§ 4.5.52 - L.R. 23 dicembre 1998, n. 152.
Norme per il trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:23/12/1998
Numero:152


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione del trasporto pubblico locale e regionale.
Art. 3.  Classificazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.
Art. 4.  Riparto dei servizi di trasporto tra Regione ed Enti Locali.
Art. 5.  Funzioni di competenza regionale.
Art. 6.  Competenza delle Province.
Art. 7.  Competenze dei Comuni.
Art. 8.  Competenze delle Comunità Montane.
Art. 9.  Piano Regionale dei Trasporti.
Art. 10.  Programma Triennale dei servizi.
Art. 11.  Riparto delle risorse tra gli enti locali.
Art. 12.  Criteri definizione bacini di traffico.
Art. 13.  Servizi minimi.
Art. 14.  Intesa.
Art. 15.  Programmazione integrativa dei servizi minimi.
Art. 16.  Definizione bacini di traffico come unità di gestione per le gare.
Art. 17.  Inserimento dei servizi ferroviari nei bacini di traffico.
Art. 18.  Organizzazione dei servizi nelle aree a domanda debole.
Art. 19.  Trasferimento di funzioni.
Art. 20.  Regime transitorio.
Art. 21.  Procedure per l'affidamento dei servizi.
Art. 22.  Contratti di servizio.
Art. 23.  Criteri per la definizione del sistema tariffario.
Art. 24.  Regime di trasferimento tra imprese.
Art. 25.  Agenzia per la mobilità.
Art. 26.  Interventi sostitutivi.
Art. 27.  Abrogazione di norme.


§ 4.5.52 - L.R. 23 dicembre 1998, n. 152.

Norme per il trasporto pubblico locale.

(B.U. n. Spec. del 29 dicembre 1998).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, in attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59. «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e del Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 «Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59», disciplina con la presente legge il sistema regionale di trasporto pubblico locale al fine di:

     a) garantire il diritto alla mobilità dei cittadini attraverso la realizzazione di un sistema coordinato ed integrato dei trasporti;

     b) promuovere uno equilibrato ed economico sviluppo dell'intero territorio regionale;

     c) concorrere alla salvaguardia dell'ambiente ed alla qualità della vita nelle aree urbane;

     d) applicare il decentramento amministrativo nell'attuazione della riforma del trasporto pubblico locale;

     e) favorire la razionalizzazione e l'efficacia della spesa del comparto trasporti;

     f) perseguire l'impiego ottimale delle reti infrastrutturali in ferro.

     2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma precedente la Regione provvede a:

     - delegare alle Province, ai Comuni ed alle Comunità Montane, in caso di esercizio associato del trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994 n. 97, le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

     - definire i bacini di traffico quale unità di rete intermodale per l'organizzazione del trasporto pubblico locale;

     - razionalizzare il sistema della mobilità pubblica e privata;

     - introdurre il principio della concorrenza per il mercato con il ricorso a procedure concorsuali per la scelta dei gestori dei servizi;

     - incentivare la razionalizzazione della spesa con l'introduzione dei contratti di servizio e di un sistema di monitoraggio in merito all'efficienza e all'efficacia della spesa;

     - assicurare la certezza delle risorse finanziarie destinate al comparto attraverso l'iscrizione in bilancio del Fondo regionale trasporti;

     - assicurare la coerenza degli investimenti con le scelte programmatiche complessive della Regione Abruzzo e di settore nei vari livelli previsti;

     - attuare il sistema di informatizzazione Regione - Enti Locali - Aziende - Utenti;

     - incentivare il miglioramento della mobilità urbana ed interurbana e migliorare la qualità di vita nelle aree congestionate con politiche di riassetto e di modernizzazione del trasporto pubblico e di

razionalizzazione di quello privato;

     - incentivare la razionalizzazione della mobilità urbana ed extraurbana attraverso l'integrazione intermodale e tariffaria e la realizzazione e o ottimizzazione di adeguati modi di interscambio ed il riassetto dei servizi di bacino, compresa anche l'integrazione dei servizi di area urbana e dei servizi nei comuni a scarsa densità abitativa con le reti di servizio di bacino;

     - determinazione, d'intesa con gli enti locali e le parti sociali, del livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare l'esigenza di mobilità dei cittadini.

 

     Art. 2. Definizione del trasporto pubblico locale e regionale.

     1. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci di competenza regionale, come definiti dagli articoli 1 e 3 del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, che comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, fluviali e aerei effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze, e tariffe prestabilite, ad offerta indifferenziata, anche se rivolti ad una particolare categoria di persone.

     2. I servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma del presente articolo si distinguono in:

     a) automobilistici;

     b) a guida vincolata in sede propria o in sede promiscua diversi da quelli ferroviari;

     c) ferroviari;

     d) lacuali;

     e) marittimi;

     f) aerei.

 

     Art. 3. Classificazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

     1. I servizi di trasporto di cui al comma 2 dell'art. 2 lettere a) e b) sono classificati funzionalmente in:

     1) Collegamenti intercity:

     rete dei servizi di carattere regionale ed interregionale che realizzano collegamenti di corridoio con elevati standard qualitativi di servizio, con forte raccolta di passeggeri nel bacino di origine e con progressiva rarefazione delle fermate in approssimazione alla destinazione finale;

     2) Collegamenti portanti:

     rete essenziale dei servizi di bacino e dei servizi di collegamento interbacino con caratteristiche di velocizzazione dei percorsi con fermate solo nei punti di adduzione lungo le principali direttrici di traffico;

     3) Collegamenti di adduzione:

     rete integrativa costituita dai servizi di raccolta e di distribuzione della domanda rispetto ai collegamenti di bacino portanti, con caratteristiche di adduzione e di interscambio e con distribuzione di percorsi di integrazione sul territorio con orari coordinati;

     4) Collegamenti di area:

     rete integrativa costituita dai servizi di collegamento di relazione all'interno di aree urbane ed extraurbane, comprendente sia collegamenti di linea con percorsi ed orari fissi che servizi non convenzionali ad orario ed itinerario variabile per completare l'offerta dei servizi di trasporto in ambito locale relativamente a:

     - trasporti urbani;

     - singole componenti della domanda di trasporto: scolastica, lavorativa, di accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali;

     - domanda di trasporto nelle aree a domanda debole e nei comuni montani.

     2. I servizi di trasporto di cui al comma 2 art. 2 lettere a) e b) sono classificati in relazione alle esigenze di mobilità da soddisfare in:

     1) Ordinari

     Servizi di linea svolti con i sistemi di mobilità di cui all'art. 2 comma 1, ed altri sistemi di mobilità idonei al trasporto di persone e merci che in futuro possono essere individuati, offerti alla generalità degli utenti per esigenze di carattere continuativo, secondo condizioni di trasporto prestabilite. I servizi di linea ordinari possono essere preceduti da fasi transitorie di sperimentazione non superiore a sei mesi. Nella categoria dei servizi ordinari rientrano anche i servizi stagionali, per trasporto di utenti in determinati periodi dell'anno per soddisfare le esigenze di mobilità turistica estiva ed invernale in particolari località, ed i servizi occasionali, per soddisfare particolari esigenze di mobilità di carattere straordinario di vaste categorie di utenti in occasione di eventi straordinari. I servizi stagionali ed occasionali hanno comunque le caratteristiche del trasporto di linea e non rientrano nella categoria dei servizi di granturismo.

