§ 95.11.8 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 799 .
Nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:03/05/1948
Numero:799


Sommario
Art. 1.      Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 5% dell'entrata imponibile
Art. 2.      L'imposta sull'entrata del 7% dovuta una volta tanto per il commercio del bestiame bovino, ovino e suino a norme delle disposizioni stabilite dall'art. 14 della legge 19 [...]
Art. 3.      L'imposta sull'entrata del 6% dovuta una volta tanto per il commercio delle carni equine a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 [...]
Art. 4.      L'imposta sull'entrata dovuta a norma dei precedenti articoli 2 e 3 per le vendite al minuto delle carni macellate bovine ovine, suine ed equine, comprese le salumerie [...]
Art. 5.      Sono tenuti all'apertura del conto corrente postale a norma dell'art. 10 della legge 19 giugno 1940, n. 762, gli industriali, commercianti ed esercenti, compresi gli [...]
Art. 6.      Possono essere ammessi al pagamento dell'imposta sull'entrata con postagiro settimanale a norma degli articoli 75 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto [...]
Art. 7.      L'imposta sull'entrata, compresa l'addizionale straordinaria stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, da [...]
Art. 8.  [2]
Art. 9.      La disposizione dell'art. 13, primo comma, del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente la assoggettabilità all'imposta sulla entrata dei passaggi di merci [...]
Art. 10.      Per gli atti economici relativi al commercio dei libri usati, esclusi quelli antichi, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4%, e si [...]
Art. 11.  [4]
Art. 12.      Ai fini e per gli effetti della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, s'intendono soggetti all'imposta sull'entrata i pagamenti in denaro o in natura [...]
Art. 13.      Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della [...]
Art. 14.      Al pagamento dell'imposta sull'entrata non corrisposta, compresa l'addizionale straordinaria, delle sopratasse e delle pene pecuniarie, dovute a norma della legge 19 [...]
Art. 15.      Il quaranta per cento delle pene pecuniarie e delle ammende riscosse in dipendenza di accertamenti per violazioni delle disposizioni contenute nella legge 19 giugno [...]
Art. 16.      Il contribuente, tenuto a corrispondere l'imposta sull'entrata in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliati al volume degli affari, al quale sia [...]
Art. 17.      Decorso il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'accertamento, di cui al successivo art. 20, senza che il contribuente abbia prodotto ricorso alla [...]
Art. 18.      La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, relative all'applicazione dell'imposta sull'entrata nei casi [...]
Art. 19.      Presso la Commissione distrettuale delle imposte e costituita una speciale Sezione per la risoluzione in prima istanza delle controversie di cui al precedente art. 18
Art. 20.      Avverso l'accertamento operato dall'Ufficio del registro, in sede di controllo dell'entrata dichiarata, il contribuente può ricorrere alla Commissione distrettuale entro [...]
Art. 21.      Il contribuente può impugnare la decisione della Commissione distrettuale avanti la Commissione provinciale istituita a norma dell'art. 16 del decreto legislativo del [...]
Art. 22.      L'Ufficio del registro notifica al contribuente la decisione della Commissione provinciale, e provvede, sulla base di tale decisione, alla liquidazione definitiva [...]
Art. 23.      Per le violazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma del precedente art. 13, si applicano le [...]
Art. 24.      Le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, si applicano quando l'entrata determinata, in sede di [...]
Art. 25.      Ai fini del pagamento dell'imposta sull'entrata in abbonamento per l'anno 1948 a norma del decreto Ministeriale 23 dicembre 1947, n. 71568, per le vendite al minuto [...]
Art. 26.      Le disposizioni contenute nel titolo II, fatta eccezione di quelle di cui all'art. 17, e nell'art. 24 del titolo III del presente decreto si applicano a partire dagli [...]
Art. 27.      Fino a quando non siano costituite presso le Commissioni distrettuali delle imposte le Sezioni di cui al precedente art. 19, la risoluzione delle controversie relative [...]
Art. 28.      Ai fini della sistemazione delle vertenze relative alla corresponsione in abbonamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1947, mediante canoni ragguagliati al volume [...]
Art. 29.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto


§ 95.11.8 - D.Lgs. 3 maggio 1948, n. 799 [1] .

Nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.

(G.U. 30 giugno 1948, n. 149)

 

 

Titolo I

 

NORME GENERALI

 

     Art. 1.

     Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 5% dell'entrata imponibile:

     vini spumanti;

     liquori ed aperitivi a base di alcole;

     macchine fotografiche con o senza obbiettivo; obbiettivi per macchine fotografiche;

     pellicole e lastre sensibilizzate per fotografia e cinematografia;

     essenze, estratti, acque, polveri, escluse quelle fabbricate col solo impiego di talco ed acido borico, pomate, creme, vaseline e smalti per toletta; profumi e cosmetici di ogni genere; tinture, pomate, petroli, oli ed acque per capelli, saponi profumati, esclusi quelli da barba; ogni altra simile sostanza od articolo usati o applicati per toletta;

     pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate; confezioni in pellicceria;

     pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche, ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale; perle naturali e coltivate e coralli, tanto allo stato grezzo che lavorato;

     lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti o guarnizioni di oro o di platino, compresi gli orologi con cassa in oro o in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino di oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento o nei quali l'argento costituisce l'elemento di prezzo prevalente;

     antichità di ogni genere; curiosità; libri antichi; oggetti di collezione, compresi i francobolli; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti o autori non viventi;

     grammofoni e fonografi, compresi i complessi fonografici che non hanno funzionamento autonomo, dischi, esclusi quelli a scopo didattico; fisarmoniche; piani meccanici;

     carte da giuoco; servizi, articoli ed accessori per giuoco.

     La stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.

     Per il commercio dei detti prodotti, come pure per la loro importazione dall'estero, non è dovuta l'addizionale straordinaria stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283.

     Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

     Per gli atti economici relativi al commercio delle carni bovine in scatola, semplicemente lessate, l'imposta sull'entrata è dovuta nella misura del 2% dell'entrata imponibile; la stessa aliquota si applica per la importazione dall'estero dei detti prodotti. Per il commercio dei menzionati prodotti non è dovuta l'addizionale straordinaria stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283.

 

          Art. 2.

     L'imposta sull'entrata del 7% dovuta una volta tanto per il commercio del bestiame bovino, ovino e suino a norme delle disposizioni stabilite dall'art. 14 della legge 19 giugno 1940, n. 762, dall'art. 7 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, e dall'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, è comprensiva anche di quella che sarebbe dovuta per il commercio delle pelli non conciate, ancorchè salate, escluse in ogni caso le pelli ovine destinate ad usi di pellicceria, ma non assorbe il tributo afferente la vendita al minuto delle carni macellate, delle salumerie e dei grassi.

     L'imposta del 6% dovuta una volta tanto a norma delle disposizioni sopra citate per le importazioni dall'estero delle carni macellate bovine, ovine e suine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, non assorbe il tributo afferente la vendita al minuto dei detti prodotti.

     Per la importazione dall'estero di pelli bovine ed ovine non conciate, ancorchè salate, escluse le pelli ovine destinate ad uso di pellicceria, l'imposta e dovuta una volta tanto nella misura del 5% del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed è comprensiva di quella afferente i successivi passaggi delle dette pelli.

     Resta ferma la corresponsione dell'addizionale straordinaria dell'1% dovuta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283.

 

          Art. 3.

     L'imposta sull'entrata del 6% dovuta una volta tanto per il commercio delle carni equine a norma dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, è comprensiva anche di quella che sarebbe dovuta per l'acquisto nello Stato del bestiame equino allo scopo di diretta ed immediata macellazione da parte dell'acquirente e per il commercio delle pelli non conciate, ancorchè salate, ma non assorbe il tributo afferente la vendita al minuto delle carni macellate, del grassi e delle salumerie.

     L'imposta del 6% dovuta una volta tanto a norma del citato art. 8 per le importazioni dall'estero delle carni macellate equine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, non assorbe il tributo afferente la vendita al minuto dei detti prodotti.

     Per la importazione dall'estero di pelli equine non conciate ancorchè salate, l'imposta dovuta una volta tanto nella misura del 5% del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed è comprensiva da quella afferente i successivi passaggi delle dette pelli.

