nell'organizzazione, nella guida, nella sorveglianza della detta azione;

     b) dal ministero dell'agricoltura e foreste premi al personale e specialmente agli agenti di bonifica che si siano maggiormente segnalati nelle mansioni di loro competenza per l'esecuzione delle precedenti disposizioni; premi ai proprietari che, soli od uniti in consorzio, abbiano dato opera attiva nella lotta antianofelica.

 

     Art. 52.

     Chiunque alteri o comunque pregiudichi lo stato di fatto creato dall'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici è punito, a norma dell'art. 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

     Sono estese alle materie contemplate nel presente titolo, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 375, 377, 378 e 379 della legge suddetta.

 

     Art. 53.

     Le disposizioni del presente titolo sono applicabili in tutte le zone dichiarate malariche, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica.

 

TITOLO V

I CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE

 

CAPO I

I CONSORZI DI BONIFICA

 

     Art. 54.

     Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse.

     I consorzi possono altresì provvedere al reparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari.

 

     Art. 55.

     I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal ministro dell'agricoltura e foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro.

     Si presume che vi sia tale maggioranza quando:

     a) in sede di pubblicazione della proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opponenti, non risultino, a giudizio del ministero dell'agricoltura e foreste, tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;

     b) nell'adunanza degli interessati, indetta dal prefetto della provincia in cui si estende la maggior parte del territorio, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio.

 

     Art. 56.

     I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche d'ufficio, con decreto reale promosso dal ministro dell'agricoltura e foreste, quando il ministro suddetto, constatata la mancanza d'iniziative, riconosca tuttavia la necessità e l'urgenza di provvedere, a mezzo del consorzio, alla bonifica di un dato comprensorio.

 

     Art. 57.

     In un medesimo comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, un consorzio di secondo grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado.

     Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra enti pubblici e fra enti pubblici privati e consorzi od altre persone interessate.

 

     Art. 58.

     Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione.

     Col regolamento sarà stabilito in quali limiti la trascrizione è richiesta per i consorzi di secondo grado.

 

     Art. 59.

     I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti.

     Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21.

 

     Art. 60.

     I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

     L'approvazione dello statuto è data dal ministero per l'agricoltura e per le foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni nel testo dello statuto deliberato.

 

     Art. 61.

     Il ministro per l'agricoltura e per le foreste può, in qualsiasi momento, avocare a sé la nomina del presidente del consorzio, anche in sostituzione di quello in carica.

     Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consigli dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima [12].

     Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse [12].

 

     Art. 62.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti i Consorzi interessati, si provvede al raggruppamento degli uffici, alla fusione, alla scissione, alla soppressione dei Consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali [13].

     Qualora il provvedimento riguardi anche consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale è promosso dal ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con gli altri ministeri competenti.

 

     Art. 63.

     Sono sottoposti all'approvazione del presidente dell'associazione nazionale dei consorzi di bonifica, che ne esamina la legittimità e il merito, le deliberazioni di mutuo e i regolamenti di amministrazione.

     Sono sottoposti al visto di legittimità del prefetto:

     a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;

     b) i ruoli di contribuenza, principali e suppletivi;

     c) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo, in questo caso, l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al visto anzidetto;

     d) i contratti di esattoria e tesoreria.

     In caso di scioglimento dell'amministrazione consorziale, le deliberazioni del commissario, che vincolino il bilancio per oltre 5 anni, sono soggette altresì all'approvazione dell'associazione nazionale dei consorzi.

     Quando la gestione straordinaria di un consorzio è assunta dall'associazione nazionale, il visto sulle relative deliberazioni spetta al ministro per l'agricoltura e per le foreste.

 

     Art. 64.

     Di tutte le deliberazioni dei consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia al prefetto della provincia.

     Se dall'esame delle deliberazioni il prefetto rilevi delle irregolarità, non eliminabili con l'esercizio dei poteri conferitigli col precedente art. 63, ne riferisce, per i provvedimenti di competenza, al ministero dell'agricoltura e delle foreste, informandone il ministero dell'interno.

 

     Art. 65.

     (Omissis) [14].