     2) [A chiamata

     Servizi di linea che soddisfano le esigenze di mobilità delle aree a domanda debole in tutto il territorio regionale e sono organizzati in base a programmi che consentano, con l'uso di opportune tecnologie, la piena conoscenza e fruibilità dei servizi da parte dell'utenza e la possibilità di un'alta flessibilità rispetto alla domanda di mobilità.] [1]

     3) Speciali:

     Servizi di linea effettuati con sistemi innovativi di trasporto e con sistemi che introducono l'utilizzazione di tecnologie avanzate [2].

     4) Gran turismo:

     Sono servizi di linea di gran turismo, soggetti ad autorizzazione amministrativa, quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegati che si effettuano a tariffa libera [3].

 

     Art. 4. Riparto dei servizi di trasporto tra Regione ed Enti Locali.

     1. I servizi di trasporto regionale, classificati nell'art. 3 sono attribuiti, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge n. 59/97 secondo i sottoriportati criteri.

     2. La competenza è attribuita alla Regione, per quanto riguarda la programmazione, per collegamenti intercity di cui al comma 1, punto n. 1 dell'art. 3 della presente legge.

     3. La competenza è attribuita alle Province sulla base della assegnazione dei competenti bacini di traffico per i collegamenti portanti e di adduzione di cui al comma 1, punti 2 e 3 dell'art. 3 della presente legge.

     4. La competenza è attribuita ai Comuni ed alle Comunità Montane in caso di gestione di servizi associati di trasporto per collegamenti di area di cui al comma 1, punto 4 dell'art. 3.

     5. Per quanto riguarda i servizi interbacino la competenza è assegnata ai bacini in base al criterio della prevalenza del percorso e di conseguenza alle Province cui i bacini sono assegnati.

     6. In caso di gestione di Servizi di Trasporto rapido di massa interessanti più bacini e/o più Province le competenze relative saranno regolate mediante accordi di programma tra tutti gli Enti Locali interessati ed attribuite sulla base di criteri di capacità di attrazione di traffico, misurata con elaborazione degli ultimi dati ISTAT sulla mobilità, e della prevalenza del numero delle fermate e dei chilometri effettuati nei rispettivi territori.

     7. Per quanto riguarda i collegamenti di area urbana i servizi vengono attribuiti al Comune se i servizi si svolgono all'interno del territorio comunale o anche se attuano collegamenti tra un Comune che svolge la funzione di polo attrattore del traffico ed i Comuni limitrofi.

     8. In quest'ultimo caso le singole competenze saranno definite di volta in volta mediante accordi di programma tra i Comuni interessati sulla base dei criteri di capacità di attrazione di traffico, misurata con elaborazione degli ultimi dati ISTAT sulla mobilità, e della prevalenza del numero delle fermate e dei chilometri effettuati nei rispettivi territori.

     9. I Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti possono, con accordi di programma con le Province titolari della delega dei bacini di traffico di appartenenza, devolvere la quota di servizi minimi essenziali a loro attualmente assegnata alla quota di servizi minimi di bacino per realizzare servizi di area integrati con le caratteristiche di servizio urbano ed interurbano nell'ambito dei piani di bacino, che saranno posti in gara unitariamente con la rete di bacino.

     10. A partire dal 1° gennaio 1999 non verrà più attribuito direttamente a Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti l'esercizio del trasporto pubblico locale di area urbana di cui all'art. 7 della presente legge, in quanto la mobilità relativa ai suddetti comuni sarà comunque garantita nell'ambito della mobilità di bacino, la cui programmazione tramite il programma triennale dei servizi ed i piani di bacino dovrà assicurare i servizi minimi essenziali.

     11. Per quanto riguarda i collegamenti di competenza delle Comunità Montane, al fine di assicurare la mobilità dei Comuni a bassa densità abitativa con domanda debole di trasporto, è possibile prevedere l'effettuazione di servizi di area integrati con le caratteristiche di servizio urbano ed interurbano previo accordi di programma tra i Comuni interessati con devoluzione eventuale della quota di servizi minimi essenziali, attualmente già in assegnazione ai singoli enti, alla quota di servizi minimi di competenza delle Comunità Montane.

 

     Art. 5. Funzioni di competenza regionale.

     1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza della regione tutti i compiti e le funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, ed in particolare:

     a) programmazione e controllo dei servizi di trasporto di persone e merci con qualsiasi modalità effettuati in base ai principi della integrazione delle reti e dell'intermodalità;

     b) definizione dei bacini regionali di traffico;

     c) definizione degli indirizzi per la pianificazione dei trasporti da parte degli enti locali, ed in particolare dei piani di bacino di competenza delle Province e dei piani urbani del traffico di competenza dei Comuni finalizzati ai principi dell'integrazione delle reti e dell'intermodalità;

     d) definizione dei criteri per l'applicazione della politica tariffaria da parte degli enti delegati e realizzazione, di concerto con gli enti locali e con le aziende di trasporto interessate, sentite le OO.SS., di un sistema di integrazione tariffaria;

     e) programmazione degli investimenti sulla base delle previsioni del piano regionale dei trasporti, dei piani di bacino e dei piani urbani del traffico e degli accordi di programma in materia di investimenti stipulati ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 422/97, traguardando i principi dell'integrazione delle reti e dell'intermodalità;

     f) definizione della rete dei servizi minimi con le modalità di cui agli articoli 13 e 14 della presente legge, ricognizione delle politiche pianificate da parte degli enti locali delegati per quanto riguarda le esigenze delle aree a domanda debole, verifica della possibilità di gestire i servizi associati di trasporto pubblico locale di cui al comma 8 dell'art. 13 della presente legge da parte delle Comunità Montane, verifica della compatibilità della programmazione dei servizi aggiuntivi da parte degli enti locali con la rete dei servizi minimi ai fini di un razionale utilizzo delle risorse pubbliche;

     g) redazione dei programmi triennali dei servizi, quantificazione delle risorse da impegnare nei bilanci regionali, ripartizione delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali;

     h) determinazione del livello dei servizi minimi d'intesa con gli enti locali e le forze sociali;

     i) coordinamento e vigilanza sull'attuazione della riforma e della delega con particolare riferimento al sistema delle gare con formulazione di bandi-tipo e direttive di indirizzo, soprattutto in riferimento alla necessità del monitoraggio degli adempimenti successivi ai decreti di trasferimento di cui all'art. 19 comma 1 per assicurare una tempistica di realizzazione delle gare il più possibile omogenea, anche mediante la fissazione di un calendario comune concordato;

