§ 95.19.40 - D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217.
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:22/12/1954
Numero:1217


Sommario
Art. 1.  (Art. 1 ed art. 2, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495) - (Attivazione delle fabbriche e delle raffinerie di oli di semi).
Art. 2.  (Art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 2, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495) - (Licenza di esercizio - Misura dei diritti di [...]
Art. 3.  Art. 7, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Cauzioni per le fabbriche e le raffinerie).
Art. 4.  Art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Vigilanza finanziaria).
Art. 5.  Art. 5, secondo, terzo, quarto e sesto comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - Art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Facoltà [...]
Art. 6.  Art. 3, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Obblighi dei fabbricanti e dei raffinatori).
Art. 7.  Art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 1 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385 - (Misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine).
Art. 8.  Articoli 3, 4, primo e secondo comma, e 6 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 8, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - [...]
Art. 9.  Art. 5, primo periodo del primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Trasporto dei semi [...]
Art. 10.  Art. 6, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Accertamento dei semi oleosi esteri al loro arrivo in fabbrica).
Art. 11.  Art. 4, secondo periodo del terzo comma e art. 5, secondo periodo del primo comma, e commi secondo e terzo, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Articoli 7 e 9 del decreto del Presidente [...]
Art. 12.  Art. 8, escluso ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Articoli 4, escluso penultimo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - [...]
Art. 13.  Art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 4, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Variazioni alla dichiarazione di [...]
Art. 14.  Art. 4, primo periodo del terzo comma del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 8, primo comma, ed art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Disoleazione [...]
Art. 15.  Art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Registrazioni per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa).
Art. 16.  Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Registrazioni per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza saltuaria).
Art. 17.  Articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Movimento degli oli greggi e degli oli raffinati nelle raffinerie - Eccedenze).
Art. 18.  Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Requisiti degli oli di semi raffinati destinati ad usi commestibili).
Art. 19.  Art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Articoli 14,15, 16, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Regime dei semi oleosi destinati [...]
Art. 20.  Art. 12, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Requisiti degli oli di noce, di girasole e di ravizzone destinati al consumo familiare dei produttori, dei relativi semi).
Art. 21.  Art. 12, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Requisiti degli oli di semi destinati ad usi farmaceutici).
Art. 22.  Art. 14, primo, secondo e quarto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Articoli 17 , 18,19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Agevolazioni per gli [...]
Art. 23.  Art. 14, terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Rimborso dell'imposta sugli oli di semi impiegati [...]
Art. 24.  Art. 10 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Lavorazione dei semi e dei frutti oleosi per ricavare oli fluidi o concreti).
Art. 25.  Art. 11, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Divieto di detenere e vendere oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti oppure con altri grassi di origine animale o [...]
Art. 26.  Art. 11, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Divieto di detenere e vendere per usi commestibili oli di semi raffinati non aventi i prescritti requisiti).
Art. 27.  Articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Industria della preparazione dell'olio di lino cotto).
Art. 28.  Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Condizionamento dell'olio di lino cotto)
Art. 29.  Articoli 28,29, primo comma, 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Vincoli sulla circolazione e sul deposito dell'olio di lino cotto).
Art. 30.  Art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236 - Art. 15, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 24 del decreto del [...]
Art. 31.  Art. 15, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Depositi di oli di semi fuori fabbrica o raffineria).
Art. 32.  Art. 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Restituzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti esportati - Prescrizione del diritto).
Art. 33.  Art. 16, primo e secondo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Riscossione coattiva - Opposizione).
Art. 34.  Art. 16, terzo e settimo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Termini di prescrizione per il recupero dei tributi).
Art. 35.  Art. 16, quinto comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Responsabilità degli agenti dell'Amministrazione).
Art. 36.  Art. 16, ultimi tre commi, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Rimborsi per erronea liquidazione dei tributi).
Art. 37.  Art. 26 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Privilegio a favore dell'Amministrazione).
Art. 38.  Art. 25, primo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Pagamento dei tributi in dipendenza di accertamento di reato).
Art. 39.  Art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286 - (Indennità di mora per ritardato pagamento dei tributi).
Art. 40.  Art. 17 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Controversie).
Art. 41.  Art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Accertamento delle violazioni).
Art. 42.  Art. 18, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - Art. 18, secondo e terzo comma del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per la fabbricazione clandestina).
Art. 43.  Art. 19, secondo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, numero 1314 - Art. 18, quarto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per la sottrazione di oli di semi [...]
Art. 44.  Art. 18, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per la lavorazione di semi oleosi eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro).
Art. 45.  Art. 16, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per la omessa denuncia di deposito di oli di semi, di oleine e di paste di raffinazione).
Art. 46.  Art. 16, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per le eccedenze, nei depositi, di oli di semi, oleine o paste di raffinazione).
Art. 47.  Art. 16, terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per la circolazione di oli di semi, di oleine e di paste di raffinazione senza bollette di legittimazione).
Art. 48. 
Art. 49.  Art. 17 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per cambiamento di destinazione di semi oleosi importati in esenzione d'imposta).
Art. 50.  Art. 19, ultimo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Pene per la manomissione od alterazione di congegni, bolli e sigilli posti dall'Amministrazione).
Art. 51.  Art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per la detenzione di oli di semi raffinati destinati ad uso commestibile, non aventi i requisiti prescritti).
Art. 52.  Art. 19, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per la vendita e detenzione di oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti o con altri grassi animali o vegetali).
Art. 53.  Art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per il trasporto di semi oleosi, senza bolletta di accompagnamento o con bolletta irregolare).
Art. 54.  Art. 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per le differenze in qualità e quantità dei prodotti destinati ad usi diversi dalla disoleazione, [...]
Art. 55.  Art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per le eccedenze di oli di semi raffinati riscontrate nelle raffinerie rispetto al carico [...]
Art. 56.  Art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per le infrazioni alle disposizioni concernenti la lavorazione dei semi e dei frutti oleosi per ricavare oli fluidi o [...]
Art. 57.  Art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per la omessa o irregolare tenuta dei registri).
Art. 58.  Art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per mancata presentazione della istanza per lavorazioni di semi oleosi esteri).
Art. 59.  Art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per omessa presentazione della dichiarazione di lavoro).
Art. 60.  Art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per omessa denunzia di esercizio dell'industria dell'olio di lino cotto).
Art. 61.  Art. 19, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per ogni altra violazione delle disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento).
Art. 62.  Art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pena pecuniaria per omessa o ritardata prestazione delle cauzioni).
Art. 63.  Art. 29 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Prescrizioni dei reati).
Art. 64.  Art. 27, primo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Conversione delle multe e delle ammende).
Art. 65.  Art. 25, secondo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Facoltà dell'Amministrazione di negare o revocare la licenza di esercizio).
Art. 66.  Art. 30 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1934, n. 231 - (Ripartizione delle multe e delle ammende).
Art. 67.  Art. 28, primo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Competenza per la cognizione dei reati).
Art. 68.  Art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1913, n. 495 - (Documenti per la vendita degli oli commestibili).


§ 95.19.40 - D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217. [1]

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.

(G.U. 8 gennaio 1955, n. 5).

 

Art. unico.

     E' approvato il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, che, firmato dal Ministro per le finanze, è pubblicato in allegato al presente decreto.

 

Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale

della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti.

 

     Art. 1. (Art. 1 ed art. 2, primo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495) - (Attivazione delle fabbriche e delle raffinerie di oli di semi).

     Chiunque intende attivare una fabbrica od una raffineria di oli di semi deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno venti giorni prima di iniziare la lavorazione.

     La denuncia, corredata della planimetria dei locali della fabbrica o della raffineria, nonchè dello schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

     a) il nominativo del fabbricante o del raffinatore, o di chi lo rappresenta;

     b) la località dove si trova la fabbrica o la raffineria;

     c) il processo di lavorazione;

     d) il numero, il tipo e la potenzialità delle presse e degli apparecchi di produzione, depurazione e raffinazione degli oli, compresi gli apparecchi di produzione della forza motrice;

     e) la potenzialità giornaliera di lavorazione;

     f) la qualità e la quantità dei semi che si intendono tenere in fabbrica.