     Nei casi previsti da questo articolo e dal precedente art. 63, il visto o l'approvazione s'intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

     Contro i provvedimenti del prefetto e del presidente dell'associazione possono gli interessati, entro trenta giorni dalla comunicazione, ricorrere al governo del Re, il quale provvede definitivamente.

 

     Art. 66.

     Salve le attribuzioni demandate all'associazione dei consorzi, spetta al prefetto ed al ministro per l'agricoltura e per le foreste di vigilare sui consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali.

 

     Art. 67.

     Il ministero per l'agricoltura e per le foreste può affidare ai consorzi, costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica, le funzioni di delegato tecnico previste dagli articoli 14 e 15 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per la esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiarie nei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici.

 

     Art. 68.

     Quando le opere di bonifica siano assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari e il territorio da bonificare rientri per intero nel perimetro di un consorzio, costituito per l'esecuzione, manutenzione od esercizio di opere pubbliche o private sussidiate dallo Stato, esso esercita obbligatoriamente le funzioni di consorzio di contribuenza per provvedere al reparto, all'esazione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari interessati.

     L'assunzione della funziona di contribuenza è facoltativa quando nel perimetro del consorzio rientri soltanto in parte il territorio da bonificare.

     Se per le funzioni di contribuenza si costituisce apposito consorzio dopo l'approvazione del piano di ripartizione della spesa, le pratiche costitutive non sospendono l'esecutorietà dei ruoli, fino a che il nuovo ente non sia in grado di versare le quote di contributo.

 

     Art. 69. [15]

 

     Art. 70.

     Il personale adibito dai consorzi alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica e montana, purché presti giuramento nelle mani del pretore del mandamento dove ha sede il consorzio.

 

CAPO II

I CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

 

     Art. 71.

     Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica.

     Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67 [16].

 

     Art. 72. [17]

 

     Art. 73. [17]

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 74.

     La cassa di risparmio, e, in genere, tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, esclusi gli istituti di credito fondiario, possono, nei limiti fissati dagli statuti o con decreto del ministro per l'agricoltura e le foreste o di quello per le finanze, secondo la rispettiva competenza, concedere ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale mutui garantiti con la cessione di annualità di contributo statale o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico dei proprietari [18].

     Per quanto concerne gli istituti di credito fondiario è abrogato l'articolo unico del regio decreto-legge 5 aprile 1925, n. 516, e ogni altra disposizione che consenta agli istituti medesimi di concedere mutui garantiti con delegazioni sui contributi consorziali [19].

     Le casse di risparmio, gli istituti di credito fondiario, e in genere tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa possono, nei limiti fissati dagli statuti o con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste o di quello delle finanze, secondo la rispettiva competenza, concedere ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale mutui garantiti con la cessione di annualità di contributo statale o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico dei proprietari.

     Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, a termini degli articoli 21, 41, 59 e 72 del presente decreto.

 

     Art. 75.

     Quando i consorzi non abbiano ottenuti i mutui di cui all'articolo precedente o non li abbiano ottenuti per l'intera somma necessaria, possono essere autorizzati dal ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con il ministro delle finanze, ad emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi.

     Se i mutui hanno invece avuto luogo per l'intero importo dell'opera, l'autorizzazione non può essere concessa, se non è dimostrato che con la emissione dei titoli si provvede alla estinzione dei mutui.

     Possono emettersi titoli di varie serie con diversi periodi di ammortamento. La durata dell'ammortamento non può eccedere il termine di cinquanta anni.

 

     Art. 76.

     Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà, per decreto reale su proposta del ministro per l'agricoltura e foreste.

     Le disposizioni del codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con titoli nominativi a debito dei comuni o province sono anche applicabili ai titoli nominativi a debito dei consorzi di bonifica.

 

     Art. 77.

     L'istituto nazionale delle assicurazioni, la cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la banca nazionale del lavoro, le casse di risparmio, i monti di pietà e tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi.

     Gli esattori delle imposte sono autorizzati a prestare le cauzioni richieste per il servizio di esattoria, servendosi delle obbligazioni e titoli anzidetti, nonché delle delegazioni sui contributi dei proprietari, delle province e dei comuni nelle spese di bonifica.