     j) definizione degli standard di qualità e degli indicatori per il monitoraggio dei contratti di servizio;

     k) programmazione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale e dei servizi interregionali in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.A. e stipula dei contratti di servizio relativi alla loro gestione con le modalità e la tempistica prevista dell'art. 9 del D.Lgs. 422/97;

     l) programmazione ed amministrazione della «Gestione Governativa Ferrovia Penne-Pescara» e della «Gestione Governativa Ferrovia Adriatico- Sangritana» con le modalità e la tempistica prevista dall'art. 8 del D.Lgs. 422/97 e stipula dei relativi contratti di servizio;

     m) stipula con il Ministero dei Trasporti dell'accordo di programma finalizzato alla definizione dei finanziamenti diretti al risanamento tecnico economico delle ferrovie di cui alla lettera l);

     n) programmazione della rete dei servizi di carattere regionale ed interregionale di cui al punto 1, comma 1 dell'art. 3 della presente legge, non compresa nella rete dei servizi minimi finanziata dal bilancio regionale e dal bilancio degli enti locali, ma attribuita alla gestione del bacino di origine dove viene effettuata la raccolta principale dei passeggeri. In caso di sussistenza di incertezze nella attribuzione verranno applicati i criteri previsti nel comma 5 dell'art. 4 della presente legge;

     o) programmazione ed amministrazione attraverso criteri di semplificazione amministrativa in materia di esercizio di attività economiche con applicazione di un sistema autorizzatorio in favore di imprese di trasporto in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro dei Trasporti 20 dicembre 1991 n. 448, della rete dei servizi di granturismo, previa emanazione di apposite normative;

     p) indirizzo, coordinamento e vigilanza sulle attività delegate per effetto della presente legge e di altre leggi regionali già emanate o da emanare;

     q) gestione di concerto con gli enti delegati del sistema informatico di livello regionale di cui all'articolo 11 del disegno di legge regionale «Investimenti nel settore trasporti»;

     r) programmazione e gestione delle attività di studio e di promozione di azioni positive in materia di traffico e della mobilità pubblica al fine di incidere sulla situazione storica del trasporto pubblico locale di domanda decrescente rispetto alla domanda complessiva di mobilità ed al fine di incidere sia sulla qualità dei servizi offerti che sulla qualità del rapporto con l'utenza, attraverso azioni di informazione e di sensibilizzazione;

     s) adozione, con atto del Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale entro sei mesi, della Carta dei servizi, con riferimento alla direttiva emanata dal Consiglio dei Ministri in data 27 gennaio 1994 in ordine ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici, da adottarsi da parte delle aziende di trasporto entro un anno dalla approvazione da parte del Consiglio Regionale.

 

     Art. 6. Competenza delle Province.

     1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza delle province tutte le funzioni ed i compiti in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, non previsti dall'art. 5, ed in particolare:

     a) Programmazione ed amministrazione dei servizi di trasporto pubblico locale di bacino, sia della rete dei servizi minimi essenziali a carico del bilancio regionale, sia degli eventuali servizi aggiuntivi a carico del bilancio provinciale, con qualsiasi modalità effettuati, compresi i servizi ferroviari di interesse locale, relativa ai collegamenti portanti e di adduzione di cui ai punti 2 e 3, comma 1 dell'art. 3, nonché ai collegamenti di area urbana e di area montana la cui programmazione può essere attribuita ai bacini secondo le procedure di cui ai commi 9 e 11 dell'art. 4 della presente legge. Amministrazione dei servizi di cui al comma 1 punto 1 dell'art. 3 della presente legge sulla base della programmazione di competenza regionale. La programmazione deve ispirarsi al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana e dei servizi di bacino, con particolare attenzione alla organizzazione coordinata dell'offerta di trasporto nelle aree a domanda forte con fenomeni di elevato pendolarismo verso i centri urbani. La programmazione dei servizi aggiuntivi ha il solo limite della compatibilità con la rete dei servizi minimi;

     b) redazione dei piani di bacino, in sede di prima applicazione della presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore, con previsione di meccanismi di revisione e di relativa flessibilità;

     c) verifica della compatibilità dei piani urbani del traffico con la programmazione di bacino con procedure concordate con i comuni interessati, in sede di prima applicazione della presente legge, di durata non superiore a tre mesi;

     d) gestione delle risorse trasferite a titolo di investimenti e di spesa corrente per l'esercizio delle funzioni delegate, secondo i principi generali stabiliti dalle leggi regionali in materia di organizzazione del trasporto e di investimenti e le scelte della programmazione regionale, di bacino ed integrativa;

     e) svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto gestore e l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza sulla base dei principi e delle normative stabiliti dalla Regione;

     f) stipula dei contratti di servizio relativi ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la regione nonché di eventuali servizi aggiuntivi con onere a carico dei propri bilanci;

     g) applicazione della politica tariffaria sulla base dei principi stabiliti dalla regione;

     h) monitoraggio dei contratti di servizio anche attraverso sistemi informatizzati di controllo della qualità basati sugli indicatori stabiliti dalla regione;

     i) applicazione del sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale tramite i contratti di servizio;

     j) applicazione del sistema delle agevolazioni tariffarie stabilite dalle leggi regionali;

     k) svolgimento dei compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria previsti dalle normative regionali e nazionali sulle aziende di trasporto, compresi quelli relativi al personale;

     l) [svolgimento delle funzioni di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali variazioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare] [4];

     m) rilascio di autorizzazioni per effettuare servizi di trasporto pubblico con autobus destinati al servizio di noleggio da rimessa;

     n) approvazione dei Regolamenti Comunali relativi all'esercizio dell'attività di noleggio da rimessa con autobus.

 

     Art. 7. Competenze dei Comuni.

     1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza dei Comuni:

     a) organizzazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale di area urbana, sia della rete dei servizi minimi essenziali a carico del bilancio regionale, sia degli eventuali servizi aggiuntivi a carico del bilancio comunale, relativi ai collegamenti di area di cui al punto 4, comma 1 dell'art. 1 della presente legge. Tale organizzazione deve ispirarsi al principio della massima integrazione dei servizi di area urbana e dei servizi di bacino, con particolare attenzione alla organizzazione coordinata dell'offerta di trasporto nelle aree a domanda forte con fenomeni di elevato pendolarismo verso i centri urbani. La programmazione dei servizi aggiuntivi ha il solo limite della compatibilità con la rete dei servizi minimi;

     b) predisposizione dei piani urbani del traffico sulla base degli indirizzi regionali e attuazione delle procedure di verifica della compatibilità dei piani con la programmazione di bacino provinciale con procedure non superiori a tre mesi, in sede di prima applicazione della presente legge;

     c) gestione delle risorse trasferite a titolo di investimenti e di spesa corrente per l'esercizio delle funzioni delegate, secondo i principi generali stabiliti dalle leggi regionali in materia di organizzazione del trasporto e di investimenti e le scelte della programmazione regionale, di bacino ed integrativa;

     d) svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto gestore e l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza sulla base dei principi e delle normative stabiliti dalla Regione;

     e) stipula dei contratti di servizio relativi ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la regione e sentite le OO.SS. nonché di eventuali servizi integrativi con onere a carico dei propri bilanci;

     f) applicazione della politica tariffaria sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla regione;

     g) monitoraggio dei contratti di servizio anche attraverso sistemi informatizzati di controllo della qualità basati sugli indicatori stabiliti dalla regione;

     h) applicazione del sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale tramite i contratti di servizio;

     i) applicazione del sistema delle agevolazioni tariffarie stabilite dalle leggi regionali;

     j) svolgimento dei compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria previsti dalle normative regionali e nazionali sulle aziende di trasporto, compresi quelli relativi al personale.

