§ 95.11.2 - R.D. 26 gennaio 1940, n. 10.
Regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo di una imposta generale sull'entrata


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:26/01/1940
Numero:10


Sommario
Art. 1.      Non danno luogo ad entrata imponibile le vendite di cose mobili poste in essere fra persone fisiche ed Enti in genere che non siano commercianti, sempre quando non [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione dell'imposta a norma dell'art. 5, 1°, 2° e 3° comma, del decreto-legge, l'entrata imponibile è costituita dal prezzo di vendita praticato [...]
Art. 3.      L'imposta sull'entrata in natura conseguita in dipendenza di prestazioni di servizi ovvero di locazioni di beni mobili e di locazioni, sub-locazioni e di ogni altra [...]
Art. 4.      Per le vendite "franco stazione partenza" le spese di trasporto, nel caso in cui siano anticipate dal venditore, tanto se addebitate all'acquirente nello stesso [...]
Art. 5.      Per le vendite "franco destino" in porto assegnato, le spese di trasporto indicate in fattura separatamente dal prezzo o valore della merce non concorrono a costituire [...]
Art. 6.      Per sconto incondizionato agli effetti del penultimo comma dell'art. 12 del decreto-legge, deve intendersi quello non subordinato al termine consentito per il pagamento [...]
Art. 7.      Per la restituzione degli imballaggi, dei quali sia stata pattuita la resa a norma dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto-legge, non è obbligatorio il rilascio di [...]
Art. 8.      L'ammontare dell'entrata imponibile, ai fini della liquidazione dell'imposta stabilita dall'art. 7 del decreto-legge, non è soggetto ad arrotondamento
Art. 9.      Quando l'atto economico che dà luogo all'entrata, è costituito da trasferimento di merci fra commercianti, industriali ed esercenti, il documento scritto di cui all'art. [...]
Art. 10.      Qualora la vendita di materie, merci e prodotti abbia origine da convenzione che non indichi il preciso quantitativo delle cose vendute, oppure non stabilisca il prezzo [...]
Art. 11.      Le disposizioni di cui al precedente articolo 10 non trovano applicazione nel caso di acconti pagati in dipendenza di acquisti per consegna differita, per i quali sia [...]
Art. 12.      Nel caso di forniture quotidiane o periodiche tra industriali e commercianti da una parte ed i loro abituali clienti commercianti, rivenditori o dettaglianti su piazza [...]
Art. 13.      Nel caso di merci spedite o consegnate in sospeso da una ditta commerciale o industriale ad un'altra per essersi riservata la ditta acquirente di perfezionare l'acquisto [...]
Art. 14.      Per le merci spedite in conto deposito da una ditta commerciale od industriale ad un'altra, con o senza addebitamento, l'imposta è dovuta al momento in cui si perfeziona [...]
Art. 15.      Nel caso previsto dall'articolo precedente la ditta depositaria, a periodi non superiori ad un trimestre ed in ogni caso entro i dieci giorni dalla scadenza del più [...]
Art. 16.      I passaggi di materie prime e semilavorate e di prodotti finiti, che hanno luogo nel Regno fra industriali e da commercianti ad industriali a scopo di lavorazione, sia [...]
Art. 17.      La restituzione dei prodotti lavorati deve essere accompagnata da regolare fattura od equivalente documento, indicante il prezzo della lavorazione, con riferimento alla [...]
Art. 18.      Per le consegne di materie, merci e prodotti in sospeso od in conto deposito da non commercianti a ditte commerciali ed industriali, sono da osservarsi, ai fini [...]
Art. 19.      Qualora non siano osservate le norme stabilite dagli articoli 13 a14151617 18 per i passaggi di merci in sospeso, in conto deposito ed a scopo di lavorazione, l'imposta [...]
Art. 20.      I passaggi di merci che hanno luogo nel Regno fra la casa o sede centrale di una ditta industriale e commerciale, e le proprie filiali, succursali, sedi, negozi, [...]
Art. 21.      I passaggi di merci che hanno luogo nel Regno fra una ditta commerciale od industriale ed i propri rappresentanti, che siano depositari di merci per conto della ditta [...]
Art. 22.      Le vendite effettuate dal commesso viaggiatore di una ditta commerciale od industriale con la diretta consegna della merce danno luogo ad una sola entrata imponibile a [...]
Art. 23.      I passaggi di merci posti in essere da commercianti ed industriali a mezzo di commissionari danno luogo ad una sola entrata imponibile, qualora concorrano le seguenti [...]
Art. 24.      I passaggi di merci posti in essere da commercianti ed industriali a mezzo di mediatore, iscritto come tale presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, nella cui [...]
Art. 25.      Indipendentemente dalle disposizioni stabilite dai precedenti articoli 21 a 24 per gli ausiliari del commercio ivi contemplati, ogni altro intermediario od ausiliario [...]
Art. 26.      Nel caso di vendite di materie, merci e prodotti effettuate da commercianti per conto di privati non commercianti il passaggio tra il privato ed il commerciante [...]
Art. 27.      L'imposta dovuta a norma dell'art. 2, lettera d), del decreto-legge, sulle provvigioni, aggi e compensi a qualsiasi titolo conseguiti, in dipendenza della loro attività, [...]
Art. 28.      Nel caso di passaggi di merci posti in essere da commercianti ed industriali a mezzo di ausiliari che si assumono la garanzia totale o parziale del buon esito degli [...]
Art. 29.      I passaggi di merci posti in essere per il tramite degli ausiliari del commercio di cui agli articoli 20 a 25 danno luogo a due distinte entrate separatamente valutabili [...]
Art. 30.      Ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria ridotta di cui all'art. 31 del decreto-legge, per le filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti di ditte [...]
Art. 31.      L'imposta sull'entrata derivante da vendite di materie, merci e prodotti al minuto si corrisponde per ogni vendita a mezzo delle marche doppie prescritte dalla lettera [...]
Art. 32.      I commercianti e gli industriali che intendono corrispondere per le vendite al minuto l'imposta in modo virtuale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 8 del [...]
Art. 33.  [1]
Art. 34.      Per l'entrata derivante da vendite di merci e prodotti col sistema dei pubblici incanti da chiunque e comunque effettuate, come pure per l'entrata derivante da vendite [...]
Art. 35.      Per le vendite di derrate e prodotti agricoli effettuate da proprietari, possessori affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, i cui corrispettivi costituiscono [...]
Art. 36.      Nel caso di acquisti per quantitativi di lieve entità di derrate e prodotti agricoli effettuati presso agricoltori, mezzadri e coloni da commercianti incettatori o [...]
Art. 37.      Le norme di cui ai precedenti articoli 35 e 36 oltre che nei casi ivi contemplati, si applicano anche per le vendite di altre materie, merci e prodotti fatte a [...]
Art. 38.      I professionisti e gli esercenti abituali od occasionali di una qualunque professione i cui redditi sono classificabili ai fini della imposta di ricchezza mobile in [...]
Art. 39.      Ogni riscossione a saldo o in acconto effettuata dai professionisti ed esercenti di cui al precedente articolo, in via breve direttamente, in dipendenza di prestazioni [...]
Art. 40.      Nel caso di prestazioni da eseguire o eseguite dai professionisti ed esercenti, di cui al precedente art. 38, fuori dei propri studi, gabinetti, laboratori ed altri [...]
Art. 41.      Nel caso di riscossione di somme in acconto o a saldo per prestazioni eseguite o da eseguire dai professionisti ed esercenti di cui al precedente art. 38, il cui [...]
Art. 42.      Gli artisti inquadrati come tali nelle categorie artistiche delle competenti Associazioni sindacali sono esonerati dalla tenuta del Registro-bollettario di cui all'art. [...]
Art. 43.      Le bollette che devono essere compilate e rilasciate a norma dei precedenti articoli 39 a 42, debbono portare tanto sulla matrice che sulla figlia, l'indicazione della [...]
Art. 44.      L'imposta sull'entrata dovuta a norma della lettera a) dell'art. 3 del decreto-legge sui corrispettivi in denaro od in natura pattuiti per le locazioni e sub-locazioni e [...]
Art. 45.      L'imposta dovuta a norma dell'art. 3, lettera b) del decreto-legge, sui corrispettivi pattuiti per gli appalti in genere e per le somministrazioni parificate, ai fini [...]
Art. 46.      L'imposta sulle entrate derivanti alle ditte e società esercenti linee telefoniche e per abbonamenti telefonici e noleggio e manutenzione di impianti derivati è [...]
Art. 47.      L'imposta per le entrate derivanti da pubblici spettacoli soggetti al diritto erariale a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive disposizioni e [...]
Art. 48.      Per le scommesse, sia al totalizzatore che al libro e per i giuochi di ogni genere, tenuti in luoghi e locali aperti al pubblico anche se per l'accesso ai detti locali [...]
Art. 49.      La società, Enti e persone fisiche esercenti spettacoli, gare ed altri trattenimenti in occasione dei quali sono accettate scommesse al totalizzatore o comunque [...]
Art. 50.      L'imposta sull'entrata derivante dalle scommesse al libro è dovuta dalle società ed Enti che le esercitano direttamente e dagli allibratori autorizzati ad esercitarle a [...]
Art. 51.      Coloro che sono autorizzati a tenere scommesse in luoghi diversi da quelli in cui si svolgono le manifestazioni o le gare cui le scommesse si riferiscono, devono [...]
Art. 52.      La forma e il contenuto dei fogli e dei prospetti di cui a norma delle disposizioni contenute nel presente titolo devono essere muniti coloro che accettano scommesse, [...]
Art. 53.      Coloro che gestiscono giuochi in locali aperti al pubblico a norma del precedente art. 48 devono riassumere il movimento del giuoco giornaliero in apposito prospetto [...]
Art. 54.      L'imposta sulle entrate costituite dalle somme corrisposte per accedere ai luoghi in cui vengono tenuti spettacoli, manifestazioni gare e trattenimenti di ogni genere [...]
Art. 55.      Ai fini del pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta a norma dell'art. 3, lettera c) del decreto-legge, le società, le aziende e gli istituti esercenti il credito [...]
Art. 56.      L'imposta, dovuta, a norma dell'art. 3, lett. d), del decreto-legge, sulle entrate derivanti dall'esercizio delle assicurazioni, è liquidata e riscossa dagli Uffici del [...]
Art. 57.      L'entrata derivante dall'esercizio di alberghi, locande e pensioni, compresa la locazione di camere mobiliate, come pure quella derivante dall'esercizio, di collegi, [...]
Art. 58.      L'imposta per l'entrata derivante dall'esercizio di caffè, bar, osterie, bottiglierie, birrerie, rosticcerie ed altri simili locali, nei quali si effettua la mescita al [...]
Art. 59.      Per le entrate derivanti dall'esercizio di ristoranti, trattorie ed altri simili locali, l'imposta si corrisponde, esclusivamente a mezzo delle marche prescritte dalla [...]
Art. 60.      Per gli esercizi che svolgono attività promiscua (osterie che somministrano anche pasti, trattorie e ristoranti che effettuano anche la mescita di bevande non [...]
Art. 61.      L'imposta sull'aggio conseguito dagli esattori di tributi e proventi erariali, provinciali e comunali si riscuote a cura della amministrazione interessata mediante [...]
Art. 62.      L'imposta sulle entrate costituite dai canoni di abbonamento alle radioaudizioni si corrisponde mediante apposizione, a cura dell'abbonato, di ambedue le sezioni delle [...]
Art. 63.      L'imposta sulle entrate conseguite per "diritti di autore" dal titolare di detti diritti, si corrisponde, indipendentemente dall'imposta dovuta per le entrate derivanti [...]
Art. 64.      L'imposta sulle entrate conseguite dagli editori per le inserzioni nei giornali ed in altre stampe, si corrisponde agli Uffici del registro in base alle stesse denuncie [...]
Art. 65.      Il pagamento dell'imposta con marche si effettua mediante applicazione ed annullamento delle prescritte marche doppie a cura della parte che ha l'obbligo della emissione [...]
Art. 66.      Il pagamento dell'imposta a mezzo del servizi dei conti correnti postali si effettua a cura della parte che, a norma di legge, ha l'obbligo della emissione della [...]
Art. 67.      A norma dell'art. 10 del decreto-legge sono obbligati alla apertura del conto corrente postale tutti indistintamente coloro che, siano ditte, Enti o persone fisiche, [...]
Art. 68.      La domanda di apertura del conto corrente postale deve essere presentata ad un ufficio di posta, il quale la inoltra all'ufficio dei conti correnti competente
Art. 69.      La costituzione del deposito nella misura indicata dall'art. 10 del decreto-legge deve effettuarsi mediante la consegna ad un ufficio postale di un bollettino di [...]
Art. 70.      E' vietato al correntista di ridurre il saldo attivo del conto corrente postale al di sotto del limite vincolato a norma dell'articolo precedente
Art. 71.      Il correntista può richiedere all'Intendente di finanza della propria provincia lo svincolo totale o parziale del deposito nei seguenti casi
Art. 72.      Il correntista postale, per ogni versamento d'imposta con postagiro, ha l'obbligo di indicare sulla matrice, sul polizzino ed a tergo del certificato di allibramento del [...]
Art. 73.      L'ufficio dei conti correnti provvede a trasferire l'importo del postagiro dal conto del correntista a quello dell'Ufficio del registro indicato sul postagiro medesimo [...]
Art. 74.      Le persone fisiche, ditte, società ed Enti che provvedono al pagamento della imposta mediante versamento diretto sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro [...]
Art. 75.      I commercianti, industriali ed esercenti correntisti postali, che siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B non inferiore a [...]
Art. 76.      Possono essere ammesse al pagamento dell'imposta a mezzo di postagiro settimanale anche le ditte ed aziende di notevole entità che, avendo da poco iniziato la propria [...]
Art. 77.      E' fatto obbligo agli industriali, commercianti ed esercenti che intendono avvalersi dell'agevolazione di cui all'articolo 75 di tenere un apposito "registro-fatture" [...]
Art. 78.      Entro il lunedì di ciascuna settimana l'industriale, commerciante od esercente deve riepilogare sul registro-fatture gli importi di imposta relativi alle fatture emesse [...]
Art. 79.      Il blocchetto di moduli di postagiro (mod. Ch. 16) del quale gli industriali, commercianti ed esercenti correntisti postali si servono per il pagamento dell'imposta a [...]
Art. 80.      L'industriale, commerciante ed esercente ammesso ad effettuare il pagamento dell'imposta a mezzo del postagiro cumulativo settimanale deve indicare sulle fatture [...]
Art. 81.      Le ricevute rilasciate dall'ufficio di posta per i versamenti diretti sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro, come pure le ricevute rilasciate dallo stesso [...]
Art. 82.      Le ricevute rilasciate dagli uffici di posta all'atto della consegna dei postagiri ed i certificati di allibramento restituiti dall'ufficio dei conti correnti, devono, [...]
Art. 83.      Coloro che sono tenuti a corrispondere l'imposta in base a canoni provvisori soggetti a conguaglio, debbono denunciare al competente Ufficio del registro, entro tre mesi [...]
Art. 84.      Nel caso di accordi intervenuti fra l'Amministrazione finanziaria e le Associazioni sindacali competenti, a norma dell'art. 16 del decreto-legge, anche quando l'accordo [...]
Art. 85.      Ai fini del pagamento del canone d'imposta tanto per i canoni provvisori soggetti al conguaglio di cui al precedente art. 83 come per i canoni annui di cui al precedente [...]
Art. 86.      Qualora il contribuente non si presti alla stipulazione della convenzione di abbonamento nel termine stabilito dal 1° e 2° comma del precedente art. 85, il canone [...]
Art. 87.      Il canone d'imposta risultante dalle convenzioni di abbonamento o determinato in base agli accordi previsti dal precedente art. 84, se d'importo non superiore alle L. [...]
Art. 88.      L'imposta corrisposta, a norma dell'art. 14 del decreto-legge per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo, è comprensiva dell'imposta che sarebbe dovuta sulle entrate [...]
Art. 89.      Nei comuni provvisti di pubblico macello l'imposta si riscuote, qualunque ne sia l'importo, insieme ai diritti o tassa di macellazione dovuti ai comuni a norma dei [...]
Art. 90.      Nei comuni sprovvisti di pubblico macello nei quali l'imposta di consumo sulle carni, istituita col regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, viene riscossa a tariffa, [...]
Art. 91.      Ai fini della corresponsione in abbonamento dell'imposta sul bestiame vaccino, ovino e suino a norma del 3° comma dell'art. 90, è fatto obbligo agli esercenti [...]
Art. 92.      E' fatto obbligo ai comuni, nel caso di gestione diretta, ed agli appaltatori, nel caso di gestione appaltata, di indicare nei contratti di abbonamento per l'imposta di [...]
Art. 93.      Alla riscossione dell'imposta sul bestiame vaccino, ovino e suino debbono provvedere gli incaricati dei comuni o gli appaltatori cui è affidata la riscossione dei [...]
Art. 94.      Nel caso di macellazione eseguita in macelli privati regolarmente autorizzati, l'imposta è riscossa esclusivamente in abbonamento giusta le norme seguenti
Art. 95.      L'imposta dovuta in abbonamento a norma dell'art. 15 del decreto-legge, per le entrate derivanti da somministrazioni di acqua, gas ed energia elettrica è liquidata e [...]
Art. 96.      Il valore che, a sensi dell'art. 18 del decreto-legge, l'importatore deve indicare nella dichiarazione di importazione è il valore della merce posta al confine e cioè il [...]
Art. 97.      Salvo il caso in cui l'imposta sia da applicare sul valore ufficiale, a sensi dell'art. 18, 4° e 6° comma, del decreto-legge, è in facoltà della dogana di richiedere che [...]
Art. 98.      Qualora il valore delle merci in importazione sia dichiarato in valuta estera ovvero sia indicato in valuta estera nella fattura il prezzo relativo, il ragguaglio della [...]
Art. 99.      Per le merci importate il cui prezzo o valore non è definitivo all'atto dell'importazione, essendo subordinato ai risultati di analisi tecniche che le merci stesse [...]
Art. 100.      Il pagamento dell'imposta nei modi di cui al precedente articolo è ammesso solo quando dalla fattura estera risulti che il prezzo sarà determinato in seguito all'analisi [...]
Art. 101.      Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 99 e 100 si applicano anche nel caso di importazione di merci, il cui prezzo, secondo gli usi commerciali, è determinato in [...]
Art. 102.      La prova dell'effettuato pagamento in modo virtuale della imposta all'atto dell'importazione di merci è costituita dalla bolletta doganale sulla quale l'imposta è stata [...]
Art. 103.      Nel caso di merci appoggiate a spedizionieri da una ditta estera con l'incarico di ripartire fra varie ditte nazionali, la prova dell'effettuato pagamento dell'imposta è [...]
Art. 104.      L'esenzione stabilita dall'art. 20, lett. a), del decreto-legge per le merci importate dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende statali autonome, è [...]
Art. 105.      Agli effetti dell'art. 20 lettera e) del decreto-legge non costituiscono calo di lavorazione i residui derivanti dalla lavorazione nel Regno di merci temporaneamente [...]
Art. 106.      L'esenzione dall'imposta di cui all'art. 1, lett. h) del decreto-legge è subordinata alla condizione che il venditore fornisca la prova della eseguita esportazione. Tale [...]
Art. 107.      Il Regno d'Albania, i territori dell'Africa Italiana, le Isole dell'Egeo ed il territorio della città di Zara, sono da considerarsi, agli effetti dall'applicazione [...]
Art. 108.      Alla restituzione dell'imposta a norma dell'art. 21 del decreto-legge provvede l'Intendenza di finanza, in base ai dati risultanti dalle bollette di esportazione
Art. 109.      Allo scopo di usufruire della agevolazione di cui all'art. 22 del decreto-legge gli oggetti preziosi ivi nominati devono essere accompagnati dalla fattura o da altro [...]
Art. 110.      Nel caso previsto dall'art. 23 del decreto-legge l'imposta sull'entrata derivante dall'atto economico compiuto si corrisponde giusta le modalità e nei termini stabiliti [...]
Art. 111.      Quando il documento prescritto dall'art. 8 del decreto-legge contenga addebiti di somme parzialmente soggette all'imposta sulla entrata, gli importi che ne sono esenti [...]
Art. 112.      I libri, bollettari, registri, fogli e prospetti la cui tenuta o il cui uso è prescritto dal D.L. e dal presente regolamento non hanno alcuna efficacia ai fini del [...]
Art. 113.      Nel caso previsto dal 4° comma dell'art. 27 del decreto-legge, per le merci ricevute in conto deposito, in sospeso o per la lavorazione, la ditta depositaria deve [...]
Art. 114.      Nel caso di ditte commerciali od industriali che abbiano i propri depositi e magazzini in località diversa da quella nella quale ha sede l'amministrazione delle ditte [...]
Art. 115.      Le copie e gli estratti dei documenti, dei libri, dei registri e bollettari prescritti dalla legge e dal presente regolamento debbono essere rilasciati dai notai, in [...]
Art. 116.      Il pagamento delle imposte, delle sopratasse e del minimo delle pene previsto dall'art. 45, 2° comma, del decreto-legge per l'uso o la produzione di atti e scritti [...]
Art. 117.      La competenza a consentire dilazioni, a norma dell'art. 46 del decreto-legge, per il pagamento dell'imposta, della sopratassa, delle pene pecuniarie e delle ammende [...]
Art. 118.      Il pagamento in via transitoria dell'imposta sulle entrate derivanti da vendite al minuto, a mezzo delle marche doppie per tassa di scambio e di marche ad unica sezione [...]
Art. 119.      Le formalità stabilite dal precedente art. 112 in ordine alla numerazione e vidimazione, da parte degli Uffici del registro, dei libri, bollettari, registri, fogli e [...]
Art. 120.      Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal giorno 8 febbraio 1940, data dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2