 

     Art. 78.

     La cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai comuni per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di pascoli montani nei terreni di loro pertinenza, sulle disponibilità di cui al regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950 e alla legge 14 giugno 1928, n. 1398, con ammortamento in un periodo non superiore ai trent'anni e col concorso nel pagamento degli interessi, a carico del bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione del 2 per cento all'anno, calcolato però sempre in relazione ad un saggio globale di interesse del 4 per cento qualunque sia quello di effettiva concessione dei mutui.

     Sulle somme mutuate verranno corrisposti alla cassa depositi e prestiti, nei primi cinque anni, i soli interessi; nei 25 anni successivi, agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito.

     I comuni mutuatari avranno, però, sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve.

 

     Art. 79.

     Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani, le casse di risparmio, i monti di pietà di prima categoria e gli altri istituti di credito, previdenza e risparmio, sono autorizzati a concedere a comuni, università e comunanze agrarie, a istituzioni pubbliche ed enti morali in genere, prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio.

     Tali prestiti saranno garantiti da ipoteche sul patrimonio dell'ente mutuatario o, trattandosi di comuni, da delegazioni sulle sovrimposte, sui redditi patrimoniali o su altri cespiti di entrata.

     Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 74 sono applicabili anche ai prestiti contemplati dal presente articolo e dal precedente.

 

     Art. 80.

     Lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo, in misura non superiore a lire 3 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale concesso a mutuo. Quest'ultimo non dovrà però oltrepassare la differenza tra l'importo della spesa per l'esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio concesso ai sensi del precedente art. 44.

     Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi potrà essere corrisposto anche nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti delle disponibilità del fondo annualmente stanziato per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli.

 

     Art. 81.

     In casi assolutamente eccezionali, il governo del Re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da consorzi di proprietari e da enti morali, che si propongano scopi di bonifica per l'esecuzione delle opere, e la garanzia è concessa con decreto reale da promuoversi dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, previo accertamento della sicurezza della operazione.

     Il ministro dell'agricoltura e foreste può garantire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti per mezzo dell'associazione nazionale fra i consorzi di bonifica, ai consorzi di nuova istituzione, per spese iniziali di funzionamento.

 

     Art. 82.

     E' data facoltà al ministro dell'agricoltura e foreste di autorizzare le casse di risparmio e gli istituti di previdenza, non aventi fini di lucro, a far parte, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di regolamento, dei consorzi previsti nel capoverso dell'art. 57.

 

     Art. 83.

     I contributi nelle spese per opere di bonifica possono, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione delle opere.

     In tal caso, se le somme vengono versate per importo corrispondente alla quota di contributo nella spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal competente ufficio del genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, i contributi restano vincolati a favore del cessionario o del creditore pignoratizio, fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il concessionario decada dalla concessione.

 

     Art. 84.

     La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali o sulla sovrimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere di bonifica, può trasferire ad altri, mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni.

     La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni.

     I concessionari, anche se non consorzi di proprietari, hanno facoltà di emettere delegazioni sui contributi a carico delle proprietà interessate per garantire i prestiti contratti per l'esecuzione delle opere.

     (Omissis) [14].

 

     Art. 85.

     Qualora il concessionario di bonifica, in luogo di rilasciare delegazioni sui contributi a carico dei proprietari, intenda procedere alla cessione dei contributi e non possa, senza soverchio aggravio, procedere alla intimazione prevista dall'art. 1539 del codice civile, il ministro dell'agricoltura e delle foreste può disporre che della cessione sia data notizia per estratto in un giornale quotidiano della provincia e ne sia fatta notifica al prefetto, competente a rendere esecutivi i ruoli, ed all'agente incaricato delle riscossioni.

     La cessione sarà efficace a tutti gli effetti di legge, solo quando sieno osservate le formalità suddette.

 

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FISCALI

 

     Art. 86.

