§ 98.1.31134 - D.P.R. 9 giugno 1992, n. 336.
Regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.


Settore:Normativa nazionale
Data:09/06/1992
Numero:336


Sommario
Art. 1.  Sede, dipendenza ed organi della Scuola centrale tributaria
Art. 2.  Compiti della Scuola centrale tributaria
Art. 3.  Il rettore
Art. 4.  Il comitato
Art. 5.  Il direttore amministrativo
Art. 6.  Organizzazione dei servizi amministrativi della Scuola e delle sedi decentrate
Art. 7.  Dipartimenti
Art. 8.  Docenti incaricati ed istruttori
Art. 9.  Docenti stabili
Art. 10.  Concorsi di ammissione e determinazione dei posti da mettere a concorso
Art. 11.  Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi
Art. 12.  Procedure selettive
Art. 13.  Graduatorie
Art. 14.  Commissioni esaminatrici
Art. 15.  Svolgimento dei corsi
Art. 16.  Norme di rinvio
Art. 17.  Corso di formazione dirigenziale
Art. 18.  Esami e commissioni giudicatrici
Art. 19.  Specializzazione, addestramento ed aggiornamento
Art. 20.  Esami e commissioni esaminatrici
Art. 21.  Personale della Scuola centrale tributaria
Art. 22.  Disposizioni transitorie per la copertura dei posti del personale dirigente
Art. 23.  Disposizioni transitorie per la partecipazione ai corsi di formazione
Art. 24.  Spese di gestione
Art. 25.  Entrata in vigore


§ 98.1.31134 - D.P.R. 9 giugno 1992, n. 336. [1]

Regolamento concernente l'organizzazione della Scuola centrale tributaria, in attuazione degli articoli 5 e 12 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

(G.U. 14 luglio 1992, n. 164)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

     Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, che, all'art. 12, demanda ad apposito regolamento l'attuazione delle disposizioni recate dall'art. 5 riguardanti la Scuola centrale tributaria;

     Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 marzo 1992 e del 26 maggio 1992;

     Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Capo I

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

 

     Art. 1. Sede, dipendenza ed organi della Scuola centrale tributaria

     1. La Scuola centrale tributaria ha sede in Roma. Essa è posta alle dirette dipendenze del Ministro delle finanze.

     2. Sono organi della Scuola il rettore, il comitato e il direttore amministrativo.

 

          Art. 2. Compiti della Scuola centrale tributaria

     1. La Scuola centrale tributaria provvede alla formazione, alla specializzazione ed all'addestramento, nonchè all'aggiornamento del personale finanziario mediante l'organizzazione, lo svolgimento e la gestione di corsi, seminari, conferenze e incontri di studio. La relativa programmazione ha carattere di flessibilità ed è sia annuale che pluriennale.

     2. La Scuola provvede, altresì, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali, ad organizzare:

     a) (Omissis) [2]

     b) (Omissis) [3]

     c) le procedure selettive ed i corsi ad essa demandati da norme di legge o di regolamento.

     3. La Scuola organizza e tiene corsi in materia tributaria anche per il personale direttivo appartenente ad altre amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, nonchè per il personale appartenente alle pubbliche amministrazioni di Stati esteri. A tal fine, tutte le spese dirette o indirette sostenute dalla Scuola per i predetti corsi sono rimborsate dalle amministrazioni ed enti richiedenti mediante il versamento ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata con successiva riassegnazione al capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze concernente le spese di funzionamento della Scuola centrale tributaria.

     4. I corsi, i seminari, le conferenze e gli incontri di studio sono istituiti, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze a livello centrale e periferico.

     5. La Scuola dispone di un convitto interno per i partecipanti ai corsi e seminari.

 

          Art. 3. Il rettore

     1. Il rettore, scelto tra i professori ordinari dell'Università, è nominato con decreto del Ministro delle finanze, dura in carica due anni e può essere confermato.