 

     Art. 8. Competenze delle Comunità Montane.

     1. In materia di trasporto pubblico locale sono di competenza delle Comunità Montane:

     a) organizzazione e gestione dei servizi di area di cui al punto 4, comma 1 dell'art. 3 della presente legge, e degli eventuali servizi aggiuntivi a carico del bilancio delle comunità montane, in caso di esercizio associato dei servizi di trasporto pubblico locale, relativi a tutti i comuni della comunità montana di riferimento, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994 n. 97. La programmazione dei servizi aggiuntivi ha il solo limite della compatibilità con la rete dei servizi minimi;

     b) stipula degli accordi di programma di cui al comma 11 dell'art. 4 ed al comma 8 dell'art. 13 della presente legge;

     c) gestione delle risorse trasferite a titolo di investimenti e di spesa corrente per l'esercizio delle funzioni delegate, secondo i principi generali stabiliti dalle leggi regionali in materia di organizzazione del trasporto e di investimenti e le scelte programmatiche del Piano regionale dei trasporti;

     d) svolgimento delle procedure concorsuali per l'individuazione del soggetto gestore e l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza, sulla base dei principi e delle normative stabilite dalle Regioni;

     e) stipula dei contratti di servizio relativi ai livelli minimi di servizio stabiliti d'intesa con la regione e sentite le OO.SS. nonché di eventuali servizi aggiuntivi con onere a carico dei propri bilanci;

     f) applicazione della politica tariffaria sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla regione;

     g) monitoraggio dei contratti di servizio anche attraverso sistemi informatizzati di controllo della qualità basati sugli indicatori stabiliti dalla regione;

     h) applicazione del sistema sanzionatorio relativo alla gestione dei servizi di trasporto pubblico locale tramite i contratti di servizio;

     i) applicazione del sistema delle agevolazioni tariffarie stabilite dalle leggi regionali;

     j) svolgimento dei compiti di vigilanza amministrativa e finanziaria previsti dalle normative regionali e nazionali sulle aziende di trasporto, compresi quelli relativi al personale.

 

     Art. 9. Piano Regionale dei Trasporti.

     1. La Regione Abruzzo, nell'esercizio delle funzioni di programmazione e di controllo, redige il Piano Regionale dei Trasporti come piano regionale della mobilità e delle relative strutture, configurando un sistema integrato dei trasporti adeguato alle aspettative di sviluppo socio-economico come delineate nel Programma Regionale di sviluppo e compatibili con le esigenze di tutela della qualità della vita.

     2. Per le finalità di cui al comma precedente il Piano Regionale:

     - concorre alla definizione del Piano Generale dei Trasporti;

     - individua le linee di sviluppo delle politiche della mobilità delle persone e delle merci a breve e medio termine in armonia con gli obiettivi del Piano Generale Nazionale;

     - individua la rete di infrastrutture funzionali ad un sistema di trasporti integrato;

     - determina gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali;

     - definisce i bacini di traffico sulla base di criteri oggettivi di organizzazione della mobilità che tengano conto delle previsioni di assetto del territorio e di sviluppo economico stabilite dalla programmazione generale regionale;

     - stabilisce i criteri per la eventuale ridefinizione dei limiti territoriali dei bacini e fissa i criteri programmatici e le direttive per la elaborazione dei piani di bacino di traffico da parte delle Province per assicurare la loro coerenza con il piano stesso, anche per la rete di servizi integrativi che questi vorranno gestire e finanziare con fondi a carico dei propri bilanci;

     - delinea i criteri per l'impiego ottimale delle risorse da destinare ai trasporti pubblici;

     - definisce i criteri per l'organizzazione dei servizi di taxi, di noleggio con conducente e ogni altro tipo di trasporto integrativo;

     - definisce i criteri per il coordinamento e l'integrazione fra i diversi modi di trasporto.

     3. La proposta del piano regionale dei trasporti viene presentata dalla Giunta Regionale che, al fine della sua predisposizione, si avvale anche dell'apporto di consulenze esterne, e della collaborazione con istituti di ricerca universitari.

     4. La deliberazione di adozione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     5. Entro 45 giorni da tale pubblicazione gli enti locali, gli altri settori regionali, le organizzazioni sindacali, le imprese operanti nel settore trasporti, le associazioni dei consumatori, possono presentare le loro osservazioni scritte al Settore Trasporti che ne curerà l'istruttoria, anche avvalendosi delle consulenze e collaborazioni di cui al comma precedente.

     6. La proposta, completa della documentazione istruttoria di cui al comma precedente, verrà illustrata nel corso di 4 Conferenze Istruttorie a livello Provinciale ed approvata definitivamente dalla Giunta Regionale come proposta di deliberazione al Consiglio Regionale.

 

     Art. 10. Programma Triennale dei servizi.

     1. Il Consiglio Regionale in conformità alle previsioni del piano regionale dei trasporti in materia di domanda ed offerta di trasporto, con riferimenti ai servizi minimi di cui ai successivi articoli 13 e 14, tenendo conto dei piani di bacino predisposti dalle province, di concerto con le organizzazioni sindacali confederali, le organizzazioni imprenditoriali del settore, e sentite le associazioni dei consumatori e le associazioni degli enti locali, approva, su proposta della Giunta Regionale, il programma triennale dei servizi di trasporto pubblico locale, che individua:

     a) la rete e l'organizzazione dei servizi;

     b) i criteri per l'integrazione modale e tariffaria;

     c) le risorse da destinare al trasporto pubblico di interesse locale e regionale, sia per esercizio che per investimenti, specificando l'entità di quelle relative al trasporto ferroviario;

     d) le modalità di determinazione delle tariffe;

     e) le modalità di attuazione e di revisione dei contratti di servizio pubblico;

     f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

     g) i criteri per la riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.

     2. In sede di prima applicazione della presente legge il Consiglio regionale approva il programma triennale dei servizi in relazione alla rete dei servizi minimi così come definita negli articoli 13 e 14 della presente legge anche in assenza di approvazione del piano regionale dei trasporti e dei piani di bacino.