§ 95.11.2 - R.D. 26 gennaio 1940, n. 10.

Regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, istitutivo di una imposta generale sull'entrata

(G.U. 1 febbraio 1940, n. 26, S.O.)

 

 

Titolo I

 

NORME GENERALI - ARTT. 1 A 6 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

Capo I

 

VENDITE FRA PRIVATI - PERMUTE - CONTI CORRENTI FRA DITTE, PERSONE ED ENTI SOGGETTI AL TRIBUTO

 

     Art. 1.

     Non danno luogo ad entrata imponibile le vendite di cose mobili poste in essere fra persone fisiche ed Enti in genere che non siano commercianti, sempre quando non costituiscano atti occasionali di commercio previsti dall'art. 2, lett. b, del decreto-legge.

     La permuta di cose mobili non dà luogo ad entrata imponibile.

     Peraltro, nel caso di permuta fra commercianti, come pure nel caso di permuta fra commercianti da una parte e non commercianti dall'altra, quando esista differenza di valore fra le cose permutate, costituisce entrata imponibile soltanto l'eventuale differenza corrisposta in denaro al permutante dell'oggetto che ha maggior valore.

     Nel caso di atti economici fra ditte, persone ed Enti soggetti all'imposta, che danno luogo a reciproci addebitamenti ed accreditamenti in conto corrente, l'imposta è dovuta sull'importo di ogni singolo atto economico e non sulla differenza tra il dare e l'avere.

 

Capo II

 

MERCI CONFERITE OBBLIGATORIAMENTE AGLI AMMASSI E AD ALTRI ENTI

 

          Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione dell'imposta a norma dell'art. 5, 1°, 2° e 3° comma, del decreto-legge, l'entrata imponibile è costituita dal prezzo di vendita praticato dall'Ente od organismo al quale le merci sono state conferite, aumentato degli accessori di cui all'art. 12 del decreto-legge stesso.

 

Capo III

 

ENTRATA COSTITUITA DA CORRISPETTIVI IN NATURA

 

          Art. 3.

     L'imposta sull'entrata in natura conseguita in dipendenza di prestazioni di servizi ovvero di locazioni di beni mobili e di locazioni, sub-locazioni e di ogni altra forma di costituzione o di cessione a titolo oneroso per tempo determinato del godimento di fabbricati e fondi rustici a norma del 2° comma dell'art. 1 e dell'art. 3 lettera a) del decreto-legge, si corrisponde in base al prezzo di mercato, corrente nel luogo e nel giorno più vicino a quello in cui è posto in essere l'atto economico, delle derrate ed altre merci costituenti l'entrata quale risulta dalle mercuriali, listini e libri dei Consigli provinciali delle corporazioni o dalle scritture e dai libri dei mediatori o sensali.

     Per le derrate ed altre merci, per le quali sia stabilito un prezzo d'imperio, l'imposta si applica in base al detto prezzo.

 

Capo IV

 

ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'ENTRATA IMPONIBILE

 

          Art. 4.

     Per le vendite "franco stazione partenza" le spese di trasporto, nel caso in cui siano anticipate dal venditore, tanto se addebitate all'acquirente nello stesso documento rilasciato per la vendita quanto se con separato documento, non concorrono a costituire l'entrata imponibile, sempre che sia data la prova, esclusa la testimoniale, che la vendita fu convenuta franco stazione partenza.

 

          Art. 5.

     Per le vendite "franco destino" in porto assegnato, le spese di trasporto indicate in fattura separatamente dal prezzo o valore della merce non concorrono a costituire l'entrata imponibile.

 

          Art. 6.

     Per sconto incondizionato agli effetti del penultimo comma dell'art. 12 del decreto-legge, deve intendersi quello non subordinato al termine consentito per il pagamento della merce o ad altra condizione.

 

          Art. 7.

     Per la restituzione degli imballaggi, dei quali sia stata pattuita la resa a norma dell'ultimo comma dell'art. 12 del decreto-legge, non è obbligatorio il rilascio di documento e ove questo venga posto in essere, non è obbligatoria l'indicazione o il riferimento in esso della precedente fattura contenente il patto di resa, alla quale la restituzione si riferisce.

     Il commerciante, industriale od esercente, che effettua la restituzione degli imballaggi o che li riceve in restituzione deve però essere in grado di dimostrare, ad ogni richiesta degli organi competenti, rispettivamente con la esibizione della fattura di acquisto o di vendita della merce, che l'operazione di restituzione è in dipendenza del patto di resa contenuto nella fattura stessa.

 

Titolo II

 

ALIQUOTA DELL'IMPOSTA - ARROTONDAMENTI - ART. 7 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 8.

     L'ammontare dell'entrata imponibile, ai fini della liquidazione dell'imposta stabilita dall'art. 7 del decreto-legge, non è soggetto ad arrotondamento.

     Qualora l'imposta liquidata presenti una frazione di lira, tale frazione dev'essere arrotondata di cinque in cinque centesimi.

 

Titolo III

 

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DI MERCI FRA COMMERCIANTI, INDUSTRIALI ED ESERCENTI - ARTT. 8, 12 E 13 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

Capo I

 

DOCUMENTO SCRITTO

 

          Art. 9.

     Quando l'atto economico che dà luogo all'entrata, è costituito da trasferimento di merci fra commercianti, industriali ed esercenti, il documento scritto di cui all'art. 8 del decreto-legge, che può assumere la forma di nota, conto, fattura, quietanza e simile, deve essere emesso in doppio-esemplare ed assoggettato all'imposta da parte di colui al quale l'entrata compete, non oltre il quinto giorno non festivo successivo a quello della spedizione o consegna della merce ed in ogni caso entro il quinto giorno non festivo successivo a quello del pagamento, qualora questo abbia luogo prima della spedizione o consegna della merce.

     Tale documento deve indicare la qualità, la quantità, ed il prezzo valore della merce, la data della sua emissione e le generalità dei contraenti.

     Il documento di cui sopra deve essere emesso ed assoggettato ad imposta anche nel caso di vendite effettuate a privati da commercianti e industriali che abitualmente non esercitano la vendita al minuto, come pure per le vendite a privati di prodotti i quali, per non essere comunemente commercianti a peso, numero o misura, ovvero per l'entità del loro valore o per le loro particolari caratteristiche, non possono formare oggetto delle vendite al minuto di cui ai successivi articoli 31 e 32.

     Può tener luogo del doppio esemplare da rimanere in possesso della ditta che emette il documento, la registrazione del trasferimento sui libri di prima nota o su apposito libro copia fatture.

 

Capo II

 

PAGAMENTO DI ACCONTI

 

          Art. 10.

     Qualora la vendita di materie, merci e prodotti abbia origine da convenzione che non indichi il preciso quantitativo delle cose vendute, oppure non stabilisca il prezzo di vendita, l'imposta è dovuta al momento del rilascio del documento scritto definitivo. Ove peraltro in dipendenza della convenzione siano addebitate somme o pagati acconti, è obbligatoria l'emissione di apposito documento a norma del precedente art. 9 assoggettato alla prescritta imposta.

     L'imposta assoluta sugli addebiti e sugli acconti di cui sopra è detratta da quella dovuta sul documento definitivo successivamente emesso, purchè vi sia fatto richiamo dei precisi estremi della nota di addebito o della ricevuta di acconto.

 

          Art. 11.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo 10 non trovano applicazione nel caso di acconti pagati in dipendenza di acquisti per consegna differita, per i quali sia precisato tanto il quantitativo quanto il prezzo.

     Sui detti acconti l'imposta è dovuta, prima del rilascio del documento definitivo, solo nel caso che degli acconti stessi si dia atto a mezzo di apposita quietanza o equivalente documento.

 

Capo III

 

FORNITURE PERIODICHE SU PIAZZA

 

          Art. 12.

     Nel caso di forniture quotidiane o periodiche tra industriali e commercianti da una parte ed i loro abituali clienti commercianti, rivenditori o dettaglianti su piazza dall'altra, non è obbligatorio il rilascio volta per volta del documento di cui al precedente art. 9.

     In luogo del detto documento il trasferimento potrà risultare o da appositi libretti in doppio esemplare, intestati a ciascun acquirente, ovvero da note o distinte in doppio esemplare datate e numerate progressivamente, da redigersi e rilasciarsi contemporaneamente alla spedizione o consegna della merce, sui quali devono essere descritte per qualità, e quantità le merci vendute giornalmente, con indicazione del relativo prezzo.

     Le note o distinte devono essere tenute riunite dal venditore per ciascun acquirente.

     Può tener luogo del secondo esemplare delle note o distinte di consegna la scritturazione sui registri della ditta venditrice delle singole consegne giornaliere o periodiche di merci, a condizione che le scritturazioni stesse siano tenute distinte nei registri di contabilità per ciascun acquirente.

     Alla fine di ciascun mese od a periodi anche più brevi le partite inscritte sui libretti di cui sopra o sulle note o distinte di consegne devono essere riassunte sui libretti stessi o sui registri della ditta venditrice ovvero su apposita nota riepilogativa in doppio esemplare ed essere assoggettate all'imposta da corrispondersi, cumulativamente mediante apposizione delle prescritte marche doppie, per una sezione, quella di sinistra, sui libretti o registri tenuti dal venditore o sulla nota riepilogativa da esso conservata e per l'altra sezione costituente la sezione figlia della marca stessa, sul libretto o sulla nota di consegna riepilogativa conservata dal compratore. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali giusta le norme di cui all'art. 9 del decreto-legge ed al successivo Titolo XXIV di questo regolamento.

     Per forniture periodiche su piazza s'intendono non solo quelle effettuate in un determinato centro abitato o in un determinato comune, ma anche quelle che vengono fatte a commercianti o industriali in località immediatamente vicine a quella in cui ha sede la ditta fornitrice.

     Nel caso di località limitrofe è però necessario che la merce sia trasportata con mezzi propri dell'acquirente o del venditore.

 

Capo IV

 

CONSEGNA O SPEDIZIONE DI MERCI IN SOSPESO

 

          Art. 13.

     Nel caso di merci spedite o consegnate in sospeso da una ditta commerciale o industriale ad un'altra per essersi riservata la ditta acquirente di perfezionare l'acquisto delle merci dopo averle esaminate e scelte, l'imposta è dovuta al momento in cui la vendita si perfeziona per l'avvenuta scelta da parte della ditta acquirente, a condizione che coesistano e siano osservate le seguenti norme:

     1) Tanto la ditta che invia, come quella che riceve la merce in sospeso devono tenere un apposito libro delle "merci in sospeso" sul quale devono essere registrate rispettivamente, in ordine cronologico, e distintamente per ogni ditta, tutte le operazioni di consegna o spedizione e di arrivo delle merci stesse.

     2) Per ogni consegna o spedizione di merci in sospeso, come pure per ogni restituzione delle stesse, deve essere rilasciata una nota accompagnatoria, indicante la qualità, quantità e prezzo della merce, con richiamo alla corrispondente partita del libro delle "merci in sospeso".

     Trascorso il termine di tre mesi dalla data di spedizione o di consegna della merce senza che la merce stessa risulti restituita con la relativa annotazione sulla corrispondente partita del libro delle "merci in sospeso", il diritto all'entrata, costituita dal prezzo della detta merce, si presume senz'altro acquisito da chi ha spedito o consegnato la merce.

     In tal caso la ditta che ha spedito o consegnato la merce in sospeso deve corrispondere la dovuta imposta entro dieci giorni da quello di scadenza del termine di cui sopra per tutta la merce spedita o consegnata in sospeso, in base a prezzi non inferiori a quelli risultanti dalla corrispondente nota di accompagnamento della merce stessa, mediante apposizione ed annullamento di entrambe le sezioni delle prescritte marche doppie sulla partita iscritta sul libro delle "merci in sospeso" od a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

 

Capo V

 

MERCI IN CONTO DEPOSITO

 

          Art. 14.

     Per le merci spedite in conto deposito da una ditta commerciale od industriale ad un'altra, con o senza addebitamento, l'imposta è dovuta al momento in cui si perfeziona la vendita per l'avvenuta rivendita delle merci da parte della ditta depositaria, purchè siano osservate le seguenti norme:

     1) Il rapporto di deposito deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata ovvero anche la corrispondenza commerciale passata a copialettere regolarmente tenuto.

     2) Tanto la ditta depositante quanto la ditta depositaria devono tenere un apposito libro delle "merci in conto deposito" sul quale devono essere registrate, rispettivamente, in ordine cronologico e distintamente per ogni ditta depositante e depositaria tutte le operazioni di spedizione e di arrivo delle merci stesse.

     3) Per ogni consegna o spedizione, come pure per ogni restituzione delle merci stesse, deve essere rilasciata una nota accompagnatoria indicante la qualità, quantità e prezzo delle merci medesime, con richiamo alla corrispondente partita del libro delle "merci in conto deposito".

 

          Art. 15.

     Nel caso previsto dall'articolo precedente la ditta depositaria, a periodi non superiori ad un trimestre ed in ogni caso entro i dieci giorni dalla scadenza del più breve periodo stabilito convenzionalmente, deve trasmettere alla ditta depositante un estratto del libro delle "merci in conto deposito" indicante le merci vendute nel detto periodo ed il relativo importo.

     La ditta depositante nel termine di cinque giorni dal ricevimento dell'estratto suddetto, deve per la merce venduta, rilasciare regolare nota, conto, fattura od equivalente documento assoggettato all'imposta in base al prezzo risultante dalla corrispondente nota di accompagnamento della merce stessa ovvero da successive variazioni giustificate da annotazioni sui rispettivi libri delle "merci in conto deposito" o dai listini correnti della ditta venditrice.

     Trascorso il periodo di un anno dalla data di spedizione della merce in conto deposito senza che la merce risulti in tutto o in parte venduta o restituita con la relativa annotazione sulla corrispondente partita del libro delle "merci in conto deposito" il diritto all'entrata costituita dal prezzo delle dette merci si presume senz'altro acquisito dalla ditta depositante, salvo tempestiva rinnovazione del rapporto di deposito nei modi di cui al n. 1 del precedente articolo.