     Entro dieci giorni dal ricevimento della denuncia, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione procede alla verifica degli impianti e dei macchinari, provvede al loro suggellamento e può ordinare, a spese del fabbricante o raffinatore, le opere che ritenga necessarie per la tutela degli interessi fiscali.

     Qualsiasi modificazione agli impianti deve essere previamente approvata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed il fabbricante o il raffinatore deve presentare lo schema delle modificazioni che intende apportare, per aggiornare lo schema generale degli impianti stessi.

 

          Art. 2. (Art. 2 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 2, secondo e terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495) - (Licenza di esercizio - Misura dei diritti di licenza).

     L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in base alle risultanze della verificazione di cui al precedente art. 1, determina l'ammontare del diritto di licenza e lo notifica alla ditta interessata, quindi rilascia la licenza di esercizio.

     I diritti di licenza sono stabiliti nelle seguenti misure:

     a) L. 25.000 per le fabbriche con annesse raffinerie;

     b) L. 20.000 per le raffinerie;

     c) L. 17.000 per le fabbriche attrezzate con una o più presse continue o con presse continue e idrauliche e per le fabbriche che procedano alla estrazione con solvente ovvero con solvente ed a pressione, nonchè per le fabbriche che, pur lavorando semi oleosi con impianti provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a 200 quintali di semi;

     d) L. 2000 per le fabbriche diverse da quelle indicate alla precedente lettera c).

     La licenza è valevole per la ditta, per lo stabilimento e per l'anno solare per i quali è rilasciata.

     Il diritto di licenza deve essere versato alla competente Sezione provinciale di tesoreria nella seconda quindicina del mese di dicembre di ciascun anno e, per gli stabilimenti di nuovo impianto oppure che cambiano titolare, prima del rilascio della licenza.

 

          Art. 3. Art. 7, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Cauzioni per le fabbriche e le raffinerie).

     Le ditte esercenti fabbriche di oli di semi debbono prestare una cauzione pari all'ammontare dell'imposta di fabbricazione gravante sulla massima quantità di olio producibile nelle 24 ore, calcolata in base alle rese previste nelle tabelle A e B annesse al presente testo unico per i semi a più alto contenuto di olio che le ditte lavorano o si ripromettono di lavorare nelle loro fabbriche.

     Le ditte esercenti raffinerie di oli di semi debbono prestare una cauzione pari all'ammontare della imposta di fabbricazione gravante sulla massima quantità di olio di semi raffinabile nelle 24 ore.

     Le ditte esercenti fabbriche ed annesse raffinerie di oli di semi, sia che raffinino oli prodotti nella annessa fabbrica sia che raffinino oli provenienti da altre fabbriche o dall'estero, debbono prestare una sola cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta di fabbricazione corrispondente alla massima quantità di olio raffinabile nelle 24 ore.

     Le cauzioni debbono essere prestato nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione finanziaria e nei modi indicati dall'art. 36 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

 

          Art. 4. Art. 7, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Vigilanza finanziaria).

     Sono soggetti a vigilanza della Finanza:

     a) le fabbriche e le raffinerie di oli di semi ed i locali annessi;

     b) gli stabilimenti dove si impiegano oli di semi in usi agevolati;

     c) i depositi di oli di semi;

     d) gli esercizi per la vendita al minuto degli oli di semi.

     Sono soggette a vigilanza continuativa della Finanza:

     a) le raffinerie di oli di semi;

     b) le fabbriche di oli di semi con annessa raffineria;

     c) le fabbriche di oli di semi provviste di soli impianti di disoleazione con solvente oppure di impianti di disoleazione con solvente ed a pressione;

     d) la fabbriche di oli di semi che, pur non avendo attrezzatura per l'estrazione con solvente, abbiano impianti di disoleazione con presse continue;

     e) le fabbriche di oli di semi che lavorino, con qualsiasi processo, semi esteri ed aventi una potenzialità giornaliera di lavorazione superiore a 25 quintali di semi oleosi;

     f) le fabbriche che, pur lavorando esclusivamente semi nazionali con impianti di disoleazione provvisti di sole presse idrauliche, abbiano una potenzialità di lavorazione giornaliera superiore a 200 quintali di semi oleosi.

     Sono soggette a vigilanza saltuaria della Finanza le fabbriche non contemplate nel precedente comma.

 

          Art. 5. Art. 5, secondo, terzo, quarto e sesto comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - Art. 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Facoltà dell'Amministrazione finanziaria e degli ufficiali ed agenti di polizia tributaria).

     L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di applicare suggelli agli apparecchi, alle tubazioni ed ai meccanismi delle fabbriche e delle raffinerie di oli di semi, nonchè di ordinare, a spese del fabbricante e del raffinatore, tutte quelle opere che ritenga necessarie per una più efficace vigilanza.

     Gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria, i funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessere di riconoscimento e gli ufficiali ed agenti di cui egli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, hanno facoltà di accedere liberamente, sia di giorno che di notte, nelle fabbriche, nelle raffinerie, negli stabilimenti, nei depositi e negli esercizi di minuta vendita di cui al primo comma del precedente art. 4, per eseguirvi riscontri, inventari e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà, redigendo verbale in doppio originale, da firmarsi dall'esercente, al quale è consegnato un esemplare, di prelevare campioni di semi oleosi e di oli di semi.

     Gli ufficiali ed i sottufficiali della Guardia di finanza hanno facoltà di procedere a perquisizione domiciliare, qualora abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

 

          Art. 6. Art. 3, commi terzo, quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Obblighi dei fabbricanti e dei raffinatori).

     I fabbricanti ed i raffinatori degli oli di semi hanno l'obbligo di:

     a) prestare gratuitamente la loro opera per lo svolgimento delle operazioni di riscontro, e fornire i mezzi necessari per il compimento dei servizi finanziari nei posti che saranno stabiliti;

     b) tenere le scritture prescritte dall'Amministrazione finanziaria, nonchè mettere a disposizione, per eventuali verifiche, le registrazioni tenute per l'esercizio della industria;

     c) fornire gratuitamente, per uso del personale addetto alla vigilanza della fabbrica e della raffineria, i locali necessari per l'ufficio finanziario e per la pernottazione, provvedendo alla attrezzatura, all'arredamento, alla pulizia, all'illuminazione ed al riscaldamento dei locali stessi, nonchè al rifornimento dell'acqua potabile.

 

          Art. 7. Art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 1 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385 - (Misura dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine).

     L'imposta interna di fabbricazione sugli oli greggi di semi destinati a qualsiasi uso e la corrispondente sovraimposta di confine sono stabilite nella misura di L. 6000 per quintale di prodotto.

     Sugli oli di semi raffinati importati dall'estero, la sovraimposta di confine è stabilita nella misura di lire 6500 per quintale di prodotto.

     Le oleine di oli di semi importate dall'estero, qualunque sia la loro acidità, sono soggette al pagamento della sovraimposta di confine di L. 6000 per quintale.

     Le paste di raffinazione di oli di semi importate dall'estero sono soggette al pagamento della sovraimposta di confine di L. 6000 per quintale, commisurata sulla quantità di olio di semi non combinato in esse contenuto, eccedente il 10%.

     I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente, sono soggetti al pagamento della imposta sulla quantità di olio ricavabile determinata analiticamente. Nel caso che i panelli ed i relativi sfarinati, ottenuti per pressione, siano estratti sotto vigilanza finanziaria dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi e siano spediti, per la ulteriore disoleazione con solvente, in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa con solvente e quella a pressione.

     I prodotti importati dall'estero contenenti oli di semi sono soggetti alla sovraimposta di confine sulla quantità fissa di olio prevista dalle note alle voci della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, oppure, nei casi non contemplati da dette note, sulla quantità di olio in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

 

          Art. 8. Articoli 3, 4, primo e secondo comma, e 6 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 8, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Liquidazione e riscossione della imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine).

     La liquidazione della imposta di fabbricazione è effettuata in base alla qualità e quantità dei semi oleosi ed alla resa percentuale in olio greggio dei semi stabilita, a seconda del sistema di disoleazione - estrazione con solvente o per pressione - nelle tabelle A e B annesse al presente testo unico.