     Resta ferma la corresponsione dell'addizionale straordinaria dell'1% dovuta a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283.

 

          Art. 4.

     L'imposta sull'entrata dovuta a norma dei precedenti articoli 2 e 3 per le vendite al minuto delle carni macellate bovine ovine, suine ed equine, comprese le salumerie ed i grassi allo stato naturale, è determinata nella misura del 2% dell'entrata imponibile.

     Per tali vendite si rende altresì applicabile l'addizionale straordinaria di L. 0,50% dell'entrata imponibile, stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283.

 

          Art. 5.

     Sono tenuti all'apertura del conto corrente postale a norma dell'art. 10 della legge 19 giugno 1940, n. 762, gli industriali, commercianti ed esercenti, compresi gli esercenti arti e mestieri, che risultino iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B non inferiore a L. 150.000. Il deposito vincolato a favore dell'Amministrazione finanziaria, da effettuarsi all'atto dell'apertura del conto corrente postale, è determinato in L. 20.000.

     I correntisti postali, che vengano a trovarsi nella condizione prevista dal precedente comma, debbono provvedere ad integrare il deposito già costituito entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Possono essere ammessi al pagamento dell'imposta sull'entrata con postagiro settimanale a norma degli articoli 75 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, i commercianti, industriali ed esercenti che siano iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile per un reddito di categoria B non inferiore a L. 200.000.

     Restano ferme le autorizzazioni già, concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 7.

     L'imposta sull'entrata, compresa l'addizionale straordinaria stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, da corrispondersi a mezzo di marche o, in sostituzione di queste, a mezzo del servizio dei conti correnti postali, si applica giusta i seguenti criteri ed osservate le norme di cui al regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10:

     a) quando l'ammontare complessivo del tributo, per ogni entrata, non supera L. 100: esclusivamente mediante apposizione di marche;

     b) quando il detto ammontare, per ogni entrata, supera L. 100 e non L. 2000: facoltativamente a mezzo di marche o a mezzo del servizio dei conti correnti postali;

     c) quando il detto ammontare, per ogni entrata, supera L. 2000: esclusivamente a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

     Nei casi in cui l'imposta a norma delle disposizioni in vigore si corrisponde esclusivamente a mezzo di marche, è in facoltà del contribuente di assolvere il tributo, per gli importi superiori a L. 100 per ogni entrata, anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali.

     E' abrogato l'art. 17 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

 

          Art. 8. [2]

     La competenza a consentire dilazioni a norma dell'art. 46 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e dell'art. 117 del regolamento approvato con regio decreto 26 gennaio 1940, n. 10, è devoluta, senza limiti di somma, all'intendente di finanza.

 

          Art. 9.

     La disposizione dell'art. 13, primo comma, del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente la assoggettabilità all'imposta sulla entrata dei passaggi di merci fra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, è applicabile anche all'ipotesi di negozi e spacci di vendita diretta al pubblico gestiti da intermediari, ancorchè appartenenti a questi ultimi [3] .

     La norma di cui al richiamato art. 13 non si applica nel caso di laboratorio direttamente comunicante col negozio di vendita al pubblico, quando la ditta gestisca un unico laboratorio ed il solo negozio con esso direttamente comunicante, ed il laboratorio rifornisca il solo suddetto negozio. Non verificandosi anche una sola delle dette condizioni, trova integrale applicazione la disposizione del citato art. 13.

 

          Art. 10.

     Per gli atti economici relativi al commercio dei libri usati, esclusi quelli antichi, l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4%, e si corrisponde in occasione della loro vendita al pubblico, giusta le norme vigenti per le vendite al minuto.

     Per il commercio dei detti libri non è dovuta l'addizionale straordinaria stabilita dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283.

 

          Art. 11. [4]

 

          Art. 12.

     Ai fini e per gli effetti della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, s'intendono soggetti all'imposta sull'entrata i pagamenti in denaro o in natura che, nelle associazioni in partecipazione od in altre associazioni similari, di fatto o di diritto, hanno luogo nei rapporti fra associanti ed associati o comunque aderenti all'associazione, a titolo di corrispettivi, cointeressenze, compartecipazioni e simili, anche se il diritto alla loro percezione sorge al momento stesso in cui vengono realizzati gli introiti relativi all'impresa associativa.