     Ove manchi tale rinnovazione, la ditta depositante nel termine di dieci giorni da quello di scadenza dell'anno di cui sopra, deve corrispondere la dovuta imposta per tutta la merce non restituita, con l'apposizione ed annullamento di entrambe le sezioni delle marche doppie sulle partite iscritte sul libro delle "merci in conto deposito" o mediante il servizio dei conti correnti postali.

 

Capo VI

 

MERCI IN LAVORAZIONE

 

          Art. 16.

     I passaggi di materie prime e semilavorate e di prodotti finiti, che hanno luogo nel Regno fra industriali e da commercianti ad industriali a scopo di lavorazione, sia questa costituita da trasformazione o perfezionamento delle dette merci, danno luogo ad entrata imponibile limitatamente all'importo della lavorazione, purchè siano osservate le seguenti norme:

     1) L'eventuale addebitamento delle merci consegnate o spedite per la lavorazione dev'essere fatto esclusivamente a garanzia della responsabilità del consegnatario per la restituzione delle merci.

     2) La lavorazione dev'essere effettuata per conto dello stesso fornitore delle merci da lavorare.

     3) I prodotti lavorati ottenuti dalla lavorazione debbono essere in rapporto al quantitativo delle merci ricevute.

     4) I prodotti lavorati debbono essere restituiti al fornitore delle merci ovvero consegnati o spediti per suo conto a terzi acquirenti giusta incarico risultante da corrispondenza commerciale passata a copialettere regolarmente tenuto.

     5) Tanto il commerciante o industriale che effettua la consegna o spedizione delle merci da lavorare, quanto la ditta che deve eseguire la lavorazione, debbono tenere un apposito libro delle "merci in lavorazione" sul quale devono essere registrate rispettivamente in ordine cronologico e distintamente per ogni ditta, tutte le operazioni di consegna o spedizione, di arrivo e di restituzione delle merci stesse.

     6) Per ogni consegna o spedizione di merci in lavorazione dev'essere rilasciata una nota accompagnatoria, da redigersi in doppio esemplare, descrittiva delle merci stesse, dalla quale risulti che la consegna o spedizione è effettuata a scopo di lavorazione ed è stata registrata nell'apposito libro delle "merci in lavorazione".

     Per gli artigiani muniti della tessera della Federazione nazionale fascista degli artigiani, che diano o ricevano merci in lavorazione, non è obbligatoria la tenuta del libro delle "merci in lavorazione" di cui al n. 5.

     Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle consegne di merci fatte alla medesima ditta dalla quale colui che fa la consegna ha in precedenza acquistato le merci stesse. In tale caso l'imposta è dovuta sul prezzo o valore complessivo del prodotto lavorato.

 

          Art. 17.

     La restituzione dei prodotti lavorati deve essere accompagnata da regolare fattura od equivalente documento, indicante il prezzo della lavorazione, con riferimento alla relativa nota accompagnatoria di consegna o di spedizione.

     La fattura deve essere rilasciata anche nell'ipotesi di consegna o spedizione dei prodotti lavorati a terzi, ai sensi del n. 4 dell'articolo precedente.

     Le fatture di lavorazione di cui ai precedenti commi debbono essere assoggettate per il loro intero ammontare, ancorchè l'importo della mano d'opera sia tenuto distinto da quello delle materie impiegate nella lavorazione, all'imposta nei modi e nei termini di cui al precedente articolo 9.

 

Capo VII

 

CONSEGNA O SPEDIZIONE DI MERCI IN SOSPESO, IN CONTO DEPOSITO O PER LAVORAZIONE DA PRIVATI A COMMERCIANTI O AD INDUSTRIALI

 

          Art. 18.

     Per le consegne di materie, merci e prodotti in sospeso od in conto deposito da non commercianti a ditte commerciali ed industriali, sono da osservarsi, ai fini dell'applicazione dell'imposta, le seguenti norme:

     1) I registri delle merci in sospeso ed in conto deposito di cui ai precedenti articoli 13 e 14, sono obbligatori soltanto per la ditta depositaria.

     2) Entro cinque giorni dal ricevimento della merce la ditta depositaria deve dare al depositante comunicazione di tale ricezione con documento passato a copialettere, dal quale deve risultare ogni indicazione atta ad identificare la merce depositata e la natura del rapporto che ha dato luogo al deposito. Gli estremi di tale documento debbono essere riportati sul relativo libro o Registro.

     3) La ditta depositaria, per le merci ricevute in sospeso od in conto deposito, deve, entro il termine massimo previsto dai precedenti articoli 13 e 15 a seconda che si tratti di merci consegnate in sospeso ovvero in conto deposito, provvedere alla restituzione della merce non acquistata, emettendo all'uopo apposita nota di accompagnamento, o alla fatturazione di quella acquistata.

     Gli estremi dei suddetti documenti debbono essere riportati sui relativi libri e registri.

     Per le consegne da parte di non commercianti, di materie, merci e prodotti a scopo di lavorazione (molitura di cereali, spremitura di olive, cottura nei forni di commestibili, confezioni di oggetti di vestiario, lavatura e stiratura di biancheria etc.) non sono applicabili le norme di cui ai precedenti articoli 16 e 17. Tali lavorazioni per conto di privati costituiscono in ogni caso prestazioni al dettaglio e l'imposta si corrisponde giusta le norme stabilite dal successivo art. 33 per le entrate derivanti da prestazioni al dettaglio.

 

Capo VIII

 

NORME COMUNI AI PASSAGGI DI MERCI IN SOSPESO, IN CONTO DEPOSITO E A SCOPO DI LAVORAZIONE

 

          Art. 19.

     Qualora non siano osservate le norme stabilite dagli articoli 13 a14151617 18 per i passaggi di merci in sospeso, in conto deposito ed a scopo di lavorazione, l'imposta si rende senz'altro applicabile per il fatto del passaggio materiale della merce.

     Ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria ridotta di cui all'art. 31 del decreto-legge, per i passaggi di merci in sospeso, in conto deposito ed a scopo di lavorazione, deve tuttavia da altri atti e documenti d'indubbia attendibilità, esibiti dall'interessato, risultare che si tratta in effetti di passaggi di merci per i titoli sopra accennati.

 

Titolo IV

 

PASSAGGI DI MERCI PER IL TRAMITE DI AUSILIARI E DI INTERMEDIARI DEL COMMERCIO - ART. 13 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

Capo I

 

FILIALI, SUCCURSALI, SEDI, NEGOZI, DEPOSITI E STABILIMENTI DI DITTE COMMERCIALI ED INDUSTRIALI

 

          Art. 20.

     I passaggi di merci che hanno luogo nel Regno fra la casa o sede centrale di una ditta industriale e commerciale, e le proprie filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti, come pure i passaggi fra le filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti di una stessa ditta non danno luogo ad entrata imponibile sempre che risulti da apposito certificato, da rilasciarsi dal competente Consiglio provinciale delle corporazioni, che le filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti non solo siano regolarmente iscritti anteriormente ai detti passaggi come appartenenti alla ditta principale presso il suddetto Consiglio provinciale delle corporazioni, ma svolgano effettivamente un'attività commerciale od industriale in nome e nell'interesse esclusivo della ditta cui appartengono.

     E' fatto obbligo alle ditte filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti di indicare nella intestazione di ogni nota, conto, fattura, quietanza od equivalenti documenti riferentisi alla loro attività commerciale o industriale, la loro qualità di filiale, succursale, sede, negozio, deposito e stabilimento della ditta principale, nonchè il Consiglio provinciale delle corporazioni presso cui, in tale qualità, sono iscritti.

 

Capo II

 

RAPPRESENTANTI

 

          Art. 21.

     I passaggi di merci che hanno luogo nel Regno fra una ditta commerciale od industriale ed i propri rappresentanti, che siano depositari di merci per conto della ditta rappresentata, non danno luogo ad entrata imponibile, a condizione che la rappresentanza risulti conferita con mandato espresso a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata autenticata e registrata e sempre che coesistano e siano osservate le seguenti condizioni:

     1) che il rappresentante emetta le fatture a nome della ditta rappresentata;

     2) che le operazioni fatte dal rappresentante siano, distintamente per ogni ditta rappresentata, registrate cronologicamente dal rappresentante stesso nel suo libro-giornale prescritto dall'art. 21 del codice di commercio;

     3) che il rappresentante non riceva o faccia pagamenti per le operazioni compiute, salvo che sia a ciò espressamente autorizzato dalla ditta rappresentata nell'atto di conferimento della rappresentanza o con mandato speciale conferito anche a mezzo di corrispondenza commerciale passata a copialettere regolarmente tenuto;

     4) che il rappresentante non faccia anticipazioni in proprio alla ditta rappresentata, salvo che sia a ciò espressamente autorizzato come al precedente n. 3.

     Per i rappresentanti non depositari di merci il rapporto della rappresentanza può risultare anche da apposita lettera di conferimento di data anteriore all'inizio dell'attività intermediaria, purchè passata a copialettere regolarmente tenuto, ferma l'osservanza delle altre norme di cui sopra a numeri 1, 2, 3 e 4.

 

Capo III

 

COMMESSI VIAGGIATORI

 

          Art. 22.

     Le vendite effettuate dal commesso viaggiatore di una ditta commerciale od industriale con la diretta consegna della merce danno luogo ad una sola entrata imponibile a condizione che il commesso viaggiatore dimostri di essere autorizzato alla vendita ed alla relativa consegna della merce dalla ditta da cui dipende, con atto pubblico o con regolare scrittura autenticata e registrata, e rilasci le relative fatture a nome e per conto della stessa ditta.

 

Capo IV

 

COMMISSIONARI

 

          Art. 23.

     I passaggi di merci posti in essere da commercianti ed industriali a mezzo di commissionari danno luogo ad una sola entrata imponibile, qualora concorrano le seguenti condizioni:

     a) che il rapporto di commissione risulti da atto pubblico, o da scrittura privata, registrata od anche da semplice lettera passata dal committente sul proprio copialettere, regolarmente tenuto, prima dell'espletamento della commissione;

     b) che il commissionario sia iscritto come tale presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, nella cui circoscrizione ha il suo esercizio;

     c) che le operazioni fatte dal commissionario siano registrate cronologicamente nel suo libro giornale prescritto dall'art. 21 del codice di commercio, e distintamente nel caso che egli agisca per più ditte;

     d) che, ove il commissionario abbia anche il deposito delle merci per conto delle ditte per le quali egli agisce, l'appartenenza delle merci alle ditte medesime risulti da corrispondenza commerciale passata a copialettere regolarmente tenuto e le merci stesse siano tenute distinte a norma del codice di commercio.

 

Capo V

 

MEDIATORI

 

          Art. 24.

     I passaggi di merci posti in essere da commercianti ed industriali a mezzo di mediatore, iscritto come tale presso il Consiglio provinciale delle corporazioni, nella cui circoscrizione ha il suo esercizio, danno luogo ad una sola entrata imponibile qualora concorrano le seguenti condizioni:

     a) che dal libro giornale prescritto dall'art. 33, n. 2, del codice di commercio risultino, anche nei particolari, le condizioni dei passaggi di merce conclusi pel tramite del mediatore;

     b) che a mezzo del mediatore non siano fatti o ricevuti pagamenti relativi ai detti passaggi.

 

Capo VI

 

ALTRI INTERMEDIARI

 

          Art. 25.

     Indipendentemente dalle disposizioni stabilite dai precedenti articoli 21 a 24 per gli ausiliari del commercio ivi contemplati, ogni altro intermediario od ausiliario del commercio che effettui acquisti o vendite di merce per conto di ditte commerciali ed industriali, deve dimostrare, ai fini di un'unica entrata imponibile, di essere stato a ciò autorizzato con atto pubblico o con scrittura privata registrata, oppure anche con atto o documento scritto passato a copialettere, regolarmente tenuto anteriormente all'inizio dell'attività intermediaria.

     Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano ai commessi viaggiatori che limitano la loro attività alla proposta o alla conclusione dell'affare senza peraltro consegnare la merce.

     Quando gli intermediari contemplati nel 1° comma del presente articolo abbiano deposito di merci, l'incarico ad essi conferito dev'essere provato esclusivamente con atto pubblico o con scrittura privata autenticata e registrata, ed il movimento delle merci deve risultare da apposito Registro di carico e scarico.

 

Capo VII

 

INTERMEDIARI CHE SVOLGONO LA LORO ATTIVITA' PER CONTO DI PRIVATI NON COMMERCIANTI

 

          Art. 26.

     Nel caso di vendite di materie, merci e prodotti effettuate da commercianti per conto di privati non commercianti il passaggio tra il privato ed il commerciante incaricato della vendita non dà luogo ad entrata imponibile sempre che l'accettazione dell'incarico a vendere da parte del commerciante risulti da lettera passata dal commerciante stesso a copialettere regolarmente tenuto.

     Il detto commerciante ha in ogni caso l'obbligo di dimostrare con le proprie scritture l'esito dell'incarico avuto.

 

Capo VIII

 

NORME COMUNI AI VARI AUSILIARI ED INTERMEDIARI

 

          Art. 27.

     L'imposta dovuta a norma dell'art. 2, lettera d), del decreto-legge, sulle provvigioni, aggi e compensi a qualsiasi titolo conseguiti, in dipendenza della loro attività, dagli ausiliari del commercio e da tutti coloro, persone fisiche ed Enti, che compiono opera d'intermediazione, i cui redditi siano classificabili agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria B o C1, si corrisponde al momento del pagamento delle somme relative, in base a documento scritto da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare dal percipiente ed esclusivamente a mezzo delle marche doppie prescritte dall'art. 56, lettera c) del decreto-legge.

     Per gli ausiliari del commercio che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, possono comprovare la loro qualità di ausiliari con regolari documenti rilasciati in base alle norme già vigenti in materia di tassa di scambio di cui al regio decreto-legge 28 luglio 1930, n. 1011, convertito nella legge 9 luglio 1931, n. 1009, e successive disposizioni, non è obbligatorio il rilascio di nuovi documenti probatori della loro funzione intermediaria, ai fini delle disposizioni di cui al presente titolo.

 

          Art. 28.

     Nel caso di passaggi di merci posti in essere da commercianti ed industriali a mezzo di ausiliari che si assumono la garanzia totale o parziale del buon esito degli affari conclusi, anche a mezzo di sottoscrizione, accettazione, girata o avallo di cambiali, indipendentemente dall'entrata derivante dal trasferimento della merce, costituiscono altresì entrata imponibile le somme che il detto ausiliare recupera dall'acquirente della merce.

 

          Art. 29.

     I passaggi di merci posti in essere per il tramite degli ausiliari del commercio di cui agli articoli 20 a 25 danno luogo a due distinte entrate separatamente valutabili ai fini dell'applicazione dell'imposta, qualora non siano osservate le norme dai medesimi articoli prescritte.

 

          Art. 30.

     Ai fini dell'applicazione della pena pecuniaria ridotta di cui all'art. 31 del decreto-legge, per le filiali, succursali, sedi, negozi, depositi e stabilimenti di ditte industriali e commerciali, come pure per gli intermediari di cui agli articoli 21 a 25 del presente regolamento, la funzione ausiliaria o di intermediazione deve tuttavia risultare da altri atti o documenti aventi carattere ufficiale, esibiti dall'interessato.

 

Titolo V

 

ENTRATA DERIVANTE DA VENDITE AL MINUTO - ARTT. 2 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

Capo I

 

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA A MEZZO DI MARCHE

 

          Art. 31.

     L'imposta sull'entrata derivante da vendite di materie, merci e prodotti al minuto si corrisponde per ogni vendita a mezzo delle marche doppie prescritte dalla lettera a) dell'art. 56 del decreto-legge, all'atto del pagamento del prezzo o all'atto della consegna della merce all'acquirente, ove questa venga effettuata prima del pagamento del prezzo.

     L'applicazione delle marche, previo annullamento da parte del venditore, dev'essere fatta in modo che la sezione figlia aderisca all'involucro nel quale viene avvolta la merce venduta e, per le merci che vengono vendute senza involucro o imballaggio, al recipiente in cui la merce è racchiusa ovvero direttamente alla merce stessa.

     Qualora non sia possibile l'applicazione della marca direttamente alla merce, la marca stessa deve essere consegnata all'acquirente previo annullamento e parziale lacerazione di essa.

     L'annullamento delle marche dev'essere effettuato nei modi stabiliti dall'ultimo comma del successivo art. 65.

     L'altra sezione (matrice delle marche applicate) deve rimanere unita all'apposito libretto contenente le marche stesse e giorno per giorno le matrici delle marche applicate nella giornata debbono essere annullate negli stessi modi prescritti dall'art. 65 sopracitato.

     Qualora la vendita al minuto abbia luogo a mezzo di fattura, questa deve essere redatta in doppio esemplare e l'imposta si corrisponde mediante apposizione della sezione figlia della marca sull'esemplare della fattura destinata all'acquirente. E' obbligatoria la conservazione del duplo della fattura a mente dell'art. 26 del decreto-legge.

 

Capo II

 

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA A MEZZO DI REGISTRATORI DI CASSA

 

          Art. 32.

     I commercianti e gli industriali che intendono corrispondere per le vendite al minuto l'imposta in modo virtuale, a norma dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto-legge, in base agli introiti risultanti da speciali registratori di cassa ovvero a mezzo di altro sistema meccanico di registrazione, ammessi ed autorizzati dall'Amministrazione, debbono farne richiesta alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari con istanza redatta su competente carta da bollo, nella quale saranno altresì indicati il genere di commercio esercitato dalla ditta ed il tipo di registratore od altro apparecchio, che si intende usare.

