§ 95.11.1a - Legge 5 aprile 1952, n. 341.
Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:05/04/1952
Numero:341


Sommario
Art. unico.      Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, è ratificato con la seguente modificazione


§ 95.11.1a - Legge 5 aprile 1952, n. 341. [1]

Ratifica, con modificazione, del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, concernente nuovi provvedimenti in materia d'imposta generale sull'entrata.

(G.U. 24 aprile 1952, n. 97).

 

 

     Art. unico.

     Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 799, è ratificato con la seguente modificazione:

     Art. 9. - Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "La disposizione dell'art. 13, primo comma, del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, concernente la assoggettabilità all'imposta sulla entrata dei passaggi di merci fra una ditta produttrice ed i propri negozi e spacci di vendita diretta al pubblico, è applicabile anche all'ipotesi di negozi e spacci di vendita diretta al pubblico gestiti da intermediari, ancorchè appartenenti a questi ultimi".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.