     Ferme restando le esenzioni dall'imposta fondiaria, consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali, nonché per l'impianto, il miglioramento ed il ringiovanimento di colture fruttifere, è accordata la esenzione dall'imposta fondiaria per la durata di anni venti sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati in applicazione del presente decreto. Il periodo ventennale di esenzione decorrerà dalla data nella quale il ministero delle finanze, d'accordo col ministero dell'agricoltura e delle foreste, riconoscerà che la bonifica abbia prodotto un miglioramento che importi una variazione di qualità di coltura o di classe nei terreni bonificati. Lo stesso procedimento verrà seguito per i successivi miglioramenti che si verificheranno sugli stessi terreni, od in altre parti del comprensorio, fino alla dichiarazione di ultimazione della bonifica stessa, di cui al terzo comma dell'art. 16, oltre la quale non si potrà iniziare per la stessa bonifica alcun ulteriore ventennio di esenzione per effetto del presente decreto.

 

     Art. 87.

     Gli interessi sui mutui e sui prestiti provvisori contratti per la esecuzione diretta o in concessione delle opere di bonifica di competenza statale ovvero per la esecuzione di opere di irrigazione di competenza dei consorzi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

     L'associazione nazionale dei consorzi accerta, con certificato in carta libera, la destinazione delle somme allo scopo suddetto.

 

     Art. 88.

     Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi e degli esecutori di opere di bonifica integrale, sono soggetti al normale trattamento tributario.

     Resta ferma l'applicazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favore dei consorzi, nonché dalle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati.

 

     Art. 89.

     La trascrizione dei provvedimenti coi quali si determinano i perimetri di contribuenza e il territorio dei consorzi di bonifica ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di lire 10, anche quando la trascrizione concerna più proprietari e più fondi, salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari.

 

     Art. 90.

     Gli uffici del catasto sono tenuti a fornire ai consorzi e ai concessionari di opere le notizie e i dati che possano occorrere per l'applicazione del presente decreto, mediante rimborso delle sole spese effettivamente sostenute.

     Sono ridotti ad un terzo dell'ammontare di tariffa gli onorari dovuti ai notari per rilascio di copie autentiche di atti e contratti traslativi di proprietà, necessari per l'aggiornamento del catasto dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

 

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 91.

     Spetta alla pubblica amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro manutenzione rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte.

     Nessun risarcimento è dovuto dallo Stato per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere.

 

     Art. 92.

     Il provvedimento di classificazione del comprensorio di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza dello Stato.

     Lo stesso valore ha, per i miglioramenti fondiari di competenza privata da eseguirsi nei comprensori di bonifica, il decreto di approvazione del piano di trasformazione.

     Per i miglioramenti fondiari che si eseguono fuori dei comprensori di bonifica, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nel provvedimento di approvazione del progetto e di concessione del sussidio.

 

     Art. 93.

     E' consentita la espropriazione degli immobili occorrenti per la sede delle opere di bonifica, nonché l'occupazione temporanea e la parziale o totale sospensione di godimento prevista dal decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, quando siano necessarie per la esecuzione delle opere stesse.

     Pei terreni nei quali sia prevista la formazione di nuovi boschi o la ricostituzione di boschi deteriorati, deciderà il ministero dell'agricoltura e foreste se sia necessario provvedere all'esproprio, od alla temporanea occupazione o sospensione di godimento.

     Alla determinazione delle indennità si provvede con i criteri fissati dalla legge sulle espropriazioni di pubblica utilità, salvo per quanto riguarda le opere di rimboschimento o di ricostituzione di boschi deteriorati, per le quali restano applicabili i criteri di determinazione delle indennità fissati dall'art. 113 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

 

     Art. 94.

     Quando i progetti delle opere di cui sia riconosciuta la pubblica utilità contengano gli elementi richiesti dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la compilazione del piano particolareggiato di espropriazione, l'approvazione dei progetti suddetti vale, a tutti gli effetti, come approvazione del piano particolareggiato.

     Gli uffici del genio civile e della milizia nazionale forestale, secondo la rispettiva competenza, determinano per gli immobili ricadenti nella propria circoscrizione e per i quali i proprietari non accettarono l'indennità offerta, la somma da corrispondere a tale titolo, dopo di che si provvede a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e a norma dell'art. 67, lettera d), del decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

 

     Art. 95.