     Col provvedimento di autorizzazione il Ministero determina anche le modalità in base alle quali l'imposta dev'essere accertata e liquidata nonchè i termini entro i quali deve esserne effettuato il versamento.

     La circostanza che il contribuente abbia avanzata richiesta di corrispondere l'imposta in modo virtuale in base a registratori di cassa o di altro mezzo meccanico di registrazione, non lo esonera dal corrispondere l'imposta stessa a mezzo delle prescritte marche a norma del precedente articolo 31 fino a quando non avrà ottenuto la chiesta concessione.

     Gl'industriali nazionali che intendono mettere in commercio tipi di registratori di cassa od altri mezzi meccanici di registrazione utilizzabili per il pagamento dell'imposta in modo virtuale sulle vendite al minuto, debbono ottenere la preventiva autorizzazione del Ministero delle finanze. All'uopo essi debbono presentare alla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari apposita domanda su competente carta da bollo corredata di una dettagliata descrizione delle caratteristiche di costruzione e delle modalità di funzionamento dell'apparecchio e sottoporre all'esame dello stesso ufficio un esemplare dell'apparecchio stesso.

 

Titolo VI

 

ENTRATA DERIVANTE DA PRESTAZIONI AL DETTAGLIO - ARTT. 2 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 33. [1]

Titolo VII

 

ENTRATA DERIVANTE DA VENDITE AI PUBBLICI INCANTI, O IN FIERE, MOSTRE ED ESPOSIZIONI

 

          Art. 34.

     Per l'entrata derivante da vendite di merci e prodotti col sistema dei pubblici incanti da chiunque e comunque effettuate, come pure per l'entrata derivante da vendite giudiziarie nonchè da vendite effettuate nelle fiere, mostre ed esposizioni, l'imposta, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 42, è dovuta sull'ammontare complessivo delle somme a qualsiasi titolo pagate dall'acquirente e si corrisponde all'atto della consegna, spedizione o ritiro della merce venduta, ovvero all'atto del pagamento, in acconto o a saldo, se questo ha luogo prima della consegna, spedizione o ritiro della merce, in base al documento prescritto dal precedente art. 9, esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie di cui alla lettera c) dell'art. 56 del decreto-legge.

     Nel caso di vendite effettuate per conto di terzi, il passaggio dal terzo a colui che effettua la vendita, non dà luogo ad entrata imponibile a condizione che risultino osservate le norme stabilite dal precedente Titolo IV, per i passaggi di merci a mezzo di ausiliari ed intermediari del commercio.

 

Titolo VIII

 

ENTRATE DERIVANTI DA VENDITE DI DERRATE E DI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEI PROPRIETARI, POSSESSORI ED AFFITTUARI DI FONDI RUSTICI, MEZZADRI E COLONI - ARTT. 2 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 35.

     Per le vendite di derrate e prodotti agricoli effettuate da proprietari, possessori affittuari di fondi rustici, mezzadri e coloni, i cui corrispettivi costituiscono entrata imponibile a norma dell'art. 2, lettera a) del decreto-legge, il documento prescritto dall'art. 8, lettera e), dello stesso decreto, deve essere redatto e rilasciato, sotto la responsabilità esclusiva del commerciante od industriale acquirente, in doppio esemplare non oltre il quinto giorno non festivo successivo a quello della spedizione o consegna della merce ed in ogni caso entro il quinto giorno non festivo successivo a quello del pagamento, qualora questo abbia luogo prima della spedizione o consegna della merce. Tale documento deve portare l'indicazione della data di acquisto, della qualità, della quantità e del prezzo della merce acquistata e delle generalità del venditore, e l'imposta deve essere corrisposta mediante apposizione su di esso delle prescritte marche doppie di cui alla lettera c) dell'art. 56 del decreto-legge ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, a norma dell'art. 9 del decreto-legge.

     Un esemplare di tale documento dev'essere consegnato al venditore.

 

          Art. 36.

     Nel caso di acquisti per quantitativi di lieve entità di derrate e prodotti agricoli effettuati presso agricoltori, mezzadri e coloni da commercianti incettatori o raccoglitori, come pure nel caso di acquisti che commercianti o industriali effettuano in fiere o mercati, salvo il disposto dell'art. 14 del decreto-legge e degli articoli 88 e 94 del presente regolamento per quanto riguarda il bestiame vaccino, ovino e suino, può essere consentito dal competente Ufficio del registro, su domanda del commerciante o industriale interessato, che l'imposta, anzichè nei modi stabiliti dal presente art. 35, sia dai detti commercianti ed industriali corrisposta in base ad un apposito "libro giornale" conforme al modello allegato B al presente regolamento.

     In tale ipotesi l'imposta dev'essere corrisposta sul totale giornaliero degli acquisti, entro il giorno non festivo successivo a quello in cui gli acquisti stessi sono stati effettuati, esclusivamente a mezzo di apposizione di ambedue le sezioni delle prescritte marche di cui alla lettera c) dell'art. 56 del decreto-legge, sul detto libro, in corrispondenza di ciascun totale.

     I prodotti acquistati debbono essere annotati sul detto Registro globalmente per qualità, quantità e prezzo, senza peraltro l'obbligo di indicare le generalità dei venditori.

 

Titolo IX

 

ENTRATA DERIVANTE DA VENDITE FATTE DA NON COMMERCIANTI A COMMERCIANTI E INDUSTRIALI - ARTT. 2 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 37.

     Le norme di cui ai precedenti articoli 35 e 36 oltre che nei casi ivi contemplati, si applicano anche per le vendite di altre materie, merci e prodotti fatte a commercianti o ad industriali da persone fisiche ed Enti in genere che non siano commercianti, soggette all'imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto-legge.

 

Titolo X

 

ENTRATE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI ED ARTI - ARTT. 2 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

Capo I

 

TENUTA DI UN APPOSITO "REGISTRO BOLLETTARIO DELLE RISCOSSIONI" DA PARTE DEI PROFESSIONISTI

 

          Art. 38.

     I professionisti e gli esercenti abituali od occasionali di una qualunque professione i cui redditi sono classificabili ai fini della imposta di ricchezza mobile in categoria C1, sono obbligati alla tenuta di un apposito "Registro-bollettario delle riscossioni" conforme al modello allegato C al presente regolamento.

     Le scritturazioni sul detto Registro-bollettario ed il pagamento dell'imposta devono essere effettuati giusta le norme di cui ai successivi articoli 39 a 43.

 

Capo II

 

PRESTAZIONI ESEGUITE DAI PROFESSIONISTI IN STUDI, GABINETTI, LABORATORI ED ALTRI SIMILI LOCALI

 

          Art. 39.

     Ogni riscossione a saldo o in acconto effettuata dai professionisti ed esercenti di cui al precedente articolo, in via breve direttamente, in dipendenza di prestazioni eseguite o da eseguire in propri studi, gabinetti, cliniche, laboratori ed altri simili locali, deve essere annotata dal percipiente tanto sulla matrice che sulla bolletta figlia del "Registro-bollettario" prescritto dal precedente art. 38 e la bolletta figlia deve essere rilasciata a chi fa il pagamento all'atto stesso in cui questo viene effettuato.

     L'imposta sulla entrata deve essere corrisposta all'atto della compilazione e del rilascio delle accennate bollette esclusivamente a mezzo di apposizione sulle stesse delle marche doppie prescritte dalla lettera b) dell'art. 56 del decreto-legge.

 

Capo III

 

PRESTAZIONI ESEGUITE DAI PROFESSIONISTI FUORI DEI PROPRI STUDI, GABINETTI, LABORATORI ED ALTRI SIMILI LOCALI

 

          Art. 40.

     Nel caso di prestazioni da eseguire o eseguite dai professionisti ed esercenti, di cui al precedente art. 38, fuori dei propri studi, gabinetti, laboratori ed altri locali indicati nell'art. 39, ove il pagamento in acconto o a saldo delle prestazioni sia stato effettuato in via breve all'atto in cui le medesime furono commesse o eseguite, il percipiente è obbligato a riportare, entro il giorno successivo a quello della riscossione, sul Registro-bollettario, prescritto dall'art. 38, le somme introitate, anche cumulativamente in una sola bolletta, indicando peraltro la specie e il numero delle prestazioni.

     Per le prestazioni eseguite da professionisti fuori del luogo di residenza, l'annotazione delle somme introitate sul detto Registro-bollettario può essere effettuata entro dieci giorni da quello della riscossione.

     Nei casi contemplati dai due commi precedenti, non vi è obbligo di rilascio o di conservazione della bolletta figlia e l'imposta è assoluta applicando entrambe le sezioni delle prescritte marche sulla matrice della bolletta.

 

          Art. 41.

     Nel caso di riscossione di somme in acconto o a saldo per prestazioni eseguite o da eseguire dai professionisti ed esercenti di cui al precedente art. 38, il cui pagamento non viene effettuato in via breve all'atto stesso in cui la prestazione viene commessa o eseguita, il percipiente deve annotare le somme riscosse, distintamente per ogni debitore, sul Registro-bollettario prescritto dal citato art. 38 entro il giorno successivo a quello in cui ha introitato le somme stesse. Anche in questo caso la tassa è corrisposta mediante l'apposizione di ambedue le sezioni delle prescritte marche sulla sola matrice della bolletta e non è obbligatorio il rilascio o la conservazione della bolletta figlia.

     Tanto nell'ipotesi prevista dal presente articolo quanto in quella prevista dall'articolo precedente, il percipiente, ove rilasci ricevuta delle effettuate riscossioni, deve usare a tal fine la bolletta figlia del Registro-bollettario prescritto dal precedente art. 38 e l'imposta si corrisponde nei modi di cui al precedente art. 39.

     Per le prestazioni il cui compenso viene corrisposto ai professionisti da parte di Enti pubblici a mezzo di ordinativi o di mandati, ovvero in base a liquidazione dell'autorità giudiziaria, l'imposta si corrisponde al momento del pagamento dei detti compensi, mediante apposizione di ambedue le sezioni delle marche prescritte dalla lettera b) dell'art. 56 del decreto-legge, sul mandato od ordinativo, ovvero sulla ricevuta, il cui rilascio è obbligatorio, attestante l'introito del compenso. In questo caso può prescindersi dal riportare il detto introito sul Registro-bollettario di cui all'art. 38.

     Qualora per le somme introitate in dipendenza delle eseguite prestazioni, tanto nella ipotesi prevista dal 1° comma del presente articolo, quanto in quelle previste dai precedenti articoli 39 e 40, sia rilasciata apposita nota, fattura, parcella o conto, è in facoltà del percipiente di corrispondere l'imposta in base a detti documenti mediante applicazione sugli stessi delle marche sopra indicate. In questo caso può prescindersi dall'annotazione dell'introito relativo sul Registro-bollettario prescritto dal precedente art. 38, ma la nota, fattura, parcella o conto deve essere emessa in doppio esemplare e il relativo duplo deve essere conservato dal professionista a mente dell'art. 26 del decreto-legge.

 

Capo IV

 

PRESTAZIONI EFFETTUATE DA ARTISTI

 

          Art. 42.

     Gli artisti inquadrati come tali nelle categorie artistiche delle competenti Associazioni sindacali sono esonerati dalla tenuta del Registro-bollettario di cui all'art. 38. Sui compensi che essi percepiscono per dirette prestazioni individuali, l'imposta è dovuta in base a documento scritto (nota, conto, fattura o quietanza), il cui rilascio è obbligatorio all'atto della riscossione di tali compensi, mediante apposizione su di essi di ambedue le sezioni delle marche prescritte dalla lettera b) dell'art. 56 del decreto-legge.

     Per le prestazioni effettuate da artisti, il cui compenso è corrisposto da impresari o da assuntori di prestazioni individuali o collettive, l'obbligo della tenuta del Registro-bollettario di cui al precedente art. 38 e del conseguente pagamento dell'imposta, incombe a detti impresari ed assuntori di prestazioni.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le vendite di opere d'arte effettuate in esposizioni e mostre autorizzate a norma di legge. L'obbligo della tenuta del Registro-bollettario e del pagamento dell'imposta incombe al dirigente od organizzatore della mostra od esposizione.

 

Capo V

 

INDICAZIONI DA APPORRE SUL REGISTRO-BOLLETTARIO

 

          Art. 43.

     Le bollette che devono essere compilate e rilasciate a norma dei precedenti articoli 39 a 42, debbono portare tanto sulla matrice che sulla figlia, l'indicazione della data del rilascio, delle generalità di chi effettua il pagamento della prestazione, della natura della prestazione e del corrispettivo riscosso.

     Peraltro, nel caso di prestazioni medico-chirurgiche può prescindersi dall'indicazione sulle dette bollette delle generalità del cliente, fermo restando l'obbligo dell'annotazione sulle bollette stesse degli altri elementi di cui al comma precedente.

 

Titolo XI

 

ENTRATA DERIVANTE DALLA LOCAZIONE E SUB-LOCAZIONE DI BENI MOBILI E IMMOBILI - ARTT. 3 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 44.

     L'imposta sull'entrata dovuta a norma della lettera a) dell'art. 3 del decreto-legge sui corrispettivi in denaro od in natura pattuiti per le locazioni e sub-locazioni e per ogni altra forma di costituzione o di cessione onerosa per tempo determinato del diritto di godimento di beni immobili si corrisponde al momento del pagamento dei canoni d'affitto in base a documento scritto di quietanza da rilasciarsi obbligatoriamente a cura del percipiente in doppio esemplare, ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie di cui alla lettera c) dell'art. 56 del decreto-legge.

     Le stesse norme si applicano per le entrate derivanti da locazione di cose mobili.

 

Titolo XII

 

ENTRATE DERIVANTI DA APPALTI - ARTT. 3 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 45.

     L'imposta dovuta a norma dell'art. 3, lettera b) del decreto-legge, sui corrispettivi pattuiti per gli appalti in genere e per le somministrazioni parificate, ai fini dell'imposta di registro, agli appalti, si corrisponde a mezzo delle prescritte marche di cui alla lettera c) dell'art. 56 del decreto-legge, ovvero a mezzo del servizio dei conti correnti postali, giusta le ipotesi previste dall'art. 9 del decreto-legge, al momento del pagamento dei corrispettivi, tanto parziali che totali, in base a documento scritto da rilasciarsi obbligatoriamente dal percipiente in doppio esemplare giusta le norme dell'art. 8 del decreto-legge.

     Peraltro, per i pagamenti effettuati dalle Amministrazioni dirette ed autonome dello Stato in dipendenza di contratti d'appalto dalle medesime stipulati, l'imposta si riscuote a cura delle Amministrazioni interessate, mediante ritenuta sui corrispettivi spettanti alle ditte appaltatrici, in sede di emissione dei relativi ordini di pagamento ed è versata dalle stesse Amministrazioni con imputazione sul capitolo "imposta sull'entrata".

     Per gli appalti, i cui contratti e denuncie siano stati già sottoposti alla formalità della registrazione alla data di entrata in vigore del decreto-legge, l'imposta, salvo quanto è disposto dall'art. 53, 1° comma, del decreto-legge, è del pari dovuta sui corrispettivi che in ordine ai detti appalti saranno pagati a decorrere dalla stessa data.

 

Titolo XIII

 

ENTRATE DERIVANTI DA UTENZE TELEFONICHE E DA TRASPORTI DI PERSONE E DI COSE - ARTT. 3 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 46.

     L'imposta sulle entrate derivanti alle ditte e società esercenti linee telefoniche e per abbonamenti telefonici e noleggio e manutenzione di impianti derivati è liquidata dagli Uffici del registro all'atto della riscossione in abbonamento della imposta di registro sulle denuncie annuali che le ditte e società suddette sono tenute a presentare agli uffici stessi a norma del regio decreto-legge 8 dicembre 1938, n. 1915. Per ogni altra entrata conseguita dalle ditte e società suddette l'imposta è dovuta al momento del pagamento delle somme relative, in base a documento scritto da redigersi e rilasciarsi obbligatoriamente dal percipiente in doppio esemplare ed esclusivamente a mezzo delle marche doppie prescritte dall'articolo 56, lettera c) del decreto-legge. Può peraltro essere consentito dal Ministero delle finanze che per alcune delle dette entrate l'imposta sia assolta in modo virtuale mediante denuncia agli Uffici del registro.

     L'imposta sull'entrata derivante da trasporti pubblici di persone o di cose effettuati a mezzo di ferrovie, tramvie, autobus e filovie o su linee automobilistiche autorizzate, ovvero da trasporti in genere marittimi, lacuali, fluviali ed aerei, esclusi i trasporti di ogni specie gestiti direttamente dallo Stato, si corrisponde in modo virtuale in base a documentata denunzia trimestrale degli introiti da presentarsi al competente Ufficio del registro entro il mese successivo alla scadenza del trimestre. Entro lo stesso termine dev'essere effettuato il pagamento dell'imposta.

     Per le entrate derivanti da trasporti di persone con autoveicoli o vetture a trazione animale, tanto se trattasi di servizio da piazza che di noleggio da rimessa, l'imposta si corrisponde in base ad apposito "libro-giornale degli introiti" conforme al modello allegato D al presente regolamento sul quale debbono essere annotate giorno per giorno, anche globalmente, le somme effettivamente introitate in dipendenza delle eseguite prestazioni. L'imposta dev'essere pagata entro il giorno non festivo successivo a quello in cui gl'introiti sono stati effettuati, esclusivamente mediante apposizione di ambedue le sezioni delle marche prescritte dall'art. 56 lett. c) del decreto-legge sul detto libro-giornale in relazione al totale degli introiti conseguiti in ciascuna giornata.

