§ 4.1.95 - L.P. 28 settembre 2009, n. 5.
Norme in materia di bonifica


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:4. sviluppo economico
Capitolo:4.1 agricoltura e foreste
Data:28/09/2009
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Opere di bonifica
Art. 3.  Opere di bonifica di competenza provinciale 1. L’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura individua, in collaborazione con la Ripartizione provinciale [...]
Art. 4.  Comprensori di bonifica e consorzi di bonifica
Art. 5.  Partecipazione al consorzio
Art. 6.  Consorzio di bonifica di secondo grado
Art. 7.  Funzioni dei consorzi di bonifica
Art. 8.  Registro provinciale dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario
Art. 9.  Statuto consortile
Art. 10.  Organi
Art. 11.  Assemblea e sistema elettorale
Art. 12.  Consiglio dei delegati
Art. 13.  Consiglio d’amministrazione
Art. 14.  Presidente
Art. 15.  Revisore dei conti
Art. 16.  Ufficiale rogante
Art. 17.  Incompatibilità
Art. 18.  Comitati di zona
Art. 19.  Pubblicazione e ricorsi
Art. 20.  Contabilità e bilancio
Art. 21.  Vigilanza
Art. 22.  Amministrazione commissariale
Art. 23.  Prestazione di fideiussioni
Art. 24.  Contributi
Art. 25.  Piano generale di bonifica
Art. 26.  Realizzazione delle opere di bonifica di interesse provinciale
Art. 27.  Parere tecnico-economico
Art. 28.  Comitato tecnico-amministrativo per la bonifica
Art. 29.  Ripartizione della spesa
Art. 30.  Contributi consortili
Art. 31.  Ripristino e manutenzione straordinaria delle opere di bonifica
Art. 32.  Disposizioni generali
Art. 33.  Diritti reali
Art. 34.  Piano di ricomposizione fondiaria
Art. 35.  Assegnazione dei fondi
Art. 36.  Piano di rettificazione
Art. 37.  Agevolazioni
Art. 38.  Interventi vietati
Art. 39.  Interventi soggetti a concessione
Art. 40.  Concessioni
Art. 41.  Obblighi
Art. 42.  Sanzioni amministrative
Art. 43.  Opere di miglioramento fondiario
Art. 44.  Consorzi di miglioramento fondiario
Art. 45.  Rinvio
Art. 46.  Riserva di norme
Art. 47.  Norme transitorie
Art. 48.  Norme finali
Art. 49.  Abrogazioni
Art. 50.  Disposizione finanziaria
Art. 51.  Parificazione


§ 4.1.95 - L.P. 28 settembre 2009, n. 5.

Norme in materia di bonifica

(B.U. 20 ottobre 2009, n. 43 - S.O. n. 3)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Finalità

1. L’attività di bonifica rappresenta uno strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell’ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli, finalizzato al miglioramento del reddito dell’agricoltura e al mantenimento degli insediamenti e della struttura rurale del territorio.

 

 

2. Per l’attuazione di tali obiettivi, in attuazione del principio di sussidiarietà, la Provincia autonoma di Bolzano, di seguito chiamata semplicemente Provincia, si avvale dei consorzi di bonifica, ai quali riconosce prevalente ruolo sul territorio ai fini della progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica e irrigazione nonché degli interventi di tutela ambientale.

 

3. Nell’ambito di dette finalità la presente legge provinciale disciplina:

a) le modalità dell’intervento pubblico per la bonifica e l’irrigazione, tenendo conto degli obiettivi dei fondi strutturali di sostegno dell’Unione Europea, delle linee generali della programmazione nazionale e provinciale di sviluppo, al fine di assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche nonché con le azioni previste nei piani di bacino, nel piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia, nel piano di tutela delle acque e negli altri strumenti legislativi e di programmazione della Provincia;

 

b) l’ordinamento dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

 

     Art. 2. Opere di bonifica

1. Rientrano nelle opere di bonifica:

a) le fosse e i canali di bonifica e le loro pertinenze;

b) gli impianti idrovori, comprese le abitazioni di servizio;

c) le strade di bonifica, le strade rurali ad uso pubblico e le strade interpoderali ricadenti nei comprensori di bonifica;

 

d) i cantieri e le strutture amministrative consortili;

e) le opere e gli impianti consortili per l’utilizzazione delle acque ai fini agricoli, irrigui, potabili e di bonifica;

f) gli impianti consortili di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica per usi agricoli;

g) le opere di sistemazione idraulicoagraria, se tali opere sono volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

h) le opere di bonificazione dei terreni deficienti di scolo;

i) le opere stradali, edilizie o d’altra natura che sono di interesse comune del comprensorio o di una parte rilevante di esso;

j) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

 

 

2. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) fosse di bonifica: i collettori principali e secondari di bonifica;

b) canali di bonifica: i corsi d’acqua artificiali ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio consortile, indipendentemente dalla loro inclusione nell’elenco delle acque demaniali, ad esclusione dei fiumi e dei tratti di corso d’acqua che per le loro caratteristiche geomorfologiche e idrauliche possono essere classificati come torrenti montani;

 

c) canali irrigui: i corsi d’acqua artificiali aventi funzione principale o esclusiva di trasporto dell’acqua irrigua.

 

3. Sono opere di bonifica di interesse provinciale:

a) le fosse e i canali di bonifica iscritti nell’elenco delle acque demaniali, i canali di bonifica ed irrigui di proprietà degli enti pubblici territoriali, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario o anche di privati, se hanno particolare rilevanza per il comprensorio, e loro pertinenze;

 

b) le opere di captazione, accumulo e trasporto dell’acqua irrigua e potabile di particolare rilevanza ai fini dello sviluppo dei territori rurali;

 

c) gli impianti idrovori, comprese le abitazioni di servizio;

d) la ricomposizione fondiaria;

e) tutte le altre opere di cui al comma 1, se sono di interesse comune per un intero comprensorio o parte rilevante di esso.

 

4. Sono opere di bonifica di competenza privata tutte le opere minori necessarie ai fini della realizzazione della bonifica, secondo quanto previsto dagli strumenti di pianificazione provinciale e consorziale.

 

 

5. I privati possono affidare l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di cui al comma 4 nonché le opere di miglioramento fondiario ai consorzi di bonifica e ai consorzi di miglioramento fondiario.

 

6. In caso di inadempienza da parte dei privati dell’obbligo dell’esecuzione delle opere previste dalla pianificazione di cui al comma 4, l’esecuzione delle opere è affidata ai consorzi di bonifica con decreto del direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che fissa anche il termine di completamento dei lavori.

 

 

7. Le spese relative alle opere eseguite ai sensi del comma 4 sono a carico dei proprietari dei fondi su cui insistono le opere, in rapporto ai benefici conseguiti. Per l’esecuzione di tali opere la Giunta provinciale può concedere contributi.

 

     Art. 3. Opere di bonifica di competenza provinciale 1. L’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura individua, in collaborazione con la Ripartizione provinciale Opere idrauliche, le opere di bonifica di competenza provinciale presenti sul territorio della provincia e ne forma un elenco.

 

2. L’elenco di cui al comma 1, previo parere positivo del comitato tecnico-amministrativo per la bonifica previsto dall’articolo 28, è soggetto all’approvazione da parte dell’assessore competente per l’agricoltura e viene poi pubblicato all’albo pretorio dei comuni interessati per dieci giorni consecutivi. Contro il provvedimento dell’assessore è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione.

L’elenco definitivo viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige.

 

 

3. La presenza delle opere di bonifica incluse nell’elenco di cui al comma 1 sulle singole particelle viene annotata nel libro fondiario su domanda del presidente del consorzio di bonifica competente. Nel testo dell’annotazione viene indicato che le opere di bonifica site sugli immobili interessati sono tutelate dalle vigenti norme in materia di polizia amministrativa. L’elenco definitivo delle opere di cui al comma 1 viene periodicamente aggiornato con la medesima procedura. La cancellazione delle opere dall’elenco di cui al comma 1 comporta la cancellazione della relativa annotazione tavolare.

 

4. Le particelle di proprietà della Provincia, sulle quali si trovano opere di bonifica di cui all’articolo 2, comma 3, fanno parte del demanio provinciale e vengono iscritte tavolarmente con la denominazione “Provincia autonoma di Bolzano: demanio pubblico - ramo bonifica”.

 

5. La Provincia, contestualmente al provvedimento di affidamento in concessione ai consorzi di bonifica dell’esecuzione delle opere di cui all’articolo 2, comma 3, che entrano a far parte del demanio provinciale di cui al comma 4, dispone a favore dei consorzi di bonifica l’affidamento delle opere eseguite, a decorrere dalla data del collaudo o dell’eventuale provvedimento di esproprio.

 

6. I diritti di servitù costituiti per l’esecuzione di opere di bonifica di interesse provinciale sono iscritti tavolarmente a favore del demanio provinciale di cui al comma 4.

 

7. I rapporti fra la Provincia e i consorzi di bonifica sono regolati da un apposito disciplinare, approvato dalla Giunta provinciale.

 

     Art. 4. Comprensori di bonifica e consorzi di bonifica

1. Il territorio provinciale è classificato territorio di bonifica ed è suddiviso in comprensori di bonifica.

 

2. I comprensori di bonifica di cui al comma 1 sono delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico e idraulico, tali da risultare funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione dell’attività di bonifica, di irrigazione, di difesa del suolo e di coordinamento dell’intervento pubblico con quello privato.

 

3. La Giunta provinciale delimita i comprensori di bonifica. La relativa deliberazione è soggetta a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Detta pubblicazione produce gli effetti della pubblicità del perimetro consortile nei confronti di tutti gli interessati.