 

          Art. 13.

     Il Ministro per le finanze può avvalersi della facoltà, prevista dall'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione dell'imposta sull'entrata ivi contemplati, oltre che per le entrate derivanti dagli atti economici indicati nel detto articolo e da quelli previsti dall'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 386, e dall'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, anche per le entrate derivanti dal commercio di uova, pollame, conigli e cacciagione.

 

          Art. 14.

     Al pagamento dell'imposta sull'entrata non corrisposta, compresa l'addizionale straordinaria, delle sopratasse e delle pene pecuniarie, dovute a norma della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, sono obbligati in solido entrambi i soggetti dell'atto economico.

     Peraltro a tale pagamento è tenuto esclusivamente colui a cui favore si verifica l'entrata, quando l'atto economico, nei riflessi di chi esegue il versamento dei compensi e corrispettivi costituenti l'entrata medesima, non sia comunque connesso ad una sua attività industriale o commerciale.

     In tali sensi restano modificate le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 24 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452.

 

          Art. 15.

     Il quaranta per cento delle pene pecuniarie e delle ammende riscosse in dipendenza di accertamenti per violazioni delle disposizioni contenute nella legge 19 giugno 1940, n. 762 e successive modificazioni, è direttamente devoluto per una metà agli scopritori con un massimo di lire cinquantamila per ogni accertamento e per ogni accertatore, esclusi gli accertamenti eseguiti nei rispettivi uffici dagli impiegati e funzionari delle singole amministrazioni civili, ed il restante importo è devoluto al Fondo massa della guardia di finanza od alla Cassa di previdenza dell'amministrazione cui appartengono gli scopritori medesimi.

     In tali sensi resta modificato l'ultimo comma dell'art. 48 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

     Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma delle annotazioni al n. 1 della tabella allegato B al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 378, si applicano anche nei casi di versamento dell'imposta sull'entrata a mezzo di postagiro settimanale.

 

Titolo II

 

CONTROVERSIE RELATIVE AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SULL'ENTRATA MEDIANTE CANONI RAGGUAGLIATI AL VOLUME DEGLI AFFARI

 

          Art. 16.

     Il contribuente, tenuto a corrispondere l'imposta sull'entrata in abbonamento mediante il pagamento di canoni annui ragguagliati al volume degli affari, al quale sia stato notificato, l'accertamento operato in sede di controllo dell'entrata dichiarata, può addivenire con l'Ufficio del registro ad un amichevole concordato, ai fini della determinazione definitiva dell'entrata, entro trenta giorni dalla data di tale notificazione.

     Quando peraltro il contribuente avverso l'accertamento abbia prodotto ricorso alla Commissione distrettuale istituita a norma del successivo art. 19, può farsi luogo al concordato anche nei successivi novanta giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione del suddetto ricorso, ma comunque prima che sia intervenuta la decisione della Commissione.

 

          Art. 17.

     Decorso il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'accertamento, di cui al successivo art. 20, senza che il contribuente abbia prodotto ricorso alla Commissione distrettuale o sia addivenuto con l'Ufficio del registro ad un amichevole concordato, egli decade dal diritto di contestare l'entrata notificatagli. Tuttavia, su domanda del contribuente da presentarsi entro trenta giorni dalla data di notifica da parte dell'Ufficio del registro della liquidazione dell'imposta suppletiva, resta all'Amministrazione la facoltà di ridurre con motivata decisione l'entrata divenuta definitiva qualora l'accertamento eseguito risulti manchevole od erroneo.

     La facoltà di cui al precedente comma spetta all'Intendenza di finanza quando l'entrata accertata non supera L. 10.000.000, ed al Ministero delle finanze negli altri casi.

 

          Art. 18.

     La risoluzione in via amministrativa delle controversie tra l'Amministrazione finanziaria ed i contribuenti, relative all'applicazione dell'imposta sull'entrata nei casi in cui il tributo si corrisponde in abbonamento mediante il pagamento di canoni ragguagliati all'entrata lorda conseguita dal soggetto, è demandata in prima istanza alle Commissioni distrettuali istituite a norma del successivo art. 19, ed in grado di appello alle Commissioni provinciali di cui all'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

     La Commissione distrettuale, nella emanazione delle proprie decisioni, può anche apportare aumenti alle entrate accertate dall'Ufficio del registro.