     L'imposta sulle entrate derivanti da trasporti di cose su strade ordinarie o autostrade, con autoveicoli o con filovie comunque azionate, con o senza rimorchi, si corrisponde al momento del pagamento della speciale tassa sui trasporti di cose con automezzi di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 e successive modificazioni, mediante apposizione, sulle stesse bollette in triplice sezione prescritte dall'art. 11 del citato decreto, delle marche doppie di cui all'art. 56 lett. c) del decreto-legge. L'applicazione delle marche dev'essere fatta in modo che la sezione di destra della marca, costituente la sezione figlia della marca stessa, aderisca sulla sezione figlia della bolletta destinata al committente, mentre l'altra sezione costituente la matrice della marca deve apporsi sulla matrice della bolletta che resta in possesso del vettore.

     Per le entrate derivanti da trasporti di cose con mezzi a trazione animale o comunque non soggetti alla tassa speciale di cui al citato regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, l'imposta si corrisponde al momento del pagamento delle somme relative, in base a documento scritto da rilasciarsi obbligatoriamente dal percipiente in doppio esemplare ed esclusivamente a mezzo delle marche doppie prescritte dall'art. 56 lett. c) del decreto-legge.

 

Titolo XIV

 

ENTRATE DERIVANTI DA PUBBLICI SPETTACOLI - ARTT. 2 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 47.

     L'imposta per le entrate derivanti da pubblici spettacoli soggetti al diritto erariale a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive disposizioni e modificazioni è riscossa giusta le varie modalità che saranno stabilite con apposita Convenzione da stipularsi fra il Ministero delle finanze e la Società italiana degli autori ed editori a norma dell'art. 8, lettera m), del decreto-legge.

     L'entrata imponibile, ai fini della liquidazione dell'imposta, è costituita dall'introito lordo totale a qualunque titolo conseguito dall'esercente.

 

Titolo XV

 

ENTRATE DERIVANTI DA SCOMMESSE E DA GIUOCHI - ARTT. 2 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

Capo I

 

DETERMINAZIONE DELL'ENTRATA

 

          Art. 48.

     Per le scommesse, sia al totalizzatore che al libro e per i giuochi di ogni genere, tenuti in luoghi e locali aperti al pubblico anche se per l'accesso ai detti locali siano comunque imposte condizioni e limitazioni, l'entrata è costituita dalla differenza attiva, rispettivamente, tra le somme scommesse e quelle corrisposte agli scommettitori e fra le somme introitate per i giuochi e quelle pagate per la vincita ai giuocatori.

     L'imposta è dovuta indipendentemente dalla tassa di bollo e da ogni altro diritto od onere che comunque gravi i biglietti venduti agli scommettitori ed ai giuocatori o gli introiti conseguiti dalle scommesse e dal giuoco ed è liquidata e riscossa dagli Uffici del registro.

 

Capo II

 

SCOMMESSE AL TOTALIZZATORE

 

          Art. 49.

     La società, Enti e persone fisiche esercenti spettacoli, gare ed altri trattenimenti in occasione dei quali sono accettate scommesse al totalizzatore o comunque autorizzate a tenere tali specie di scommesse, devono riepilogare, in appositi prospetti, per ogni giornata nella quale le scommesse sono accettate, il numero delle varie specie di biglietti venduti per ogni manifestazione o gara che ha dato luogo alle scommesse, indicando il relativo importo, nonchè le somme corrisposte agli scommettitori e quelle prelevate a qualunque titolo dalla società, persona od Ente, costituenti l'entrata imponibile a norma dell'articolo precedente.

     Entro il lunedì di ogni settimana le dette società, Enti e persone fisiche devono presentare al competente Ufficio del registro tali prospetti insieme ad un prospetto riepilogativo di essi datati e firmati dalla persona fisica interessata o dal legale rappresentante della società od Ente ed effettuare il pagamento dell'imposta dovuta.

 

Capo III

 

SCOMMESSE AL LIBRO

 

          Art. 50.

     L'imposta sull'entrata derivante dalle scommesse al libro è dovuta dalle società ed Enti che le esercitano direttamente e dagli allibratori autorizzati ad esercitarle a norma dell'art. 88 del testo unico della legge di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, in base al conguaglio del movimento giornaliero delle scommesse per il periodo, riunione o stagione, in cui si sono svolte le gare che hanno dato luogo alle scommesse medesime.

     Le scommesse accettate al libro devono essere singolarmente registrate dai vari allibratori, usando matita copiativa, all'atto stesso in cui vengono accettate, su appositi fogli, muniti preventivamente del timbro a calendario dell'Ufficio del registro e della firma del titolare dell'ufficio stesso. I risultati dei detti fogli devono essere riportati su appositi prospetti, vistati come sopra dall'Ufficio del registro, riassumendo per ogni gara l'ammontare delle scommesse accettate e quello delle somme pagate agli scommettitori vincenti.

     I fogli suddetti con i relativi prospetti riepilogativi firmati e datati dagli allibratori autorizzati e controfirmati dal legale rappresentante dell'Ente che ha consentito l'autorizzazione, devono essere dagli allibratori presentati al competente Ufficio del registro del distretto nel cui territorio le scommesse vengono accettate, entro il giorno successivo a quello in cui le scommesse stesse sono state tenute.

     L'Ufficio del registro riepiloga quindicinalmente i risultati emergenti dai detti fogli e dai relativi prospetti, liquida l'imposta compensando i risultati giornalieri delle due settimane ed invita gli interessati ad effettuare il pagamento della imposta eventualmente dovuta nel termine di cinque giorni dalla notificazione dell'invito. Tale pagamento ha carattere provvisorio.

     Compiutosi il periodo, la riunione o la stagione in cui si sono svolte le gare che hanno dato luogo alle scommesse, l'Ufficio del registro procede alla liquidazione complessiva dell'imposta nei confronti dei singoli allibratori, in base ai risultati giornalieri di tutto il periodo, riunione o stagione, compensando le risultanze attive con le passive e ne dà comunicazione all'Ente ed agli allibratori interessati.

     La maggiore imposta eventualmente riscossa è accreditata all'Ente ed agli allibratori per la successiva stagione o riunione.

 

Capo IV

 

SCOMMESSE ACCETTATE IN LUOGHI DIVERSI DA QUELLI IN CUI SI SVOLGONO LE MANIFESTAZIONI O LE GARE

 

          Art. 51.

     Coloro che sono autorizzati a tenere scommesse in luoghi diversi da quelli in cui si svolgono le manifestazioni o le gare cui le scommesse si riferiscono, devono compilare, giorno per giorno, per ogni singolo locale in cui sono accettate le scommesse, un prospetto indicante l'ammontare giornaliero delle scommesse accettate e l'importo delle somme pagate agli scommettitori vincenti distintamente per ogni manifestazione e per ogni gara comprese in ciascuna manifestazione che ha dato luogo alla scommessa.

     I detti prospetti devono essere riepilogati settimanalmente in unico prospetto, indicandovi, per ogni manifestazione dal lunedì alla domenica, l'ammontare delle scommesse accettate, delle somme pagate, delle differenze attive e passive, della somma sulla quale è dovuta l'imposta e l'ammontare di questa.

     Tali prospetti riepilogativi, insieme a quelli giornalieri, debbono essere presentati al competente Ufficio del registro entro il martedì di ciascuna settimana, col contemporaneo pagamento della relativa imposta.

     Nel mese di gennaio di ogni anno solare l'Ufficio del registro procede alla liquidazione complessiva dell'imposta per tutto l'anno solare precedente, nei confronti dei gestori dei singoli locali in cui sono accettate le scommesse, in base ai risultati giornalieri del movimento delle scommesse accettate nell'anno, compensando globalmente le risultanze attive con le passive. Dei risultati di tale liquidazione complessiva l'ufficio dà comunicazione al contribuente.

     La maggiore imposta eventualmente riscossa è accreditata al contribuente per l'anno successivo.

 

Capo V

 

NORME COMUNI ALLE VARIE SPECIE DI SCOMMESSE

 

          Art. 52.

     La forma e il contenuto dei fogli e dei prospetti di cui a norma delle disposizioni contenute nel presente titolo devono essere muniti coloro che accettano scommesse, sono determinati d'intesa tra il Ministero delle finanze ed i rappresentanti sindacali degli interessati.

     E' fatto obbligo a tutti coloro che tengono scommesse al totalizzatore o con riferimento alle quote del totalizzatore di rilasciare i biglietti agli scommettitori staccandoli da bollettari a matrice e figlia e di conservare per un periodo di cinque anni le matrici dei biglietti venduti nonchè le bollette figlie restituite dagli scommettitori vincenti.

     A coloro che tengono scommesse dirette al totalizzatore è fatto altresì obbligo di esporre in modo ben visibile al pubblico, alla fine di ogni gara in un determinato luogo dei vari recinti destinati agli spettatori, uno o più prospetti indicanti il numero complessivo delle puntate per ogni forma di scommesse relative alla gara.

     Le matrici e le bollette figlie suddette devono essere esibite insieme ad ogni altra contabilità riguardante l'esercizio delle suddette scommesse ad ogni richiesta dei funzionari ed agenti cui è demandato a norma dello articolo 48 del decreto-legge, l'accertamento delle violazioni alle disposizioni del decreto stesso e del relativo regolamento e degli Uffici del registro.

     Le società ed Enti che a norma dell'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, autorizzano terze persone od Enti ad esercitare scommesse, devono denunciare al competente Ufficio del registro, prima che abbiano inizio le singole riunioni o gare cui l'autorizzazione si riferisce, precisi nominativi delle dette persone ed Enti con gli estremi della relativa licenza dell'autorità di pubblica sicurezza, di cui allo stesso art. 88 del citato testo unico.

 

Capo VI

 

NORME SPECIALI PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULL'ENTRATA DERIVANTE DAL GIUOCO

 

          Art. 53.

     Coloro che gestiscono giuochi in locali aperti al pubblico a norma del precedente art. 48 devono riassumere il movimento del giuoco giornaliero in apposito prospetto munito preventivamente del timbro a calendario dell'Ufficio del registro e della firma del titolare dell'ufficio stesso.

     Tale prospetto deve essere compilato entro il secondo giorno successivo a quello al quale l'entrata si riferisce ed entro lo stesso giorno deve essere presentato al competente Ufficio del registro del distretto nel cui territorio ha sede la società, Ente o persona fisica che gestisce il giuoco.

     L'Ufficio del registro riepiloga mensilmente le risultanze dei prospetti accennati ed invita gli interessati ad effettuare il pagamento dell'imposta entro cinque giorni dalla notificazione dell'invito.

     Ai fini della liquidazione dell'imposta è ammessa la compensazione tra i risultati delle varie giornate di una stessa settimana.

     Le forme dei detti prospetti ed il contenuto di essi potranno essere determinate d'intesa fra il Ministero delle finanze e gli interessati.

 

Titolo XVI

 

ENTRATE DERIVANTI DAL PREZZO D'INGRESSO A SPETTACOLI, MANIFESTAZIONI, GARE E TRATTENIMENTI DI OGNI GENERE, NON SOGGETTI AL DIRITTO ERARIALE SUI PUBBLICI SPETTACOLI - ARTT. 2 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 54.

     L'imposta sulle entrate costituite dalle somme corrisposte per accedere ai luoghi in cui vengono tenuti spettacoli, manifestazioni gare e trattenimenti di ogni genere non soggetti al diritto erariale sui pubblici spettacoli a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive disposizioni e modificazioni, come pure dalle somme riscosse per occupazioni di posti speciali nei detti luoghi o per particolari prestazioni effettuate a favore degli intervenuti, come diritti di guardaroba, posteggio di vetture ed autovetture, noleggio di cuscini ed altro si corrisponde mediante rilascio obbligatorio da parte del percipiente di apposito biglietto staccato da bollettari a matrice e figlia. L'imposta deve essere pagata mediante applicazione sui detti bollettari delle prescritte marche doppie di cui alla lettera c) dell'art. 56 del decreto-legge.

     Su richiesta degli interessati può essere consentito dal Ministero delle finanze che in luogo dell'applicazione delle marche l'imposta sia pagata in base a distinte (bordereaux) giornaliere delle riscossioni, giusta le norme che, caso per caso, il Ministero delle finanze riterrà di determinare.

 

Titolo XVII

 

ENTRATA DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DEL CREDITO E DELL'ASSICURAZIONE - ARTT. 3 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 55.

     Ai fini del pagamento dell'imposta sull'entrata dovuta a norma dell'art. 3, lettera c) del decreto-legge, le società, le aziende e gli istituti esercenti il credito debbono presentare al competente Ufficio del registro, entro il mese di aprile di ciascun anno, apposita denuncia dei corrispettivi imponibili, corredata del bilancio o comunque di uno stato contabile finanziario e patrimoniale relativo all'anno cui l'imposta si riferisce.

     Per le società, aziende ed istituti costituiti nella forma di società commerciale per azioni, è sufficiente la documentazione che i detti Enti debbono presentare ai fini dell'imposta di negoziazione, a norma dell'art. 6 del regio decreto-legge 15 dicembre 1938, n. 1975.

     In base a tale denuncia e ad ogni altro elemento utile che gli Uffici del registro possono acquisire, gli uffici stessi procedono all'accertamento dell'entrata soggetta ad imposta.

     L'imposta accertata e liquidata giusta le norme di cui ai commi precedenti è notificata dall'ufficio agli istituti ed aziende interessati. Il pagamento dell'imposta dev'essere effettuato in tre rate bimestrali a decorrere dalla data di notificazione della liquidazione dell'ufficio.

 

          Art. 56.

     L'imposta, dovuta, a norma dell'art. 3, lett. d), del decreto-legge, sulle entrate derivanti dall'esercizio delle assicurazioni, è liquidata e riscossa dagli Uffici del registro con gli stessi criteri e modalità ed in base ai medesimi documenti prescritti dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, per la corresponsione della tassa sulle assicurazioni.

 

Titolo XVIII

 

ENTRATE DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI ALBERGHI, LOCANDE, PENSIONI, COLLEGI, CONVITTI E CLINICHE - ARTT. 2 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 57.

     L'entrata derivante dall'esercizio di alberghi, locande e pensioni, compresa la locazione di camere mobiliate, come pure quella derivante dall'esercizio, di collegi, convitti, cliniche, case di cura e simili, è costituita dalle somme effettivamente pagate dal cliente, collegiale convittore o ricoverato, esclusa la sola imposta di soggiorno.

     Per la riscossione dell'imposta il documento prescritto dall'art. 8 del decreto-legge è rappresentato dal conto, nota o quietanza che l'esercente o gestore deve obbligatoriamente emettere in doppio esemplare per ogni introito conseguito, consegnandone uno all'altra parte.

     Detto documento deve portare l'indicazione, su entrambi gli esemplari, della data del rilascio delle generalità del cliente, collegiale, convittore o ricoverato, del corrispettivo riscosso e del periodo cui si riferisce la prestazione.

     L'imposta si corrisponde a norma del successivo art. 65 esclusivamente a mezzo delle prescritte marche di cui alla lettera c) dell'art. 5 del decreto legge.

 

Titolo XIX

 

ENTRATA DERIVANTE DALL'ESERCIZIO DI CAFFE', BAR, OSTERIE, RISTORANTI ED ALTRI SIMILI LOCALI - ARTT. 2 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

Capo I

 

CAFFE', BAR, OSTERIE, BOTTIGLIERIE E SIMILI

 

          Art. 58.

     L'imposta per l'entrata derivante dall'esercizio di caffè, bar, osterie, bottiglierie, birrerie, rosticcerie ed altri simili locali, nei quali si effettua la mescita al minuto di bevande ovvero si somministrano piccole consumazioni da bocca, si corrisponde in base ad apposito "libro-giornale degli introiti" conforme al modello allegato D al presente regolamento, sul quale debbono essere annotate giorno per giorno le somme introitate in dipendenza delle eseguite somministrazioni.

     Le annotazioni giornaliere sul detto libro-giornale potranno essere fatte globalmente per le varie specie di consumazioni (caffetteria, gelateria, pasticceria, vini e liquori, ecc.).

     L'imposta dev'essere corrisposta entro il giorno non festivo successivo a quello in cui gli introiti sono stati effettuati, esclusivamente, mediante apposizione della sezione figlia delle marche prescritte dall'art. 56, lett. a) del decreto-legge sul detto libro giornale in relazione al totale degli introiti conseguiti in ciascuna giornata.

     E' ammesso il pagamento dell'imposta anche in modo virtuale in base a registratori di cassa, osservate le norme di cui al precedente art. 32.

     Quando negli accennati locali, come pure in alberghi, pensioni e simili, vengano dati spettacoli, concerti ed altri trattenimenti soggetti a diritto erariale, gli introiti sui quali dev'essere liquidato tale diritto, salvo il caso che non ne sia convenuto il pagamento a forfait, non debbono essere registrati sul libro giornale di cui al 1° comma del presente articolo. Per tali introiti l'imposta è dovuta giusta le norme del precedente art. 47.

 

Capo II

 

RISTORANTI, TRATTORIE, E SIMILI

 

          Art. 59.

     Per le entrate derivanti dall'esercizio di ristoranti, trattorie ed altri simili locali, l'imposta si corrisponde, esclusivamente a mezzo delle marche prescritte dalla lettera c) dell'art. 56 del decreto-legge, in base alla nota o conto delle consumazioni che l'esercente deve obbligatoriamente emettere in doppio esemplare ovvero staccandolo da bollettario a matrice e figlia, per ogni introito conseguito, consegnando al cliente uno dei detti esemplari o la bolletta figlia del bollettario.

     Quando il conto è rilasciato staccandolo dal bollettario, è sufficiente indicare sulla matrice il solo ammontare complessivo della nota o conto.

 

Capo III

 

ESERCIZI CON ATTIVITA' PROMISCUA

 

          Art. 60.

     Per gli esercizi che svolgono attività promiscua (osterie che somministrano anche pasti, trattorie e ristoranti che effettuano anche la mescita di bevande non accompagnata dalla somministrazione dei pasti, ecc.) l'imposta si corrisponde, giusta le norme di cui al 1° comma del precedente art. 58 limitatamente alla mescita delle bevande, e giusta le norme di cui al precedente art. 59 per le somministrazioni dei pasti e relative bevande.