 

4. Per ciascun comprensorio di bonifica non può essere costituito più di un consorzio di bonifica. I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che operano secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidiarietà, assicurando altresì una costante informazione dei consorziati e delle comunità locali sulle attività svolte. Essi sono amministrati per mezzo dei propri organi, i cui componenti sono scelti dai consorziati secondo quanto previsto dalla presente legge.

 

5. I consorzi di bonifica si costituiscono con deliberazione della Giunta provinciale, se la proposta raccoglie l’adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro consortile. Si presume che vi sia tale maggioranza se:

a) in sede di pubblicazione della proposta non sono state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opponenti, non risultano tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;

b) nell’adunanza degli interessati, indetta dal Presidente della Provincia, la proposta raccoglie il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quest’ultima rappresenta almeno un quarto della superficie territoriale prevista.

 

6. I consorzi possono, in mancanza dell’iniziativa privata, essere eccezionalmente costituiti anche d’ufficio, con deliberazione della Giunta provinciale, se si riconosce che la bonifica di un dato comprensorio a mezzo del consorzio è necessaria.

 

7. Per assicurare l’efficienza dell’azione di bonifica, la Giunta provinciale può provvedere alla soppressione e alla fusione dei consorzi di bonifica nonché alla modifica dei loro confini territoriali.

 

     Art. 5. Partecipazione al consorzio

1. Fanno parte dei consorzi di bonifica i proprietari, pubblici e privati, dei beni immobili agricoli ed extra agricoli situati nell’ambito del relativo comprensorio territoriale.

 

2. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile, nel quale sono registrate, per ciascun immobile, le titolarità della proprietà. La qualifica di consorziato è acquisita con l’iscrizione delle proprietà immobiliari nel catasto consortile.

 

 

3. Se è previsto dallo statuto consortile, le attribuzioni dei consorziati, anziché dal proprietario, sono esercitate dall’affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, se questi sono tenuti, per legge o per contratto, al pagamento dei contributi consortili di cui all’articolo 30.

 

 

4. Il proprietario, nell’ipotesi di cui al comma 3, comunica al consorzio i nominativi e gli estremi del titolo per il quale ricorrono le ipotesi stesse, ai fini della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell’annotazione nel catasto consortile.

 

     Art. 6. Consorzio di bonifica di secondo grado

1. La Giunta provinciale, anche su richiesta dei consorzi territorialmente interessati, può costituire consorzi di bonifica di secondo grado tra consorzi, se sussistono interessi comuni a più comprensori.

 

2. Nell’organo amministrativo dell’ente di secondo grado i consorzi aderenti devono essere adeguatamente rappresentati in base ai criteri della superficie territoriale, del numero dei consorziati e dell’entità complessiva della contribuenza.

 

3. Il consorzio di bonifica di secondo grado può deliberare l’ammissione anche di altri soggetti, pubblici e privati, che abbiano interesse a garantire l’esercizio delle derivazioni da invasi o da aste fluviali e a realizzare e gestire opere e servizi di interesse intercomprensoriale aventi finalità a carattere plurisettoriale. Il consorzio di bonifica di secondo grado può prevedere nei propri organi collegiali una adeguata rappresentanza dei predetti soggetti pubblici e privati.

 

4. I consorzi di bonifica di secondo grado sono disciplinati dalla normativa prevista per i consorzi di bonifica, in quanto applicabile.

 

     Art. 7. Funzioni dei consorzi di bonifica

1. Per la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 i consorzi di bonifica esercitano, nell’ambito del comprensorio di competenza, le seguenti funzioni:

a) progettazione, realizzazione e gestione delle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 2, comma 3, anche avute in concessione dalla Provincia e dai comuni;

b) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata di cui all’articolo 2, comma 4;

c) progettazione, realizzazione e gestione delle opere di miglioramento fondiario di cui all’articolo 43;

d) progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia in canali e condotte consortili nonchè approvvigionamento idrico di imprese produttive e attività civili per usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni;

e) promozione e realizzazione, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica, azioni per il risanamento delle acque, sostenibile sotto il profilo economico, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, azioni di rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e di fitodepurazione nonché concorso a tali azioni;

f) realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi finalizzati al ripristino delle opere di bonifica e irrigazione, alla manutenzione idraulica, alla forestazione e al ripristino ambientale;

 

g) attuazione e promozione, anche tramite associazioni di consorzi riconosciute dalla Provincia, di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale nonché di attività di informazione e formazione e di attività di diffusione delle conoscenze circa la bonifica, l’irrigazione e le risorse acqua e suolo;

 

h) attuazione degli interventi di competenza, anche in economia, secondo le norme vigenti in materia.

 

2. I consorzi di bonifica possono progettare, realizzare e gestire strade, acquedotti ed elettrodotti rurali nonché opere di protezione civile. Possono altresì esercitare ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa del suolo, alla conservazione dinamica e alla valorizzazione del sistema e dello spazio rurale ed alla tutela e gestione delle risorse idriche loro attribuito dalla normativa vigente nonchè dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Provincia, delle comunità comprensoriali e dei comuni, nell’ambito delle rispettive competenze.

 

 

3. Nel comprensorio di competenza i consorzi di bonifica svolgono funzioni di vigilanza sulla corretta attuazione dei piani generali di bonifica da parte di tutti gli utenti. In caso di mancata esecuzione degli interventi necessari all’attuazione del piano da parte degli interessati, i consorzi di bonifica possono essere autorizzati dal direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura ad eseguire interventi diretti all’adeguamento delle opere ed al funzionamento dei sistemi irrigui, con spese a carico degli inadempienti.

 

 

4. I consorzi provvedono altresì:

 

a) alla vigilanza sulle opere di bonifica e irrigazione;

b) all’accertamento e alla contestazione delle violazioni previste dalle norme di polizia amministrativa di cui al capo V attraverso gli agenti accertatori dei consorzi di bonifica;

c) al rilascio delle concessioni di cui all’articolo 40.

 

5. I consorzi di bonifica possono stipulare apposite convenzioni con altri consorzi o enti locali per l’erogazione di servizi, per la progettazione di opere pubbliche, per la tenuta del catasto consortile, per la gestione del reticolo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.

 

6. Allo scopo di realizzare economie di gestione e di coinvolgere le potenzialità insistenti sui territori di competenza, i consorzi possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, che sono iscritti al registro delle imprese.

 

     Art. 8. Registro provinciale dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario

1. Presso l’ufficio competente in materia di bonifica della Ripartizione provinciale Agricoltura è istituito il registro provinciale dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

 

2. I consorzi comunicano all’ufficio di cui al comma 1 tutte le variazioni relative alla composizione degli organi consortili, entro 30 giorni dall’emanazione del relativo provvedimento.

 

3. La violazione dell’obbligo di cui al comma 2 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di 200,00 euro.

 

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSORZIO

 

     Art. 9. Statuto consortile

1. La composizione e le funzioni degli organi consortili nonché le modalità di organizzazione e gestione del consorzio sono regolate in un apposito statuto consortile, di seguito denominato statuto, approvato dal consiglio dei delegati, attenendosi alle linee guida fissate dalla Giunta provinciale.

 

2. Lo statuto è soggetto all’approvazione da parte della Giunta provinciale che può modificarlo, al fine di garantire l’efficienza dell’organizzazione dei singoli consorzi. Dopo la sua approvazione lo statuto è pubblicato per 15 giorni all’albo consortile; della pubblicazione è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e agli albi dei comuni del comprensorio consortile.

 

3. Per motivate ragioni finalizzate all’adeguamento a mutate situazioni normative od operative, la Giunta provinciale può modificare lo statuto, sentiti i consorzi interessati.

 

     Art. 10. Organi

1. Sono organi del consorzio:

a) l’assemblea;

b) il consiglio dei delegati;

c) il consiglio d’amministrazione;

d) il presidente;

e) il revisore dei conti.

 

2. Gli organi consortili elettivi durano in carica cinque anni.

 

     Art. 11. Assemblea e sistema elettorale

1. L’assemblea è costituita dai proprietari consorziali che risultino iscritti nel catasto consortile e da coloro che esercitano le attribuzioni ai sensi dell’articolo 5, comma 3, se sono in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all’articolo 30.

 

2. L’assemblea elegge nel proprio seno i membri del consiglio dei delegati.

 

3. La convocazione dell’assemblea avviene mediante pubblicazione, a cura del consorzio, del manifesto di indizione delle elezioni all’albo del consorzio e agli albi pretori dei comuni ricadenti nel perimetro consortile, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la data delle elezioni. La data, il luogo e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati per iscritto ad ogni proprietario consorziale almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni.

 

4. Le elezioni del consiglio dei delegati sono indette successivamente alla scadenza del mandato del consiglio uscente e comunque non oltre i dodici mesi dalla scadenza medesima.

 

5. Ogni elettore ha diritto al voto attivo e passivo e può farsi rappresentare nell’assemblea da altro consorziato; sono ammesse fino a tre deleghe per ogni elettore.

 

 

6. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti il diritto di voto è esercitato dai rispettivi legali rappresentanti; per i falliti o sottoposti ad amministrazione giudiziaria, il diritto di voto è esercitato dal curatore o dall’amministratore.

 

 

7. In caso di comunione, il diritto di voto è attribuito a uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale è conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega si considera quale rappresentante della comunione il partecipante in possesso del maggior numero di quote e, in caso di parità di quote, quello più anziano.

 

8. Ai fini dell’elezione dei membri elettivi del consiglio dei delegati, gli aventi diritto al voto sono raggruppati per fasce di contribuenza, definite dallo statuto in numero non inferiore a uno e non superiore a cinque.

 

9. Il raggruppamento dei consorziati in singole fasce è effettuato con deliberazione del consiglio dei delegati del consorzio, indicante i criteri adottati per la determinazione dei relativi raggruppamenti nelle fasce predette.

