§ 98.1.31014 - D.P.R. 8 giugno 1987, n. 290.
Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/06/1987
Numero:290


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Incompatibilità
Art. 3.  Graduatorie
Art. 4.  Rapporto ottimale
Art. 5.  Iscrizione negli elenchi
Art. 6.  Titoli per la formazione delle graduatorie
Art. 7.  Massimali di scelte e sue limitazioni
Art. 8.  Comitato consultivo di U.S.L
Art. 9.  Comitato consultivo regionale
Art. 10.  Commissione regionale di disciplina
Art. 11.  Istituzione, durata in carica, funzionamento degli organi collegiali - Spese per l'elezione dei rappresentanti medici
Art. 12.  Cessazione del rapporto
Art. 13.  Scelta del pediatra
Art. 14.  Revoca e recusazione della scelta
Art. 15.  Revoche di ufficio
Art. 16.  Scelta - Revoca - Recusazione - Effetti economici
Art. 17.  Elenchi nominativi e variazioni mensili
Art. 18.  Requisiti e apertura degli ambulatori
Art. 19.  Divieto di esercizio di libera professione
Art. 20.  Compiti e funzioni del pediatra
Art. 21.  Visite domiciliari
Art. 22.  Il consulto con lo specialista
Art. 23.  Accesso del pediatra di fiducia presso gli ambienti di ricovero
Art. 24.  Assistenza farmaceutica e modulario
Art. 25.  Richiesta di indagine specialistica - Proposte di ricovero e di cure termali
Art. 26.  Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili
Art. 27.  Interventi socio-assistenziali
Art. 28.  Collegamenti con i servizi di guardia medica
Art. 29.  Trattamento economico
Art. 30.  Visite occasionali
Art. 31.  Aggiornamento obbligatorio e formazione permanente
Art. 32.  Commissione professionale regionale
Art. 33.  Comunicazioni del pediatra alla U.S.L.
Art. 34.  Sostituzioni
Art. 35.  Guardia medica e turistica
Art. 36.  Diritti sindacali
Art. 37.  Quote sindacali
Art. 38.      Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988


§ 98.1.31014 - D.P.R. 8 giugno 1987, n. 290.

Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(G.U. 21 luglio 1987, n. 168, S.O.)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, che prevede una uniforme disciplina del trattamento economico e normativo del personale a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali mediante la stipula di accordi collettivi nazionali tra le delegazioni del Governo, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, in campo nazionale, delle categorie interessate;

     Visto l'art. 9 della legge 23 marzo 1981, n. 93, concernente disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante nuove norme per lo sviluppo della montagna, che ha integrato la suddetta delegazione con i rappresentanti designati dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), in rappresentanza delle comunità montane che hanno assunto funzione di unità sanitarie locali;

     Visto l'art. 24, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730;

     Preso atto che è stato stipulato un accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, con scadenza 30 giugno 1988;

     Visto il secondo comma dell'art. 48 della citata legge n. 833 sulle procedure di attuazione degli accordi collettivi nazionali;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     E' reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, riportato nell'allegato testo.

 

 

Accordo

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     I medici specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all'art. 5 del presente accordo, sono parte attiva e qualificante del Servizio sanitario nazionale per il settore preposto alla tutela dell'infanzia e dell'età evolutiva da 0 a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturità psico-fisica, in una nuova visione globale di servizio per il cittadino nel quadro dei piani sanitari nazionali e regionali.

     Il presente accordo regola, ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato che si instaura fra il Servizio sanitario nazionale ed i medici specialisti in pediatria per l'erogazione in forma diretta dell'assistenza specialistica pediatrica di libera scelta.

 

          Art. 2. Incompatibilità

     In attesa della regolamentazione legislativa della materia, è incompatibile con l'iscrizione negli elenchi di cui art. 5 il medico che fermo restando quanto previsto dal punto 6), dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, si trovi in una delle posizioni previste da norme di legge o contratti di lavoro, o che:

     a) abbia un impegno orario pari o superiore complessivamente a quello stabilito per i medici a tempo pieno dipendenti dal Servizio sanitario nazionale risultante sia da un rapporto di lavoro dipendente che convenzionato, ex articoli 47 e 48 legge n. 833/78;

     b) svolga funzioni fiscali per conto delle UU.SS.LL. limitatamente all'ambito territoriale nel quale può acquisire scelte;

