§ 96.2.19 - Legge 5 dicembre 1985, n. 730.
Disciplina dell'agriturismo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:96. Turismo
Capitolo:96.2 disciplina generale
Data:05/12/1985
Numero:730


Sommario
Art. 1.  Finalità dell'intervento.
Art. 2.  Definizione di attività agrituristiche.
Art. 3.  Utilizzazione di locali per attività agrituristiche.
Art. 4.  Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica.
Art. 5.  Norme igienico-sanitarie.
Art. 6.  Elenco regionale.
Art. 7.  Disciplina amministrativa.
Art. 8.  Autorizzazione comunale.
Art. 8 bis.  Competenza in tema di rapporto.
Art. 9.  Determinazione delle tariffe.
Art. 10.  Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.
Art. 11.  Attività di studio e di ricerca e formazione professionale.
Art. 12.  Promozione dell'offerta agrituristica.
Art. 13.  Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari.
Art. 14.  Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo.
Art. 15.  Regioni a statuto speciale e province autonome.


§ 96.2.19 - Legge 5 dicembre 1985, n. 730. [1]

Disciplina dell'agriturismo.

(G.U. 16 dicembre 1985, n. 295).

 

     Art. 1. Finalità dell'intervento.

     L'agricoltura, in armonia con gli indirizzi di politica agricola della CEE e con il piano agricolo nazionale, con i piani agricoli regionali e con i piani di sviluppo regionali, viene sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, ad agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali attraverso l'integrazione dei redditi aziendali ed il miglioramento delle condizioni di vita, a meglio utilizzare il patrimonio rurale naturale ed edilizio, a favorire la conservazione e la tutela dell'ambiente, a valorizzare i prodotti tipici, a tutelare e promuovere le tradizioni e le iniziative culturali del mondo rurale, a sviluppare il turismo sociale e giovanile, a favorire i rapporti tra la città e la campagna.

 

          Art. 2. Definizione di attività agrituristiche.

     Per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali.

     Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati.

     Rientrano fra tali attività:

     a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

     b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;

     c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne.

 

          Art. 3. Utilizzazione di locali per attività agrituristiche.

     Possono essere utilizzati per attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo, nonché gli edifici o parte di essi esistenti nel fondo e non più necessari alla conduzione dello stesso.

     Le regioni, nell'ambito del programma di cui al successivo art. 10, individuano i comuni nei cui centri abitati possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici destinati a propria abitazione dall'imprenditore agricolo che svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati sito nel medesimo comune o in comune limitrofo.

     Le leggi regionali disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche.

     Il restauro deve essere eseguito nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali delle zone interessate.

 

          Art. 4. Determinazione di criteri e limiti dell'attività agrituristica.

     Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche dell'intero territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti ed obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agrituristica in funzione dell'azienda e del fondo interessati, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge.

     Le regioni disciplinano altresì la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui all'art. 8.

 

          Art. 5. Norme igienico-sanitarie.

     I requisiti degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attività agrituristiche sono stabiliti dalle regioni.

     La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche e integrazioni.

 

          Art. 6. Elenco regionale.

     Le regioni istituiscono l'elenco dei soggetti abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell'art. 2 della presente legge.

     L'iscrizione è condizione necessaria per il rilascio della autorizzazione comunale di cui all'art. 8. L'elenco è tenuto da una commissione nominata con decreto del presidente della giunta regionale.

     L'iscrizione nell'elenco è negata, a meno che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

     a) che abbiano riportato, nel triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali;

     b) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

     Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applicano l'art. 606 del codice di procedura penale e l'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali che regolino la materia, gli interessati richiedono alla regione un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale, fermo restando quanto previsto nel precedente comma.

 

          Art. 7. Disciplina amministrativa.

     I soggetti di cui al primo comma dell'art. 2, che intendono svolgere attività agrituristiche, devono presentare al comune, ove ha sede l'immobile, apposita domanda contenente la descrizione dettagliata delle attività proposte, con l'indicazione delle caratteristiche dell'azienda, degli edifici e delle aree da adibire ad uso agrituristico, della capacità ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attività e delle tariffe che intendono praticare nell'anno in corso.

     La regione stabilisce i documenti, pareri e autorizzazioni da allegare alla domanda, fra i quali in ogni caso la documentazione dei requisiti di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59.

     Fino a quando la regione non abbia disciplinato la materia, la domanda deve essere corredata, oltreché dalla documentazione di cui al precedente secondo comma, da:

     a) copia del libretto sanitario rilasciato alla o alle persone che eserciteranno l'attività;

     b) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;

     c) copia della concessione edilizia, ove necessaria, corredata della relativa documentazione;

     d) certificato di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 6.

 

          Art. 8. Autorizzazione comunale.