 

10. Al fine di assicurare nel consiglio dei delegati un’adeguata rappresentanza di tutto il comprensorio consorziale, lo statuto può prevedere la suddivisione del comprensorio stesso in sezioni elettorali corrispondenti a uno o più comuni catastali.

 

11. Se il consorzio prevede l’istituzione delle sezioni, per ognuna di esse è assicurata l’elezione di almeno un rappresentante.

 

12. L’elezione del consiglio dei delegati si svolge separatamente per ogni sezione e contemporaneamente sezione per sezione.

 

13. L’elezione del consiglio dei delegati è valida, se partecipa alle elezioni almeno il 15 per cento degli elettori, calcolato sul numero degli iscritti nel catasto consortile. Se tale percentuale non viene raggiunta, sono indette nuove elezioni; in questo caso gli organi consortili restano in carica per l’ordinaria amministrazione e per un periodo di tempo che è stabilito dalla Giunta provinciale nel provvedimento di annullamento delle elezioni. Scaduto tale termine senza che sia disposta una nuova data per le elezioni, la Giunta provinciale nomina un commissario straordinario.

 

14. I verbali delle operazioni elettorali sono trasmessi all’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura entro 15 giorni consecutivi dalla data dello svolgimento delle elezioni e sono pubblicati agli albi dei comuni del comprensorio e all’albo consortile.

 

15. Gli eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali sono presentati alla Giunta provinciale entro e non oltre 15 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione dei verbali ai sensi del comma 14. Qualora siano accertate irregolarità essenziali, la Giunta provinciale annulla d’ufficio le elezioni totalmente o limitatamente alle sezioni interessate.

 

     Art. 12. Consiglio dei delegati

1. Il consiglio dei delegati è composto dai membri eletti dall’assemblea.

Qualora tra gli aventi diritto al voto almeno il 5 per cento sia costituito da donne, nel consiglio dei delegati devono essere rappresentati entrambi i sessi.

 

2. Lo statuto fissa il numero dei delegati da eleggere. Al fine di assicurare, nel consiglio dei delegati, adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, nello statuto può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per sezioni elettorali.

 

3. Il componente del consiglio dei delegati eletto dall’assemblea, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti.

 

4. Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al comma 3 e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo di tutte le cariche.

 

5. Al consiglio dei delegati sono attribuite le seguenti competenze:

a) elegge, con votazioni separate, fra i suoi membri il presidente e il vicepresidente del consorzio nonché gli altri componenti del consiglio d’amministrazione;

b) nomina il revisore dei conti;

c) approva lo statuto e le sue eventuali modifiche;

d) approva il regolamento di contabilità;

e) approva le modifiche al comprensorio territoriale del consorzio;

f) approva il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio;

g) approva il piano di classifica;

h) approva i progetti per la realizzazione delle opere;

i) approva l’accensione di prestiti o mutui passivi;

j) delibera la partecipazione a enti, società o associazioni che siano di interesse per il consorzio;

k) approva il regolamento di esercizio delle opere di bonifica;

l) delibera su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio che non sia di competenza specifica degli altri organi;

m) delibera sui ruoli di contribuenza stabiliti sulla base dei piani di classifica e del bilancio preventivo annuale.

 

6. Il consiglio dei delegati può delegare al consiglio d’amministrazione i compiti previsti al comma 5, lettere h) e i).

 

     Art. 13. Consiglio d’amministrazione

1. Il consiglio d’amministrazione:

a) redige il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio da sottoporre all’approvazione del consiglio dei delegati;

 

b) propone al consiglio dei delegati le modifiche allo statuto;

c) delibera i programmi di attività del consorzio;

d) delibera in merito all’esecuzione delle opere approvate ai sensi dell’articolo 12, comma 5, lettera h), ed al funzionamento di quelle esistenti;

e) predispone i piani di classifica concernenti l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere nonché il funzionamento del consorzio;

f) predispone i ruoli di contribuenza stabiliti sulla base dei piani di classifica e del bilancio preventivo annuale;

g) delibera di agire o resistere in giudizio nonché le transazioni, giudiziali ed extra giudiziali, anche mediante compromessi arbitrali;

h) delibera sulla concessione di servizi di esattoria e di cassa;

i) provvede all’organizzazione e al funzionamento dei servizi nonché alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente;

j) approva i regolamenti per l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi e per i rapporti con il personale dipendente;

k) delibera l’acquisto e la vendita di beni immobili e mobili, le anticresi, le permute, gli affitti, l’enfiteusi, la costituzione di usufrutto, di ipoteca o servitù e le cessioni di credito;

 

l) stabilisce le condizioni per i singoli appalti, i cottimi, i lavori in economia, le forniture e i contratti di locazione di terreni;

m) provvede all’aggiornamento del catasto consortile;

n) provvede alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere consortili;

o) stabilisce le sanzioni da applicarsi ai consorziati in caso di inosservanza dello statuto e dei regolamenti interni;

 

p) si pronuncia sui ricorsi di ogni genere presentati dai consorziati;

q) autorizza tutte le spese ed esegue tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del consorzio, in conformità alle norme vigenti, allo statuto e alle deliberazioni del consiglio dei delegati.

 

 

2. In caso di necessità e d’urgenza il consiglio d’amministrazione può deliberare anche sulle materie di competenza del consiglio dei delegati, eccezione fatta per quelle previste dall’articolo 12, comma 5, lettere a), b), c), d), e), f), g) e m). I provvedimenti così emanati perdono qualsiasi efficacia se non vengono ratificati dal consiglio dei delegati nella sua prima riunione successiva.

 

3. Avverso le deliberazioni del consiglio d’amministrazione è ammesso ricorso al consiglio dei delegati da parte di tutti i soggetti ad obbligo di contribuenza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’albo consortile.

 

4. Il numero dei membri del consiglio d’amministrazione aventi diritto a compensi non può superare quello di due. Non sono considerati compensi i gettoni di presenza nei limiti previsti dalle vigenti norme provinciali.

 

     Art. 14. Presidente

1. Il presidente del consorzio:

a) è il legale rappresentante del consorzio;

b) convoca e presiede l’assemblea nonché le sedute del consiglio dei delegati e del consiglio d’amministrazione;

c) firma i contratti, gli altri atti e la corrispondenza, con facoltà di delegare, limitatamente a quest’ultima e per determinate materie, il segretario del consorzio;

d) firma i ruoli di contribuenza;

e) sovrintende all’amministrazione consorziale e assicura l’osservanza delle norme di legge, dei regolamenti interni e dello statuto;

f) cura l’esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;

g) promuove i ricorsi e le azioni aventi carattere di urgenza, sottoponendoli poi alla ratifica del consiglio d’amministrazione;

h) ordina i pagamenti e le riscossioni;

i) presiede le gare per l’aggiudicazione di appalti e di forniture.

 

     Art. 15. Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti è scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

 

2. La cancellazione o la sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti è causa di decadenza dalla carica.

 

3. Il revisore dei conti:

a) vigila sulla gestione del consorzio;

b) assiste alle adunanze del consiglio dei delegati e del consiglio d’amministrazione, se sono trattate questioni di tipo contabile;

c) presenta al consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo annuale e sul bilancio d’esercizio;

d) esamina e vista annualmente il conto di cassa.

 

4. Il revisore dei conti può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, dandone successivamente immediata comunicazione scritta al consiglio dei delegati.

 

5. Non possono essere nominati revisori dei conti:

a) il presidente, il vicepresidente, i membri del consiglio dei delegati nonché i loro parenti e affini entro il secondo grado;

 

b) le persone che hanno con il consorzio un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

 

6. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il consiglio dei delegati provvede alla sostituzione del revisore dei conti entro tre mesi.

 

7. Se il revisore dei conti accerta gravi irregolarità, chiede al presidente l’immediata convocazione del consiglio dei delegati.

 

     Art. 16. Ufficiale rogante

1. Le funzioni di ufficiale rogante riguardo agli atti, ai contratti e alle gare, comprese quelle occorrenti per l’esecuzione delle opere pubbliche, di competenza dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, possono essere conferite dal consiglio di amministrazione a funzionari muniti del diploma di laurea in giurisprudenza, in servizio presso i consorzi medesimi o altri enti pubblici territoriali, o ai segretari comunali, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti.

 

 

2. Il funzionario incaricato delle funzioni di ufficiale rogante è tenuto all’osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, e, in particolare, ad autenticare le copie degli atti originali da lui ricevuti a ogni effetto di legge nonché a rilasciare copie alle parti che ne facciano richiesta; custodisce, inoltre, i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio.

 

     Art. 17. Incompatibilità

1. Non possono essere eletti alle cariche negli organi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), e, se eletti, decadono dalla carica, coloro che hanno:

 

a) rapporti di lavoro subordinato o incarichi professionali con il consorzio;

b) lite pendente con il consorzio;

c) contratti di fornitura o di appalto in corso con il consorzio;

d) funzioni di vigilanza sul consorzio.

 

2. Non possono, inoltre, essere eletti alle cariche negli organi di cui all’articolo 10, comma 1, e, se eletti, decadono dalla carica:

a) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l’iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza che non consentono l’iscrizione nelle liste elettorali, fino a un anno dopo la cessazione degli effetti del provvedimento;

 

b) coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici per la durata dell’interdizione;

c) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

d) i minori, anche se emancipati, gli interdetti e gli inabilitati;

e) coloro che hanno il maneggio del denaro consorziale o, avendolo avuto, non hanno reso il conto della loro gestione;

 

f) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il consorzio, si trovano legalmente in mora.

 

 

3. Non possono assumere contemporaneamente le cariche negli organi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d):

a) i comproprietari iscritti in catasto pro indiviso;

a) gli ascendenti e i discendenti;

b) il suocero ed il genero;

c) i fratelli;

d) i coniugi.