     c) fruisca del trattamento ordinario o per invalidità permanente da parte del fondo di previdenza competente, di cui al decreto 15 ottobre 1976 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     d) sia iscritto negli elenchi della medicina generale;

     e) svolga attività di medico specialista ambulatoriale convenzionato in branche diverse dalla pediatria;

     f) sia iscritto negli elenchi dei medici specialisti convenzionati esterni;

     g) sia proprietario od operi a qualsiasi titolo in presidi o stabilimenti o istituzioni private convenzionate con il servizio sanitario pubblico, soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     h) abbia un rapporto di lavoro subordinato pubblico o privato a tempo pieno, secondo quanto previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 gennaio 1979.

     Lo specialista in pediatria che, anche se a tempo limitato, svolge funzioni di medico di fabbrica o collettività non può acquisire scelte di familiari in età pediatrica dei dipendenti delle suddette aziende o dei componenti della collettività stessa.

 

          Art. 3. Graduatorie

     I pediatri che aspirano ad essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 5 e che non abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, devono, entro il 30 giugno di ogni anno, inviare all'Assessore alla sanità della regione in cui intendono prestare la loro attività, domanda conforme allo schema allegato (allegato B), corredata della documentazione atta a provare il possesso dei titoli posseduti alla data del 31 maggio.

     Si prescinde dal requisito del limite di età per i medici che alla scadenza del termine di cui al comma precedente siano iscritti in altra regione negli elenchi dei pediatri di libera scelta.

     La domanda e la documentazione allegata devono essere in regola con la legge sul bollo.

     Il medico che sia già stato iscritto nella graduatoria regionale dell'anno precedente deve presentare, oltre alla domanda, soltanto il certificato di iscrizione all'albo professionale e la documentazione probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo anno nonchè di titoli non presentati per la precedente graduatoria.

     L'amministrazione regionale, sentito il comitato di cui all'art. 9, in base ai titoli e ai criteri di valutazione di cui all'art. 6, predispone una graduatoria unica regionale valida per l'anno successivo.

     La graduatoria deve essere resa pubblica nel Bollettino ufficiale della regione entro il 15 ottobre.

     I pediatri interessati possono inoltrare all'amministrazione regionale nei trenta giorni successivi eventuale istanza di riesame della graduatoria.

     La graduatoria regionale, previo parere del comitato ex art. 9, è approvata in via definitiva entro il 15 dicembre, dalla giunta regionale e notificata alle UU.SS.LL. e agli ordini provinciali dei medici della Regione.

     Entro la fine dei mesi di marzo e di settembre di ogni anno ciascuna regione pubblica nel Bollettino ufficiale l'elenco delle zone carenti di medici pediatri, individuate nel corso del semestre precedente nell'ambito delle singole UU.SS.LL. sulla base dei criteri di cui all'art. 4.

     In sede di pubblicazione delle zone carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del medico, l'U.S.L. può indicare il comune o la zona di ubicazione dell'ambulatorio.

     I pediatri collocati nella graduatoria regionale valida per l'anno di riferimento, possono presentare separate domande alle UU.SS.LL. competenti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione delle zone carenti sul bollettino, per una o più di esse, indicando in ciascuna domanda, pena la esclusione dalla graduatoria, le eventuali altre località carenti richieste.

     Le domande di cui al comma precedente possono essere inoltrate dai pediatri già iscritti negli elenchi di altri comuni o diversi ambiti territoriali della regione, definiti ai sensi del successivo art. 4, che risultino iscritti da almeno due anni nell'elenco di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo, eccezione fatta per incarichi di guardia medica.

     L'U.S.L. provvederà ad inserire nell'elenco delle zone in via prioritaria i pediatri di cui al comma precedente ed in caso di più concorrenti quelli con maggiore anzianità di iscrizione negli elenchi dei pediatri di libera scelta.

     Esaurite tali domande si procederà all'inserimento dei concorrenti graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:

     1) attribuzione del punteggio riportato nella graduatoria nominale di cui all'ottavo comma del presente articolo;

     2) attribuzione di punti 40 a coloro che al momento della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale non abbiano alcun rapporto di lavoro dipendente o trattamento di pensione e non si trovino in posizione di incompatibilità e che tali requisiti abbiano conservato fino al conferimento dell'incarico.