     Le rese percentuali in olio greggio dei semi oleosi indicate nelle dette tabelle possono essere modificate, con decreto del Ministro per le finanze, in relazione alle eventuali variazioni del contenuto in olio dei semi oleosi nei singoli raccolti.

     La liquidazione della sovraimposta di confine sugli oli ricavabili dai semi oleosi importati dall'estero è effettuata dalle Dogane attraverso le quali avviene l'importazione. Detta liquidazione è fatta in base alle rese percentuali di olio greggio previste nella tabella A per la disoleazione con solvente, a meno che l'importatore non esibisca alla Dogana un certificato rilasciato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che la fabbrica, alla quale i semi sono destinati, è provvista di soli impianti di estrazione a pressione, nel quale caso la liquidazione sarà effettuata in base alle rese percentuali di olio greggio stabilite nella tabella A per la disoleazione a pressione.

     Per la determinazione della percentuale di olio greggio dei semi oleosi non nominati nelle annesse tabelle, le Dogane o gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, secondo la rispettiva competenza, devono prelevare i campioni dei semi, da inviarsi, per l'analisi, al competente Laboratorio chimico compartimentale della dogane e delle imposte indirette.

     Detta percentuale di olio è determinata per estrazione con solvente, riportando la quantità di olio ottenuta analiticamente alla umidità mercantile dei semi, stabilita nell'8 per cento e detraendo il numero fisso 2, se i semi sono destinati a stabilimenti provvisti di soli impianti di estrazione con solvente o di impianti di estrazione con solvente ed a pressione, oppure detraendo il numero fisso 4 se i semi sono destinati a stabilimenti provvisti soltanto di impianti a pressione.

     La liquidazione della sovraimposta di confine sull'olio di semi di lino e di ricino ricavabile dai rispettivi semi importati dall'estero per essere lavorati soltanto a pressione nelle fabbriche provviste di impianti di estrazione con solvente ed a pressione, potrà farsi in base alle rese in olio greggio previste nella tabella A per la disoleazione a pressione, anche nel caso di disoleazione contemporanea di semi oleosi di altra specie col sistema a solvente, purchè i relativi impianti siano installati in reparti separati ed i semi di lino e di ricino siano custoditi in apposito magazzino vincolato alla Finanza, diverso dal magazzino di deposito dei semi esteri di altra specie destinati al reparto di estrazione con solvente.

     Per poter sottoporre i semi di lino e di ricino al trattamento di cui al precedente comma, l'importatore deve presentare alla Dogana attraverso la quale avviene l'importazione, un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che nella fabbrica alla quale i semi sono destinati ricorrono le condizioni stabilite col comma stesso.

     La sovraimposta di confine è riscossa dalla Dogana attraverso la quale avviene l'importazione.

     Il pagamento della imposta di fabbricazione sugli oli ricavabili dai semi di produzione nazionale deve essere effettuato mediante versamento alla competente Sezione provinciale di tesoreria ed il fabbricante deve esibire la quietanza di tesoreria all'atto della immissione dei semi in lavorazione, se trattasi di fabbrica soggetta a vigilanza continuativa della Finanza, oppure al momento della presentazione della dichiarazione di lavoro, se trattasi di fabbrica soggetta a vigilanza saltuaria.

 

          Art. 9. Art. 5, primo periodo del primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Trasporto dei semi oleosi esteri dalla Dogana alla fabbrica di disoleazione).

     I semi oleosi importati dall'estero, per i quali è stata pagata la sovraimposta di confine sull'olio da essi ricavabile, debbono essere avviati con bolletta di accompagnamento, dalla Dogana alla fabbrica di disoleazione.

     La bolletta di accompagnamento, da emettere per ciascuna qualità di semi, deve contenere:

     a) il nominativo dell'importatore e di chi lo rappresenta;

     b) l'indicazione dello stabilimento destinatario;

     c) la quantità, la qualità e la provenienza dei semi;

     d) il processo tecnico - con solvente o a pressione - che dovrà essere eseguito nella disoleazione;

     e) la percentuale della resa in olio greggio presa a base per la liquidazione della sovraimposta di confine, nonchè l'importo complessivo pagato per detta sovraimposta.

 

          Art. 10. Art. 6, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Accertamento dei semi oleosi esteri al loro arrivo in fabbrica).

     Il funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica destinataria dei semi oleosi esteri procede all'accertamento dei dati indicati nella bolletta di accompagnamento e restituisce, con le attestazioni della eseguita verificazione, il riscontrino alla Dogana emittente per l'appuramento del bollettario mod. A/19.

     Nel caso che siano riscontrate differenze che importino pagamento d'imposta in misura superiore a quella indicata nella bolletta di accompagnamento, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione notifica al fabbricante il supplemento d'imposta, che deve essere versato alla Sezione provinciale di tesoreria entro quindici giorni dalla data di notificazione.

 

          Art. 11. Art. 4, secondo periodo del terzo comma e art. 5, secondo periodo del primo comma, e commi secondo e terzo, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Custodia dei semi oleosi nelle fabbriche).

     I semi oleosi esteri ed i semi oleosi nazionali introdotti nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa devono essere custoditi in distinti e separati magazzini vincolati alla Finanza e presi in carico dal personale finanziario e dal fabbricante su separati registri di carico e scarico, nei quali devono essere indicati:

     A) nella parte del carico:

     1) la quantità, la qualità e la provenienza dei semi oleosi esteri, nonchè gli estremi delle bollette di importazione;

     2) il nominativo e la residenza del fornitore dei semi oleosi nazionali;

     3) gli estremi delle fatture, note, quietanze, dei conti e degli altri documenti emessi in relazione all'acquisto od al passaggio dei semi oleosi in conto lavorazione, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e degli articoli 16 e 35 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10;

     4) la data, l'ora, la qualità e la quantità di semi oleosi introdotti nei magazzini vincolati o direttamente posti in lavorazione.

     B) nella parte dello scarico:

     1) la qualità e la quantità dei semi oleosi passati in lavorazione;

     2) il quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi oleosi da lavorare, calcolato a termini del precedente art. 8;

     3) l'importo dell'imposta pagata sul quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi oleosi posta in lavorazione;

     4) gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta sugli oli estraibili dei semi oleosi nazionali.

     Può prescindersi dalla custodia dei semi oleosi esteri e dei semi oleosi nazionali negli appositi magazzini vincolati alla Finanza ove detti semi siano posti in lavorazione appena giunti in fabbrica.

     Se nelle fabbriche sono sottoposti a disoleazione soltanto semi oleosi esteri può prescindersi dalla custodia di detti semi nell'apposito magazzino, ma la disoleazione deve essere effettuata sotto vigilanza continuativa della Finanza e il fabbricante, durante il tempo in cui dura la lavorazione di detti semi, non può introdurre in fabbrica semi oleosi nazionali ove questa sia sprovvista di magazzino per la custodia di semi oleosi nazionali.

     L'estrazione dei semi oleosi dai magazzini di fabbrica deve essere effettuata nella quantità richiesta di volta in volta dal fabbricante per la lavorazione.

     Sulle eccedenze di semi oleosi riscontrate nei magazzini di cui al primo comma del presente articolo rispetto al carico contabile risultante dai registri di carico e scarico è dovuta l'imposta di fabbricazione corrispondente all'olio estraibile dalla quantità di semi in eccedenza, calcolata a termini del precedente art. 8.

     Il funzionario addetto alla vigilanza della fabbrica ha facoltà di prelevare campioni dalle partite di semi introdotte e di spedirli al competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane per accertare che la qualità dei semi corrisponde a quella indicata nella bolletta di accompagnamento.

 

          Art. 12. Art. 8, escluso ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Articoli 4, escluso penultimo comma, e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Dichiarazione di lavoro).

     L'esercente fabbrica di oli di semi deve presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno dieci giorni prima dell'inizio della lavorazione, apposita dichiarazione di lavoro, in doppio esemplare.