 

4. Nello statuto possono essere previsti anche altri motivi di incompatibilità.

 

     Art. 18. Comitati di zona

1. I consorzi di bonifica possono prevedere, nello statuto, la costituzione di comitati di zona diretti a sovrintendere alle opere ivi programmate e realizzate.

 

     Art. 19. Pubblicazione e ricorsi

1. Gli atti degli organi consorziali devono essere pubblicati, per estratto contenente l’intero dispositivo e entro dieci giorni dalla loro adozione, all’albo pretorio del consorzio di bonifica per un periodo di dieci giorni consecutivi, salvo diversa previsione dello statuto per le deliberazioni adottate in via d’urgenza.

 

2. Avverso le deliberazioni del consiglio dei delegati tutti i soggetti ad obbligo di contribuenza possono presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni.

 

     Art. 20. Contabilità e bilancio

1. La gestione economico-finanziaria e patrimoniale dei consorzi di bonifica si informa ai principi di efficienza, efficacia, economicità e pareggio di bilancio.

 

 

2. Sulla base dei principi di cui al comma 1 ciascun consorzio adotta un apposito regolamento di contabilità che disciplina l’ordinamento finanziario e contabile del consorzio stesso. Detto regolamento prevede in particolare:

a) le modalità di redazione dei modelli contabili;

b) il piano dei conti;

c) le forme di controllo di gestione;

d) le modalità di affidamento ed espletamento del servizio di tesoreria;

e) il servizio di economato e di cassa;

f) le modalità di copertura delle perdite di esercizio;

g) le particolari modalità di controllo amministrativo e contabile.

 

3. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. I consorzi di bonifica predispongono, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo annuale elaborato per centri di costo. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile di ogni anno.

 

     Art. 21. Vigilanza

1. L’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura vigila sui consorzi e interviene anche in via surrogatoria per garantire il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali. Possono ricevere finanziamenti dalla Provincia solo quei consorzi per i quali non sono state accertate gravi violazioni delle norme statutarie dal comitato di cui all’articolo 28 e i cui organi sono rinnovati secondo i termini fissati nella presente legge; questa limitazione cessa rispettivamente con la regolarizzazione e con il regolare rinnovo degli organi ovvero la nomina di un commissario.

 

 

2. Il direttore dell’ufficio di cui al comma 1 può disporre in ogni tempo ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei consorzi di bonifica, avendo accesso a tutta la documentazione.

 

3. Sono soggette al controllo di legittimità e di merito da parte del direttore dell’ufficio di cui al comma 1 le deliberazioni dei consorzi di bonifica concernenti il piano di classifica di cui all’articolo 30, il cambiamento della proprietà immobiliare del consorzio e tutti gli interventi straordinari sulle opere di bonifica di proprietà della Provincia nonché sulle opere di bonifica di competenza provinciale.

 

4. Sono soggette al controllo di legittimità da parte del direttore dell’ufficio di cui al comma 1 le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo annuale e il bilancio d’esercizio.

 

5. Le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 divengono esecutive, se il direttore dell’ufficio di cui al comma 1 non ne dispone l’annullamento nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento ovvero se, nello stesso termine, non inviti, con richiesta motivata, il consorzio a riesaminarle.

 

6. Parimenti le deliberazioni divengono esecutive se, entro i termini suddetti, il direttore dell’ufficio di cui al comma 1 dà comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità né di avere motivi per richiedere il loro riesame.

 

7. Le deliberazioni di riforma dell’atto, in conformità dei rilievi, sono soggette al solo controllo di legittimità da parte del direttore dell’ufficio di cui al comma 1.

 

8. Il termine di cui al comma 5 è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi. Dalla data di ricevimento delle controdeduzioni decorre un nuovo termine di 20 giorni.

 

     Art. 22. Amministrazione commissariale

1. Se nella gestione dei consorzi di bonifica sono riscontrate gravi irregolarità o non risulta assicurato il loro buon funzionamento, la Giunta provinciale dispone lo scioglimento dei loro organi di amministrazione e nomina un commissario incaricato dell’amministrazione dell’ente. Il commissario convoca, entro i termini fissati dalla deliberazione di nomina, l’assemblea per l’elezione del nuovo consiglio dei delegati.

 

2. Il commissario rimane in carica fino all’insediamento dei nuovi organi consortili. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si procede alla eventuale proroga del mandato commissariale o alla nomina di un nuovo commissario.

 

3. Fino all’insediamento dei nuovi organi consortili, il commissario amministra il consorzio in modo diligente e professionale secondo le regole della correttezza e adotta le misure a tal fine necessarie, anche eccedenti l’ordinaria amministrazione. Gli oneri derivanti da quest’attività, compreso il corrispettivo dovuto allo stesso commissario, sono comunque a carico del consorzio di bonifica.

 

     Art. 23. Prestazione di fideiussioni

1. Per il superamento di un eventuale stato di crisi in atto o per far fronte a passività di bilancio, la Giunta provinciale può prestare fideiussioni ai consorzi di bonifica per contrarre mutui eventualmente agevolati.

 

 

2. La prestazione della fideiussione è subordinata all’approvazione dei rendiconti da parte dell’amministrazione consortile.

 

3. L’accertamento dei requisiti di cui al comma 1 viene eseguito dalla Ripartizione provinciale Agricoltura.

 

4. Per i mutui di cui al comma 1, la Provincia può concorrere altresì, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, al pagamento degli interessi praticati dagli istituti di credito.

 

     Art. 24. Contributi

1. La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica per l’esecuzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria delle opere di miglioramento fondiario, per l’acquisto di immobili nonché del macchinario a tali fini necessari.

 

2. La Giunta provinciale può concedere contributi ai consorzi di bonifica di secondo grado per l’attività d’assistenza e consulenza amministrativa, contabile e tecnica a favore dei consorzi associati.

 

CAPO III

PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE DELL’ATTIVITÀ DI BONIFICA

 

     Art. 25. Piano generale di bonifica

1. La Giunta provinciale, su proposta dell’assessore competente per l’agricoltura, previo parere del comitato tecnico-amministrativo per la bonifica di cui all’articolo 28, approva il piano generale di bonifica con il quale vengono definiti:

a) la situazione, le problematiche e le prospettive della bonifica, dell’irrigazione e del territorio rurale;

b) gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell’azione di bonifica della Provincia;

c) le modalità e i contenuti di coordinamento con gli altri strumenti di pianificazione della Provincia e degli enti locali;

d) le principali attività, opere ed interventi da attuare nel periodo di attività del piano, con l’indicazione dei tempi e delle risorse di massima necessari.

 

 

2. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di bonifica con le altre azioni previste dalla programmazione a livello provinciale, nella redazione del piano generale di bonifica si deve tener conto del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, del piano di tutela delle acque e degli altri strumenti legislativi e di programmazione a livello provinciale.

 

3. Sulla base del piano generale di bonifica, ogni consorzio di bonifica predispone un piano di attuazione e gestione delle opere di bonifica tenendo conto di quanto previsto dal piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, dal piano di tutela delle acque, dal piano di gestione fluviale e dai piani di gestione dei bacini montani limitrofi. I piani di attuazione e gestione delle opere di bonifica vengono approvati con le stesse procedure previste per il piano generale di bonifica. Per la gestione delle fosse di bonifica, una conferenza dei servizi delle Ripartizioni provinciali competenti in materia di opere idrauliche, gestione delle risorse idriche, agricoltura, tutela delle acque e pesca deve rilasciare uno specifico parere.

 

4. Il piano di cui al comma 1 trova la sua attuazione mediante programmi annuali, approvati dalla Giunta provinciale, concernenti l’attività di bonifica e irrigazione ed è soggetto a revisione ogni dieci anni.

 

5. Nell’elaborazione e attuazione dell’attività di pianificazione e di programmazione concernente l’assetto del territorio, gli uffici provinciali a tal fine competenti e gli enti locali, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legislazione in materia, tengono conto del piano di cui al comma 1 e prevedono norme di salvaguardia degli impianti di bonifica irrigua e idraulica esistenti, tenendo conto dei piani e programmi provinciali e comprensoriali relativi alle opere di cui all’articolo 2.

 

6. La Giunta provinciale può autorizzare i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario ad eseguire interventi non previsti nei piani di cui al comma 3 e nel piano generale di bonifica.

 

 

7. L’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura provvede agli studi, alle ricerche e alla redazione del piano generale di bonifica nonché alla compilazione del piano stesso, anche avvalendosi, se necessario, della collaborazione di esperti esterni all’amministrazione provinciale.

 

     Art. 26. Realizzazione delle opere di bonifica di interesse provinciale

1. Le opere di bonifica di interesse provinciale di cui all’articolo 2, comma 3, vengono realizzate dalla Provincia direttamente o per concessione ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, anche di secondo grado. Per la progettazione e la realizzazione delle opere di bonifica di interesse provinciale vengono adottate le norme provinciali vigenti in materia di opere idrauliche, in quanto applicabili.

 

2. Se i risultati economici della bonifica si presentano sicuramente favorevoli, una quota della spesa può essere posta a carico dei consorziati, purché l’ammontare di tale quota non sia così elevato da escludere per i proprietari la convenienza della bonifica.

 

3. Alla spesa per le opere di competenza provinciale, che non siano a totale carico della Provincia, sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato e i comuni per i beni di loro pertinenza.

 

4. Su richiesta del consorzio e secondo le modalità previste dall’articolo 5 della legge provinciale 12 luglio 1975, n. 35, la manutenzione straordinaria dei canali e delle fosse di interesse provinciale può essere effettuata anche dalla Ripartizione provinciale Opere idrauliche. In questo caso la Ripartizione provinciale Opere idrauliche può assumere anche le spese per l’esecuzione di tali lavori.

 

5. Il provvedimento di approvazione del piano generale di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza della Provincia.

 

6. Per le opere di bonifica eseguite indipendentemente dal piano generale di bonifica e per i ripristini, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nel provvedimento della Giunta provinciale di approvazione del progetto.