     Non è di ostacolo all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al precedente punto 2, l'essere titolare, al momento di presentazione della domanda per la copertura della zona carente, di un incarico di lavoro dipendente a titolo precario, purchè esso cessi entro sette giorni dall'accettazione dell'incarico per la copertura della zona carente;

     3) attribuzione di punti 5 a coloro che nella località carente per la quale concorrono abbiano la residenza da due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria.

     Le domande tese alla copertura delle zone carenti possono essere inoltrate anche da altri pediatri che non abbiano superato il sessantesimo anno di età e non versino in posizione di incompatibilità, graduato secondo i criteri previsti per la formazione della graduatoria, di cui al successivo art. 6. Tali domande, redatte in duplice copia, vanno inoltrate rispettivamente alla U.S.L. nel cui ambito esiste la carenza e all'assessorato regionale alla sanità. Quest'ultima copia, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei titoli, viene utilizzata ai fini della formazione di una graduatoria suppletiva a cura dell'assessorato stesso, sentito il comitato di cui all'art. 9, cui l'U.S.L. potrà attingere, esaurita la graduatoria regionale in caso di persistente carenza.

     L'iscrizione nell'elenco comporta la cancellazione dalla graduatoria per l'anno di competenza.

     Ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie di cui al presente articolo è richiesto il possesso del diploma di specializzazione o, in mancanza, dell'attestato di conseguita libera docenza in "pediatria" o "clinica pediatrica" o "pediatria e puericultura" e "patologia clinica pediatrica" o "patologia neonatale" o "puericultura" o "pediatria preventiva e sociale".

 

          Art. 4. Rapporto ottimale

     Ciascuna U.S.L., anche ai fini dello svolgimento delle procedure di cui al precedente art. 3 cura la tenuta di un elenco dei pediatri convenzionati articolato per comuni, gruppi di comuni o distretti sulla base delle indicazioni del piano sanitario regionale o di altra determinazione della regione.

     Il pediatra operante in un comune comprende più UU.SS.LL. fermo restando che può essere iscritto nell'elenco di una sola U.S.L. che gestirà la posizione amministrativa del sanitario, può acquisire scelte in tutto l'ambito comunale, ai sensi dell'art. 25, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il numero dei pediatri iscrivibili in ciascun comune o altro ambito definito ai sensi del primo comma è determinato in base al rapporto di un medico per 600, o frazione superiore a 300 assistibili residenti in età compresa fra 0 e 6 anni.

     In deroga al disposto del comma precedente la regione, sentito il comitato ex art. 9, al raggiungimento da parte dei pediatri già iscritti di un numero medio di scelta pari a due terzi della media del loro massimale, potrà al fine di garantire l'assistenza pediatrica, effettuare un ulteriore inserimento.

     La verifica delle condizioni di cui sopra avrà cadenza semestrale.

     In tutti i comuni dell'ambito territoriale nelle zone con almeno 500 abitanti dichiarate carenti di assistenza, sentito il comitato consultivo di U.S.L., deve essere comunque assicurato un congruo orario di assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente del medico neo-inserito.

     Ai fini del corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze sullo stesso delle limitazioni si fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

 

          Art. 5. Iscrizione negli elenchi

     Il pediatra interpellato per garantire l'assistenza in una delle zone carenti, individuate ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 3, deve comunicare la sua accettazione entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la decadenza.

     Entro i successivi sessanta giorni, sempre a pena di decadenza deve:

     aprire nella località carente assegnatagli ambulatorio idoneo secondo le prescrizioni di cui al successivo art. 18 e darne comunicazione alla U.S.L.;

     trasferire la residenza nella zona assegnatogli, se risiede in altro comune;

     iscriversi all'albo professionale della provincia in cui gravita la località assegnatagli, se è iscritto in altra provincia.

     Le unità sanitarie locali, avuto riguardo a eventuali difficoltà collegate a particolari situazioni locali, possono consentire, sentito il comitato ex art. 8, temporanee proroghe al termine di cui al comma precedente.

     Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'avvenuta apertura dell'ambulatorio l'U.S.L. procede alla verifica dell'idoneità dello stesso con proprio personale sanitario e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli, se del caso, un termine non superiore a trenta giorni per adeguare l'ambulatorio alle prescrizioni di cui all'art. 18. Trascorso tale termine inutilmente, il medico decade dal diritto al conferimento dell'incarico.