     Del pari, nel caso di esercizi nei quali si esercita la vendita al minuto di prodotti e la contemporanea somministrazione di bevande o di piccole consumazioni da bocca (drogherie con bar annesso, rosticcerie, pasticcerie, ecc.), l'imposta, limitatamente alle vendite al minuto, si corrisponde giusta le norme di cui al precedente art. 31, e per le consumazioni nei locali dell'esercizio giusta le norme di cui al precedente art. 58.

     Anche per gli esercizi che esercitano attività promiscua è peraltro ammesso il pagamento dell'imposta su ogni specie di entrata conseguita, in modo virtuale in base a registratori di cassa, osservate le norme stabilite dal precedente art. 32.

 

Titolo XX

 

ENTRATA CONSEGUITA A TITOLO DI AGGI E PROVENTI PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE DI TRIBUTI, CONTRIBUTI E DIRITTI ED IN DIPENDENZA DEL PAGAMENTO DEI CANONI DI ABBONAMENTO ALLE RADIOAUDIZIONI - ARTT. 2 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

Capo I

 

ESATTORI DI TRIBUTI E DI CONTRIBUTI VARI - SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI - REALE AUTOMOBILE CIRCOLO D'ITALIA

 

          Art. 61.

     L'imposta sull'aggio conseguito dagli esattori di tributi e proventi erariali, provinciali e comunali si riscuote a cura della amministrazione interessata mediante ritenuta sui corrispettivi spettanti all'esattore, in sede di emissione degli ordini di pagamento dell'aggio, ed è versata dalle stesse amministrazioni con imputazione sul capitolo "imposta sull'entrata" del bilancio dell'esercizio in corso.

     Per l'aggio percepito in dipendenza di riscossione di contributi sindacali e di altri proventi, l'imposta si riscuote dagli Uffici del registro in base a documentata denuncia semestrale che gli esattori sono tenuti a presentare entro il 15 febbraio ed il 15 agosto di ciascun anno.

     Nel caso di riscossione delle imposte di consumo in appalto, sia l'appalto a canone fisso, a percentuale sulle riscossioni o con un minimo garantito, l'imposta è dovuta sulla differenza fra le somme riscosse e quelle effettivamente versate all'Amministrazione comunale, e si corrisponde all'Ufficio del registro in base a documentata denuncia annuale da presentarsi dall'appaltatore entro il gennaio di ciascun anno.

     L'imposta sugli aggi e compensi conseguiti dalla società italiana degli autori ed editori per la riscossione dei diritti erariali e dei diritti di autore e per ogni altra prestazione dalla medesima eseguita, come pure l'imposta dovuta per ogni altra entrata conseguita dalla stessa società, si riscuote dall'Ufficio del registro in base a documentata denuncia semestrale, che l'Ente suddetto è tenuto a presentare entro il 15 febbraio ed il 15 agosto di ciascun anno.

     Con le stesse modalità di cui al precedente comma si riscuote l'imposta dovuta dal Reale automobile circolo d'Italia sulle entrate a qualsiasi titolo dal detto Ente conseguite, fatta eccezione per gli emolumenti relativi alla gestione del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

 

Capo II

 

CANONI DI ABBONAMENTO ALLE RADIOAUDIZIONI

 

          Art. 62.

     L'imposta sulle entrate costituite dai canoni di abbonamento alle radioaudizioni si corrisponde mediante apposizione, a cura dell'abbonato, di ambedue le sezioni delle marche doppie di cui alla lett. c) dell'art. 56 del decreto-legge, sul retro della ricevuta dei moduli prescritti per il versamento del canone a mezzo del servizio dei conti correnti postali, che rimane in possesso dell'abbonato medesimo. Le dette marche devono essere annullate esclusivamente dall'ufficio postale col timbro a calendario all'atto del versamento del canone o delle rate di esso.

     Per le entrate costituite dai canoni di abbonamento alle radioaudizioni dovuti dai pubblici esercizi a norma dell'art. 57 del regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246 l'imposta si corrisponde a cura dell'Ente italiano audizioni radiofoniche (E.I.A.R.) al momento della riscossione del canone o delle rate di esso, in base all'apposita ricevuta-licenza da rilasciarsi in doppio esemplare ed esclusivamente a mezzo delle marche doppie di cui al precedente comma.

 

Titolo XXI

 

ENTRATA CONSEGUITA A TITOLO DI "DIRITTI DI AUTORE" - ARTT. 2 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 63.

     L'imposta sulle entrate conseguite per "diritti di autore" dal titolare di detti diritti, si corrisponde, indipendentemente dall'imposta dovuta per le entrate derivanti da pubblici spettacoli a norma del precedente art. 47, al momento del pagamento di tali diritti in base a documento scritto da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare a cura degli impresari o comunque di chi provvede al pagamento ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie di cui alla lettera c) dell'art. 56 del decreto legge.

     Nel caso peraltro in cui i "diritti di autore" siano riscossi a mezzo della Società italiana degli autori ed editori, l'imposta, data la funzione intermediaria di detto Ente, è dovuta al momento in cui tali diritti sono versati all'Ente medesimo, restando esente dall'imposta il successivo versamento all'avente diritto, e si corrisponde in base a documento scritto da rilasciarsi obbligatoriamente in doppio esemplare a cura della società, ed esclusivamente a mezzo delle prescritte marche doppie sopra indicate.

 

Titolo XXII

 

ENTRATA CONSEGUITA DAGLI EDITORI PER INSERZIONI NEI GIORNALI ED IN ALTRE STAMPE - ARTT. 2 E 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 64.

     L'imposta sulle entrate conseguite dagli editori per le inserzioni nei giornali ed in altre stampe, si corrisponde agli Uffici del registro in base alle stesse denuncie che gl'interessati sono tenuti a presentare per il pagamento della tassa di bollo sulle inserzioni a norma dell'articolo 87 della tariffa All. A) del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268 e successive disposizioni e modificazioni.

 

Titolo XXIII

 

PAGAMENTO A MEZZO DI MARCHE, APPLICAZIONE ED ANNULLAMENTO - ART. 9 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 65.

     Il pagamento dell'imposta con marche si effettua mediante applicazione ed annullamento delle prescritte marche doppie a cura della parte che ha l'obbligo della emissione della fattura, nota, conto od equivalente documento relativo alla entrata.

     L'applicazione delle marche, salvi i casi speciali in cui l'imposta si corrisponde mediante apposizione sul documento di entrambe le sezioni e salvo quanto è stabilito per le vendite al minuto dal precedente art. 31, deve essere fatta in modo che la sezione di destra della marca, costituente la sezione figlia della marca stessa, aderisca alla fattura, nota, conto od equivalente documento destinato a chi effettua il pagamento delle somme costituenti l'entrata, mentre l'altra sezione costituente la matrice della marca, deve apporsi sulla copia o duplo dei detti documenti che resta in possesso di chi rilascia i documenti stessi.

     Nei casi contemplati dai precedenti articoli 35, 37, 42, 2° comma e 63 1° comma, deve in ogni caso rimanere in possesso di chi emette la fattura l'esemplare con la sezione di destra (figlia) della marca.

     L'annullamento delle marche deve farsi con la perforazione o con la impressione ad inchiostro grasso di identica data su ciascuna sezione della marca.

     Per le vendite al minuto l'annullamento delle marche può essere effettuato scritturando sulla marca la data con matita o con inchiostro copiativi.

 

Titolo XXIV

 

PAGAMENTO A MEZZO DEL SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI - ART. 9 E 11 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

Capo I

 

NORME GENERALI

 

          Art. 66.

     Il pagamento dell'imposta a mezzo del servizi dei conti correnti postali si effettua a cura della parte che, a norma di legge, ha l'obbligo della emissione della fattura, nota, conto, od equivalente documento relativo all'entrata o della tenuta dei libri e registri prescritti dal decreto legge e dal presente regolamento.

 

Capo II

 

OBBLIGO DELL'APERTURA DEL CONTO CORRENTE POSTALE

 

          Art. 67.

     A norma dell'art. 10 del decreto-legge sono obbligati alla apertura del conto corrente postale tutti indistintamente coloro che, siano ditte, Enti o persone fisiche, professionisti, aziende pubbliche e private, produttori, fabbricanti, commercianti, grossisti, dettaglianti ed esercenti arti o mestieri, risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B continuativo non inferiore a L. 15.000.

     L'obbligo dell'apertura del conto corrente postale sussiste ugualmente se il reddito di categoria B non inferiore a L. 15.000, per il quale i contribuenti indicati nel precedente comma sono iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile deriva da fonti o cespiti diversi anzichè da un'unica attività commerciale o industriale.

     Le filiali, succursali, sedi, stabilimenti, depositi e negozi di ditte industriali e commerciali che sono autorizzati ad emettere direttamente le fatture di vendita, possono aprire un proprio conto corrente postale distinto da quello che obbligatoriamente deve aprire la casa madre. Per tali conti correnti non è obbligatorio il deposito di cui al 2° comma dell'art. 10 del decreto-legge.

     Gli affittuari ed i proprietari di fondi rustici ancorchè costituiti in società anonima, non hanno l'obbligo dell'apertura del conto corrente postale, purchè non siano iscritti nei ruoli di ricchezza mobile per un reddito di categoria B derivante dall'esercizio di una industria agraria od armentizia.

 

          Art. 68.

     La domanda di apertura del conto corrente postale deve essere presentata ad un ufficio di posta, il quale la inoltra all'ufficio dei conti correnti competente.

     Il conto corrente postale s'intende aperto quando la richiesta degli interessati è stata perfezionata con la partecipazione dell'apertura e dell'assegnazione del numero del conto stesso da parte dall'ufficio dei conti correnti competente.

 

          Art. 69.

     La costituzione del deposito nella misura indicata dall'art. 10 del decreto-legge deve effettuarsi mediante la consegna ad un ufficio postale di un bollettino di versamento in conto corrente debitamente riempito col contemporaneo versamento dell'ammontare del deposito stesso.

     A tergo del certificato di allibramento del bollettino di versamento il contribuente correntista ha l'obbligo di apporre la seguente dichiarazione: "deposito vincolato di lire ... a favore dell'Amministrazione finanziaria".

     Il conto corrente postale ed il relativo deposito costituiti dagli industriali, commercianti ed esercenti a norma degli articoli 46 e 47 della legge sulla tassa di scambio 28 luglio 1930, n. 1011, sono validi ai fini della disposizione contenuta nel citato art. 10 del decreto-legge.

 

          Art. 70.

     E' vietato al correntista di ridurre il saldo attivo del conto corrente postale al di sotto del limite vincolato a norma dell'articolo precedente.

     L'incameramento o lo svincolo del deposito è disposto dall'Intendente di finanza. Nel caso di incameramento totale o parziale del deposito di cui trattasi, come pure nel caso che il correntista abbia ridotto il saldo attivo del conto al di sotto del limite vincolato, l'intestatario del conto deve curare la reintegrazione del deposito nel termine di giorni quindici dalla data dell'avvenuto incameramento o riduzione.

 

          Art. 71.

     Il correntista può richiedere all'Intendente di finanza della propria provincia lo svincolo totale o parziale del deposito nei seguenti casi:

     a) quando in seguito a cessazione dell'esercizio industriale o commerciale, sia stato cancellato dai ruoli il reddito di categoria B già accertato a suo carico;

     b) quando, in seguito a revisione o a cessazione parziale o per qualunque altro motivo, il reddito di categoria B inscritto a ruolo sia stato ridotto a somma inferiore a lire venticinquemila o quindicimila.

     La domanda, in carta libera, deve essere corredata di un certificato del competente ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante l'avvenuta cessazione o riduzione del reddito e le relative decorrenze.

     Il provvedimento di svincolo è esente da qualsiasi gravame fiscale e deve essere comunicato contemporaneamente all'intestatario del conto ed all'ufficio dei conti correnti competente.

     Dopo tale comunicazione l'intestatario del conto può disporre dell'intero deposito e può anche estinguere totalmente il proprio conto corrente.

 

Capo III

 

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DEL CORRENTISTA POSTALE

 

          Art. 72.

     Il correntista postale, per ogni versamento d'imposta con postagiro, ha l'obbligo di indicare sulla matrice, sul polizzino ed a tergo del certificato di allibramento del postagiro, gli estremi dell'atto economico che dà luogo all'entrata e cioè data e numero della fattura, nota, conto od equivalente documento, natura del trasferimento, ammontare dell'entrata, nome e cognome dell'altra parte contraente.

     L'indicazione delle generalità dell'altra parte contraente non è richiesta per i versamenti d'imposta relativi ad entrate per le quali l'imposta medesima, a norma del decreto legge e del presente regolamento, si corrisponde sui totali giornalieri degli introiti, essendo in tal caso sufficiente di indicare, oltre all'ammontare dell'entrata, la natura o specie degli atti economici cui l'entrata si riferisce.

     Gli estremi del postagiro, a cura di chi emette la fattura od equivalente documento, debbono essere annotati sull'esemplare di tale documento destinato all'altro contraente, nonchè sulla copia o duplo che resta in possesso dell'emittente. Nell'ipotesi di cui al comma precedente gli estremi del postagiro devono essere annotati sul libro o registro dal quale risulta il totale giornaliero degli introiti.

     I postagiri emessi dai correntisti per il pagamento della imposta debbono essere trasmessi all'ufficio dei conti correnti o direttamente o per il tramite di un ufficio di posta che ne rilascia ricevuta.

     Quando il postagiro sia trasmesso direttamente dal correntista all'ufficio dei conti correnti, la data di versamento, agli effetti del termine stabilito dal precedente articolo 9, è quella del giorno precedente alla data risultante dal timbro appostovi dal predetto ufficio.

 

          Art. 73.

     L'ufficio dei conti correnti provvede a trasferire l'importo del postagiro dal conto del correntista a quello dell'Ufficio del registro indicato sul postagiro medesimo ed invia a quest'ultimo ufficio lo stesso postagiro (mod. Ch. 16) completato con la indicazione a tergo degli estremi dell'operazione di accreditamento, perchè se ne dia carico sul registro giornale di carica modello 102.

     Nel caso di pagamento dell'imposta mediante postagiro settimanale di cui ai successivi articoli 75 a 80, nell'allibramento dei detti postagiri gli Uffici del registro nella colonna 5 del mod. 102 si limiteranno a segnare la seguente indicazione "Postagiro settimanale".

 

Capo IV

 

PAGAMENTO MEDIANTE VERSAMENTO DIRETTO SUL CONTO CORRENTE POSTALE DELL'UFFICIO DEL REGISTRO

 

          Art. 74.

     Le persone fisiche, ditte, società ed Enti che provvedono al pagamento della imposta mediante versamento diretto sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro devono riportare a tergo del certificato di allibramento e della ricevuta dell'apposito bollettino di versamento gli estremi dell'atto economico indicati nel precedente art. 72.

     Gli estremi della ricevuta del bollettino di versamento debbono essere riportati sui documenti relativi all'entrata giusta le modalità di cui al 3° comma dello stesso art. 72.

 

Capo V

 

POSTAGIRO SETTIMANALE

 

          Art. 75.

     I commercianti, industriali ed esercenti correntisti postali, che siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B non inferiore a L. 25.000, possono chiedere alla competente Intendenza di finanza di essere ammessi al pagamento dell'imposta con postagiro settimanale ai sensi del 2° comma dell'art. 9 del decreto-legge.

     La domanda, da presentarsi in doppio esemplare, in carta semplice, deve contenere il nome, cognome e domicilio dell'industriale, commerciante od esercente, nonchè l'indicazione precisa della natura e sede dell'esercizio industriale e commerciale. Alla domanda stessa devono essere allegati i documenti atti a provare che la ditta richiedente si trova nelle condizioni prescritte per essere ammessa a fruire della richiesta agevolazione.

     Nel caso di cui al 3° comma del precedente art. 67 la richiesta di pagamento dell'imposta mediante postagiro settimanale da parte delle filiali, succursali, sedi, stabilimenti, depositi e negozi di una ditta commerciale od industriale deve essere fatta all'Intendenza di finanza nella cui circoscrizione le dette dipendenze svolgono la loro attività.

 

          Art. 76.

     Possono essere ammesse al pagamento dell'imposta a mezzo di postagiro settimanale anche le ditte ed aziende di notevole entità che, avendo da poco iniziato la propria attività, non siano ancora iscritti nei ruoli della imposta di ricchezza mobile, ma abbiano tuttavia provveduto all'apertura del conto corrente postale.

     In tale caso, però, le ditte ed aziende stesse debbono unire alla domanda da prodursi all'Intendenza di finanza, una dichiarazione del competente Consiglio provinciale delle corporazioni attestante che lo sviluppo di affari della ditta richiedente consiglia la concessione della facilitazione del pagamento cumulativo settimanale dell'imposta.

 

          Art. 77.

     E' fatto obbligo agli industriali, commercianti ed esercenti che intendono avvalersi dell'agevolazione di cui all'articolo 75 di tenere un apposito "registro-fatture" conforme al modello Allegato I al presente regolamento sul quale debbono essere annotate in ordine cronologico e con l'indicazione dei dati richiesti dal Registro medesimo tutte le fatture emesse e soggette ad imposta.

 

          Art. 78.

     Entro il lunedì di ciascuna settimana l'industriale, commerciante od esercente deve riepilogare sul registro-fatture gli importi di imposta relativi alle fatture emesse nei sette giorni precedenti e già annotate sul detto registro-fatture.

     Entro lo stesso giorno l'importo totale dell'imposta risultante dal riepilogo settimanale delle operazioni soggette ad imposta, deve essere versato, mediante postagiro sul conto corrente intestato a favore dell'Ufficio del registro del distretto.

     I postagiri emessi per il pagamento dell'imposta a norma del presente articolo devono essere trasmessi all'ufficio dei conti correnti postali esclusivamente per il tramite di un ufficio postale che ne rilascia ricevuta. Tale ricevuta costituisce la prova della tempestiva emissione del postagiro.