 

7. Alle espropriazioni degli immobili necessarie ai fini della realizzazione delle opere di bonifica e all’occupazione temporanea di detti immobili si applicano le norme provinciali vigenti in materia.

 

8. Spetta all’amministrazione provinciale riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l’esecuzione delle opere di bonifica di competenza provinciale e per la loro manutenzione rispondono allo scopo cui devono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell’arte.

 

 

9. Nessun risarcimento è dovuto dalla Provincia per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere.

 

     Art. 27. Parere tecnico-economico

1. La realizzazione dei progetti di opere di bonifica di interesse provinciale è soggetta a preventivo parere tecnico-economico della commissione tecnica provinciale di cui all’articolo 2 della legge provinciale 19 novembre 1993, n.

23, e successive modifiche, indipendentemente dall’ammontare del preventivo per la realizzazione dell’opera.

 

 

2. Il parere di cui al comma 1 sostituisce ad ogni effetto ogni altro parere di competenza di qualsiasi altro organo provinciale consultivo, prescritto dalla vigente normativa ai fini della realizzazione del progetto, ad eccezione dei pareri previsti dalle leggi provinciali in materia ambientale, in materia di risorse idriche e in materia di dighe, sbarramenti di ritenuta d’acqua ed invasi idrici artificiali.

 

 

3. Non è necessario esigere un nuovo parere per gli aumenti di spesa conseguenti a variazioni quantitative e qualitative del progetto che siano contenute entro il limite del quinto delle spese per il progetto approvato e siano tali da non mutare essenzialmente la natura delle opere.

 

 

4. Non occorre un nuovo parere nel caso di progetti di stralcio di un progetto esecutivo già approvato.

 

     Art. 28. Comitato tecnico-amministrativo per la bonifica

1. Per l’attuazione della presente legge è istituito presso la Ripartizione provinciale Agricoltura il comitato tecnico-amministrativo per la bonifica, di seguito denominato comitato tecnico-amministrativo.

 

2. Il comitato tecnico-amministrativo di cui al comma 1 è nominato dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di un quinquennio.

 

3. Esso è composto da:

a) il direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che lo presiede;

b) il direttore della Ripartizione provinciale Foreste;

b) il direttore della Ripartizione provinciale Opere idrauliche;

d) un funzionario in servizio presso l’ufficio competente in materia di bonifica della Ripartizione provinciale Agricoltura, esperto in materia di bonifica e appartenente alla nona qualifica funzionale, proposto dall’assessore competente per l’agricoltura;

e) un esperto in materia di bonifica e di irrigazione in possesso della relativa abilitazione professionale, proposto dall’assessore competente per l’agricoltura;

f) un laureato in giurisprudenza, esperto in materia di bonifica, proposto dall’assessore competente per l’agricoltura;

g) un esperto in materia tavolare e di catasto, proposto dall’assessore competente;

h) un rappresentante designato dal Consiglio dei comuni;

i) un esperto designato dalla Federazione provinciale dei consorzi di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario.

 

4. In caso di trattazione del piano generale di bonifica e dei piani di gestione di cui all’articolo 25, il comitato tecnico-amministrativo è integrato da un funzionario in servizio presso l’ufficio competente per la tutela delle acque dell’Agenzia provinciale per l’ambiente, proposto dall’assessore competente.

 

5. La composizione del comitato tecnico-amministrativo deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione.

 

6. Il comitato tecnico-amministrativo è convocato dal presidente e le adunanze sono valide in presenza della maggioranza dei suoi componenti.

 

7. In caso d’impedimento, il presidente del comitato tecnico-amministrativo è sostituito dal direttore dell’ufficio competente per la bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura e il direttore della Ripartizione provinciale Opere idrauliche da un altro funzionario in servizio presso la ripartizione stessa a tal fine di volta in volta incaricato, mentre per gli altri membri sono nominati membri supplenti proposti dall’assessore rispettivamente competente.

 

8. Le deliberazioni del comitato tecnico-amministrativo sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

 

9. Qualora vi siano da trattare materie che richiedono una competenza specifica, il presidente del comitato tecnico-amministrativo può chiamare a partecipare, con voto consultivo, degli esperti anche provenienti da fuori provincia.

 

10. Funge da segretario un funzionario in servizio presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, di qualifica non inferiore alla sesta.

 

11. Ai membri e al segretario del comitato tecnico-amministrativo è corrisposto, in quanto spetti, il trattamento economico e di missione previsto dalla vigente normativa provinciale.

 

12. Oltre a quelli previsti dalla presente legge, il comitato tecnico-

amministrativo può esprimere pareri:

a) in materia di ricorsi di cui all’articolo 19;

b) in materia di opposizioni avverso la costituzione e l’ampliamento dei consorzi di bonifica;

c) di cui alla legge provinciale 19 novembre 1993, n. 23, e successive modifiche, in sostituzione della commissione tecnica ivi prevista, qualora un intervento, in base alle disposizioni vigenti, dovesse essere corredato anche del parere di questa commissione.

 

13. L’Amministrazione provinciale può inoltre sottoporre all’esame del comitato tecnico-amministrativo progetti, studi, problemi e quesiti connessi con la progettazione, l’esecuzione e la contabilizzazione di lavori di bonifica e di miglioramento fondiario, con operazioni di ricomposizione fondiaria e con l’attività di vigilanza e controllo dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

 

     Art. 29. Ripartizione della spesa

1. La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica o di singoli gruppi a sé stanti di esse e, in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

 

2. La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo l’accertamento dell’ultimazione dell’opera da parte dell’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

 

     Art. 30. Contributi consortili

1. I proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli e extragricoli, ricadenti nei comprensori di bonifica di cui all’articolo 4, che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica, sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica secondo le disposizioni della presente legge e nei limiti dei costi sostenuti per l’attività istituzionale. In questi rientrano le spese per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la sorveglianza delle opere nonché per il funzionamento del consorzio.

 

2. I contributi consortili sono riscossi mediante versamento volontario presso la tesoreria oppure a mezzo dei concessionari del servizio per la riscossione dei tributi oppure, previa convenzione, da altri soggetti che riscuotono già tributi o tariffe per servizi pubblici dagli utenti consortili.

 

3. I contributi di bonifica e irrigazione costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti ed hanno natura tributaria.

 

4. Allo scopo di conseguire l’equo riparto delle spese per la realizzazione, gestione, vigilanza e manutenzione delle opere di bonifica, chiunque utilizzi in qualsiasi modo le medesime è assoggettato al pagamento dei contributi secondo le modalità e le prescrizioni fissate dal consorzio.

 

5. Ai fini del riparto delle spese consortili, gli immobili presenti nel territorio consortile vengono classificati dal consiglio dei delegati di ciascun consorzio di bonifica sulla base del beneficio ottenuto dall’azione di bonifica. Qualora il consiglio dei delegati non provveda alla classificazione entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, vi provvede un apposito commissario a tal fine nominato dalla Giunta provinciale. Le relative spese sono a carico del consorzio di bonifica inadempiente.

 

6. Il beneficio è riferito alle azioni di realizzazione, manutenzione, esercizio e sorveglianza e consiste nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili. Esso è distinto in:

a) beneficio di presidio idrogeologico, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere;

b) beneficio di natura idraulica, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili situati nel comprensorio, dal complesso degli interventi volto al mantenimento dell’efficienza e della funzionalità del reticolo idraulico e delle opere, finalizzato a preservare il territorio da fenomeni di allagamento e ristagno di acque, comunque generati, conservando la fruibilità del territorio e la sua qualità ambientale;

 

c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi ad opere di bonifica e ad opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue;

d) beneficio di presidio del territorio rurale, individuato dal vantaggio tratto dagli immobili, dal complesso di interventi volti alla conservazione ed allo sviluppo del territorio rurale.

 

7. Il piano di classifica approvato dal consiglio dei delegati ai sensi del comma 5 viene pubblicato all’albo pretorio dei comuni interessati per dieci giorni consecutivi. Contro detto piano è ammesso ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dall’ultimo giorno di pubblicazione. Il piano di classifica viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-

Alto Adige. Eventuali successive modifiche al piano di classifica sono soggette alle stesse procedure previste dal presente articolo.

 

 

8. L’ammontare del contributo consortile è determinato con deliberazione annuale di riparto della contribuenza, in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri di contribuenza.

 

9. Chiunque, ancorché non consorziato, utilizzi a qualsiasi titolo opere di bonifica come recapito di scarichi, anche se depurati e provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, è tenuto a contribuire alle spese consortili in proporzione al beneficio ottenuto.

 

10. I consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili. Per ciascuno degli scarichi i consorzi di bonifica devono rivedere gli atti di concessione individuando il relativo canone, da determinare in proporzione al beneficio ottenuto secondo i criteri stabiliti dal piano di classifica.

 

 

11. I gestori di servizi di depurazione e di fognatura che, per l’esercizio di funzioni di loro competenza, utilizzano servizi e opere di bonifica, sono chiamati a contribuire alla realizzazione, manutenzione ed esercizio delle stesse in misura proporzionale al beneficio ottenuto. Tale beneficio, secondo i criteri stabiliti dal piano di classifica, è individuato sulla base dell’intera area, anche se non inclusa nel comprensorio consortile, che beneficia del servizio di fognatura e depurazione. Il contributo di bonifica, limitatamente alla quota riferita allo scolo delle acque reflue e meteoriche, è assolto dal gestore del servizio di depurazione.

 

12. Alla riscossione dei contributi si provvede secondo le norme che regolano l’esazione delle imposte dirette.

 

     Art. 31. Ripristino e manutenzione straordinaria delle opere di bonifica

1. Al ripristino e alla manutenzione straordinaria delle opere di bonifica si procede secondo le modalità previste per il loro finanziamento e la loro esecuzione.