     L'incarico si intende definitivamente conferito con la comunicazione della U.S.L. attestante l'idoneità dell'ambulatorio oppure alla scadenza del termine di quindici giorni, di cui al comma precedente, qualora la U.S.L. non proceda alla prevista verifica di idoneità.

     E' fatta comunque salva la facoltà delle UU.SS.LL. di far luogo in ogni tempo alla verifica dell'idoneità dell'ambulatorio, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 18.

     Il pediatra al quale sia conferito l'incarico ai sensi del presente articolo viene iscritto nell'elenco riferito alla zona carente.

     L'insorgenza di uno dei motivi di incompatibilità di cui all'art. 2 comporta cancellazione dall'elenco.

     Il provvedimento di decadenza dall'iscrizione negli elenchi è adottato dalla competente U.S.L. su parere del comitato di cui all'art. 8.

     Qualora in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici, verificata dal comitato consultivo ex art. 8, la U.S.L. può conferire ad un medico scelto nel rispetto dell'ultima graduatoria locale eventualmente disponibile, un incarico temporaneo onde garantire l'assistenza sanitaria nel territorio. Tale incarico, di durata comunque inferiore a sei mesi, cesserà al momento in cui sarà individuato il medico avente diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma vengono corrisposti, relativamente agli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui al successivo art. 34 con esclusione dell'indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale.

     In caso di decesso del medico convenzionato, il suo sostituto può proseguire l'attività nei confronti degli assistiti già in carico al medico deceduto per non più di trenta giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.

     Il medico in servizio militare di leva o sostituto civile può ottenere l'iscrizione negli elenchi dei medici di libera scelta; per tutta la durata del servizio di leva, peraltro, l'incarico di medico pediatra deve intendersi sospeso e i relativi compiti devono essere svolti attraverso la collaborazione di un sostituto.

 

          Art. 6. Titoli per la formazione delle graduatorie

     I titoli da valutare ai fini della formazione delle graduatorie sono i seguenti e ad essi è attribuito il valore per ognuno singolarmente indicato:

     a) 0,10 punti per ogni anno di iscrizione all'albo professionale. Il punteggio è raddoppiato (punti 0,20) per ogni anno di iscrizione all'albo professionale delle province della Regione ove è presentata la domanda. Sei mesi ed un giorno equivalgono ad un anno;

     b) 0,05 punti per ogni mese di attività di servizio prestato come medico generale dipendente da strutture pubbliche. Il punteggio è raddoppiato (punti 0,10) per ogni mese di attività di servizio prestato come specialista in pediatria dipendente da strutture pubbliche;

     c) 0,10 punti per ogni mese di attività di medico generale convenzionato, compresa l'attività di sostituzione;

     d) 0,20 punti per ogni mese di attività di specialista in pediatria convenzionato, compresa l'attività di sostituzione;

     e) 0,10 punti per ogni mese, ragguagliato a 96 ore di attività, di servizio di guardia festiva e notturna, in forma attiva;

     f) 0,10 punti al mese per servizio militare di leva o sostitutivo nel servizio civile;

     g) 4,00 punti per specializzazione in pediatria o equipollente;

     h) 2 punti per ciascuna specializzazione, in discipline affini alla pediatria - ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983 - tabella B e successive integrazioni; 0,20 punti per ogni altra specializzazione conseguita;

     i) 0,10 punti per il tirocinio abilitante svolto ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 143;

     l) 0,10 punti per ciascun corso di aggiornamento professionale in materie proprie dell'area funzionale della pediatria secondo la tabella B del decreto ministeriale 10 marzo 1983, di durata almeno trimestrale, documentato da un'attestazione di presenza e di profitto (con esclusione dei corsi di aggiornamento obbligatorio per contratto o convenzione), tenuto da amministrazione sanitaria pubblica o equiparate oppure da organizzazione privata sanitaria purchè, in questo ultimo caso, abbia avuto il riconoscimento formale da parte della FNOOMM come valido ai fini della graduatoria;

     m) 0,05 punti per ogni mese di attività professionale svolta presso una struttura pubblica sanitaria non espressamente contemplata nei punti che precedono.