     Il sindaco provvede sulle domande di cui al precedente art. 7 entro novanta giorni dalla loro presentazione.

     Trascorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.

     Il sindaco, entro trenta giorni dall'accoglimento della domanda o dalla scadenza senza pronuncia del termine di cui al primo comma, rilascia un'autorizzazione che abilita allo svolgimento delle attività, nel rispetto dei limiti e delle modalità stabilite nell'autorizzazione medesima.

     L'autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.

     Al provvedimento di autorizzazione si applica l'art. 19, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

     Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111.

 

          Art. 8 bis. Competenza in tema di rapporto. [2]

     1. Il rapporto relativo alle violazioni previste dagli articoli 17-bise221-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, consistenti nello svolgimento delle attività previste dall'art. 2 in difetto di autorizzazione o con inosservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o impartite dall'autorità è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato che applica le sanzioni amministrative.

     2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

 

          Art. 9. Determinazione delle tariffe.

     Entro il 31 luglio di ciascun anno gli interessati devono presentare al comune una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe che si impegnano a praticare per l'anno in corso.

 

          Art. 10. Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

     La regione, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, redige il programma agrituristico e di rivitalizzazione di aree rurali.

     Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale, individua le zone di prevalente interesse agrituristico e i comuni di cui all'art. 3, secondo comma, coordina le iniziative di cui ai successivi articoli 12, 13, 14 e 15.

     Il programma è redatto sulla base delle proposte degli enti locali sentite le autorità di amministrazione e gestione della riserve e dei parchi naturali, e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione.

     Le proposte devono contenere:

     a) la perimetrazione delle zone;

     b) l'elenco delle iniziative agrituristiche in atto;

     c) la sintetica indicazione del patrimonio di edilizia rurale esistente suscettibile di utilizzazione agrituristica;

     d) la descrizione delle caratteristiche naturali, ambientali, agricole e culturali delle zone, con particolare riguardo al patrimonio storico ed artistico;

     e) le previsioni sulle potenzialità agrituristiche, tenuto conto anche delle strutture esistenti per la ricezione e la somministrazione di alimenti e bevande.

     Il programma è trasmesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo.

 

          Art. 11. Attività di studio e di ricerca e formazione professionale.

     La regione, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, promuove attività di studio e di ricerca sull'agriturismo e cura, mediante opportune iniziative, la formazione professionale.

 

          Art. 12. Promozione dell'offerta agrituristica.

     La regione incentiva e coordina, anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche e con gli enti locali, attraverso idonee forme di pubblicità e propaganda, la formazione dell'offerta agrituristica regionale e sostiene la realizzazione di progetti-pilota per iniziative aziendali e interaziendali a carattere sperimentale.

     Il Ministero del turismo e dello spettacolo, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, provvede a idonee forme di pubblicità e diffusione delle iniziative regionali.

 

          Art. 13. Interventi degli enti locali e piani integrati di interventi straordinari.

     Le comunità montane, i comprensori e le associazioni di comuni, o, in mancanza di questi, i comuni compresi in ciascuna delle zone di prevalente interesse agrituristico, si associano nelle forme stabilite dalle leggi regionali e statali per redigere un piano integrato di interventi straordinari, ove ritenuto necessario per le caratteristiche delle zone, con l'indicazione dettagliata delle dotazioni civili e sociali occorrenti per la realizzazione dell'attività agrituristica.

     Il piano integrato di interventi straordinari è approvato dalla regione che ne determina il relativo finanziamento.

 

          Art. 14. Incentivi agli imprenditori agricoli ed alle iniziative collegate all'agriturismo.

     Nelle zone di prevalente interesse agrituristico, le regioni concedono incentivi agli imprenditori agricoli per attività agrituristiche.

     Le regioni possono altresì concedere gli incentivi di cui al presente articolo, sentiti gli enti locali interessati, anche in attesa dell'approvazione del programma agrituristico regionale e dell'individuazione delle zone di prevalente interesse agrituristico, tenuto conto del piano di sviluppo regionale, del programma agricolo regionale e dei piani zonali di sviluppo agricolo, se esistenti.

     Ogni anno le regioni trasmettono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero del turismo e dello spettacolo una relazione sullo stato di attuazione dei programmi agrituristici regionali e sugli incentivi erogati ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 15. Regioni a statuto speciale e province autonome.

     Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano la materia oggetto della presente legge ai sensi delle rispettive norme statutarie e delle norme di attuazione.


[1] Abrogata dall'art. 14 della L. 20 febbraio 2006, n. 96.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

La Corte costituzionale, con sentenza 7 aprile 1995, n. 115, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo nella parte in cui prevede che è trasmesso all'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anziché all'ufficio regionale competente, il rapporto relativo alle violazioni indicate nella norma medesima.