§ 4.5.83 - L.R. 9 febbraio 2007, n. 1.
Proroga dell’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44: Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:09/02/2007
Numero:1


Sommario
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Modifiche alla L.R. 28 dicembre 2006, n. 47: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 - 2009 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2007).
Art. 4.  Modifica art. 85 della L.R. 15/2004.
Art. 5.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 agosto 1999, n. 59: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23.12.1998, n. 152 avente per oggetto: Norme per il trasporto pubblico locale.
Art. 6.  Modifica alla L.R. 9 settembre 1983, n. 62: Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 4.5.83 - L.R. 9 febbraio 2007, n. 1.

Proroga dell’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44: Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.

(B.U. 16 febbraio 2007, n. 9).

 

     Art 1. Proroga dell’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44: Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.

     1. Le disposizioni di cui all’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44 (Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale) si intendono prorogate sino a tutto l’anno 2007.

 

Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Le minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio sono ripianate con un contributo forfetario erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte nell'ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565: "Interventi per l’istituzione di tariffe speciali e concessioni di agevolazioni sui servizi di linea di trasporto pubblico" dello stato di previsione della spesa del bilancio del corrente esercizio.

     2. La ripartizione della somma di cui al comma 1 avviene in proporzione diretta alle percorrenze ammesse a contribuzione regionale o corrispettivo e assentite, per il penultimo anno antecedente a quello di riferimento, a ciascuna azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali. Ai fini della medesima ripartizione le percorrenze dei servizi urbani, così come definiti con verbale del Consiglio regionale n. 110/5 del 23 novembre 1998, sono maggiorate del 50%.

 

     Art. 3. Modifiche alla L.R. 28 dicembre 2006, n. 47: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 - 2009 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2007).

     1. All’Allegato 1 (Tabella dei rifinanziamenti delle LL.RR) della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007/2009 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2007), il rifinanziamento concernente la L.R. 114/1998 relativo al capitolo di spesa 181565 UPB 06 01 003 è sostituito nei seguenti termini:

 

Legge regionale

Oggetto

Capitolo

UPB

N.

Anno

Articolo

Disposizioni in materia delibera circolazione sul trasporto pubblico locale

181565

06.01.003

44

2005

 

 

 

 

 

 

     Art. 4. Modifica art. 85 della L.R. 15/2004.

     1. Al comma 2 dell'art. 85 della L.R. 15/2004 come modificato dall'art. 9 della L.R. 32/2004 e dall'art. 49 della L.R. 41/2004 è sostituito integralmente dall'art. 256 della L.R. 6/2005 come modificato dalla L.R. 41/2006 relativo a: "Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti" al primo rigo le parole "alla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "al 31.12.2006".

 

     Art. 5. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 9 agosto 1999, n. 59: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23.12.1998, n. 152 avente per oggetto: Norme per il trasporto pubblico locale.

     1. Al comma 2 dell'art. 2 della L.R. 59/1999 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 152/1998 avente per oggetto: Norme per il trasporto pubblico locale) le parole "ed il 31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti parole "e il termine indicato al primo comma del presente articolo,".

 

     Art. 6. Modifica alla L.R. 9 settembre 1983, n. 62: Disciplina generale ed organica in materia di trasporti pubblici locali.

     1. All'art. 27 della L.R. 62/1983 le parole "trattasi di servizio di interesse esclusivamente locale e/o con funzione di adduzione del traffico di linea di più vasto interesse" sono soppresse.

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.