     2. Il rettore sovraintende alla programmazione dell'attività didattica e di ricerca, alla predisposizione ed allo svolgimento dei programmi didattici, nonchè al conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca, coadiuvato dal comitato di cui all'art. 4.

     3. Il rettore, con proprio provvedimento, può costituire gruppi di lavoro e commissioni specializzati per materia e per obiettivo.

     4. Il rettore fa parte del consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze. Egli può delegare il direttore amministrativo a parteciparvi in sua vece.

     5. Al rettore spetta, per la durata dell'incarico, un'indennità, cumulabile con le indennità eventualmente corrisposte ad altro titolo, nella misura massima prevista dall'art. 8 della legge 29 aprile 1957, n. 310.

 

          Art. 4. Il comitato

     1. Il comitato ha funzioni consultive e coadiuva il rettore nella predisposizione e nello sviluppo dei programmi didattici, nonchè nel conferimento degli incarichi di insegnamento, di assistenza e di ricerca.

     2. Il comitato è composto da:

     a) il rettore della Scuola, che lo presiede;

     b) il direttore generale della Direzione generale degli affari generali e del personale;

     c) il direttore generale del Dipartimento delle entrate;

     d) il direttore generale del Dipartimento del territorio;

     e) il direttore generale del Dipartimento delle dogane;

     f) il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

     g) quattro docenti stabili della Scuola centrale tributaria, coordinatori dei dipartimenti previsti dall'art. 7;

     h) il direttore amministrativo della Scuola, con funzioni di segretario.

     3. In caso di assenza o impedimento del rettore il comitato è presieduto dal più anziano di età dei docenti stabili componenti il comitato.

     4. I membri di cui alla lettera g) sono nominati, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati solo per un altro triennio.

     5. Il comitato si riunisce di regola tre volte l'anno e può essere convocato dal rettore ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

     6. In caso di parità nelle votazioni, il voto del rettore vale il doppio.

 

          Art. 5. Il direttore amministrativo

     1. Il direttore amministrativo della Scuola centrale tributaria, scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze con qualifica di dirigente superiore, è nominato, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze.

     2. Il direttore ha la direzione dei servizi amministrativi della Scuola e delle sedi decentrate e ne è responsabile ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; riferisce periodicamente al rettore circa l'andamento dei servizi.

 

          Art. 6. Organizzazione dei servizi amministrativi della Scuola e delle sedi decentrate

     1. Dipendono dal direttore amministrativo le divisioni e i servizi di seguito indicati, le cui competenze saranno stabilite con decreti del Ministro delle finanze:

     a) divisione I: programmazione didattica, gestione dei corsi, valutazione dei risultati;

     b) servizio affari amministrativi di supporto ai dipartimenti, ai gruppi di lavoro ed alle commissioni;

     c) servizio percorsi formativi e periodi di applicazione per la dirigenza;

     d) divisione II: biblioteca, documentazione, centro fotoriproduzione e stampa;

     e) divisione III: affari generali, personale e procedure selettive;

     f) divisione IV: sedi decentrate;

     g) servizio amministrativo-contabile.

     2. La Scuola dispone delle seguenti sedi decentrate: Bari, Palermo e Scafati. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno istituite altre sedi decentrate della Scuola, di cui almeno tre nelle regioni del nord, al fine di razionalizzarne la distribuzione territoriale.

     3. Presso ogni sede decentrata è istituita una segreteria, cui è preposto un direttore di segreteria, scelto tra i dipendenti del Ministero delle finanze di qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale, nominato, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze.

     4. Il direttore della segreteria di ciascuno delle sedi decentrate:

     a) cura la gestione del personale amministrativo e del personale di assistenza assegnato alla sede;

     b) cura gli affari amministrativi e contabili, previa autorizzazione da parte del direttore amministrativo delle relative spese, ed è funzionario delegato;

     c) assicura il necessario supporto allo svolgimento delle varie attività didattiche che si svolgono nella sede decentrata;

     d) mantiene i rapporti con gli uffici finanziari periferici interessati allo svolgimento di dette attività.