 

          Art. 19.

     Presso la Commissione distrettuale delle imposte e costituita una speciale Sezione per la risoluzione in prima istanza delle controversie di cui al precedente art. 18.

     La Sezione è composta di un vice presidente e di quattro membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Intendente di finanza; i membri effettivi e supplenti sono scelti esclusivamente tra i cittadini contribuenti all'imposta sull'entrata, residenti nei Comuni compresi nella giurisdizione della Commissione distrettuale.

     La scelta avviene su designazione di un numero triplo dei membri da nominarsi, fatta dai capi delle amministrazioni dei Comuni del distretto.

     Il numero delle persone da designarsi da ciascun comune sarà stabilito dall'Intendente di finanza, d'intesa col Prefetto, tenuta conto della entità degli interessi delle diverse attività economiche operanti nel distretto.

     Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre, quando ne riconosca la necessità, la costituzione di Sezioni aggiunte.

     Per la costituzione ed il funzionamento della Sezione si applicano le norme vigenti per le Commissioni amministrative delle imposte.

     I componenti la Sezione hanno tutti identica funzione, esclusa ogni particolare rappresentanza di interessi territoriali, di categoria o di parte. il loro giudizio sarà indirizzato esclusivamente all'applicazione della legge in base alla obbiettiva considerazione dei fatti, delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui siano a conoscenza.

 

          Art. 20.

     Avverso l'accertamento operato dall'Ufficio del registro, in sede di controllo dell'entrata dichiarata, il contribuente può ricorrere alla Commissione distrettuale entro trenta giorni dalla notificazione dell'accertamento medesimo.

     Il ricorso è motivato, è sottoscritto dal contribuente o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, e deve essere presentato al competente Ufficio del registro che ne rilascia ricevuta.

 

          Art. 21.

     Il contribuente può impugnare la decisione della Commissione distrettuale avanti la Commissione provinciale istituita a norma dell'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione della decisione stessa da parte dell'Ufficio del registro.

     Il ricorso è motivato, è sottoscritto dal contribuente o da un suo rappresentante, munito di mandato generale o speciale, e deve essere presentato al competente Ufficio del registro che ne rilascia ricevuta.

     Il ricorso importa la liquidazione provvisoria dell'imposta sulla base dell'entrata determinata dalla Commissione distrettuale ed il suo pagamento nei modi e termini stabiliti dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

     La decisione della Commissione provinciale è definitiva.

     La mancata impugnazione della decisione della Commissione distrettuale nel termine previsto dal precedente primo comma rende definitiva la decisione medesima. Per la riscossione della differenza d'imposta, della sopratassa e della pena pecuniaria eventualmente dovute, si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

 

          Art. 22.

     L'Ufficio del registro notifica al contribuente la decisione della Commissione provinciale, e provvede, sulla base di tale decisione, alla liquidazione definitiva dell'imposta e della sopratassa eventualmente dovuta.

     Quando l'imposta dovuta in via definitiva è uguale o minore di quella risultante dalla liquidazione provvisoria, ed il contribuente non abbia assolto integralmente il tributo liquidato provvisoriamente, resta fermo il pagamento nelle rate consentite, previa eventuale rettifica delle rate a scadere.

     Il pagamento della differenza d'imposta in più eventualmente dovuta in rapporto alla liquidazione provvisoria e della sopratassa che si rendesse eventualmente applicabile, dev'essere effettuato nei modi e termini stabiliti dall'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

     Nel caso in cui l'imposta liquidata in via provvisoria sia maggiore di quella dovuta in base alla liquidazione definitiva, ed il contribuente abbia, al momento della notifica della decisione della Commissione provinciale, integralmente corrisposto il tributo liquidato provvisoriamente, la maggiore somma pagata va computata a suo favore in sede di pagamento della sopratassa eventualmente dovuta ed, in mancanza, dei canoni d'imposta relativi agli anni successivi.

     Per la pena pecuniaria, nella quale sia eventualmente incorso il contribuente a norma del successivo art. 24, si procede nei modi stabiliti dal secondo comma dell'art. 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469.