 

          Art. 79.

     Il blocchetto di moduli di postagiro (mod. Ch. 16) del quale gli industriali, commercianti ed esercenti correntisti postali si servono per il pagamento dell'imposta a mezzo di postagiro cumulativo settimanale non può essere usato per altre eventuali operazioni di versamento che l'industriale, commerciante od esercente intendesse effettuare con postagiro.

     Per il versamento cumulativo settimanale della imposta il contribuente correntista deve indicare tanto sulla matrice che sul polizzino del postagiro, nello spazio riservato alla causale della emissione, i precisi estremi del versamento.

     Tali estremi debbono essere riportati anche a tergo del certificato di allibramento a debito, senza peraltro alterare o ricoprire le indicazioni a stampa del modello che devono essere integrate dall'ufficio dei conti correnti.

     Gli estremi di versamento debbono essere indicati con la seguente formula: "Imposta entrata fatture emesse dal al annotate dal n. al n. registro fatture".

     Gli estremi del postagiro emesso, devono essere riportati nell'apposita colonna del registro-fatture a fianco dell'importo complessivo dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nella settimana cui il postagiro si riferisce, con l'annotazione "emesso postagiro settimanale cumulativo n. sul conto corrente n. in data per L. di imposta entrata".

 

          Art. 80.

     L'industriale, commerciante ed esercente ammesso ad effettuare il pagamento dell'imposta a mezzo del postagiro cumulativo settimanale deve indicare sulle fatture rilasciate all'altra parte, nonchè sulle relative copie o sul libro di prima nota, a dimostrazione del pagamento della relativa imposta, gli estremi del postagiro cumulativo settimanale col quale l'imposta stessa viene versata, desumendoli dall'apposito blocchetto, che, giusta le disposizioni del precedente art. 79, dev'essere destinato esclusivamente per il pagamento dell'imposta.

 

Capo VI

 

NORME COMUNI AL PAGAMENTO MEDIANTE CONTO CORRENTE POSTALE

 

          Art. 81.

     Le ricevute rilasciate dall'ufficio di posta per i versamenti diretti sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro, come pure le ricevute rilasciate dallo stesso ufficio all'atto della consegna del postagiro a mente del penultimo comma dell'art. 72, devono essere unite al duplo o copia della fattura od equivalente documento a dimostrazione dell'effettuato pagamento della imposta.

     Per i pagamenti a mezzo di postagiro dev'essere in ogni caso allegato ai documenti suddetti il certificato di allibramento a debito restituito dall'ufficio dei conti correnti.

 

          Art. 82.

     Le ricevute rilasciate dagli uffici di posta all'atto della consegna dei postagiri ed i certificati di allibramento restituiti dall'ufficio dei conti correnti, devono, dagli industriali, commercianti ed esercenti essere conservati per un quinquennio a corredo del registro-fatture.

 

Titolo XXV

 

RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA IN MODO VIRTUALE A MEZZO ABBONAMENTO - ART. 9 E 16 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

Capo I

 

NORME GENERALI

 

          Art. 83.

     Coloro che sono tenuti a corrispondere l'imposta in base a canoni provvisori soggetti a conguaglio, debbono denunciare al competente Ufficio del registro, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la natura e la sede dell'esercizio insieme ad un dettaglio delle entrate conseguite nell'anno precedente.

     Per i nuovi esercizi la denuncia di cui sopra dev'essere presentata entro un mese dall'apertura degli esercizi stessi indicando l'ammontare presunto dell'entrata conseguibile in un anno.

     L'imposta viene liquidata dall'Ufficio del registro in via provvisoria sulla base dell'entrata denunciata, salvo conguaglio a fine d'anno.

     Gli esercenti, ai fini del conguaglio di cui al precedente comma, devono esibire all'Ufficio del registro, entro il mese di febbraio di ciascun anno, un prospetto delle entrate conseguite nell'anno precedente.

     L'ammontare della imposta liquidata in via definitiva per l'anno precedente viene assunto come canone provvisorio ai fini della liquidazione dell'imposta medesima per l'anno successivo.

 

          Art. 84.

     Nel caso di accordi intervenuti fra l'Amministrazione finanziaria e le Associazioni sindacali competenti, a norma dell'art. 16 del decreto-legge, anche quando l'accordo riguardi categorie di esercenti, gli interessati, qualora siano ammessi a corrispondere l'imposta in abbonamento in base ad un canone fisso annuo, debbono presentare al competente Ufficio del registro, entro un mese dalla data dell'intervenuto accordo, ove non sia diversamente disposto nell'accordo stesso, apposita denuncia indicante la natura e la sede dell'esercizio, corredata dei documenti determinati nell'accordo medesimo ai fini della valutazione presuntiva dell'entrata.

 

          Art. 85.

     Ai fini del pagamento del canone d'imposta tanto per i canoni provvisori soggetti al conguaglio di cui al precedente art. 83 come per i canoni annui di cui al precedente art. 81, gli Uffici del registro in base alla denuncia presentata dai contribuenti determinano il canone e lo notificano ai contribuenti stessi, con invito a stipulare la relativa convenzione nel termine perentorio di giorni venti dalla detta notificazione.

     Per i contribuenti che nel caso di cui al precedente art. 83, non abbiano presentata la denuncia, gli Uffici del registro accertano e liquidano d'ufficio il canone d'imposta e lo notificano al contribuente con invito a stipulare la convenzione nel termine di cui al precedente comma, salva l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto-legge.

     Quando l'imposta dev'essere corrisposta in base a canoni fissi annui in dipendenza di accordi intervenuti tra l'Amministrazione finanziaria e le Associazioni sindacali competenti a norma del precedente art. 84, potrà prescindersi dalla stipulazione della convenzione di abbonamento, giusta le norme e i criteri stabiliti negli accordi medesimi.

     In ogni caso gli Uffici del registro assumeranno in carico nelle proprie scritture i canoni d'imposta dovuti dai singoli contribuenti, o ne prenderanno semplice nota, a seconda che la riscossione dei medesimi sia o meno agli stessi uffici affidata.

 

Capo II

 

PAGAMENTO DEL CANONE

 

          Art. 86.

     Qualora il contribuente non si presti alla stipulazione della convenzione di abbonamento nel termine stabilito dal 1° e 2° comma del precedente art. 85, il canone d'imposta determinato dall'Ufficio del registro si rende esigibile in unica soluzione.

 

          Art. 87.

     Il canone d'imposta risultante dalle convenzioni di abbonamento o determinato in base agli accordi previsti dal precedente art. 84, se d'importo non superiore alle L. 200 annue, deve essere corrisposto in unica soluzione nel termine di venti giorni dalla sottoscrizione della convenzione. Per i canoni d'importo superiore alle L. 200, il pagamento può essere effettuato dal contribuente in sei rate da versarsi la prima entro tre giorni dalla sottoscrizione della convenzione di abbonamento e le altre alla fine dei mesi di marzo, maggio, luglio, settembre e novembre di ciascun anno. Tale dilazione deve farsi constare mediante apposita pattuizione nella convenzione di abbonamento.

     Il pagamento del supplemento di canone dovuto in seguito al conguaglio, dev'essere effettuato nel termine di giorni venti dalla data di notificazione agli interessati del supplemento stesso da parte degli Uffici del registro.

     Limitatamente ai canoni dovuti in misura fissa annua, nel caso di esercizi situati in comuni dove non hanno sede gli Uffici del registro, può prescindersi dalla stipulazione della convenzione di abbonamento qualora il contribuente nel termine stabilito per la denuncia effettui il pagamento del canone in unica soluzione, anche a mezzo di vaglia postale.

     In caso di accordi previsti dal precedente art. 84, può derogarsi, con espressa pattuizione negli accordi stessi, alle norme di cui sopra.

 

Titolo XXVI

 

BESTIAME VACCINO, OVINO E SUINO - ART. 14 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 88.

     L'imposta corrisposta, a norma dell'art. 14 del decreto-legge per il bestiame vaccino, ovino e suino vivo, è comprensiva dell'imposta che sarebbe dovuta sulle entrate derivanti da trasferimenti del bestiame stesso anteriori alla macellazione o alla soggezione delle relative carni all'imposta di consumo.

 

          Art. 89.

     Nei comuni provvisti di pubblico macello l'imposta si riscuote, qualunque ne sia l'importo, insieme ai diritti o tassa di macellazione dovuti ai comuni a norma dei relativi regolamenti, mediante apposizione ed annullamento delle prescritte marche di cui alla lettera c) dello articolo 56 del decreto-legge sulla medesima bolletta che viene rilasciata per il pagamento della tassa o diritto di macellazione. All'uopo è fatto obbligo agli incaricati della riscossione della tassa o diritto di macellazione di indicare sulle bollette di riscossione la specie ed il peso vivo dell'animale macellato.

 

          Art. 90.

     Nei comuni sprovvisti di pubblico macello nei quali l'imposta di consumo sulle carni, istituita col regio decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, viene riscossa a tariffa, l'imposta sull'entrata si riscuote mediante apposizione ed annullamento delle prescritte marche di cui alla lettera c) dell'art. 56 del decreto-legge, sulla bolletta rilasciata per l'introito della imposta di consumo. Tale bolletta deve in ogni caso portare l'indicazione della specie e del peso vivo dell'animale macellato.

     Ai fini della determinazione del peso vivo per il bestiame presentato già macellato all'Ufficio dell'imposta di consumo, il peso delle relative carni dev'essere maggiorato del 20 per cento per i suini, e del 50 per cento per gli ovini, i vitelli e gli altri bovini.

     Qualora negli stessi comuni l'imposta di consumo sulle carni venga riscossa a mezzo di abbonamento, l'imposta sull'entrata è del pari riscossa in modo virtuale a mezzo di convenzione di abbonamento in base ad un canone provvisorio soggetto a conguaglio, da stipularsi presso il competente Ufficio del registro, giusta le norme di cui all'articolo successivo.

     Nel caso peraltro che per la macellazione del bestiame non siano dovuti nè diritti di macellazione nè imposta di consumo, l'imposta sull'entrata si corrisponde in abbonamento a norma del precedente comma.

 

          Art. 91.

     Ai fini della corresponsione in abbonamento dell'imposta sul bestiame vaccino, ovino e suino a norma del 3° comma dell'art. 90, è fatto obbligo agli esercenti interessati di presentare al competente Ufficio del registro, in luogo della denuncia prescritta dal 1° comma dell'art. 83, il contratto di abbonamento all'imposta di consumo nel termine di giorni trenta dalla data di stipulazione del contratto stesso.

     Nel caso previsto dal 4° comma dello stesso art. 90, gli esercenti hanno l'obbligo di presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del decreto legge o dall'inizio della loro attività, una denuncia indicante il quantitativo presunto del bestiame che potranno macellare durante l'anno.

     L'imposta viene liquidata dall'Ufficio del registro, in via provvisoria, per il primo anno sulla base dei quantitativi risultanti dal contratto di abbonamento all'imposta di consumo ovvero denunziati dagli esercenti, salvo conguaglio a fine d'anno.

     Il prospetto di cui è obbligatoria la presentazione, ai fini del conguaglio, entro il febbraio di ciascun anno a norma del penultimo comma dell'art. 83, deve contenere l'indicazione dei quantitativi di bestiame macellati nell'anno precedente con riferimento alla categoria, specie e peso vivo dei capi di bestiame abbattuto.

     L'ammontare dell'imposta liquidata in via definitiva per l'anno precedente viene assunto come canone provvisorio ai fini della liquidazione dell'imposta per l'anno successivo, a meno che dai quantitativi di bestiame indicati nel contratto di abbonamento all'imposta di consumo per l'anno cui si riferisce la liquidazione provvisoria del canone, non risulti dovuta un'imposta sull'entrata superiore a quella liquidata in via definitiva per l'anno precedente.

     In quest'ultima ipotesi il canone provvisorio viene liquidato in base ai quantitativi risultanti dal contratto di abbonamento all'imposta di consumo.

 

          Art. 92.

     E' fatto obbligo ai comuni, nel caso di gestione diretta, ed agli appaltatori, nel caso di gestione appaltata, di indicare nei contratti di abbonamento per l'imposta di consumo, il numero presuntivo dei capi di bestiame, distintamente per ogni specie (vaccino, ovino e suino), che ha servito di base alla determinazione dei canoni di abbonamento all'imposta di consumo.

     I comuni e gli appaltatori debbono trasmettere copia od estratto dei detti contratti ai competenti Uffici del registro entro trenta giorni dalla loro stipulazione.

 

          Art. 93.

     Alla riscossione dell'imposta sul bestiame vaccino, ovino e suino debbono provvedere gli incaricati dei comuni o gli appaltatori cui è affidata la riscossione dei diritti o tasse di macellazione o dell'imposta di consumo.

     L'imposta si applica giusta le norme di cui al precedente art. 89 e 1° e 2° comma dell'art. 90.

     Nel caso di macellazione di capi di bestiame ovino o suino esente da imposta a norma del 2° comma dell'art. 14 del decreto-legge, i detti incaricati ed appaltatori devono accertare la identità di chi si dichiara proprietario del bestiame e farsi rilasciare apposita dichiarazione attestante che il bestiame è destinato all'esclusivo consumo del proprietario.

 

          Art. 94.

     Nel caso di macellazione eseguita in macelli privati regolarmente autorizzati, l'imposta è riscossa esclusivamente in abbonamento giusta le norme seguenti.

     E' fatto obbligo agli esercenti di detti macelli di presentare al competente Ufficio del registro entro trenta giorni dalla entrata in vigore del decreto-legge istitutivo dell'imposta sull'entrata, ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività industriale, una denuncia indicante i quantitativi presunti delle varie specie di capi di bestiame che potranno essere macellati entro un anno.

     L'imposta è liquidata dall'Ufficio del registro in via provvisoria per il primo anno sulla base dei quantitativi denunciati.

     Entro il lunedì di ciascuna settimana dell'anno cui si riferisce l'abbonamento, l'esercente deve presentare al competente Ufficio del registro un elenco in doppio esemplare del bestiame macellato nella settimana precedente con l'indicazione del numero della specie e del peso vivo dei capi di bestiame abbattuti.

     In base a tali elenchi l'Ufficio del registro provvede entro il mese di febbraio di ciascun anno al conguaglio del canone.

     Alla fine di ogni mese gli Uffici del registro devono trasmettere un esemplare degli elenchi presentati dagli esercenti entro il mese stesso al competente Nucleo di Polizia Tributaria per gli opportuni accertamenti.

     L'ammontare dell'imposta liquidata in via definitiva per l'anno precedente viene assunta come canone provvisorio ai fini della liquidazione dell'imposta per l'anno successivo.

 

Titolo XXVII

 

ACQUA, GAS ED ENERGIA ELETTRICA - ART. 15 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 95.

     L'imposta dovuta in abbonamento a norma dell'art. 15 del decreto-legge, per le entrate derivanti da somministrazioni di acqua, gas ed energia elettrica è liquidata e riscossa giusta le norme stabilite dai precedenti articoli 83, 85, 86 e 87.

 

Titolo XXVIII

 

IMPORTAZIONI - ARTT. 17 A 20 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

Capo I

 

VALORE IMPONIBILE

 

          Art. 96.

     Il valore che, a sensi dell'art. 18 del decreto-legge, l'importatore deve indicare nella dichiarazione di importazione è il valore della merce posta al confine e cioè il valore proprio della merce all'origine aumentato delle spese di imballaggio di carico o di imbarco, di commissione, di assicurazione, di trasporto, ecc. fino al confine, anche se dette spese non sono comprese in tutto o in parte nella fattura del mittente (merci spedite "franco bordo" o "franco vagone partenza").

     Agli effetti della stessa dichiarazione sono invece da dedurre dal valore indicato in fattura, qualora vi risultino compresi, e sono da indicare separatamente i diritti di confine e le spese di sdoganamento (merci spedite "franco dogana al confine") e le spese di nolo, di assicurazione e le altre spese accessorie relative al trasporto della merce dal confine alla località di destinazione (merci spedite "franco destino" "franco domicilio" e simili).

     La determinazione del valore imponibile, a sensi dell'art. 18 del decreto-legge è fatta dalla dogana, la quale al valore della merce posta al confine aggiunge i diritti di importazione da essa liquidati e, per le merci "franco dogana", "franco destino", "franco domicilio", e simili, le spese di sdoganamento di assicurazione e di trasporto ecc. che fanno carico al mittente per modo che, in questi casi, l'imponibile corrisponda di regola all'importo indicato nella fattura, semprechè questo sia riconosciuto congruo e non siano accertate differenze.

 

Capo II

 

CONTROLLO DEL VALORE DICHIARATO

 

          Art. 97.

     Salvo il caso in cui l'imposta sia da applicare sul valore ufficiale, a sensi dell'art. 18, 4° e 6° comma, del decreto-legge, è in facoltà della dogana di richiedere che l'importatore comprovi la esattezza del valore dichiarato mediante la esibizione della fattura.

     Il prezzo indicato nella fattura si presume sempre espresso per merce posta al confine, a meno che, per le merci spedite "franco dogana", "franco destino", "franco domicilio" e simili, sulla fattura non sia stata apposta, fin dall'origine, esplicita ed inequivocabile annotazione in contrario.

     E' peraltro in facoltà della dogana di richiedere la esibizione anche dei documenti di trasporto e di ogni altro documento commerciale nel caso che dalla fattura non risultino le spese di imballaggio, di carico o imbarco, di commissione, di assicurazione, di trasporto, ecc. dall'origine fino al confine.

     La stessa facoltà compete alla dogana quando essa abbia fondati dubbi sulla veridicità ed attendibilità della fattura. In tal caso, per le fatture di importo superiore alle lire 5.000 emesse all'estero, la dogana può anche richiedere che esse siano autenticate dalla competente autorità consolare o, dove esistano, dalle Camere di commercio italiane all'estero.

