§ 95.11.7 - D.Lgs.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1283 .
Istituzione di un'addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:25/11/1947
Numero:1283


Sommario
Art. 1.      A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1948 è dovuta un'addizionale straordinaria dell'uno per cento, dell'entrata [...]
Art. 2.      Per le categorie di entrata per le quali l'imposta viene corrisposta in abbonamento in base a canoni ragguagliati al volume degli affari ovvero in base a quote fisse a [...]
Art. 3.      Per l'applicazione del presente decreto restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, comprese quelle riguardanti il diritto di [...]
Art. 4.      Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 95.11.7 - D.Lgs.C.P.S. 25 novembre 1947, n. 1283 [1] .

Istituzione di un'addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata.

(G.U. 27 novembre 1947, n. 273)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1948 è dovuta un'addizionale straordinaria dell'uno per cento, dell'entrata imponibile in aggiunta alle aliquote vigenti in materia di imposta generale sull'entrata a norma della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, tanto nei riguardi dell'aliquota normale che delle aliquote speciali stabilite nelle vigenti norme, siano tali aliquote dovute per ogni singolo atto economico che in base a particolari regimi di imposizione.

     Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti indicati nell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, la detta addizionale è ridotta a metà.

     L'addizionale di cui ai precedenti commi è dovuta anche per le importazioni dall'estero.

 

          Art. 2.

     Per le categorie di entrata per le quali l'imposta viene corrisposta in abbonamento in base a canoni ragguagliati al volume degli affari ovvero in base a quote fisse a norma delle disposizioni ministeriali emanate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 dicembre 1946, n. 469, l'addizionale di cui al precedente articolo è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1948.

     Per i prodotti per i quali l'imposta si corrisponde in base ad aliquote condensate a norma delle disposizioni richiamate al precedente comma, la detta addizionale è parimenti dovuta dal 1° gennaio 1948, ed è commisurata al numero presunto degli atti economici cui dà luogo il commercio dei prodotti stessi e che vengono presi a base per la determinazione dell'aliquota condensata.

 

          Art. 3.

     Per l'applicazione del presente decreto restano ferme tutte le disposizioni vigenti in materia d'imposta generale sull'entrata, comprese quelle riguardanti il diritto di rivalsa ed i modi e termini di pagamento.

 

          Art. 4.

     Per le violazioni delle disposizioni stabilite dal presente decreto si applicano le sanzioni previste dalla legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 


[1]  Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.