     Ai fini che precedono, sedici giorni equivalgono ad un mese. I titoli di servizio sono cumulabili purchè non si riferiscano ad attività svolte negli stessi periodi. In tal caso è valutato il titolo che comporta il punteggio più alto.

     A parità di punteggio complessivo prevalgono nell'ordine l'anzianità di specializzazione, il voto di specializzazione, e, infine, l'età.

 

          Art. 7. Massimali di scelte e sue limitazioni

     I pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 800 unità.

     I pediatri i quali, non soggetti a limitazioni del massimale, avevano acquisito la possibilità del raggiungimento della quota individuale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 o quelli già titolari di massimale attribuito ai sensi della Convenzione Nazionale Unica del 7 gennaio 1978, stipulata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 349/78 , conservano in deroga al massimale tale possibilità personale nel limite massimo di 1.000 scelte.

     Eventuali deroghe al suddetto massimale potranno essere autorizzate, in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato, dalla Regione ai sensi del punto 5, terzo comma dell'art. 48 della legge n. 833/78 .

     Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere iscritto negli elenchi, svolga attività compatibili con tale iscrizione il massimale di scelte è ridotto in misura proporzionale al numero delle ore settimanali che il medesimo dedica alle suddette altre attività.

     Nei confronti del pediatra, anche universitario o a rapporto di impiego pubblico a tempo definito ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 661/79 oltre che a rapporto di lavoro privato a orario parziale purchè compatibile, il massimale individuale è di 350 scelte.

     Ai fini del calcolo del massimale individuale per i pediatri soggetti a limitazioni per attività a rapporto orario convenzionale si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad un impegno settimanale equivalente a 800 scelte per 40 ore settimanali.

     Ai pediatri limitati di cui al comma precedente, che dispongono per l'attività pediatrica di libera scelta di un orario pari o inferiore a 34 ore settimanali, è consentita l'acquisizione di un numero di 120 scelte da aggiungere a quelle risultanti dal calcolo di cui al precedente comma.

     Lo svolgimento di altre attività anche libero-professionali, compatibili con l'iscrizione negli elenchi, non deve comportare pregiudizio al corretto e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra, a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.

     Tenuto conto della peculiarità della normativa convenzionale ed in particolare dell'obbligo assunto dagli stessi di garantire l'assistenza a favore dei neonati ai sensi dello ultimo comma dell'art. 16, è consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati anche in deroga al massimale individuale, nella misura massima del 2%.

     Per i medici massimalisti l'acquisizione di nuove scelte oltre il massimale è consentito solo in presenza della contestuale recusazione di un pari numero di scelte.

     Casi specifici, manifestatisi attraverso richieste dei cittadini, saranno esaminati dalla U.S.L. competente per territorio sentito il comitato di cui all'art. 8.

     Il pediatra può volontariamente limitare il proprio massimale in misura non inferiore a quello previsto per il medico dipendente a tempo definito dal Servizio sanitario nazionale.

     L'unità sanitaria locale, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica ha la facoltà di autorizzare il pediatra che abbia raggiunto il proprio massimale o quota individuale ad acquisire nuove scelte con la recusazione contestuale di un pari numero di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di età non inferiore a 13 anni.

 

          Art. 8. Comitato consultivo di U.S.L

     In ciascuna U.S.L. è costituito un comitato composto da:

     il presidente della U.S.L. o suo delegato che lo presiede;

     un membro effettivo ed un supplente designato dal comitato di gestione dell'U.S.L.;

     due rappresentanti membri effettivi e due supplenti, dei pediatri convenzionati.

     I rappresentanti dei medici sono eletti tra i medici iscritti nell'elenco dei medici pediatri di ciascuna U.S.L. con il sistema proporzionale tra liste concorrenti dai medici specialisti e pediatri convenzionati iscritti negli elenchi e operanti nell'ambito delle U.S.L., per la quale deve essere istituito il comitato.

     Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini dei medici, avvalendosi della collaborazione degli ordini provinciali.

     La federazione regionale degli ordini proclama gli eletti.

     La funzione di segretario è svolta da un funzionario di parte pubblica.

     Il comitato ha il compito di esprimere parere obbligatorio sui seguenti argomenti:

     1) richiesta di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 7;

     2) autorizzazione di scelte in deroga ai sensi dell'art. 16;

     3) motivi di incompatibilità agli effetti delle ricusazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 14.