     Nella dichiarazione di lavoro, per le fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza, deve essere indicato:

     a) il nominativo del fabbricante o di chi lo rappresenta;

     b) la località in cui si trova la fabbrica;

     c) il tempo continuativo oppure distinto nei vari periodi in cui si effettuerà la lavorazione;

     d) la qualità e la quantità dei semi oleosi da porre in lavorazione;

     e) gli apparecchi ed i macchinari da adoperare, descritti nello schema degli impianti, presentato a norma del precedente art. 1;

     f) il processo di lavorazione;

     g) il quantitativo di olio da ottenere da ciascuna qualità di semi.

     Nella dichiarazione di lavoro, per le fabbriche soggette a vigilanza saltuaria della Finanza, deve essere indicato:

     a) il nominativo del fabbricante o di chi lo rappresenta;

     b) la località in cui si trova la fabbrica;

     c) la qualità e la quantità dei semi oleosi da porre in lavorazione;

     d) il numero delle presse idrauliche che si intende impiegare per la lavorazione;

     e) il numero delle presse preparatorie;

     f) il diametro interno della campana e la relativa altezza per ciascuna pressa;

     g) il numero dei giorni lavorativi con l'indicazione della data di ciascun giorno;

     h) la qualità, la quantità dei semi oleosi introdotti in fabbrica nonchè la data e l'ora della loro introduzione;

     i) gli estremi delle fatture, note, conti, quietanze o altri documenti emessi in relazione all'acquisto od al passaggio dei semi oleosi in conto lavorazione, ai sensi degli articoli 8 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e 16 e 35 del relativo regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, ovvero, quando trattasi di semi oleosi esteri, gli estremi delle relative bollette di importazione;

     l) il quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi oleosi da porre in lavorazione, calcolato nel modo indicato dal precedente art. 8;

     m) l'importo della imposta pagata sul quantitativo di olio di cui alla precedente lettera l);

     n) gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante il pagamento dell'imposta.

     La lavorazione dei semi oleosi che importa una durata superiore ad una intera giornata deve essere effettuata, nelle fabbriche soggette a vigilanza saltuaria, con orario continuativo nelle 24 ore e proseguire ininterrottamente fino ad esaurimento della partita di semi da lavorare.

     La lavorazione dei semi oleosi che importa una durata non superiore alle 24 ore, deve essere effettuata, nelle fabbriche soggette a vigilanza saltuaria, con orario continuativo per tutto il tempo necessario alla lavorazione dichiarata.

     In ciascun mese non possono essere presentate più di tre dichiarazioni di lavoro per la stessa qualità di seme, ove trattisi di fabbriche soggette a vigilanza saltuaria.

     Verificata l'esattezza della dichiarazione di lavoro, il funzionario preposto alla vigilanza della fabbrica procede al dissuggellamento degli apparecchi ed autorizza la lavorazione dei semi.

     Durante la lavorazione detto funzionario controlla, mediante frequenti riscontri, la capacità di lavorazione giornaliera, al fine di accertare che gli elementi della dichiarazione di lavoro risultino rispondenti a quelli in essa indicati.

     Terminata la lavorazione, il funzionario stesso provvede al suggellamento degli apparecchi, in modo da impedirne il funzionamento.

 

          Art. 13. Art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 4, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Variazioni alla dichiarazione di lavoro).

     Ove il fabbricante intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 12, deve darne comunicazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno tre giorni prima di attuarle.

     Il fabbricante non può produrre olio in quantità maggiore di quella risultante dalla dichiarazione di lavoro, a meno che non presenti, prima di proseguire la lavorazione, una suppletiva dichiarazione di lavoro per la produzione eccedente quella già dichiarata.

 

          Art. 14. Art. 4, primo periodo del terzo comma del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 8, primo comma, ed art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Disoleazione dei semi oleosi).

     La disoleazione dei semi oleosi esteri e dei semi oleosi nazionali in una stessa fabbrica deve essere effettuata in tempi distinti e separati.

     La disoleazione contemporanea dei semi oleosi esteri e dei semi oleosi nazionali è consentita soltanto se la fabbrica è provvista di impianti di disoleazione installati in reparti separati.

     Le fabbriche soggette a vigilanza saltuaria della Finanza, che normalmente lavorano semi oleosi nazionali, possono essere ammesse a lavorare anche semi oleosi esteri, ma in tale caso, le ditte debbono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno cinque giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita istanza, dichiarando di essere disposte ad accettare la vigilanza continuativa per il periodo in cui verrà effettuata la lavorazione dei semi esteri. In detto periodo è vietato di detenere od introdurre in fabbrica semi oleosi nazionali, a meno che la ditta non si assoggetti a custodire i semi nazionali in separati magazzini vincolati alla Finanza.

     Comunque la lavorazione dei semi oleosi esteri dovrà sempre essere effettuata in tempi distinti dalla lavorazione dei semi oleosi nazionali.

 

          Art. 15. Art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Registrazioni per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa).

     Per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza continuativa della Finanza, tanto l'agente addetto alla vigilanza quanto il fabbricante o chi lo rappresenta devono tenere giornalmente al corrente i registri di carico e scarico nei quali devono essere indicati, senza cancellature od abrasioni:

     A) dalla parte del carico:

     1) la qualità, la quantità e la provenienza dei semi passati giornalmente in lavorazione;

     2) il quantitativo di olio effettivamente ricavato da ciascuna partita di semi distintamente per qualità;

     3) il quantitativo di olio ricavabile dalla partita di semi passata in lavorazione, calcolato nel modo indicato all'art. 8 del presente testo unico;

     4) l'importo dell'imposta pagata sul quantitativo di olio di cui al precedente n. 3.

     B) dalla parte dello scarico:

     1) il quantitativo di olio greggio estratto di volta in volta dalla fabbrica;

     2) il nominativo della ditta destinataria;

     3) gli estremi della bolletta di legittimazione.

 

          Art. 16. Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Registrazioni per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza saltuaria).

     Per la lavorazione dei semi oleosi nelle fabbriche soggette a vigilanza saltuaria della Finanza, il fabbricante o chi lo rappresenta deve tenere giornalmente al corrente un registro di carico e scarico, previamente numerato e vidimato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale devono essere indicati, senza cancellature od abrasioni, dalla parte del carico e dalla parte dello scarico, tutti gli elementi di cui al precedente art. 15.

 

          Art. 17. Articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Movimento degli oli greggi e degli oli raffinati nelle raffinerie - Eccedenze).

     Il movimento degli oli greggi, nelle raffinerie, deve essere tenuto in evidenza, sia dal raffinatore sia dall'agente addetto alla vigilanza, su separati registri di carico e scarico, nei quali devono essere indicati;

     Nella parte del carico:

     1) il nominativo della ditta esercente la raffineria o di chi la rappresenta;

     2) le quantità di olio greggio di semi introdotte nella raffineria;

     3) gli estremi delle relative bollette di legittimazione.

     Nella parte dello scarico: le quantità di olio greggio passate, di volta in volta, alla raffinazione.

     Il movimento degli oli raffinati, nelle raffinerie, deve essere tenuto in evidenza, sia dal raffinatore sia dall'agente addetto alla vigilanza, su separati registri di carico e scarico, nei quali, dalla parte del carico, devono essere annotate le partite di olio raffinato ottenute e, nella parte dello scarico, le quantità di prodotto estratte dalla raffineria, comprese eventualmente le oleine, i nominativi delle ditte destinatarie dell'olio e gli estremi delle bollette di legittimazione.

     Sulle eccedenze di olio sia greggio che raffinato, riscontrate rispetto ai carichi contabili risultanti dai registri di carico e scarico, è dovuta l'imposta di fabbricazione.

     Il funzionario preposto alla vigilanza della raffineria deve prelevare saltuariamente campioni di olio raffinato prodotto ed inviarli, per l'analisi, al competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e delle imposte indirette, al fine di accertare che l'olio presenti le caratteristiche di cui al seguente art. 18.

 

          Art. 18. Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Requisiti degli oli di semi raffinati destinati ad usi commestibili).