 

Titolo III

 

SANZIONI

 

          Art. 23.

     Per le violazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dai decreti emanati dal Ministro per le finanze a norma del precedente art. 13, si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

 

          Art. 24.

     Le sanzioni previste dal terzo comma dell'art. 13 del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, si applicano quando l'entrata determinata, in sede di appello, dalla Commissione provinciale, diminuita del terzo, sia superiore a quella dichiarata dal contribuente.

     Le stesse sanzioni si applicano quando, verificandosi l'ipotesi di cui al precedente comma, la decisione della Commissione distrettuale sia divenuta definitiva per mancata impugnazione avanti la Commissione provinciale.

 

Titolo IV

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 25.

     Ai fini del pagamento dell'imposta sull'entrata in abbonamento per l'anno 1948 a norma del decreto Ministeriale 23 dicembre 1947, n. 71568, per le vendite al minuto assoggettate al tributo ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, gli interessati debbono presentare la dichiarazione prescritta dall'art. 19 del citato decreto Ministeriale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; tale dichiarazione deve contenere l'indicazione della sede dell'esercizio, della natura dell'attività svolta e dell'ammontare dell'entrata lorda conseguita nell'anno 1947 per il periodo di tempo corrispondente a quello per il quale nell'anno 1948 si rende applicabile l'imposta.

     L'imposta è liquidata dall'Ufficio del registro in base alla dichiarazione prodotta dal contribuente, salvo controllo dell'entrata dichiarata a norma delle disposizioni il vigore, ed è corrisposta in tante rate trimestrali, scadenti l'ultimo giorno del trimestre, quanti sono i restanti trimestri solari dell'anno 1948.

 

          Art. 26.

     Le disposizioni contenute nel titolo II, fatta eccezione di quelle di cui all'art. 17, e nell'art. 24 del titolo III del presente decreto si applicano a partire dagli accertamenti dell'entrata imponibile relativi all'anno 1948.

     Le disposizioni di cui al precedente art. 17 si applicano anche per gli accertamenti divenuti definitivi per i quali sia già stata notificata la liquidazione dell'imposta suppletiva, ove il contribuente produca la domanda prevista dallo stesso art. 17 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 27.

     Fino a quando non siano costituite presso le Commissioni distrettuali delle imposte le Sezioni di cui al precedente art. 19, la risoluzione delle controversie relative alla corresponsione dell'imposta sull'entrata in abbonamento mediante il pagamento di canoni ragguagliati al volume degli affari è demandata alla Sezione competente in materia di determinazione dei valori nei trasferimenti della ricchezza.

 

          Art. 28.

     Ai fini della sistemazione delle vertenze relative alla corresponsione in abbonamento dell'imposta sull'entrata per l'anno 1947, mediante canoni ragguagliati al volume degli affari, a norma del decreto Ministeriale 18 gennaio 1947, n. 60138, ai contribuenti che abbiano presentato tempestivo ricorso alla Commissione provinciale istituita dall'art. 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, avverso l'accertamento dell'entrata imponibile ad essi notificato, ed addivengano con l'Ufficio del registro ad un amichevole concordato entro il 31 agosto 1948, è consentito un abbuono del 30% dell'entrata accertata a norma di legge.

     L'abbuono di cui sopra è stabilito nella misura del 40% nei confronti degli artigiani accertati agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile in categoria C-1 e dei venditori ambulanti.

     Gli abbuoni di cui ai precedenti commi si rendono applicabili anche nei confronti dei contribuenti che, ai fini della determinazione dell'entrata definitiva per l'anno 1947, addivengano al concordato con l'Ufficio del registro entro trenta giorni dalla data di notificazione dell'accertamento, ovvero, qualora nei prescritti termini impugnino l'accertamento stesso davanti alla Commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

 

          Art. 29.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


[1]  Ratificato, con modificazioni, dalla L. 5 aprile 1952, n. 341. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 16 del D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72. L'art. 16 del D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72 è stato abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[3]  Comma così sostituito dalla L. 5 aprile 1952, n. 341.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 10 della L. 7 gennaio 1949, n. 1.