§ 98.1.27399 - D.L. 20 dicembre 1956, n. 1380 .
Proroga delle disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/12/1956
Numero:1380


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni di cui al decreto legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, continuano ad applicarsi fino al 31 [...]
Art. 2.      Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 98.1.27399 - D.L. 20 dicembre 1956, n. 1380 [1] .

Proroga delle disposizioni di cui al decreto-legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, e modificazioni all'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

(G.U. 21 dicembre 1956, n. 321)

 

     Art. 1.

     Le disposizioni di cui al decreto legge 2 febbraio 1956, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1956, n. 162, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1958.

     Successivamente a tale data, si osserva il disposto degli articoli 30 e 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

 

          Art. 2.

     Tra il primo ed il secondo comma dell'art. 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217, è inserito il seguente comma: Le bollette di legittimazione debbono inoltre indicare il nominativo della persona che provvede al trasporto degli oli nonchè la indicazione della targa di riconoscimento del mezzo di trasporto usato: autoveicolo o carro a trazione animale.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 13 febbraio 1957, n. 12.