     Gli oli di semi prodotti nel territorio dello Stato e quelli importati dall'estero, destinati ad usi commestibili, debbono:

     a) essere raffinati;

     b) avere un'acidità totale libera calcolata in acido oleico, non superiore al 0,5%;

     c) non presentare difetti all'esame organolettico, quali cattivo odore e sapore, ed altri comprovabili attraverso le caratteristiche indicate nei metodi ufficiali di analisi, e attraverso le ricerche normalmente usate nei laboratori chimici;

     d) essere addizionati col 5% di olio di sesamo a reazione cromatica caratteristica.

 

          Art. 19. Art. 9 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Articoli 14,15, 16, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Regime dei semi oleosi destinati ad usi diversi dalla disoleazione - Vincoli per il trasporto ed il deposito).

     I semi oleosi nonchè i panelli e le farine di semi oleosi contenenti il 7% o più di olio, importati dall'estero o di produzione nazionale destinati ad usi diversi dalla disoleazione non sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine od alla imposta di fabbricazione sull'olio da essi ricavabile.

     L'importatore deve presentare alla Dogana, attraverso la quale avviene l'importazione, apposita domanda corredata da un certificato rilasciato dalla competente autorità indicante l'uso a cui i sopraccennati prodotti sono destinati.

     Se l'importatore dichiara di destinare i prodotti di cui sopra all'alimentazione del bestiame, egli deve corredare la domanda di un certificato della competente Camera di commercio attestante che l'interessato è abituale importatore di mangimi per bestiame.

     Se l'importatore è un istituto zootecnico, oppure è allevatore di bestiame, singolo o associato, il su detto certificato deve essere rilasciato dal competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura, oppure dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, se trattasi di organismo a carattere nazionale.

     Il trasporto dei semi oleosi, dei panelli e delle farine di semi oleosi contenenti il 7% o più di olio, importati dall'estero e destinati ad usi diversi dalla disoleazione, dalla Dogana alle rispettive destinazioni, è soggetto al vincolo della bolletta di accompagnamento.

     L'importatore dei prodotti di cui al precedente comma è obbligate alla tenuta del registro di carico e scarico nel quale deve essere indicato:

     a) nella parte del carico: la quantità e la qualità dei semi, dei panelli e delle farine di semi importati, con l'indicazione della relativa bolletta d'importazione;

     b) nella parte dello scarico: la quantità o la qualità di ciascuno di detti prodotti, di volta in volta spediti, con l'indicazione del destinatario e dell'uso nel quale il prodotto trova impiego, nonchè gli estremi della fattura di vendita e di quelli della lettera raccomandata, da inviarsi, per ogni singola spedizione, all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella cui giurisdizione risiede il destinatario. In tale comunicazione devono essere indicati: la quantità e l'uso al quale i semi oleosi, i panelli e le farine di semi sono destinati.

     L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, dispone, anche con l'ausilio della Guardia di finanza, l'accertamento degli elementi sopraindicati e, nell'eventualità che il destinatario ceda ad un terzo i semi oleosi, i panelli e le farine di semi, ne dà comunicazione all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente, segnalando il nominativo e la sede del nuovo acquirente, nonchè gli estremi della nota di consegna e della fattura di vendita per le singole cessioni della merce.

 

          Art. 20. Art. 12, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Requisiti degli oli di noce, di girasole e di ravizzone destinati al consumo familiare dei produttori, dei relativi semi).

     Gli oli di noce, di girasole, di ravizzone estratti da semi di produzione locale e destinati esclusivamente al diretto consumo familiare del produttori degli stessi semi e degli spremitori dei relativi oli, sono esentati dall'obbligo del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 18 del presente testo unico, fermo restando il pagamento della imposta di fabbricazione.

     Ciascun produttore e ciascun spremitore dei semi oleosi di cui sopra non può ritirare complessivamente, per ciascun anno, più di kg. 80 di detti oli di semi, aumentabili di kg. 10 per ogni membro di famiglia convivente, e non può farne commercio.

 

          Art. 21. Art. 12, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Requisiti degli oli di semi destinati ad usi farmaceutici).

     Gli oli di semi elencati nella Farmacopea ufficiale, destinati ad usi medicinali, purchè non vengano introdotti in depositi o esercizi di vendita di oli alimentari o di generi commestibili, sono esenti dall'obbligo del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 18 del presente testo unico, fermo restando il pagamento dell'imposta di fabbricazione.

 

          Art. 22. Art. 14, primo, secondo e quarto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Articoli 17 , 18,19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Agevolazioni per gli oli di semi impiegati in talune lavorazioni).

     Per gli oli di semi impiegati sotto vigilanza continuativa della Finanza nella fabbricazione delle resine gliceroftaliche (alchidiche) è concesso il rimborso dell'imposta di fabbricazione.

     Per gli oli di semi impiegati sotto vigilanza continuativa della Finanza nella fabbricazione del linoleum, delle tele cerate e della gomma elastica artificiale (factis) è concesso il rimborso del 30% dell'imposta di fabbricazione.

     Le ditte che intendono impiegare oli di semi nella fabbricazione dei prodotti di cui ai commi precedenti devono richiedere l'autorizzazione al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

     Nella domanda deve essere indicato:

     1) il nominativo e la residenza della ditta o di chi la rappresenta;

     2) la quantità degli oli di semi da impiegare nella fabbricazione di ciascun prodotto ammesso all'agevolezza;

     3) il quantitativo di ciascun prodotto che si intende fabbricare.

     Le ditte ammesse a fruire dell'agevolezza prevista dal presente articolo debbono tenere aggiornato apposito registro di carico e scarico, previamente vidimato dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in cui saranno annotati:

     Nella parte del carico:

     a) la quantità degli oli di semi pervenuti allo stabilimento;

     b) il nominativo della ditta mittente;

     c) gli estremi della bolletta di legittimazione.

     Nella parte dello scarico:

     a) la quantità di olio di semi effettivamente impiegata;

     b) il quantitativo e la denominazione di ciascun prodotto fabbricato che fruisce dell'agevolezza.

     Il funzionario preposto alla vigilanza della lavorazione dei prodotti indicati nel presente articolo, dopo di avere accertata la quantità di olio di semi prelevata dal magazzino o dal serbatoio, assisterà alla sua immissione in caldaia, nonchè all'aggiunta della glicerina.

     La massa, come sopra ottenuta, dovrà essere riscaldata a temperatura da 220 a 240 gradi e cioè fino alla formazione del mono o del digliceride.

     Dopo il raffreddamento della massa fino alla temperatura di 160-180 gradi centigradi, il funzionario incaricato deve assistere alla immissione nella caldaia di anidride ftalica in quantità non inferiore al 5% in peso, rispetto all'olio posto in lavorazione, fornita dalla ditta interessata ed analizzata e riconosciuta idonea, prima dell'impiego, dal competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane.

     Detta massa sarà successivamente riscaldata fino a portarla alla temperatura di 220-240 gradi centigradi, dopo di che il prodotto potrà essere lasciato a disposizione del fabbricante.

     Lo stesso funzionario redigerà, di volta in volta, apposito verbale attestante la quantità di olio di semi estratta dal magazzino o dal serbatoio ed impiegata nella fabbricazione dei prodotti ammessi alla agevolezza, nonchè il quantitativo di ciascuno di tali prodotti.

     Le spese per la vigilanza sono a carico delle ditte interessate.

 

          Art. 23. Art. 14, terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Rimborso dell'imposta sugli oli di semi impiegati nelle lavorazioni agevolate - Prescrizione del diritto).

     La liquidazione del rimborsi dell'imposta a favore delle ditte ammesse a fruire dei rimborsi di cui ai commi primo e secondo del precedente art. 22, è eseguita alla fine di ciascun quadrimestre, da parte dell'Intendenza di finanza, alla quale gli interessati devono presentare domanda corredata dal verbale redatto dal competente Ufficio tecnico delle imposto di fabbricazione attestante la quantità di olio di semi impiegata, nel quadrimestre precedente alla domanda, nella fabbricazione dei prodotti per i quali è previsto il rimborso dell'imposta sull'olio impiegato, nonchè il quantitativo di ciascuno di detti prodotti.