     I concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale sono tenuti a versare, nella misura richiesta dall'amministrazione concedente, le somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza ed in generale a quelle per studi od accertamenti relativi alle opere affidate in concessione.

     Tali somme verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

     Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

     Art. 96.

     Le strade interpoderali che servano ad allacciare i fondi di proprietari diversi con strade pubbliche o soggette a pubblico transito, sono anch'esse aperte al transito pubblico, se per la loro costruzione lo Stato abbia concesso il sussidio stabilito dall'art. 44.

 

     Art. 97.

     All'esecuzione dei lavori di bonifica integrale in zone riconosciute militarmente importanti, si provvede previo il nulla osta dell'autorità militare.

 

     Art. 98.

     Il ministero delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato a vendere, a concedere in enfiteusi, e in generale, ad alienare a trattativa privata e senza limiti di valore, i beni patrimoniali dello Stato, ricadenti nei comprensori di bonifica di prima categoria, quando la alienazione sia utile ai fini della colonizzazione.

 

     Art. 99.

     E' consentita l'alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civici e assegnati ai comuni, ad università e ad altre associazioni agrarie, o posseduti da questi enti, sempre che si tratti di terreni classificati fra quelli suscettibili di coltura agraria, e al solo scopo di ottenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei rimanenti terreni, in conformità di quanto prescrive la legge 16 giugno 1927, n. 1766.

     L'alienazione è fatta con le norme che regolano la vendita dei beni patrimoniali dei comuni.

 

     Art. 100.

     I proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica appartengono allo Stato, che può cederli al concessionario per la durata della esecuzione delle opere.

     Ultimati i singoli lotti a termini dell'art. 16, i proventi stessi passano al consorzio di manutenzione per la parte relativa alle opere che esso è tenuto a mantenere.

     Le stesse disposizioni valgono per gli introiti delle pene pecuniarie comminate dalle vigenti leggi in difesa delle opere pubbliche di bonifica, salvo quelle relative alle contravvenzioni in materia forestale, per le quali continuano ad aver effetto le norme in vigore.

 

     Art. 101.

     L'incremento di valore derivante ai terreni dall'esecuzione di opere di bonifica non produce aumento di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, gravanti sui terreni stessi.

     Qualora la prestazione consista in una quota di prodotti, essa deve essere ridotta ad una quota fissa, pari alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio, anteriore all'inizio dei lavori di bonifica o di miglioramento fondiario.

     Le disposizioni suddette non si applicano allorché le parti si siano già accordate sulla misura delle prestazioni in dipendenza della bonifica.

 

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PARTICOLARI, TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

 

     Art. 102.

     La spesa che rimane a farsi per compiere il prosciugamento del lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzata dall'art. 3 del decreto granducale toscano 18 marzo 1853, continua a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente dai proprietari dei terreni bonificati.

 

     Art. 103.

     Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione Pontina, contribuisce lo Stato con un concorso annuo fisso ed invariabile di lire 185.685,00.

 

     Art. 104.

     I lavori eseguiti con fondi autorizzati dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, per provvedere alla riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 e dalle alluvioni successive, alle opere di bonifica dei torrenti Somma e Vesuvio, nonché per provvedere alle conseguenti sistemazioni idraulico-forestali, sono a totale carico dello Stato.

     La spesa per le opere della bonifica dei torrenti Somma e Vesuvio, eseguite o da eseguire con i fondi concessi dalla legge 30 giugno 1909, n. 407, e successive, è ripartita per otto decimi a carico dello Stato e per due decimi a carico dei proprietari interessati.

 

     Art. 105.

     A cura del ministero dell'agricoltura è compilato l'elenco delle proprietà ricadenti nel perimetro dei beni interessati nelle opere di bonifica di Somma e Vesuvio.

     L'intero comprensorio è diviso in due bacini, corrispondenti uno alla falda meridionale, l'altro a quella settentrionale del Vesuvio.

     I proprietari dei fondi inclusi nel detto perimetro contribuiscono per la quota di spesa a loro carico a norma del precedente articolo, mediante un tributo imposto sui loro fondi, i quali saranno distinti, in zone od in classi, a seconda del beneficio che conseguono dalle opere medesime.