 

          Art. 7. Dipartimenti

     1. Nell'ambito della Scuola sono costituiti i seguenti quattro dipartimenti con funzioni di ausilio del rettore nella ricerca e nella predisposizione di programmi didattici:

     a) dipartimento delle discipline organizzative ed informatiche;

     b) dipartimento delle discipline pubblicistiche e tributarie;

     c) dipartimento delle discipline economiche e finanziarie;

     d) dipartimento delle discipline aziendalistiche e contabili.

     2. I coordinatori dei singoli dipartimenti sono nominati dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore, tra i docenti stabili della Scuola.

     3. Il rettore, con atto interno, effettua l'assegnazione ai vari dipartimenti degli altri docenti stabili, dei docenti incaricati e degli assistenti, compresi quelli che prestano servizio presso le sedi decentrate.

     4. Il personale di segreteria dei dipartimenti, dei gruppi di lavoro e delle commissioni dipende dalla direzione amministrativa.

 

          Art. 8. Docenti incaricati ed istruttori

     1. Gli incarichi di insegnamento per le attività didattiche di cui all'art. 2 sono conferiti dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore. Quest'ultimo può, altresì, invitare a tenere conferenze docenti ed esperti, italiani e stranieri.

     2. Ai docenti incaricati spetta un compenso orario determinato dividendo per sessanta la metà dello stipendio annuo iniziale lordo spettante al dipendente dell'Amministrazione dello Stato inquadrato nella nona qualifica funzionale.

     3. Ai conferenzieri è attribuito per ciascuna conferenza un compenso forfettario pari a tre volte il compenso di un'ora di lezione previsto per i docenti incaricati.

     4. Agli istruttori spetta, per le esercitazioni, un compenso orario pari al 50 per cento di quello previsto per i docenti dal comma 2.

     5. Ai componenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni di cui all'art. 3, comma 3, spetta un compenso giornaliero pari ad un quarto del compenso orario previsto dal comma 2.

 

          Art. 9. Docenti stabili

     1. L'insegnamento può essere affidato anche a docenti stabili, su proposta del rettore, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. I docenti stabili svolgono l'incarico per un triennio, salvo conferma. Il loro numero non può essere inferiore a quattro, nè superiore a dieci.

     2. La chiamata a far parte del corpo stabile dei docenti è diretta ed è effettuata, previo consenso degli interessati, su proposta del rettore, dal Ministro delle finanze.

     3. I professori universitari di ruolo ordinari ed associati, i magistrati ordinari ed amministrativi, gli avvocati dello Stato e i dipendenti civili dello Stato chiamati a far parte del corpo stabile dei docenti sono collocati nella posizione di fuori ruolo, o in posizione corrispondente prevista dai rispettivi ordinamenti, per tutto il periodo dell'incarico, il quale è computato come anzianità di servizio a tutti gli effetti, comprese le progressioni di carriera ed economiche.

     4. I docenti stabili della Scuola sono tenuti, a tempo pieno, a provvedere alla preparazione delle dispense, a curare l'approntamento di altro materiale didattico ed a prestare assistenza individualizzata, qualora richiesta, ai partecipanti ai corsi ed ai seminari, nonchè a partecipare alle attività dipartimentali di programmazione didattica e di ricerca ed a quelle dei gruppi di lavoro. Per il regime a tempo pieno dei professori universitari si applica l'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

     5. Ai docenti stabili della Scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica; essi conservano il diritto a percepire le indennità erogate dalle Amministrazioni di appartenenza.

 

Capo II

 

CORSI PER IL RECLUTAMENTO

 

          Art. 10. Concorsi di ammissione e determinazione dei posti da mettere a concorso

     1. Ai corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento degli impiegati tecnici ed amministrativi, ai fini dell'accesso alle qualifiche funzionali settima ed ottava del ruolo del Ministero delle finanze, si è ammessi mediante pubblici concorsi per esami, distinti per qualifica funzionale e profili professionali.