     3. Il Consiglio regionale non può variare in aumento chilometrico la rete dei servizi minimi, definita ai sensi degli articoli 13 e 14, e contenuta nel programma triennale dei servizi, senza reperire con propria autonoma procedura presso il Settore bilancio, le risorse finanziarie necessarie.

 

     Art. 11. Riparto delle risorse tra gli enti locali.

     1. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 5, 6, 7 la Giunta Regionale ripartisce entro il 31 dicembre dell'anno precedente le risorse finanziarie del Fondo regionale trasporti destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuate e le assegna dopo l'approvazione del bilancio di previsione.

     2. Il riparto di spesa prevede:

     1) l'individuazione delle risorse destinate alla stipula dei contratti di servizio per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.A. e alle ferrovie in gestione commissariale governativa o alle società di cui al comma 5 dell'art. 8 del D.Lgs. 422/97;

     2) l'individuazione delle risorse relative ai servizi di area urbana di competenza comunale;

     3) l'individuazione delle risorse destinate ai servizi di area nell'ambito del territorio delle Comunità Montane in caso di gestione associata di servizi di trasporto;

     4) l'individuazione delle risorse destinate ai servizi portanti e di adduzione nell'ambito dei bacini di competenza delle Province.

 

     Art. 12. Criteri definizione bacini di traffico.

     1. Ai fini della presente legge per bacini di traffico si intende l'unità territoriale entro la quale si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze lavorative e scolastiche, la fruibilità dei servizi amministrativi, socio-sanitari, culturali e per la riduzione della congestione e dell'inquinamento.

     2. I servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini costituiscono la rete di trasporto pubblico locale di ogni bacino di traffico i cui costi sono iscritti nel bilancio regionale.

     3. La rete dei servizi minimi di bacino comprende anche i servizi ferroviari di interesse locale.

     4. In sede di prima applicazione della presente legge, in relazione alla necessità di attuazione delle norme contenute nel D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422. I limiti territoriali dei bacini sono definiti dalla Regione, anche in assenza del Piano Regionale dei Trasporti, con procedure di consultazione delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane, sentite anche le OO.SS..

     5. Fanno parte della rete di trasporto pubblico locale di ogni bacino anche i servizi «intercity» di cui al punto 1 comma 1 del precedente art. 3 secondo i principi di competenza stabiliti nella lettera «n» art. 5, della presente legge. Tali servizi non sono soggetti a contribuzione regionale, ma sono inseriti nei bacini ai fini della loro attribuzione mediante la stessa gara prevista per la rete dei servizi minimi.

 

     Art. 13. Servizi minimi.

     1. La rete dei servizi minimi è definita nei programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, previa procedura d'intesa con gli enti locali interessati, sulla base delle risorse previste dalla programmazione finanziaria contenuta nei bilanci regionali qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di modalità dei cittadini con riferimento alle seguenti esigenze primarie:

     a) soddisfacimento in via prioritaria del pendolarismo scolastico e lavorativo;

     b) garanzia dell'accessibilità delle strutture sanitarie, culturali, sociali e amministrative di bacino;

     c) integrazione fra le reti di trasporto;

     d) intermodalità;

     e) scelta delle soluzioni di trasporto per le singole direttrici di traffico che comportino i minori costi per la collettività, mantenendo la qualità, il comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di regolarità e di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli;

     f) scelta delle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare le esigenze di trasporto all'interno dei vari bacini di traffico.

     2. Per la definizione dei servizi minimi la Giunta Regionale adotta con proprio atto, sentite le OO.SS. parametri adeguati in base alle elaborazioni dei dati a disposizione sulla domanda ed offerta di mobilità ed agli studi predisposti dal Settore Trasporti, per la definizione del monte chilometrico ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze di mobilità di ciascun bacino.

     3. Per la definizione dei servizi minimi la Giunta Regionale adotta con proprio atto, sentite le OO.SS., parametri formulati in base alle elaborazioni dei dati a disposizione sulla domanda ed offerta di mobilità ed a studi predisposti dal Settore Trasporti relativi ad indicatori socio- economici e territoriali, per la definizione del monte chilometrico ritenuto sufficiente a soddisfare le esigenze di mobilità dei comuni.

     4. In sede di prima applicazione della presente legge la proposta di suddivisione del monte chilometrico totale tra i servizi di trasporto, come classificati ai punti 1, 2, 3, comma 1 dell'articolo 3 della presente legge, sarà effettuata a titolo provvisorio, in vista del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 14 e della conseguente definizione della rete, dei servizi minimi da emettere a gara pubblica, prendendo come base il monte chilometrico ammesso a contribuzione regionale definito relativamente all'anno 1998 o con successivi provvedimenti adottati della Giunta Regionale nel corso dell'esercizio 1999 ai sensi del successivo comma 9, suddiviso per i servizi in concessione comunale ed i servizi in concessione regionale. I servizi di cui al punto 1, comma 1 dell'art. 3 saranno detratti dalla quota di servizi attualmente in concessione regionale ai fini del calcolo del monte chilometrico da attribuire al trasporto di bacino o al trasporto di area, in quanto non facenti parte della quota di servizi minimi essenziali ammessi alla contribuzione regionale.

     5. Per la definizione dei servizi minimi di bacino in una prima ipotesi di ripartizione in base ai parametri di cui al comma 2 ai fini del raggiungimento dell'intesa di cui all'articolo 14, si prenderà in considerazione solo il 90% dei chilometri mentre il 10% sarà riservato ad una operazione di riequilibrio successiva tra i vari bacini.

     6. L'operazione di riequilibrio successiva tra i vari bacini sarà operata abbandonando il criterio di prima suddivisione del dato storico del monte chilometrico ammesso a contribuzione regionale ed introducendo criteri integrativi, rispetto a quelli da definire in base ai commi 2 e 3, che consentano di attuare un meccanismo di comparazione incentivante tra le diverse gestioni dei bacini di traffico. Analogo meccanismo incentivante sarà introdotto per i servizi in concessione comunale. I criteri per la comparazione incentivante tra le diverse gestioni delle reti, sia di bacino che urbane, sia in affidamento diretto, che risultanti dalle gare, saranno stabiliti dalla Giunta Regionale di concerto con gli enti delegati, sentite le OO.SS..

     7. Per la definizione dei servizi minimi di competenza comunale si procederà analogamente secondo quanto stabilito al comma 5.

     8. Nell'ambito della ripartizione di cui ai comma 4 e 5, nei bacini comprendenti il territorio delle Comunità Montane che intendono gestire servizi associati di trasporto, volontà risultante da atti organizzatori dell'ente e da accordi di programma sottoscritti con tutti i comuni appartenenti al territorio delle singole Comunità Montane, una quota massima pari al 5% del monte chilometrico è assegnato ai servizi minimi essenziali di area montana, salvo diversi accordi di programma nell'ambito dei bacini stessi.