     Fino a quando non sia provveduto alla classificazione dei terreni in ragione di beneficio, il contributo a carico degli interessati è ripartito, in via provvisoria, in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, compresi nel perimetro dei due bacini.

 

     Art. 106.

     La manutenzione delle opere eseguite dallo Stato nella plaga vesuviana è fatta a cura dello Stato.

     Accertata l'ultimazione di un lotto a termine dell'art. 16 del presente decreto la spesa di manutenzione del lotto ultimato è sostenuta per metà dallo Stato e per metà dai proprietari interessati.

     La spesa a carico dei proprietari viene ripartita nel modo previsto nel precedente articolo.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 107.

     I territori che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino classificati come comprensori di bonifica idraulica di prima categoria agli effetti del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, o di trasformazione fondiaria agli effetti dei regi decreti 18 maggio 1924, n. 753, e 29 novembre 1925, n. 2464, s'intendono senz'altro classificati come comprensori di bonifica, ai sensi del presente decreto.

     Nel termine di un anno, il ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà quali di questi territori debbano considerarsi come comprensori di prima categoria.

     Tra essi però non potranno essere inclusi comprensori che non si trovino già soggetti alle leggi sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

     Entro lo stesso termine, il ministero potrà, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 1, includere tra i comprensori di bonifica:

     1) i territori nei quali si eseguano o siano da eseguire strade di trasformazione fondiaria a termini della legge 24 dicembre 1928, n. 3134;

     2) i bacini montani delimitati ai sensi del titolo II del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267;

     3) i comprensori nei quali siano in corso opere di irrigazione e, ove occorra, anche i comprensori di irrigazione in cui le opere siano già ultimate, quando la manutenzione e l'esercizio regolare di esse abbiano importanza per l'interesse pubblico, e i caratteri delle opere stesse siano tali da rendere applicabili le norme del titolo II del presente decreto.

 

     Art. 108.

     Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi.

     Quando si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei lotti di lavori.

     Il consorzio dei proprietari e, in mancanza, la federazione provinciale degli agricoltori della provincia, in cui ricade la maggiore parte del comprensorio, saranno chiamati a dar parere sui piani e progetti la cui redazione sia stata assunta in concessione da persona diversa dai proprietari, singoli o riuniti in consorzio.

 

     Art. 109.

     Quando, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sia stata concessa a società o a singoli imprenditori l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica, di trasformazione fondiaria e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, il ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà continuare a concedere allo stesso esecutore i lotti rimanenti.

     Il consorzio dei proprietari o il proprietario della maggior parte dei terreni inclusi nel perimetro di contribuenza possono, però, essere autorizzati a sostituirsi al primo concessionario nell'esecuzione dei lotti successivi, previo rimborso delle spese utili di progettazione, di istruttoria, di mezzi d'opera e d'impianto di cantieri.

     L'importo della spesa da rimborsare è determinato con decreto del ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà anche esigere dal consorzio la prestazione di idonea cauzione, a garanzia dell'effettivo eseguimento delle opere.

     Il diritto ad essere rimborsato delle spese utili, a carico del consorzio che intenda eseguire le opere, spetta anche a coloro che, pur non avendo ancora ottenuta la concessione di un lotto di lavori, siano stati autorizzati a redigere i progetti, con provvedimento ministeriale, emesso a termini dell'art. 36 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

 

     Art. 110.

     Le opere di competenza dello Stato che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano già formato oggetto di concessione, sono regolate dalle leggi precedenti.

     Delle stesse leggi sono regolati i sussidi per opere di miglioramento fondiario che siano stati chiesti almeno trenta giorni prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

     Art. 111.

     Il piano generale di cui all'art. 4 deve essere compilato o completato per le bonifiche iniziate sotto l'impero delle precedenti leggi.

     Tuttavia il ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire che dette bonifiche continuino ad essere eseguite, in attesa della formazione o del completamento del piano.

 

     Art. 112.