     2. La determinazione dei posti da mettere a concorso per detti corsi di preparazione avviene con decreto del Ministro delle finanze, su proposta della Direzione generale degli affari generali e del personale.

     3. Ai corsi può essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso, maggiorato di una percentuale non superiore al venti per cento.

 

          Art. 11. Bandi di concorso per l'ammissione ai corsi

     1. I bandi relativi ai concorsi di cui all'art. 10 sono emessi, su proposta del rettore, dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, d'intesa con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Nei bandi sono stabiliti:

     a) il numero dei posti messi a concorso nella qualifica cui si riferisce il concorso stesso;

     b) il numero complessivo degli allievi, utilmente collocati nella graduatoria di idoneità, che possono essere ammessi al corso;

     c) i requisiti giuridici e di studio per l'ammissibilità al concorso;

     d) i criteri per lo svolgimento della prova di preselezione e delle due prove scritte, nonchè per lo svolgimento del colloquio, che dovranno essere conformi a quelli stabiliti nell'art. 12;

     e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della pubblicità del bando.

 

          Art. 12. Procedure selettive

     1. Gli esami di cui agli articoli 10 e 11 sono effettuati a cura della Scuola centrale tributaria, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale, e consistono:

     a) in una prova di preselezione, della durata minima di un'ora e massima di due ore, nel corso della quale i candidati dovranno rispondere ad una serie di quesiti, con risposta a scelta multipla su supporto cartaceo o elettronico;

     b) in una prima prova scritta, della durata minima di due ore e massima di tre ore, nella quale verranno proposti ai candidati non meno di tre e non più di cinque quesiti, a ciascuno dei quali dovranno rispondere in modo sintetico, nei limiti degli spazi predisposti sugli appositi supporti cartacei;

     c) in una seconda prova scritta, della durata minima di due ore e massima di quattro, nella quale i candidati dovranno dare risposta, senza limiti di spazio, ad un tema sorteggiato tra quelli proposti dalla commissione esaminatrice, con un minimo di tre temi ed un massimo di nove;

     d) in un colloquio orale della durata minima di quarantacinque minuti, finalizzato anche a saggiare il grado di conoscenza di almeno una lingua straniera, indicata dal candidato nella domanda di ammissione.

     2. Possono essere ammessi alle prove scritte soltanto coloro che abbiano superato con un minimo di ventuno punti su trenta la prova di preselezione; dei candidati risultati idonei alla preselezione è compilata una graduatoria in base alle quale è ammesso alle prove scritte un numero di essi pari al triplo dei posti messi a concorso. In caso di parità si applicano le norme vigenti in materia di preferenza nei concorsi pubblici.

     3. Non potranno essere ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media inferiore a ventuno punti su trenta nelle due prove scritte ed una votazione inferiore a diciotto punti su trenta nell'una o nell'altra di dette prove.

     4. Può farsi a meno della prova di preselezione qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a 200.

 

          Art. 13. Graduatorie

     1. Le graduatorie di ammissione ai corsi sono compilate dalle commissioni esaminatrici e approvate con decreto, del Ministro delle finanze.

 

          Art. 14. Commissioni esaminatrici

     1. Le commissioni esaminatrici delle prove per l'ammissione al corso sono nominate dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore. Esse comprendono almeno due docenti della Scuola.

 

          Art. 15. Svolgimento dei corsi

     1. I corsi sono tenuti presso la Scuola o presso le sedi decentrate. La durata dei corsi è stabilita in quattro mesi. Le materie di insegnamento, i criteri di svolgimento delle lezioni e delle esercitazioni e quelli di verifica dell'apprendimento sono stabiliti dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione.

 

          Art. 16. Norme di rinvio

     1. Per quanto non previsto nel presente capo si applicano, ove compatibili, le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, e 20 giugno 1977, n. 701, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 settembre 1985.