     9. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla definizione della rete dei servizi minimi essenziali con le procedure previste nei commi da 1 a 8 del presente articolo, la Giunta Regionale stabilisce con propria deliberazione i servizi di trasporto su gomma e filoviari che non sono riconducibili alle esigenze di mobilità essenziale dei cittadini di cui all'art. 16 del D.Lgs. 17 novembre 1997 n. 422, sulla scorta dei seguenti criteri:

     - soddisfacimento prioritario della domanda di trasporto sistematica per pendolarismo scolastico e lavorativo;

     - utilizzo della intermodalità nella individuazione dei servizi minimi offerti all'utenza per garantire il diritto alla mobilità;

     - soddisfacimento della domanda con sistematica di mobilità per accesso ai servizi amministrativi, socio-sanitari e culturali.

 

     Art. 14. Intesa.

     1. L'intesa di cui al comma 2 dell'art. 16 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422 viene raggiunta in sede di Conferenza Permanente per gli enti locali e viene ratificata per ciascun bacino di traffico mediante un accordo di programma tra la Regione ed i rappresentanti degli enti locali territoriali interessati.

     2. La proposta della rete dei servizi minimi di bacino, compresi anche i servizi minimi di bacino relativi al trasporto di area urbana e di area montana, e del relativo piano finanziario viene approvata dalla Giunta regionale e sottoposta all'esame della Conferenza permanente per gli enti locali che ha 60 giorni di tempo per chiedere chiarimenti al Settore trasporti in ordine alle scelte operate ed ai criteri adottati per la sua definizione e per presentare le sue osservazioni, che sono esaminate definitivamente dalla Giunta regionale previa istruttoria del Settore trasporti.

     3. Sulla base della rete dei servizi minimi così definita viene predisposta la proposta di programma triennale da sottoporre al Consiglio Regionale dei servizi di trasporto pubblico locale.

     4. Gli enti locali interessati partecipano attraverso la presentazione di proposte ed osservazioni scritte alla fase di esame da parte della Consulta degli enti locali.

     5. Gli enti locali sottoscrivono l'accordo di programma dopo l'approvazione definitiva da parte della Giunta; in caso di mancata sottoscrizione da parte di qualcuno degli enti locali del bacino vale comunque l'assetto dei servizi previsto per il primo anno di validità del piano triennale, con possibilità di aprire un procedimento di revisione, sempre presso la Conferenza, solo per le linee di traffico di adduzione al territorio dell'ente o che lo attraversano, con le stesse procedure di cui al comma 2 previa presentazione di proposte alternative a parità di km e di costo, con possibile variazione delle modalità di trasporto. In caso comunque di mancato accordo, anche dopo l'espletamento della procedura di revisione, previa intesa della Conferenza Permanente degli Enti Locali, la sottoscrizione dell'accordo di programma da parte della Provincia competente rispetto al bacino di traffico interessato, sostituisce la sottoscrizione dell'accordo di programma dell'ente locale dissenziente, fino alla scadenza della validità del programma triennale dei servizi.

     6. Tali proposte possono essere anche presentate congiuntamente da più enti territoriali sempre nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente.

     7. Le procedure del presente articolo riguardano tutti i servizi di TPL comunque gestiti.

 

     Art. 15. Programmazione integrativa dei servizi minimi.

     1. Gli enti locali, sentite le OO.SS., possono intervenire in sede di definizione dei servizi minimi, o successivamente in sede di stipula degli accordi di programma, con la previsione di una programmazione aggiuntiva di servizi il cui costo sia totalmente a carico dei loro bilanci.

     2. Tali servizi di trasporto aggiuntivi devono essere naturalmente integrati e compatibili con la rete dei servizi minimi, anche ai fini dell'efficienza e dell'efficacia della spesa pubblica, il loro svolgimento può essere previsto con qualsiasi modalità e può consistere in servizi aggiuntivi sulle direttrici di traffico già servite, può prevedere nuovi collegamenti, può consistere nell'esecuzione di servizi occasionali o stagionali.

 

     Art. 16. Definizione bacini di traffico come unità di gestione per le gare.

     1. I bacini di traffico sono definiti dalla regione in base ai criteri della connessione dei servizi, in rapporto ai fabbisogni di mobilità con particolare riguardo alle esigenze lavorative scolastiche e turistiche, dell'autocontenimento dei bacini, della interazione delle relazioni tra Comuni compresi nel bacino in armonia con le aree in cui si articolano la programmazione e l'assetto del territorio.

     2. I bacini di traffico definiti in base ai criteri di cui al comma 1 del presente articolo, presi singolarmente o in forma aggregata in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche del traffico, nonché i servizi intercity costituiscono l'unità di gestione da porre a gara pubblica complessivamente con eccezione dei servizi di area di cui al punto n. 4, comma 1 dell'articolo 3 della presente legge in caso di organizzazione di servizi associati di trasporto di cui all'art. 11 comma 1 della L. 97/94 da parte delle Comunità Montane, dei servizi di area attinenti il trasporto pubblico locale di competenza comunale come definito al punto 4, comma 1 dell'articolo 3, e dei servizi ferroviari per i quali valgono le procedure di cui all'art. 9 del D.Lgs. 422/97. Fanno parte della unità di gestione da porre a gara pubblica anche i servizi «intercity» di cui al punto 1 comma 1 del precedente art. 3, secondo i principi di competenza stabiliti nella lettera «n» dell'articolo 5 della presente legge.

     3. I singoli piani di bacino sono approvati dalle Province con procedure che assicurino la più ampia partecipazione degli enti locali, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni dei consumatori, delle organizzazioni imprenditoriali del settore. Nel caso in cui il bacino di traffico interessi il territorio di più Province, la predisposizione del piano e lo svolgimento della gara per l'affidamento dei servizi sono attribuiti alla Provincia che ha la prevalenza territoriale ed approvato d'intesa con l'altro ente. Con le stesse procedure possono essere adottate modifiche e variazioni non attuabili in base alle normative ed agli assetti di piano previsti.

     4. Le Province procedono alla programmazione di bacino, prevedendo la rete dei servizi minimi finanziata dalla regione e la rete degli eventuali servizi integrativi a carico dei loro bilanci.

 

     Art. 17. Inserimento dei servizi ferroviari nei bacini di traffico.

     1. I servizi ferroviari di interesse regionale ed interregionale costituiscono una unica rete di livello regionale.

     2. I servizi ferroviari di interesse locale sono inseriti nella programmazione di bacino, ai fini della definizione della rete dei servizi minimi.

 

     Art. 18. Organizzazione dei servizi nelle aree a domanda debole.

     1. Per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale a domanda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento dell'esigenza di mobilità in tutto il territorio regionale, gli enti locali delegati, sentite le OO.SS., possono individuare differenti modalità di espletamento dei servizi in base ai criteri stabiliti dalla programmazione regionale e di bacino ed alle disposizioni di legge con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 422/97 art. 14 commi da 4 a 8, ed alla classificazione dei servizi di trasporto contenuta nell'art. 3 commi 1 e 2 della presente legge.

 

     Art. 19. Trasferimento di funzioni.