     Nelle province di Trento e Bolzano, le operazioni di commassazione, già iniziate all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere regolate dalle norme attualmente in vigore, se sia già avvenuta la pubblicazione della nomina del commissario locale.

     Il ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con quello della grazia e giustizia, provvederà a coordinare tali norme con l'ordinamento amministrativo e giudiziario del regno.

 

     Art. 113.

     I consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed aventi in corso l'esecuzione di opere o l'ammortamento di mutui, garantiti con delegazioni sui contributi consorziali, conservano la facoltà di esigere i contributi con i privilegi e secondo le norme delle precedenti leggi, nei limiti della spesa occorrente per il compimento delle opere e l'ammortamento dei mutui relativi.

 

     Art. 114.

     In relazione alle disposizioni da adottare a norma dell'art. 107, il ministro dell'agricoltura dichiara la natura dei consorzi costituiti secondo le leggi preesistenti, per l'esecuzione o la manutenzione di opere contemplate dal presente decreto, al fine di distinguere i consorzi di bonifica da quelli di miglioramento fondiario.

     Tanto i consorzi di bonifica che quelli di miglioramento fondiario devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedere alla revisione dei proprii statuti, a scopo di uniformarli alle nuove esigenze legislative.

     L'associazione nazionale dei consorzi curerà che questa disposizione sia osservata.

 

     Art. 115.

     Le disposizioni vigenti che attribuiscono ai consorzi il diritto di valersi degli esattori delle imposte dirette per la riscossione dei contributi valgono anche per ogni altra persona che abbia ottenuto od ottenga la concessione di eseguire le opere pubbliche previste dal presente decreto.

 

     Art. 116.

     Gli atti dei consorzi che, dovendo a norma dell'art. 63 del presente decreto essere sottoposti all'approvazione dell'associazione nazionale dei consorzi, si trovino, all'entrata in vigore del decreto stesso, presso i prefetti, saranno vistati da questi in conformità di quanto era disposto dalle leggi precedenti.

 

     Art. 117.

     L'esenzione per venti anni dall'imposta fondiaria sull'aumento del reddito dei fondi bonificati, di cui all'art. 86, è estesa anche alle bonifiche idrauliche eseguite da privati, indipendentemente da un atto di concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato, purché esse corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel presente decreto.

     L'applicabilità dell'esenzione ventennale è accertata, in seguito a domanda degli interessati, dal ministero per l'agricoltura e per le foreste. La data di decorrenza del ventennio di esenzione viene determinata con gli stessi criteri dell'art. 86.

 

     Art. 118.

     Entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, possono ammettersi ai benefici da esso attribuiti alle opere di bonifica, le bonifiche dichiarate ultimate prima della pubblicazione del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, limitatamente ai lavori che non erano autorizzati dalle leggi del tempo o la cui necessità non era prevedibile al momento dell'esecuzione delle opere principali di bonifica.

     Per quanto riguarda la decorrenza del termine ventennale di esenzione dall'imposta fondiaria dell'aumento di reddito dei terreni bonificati si applicano le disposizioni dell'art. 86.

 

     Art. 119.

     Sono abrogati: il regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, e il regio decreto 13 agosto 1926, n. 1907, sulle irrigazioni; il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose; il regio decreto-legge 5 febbraio 1925, n. 166, che esonera i comuni dal contributo nelle spese di bonifica; il regio decreto 18 maggio 1924, n. 753, e la legge 29 novembre 1925, n. 2464, sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse; la legge 31 marzo 1930, n. 280, sulla concessione dei contributi per il dissodamento meccanico dei terreni.

     Sono altresì abrogati:

     gli articoli da 92 a 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sui boschi e i terreni di montagna;

     gli articoli 2, 7, 8 del regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare i lavori di motoaratura e la elettrocoltura;

     gli articoli 3, 4, 6 del regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 191, circa le concessioni di opere idrauliche e di bonifica;

     l'art. 52 del regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, sull'ordinamento dell'edilizia popolare;

     gli articoli dall'1 al 6, dall'8 al 17, dal 19 al 21 del regio decreto 20 maggio 1926, n. 1154, sulle opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole;

     gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 16 giugno 1927, n. 1042;

     gli articoli 3, primo e secondo comma, 4, 5, primo e secondo comma, 6, 8, primo comma, 10, 11, della legge 24 dicembre 1928, n. 3134, che detta provvedimenti per la bonifica integrale;

     gli articoli dall'1 al 18 e dal 21 al  22 del regio decreto 26 luglio 1929, n. 1530, contenente nuove disposizioni in materia di bonifica integrale;

     l'art. 4 del regio decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146.