     Il diritto ai rimborsi si prescrive nel termine di due anni dalla data del verbale d'impiego dell'olio nella fabbricazione dei prodotti agevolati, redatto dal funzionario preposto alla vigilanza della lavorazione dei prodotti agevolati.

 

          Art. 24. Art. 10 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Lavorazione dei semi e dei frutti oleosi per ricavare oli fluidi o concreti).

     La lavorazione dei semi e dei frutti oleosi effettuata nelle fabbriche di oli di semi, per ricavare oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione nonchè la raffinazione, presso le stesse fabbriche di oli di semi, di oli fluidi o concreti e di grassi, devono essere denunziate, da parte delle ditte interessate, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno dieci giorni prima di iniziare la lavorazione o la raffinazione.

     La lavorazione e la raffinazione di detti oli fluidi o concreti e di altri grassi presso gli stabilimenti di oli di semi deve essere effettuata in tempi diversi da quelli in cui avviene la lavorazione degli oli di semi soggetti ad imposta, oppure con impianti sistemati in reparti distinti e separati.

 

          Art. 25. Art. 11, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Divieto di detenere e vendere oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti oppure con altri grassi di origine animale o vegetale).

     E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione oppure con altri grassi di origine animale o vegetale tal quali o che abbiano subito trattamenti fisici o chimici.

 

          Art. 26. Art. 11, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Divieto di detenere e vendere per usi commestibili oli di semi raffinati non aventi i prescritti requisiti).

     E' vietato detenere, vendere, porre in vendita o comunque mettere in commercio per usi commestibili oli di semi raffinati che non abbiano i requisiti stabiliti dall'art. 18 del presente testo unico.

 

          Art. 27. Articoli 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Industria della preparazione dell'olio di lino cotto).

     Chiunque intende esercire l'industria della preparazione di olio di lino cotto o l'industria confezionatrice di detto olio nei recipienti prescritti dal seguente art. 28, deve farne denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, in doppio esemplare, almeno cinque giorni prima di iniziare le attività sopraindicate.

     Ricevuta la denuncia, l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ove lo stabilimento della ditta richiedente non sia già sottoposto a vigilanza finanziaria, dispone che la cottura dell'olio di lino crudo sia effettuata sotto vigilanza continuativa degli agenti addetti alla sorveglianza per accertare che l'olio sia cotto, previa aggiunta degli essiccativi, per riscaldamento di almeno due ore ad una temperatura non inferiore a 150° C.

     Il movimento dell'olio di lino cotto deve essere annotato in apposito registro nel quale, nella parte del carico, devono essere registrate le quantità di olio di lino cotto prodotte o importate dall'estero e, nella parte dello scarico, le quantità dello stesso prodotto spedite, di volta in volta, con la indicazione dei nominativi dei singoli destinatari, nonchè degli estremi delle eventuali bollette di legittimazione e delle relative fatture di vendita.

 

          Art. 28. Art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Condizionamento dell'olio di lino cotto) [2].

     L'olio di lino cotto, prodotto nell'interno dello Stato od importato dall'estero, deve essere immesso in commercio condizionato in recipienti di contenuto fino a due quintali, muniti di chiusura stabile, recanti all'esterno, in modo chiaro e visibile, le generalità della ditta produttrice, importatrice o confezionatrice, l'ubicazione dello stabilimento di produzione o di confezionamento, l'indicazione "olio di lino cotto" ed il peso netto dell'olio contenuto, salvo quanto disposto dal seguente art. 29.

 

          Art. 29. Articoli 28,29, primo comma, 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Vincoli sulla circolazione e sul deposito dell'olio di lino cotto).

     L'olio di lino cotto, condizionato nei recipienti prescritti dal precedente art. 28, è esente da ogni vincolo sulla circolazione e sul deposito, salvo quanto disposto al comma seguente.

     La circolazione dell'olio di lino cotto, comunque condizionato in recipienti di contenuto superiore ai due quintali, è soggetta a bolletta di legittimazione.

     Nei depositi commerciali, negli esercizi di minuta vendita e nel locali annessi, anche se destinati ad abitazione, l'olio di lino cotto che non si trova condizionato nei recipienti prescritti dal precedente art. 28 è considerato di contrabbando [3].

     Negli esercizi di minuta vendita non può tenersi aperto, per la vendita, più di un recipiente di contenuto fino a due quintali.

 

          Art. 30. Art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236 - Art. 15, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - Art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Vincoli sulla circolazione degli oli di semi, diversi da quello di lino cotto, delle oleine e delle paste di raffinazione).

     La circolazione degli oli di semi, diversi da quello di lino cotto, in quantità superiore ai kg. 25 è soggetta a bolletta di legittimazione che deve, tra l'altro, portare l'indicazione dell'uso alimentare o industriale a cui il prodotto è destinato.

     Le bollette di legittimazione debbono inoltre indicare il nominativo della persona che provvede al trasporto degli oli nonché la indicazione della targa di riconoscimento del mezzo di trasporto usato: autoveicolo o carro a trazione animale [4].

     La circolazione delle oleine e delle paste di raffinazione in quantità, per ciascun prodotto, superiore al quintale, è soggetta a bolletta di legittimazione.

     Gli oli di semi diversi da quello di lino cotto, in quantità inferiore a kg. 25, se destinati a ditte esercenti depositi di cui al seguente art. 31, devono essere accompagnati con bolletta di legittimazione.

     Le bollette di legittimazione sono rilasciate, a richiesta delle ditte interessate:

     dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

     dalle Dogane e dalle Sezioni di dogana;

     dalle brigate della Guardia di finanza;

     dagli addetti alla vigilanza delle fabbriche e degli opifici;

     dagli uffici postali.

 

          Art. 31. Art. 15, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Depositi di oli di semi fuori fabbrica o raffineria).

     Il deposito, fuori fabbrica o raffineria, di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, in quantità superiore al quintale, di oleine in quantità superiore a cinque quintali e di paste di raffinazione in quantità superiore a cinque quintali, deve essere denunziato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico.

 

          Art. 32. Art. 13 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Restituzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti esportati - Prescrizione del diritto).

     E' concessa la restituzione dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi esportati all'estero.

     E' altresì concessa la restituzione della imposta di fabbricazione sui prodotti contenenti oli di semi esportati all'estero, che sarà calcolata:

     a) per i prodotti per i quali la tariffa generale dei dazi doganali prevede, in caso di importazione, la determinazione del contenuto di olio in quantità fissa, in base a detta quantità fissa;

     b) per gli altri prodotti in base alla quantità di olio accertata mediante analisi eseguita dai Laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette.

     Non è ammessa altra prova della avvenuta esportazione all'estero all'infuori della esibizione della bolletta originale di esportazione mod. A/55, debitamente munita dell'attestazione degli agenti di finanza, a norma delle disposizioni doganali.

     Il diritto alla restituzione dell'imposta si prescrive nel termine di due anni a decorrere dalla data della bolletta doganale di esportazione o dalla data di comunicazione alla ditta interessata dell'esito dell'analisi effettuata dal competente Laboratorio chimico delle dogane e delle imposte indirette.

 

          Art. 33. Art. 16, primo e secondo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Riscossione coattiva - Opposizione).

     Le somme dovute per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente testo unico e non pagate, sono riscosse dal contabile doganale con le norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     L'atto di opposizione all'ingiunzione di pagamento previsto dal testo unico citato nel precedente comma, non è valido se non è preceduto dal versamento della somma richiesta.

 

          Art. 34. Art. 16, terzo e settimo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Termini di prescrizione per il recupero dei tributi).

     L'azione per il recupero dei tributi si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno nel quale si sarebbe dovuto eseguire il pagamento.

     La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di cinque anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza definitiva del giudice penale.

 

          Art. 35. Art. 16, quinto comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Responsabilità degli agenti dell'Amministrazione).

     Riuscita infruttuosa, in tutto od in parte, l'escussione del contribuente, l'Amministrazione, nel termine di cinque anni di cui al precedente art. 34 e nell'anno successivo ha facoltà di agire per il risarcimento del danno contro l'impiegato che, per fatto ad esso addebitabile, abbia cagionato la mancata e incompleta riscossione.