 

 

2. Qualora la necessità della manutenzione straordinaria o del ripristino sia dovuta ad incuria o mancata ordinaria manutenzione, il consorzio di bonifica competente è tenuto a provvedere assumendone tutte le spese senza alcun onere per l’amministrazione provinciale.

 

3. Al fine di garantire la sicurezza nell’utilizzo delle strade di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), i consorzi di bonifica possono limitare il traffico su di esse, disponendo, ove necessario, anche la loro chiusura alla circolazione.

 

4. Le strade site nel comprensorio consortile, delle quali non è reperibile il proprietario o il suo legale rappresentante, su disposizione della Giunta provinciale passano in proprietà del consorzio competente per territorio.

Qualora dette strade abbiano le caratteristiche indicate dall’articolo 4 della legge provinciale 19 agosto 1991, n. 24, il passaggio di proprietà è subordinato all’assenso del comune nel quale esse sono site.

 

5. La Provincia può contribuire alla manutenzione ordinaria e all’esercizio delle opere di bonifica di interesse provinciale nonché all’acquisto del macchinario a tal fine necessario.

 

CAPO IV

RICOMPOSIZIONE FONDIARIA

 

     Art. 32. Disposizioni generali

1. Al fine della razionalizzazione e del miglioramento delle strutture aziendali e agrarie e delle infrastrutture nonché per l’arrotondamento della proprietà agricola la Giunta provinciale, in presenza dell’assenso della maggioranza dei proprietari interessati, può procedere, secondo un apposito piano di ricomposizione fondiaria, alla riunione dei relativi appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico o, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica.

La relativa deliberazione deve essere pubblicata all’albo del comune interessato per almeno dieci giorni consecutivi e in due quotidiani locali.

L’attuazione di una ricomposizione fondiaria ordinata dalla Giunta provinciale deve essere annotata nel libro fondiario, su richiesta del rispettivo consorzio.

 

 

2. Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva derivanti dalla nuova sistemazione vanno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione al valore iniziale dei loro terreni.

 

3. Il conguaglio in denaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati viene, se possibile, evitato e in ogni caso non può superare il 30 per cento del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario.

 

 

4. Le particelle edificiali possono essere incluse nel piano esclusivamente previo assenso del relativo proprietario.

 

5. L’assenso di cui al comma 1 si considera acquisito, se l’esecuzione della ricomposizione fondiaria è approvata dal 90 per cento degli intervenuti all’assemblea dei proprietari interessati, convocata dal Presidente della Provincia, e questi rappresentino almeno il 50 per cento di tutti i proprietari interessati dal piano di ricomposizione fondiaria.

 

     Art. 33. Diritti reali

1. I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in permuta.

 

 

2. Le servitù prediali sono estinte, conservate o costituite in relazione alle esigenze della nuova sistemazione; quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano come conservate, si intendono estinte.

 

 

3. Gli altri diritti reali di godimento, che non sono costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su quella parte del fondo assegnato in permuta che corrisponde in valore ai terreni su cui erano costituiti.

 

4. Le ipoteche che non sono costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario, gravano sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite.

 

 

5. In caso di esproprio, il fondo viene espropriato per intero e il creditore ipotecario trova collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all’ipoteca.

 

     Art. 34. Piano di ricomposizione fondiaria

1. Il piano di ricomposizione fondiaria, oltre alla descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, deve contenere:

a) l’indicazione dei terreni interessati;

b) l’indicazione dei diritti reali preesistenti e dei nomi dei relativi titolari, sulla base delle denunzie dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonché la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati all’articolo 33;

 

c) l’elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla nuova sistemazione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;

 

d) la descrizione delle opere d’interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;

 

e) l’indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;

f) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

 

2. Il piano deve essere compilato, per quanto possibile, d’intesa con i proprietari interessati, e depositato per la durata di 45 giorni presso la segreteria dei comuni interessati dal piano di ricomposizione fondiaria.

 

 

3. Dell’effettuato deposito deve essere data notizia entro 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui al comma 1, lettera b), con espressa menzione della possibilità di presentare ricorso ai sensi del comma 4.

 

 

4. Contro il piano di ricomposizione di cui al comma 3, l’interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale nel termine di 45 giorni dalla data in cui l’interessato ha ricevuto l’avviso previsto dal comma 3. Dal ricorso è comunque esclusa la stima dei fondi facenti parte del piano.

 

 

5. I ricorsi devono essere presentati alla segreteria del comune ove è avvenuto il deposito, che ne rilascia ricevuta.

 

 

6. Decorso il termine anzidetto, il sindaco trasmette alla Ripartizione provinciale Agricoltura il piano di ricomposizione fondiaria e tutti i ricorsi pervenuti.

 

7. Il valore degli appezzamenti fondiari viene stimato da una commissione nominata dal consorzio, in rapporto all’utile costante che possono dare con una coltivazione ordinaria, condotta secondo le regole del buon agricoltore, tenendo conto della loro destinazione urbanistica e della tutela paesaggistica. I risultati della stima ed i criteri ai quali la commissione si è attenuta vengono depositati per almeno 15 giorni presso la segreteria dei comuni interessati dal piano di ricomposizione fondiaria. Dell’avvenuto deposito deve essere data notizia mediante pubblicazione, per la medesima durata, all’albo del comune e su due quotidiani locali.

 

 

8. Entro 30 giorni dall’ultimo giorno della pubblicazione gli interessati possono ricorrere contro il risultato della stima e contro i criteri della stima alla Giunta provinciale, che fissa definitivamente il valore e ne informa il ricorrente.

 

9. Sulla base del parere rilasciato dal comitato tecnico-amministrativo di cui all’articolo 28, la Giunta provinciale approva il piano e decide sui ricorsi.

 

10. Mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno il consorzio è informato dell’approvazione del piano e gli interessati sono informati delle decisioni sui ricorsi.

 

11. L’approvazione del piano produce i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonché la costituzione di tutte le servitù prediali previste nel piano stesso.

 

 

12. Il provvedimento di approvazione del piano di ricomposizione fondiaria, che determina i trasferimenti di cui al comma 11, costituisce titolo per l’apposita trascrizione dei beni immobili trasferiti.

 

13. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni oggetto di assegnazione ha natura costitutiva ed estingue qualsiasi altro diritto reale gravante sui beni stessi.

 

     Art. 35. Assegnazione dei fondi

1. Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi, di regola, all’inizio dell’annata agraria successiva a quella in cui il piano ha avuto completa esecuzione.

 

2. Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i frutti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.

 

3. Tutti i pagamenti da effettuare al fine di evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilità dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna.

In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.

 

 

4. I pagamenti per conguaglio devono essere fatti al consorzio, il quale versa le somme ricevute agli aventi diritto entro il termine di 180 giorni dall’incasso.

 

5. Quando il conguaglio è dovuto al proprietario di un fondo su cui grava un diritto reale di godimento, la somma relativa è investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece il conguaglio è dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma è depositata presso l’istituto di credito al quale è assegnato il servizio di tesoreria del consorzio.

 

6. Entro 180 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di approvazione del piano di ricomposizione fondiaria, il consorzio presenta domanda di intavolazione del piano presso l’ufficio tavolare territorialmente competente.

 

7. Se la dimensione di un fondo non consente una coltivazione razionale, su proposta del coltivatore interessato, si può rinunciare a una nuova assegnazione. In questo caso, dopo l’approvazione del piano da parte della Giunta provinciale, il consorzio paga, a titolo di indennizzo, una somma corrispondente al valore del fondo, stimato ai sensi dell’articolo 34, comma 7.

 

8. I fondi accorpati attraverso piani di ricomposizione fondiaria, approvati dalla Giunta provinciale, sono soggetti a vincolo di durata ventennale di indivisibilità. Tale vincolo deve essere espressamente indicato nell’atto di approvazione del piano e annotato nel libro fondiario.

 

9. Nei casi di trasferimento di proprietà per motivi di successione, per variazioni della destinazione urbanistica o per altre ragioni oggettive, il vincolo di cui al comma 8 può essere revocato mediante provvedimento del direttore dell’ufficio competente per la bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

 

     Art. 36. Piano di rettificazione

1. Allo scopo di evitare smembramenti di fondi, in conseguenza dell’esecuzione di opere di bonifica o di altre opere pubbliche e di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi, previo consenso dei proprietari dei relativi fondi.

 

 

2. Per la predisposizione, approvazione e attuazione del piano di rettificazione valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite negli articoli del presente capo, ad esclusione di quelle concernenti la stima dei terreni ed i conguagli in denaro.

 

     Art. 37. Agevolazioni

1. Per favorire l’accorpamento e l’arrotondamento di fondi agricoli, la Giunta provinciale può concedere contributi fino all’intera copertura delle spese connesse con operazioni di permuta, anche non comprese nei piani di ricomposizione fondiaria.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI PER LA CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

 

     Art. 38. Interventi vietati

1. Salvo quanto previsto al comma 2, sono vietati i seguenti interventi lungo corsi d’acqua, strade, argini, opere di captazione, accumulo e trasporto di acqua a scopo irriguo e potabile e lungo altre opere di bonifica:

a) le piantagioni di alberi a una distanza inferiore a tre metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini e ad una distanza inferiore ad un metro dalle pareti esterne dei canali sotterranei e dalle banchine stradali;

b) qualsiasi tipo di costruzione e lo smovimento del terreno a una distanza inferiore a dieci metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini e ad una distanza inferiore a due metri dalle pareti esterne dei canali sotterranei e dalle banchine stradali, salvo quanto previsto all’articolo 39, comma 1, lettera l);

c) l’apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali, a una distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde, scarpate e pareti sopra dette. Tale distanza non può essere mai inferiore a quattro metri, anche quando l’escavazione del terreno sia meno profonda, salvo quanto previsto all’articolo 39, comma 1, lettera l);

d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d’acqua o impaludamenti dei terreni nonché alterare il regime idraulico della bonifica stessa;

e) qualunque intervento che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, o, anche indirettamente, possa degradare o danneggiare i corsi d’acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonifica;

 

f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica che possa comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell’acqua e dell’aria;

g) qualunque deposito di terra o di altri materiali ad una distanza inferiore ai quattro metri dai suddetti corsi d’acqua;

 

h) qualunque ingombro o deposito di materiale di cui sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;

 

i) l’abbruciamento di stoppie, residui di potatura o di altri materiali, ad una distanza tale da poter arrecare danno alle opere, alle piantagioni e alle altre dipendenze delle opere stesse;

 

j) qualsiasi manomissione alle opere di bonifica ed alle attrezzature dei consorzi;

k) lo sradicamento e l’abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d’acqua.