     1. Il trasferimento delle funzioni al sistema delle autonomie locali viene attuato mediante la emanazione dei decreti del Presidente della Giunta Regionale con i quali vengono individuati anche i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire.

     2. Sugli schemi di decreti suddetti proposti dalla Giunta Regionale previo parere della commissione consiliare competente per materia, viene acquisito il parere della Conferenza Permanente degli Enti locali entro 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque essere emanati. In caso di proposte di modifiche si procederà all'istruttoria delle stesse da parte del Settore Trasporti ed alla approvazione definitiva degli schemi da parte della Giunta Regionale prima della emanazione.

     3. [5].

 

     Art. 20. Regime transitorio.

     1. [6].

     2. [7].

     3. [I servizi di trasporto pubblico locale in atto alla approvazione della presente legge che non siano stati riconosciuti come servizi minimi essenziali con le procedure previste al comma 9 dell'art. 13 della presente legge, possono essere svolti senza contribuzione regionale sino alla approvazione dei piani di bacino e dell'assetto dei trasporti di area urbana da parte dei comuni: gli enti locali interessati possono comunque assumerne l'onere finanziario in sostituzione della regione] [8].

     4. [9].

     5. [10].

     6. Nel caso di servizi di trasporto pubblico gestiti direttamente dagli enti locali o da questi affidati direttamente a propri consorzi o a proprie aziende speciali, è escluso l'ampliamento dei bacini di servizio rispetto a quelli già gestiti alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 422/97.

07. Nel caso di trasformazione dei consorzi e delle aziende di cui al comma precedente, da effettuarsi entro dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, in società per azioni o in cooperative anche tra i dipendenti, o di frazionamento societario per esigenze funzionali o di gestione, i servizi di trasporto possono essere affidati direttamente dagli enti locali delegati alle società derivanti dalle suddette trasformazioni, per un periodo massimo di tre anni. Trascorso il periodo massimo individuato con proprio atto dall'ente locale, i servizi di trasporto devono essere affidati con le procedure previste dall'art. 21 della presente legge.

     8. I comuni che assicurano i servizi di trasporto di area urbana attraverso gestione in economia, con percorrenze al di sotto di 100.000 chilometri annui e con meno di 10 unità lavorative, possono avvalersi delle procedure previste dai commi 9 e 11 dell'art. 4 della presente legge. Nel caso non si avvalgono di tali procedure e vogliano continuare la gestione dei servizi, non sono obbligati ad operare la trasformazione di cui al comma precedente, ma non possono ampliare i bacini in cui sono esercitati i servizi alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 422/97, e disciplinano la gestione dei servizi con apposito regolamento che indichi:

     - i servizi offerti ed i relativi programmi di esercizio;

     - le tariffe del trasporto fissate in base alla normativa regionale di riferimento comprese le agevolazioni tariffarie;

     - il materiale rotabile in dotazione e gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di età, manutenzione, pulizia dei veicoli utilizzati;

     - la copertura finanziaria eccedente lo stanziamento a carico del bilancio regionale per servizi minimi essenziali per la copertura dei costi del servizio.

 

     Art. 21. Procedure per l'affidamento dei servizi.

     1. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione del trasporto pubblico locale e regionale, gli enti locali delegati, per l'affidamento dei servizi di loro competenza, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 18 del D.Lgs. 422/97, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta dei gestori delle reti dei servizi.

     2. L'aggiudicazione avviene sulla base dei criteri previsti dall'art. 34 lett. a) della direttiva CEE 93/38 del 14 giugno 1993, secondo la procedura prevista dall'art. 12, comma 2, lettera B) del decreto legislativo di recepimento 17 marzo 1995, n. 158, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con riferimento anche a standards qualitativi fissati dalla regione.

     3. I criteri e gli indirizzi per l'espletamento delle procedure concorsuali sono definiti dalla regione in relazione alla tipologia delle reti dei servizi da mettere in gara, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie:

     - rete portante di bacino e di adduzione e collegamenti interbacino;

     - rete dei servizi di area comunale;

     - rete dei servizi di area montana;

     - rete dei servizi intercity attribuiti a ciascun bacino.

     4. Per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale nell'ambito di queste reti di servizi possono essere richieste in sede di gara, e previste nei relativi contratti di servizio, le tipologie degli stessi individuate al comma 2 dell'art. 3 della presente legge punti 1, 2 e 3:

     - ordinari (compresi quelli stagionali e quelli occasionali)

     - a chiamata

     - sperimentali.

     5. Inoltre gli enti locali delegati possono, sulla base dei criteri e delle direttive impartite dalla regione, in base a particolari esigenze della domanda di trasporto da soddisfare, avvalersi delle modalità di espletamento dei servizi previste ai commi 4 e 5 dell'art. 14 del D.Lgs. 422/97.

     6. Per quanto riguarda la scelta dei soci privati delle società miste si applicano le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n. 533 (Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti locali).

     7. L'affidatario dei servizi, per esigenze straordinarie e per un periodo massimo pari a sei mesi, rinnovabile una sola volta, può subaffidare, per quote limitate, i servizi di trasporto pubblico oggetto di contratto di servizio, previa autorizzazione dell'ente affidante o concedente.

     Fermo restando che il soggetto affidatario rimane responsabile del servizio nei confronti dell'ente competente, il rapporto di subaffidamento è regolato da contratto di servizio, da stipulare tra l'azienda affidataria e il soggetto subaffidatario.

 

     Art. 22. Contratti di servizio.

     1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale, con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, è regolato mediante contratti di servizio di durata non superiore a nove anni.

     2. La Giunta Regionale approva lo schema-tipo del contratto di servizio, tenendo conto delle diverse modalità di servizio.

     3. Le Province, i Comuni e le Comunità Montane stipulano i contratti di servizio con le aziende aggiudicatarie, a seguito dell'espletamento di procedure concorsuali di gara pubblica di cui al precedente articolo 21 o di affidamento diretto ai sensi dell'art. 20, almeno tre mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

     4. I contratti di servizio relativi ai servizi ferroviari devono essere stipulati almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità.

     5. I contratti di servizio devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, che, al netto dei costi delle infrastrutture dovrà raggiungere almeno lo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000. Tale rapporto potrà variare, per quote di servizi tassativamente individuate e purché sia comunque garantito l'equilibrio di bacino o di area complessivo nel rispetto della quota dello 0,35, solo in relazione a particolari obblighi di servizio individuati nel contratto di servizio.

     6. Ai fini del monitoraggio di cui all'art. 5 comma 1 lett. j della presente legge gli enti delegati trasmettono alla regione tutti i dati necessari relativi ai contratti nei termini indicati dalla regione, anche avvalendosi delle tecnologie messe a disposizione nell'ambito del progetto informatico di livello regionale relativo al comparto trasporti.