     Inoltre formula proposte in ordine alla migliore organizzazione della medicina specialistica pediatrica di base. E può a tal fine prendere visione degli atti concernenti l'applicazione del presente accordo.

 

          Art. 9. Comitato consultivo regionale

     In ciascuna regione è costituito un comitato composto di:

     assessore regionale alla sanità o suo delegato con funzioni di presidente;

     due membri effettivi e due supplenti in rappresentanza delle UU.SS.LL. della regione designati dall'ANCI;

     tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza dei pediatri convenzionati.

     I rappresentanti dei medici, che devono essere iscritti nell'elenco regionale dei medici pediatri convenzionati, vengono eletti dai medici iscritti nell'elenco stesso con il sistema elettorale proporzionale tra liste concorrenti.

     Le elezioni dei rappresentanti dei medici sono svolte a cura della federazione regionale degli ordini avvalendosi della collaborazione degli ordini provinciali.

     La federazione regionale proclama gli eletti. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di parte pubblica.

     In caso di assenza o di impedimento del presidente le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano di parte pubblica.

     La sede del comitato è indicata dalla regione.

     Il comitato predispone le graduatorie regionali dei pediatri convenzionati di cui all'art. 3.

     Il comitato deve essere sentito preventivamente dalla regione o dalle UU.SS.LL. su tutti i provvedimenti inerenti all'applicazione del presente accordo ivi compresa l'attuazione, nell'ambito del territorio della Regione, dei programmi di aggiornamento professionale obbligatorio per gli specialisti in pediatria convenzionati.

     Il comitato formula proposte ed esprime pareri sulla corretta applicazione delle norme e del presente accordo per un corretto ricorso all'assistenza da parte degli assistibili, anche in riferimento a problemi o situazioni particolari locali che siano ad esse sottoposte dal presidente o ad almeno un terzo dei suoi componenti.

     Svolge inoltre ogni altro compito assegnatogli dal presente accordo; la sua attività è comunque finalizzata a fornire indirizzi uniformi per l'applicazione del presente accordo.

 

          Art. 10. Commissione regionale di disciplina

     In ciascuna regione, con provvedimento della giunta regionale, è istituita una commissione di disciplina composta da:

     il presidente dell'ordine provinciale dei medici della città capoluogo di regione o suo delegato, che la presiede;

     tre membri medici e un esperto designati dall'assessore regionale alla sanità, sentito l'ANCI regionale e un membro medico designato dalla U.S.L. che ha proceduto al deferimento;

     tre membri medici e un esperto designati dal consiglio direttivo della Federazione regionale degli ordini dei medici su indicazione unitaria effettuata, di norma, d'intesa fra i sindacati medici di categoria più rappresentativi a livello nazionale.

     La sede della commissione è indicata dalla regione.

     Ai fini della nomina di cui al primo comma il presidente della Federazione regionale degli ordini dei medici invita, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i sindacati medici nazionali di categoria a procedere alla designazione unitaria dei medici da nominare.

     Nel caso che i sindacati non facciano pervenire detta designazione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, il consiglio direttivo della federazione regionale degli ordini dei medici provvede direttamente a nominare la rappresentanza medica in seno alla commissione.

     I pediatri di nomina ordinistica devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     1) età non inferiore a 40 anni;

     2) anzianità di laurea non inferiore a 15 anni e di specializzazione in pediatria non inferiore a 7 anni;

     3) attività di medicina specialistica pediatrica svolta in posizione convenzionale per un periodo non inferiore a 5 anni;

     4) essere iscritto negli elenchi dei pediatri convenzionati.

     Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario designato dalla regione.

     La U.S.L. provvede all'istruttoria del caso avvalendosi della collaborazione del comitato dell'art. 8 prima dell'eventuale deferimento alla commissione di cui al presente articolo.

     La commissione esamina i casi dei medici ad essa deferiti dalla U.S.L., per inosservanza delle norme del presente accordo, iniziando la procedura entro un mese dalla data di deferimento.

     Al medico deferito, sono contestati gli addebiti ed è garantita la possibilità di produrre le proprie controdeduzioni.