 

          Art. 36. Art. 16, ultimi tre commi, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Rimborsi per erronea liquidazione dei tributi).

     La domanda per il rimborso delle somme pagate in più del dovuto per errore nella liquidazione dei tributi e dei diritti deve essere presentata, sotto pena di decadenza, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento e deve essere corredate dalla quietanza originale relativa al pagamento medesimo.

     Qualora la revisione delle scritture accerti, entro il termine di cinque anni, errori di calcolo o di tassazione, l'Amministrazione provvede al rimborso senza che occorre domanda dell'interessato, purchè questi esibisca la quietanza originale di pagamento e, a richiesta della Amministrazione, gli altri documenti ritenuti necessari.

 

          Art. 37. Art. 26 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Privilegio a favore dell'Amministrazione).

     Il credito dello Stato per imposta e per diritti ha privilegio a preferenza di ogni altro creditore sulle materie prime, sul macchinario, sui prodotti e sul materiale mobile esistente nelle fabbriche, nelle raffinerie e nei magazzini annessi o in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale.

     Le materie prime, il macchinario, i prodotti, il materiale mobile ed i mezzi di trasporto che servirono o furono destinati a commettere il reato, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dell'imposta, dei diritti, delle multe, delle ammende e delle spese dovute dai colpevoli e responsabili civili a termini di legge, a preferenza di ogni altro creditore.

 

          Art. 38. Art. 25, primo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Pagamento dei tributi in dipendenza di accertamento di reato).

     Qualora col fatto che ha dato luogo ad accertamento di reato sia stata frodata l'imposta, il colpevole è tenuto ad eseguirne il pagamento anche prima della definizione del procedimento penale.

 

          Art. 39. Art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1286 - (Indennità di mora per ritardato pagamento dei tributi).

     Per il ritardato pagamento dei tributi è applicata una indennità di mora del 6%.

     Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

 

          Art. 40. Art. 17 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Controversie).

     Le controversie sulla qualificazione dei prodotti agli effetti delle disposizioni del presente testo unico sono definite seguendo la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali.

 

          Art. 41. Art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Accertamento delle violazioni).

     Le violazioni alle disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento sono accertate mediante processo verbale.

     L'accertamento delle violazioni oltre che agli ufficiali ed agli agenti indicati nel titolo II, capo II, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, spetta, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla detta legge, anche:

     a) ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria muniti della speciale tessera di riconoscimento;

     b) agli ufficiali ed agenti di cui egli articoli 41 e 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

     I processi verbali di accertamento di reato sono dai funzionari, dagli ufficiali e dagli agenti scopritori trasmessi all'Intendenza di finanza competente, per l'ulteriore corso.

     La disposizione dell'art. 33, primo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4, si applica anche alle violazioni, costituenti reato, in materia d'imposta di fabbricazione sugli oli di semi.

 

          Art. 42. Art. 18, terzo e quarto comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - Art. 18, secondo e terzo comma del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per la fabbricazione clandestina).

     Chiunque fabbrica o raffina clandestinamente oli di semi è punito con multa dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione gravante sul prodotto già ottenuto ed ottenibile dalle materie prime rinvenute in fabbrica o in raffineria e nei locali annessi od attigui, nonchè con la reclusione fino a due anni.

     La multa non può essere inflitta in misura inferiore a lire un milione.

     La fabbricazione clandestina è provata anche dalla sola presenza, in uno stesso locale o in locali annessi od attigui, degli apparecchi di produzione o di raffinazione e di materie prime, di oli greggi o raffinati, prima che la fabbrica o la raffineria siano state denunciate all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

     I macchinari, le materie prime ed i prodotti cadono in confisca.

 

          Art. 43. Art. 19, secondo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, numero 1314 - Art. 18, quarto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per la sottrazione di oli di semi all'accertamento ed al pagamento dell'imposta).

     Chiunque sottrae o tenta di sottrarre, con qualunque mezzo, oli di semi all'accertamento dell'imposta di fabbricazione, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che sarebbe stata frodata.

     La multa non può essere inflitta in misura inferiore a lire duecentomila.

     I prodotti sottratti al pagamento della imposta ed i mezzi adoperati per compiere la frode cadono in confisca.

     Il condannato incorre nel ritiro della licenza.

 

          Art. 44. Art. 18, quinto comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per la lavorazione di semi oleosi eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro).

     Chiunque esegue lavorazioni di oli di semi in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro, è punito con multa da lire duecentomila a lire un milione nonchè con multa proporzionale dal doppio al decuplo della imposta frodata o che potè essere frodata.

 

          Art. 45. Art. 16, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per la omessa denuncia di deposito di oli di semi, di oleine e di paste di raffinazione).

     Chiunque è in possesso di un deposito di oli di semi, di oleine o di paste di raffinazione, non denunciato a termini del precedente art. 31, è punito con multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati in deposito.

 

          Art. 46. Art. 16, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per le eccedenze, nei depositi, di oli di semi, oleine o paste di raffinazione).

     Chiunque tiene in deposito oli di semi, oleine o paste di raffinazione in quantità superiore a quelle risultanti dai registri di carico e scarico, è punito con multa dal doppio al decuplo dell'imposta gravante sulle eccedenza di detti prodotti.

 

          Art. 47. Art. 16, terzo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per la circolazione di oli di semi, di oleine e di paste di raffinazione senza bollette di legittimazione).

     Chiunque pone in circolazione oli di semi, oleine o paste di raffinazione senza la prescritta bolletta di legittimazione o con bolletta irregolare, è punito con multa dal doppio al decuplo della imposta gravante su detti prodotti.

 

          Art. 48. [5]- Art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per la detenzione di olio di lino cotto non condizionato nei prescritti recipienti).

     L'esercente deposito commerciale od esercizio di minuta vendita che è trovato in possesso di olio di lino cotto non condizionato nei recipienti prescritti dal precedente art. 28, è punito con le pene previste per il contrabbando dalla legge doganale.

 

          Art. 49. Art. 17 del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per cambiamento di destinazione di semi oleosi importati in esenzione d'imposta).

     Chiunque destina, in tutto od in parte, i semi oleosi importati dall'estero senza pagamento della sovraimposta di confine sull'olio da essi ricavabile, ad impiego od uso diversi da quelli dichiarati all'atto dell'importazione, è punito con multa dal doppio al decuplo dell'imposta gravante sull'olio ricavabile dai semi a cui è stata data diversa destinazione.

 

          Art. 50. Art. 19, ultimo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Pene per la manomissione od alterazione di congegni, bolli e sigilli posti dall'Amministrazione).

     Chiunque manomette od altera in qualsiasi modo i congegni, i bolli ed i sigilli posti dall'Amministrazione, è punito a termini dell'art. 349 del Codice penale.

     Qualora si verifichi il caso della violazione colposa, sono applicabili le pelle previste dall'art. 350 del Codice penale.

 

          Art. 51. Art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per la detenzione di oli di semi raffinati destinati ad uso commestibile, non aventi i requisiti prescritti).

     Chiunque è trovato in possesso di oli di semi raffinati destinati ad usi commestibili, non aventi i requisiti prescritti dall'art. 18 del presente testo unico, salvo i casi previsti dagli articoli 20 e 21, è punito con ammenda da lire cinquantamila a lire un milione.

 

          Art. 52. Art. 19, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per la vendita e detenzione di oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti o con altri grassi animali o vegetali).

     Chiunque detiene, vende, pone in vendita o comunque mette in commercio oli di semi miscelati con oli fluidi o concreti non soggetti ad imposta di fabbricazione oppure con altri grassi di origine animale o vegetale tal quali o che hanno subito trattamenti fisici o chimici, è punito con ammenda da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila ed è tenuto al pagamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi calcolata sull'intero quantitativo dell'abusiva miscela.

 

          Art. 53. Art. 6, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per il trasporto di semi oleosi, senza bolletta di accompagnamento o con bolletta irregolare).