     Qualora, nonostante le risultanze dei documenti esibiti, rimangano dubbi circa la congruità e l'attendibilità del valore dichiarato la dogana, se ne possiede gli elementi, solleva controversia a sensi dell'art. 51, 2° comma, del decreto-legge; altrimenti, dopo riscossa l'imposta sul valore risultante dai documenti esibiti, dispone che siano eseguiti ulteriori accertamenti per mezzo dei competenti Comandi di Nucleo di Polizia Tributaria.

 

Capo III

 

RAGGUAGLIO DEL VALORE INDICATO IN VALUTE ESTERE

 

          Art. 98.

     Qualora il valore delle merci in importazione sia dichiarato in valuta estera ovvero sia indicato in valuta estera nella fattura il prezzo relativo, il ragguaglio della detta valuta in lire italiane è fatto in base al cambio ufficiale valevole nel giorno in cui, dopo verificata la merce, si procede da parte della dogana alla liquidazione dei diritti dovuti.

 

Capo IV

 

VALORE O PREZZO PROVVISORIO

 

          Art. 99.

     Per le merci importate il cui prezzo o valore non è definitivo all'atto dell'importazione, essendo subordinato ai risultati di analisi tecniche che le merci stesse devono subire nel Regno, l'imposta dev'essere riscossa alla Dogana in base al valore accertato agli effetti doganali.

     L'importatore ha l'obbligo di completare il pagamento della differenza di imposta, eventualmente dovuta, mediante l'applicazione di entrambe le sezioni delle prescritte marche di cui alla lettera c) dell'art. 56 del decreto-legge, sulla bolletta doganale od a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

     Il pagamento supplementare dell'imposta dev'essere effettuato nel termine di cinque giorni da quello della determinazione del prezzo definitivo ed in ogni caso non oltre l'anno dall'effettuata importazione.

 

          Art. 100.

     Il pagamento dell'imposta nei modi di cui al precedente articolo è ammesso solo quando dalla fattura estera risulti che il prezzo sarà determinato in seguito all'analisi delle merci stesse.

     La dichiarazione di valore fatta alla Dogana per tali merci deve anche indicare che si tratta di prezzo provvisorio subordinato ad analisi tecnica da eseguirsi nel Regno.

     La Dogana sulla bolletta d'importazione deve far risultare il carattere provvisorio della liquidazione con la dicitura "liquidazione provvisoria" munita del timbro d'ufficio e della firma del funzionario competente e deve segnalare di volta in volta ai Comandi dei Nuclei di Polizia Tributaria le operazioni di riscossione provvisoria di imposta effettuate a norma del precedente articolo.

     Ogni controllo e riscontro circa il pagamento da parte delle ditte importatrici del pagamento supplementare dell'imposta è riservato ai Nuclei di Polizia Tributaria ed agli Organi propri dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

 

          Art. 101.

     Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 99 e 100 si applicano anche nel caso di importazione di merci, il cui prezzo, secondo gli usi commerciali, è determinato in un secondo tempo in base alle quotazioni di Borsa del giorno che l'importatore ha facoltà di scegliere, oppure in base ad altri elementi giusta accordi intervenuti fra l'acquirente nazionale e la ditta estera venditrice.

 

Capo V

 

PROVA DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

 

          Art. 102.

     La prova dell'effettuato pagamento in modo virtuale della imposta all'atto dell'importazione di merci è costituita dalla bolletta doganale sulla quale l'imposta è stata liquidata dalla dogana.

     Possono tener luogo delle bollette di cui innanzi, agli effetti della prova di cui al precedente comma, le fatture estere o un duplicato di esse, a condizione che su tali documenti a cura dell'importatore o di chi eseguisce per lui lo sdoganamento delle merci, siano indicati gli estremi della relativa bolletta doganale e venga inoltre fatto apporre dall'Ufficio di dogana che ha riscosso la relativa imposta, il timbro a calendario.

 

          Art. 103.

     Nel caso di merci appoggiate a spedizionieri da una ditta estera con l'incarico di ripartire fra varie ditte nazionali, la prova dell'effettuato pagamento dell'imposta è costituita dalle fatture o copie di esse della ditta estera inviate a ciascun acquirente, convalidate dalla dogana a norma dell'ultimo comma del precedente art. 102.

     Qualora all'atto dello svincolo le fatture estere non siano in possesso degli interessati, la prova del pagamento della imposta può anche darsi con la quietanza rilasciata dallo spedizioniere alla ditta acquirente per il rimborso dell'imposta pagata. Questa prova è ammessa a condizione che chi ha eseguito lo sdoganamento e pagato l'imposta, risulti essere un vero e proprio spedizioniere, che sulla quietanza da esso rilasciata siano richiamati gli estremi della bolletta doganale e che la quietanza stessa sia poi unita a cura della ditta interessata alla fattura estera relativa.

     In difetto anche di una sola di tali condizioni è dovuta una nuova imposta per il passaggio operatosi nel Regno tra chi ha eseguito lo sdoganamento e la ditta importatrice.

 

Capo VI

 

IMPORTAZIONI DA PARTE DI AMMINISTRAZIONI STATALI

 

          Art. 104.

     L'esenzione stabilita dall'art. 20, lett. a), del decreto-legge per le merci importate dalle Amministrazioni dello Stato, comprese le aziende statali autonome, è subordinata alla condizione che il rapporto di compravendita sia stato direttamente disciplinato e concluso tra la ditta estera venditrice e l'Amministrazione acquirente, e che la merce sia spedita all'indirizzo dell'Amministrazione stessa e da questa sdoganata direttamente, anche a mezzo di spedizioniere.

 

Capo VII

 

RESIDUI DI MERCI IMPORTATE TEMPORANEAMENTE

 

          Art. 105.

     Agli effetti dell'art. 20 lettera e) del decreto-legge non costituiscono calo di lavorazione i residui derivanti dalla lavorazione nel Regno di merci temporaneamente importate, dei quali, a mente delle disposizioni doganali, è obbligatorio lo sdoganamento o la riesportazione, anche se essi sono da ammettere in esenzione da diritti di confine per disposizione della tariffa doganale.

     Sui detti residui, tuttavia, l'imposta si liquida, ai sensi dell'art. 19 2° comma del decreto-legge, in base al loro effettivo valore commerciale, anzichè in base al valore delle materie importate.

 

Titolo XXIX

 

ESPORTAZIONE - ART. 1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 106.

     L'esenzione dall'imposta di cui all'art. 1, lett. h) del decreto-legge è subordinata alla condizione che il venditore fornisca la prova della eseguita esportazione. Tale prova, di regola, è costituita dalla bolletta doganale.

     Qualora la bolletta di esportazione non possa rimanere nelle mani dell'esportatore, detta prova dev'essere fornita col duplo delle fatture relative alle merci esportate, munito, da parte della dogana, della seguente attestazione convalidata dalla firma del funzionario doganale e dal timbro a calendario dell'Ufficio: "Merce esportata all'estero giusta bolletta mod. numero in data".

     Per le merci esportate nello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino è sufficiente a costituire la prova dell'effettuata esportazione il visto di entrata apposto sul duplo della fattura in possesso del venditore nazionale da parte delle competenti autorità dei suddetti Stati.

     Per le merci esportate con pacco postale la ricevuta di spedizione rilasciata dall'Ufficio postale è sufficiente a costituire la prova dell'effettuata esportazione.

 

          Art. 107.

     Il Regno d'Albania, i territori dell'Africa Italiana, le Isole dell'Egeo ed il territorio della città di Zara, sono da considerarsi, agli effetti dall'applicazione dell'imposta, come territorio estero.

     Per le merci provenienti dalla città di Zara l'imposta deve essere versata alla Dogana di Zara al momento della emissione da parte della dogana stessa della bolletta di lasciapassare nazionale.

 

Titolo XXX

 

NORME SPECIALI PER L'IMPORTAZIONE E L'ESPORTAZIONE - ARTICOLI 21 E 22 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

Capo I

 

PRODOTTI DI COTONE E DI FIBRA ARTIFICIALE

 

          Art. 108.

     Alla restituzione dell'imposta a norma dell'art. 21 del decreto-legge provvede l'Intendenza di finanza, in base ai dati risultanti dalle bollette di esportazione.

     Per quanto riguarda i prodotti di cotone la restituzione è effettuata contemporaneamente alla restituzione dei diritti di confine giusta le relative norme in vigore.

     Per i prodotti di fibra artificiale la restituzione deve essere richiesta dagli interessati con regolare istanza, da presentarsi insieme alle bollette di esportazione, nel termine di sei mesi dalla eseguita esportazione.

 

Capo II

 

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE IN SOSPESO DI PERLE, BRILLANTI, PIETRE PREZIOSE DI COLORE, PIETRE DURE E PIETRE PREZIOSE DI IMITAZIONE

 

          Art. 109.

     Allo scopo di usufruire della agevolazione di cui all'art. 22 del decreto-legge gli oggetti preziosi ivi nominati devono essere accompagnati dalla fattura o da altro equivalente documento, redatto in doppio esemplare e contenente una dettagliata descrizione degli oggetti da importare, con indicazione per ogni oggetto, dei numeri, pesi e valori relativi.

     Nel caso d'importazione effettuata di persona da commercianti e commessi viaggiatori esteri, la merce dev'essere accompagnata da distinta in doppio esemplare.

     Uno degli esemplari dei su accennati documenti è trattato dalla dogana e l'altro, munito del timbro d'ufficio, viene consegnato insieme alla bolletta delle somme depositate, alla ditta importatrice, che deve riprodurlo alla dogana all'atto della riesportazione.

     Alla scadenza dei sei mesi stabiliti dal 2° comma del citato articolo 22 il deposito cauzionale relativo ad oggetti che non risultano riesportati viene incamerato ed introitato definitivamente dalla dogana.

     Le stesse modalità sono da seguire per la esportazione e la reintroduzione degli oggetti preziosi di cui sopra spediti o portati all'estero con riserva di reimportarli. Gli oggetti che alla scadenza dei sei mesi non risultano reintrodotti si considerano definitivamente esportati.

 

Titolo XXXI

 

IMPOSTA SULL'ENTRATA, IMPOSTA DI REGISTRO E TASSA DI BOLLO - ARTT. 23 A 25 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 110.

     Nel caso previsto dall'art. 23 del decreto-legge l'imposta sull'entrata derivante dall'atto economico compiuto si corrisponde giusta le modalità e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, indipendentemente dalla data in cui la scrittura che ha dato vita all'atto economico, viene sottoposta a registrazione.

 

          Art. 111.

     Quando il documento prescritto dall'art. 8 del decreto-legge contenga addebiti di somme parzialmente soggette all'imposta sulla entrata, gli importi che ne sono esenti debbono essere assoggettati alla tassa di bollo di cui all'art. 52 della tariffa allegato A alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, e successive modificazioni.

 

Titolo XXXII

 

OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - ARTT. 26 E 27 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

Capo I

 

TENUTA DEI LIBRI, BOLLETTARI E REGISTRI AI FINI DEL PAGAMENTO DELLA IMPOSTA

 

          Art. 112.

     I libri, bollettari, registri, fogli e prospetti la cui tenuta o il cui uso è prescritto dal D.L. e dal presente regolamento non hanno alcuna efficacia ai fini del trattamento fiscale per cui ne è richiesta la tenuta o l'uso se prima dell'uso non siano presentati al competente Ufficio del registro del distretto di residenza di colui che ha l'obbligo di tenere e di usare tali documenti, affinchè l'ufficio provveda:

     a) a numerare ciascun foglio del libro e registro apponendovi il proprio bollo a calendario;

     b) ad indicare nell'ultima pagina di ciascuno dei detti libri e registri il numero dei fogli di cui è costituito, con dichiarazione firmata dal Procuratore del registro;

     c) ad apporre il bollo a calendario a seguito dalla firma del Procuratore del registro, sui fogli semplici o prospetti di cui è disposto l'uso.

     Nessuna tassa di bollo è dovuta per i detti libri, registri, bollettari, fogli e prospetti.

     E' fatto obbligo agli Uffici del registro di istituire un apposito schedario alfabetico sul quale debbono essere annotati, cronologicamente e per ogni ditta richiedente, il numero dei registri, libri, bollettari, fogli e prospetti presentati per la vidimazione con indicazione delle pagine relative e l'uso al quale ciascuno di essi deve servire. Nel caso di presentazione simultanea di più registri, libri, bollettari, fogli e prospetti destinati al medesimo uso l'ufficio provvederà a contraddistinguere ciascun registro con un numero progressivo.

 

          Art. 113.

     Nel caso previsto dal 4° comma dell'art. 27 del decreto-legge, per le merci ricevute in conto deposito, in sospeso o per la lavorazione, la ditta depositaria deve dimostrare di avere osservato le norme stabilite dagli articoli 13 a 18 del presente regolamento.

 

Capo II

 

CONSERVAZIONE E NUMERAZIONE DELLE FATTURE

 

          Art. 114.

     Nel caso di ditte commerciali od industriali che abbiano i propri depositi e magazzini in località diversa da quella nella quale ha sede l'amministrazione delle ditte stesse, le fatture originali relative ai trasferimenti di merci posti in essere per il tramite dei detti depositi e magazzini, possono essere conservate, agli effetti dell'art. 26 del decreto-legge, dall'Ufficio amministrativo, a condizione che dalle scritture contabili esistenti presso i detti magazzini e depositi risultino elementi tali da poter identificare le fatture relative alle merci esistenti nei detti locali per l'eventuale controllo.

     Quando la particolare organizzazione contabile amministrativa di una ditta lo richieda, il Ministero delle finanze può consentire un diverso sistema di numerazione ovvero che la numerazione progressiva delle fatture, di cui al penultimo comma del citato art. 26, venga effettuato separatamente per ogni singolo ramo di commercio od industria esercitato dalla ditta.

 

Titolo XXXIII

 

OBBLIGHI DEI NOTAI - ARTT. 28 E 29 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 115.

     Le copie e gli estratti dei documenti, dei libri, dei registri e bollettari prescritti dalla legge e dal presente regolamento debbono essere rilasciati dai notai, in base alla presentazione del duplo del documento o dell'originale libro, registro o bollettario regolarmente assoggettati alla imposta.

     Qualora il pagamento dell'imposta sia stato effettuato a mezzo dei conti correnti postali od in modo virtuale mediante versamento agli Uffici del registro o alle Dogane ovvero per mezzo di abbonamento, i notai debbono fare menzione nelle copie da essi rilasciate, dell'ammontare del tributo che risulta corrisposto in base al relativo documento originale.

     Sulle dette copie debbono inoltre essere riportati, rispettivamente, gli estremi del postagiro o ricevuta di versamento, della bolletta doganale o equivalente documento, ovvero indicati la data della convenzione di abbonamento e l'Ufficio del registro presso il quale la convenzione stessa è stata stipulata.

 

Titolo XXXIV

 

PRESCRIZIONI - ART. 45 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 116.

     Il pagamento delle imposte, delle sopratasse e del minimo delle pene previsto dall'art. 45, 2° comma, del decreto-legge per l'uso o la produzione di atti e scritti irregolari quando sia intervenuta la prescrizione, dev'essere effettuato in modo virtuale presso il competente Ufficio del registro.

     Dell'avvenuta riscossione l'ufficio suddetto fa constare mediante dichiarazione datata e sottoscritta dal Capo dell'ufficio e munita del bollo a calendario.

 

Titolo XXXV

 

DILAZIONI - ART. 46 DEL REGIO DECRETO-LEGGE

 

          Art. 117.

     La competenza a consentire dilazioni, a norma dell'art. 46 del decreto-legge, per il pagamento dell'imposta, della sopratassa, delle pene pecuniarie e delle ammende definitivamente dovute, è devoluta all'Intendenza di finanza o al Ministero delle finanze a seconda che l'importo non ecceda ovvero ecceda complessivamente le lire cinquemila.

     La dilazione è concessa in base ad istanza dell'interessato redatta su competente carta da bollo, ed è subordinata in ogni caso alla stipulazione, da parte del richiedente con l'Ufficio del registro, di regolare atto di sottomissione con prestazione di valida garanzia reale o personale.

 

Titolo XXXVI

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 118.

     Il pagamento in via transitoria dell'imposta sulle entrate derivanti da vendite al minuto, a mezzo delle marche doppie per tassa di scambio e di marche ad unica sezione per tassa di bollo, a norma dell'ultimo comma dell'art. 56 del decreto-legge deve essere effettuato mediante apposizione, rispettivamente, di entrambe le sezioni o dell'unica sezione di dette marche, sull'involucro nel quale viene avvolta la merce venduta, ovvero sul recipiente in cui la merce è racchiusa o direttamente sulla merce stessa, giusta le modalità di cui al precedente art. 31.

     Per le entrate derivanti agli esercenti professioni ed arti, il pagamento in via transitoria dell'imposta a mezzo delle marche per tassa di scambio ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 56 del decreto-legge, deve essere effettuato mediante apposizione della sezione di marca portante l'effige Sovrana sulla bolletta figlia e dell'altra sezione della matrice del registro bollettario, salvo applicazione di entrambe le sezioni sulla detta matrice nei casi contemplati dagli articoli 40 e 41 del presente regolamento.

 

          Art. 119.

     Le formalità stabilite dal precedente art. 112 in ordine alla numerazione e vidimazione, da parte degli Uffici del registro, dei libri, bollettari, registri, fogli e prospetti, la cui tenuta od il cui uso è prescritto dal decreto-legge e dal presente regolamento possono essere adempiute entro tre mesi dalla entrata in vigore del decreto-legge stesso. Tale termine peraltro non esclude l'uso immediato dei detti documenti.

 

          Art. 120.

     Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal giorno 8 febbraio 1940, data dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2.

 


[1]  Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 31 ottobre 1961, n. 1196.