     7. I contratti di servizio definiscono:

     a) il periodo di validità del contratto, nei limiti massimi e minimi previsti dalla presente legge;

     b) le caratteristiche dei servizi offerti ed i programmi di esercizio;

     c) l'importo dovuto per le prestazioni del contratto e le relative modalità di pagamento, eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della struttura tariffaria;

     d) le modalità di modifica della specifica dei servizi nei termini consentiti dal contratto;

     e) le modalità di revisione e di risoluzione del contratto;

     f) le tariffe del servizio;

     g) i fattori di qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio in termini di regolarità e di età, manutenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli;

     h) gli obiettivi di efficienza e le sanzioni in caso di mancato rispetto degli impegni assunti;

     i) l'obbligo della applicazione per le singole tipologie del comparto dei trasporti dei rispettivi contratti nazionali collettivi di lavoro, nonché di quelli regionali, provinciali ed aziendali;

     j) l'obbligo di conseguire la sicurezza degli ambienti di lavoro;

     k) l'obbligo di provvedere alla certificazione dei bilanci e di tenere la contabilità separata ai sensi dell'art. 1, comma 5, del Regolamento CEE n. 1893/91;

     l) la disciplina da applicare in caso di sub-affidamento dei servizi;

     m) le garanzie che devono essere prestate dall'impresa di trasporto affidataria del servizio;

     n) i casi di risoluzione del contratto;

     n) l'obbligo di inserimento nel sistema informatico di livello regionale per quanto riguarda tutti i dati fisici e finanziari della gestione.

 

     Art. 23. Criteri per la definizione del sistema tariffario.

     1. Nel rispetto dei principi di integrazione ed uniformità tra i diversi sistemi, modi e tipi di trasporto, la Giunta Regionale stabilisce i criteri di politica tariffaria, tenuto conto dei costi del servizio e della necessità che, a partire dal 1° gennaio 2000, sia assicurato il conseguimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi operativi al netto dei costi di infrastruttura.

     2. Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico locale sono specificatamente determinate, in armonia con i criteri di cui al primo comma, nell'ambito dei contratti di servizio.

     Nell'ambito degli aggiornamenti periodici delle tariffe stabilite dalla Giunta regionale, le aziende di trasporto, in relazione alle caratteristiche e consistenza del traffico interessato, possono richiedere alla Giunta regionale l'applicazione o meno degli aumenti stabiliti.

     Tale deroga deve essere autorizzata dalla Giunta regionale per poter essere applicata.

     3. Le agevolazioni tariffarie sono determinate nell'ambito del contratto di servizio in base alla legislazione regionale relativa.

     4. Gli oneri derivanti dalle predette agevolazioni o esenzioni tariffarie trovano copertura nell'ambito del contratto di servizio.

     5. E' vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti.

 

     Art. 24. Regime di trasferimento tra imprese.

     1. In tutti i casi di subentro di un'impresa al precedente gestore si applicano le seguenti disposizioni:

     a) al gestore che cessa dal servizio per qualsiasi motivo non spetta alcun indennizzo. Lo stesso trattamento è previsto nel caso di mancato rinnovo, risoluzione o decadenza del contratto di servizio;

     b) ove un'impresa subentri ad altra nella gestione del servizio, o anche di quota parte del medesimo, il trasferimento del personale dall'impresa cessante all'impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A, del R.D. 8 Gennaio 1931, n. 148, conservando al personale l'inquadramento contrattuale ed il trattamento economico originario, comprensivo degli eventuali contratti integrativi aziendali in essere, rinviando alla successiva contrattazione i processi di armonizzazione, nonché gli aspetti concernenti l'organizzazione del lavoro. Sugli organici delle imprese subentranti è prevista la concertazione preventiva con le OO.SS.;

     c) i beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio sono ceduti all'impresa subentrante al valore di mercato al netto dei contributi pubblici per investimenti. Per i beni mobili ed immobili non ceduti all'impresa subentrante il gestore che cessa dal servizio è tenuto alla restituzione alla Regione del contributo pubblico. La cessione all'impresa subentrante del solo materiale rotabile avviene per quello con vetustà inferiore a 10 anni al valore di mercato decurtato di un decimo del contributo pubblico per ogni anno di vetustà e per quello con vetustà superiore a 10 anni al valore di mercato. La restituzione alla Regione del contributo pubblico relativo al materiale rotabile non ceduto non avviene per i mezzi con vetustà superiore a 10 anni, e per i mezzi con vetustà inferiore a 10 anni avviene con decurtazione di un decimo per ogni anno trascorso dall'erogazione del contributo. Tutti i vincoli garantiti sui beni mobili ed immobili in favore della Regione, vengono trasferiti all'azienda subentrante. Per tutti gli altri beni comunque finanziati con contributi pubblici per investimenti, il regime di uscita dal vincolo di destinazione, o di trasferimento ad altra impresa, è lo stesso di cui sopra tranne che per il numero degli anni come diversamente e specificatamente determinato dalla normativa regionale. Solamente per i beni immobili il regime di uscita dal vincolo di destinazione, o di trasferimento ad altra impresa, non segue la regola della proporzionalità annuale, ma avviene in quota fissa pari all'intero contributo ricevuto.

 

     Art. 25. Agenzia per la mobilità.

     1. Al fine di monitorare la mobilità regionale, l'offerta e la domanda di trasporto e le relative reti di infrastrutture, la qualità ed il livello dei servizi prodotti, l'efficienza e l'efficacia nella produzione degli stessi da parte delle aziende, è istituita con apposita legge regionale, presso il Settore Trasporti della Regione Abruzzo, l'Agenzia per la mobilità.

     2. Per il raggiungimento dei fini sopra indicati, l'Agenzia si avvarrà del sistema informativo regionale previsto dall'art. 11 del d.d.l.r. «Norme per gli Investimenti nel settore trasporti». Nell'ambito dell'Agenzia verrà costituito il Comitato Regionale per la Mobilità di cui faranno parte le OO.SS., le organizzazioni imprenditoriali del settore e le associazioni di consumatori.

 

     Art. 26. Interventi sostitutivi.

     1. In caso di mancato svolgimento da parte delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane delle competenze loro delegate in base alle disposizioni della presente legge, la Giunta Regionale, sentita la Conferenza Permanente per gli enti locali, adotta gli atti necessari per attuare interventi sostitutivi delle specifiche competenze non attivate.

 

     Art. 27. Abrogazione di norme.

     1. [Sono abrogate le seguenti leggi regionali e le loro modificazioni ed integrazioni] [11]:

     - L.R. 62/83, fatto salvo quanto disposto all'art. 20 comma 5 della presente legge.

 

 


[1] Numero abrogato dall’art. 155 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[2] Numero riformulato dall’art. 155 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e ripristinato nel testo originale dall'art. 88 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, con la decorrenza ivi indicata.

[3] Numero così riformulato dall’art. 155 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[4] Lettera abrogata dall'art. 1 della L.R. 29 novembre 2013, n. 46.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999, n. 59.

[6] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999, n. 59.

[7] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999, n. 59.

[8] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 29 maggio 2007, n. 11.

[9] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999, n. 59.

[10] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999, n. 59.

[11] Capoverso abrogato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999, n. 59.