     Chiunque trasporta semi oleosi importati dall'estero dalla Dogana alle rispettive destinazioni senza bolletta di accompagnamento o con bolletta di accompagnamento irregolare, è punito con ammenda da lire centomila a lire un milione.

 

          Art. 54. Art. 16, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per le differenze in qualità e quantità dei prodotti destinati ad usi diversi dalla disoleazione, accertate nei depositi degli importatori in confronto del registro di carico e scarico).

     L'importatore nel cui deposito sono accertate differenze, in qualità e quantità dei semi oleosi, dei panelli e delle farine di semi oleosi importati dall'estero e destinati ad usi diversi dalla disoleazione, in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico, è punito con ammenda da lire centomila a lire un milione.

 

          Art. 55. Art. 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per le eccedenze di oli di semi raffinati riscontrate nelle raffinerie rispetto al carico contabile).

     Il raffinatore di oli di semi nella cui raffineria vengono accertate eccedenza di oli di semi rispetto al carico contabile risultante dai registri di carico e scarico, è punito con ammenda da lire duecentomila a lire un milione.

 

          Art. 56. Art. 19, primo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per le infrazioni alle disposizioni concernenti la lavorazione dei semi e dei frutti oleosi per ricavare oli fluidi o concreti).

     Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 24 del presente testo unico è punito con ammenda da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

 

          Art. 57. Art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per la omessa o irregolare tenuta dei registri).

     Chiunque non tenga o tenga irregolarmente i registri prescritti dall'Amministrazione finanziaria, è punito con l'ammenda fino a lire un milione.

 

          Art. 58. Art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per mancata presentazione della istanza per lavorazioni di semi oleosi esteri).

     L'esercente fabbrica di oli di semi, soggetta a vigilanza saltuaria, che non presenta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nei prescritti termini, la istanza di cui al terzo comma del precedente art. 14, è punito con ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

 

          Art. 59. Art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per omessa presentazione della dichiarazione di lavoro).

     L'esercente fabbrica di oli di semi che non presenta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nei prescritti termini, la dichiarazione di lavoro di cui al primo comma del precedente art. 12, è punito con ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

 

          Art. 60. Art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1953, n. 495 - (Pene per omessa denunzia di esercizio dell'industria dell'olio di lino cotto).

     Chiunque non presenta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nei prescritti termini, la denuncia di cui al primo comma del precedente art. 27, è punito con ammenda da lire cinquantamila a lire duecentomila.

 

          Art. 61. Art. 19, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pene per ogni altra violazione delle disposizioni del presente testo unico e del relativo regolamento).

     Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente testo unico e nel regolamento per la sua attuazione, per le quali non sono espressamente stabilite le pene, si applica l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila.

 

          Art. 62. Art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323 - (Pena pecuniaria per omessa o ritardata prestazione delle cauzioni).

     Il fabbricante ed il raffinatore che omettono di prestare, nel termine fissato dall'Amministrazione finanziaria, le cauzioni prescritte dal precedente art. 3, sono passibili di una pena pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo dell'importo della cauzione da prestarsi.

 

          Art. 63. Art. 29 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Prescrizioni dei reati).

     I reati previsti dal presente testo unico si prescrivono in cinque anni se trattasi di delitti ed in tre anni se trattasi di contravvenzioni.

 

          Art. 64. Art. 27, primo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Conversione delle multe e delle ammende).

     Le pene della multa e dell'ammenda non eseguite per insolvenza del condannato si convertono rispettivamente nella reclusione e nell'arresto per non oltre sei mesi o, se si tratta di recidivi, per non oltre un anno.

 

          Art. 65. Art. 25, secondo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Facoltà dell'Amministrazione di negare o revocare la licenza di esercizio).

     L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di negare o di revocare la licenza di esercizio, di cui al precedente art. 2, a chiunque sia stato condannato per violazioni delle disposizioni contenute nel presente testo unico punibili con multa dal doppio al decuplo della imposta.

 

          Art. 66. Art. 30 del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314, modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1934, n. 231 - (Ripartizione delle multe e delle ammende).

     La ripartizione delle multe e delle ammende è effettuata secondo le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

     Il provento della confisca dei macchinari, delle materie prime e dei prodotti sequestrati è devoluto all'Erario.

 

          Art. 67. Art. 28, primo comma, del regio decreto-legge 5 ottobre 1933, n. 1314 - (Competenza per la cognizione dei reati).

     Per la cognizione dei reati previsti dal presente testo unico e per le relative norme di procedura si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

 

          Art. 68. Art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1913, n. 495 - (Documenti per la vendita degli oli commestibili).

     Le fatture, le note e gli altri documenti emessi in relazione alla vendita degli oli di semi raffinati destinati ad usi commestibili devono portare l'indicazione che l'olio ha i requisiti previsti dall'art. 18 del presente testo unico.

 

 

Tabella A

Rese in kg. di olio greggio per kg. 100 di semi oleosi importati dall'estero [6]

SEMI OLEOSI

PROVENIENZA

Estrazione in olio

 

 

con solvente kg

a pressione kg

Arachide senza guscio

Cina Continentale - U.S.A

43

41

 

India

48

46

 

Gambia - Nigeria

45

43

 

Rhodesia - Sud Africa

44

42

 

Sudan

43

41

 

Altre provenienze dell'Africa

42

40

Canapa

diversa

28

25

Colza

Canada - Etiopia - India

38

36

 

Cina Continentale

39

37

 

Austria - Francia

42

40

 

Svezia - Ungheria

41

39

Cotone con linter

diversa

18

16

Cotone delinterato

diversa

19

17

Girasole con guscio

Bulgaria

39

37

 

Romania - Ungheria

37

35

 

Francia

39

37

Girasole senza guscio

diversa

43

41

Lino

America - Cina Continentale - Etiopia - Iran - Turchia

36

34

 

Altre provenienze dell'Africa e Medio Oriente

34

32

 

India

38

36

Neuk

Etiopia

37

35

 

Altre provenienze dell'Africa - India

36

34

Papavero bianco

diversa

40

38

Papavero azzurro

diversa

38

36

Pomodoro

Francia

26

24

Ricino

A.O.B. - Brasile - Congo - Giava - India

44

42

 

Cina Continentale - Tailandia

45

43

 

Equador - Libia . Tanganica

47

45

 

Etiopia

50

48

 

Pakistan

46

44

Senape

Cina Continentale

38

36

 

Altre provenienze

33

31

Sesamo nero

Cina Continentale - Ex Siam

46

44

Sesamo bianco e/o giallo

Camerun - Tanganica

48

46

 

Sudan

45

43

 

Cina Continentale

49

47

Soja

Cina Continentale

15

13

 

U.S.A.

17

15

 

Brasile

16

14

Tabacco

diversa

26

24

Vinaccioli

diversa

14

12

 

 

Tabella B - Rese in kg. di olio greggio per kg. 100 di semi oleosi nazionali [7]

SEMI OLEOSI

Estrazione in olio

 

con solvente kg

a pressione kg

Arachide senza guscio

43

41

Camelia

30

27

Canapa

28

25

Colza

37

35

Cotone con linter

16

14

Cotone delinterato

17

15

Germi di mais

13

10

Germi di masi da amideria

-

46

Gemma di riso

13

10

Girasole con guscio

27

24

Girasole senza guscio

41

39

Lino

34

31

Mandorle

50

48

Noci

55

53

Nocciole

55

53

Pomodoro

24

21

Ricino

45

43

Senape

30

27

Sesamo

44

42

Soja

16

12

Tabacco

32

29

Vinaccioli

13

10

Zucca

35

32

 


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista. La Corte costituzionale, con sentenza 10 aprile 1962, n. 32, ha dichiarato la illegittimità del presente decreto in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 31 maggio 1960, n. 37, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 25 maggio 1960, n. 37, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 20 dicembre 1956, n. 1380.

[5] La Corte costituzionale, con sentenza 18 marzo 1959, n. 20, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione; con sentenza 31 maggio 1960, n. 37, la stessa Corte ha dichiarato improponibile la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

[6] Tabella così sostituita dall'art. 1 del D.M. 27 aprile 1959.

[7] Tabella così sostituita dall'art. 1 del D.M. 27 aprile 1959.