 

     Art. 120.

     Con separato provvedimento il governo del Re procederà, a termini dell'art. 10 del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2464, a coordinare le leggi sul bonificamento agrario e la colonizzazione dell'agro romano e le disposizioni estensive di esse ad altri territori con le norme del presente decreto.

     Sono però applicabili fin d'ora ai consorzi costituiti in base alle dette leggi le norme contenute nel titolo V.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 121.

     A partire dal 1° luglio successivo all'entrata in vigore del presente decreto tutte le autorizzazioni di spese, relative ad esecuzione di opere di bonifica integrale, nonché a contributi e sussidi nelle opere medesime saranno classificate nei seguenti quattro gruppi, ai quali corrisponderanno altrettanti capitoli da inscrivere annualmente nel bilancio passivo del ministero dell'agricoltura e delle foreste:

     1) opere di bonifica di competenza statale e spese per studi, ricerche e compilazione dei relativi piani generali e progetti come ai precedenti articoli 2 (lettere a, b, c, d, e, f, g, h) 6 e 108 da eseguirsi a cura diretta dello Stato; contributi in somma capitale per le stesse opere e studi eseguiti in concessione;

     2) annualità per contributi nelle suddette opere e spese, a cui si provveda per concessione a norma dei precedenti articoli 13, 108 e 109.

     3) sussidi pagabili in somma capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, siano esse obbligatorie a norma dei precedenti articoli 2 (ultimo comma) e 38, siano esse facoltative a norma dell'art. 43. Sussidi e spese per studi e ricerche, premi di incoraggiamento per la sperimentazione, nei perimetri di bonifica, di nuovi ordinamenti agrari riconosciuti conformi ai fini di essa (articoli 47 e 40);

     4) annualità per sussidi e premi nelle suddette opere di miglioramento fondiario.

     Con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto all'approvazione della tabella con la quale ognuna delle vigenti autorizzazioni di spesa sarà trasferita ad uno o più dei quattro gruppi suindicati, secondo il nuovo criterio di classificazione.

     Il ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni che, in dipendenza delle presenti disposizioni, si renderà necessario di apportare al bilancio passivo del ministero dell'agricoltura e delle foreste.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L. 26 novembre 1955, n. 1124.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 9 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 26 febbraio 1998, n. 26 ha dichiarato l'illegittimità del presente comma nella parte in cui, rinviando alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette, non consente all'autorità giurisdizionale ordinaria - nell'ipotesi in cui il debitore contesti l'esistenza o l'entità del credito - di sospendere l'esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica.

[6] Comma così modificato dall'art. 25 della L. 17 maggio 1999, n. 144, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.

[7] Comma aggiunto dall'art. 25 della L. 17 maggio 1999, n. 144.

[8] Comma aggiunto dall'art. 114 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2001.

[9] Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 15 della L. 29 luglio 1957, n. 634.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 30 luglio 1957, n. 667.

[11] Comma aggiunto dall'art. 11 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

[13] Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 23 giugno 1962, n. 947.

[14] Comma abrogato dall'art. 2 del R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400.

[15] Articolo abrogato dall'art. 1 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1344.

[16] Comma così sostituito dall'art. 26 della L. 17 maggio 1999, n. 144, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.

[17] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 12 febbraio 1942, n. 183.

[17] Articolo abrogato dall'art. 5 della L. 12 febbraio 1942, n. 183.

[18] Comma così sostituito dall'art. 4 del R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189.

[19] Comma aggiunto dall'art. 4 del R.D.L. 12 febbraio 1934, n. 189.

[14] Comma abrogato dall'art. 2 del R.D.L. 15 dicembre 1936, n. 2400.