 

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture pubbliche o ad opere di rinaturalizzazione, previo parere positivo del comitato tecnico-amministrativo di cui all’articolo 28.

 

     Art. 39. Interventi soggetti a concessione

1. Sono soggetti ad apposita concessione:

a) l’esecuzione di interventi che alterano in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei canali, nelle fosse e nei corsi d’acqua di bonifica;

b) le variazioni e alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d’acqua e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;

c) la navigazione nei corsi d’acqua, il passaggio o l’attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto di detti corsi d’acqua ed argini nonché il transito con animali di ogni sorta;

d) il pascolo e la permanenza del bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, sulle sponde e banchine dei corsi d’acqua e loro accessori e sulle strade nonché l’abbeveramento di animali di ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;

e) qualunque apertura, rottura, taglio o opera d’arte, e in genere qualunque innovazione nelle sponde e negli argini dei corsi d’acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsiasi uso, o a scaricare acqua di scarico da abitazioni, edifici a destinazione produttiva o commerciale e simili, senza pregiudizio delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 1, lettera f);

f) qualsiasi modificazione nelle paratoie e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d’acqua che fanno parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, le soglie delle bocche di derivazione, nell’intento di elevare stabilmente o temporaneamente il livello delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;

g) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini;

h) l’estrazione di erbe, ciottoli, ghiaia, sabbia ed altri materiali dai corsi d’acqua di una bonifica. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;

 

i) la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle e simili, anche in via provvisoria, sugli stessi corsi di acqua;

j) la creazione di siepi, recinzioni, guardiavie o opere similari aventi un’altezza non superiore a 1,20 metri, quando vi sia un particolare interesse di un ente pubblico locale;

k) qualsiasi tipo di costruzione e lo smovimento del terreno a una distanza da quattro a dieci metri dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle pareti esterne delle opere sotterranee o dalle banchine stradali;

 

l) l’apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a una distanza dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde, scarpate e pareti da due a quattro metri, se l’escavazione del terreno è inferiore alla profondità delle opere di bonifica.

 

     Art. 40. Concessioni

1. Le concessioni di cui all’articolo 39 sono rilasciate dal consorzio territorialmente competente. In esse sono stabilite le condizioni, la durata non superiore a un trentennio, le norme alle quali sono assoggettate e il canone annuo.

 

2. Senza che sia necessario ripeterlo nell’atto, tali concessioni s’intendono in tutti i casi accordate:

a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

b) con l’obbligo di riparare tutti i danni derivanti da opere, atti o fatti permessi;

c) con la facoltà del concedente di revocarle o modificarle od imporvi altre condizioni;

d) con l’obbligo di osservare tutte le disposizioni della presente legge;

e) con l’obbligo al pagamento di tutte le spese inerenti la stipulazione dei contratti, comunque collegate;

f) con l’obbligo di rimuovere le opere e di riduzione in pristino al termine della concessione e nei casi di decadenza della medesima.

 

3. Qualsiasi concessione deve essere comunicata entro 30 giorni dall’emanazione all’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.

 

4. Le concessioni sono rinnovabili; il concessionario deve comunque farne domanda al consorzio almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

 

 

5. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 l’interessato può presentare ricorso alla Giunta provinciale entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la sua pubblicazione, come previsto all’articolo 19, comma 1.

 

 

6. Il consorzio tiene un apposito registro delle concessioni.

 

7. Tutte le autorizzazioni rilasciate in violazione dell’articolo 39 ovvero in mancanza o in difformità della concessione di cui al presente articolo sono nulle.

 

     Art. 41. Obblighi

1. Nel rispetto della normativa ambientale e paesaggistica i possessori o affittuari dei terreni compresi nel perimetro consortile devono:

 

a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

 

b) effettuare tutti gli interventi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;

 

c) effettuare la manutenzione ordinaria dei fossi, secondo quanto prescritto dal regolamento consortile;

d) mantenere spurgati gli intubamenti sotterranei e le paratoie;

e) lasciare libera lungo i canali di scolo consorziali, non muniti d’argini, una zona della larghezza di tre metri in ogni lato, per consentire i lavori di manutenzione necessari;

f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che per qualsiasi causa cadano nei corsi d’acqua o sul piano viabile di dette strade;

g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d’acqua e alle strade di bonifica, che, sporgendo sui detti corsi d’acqua e sulle strade medesime, producono difficoltà al servizio o ingombro al transito;

h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d’arte d’uso particolare e privato di uno o più possessori o affittuari;

i) lasciare agli incaricati della bonifica libero passaggio sulle sponde dei fossi e dei canali di scolo privati o consorziali;

 

j) osservare il regolamento di esercizio delle opere di bonifica di cui all’articolo 12, comma 5, lettera k).

 

     Art. 42. Sanzioni amministrative

1. Chiunque taglia o rompe gli argini dei canali di bonifica o di ripari delle opere di bonifica e delle opere finalizzate a scolare nei canali di bonifica acque estranee alla bonifica stessa, soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.750,00 euro a 17.500,00 euro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato.

 

2. Le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 38 sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 450,00 euro a 4.500,00 euro, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato.

 

3. Sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 2.500,00 euro:

a) le violazioni delle altre prescrizioni contenute nella presente legge;

b) l’inosservanza di ordini o diffide emanati dagli organi previsti dalla presente legge;

c) l’inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nelle concessioni;

d) la violazione del regolamento di esercizio delle opere di bonifica di cui all’articolo 12, comma 5, lettera k).

 

4. La sorveglianza sull’applicazione della presente legge è esercitata dal personale in servizio presso l’ufficio competente in materia di bonifica presso la Ripartizione provinciale Agricoltura nonché dal personale tecnico e dai capi operai in servizio presso i consorzi di bonifica territorialmente competenti. Al personale incaricato vengono conferite le medesime qualifiche previste per il personale provinciale svolgente analoghe funzioni nel settore delle opere idrauliche.

 

5. Se vengono eseguiti lavori o interventi in violazione delle prescrizioni contenute nella presente legge, l’agente accertatore lo comunica immediatamente al direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura, che può disporre la sospensione immediata dei lavori.

 

6. L’ordine di sospensione di cui al comma 5 è emanato con apposito decreto contenente anche una descrizione dello stato di fatto accertato ed è notificato ai trasgressori ed alle persone responsabili in solido.

 

7. L’inosservanza dell’ordine di cui al comma 5 comporta la triplicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle relative prescrizioni.

 

8. Se sono state eseguite opere in violazione del divieto di cui all’articolo 38 o in assenza o in difformità dalla concessione di cui all’articolo 39, il direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura ordina al trasgressore la riduzione delle cose allo stato che precedeva la violazione e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari, precisando le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale devono essere eseguite le disposizioni, con l’avvertenza che, in mancanza, si procederà all’esecuzione d’ufficio a spese del trasgressore. Dell’esecuzione d’ufficio viene incaricato il consorzio di bonifica competente per territorio.

 

9. Nei casi d’urgenza o se il trasgressore non è conosciuto, l’esecuzione d’ufficio può essere ordinata immediatamente e senza bisogno di diffida al trasgressore. In caso di resistenza è richiesto l’aiuto delle forze di pubblica sicurezza.

 

10. La sorveglianza sulla buona esecuzione dei lavori ordinati o eseguiti d’ufficio è esercitata dal consorzio di bonifica competente per territorio, che ne riferisce al direttore della Ripartizione provinciale Agricoltura.

 

CAPO VI

MIGLIORAMENTO FONDIARIO

 

     Art. 43. Opere di miglioramento fondiario

1. Sono opere di miglioramento fondiario quelle eseguite per l’interesse particolare degli immobili inclusi nel comprensorio consortile. Vi rientrano:

 

a) le opere di sistemazione idraulico-agraria;

b) le opere di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile, la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e di teleferiche che possono sostituirle;

 

c) le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o di borgate rurali;

d) i dissodamenti;

e) le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani, le piantagioni;

f) gli impianti consortili di produzione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica per usi agricoli;

g) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni;

h) qualsiasi altro miglioramento fondiario in genere eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente dal piano generale di bonifica.

 

2. La Giunta provinciale può concedere ai consorzi di miglioramento fondiario contributi per l’esecuzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria delle opere di miglioramento fondiario nonché per l’acquisto degli immobili e del macchinario a tali fini necessari.

 

     Art. 44. Consorzi di miglioramento fondiario

1. Il consorzio di miglioramento fondiario è una persona giuridica privata, costituita per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio di opere di miglioramento fondiario comuni a più fondi indipendenti.

 

2. Il numero dei consorziati non può essere inferiore a nove.

 

3. Sono organi del consorzio di miglioramento fondiario:

a) l’assemblea;

b) il consiglio dei delegati;

c) il consiglio d’amministrazione;

d) il presidente;

e) i revisori dei conti.