 

Capo III

 

CORSI-CONCORSI DI FORMAZIONE DIRIGENZIALE

 

          Art. 17. Corso di formazione dirigenziale

     1. Le discipline di insegnamento e i relativi programmi del corso di formazione dirigenziale, per l'accesso ai posti di primo dirigente nei ruoli dell'Amministrazione finanziaria, sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore, d'intesa con la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con le organizzazioni sindacali rappresentate nel consiglio di amministrazione.

     2. Il corso ha la durata di quattro mesi ed è completato da un periodo di applicazione di un mese presso imprese pubbliche o private per compiervi studi comparativi sull'organizzazione e gestione aziendale.

     3. Il corso si svolge presso la sede centrale della Scuola centrale tributaria.

     4. La Scuola organizza il periodo di applicazione e ne segue lo svolgimento. Per ciascun partecipante il rettore provvede a nominare tra i docenti della Scuola un "tutor" che lo segua durante detto periodo di applicazione. Il numero massimo di partecipanti al corso che possono essere seguiti da un "tutor" è stabilito dal rettore.

 

          Art. 18. Esami e commissioni giudicatrici

     1. Al termine del periodo di applicazione i candidati redigono la relazione scritta di cui al settimo comma dell'art. 3 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

     2. La relazione formerà oggetto di dibattito e di valutazione, ai sensi dell'ottavo comma dello stesso art. 3 della predetta legge n. 301 del 1984, ad opera di una commissione giudicatrice nominata dal Ministro delle finanze, presieduta da un dirigente generale del Ministero delle finanze e costituita da due docenti della Scuola, proposti dal rettore.

     3. I candidati che avranno ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi saranno ammessi a sostenere l'esame finale del corso di formazione, che si svolgerà con le modalità indicate in un apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore e sentito il consiglio di amministrazione. La commissione giudicatrice, nominata dal Ministro delle finanze, è presieduta da un dirigente generale del Ministero delle finanze e costituita da due professori universitari di ruolo di materie affini a quelle costituenti oggetto di insegnamento del corso, da un docente stabile della Scuola, proposti dal rettore, e da un dirigente superiore del Ministero delle finanze. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Scuola centrale tributaria con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

     4. Il completamento dei lavori della commissione di cui al comma 3 dovrà avvenire entro due mesi dalla costituzione.

 

Capo IV

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE. ADDESTRAMENTO ED AGGIORNAMENTO

 

          Art. 19. Specializzazione, addestramento ed aggiornamento

     1. La Scuola provvede alla specializzazione ed all'addestramento, nonchè all'aggiornamento, del personale finanziario mediante l'organizzazione e lo svolgimento di corsi, seminari, conferenze e incontri di studio, fermo restando il disposto di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), punto 5, della legge 10 ottobre 1989, n. 349.

     2. I corsi sono strutturati su base modulare con progressione sistematica di interventi didattici nell'ambito di un medesimo corso. Di regola, fatta eccezione per i corsi di lingue straniere, la durata di ciascun modulo non può essere superiore ad una settimana.

     3. Le iniziative formative debbono essere, di regola, inserite in un percorso di sviluppo professionale dei singoli dipendenti, concordato dalla Scuola con il dipartimento o con la direzione generale degli affari generali e del personale da cui dipende l'interessato.

 

          Art. 20. Esami e commissioni esaminatrici

     1. Al termine dei corsi previsti nell'art. 19 i partecipanti ai corsi stessi dovranno sostenere una prova d'esame orale. Le votazioni sono espresse in trenta trentesimi; la votazione minima è di diciotto trentesimi.

     2. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal Ministro delle finanze, su proposta del rettore.

 

Capo V

 

PERSONALE DELLA SCUOLA CENTRALE TRIBUTARIA

 

          Art. 21. Personale della Scuola centrale tributaria

     1. Le piante organiche della Scuola centrale tributaria sono determinate, nei limiti delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, con decreto del Ministro delle finanze, sentito il rettore, sulla base dei carichi di lavoro individuati anche in relazione alle esigenze didattiche e di politica tributaria, nonchè ai servizi di cui all'art. 6 e all'attività dipartimentale di cui all'art. 7.