 

4. Gli organi consortili elettivi durano in carica cinque anni.

 

5. L’assemblea è costituita dai proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile, che siano in regola con il pagamento del contributo consortile di cui all’articolo 30. L’assemblea elegge, nel proprio seno, i membri del consiglio dei delegati.

 

 

6. Le elezioni del consiglio dei delegati sono indette entro sei mesi dalla decadenza del mandato del consiglio uscente.

 

7. Il presidente del consorzio convoca l’assemblea mediante pubblicazione, almeno 15 giorni prima, dell’avviso indicante la data, l’ora e il luogo della convocazione all’albo pretorio dei comuni nei quali ricade il comprensorio consortile.

 

 

8. Nei consorzi con meno di 100 consorziati l’assemblea assume i compiti e le funzioni del consiglio dei delegati.

 

9. Lo statuto consortile fissa il numero dei delegati da eleggere. Al fine di assicurare nel consiglio dei delegati adeguate rappresentanze di tutto il comprensorio, nello statuto può essere prevista la suddivisione dei consiglieri per sezioni elettorali.

 

10. Il consiglio dei delegati:

a) elegge, con votazioni separate, fra i membri eletti dall’assemblea il presidente del consorzio e gli altri componenti del consiglio d’amministrazione;

 

b) nomina i revisori dei conti;

c) delibera sulle modifiche allo statuto consortile;

d) delibera sulle modifiche al comprensorio territoriale del consorzio;

e) approva il bilancio preventivo, le relative variazioni e il bilancio consuntivo;

f) delibera i criteri di ripartizione della spesa;

g) approva il regolamento di esecuzione delle opere di miglioramento fondiario;

h) delibera su tutte le questioni di carattere straordinario, quali:

1) l’accensione di prestiti o mutui passivi;

 

2) l’approvazione dei progetti delle opere;

 

i) delibera su ogni altra materia riguardante il funzionamento del consorzio, che non sia di competenza specifica degli altri organi.

 

11. Il componente del consiglio dei delegati eletto dall’assemblea, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti.

 

12. Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione di cui al comma 11 e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche.

 

13. Il consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di consorziati, non inferiore a tre.

 

 

14. L’elezione del consiglio di amministrazione è effettuata a scrutinio segreto. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di voti è eletto il candidato più anziano.

 

15. Il componente del consiglio di amministrazione eletto dall’assemblea ai sensi del comma 8, che per qualsiasi motivo cessi dalla carica, è sostituito dal primo dei non eletti. Nell’impossibilità di procedere alla sostituzione e se il numero dei consiglieri si riduce a meno di due terzi, si provvede al rinnovo delle cariche.

 

16. Il presidente e il vicepresidente sono eletti dal consiglio dei delegati nella prima riunione, da convocarsi, da parte del presidente uscente del consorzio, non oltre 30 giorni dalla data delle elezioni del consiglio dei delegati.

 

17. Il consiglio dei delegati nomina tre revisori dei conti. I revisori dei conti:

a) vigilano sulla gestione del consorzio;

b) assistono alle adunanze del consiglio dei delegati e del consiglio d’amministrazione, se vengono trattate questioni di tipo contabile;

c) presentano al consiglio dei delegati una relazione sul bilancio preventivo, sulle relative variazioni e sul bilancio consuntivo.

 

18. I revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, dandone successiva immediata comunicazione scritta al consiglio dei delegati ovvero al consiglio d’amministrazione nel caso di cui al comma 8.

 

19. Non possono essere nominati revisori dei conti:

a) il presidente, il vicepresidente e i membri del consiglio dei delegati;

b) le persone che hanno con il consorzio un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.

 

20. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, il consiglio dei delegati provvede alla sostituzione dei revisori dei conti entro tre mesi dalla cessazione.

 

21. Se i revisori dei conti accertano gravi irregolarità, chiedono al presidente l’immediata convocazione del consiglio dei delegati.

 

22. In caso di gravi motivi, la Giunta provinciale può disporre lo scioglimento dei consorzi di miglioramento fondiario, determinando la destinazione del loro patrimonio. A tal fine nomina un apposito commissario che procede anche all’introito dei contributi consortili dovuti, al fine di soddisfare gli eventuali creditori del consorzio.

 

23. La Giunta provinciale può affidare ai consorzi di bonifica di secondo grado di cui all’articolo 6 l’esecuzione di ispezioni periodiche sui consorzi di miglioramento fondiario, al fine di segnalare all’ufficio competente in materia di bonifica della Ripartizione provinciale Agricoltura l’inosservanza di quanto stabilito dagli statuti in materia di convocazione e effettuazione delle assemblee generali, di rinnovo degli organi consortili e di contabilità.

 

24. Oltre alle opere di miglioramento fondiario, i consorzi di miglioramento fondiario possono provvedere alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia elettrica ad uso agricolo esclusivamente per il proprio fabbisogno in canali e condotte consortili nonché l’approvvigionamento di imprese produttive e attività civili con acqua corrente per usi che comportano la restituzione delle acque e sono compatibili con le successive utilizzazioni.

 

     Art. 45. Rinvio

1. Ai consorzi di miglioramento fondiario si applicano, ad eccezione dell’obbligo di pubblicazione sull’albo consortile, ove previsto, in riferimento:

a) alla costituzione, l’articolo 4, commi 5, 6 e 7;

b) alla partecipazione al consorzio ed al catasto consortile, l’articolo 5;

c) al consorzio di secondo grado, l’articolo 6;

d) allo statuto consortile, l’articolo 9;

e) al consiglio d’amministrazione, gli articoli 13 e 17;

f) al presidente del consorzio, gli articoli 14 e 17, in quanto applicabili;

g) ai ricorsi, l’articolo 19, comma 2;

h) alla vigilanza, l’articolo 21, comma 1, e l’articolo 22;

i) alla fideiussione, l’articolo 23;

j) alla dichiarazione di pubblica utilità e agli espropri, l’articolo 26, commi 5, 6 e 7;

k) al parere tecnico-economico, l’articolo 27;

l) alla ripartizione della spesa, l’articolo 29, comma 1;

m) alla riscossione dei contributi consortili, l’articolo 30, commi 2, 3, 6 e 9.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 46. Riserva di norme

1. Al fine dell’esecuzione delle opere previste nella presente legge, trovano comunque applicazione le vigenti disposizioni in materia di urbanistica e di tutela dell’ambiente e del paesaggio.

 

     Art. 47. Norme transitorie

1. In prima applicazione della presente legge, sono soggette alla sua disciplina i comprensori di bonifica già esistenti alla sua entrata in vigore.

 

2. I consorzi di bonifica montana esistenti ai sensi della normativa vigente e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge, assumono le funzioni e la denominazione di consorzio di bonifica.

 

3. L’ufficio provinciale competente in materia di bonifica, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, redige un elenco delle opere di bonifica di proprietà della Provincia lasciate in amministrazione, senza alcun titolo, ai consorzi di bonifica.

 

 

4. Le opere di bonifica risultanti dall’elenco di cui al comma 3 si intendono consegnate ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 3, commi 5, 6 e 7.

 

5. I consorzi di bonifica soggiacciono agli obblighi contenuti nel disciplinare di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 7.

 

6. I consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario adeguano i loro statuti a quanto contenuto nella presente legge, entro un anno dall’entrata in vigore della stessa. Se i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario non ottemperano a tale obbligo, la Giunta provinciale provvede d’ufficio.

 

7. Per le opere edili completate anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, in violazione degli articoli 133 e 134 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, i consorzi di bonifica territorialmente competenti possono procedere al rilascio di concessioni in sanatoria. In tal caso non trovano applicazione le sanzioni amministrative di cui all’articolo 42.

 

8. Gli agenti accertatori già nominati prima dell’entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla revoca delle loro mansioni da parte dell’autorità che ha provveduto alla loro nomina.

 

9. Alle domande di concessione di agevolazioni nell’ambito della bonifica e del miglioramento fondiario, presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono concessi i contributi previsti dalla normativa abrogata con l’articolo 49, comma 1, lettere c) e i).

 

     Art. 48. Norme finali

1. In riferimento a quanto non disciplinato dalla presente legge per quanto concerne i consorzi di bonifica si applica, in quanto possibile, la normativa in materia comunale vigente.

 

2. Nei consorzi di miglioramento fondiario esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non trova applicazione quanto contenuto all’articolo 44, comma 2.

 

     Art. 49. Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) la legge provinciale 15 settembre 1973, n. 53, e successive modifiche;

b) la legge provinciale 11 gennaio 1975, n. 3;

c) la legge provinciale 11 giugno 1975, n. 28, e successive modifiche;

d) gli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge provinciale 21 agosto 1975, n. 43;

e) gli articoli 6, 7 e 8 della legge provinciale 24 novembre 1977, n. 36;

f) gli articoli 20 e 21 della legge provinciale 7 luglio 1980, n. 24;

g) l’articolo 7 della legge provinciale 3 novembre 1981, n. 29;

h) gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 17-bis della legge provinciale 8 novembre 1982, n. 34, e successive modifiche;

i) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 10 della legge provinciale 24 febbraio 1993, n. 6, e successive modifiche.

 

     Art. 50. Disposizione finanziaria

1. Alla copertura della spesa per gli interventi a carico dell’esercizio 2009 ai sensi della presente legge si fa fronte con le quote di stanziamento ancora disponibili sulle UPB 13100.40, 13210.15 e 13210.20 del bilancio provinciale 2009, autorizzate ai sensi delle disposizioni abrogate dall’articolo 49, comma 1, lettere c) ed i).

 

 

2. La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con legge finanziaria annuale.

 

     Art. 51. Parificazione

1. Le qualifiche relative a persone fisiche, che nella presente legge compaiono solo al maschile, si riferiscono indistintamente a persone di sesso femminile e maschile.

 

 

2. Per l’utilizzo delle qualifiche in riferimento a persone concrete, andrà sempre usato il genere grammaticale corrispondente.