     2. Alla formazione dell'organico delle qualifiche funzionali si provvede con decreto del Ministro delle finanze mediante assegnazione alla Scuola centrale tributaria degli impiegati civili del Ministero delle finanze vincitori di pubblici concorsi o delle procedure selettive di cui all'art. 2.

 

          Art. 22. Disposizioni transitorie per la copertura dei posti del personale dirigente

     1. Ai fini di assicurare l'immediata funzionalità della nuova struttura organizzativa della Scuola, la titolarità delle divisioni di cui all'art. 6 viene affidata con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del rettore e sentito il consiglio di amministrazione, in reggenza a quei dipendenti appartenenti al ruolo ad esaurimento o alla nona qualifica funzionale che svolgano presso la Scuola stessa, da almeno un biennio, compiti e servizi corrispondenti alle competenze delle previste divisioni. La reggenza viene affidata secondo le procedure previste dall'art. 7, ultimo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

     2. I posti nella qualifica di primo dirigente sono assegnati secondo le modalità previste nel regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze.

 

          Art. 23. Disposizioni transitorie per la partecipazione ai corsi di formazione

     1. Gli impiegati delle qualifiche funzionali settima ed ottava, provenienti dai concorsi ordinari di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, o dal reclutamento effettuato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non abbiano partecipato ai corsi di formazione previsti dalle previgenti disposizioni, dovranno partecipare a detti corsi della durata complessiva, rispettivamente, di quattro o due mesi.

     2. La durata dei corsi, utile anche ai fini del computo del periodo di prova, è diretta, oltre che ad impartire le nozioni indispensabili per facilitare l'inserimento dei partecipanti nell'Amministrazione finanziaria sotto il profilo organizzativo e professionale, anche a verificare le loro attitudini all'esercizio delle funzioni.

     3. Il comportamento tenuto dai partecipanti durante il corso costituisce elemento di valutazione ai fini del superamento del periodo di prova.

     4. I corsi, eventualmente svolti al termine del periodo di prova, hanno lo scopo di consentire ai partecipanti:

     a) di analizzare e valutare, con l'aiuto dei docenti, i risultati dell'esperienza operativa compiuta;

     b) di verificare, alla luce delle diverse realtà operative, e sempre con l'aiuto dei docenti della Scuola, la validità degli insegnamenti ricevuti;

     c) di tracciare, per ciascuno dei partecipanti, un percorso formativo adatto alle loro necessità, da attuare con la necessaria gradualità e flessibilità nel corso degli anni successivi.

     5. I corsi di formazione possono essere svolti presso la sede centrale della Scuola, oppure presso le sue sedi decentrate.

 

Capo VI

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

          Art. 24. Spese di gestione

     1. Le spese per i compensi e le indennità spettanti al rettore, ai docenti, agli istruttori, ai conferenzieri, ai componenti dei gruppi di lavoro e delle commissioni esaminatrici fanno carico, nei limiti dell'ordinario stanziamento di bilancio, al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze relativo al funzionamento della Scuola centrale tributaria.

     2. Sul capitolo di spesa citato nel comma 1 fanno carico altresì le seguenti spese: manutenzione dei locali sia della sede centrale che di quelle periferiche; arredamento dei locali; acquisto di materiale didattico; acquisto di libri di testo; stampa delle dispense; acquisto di materiale per il funzionamento della direzione didattica ed amministrativa della Scuola; concessione di borse di studio previste dall'art. 10 agli allievi che non siano già dipendenti civili dello Stato; acquisto di beni e servizi occorrenti per l'espletamento di corsi, seminari, conferenze ed incontri di studio.

 

          Art. 25. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 20 del D.P.R. 31 luglio 1996, n. 526.

[2] Lettera abrogata dall'art. 29 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

[3] Lettera abrogata dall'art. 29 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.