     La commissione propone alla U.S.L. con atto motivato l'adozione di uno dei provvedimenti che seguono:

     richiamo con diffida per trasgressioni ed inosservanze degli obblighi e dei compiti previsti dall'accordo;

     riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non superiore al 20% per la durata massima di sei mesi: per inadempienze già oggetto di richiamo con diffida;

     sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni:

     per gravi infrazioni finalizzate anche all'acquisizione di vantaggi personali;

     per omessa o infedele comunicazione di circostanze comportanti incompatibilità, ai sensi dell'art. 2 dell'accordo;

     per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla riduzione del trattamento economico;

     revoca:

     per recidiva di infrazioni che hanno già portato alla sospensione del rapporto.

     I provvedimenti devono essere adottati dalla U.S.L. in conformità alle proposte della commissione di disciplina e sono definitivi. Essi sono notificati agli interessati e comunicati all'ordine dei medici ed alla commissione di cui al presente articolo.

 

          Art. 11. Istituzione, durata in carica, funzionamento degli organi collegiali - Spese per l'elezione dei rappresentanti medici

     I comitati consultivi di cui agli artt. 8 e 9 e la commissione disciplinare di cui all'art. 10 devono essere istituiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e durano in carica fino alla nomina delle nuove commissioni e comitati a seguito del rinnovo dell'accordo stesso.

     Fermo restando il numero dei componenti indicato all'art. 8, laddove non si ritenga funzionale la istituzione del comitato consultivo in ogni singola U.S.L., per accordo tra più UU.SS.LL. può essere costituito un unico organismo, i cui rappresentanti di parte pubblica vengono individuati di comune accordo dai comitati di gestione delle singole UU.SS.LL.; i rappresentanti di parte medica saranno individuati con criterio analogo dai pediatri delle UU.SS.LL. facenti parte del gruppo.

     Le commissioni ed i comitati sono validamente riuniti se è presente la maggioranza dei loro componenti e le deliberazioni delle commissioni e dei comitati sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

     E' incompatibile la nomina contemporanea in più comitati o commissioni.

     Le spese per le elezioni dei rappresentanti dei pediatri in seno ai comitati di cui agli articoli 8 e 9 sono a carico di tutti i pediatri iscritti negli elenchi.

     Le U.S.L. provvedono al pagamento delle spese suddette a carico di un fondo costituito da quote trattenute sui compensi dovuti a ciascun pediatra, nella misura indicata dall'ordine dei medici.

 

          Art. 12. Cessazione del rapporto

     Il rapporto tra le UU.SS.LL. e i pediatri iscritti negli elenchi, oltre che per le altre cause di decadenza espressamente previste, cessa:

     1) per compimento del settantesimo anno di età;

     2) per provvedimento disciplinare adottato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 10;

     3) per recesso del medico, da comunicare alla U.S.L. con almeno un mese di preavviso;

     4) per sopravvenuta accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilità ai sensi del precedente art. 2;

     5) per sopravvenuto, accertato e contestato venir meno dei requisiti minimi di cui all'art. 18;

     6) per incapacità psico-fisica di svolgere l'attività convenzionale, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dall'interessato e da uno designato dalla U.S.L. e presieduta dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato.

     Nel caso di cessazione per provvedimento di cui ai punti 2) e 5) del primo comma, il medico può presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo due anni dalla cancellazione.

     Il rapporto cessa di diritto e con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.

     Oltre che per provvedimento della commissione di cui all'art. 10 l'iscrizione nell'elenco è sospesa di ufficio allorquando il medico sia sospeso dall'Albo professionale.

 

          Art. 13. Scelta del pediatra

     La costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia.

     Colui che esercita la patria potestà o un familiare autorizzato sceglie il pediatra di fiducia tra quelli iscritti nell'elenco dell'ambito territoriale in cui è compresa la residenza dell'avente diritto; tale scelta va annotata con evidenziazione specifica della qualifica di pediatra sul documento personale di iscrizione al Servizio sanitario.

     Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del quattordicesimo anno di età.

     Le nuove scelte relative a bambini di età fra 0 e 6 anni compiuti, relative a nuovi nati, a trasferiti, a soggetti che cambiano il medico o che vengono ricusati dal medico di medicina generale dovranno essere effettuate entro i limiti del massimale individuale, in favore dei pediatri iscritti negli elenchi di cui all'art. 5. L'elenco si intende attivato con l'iscrizione del primo pediatra.

     In mancanza di pediatri negli elenchi, le scelte di cui al comma precedente possono essere provvisoriamente effettuate in favore dei medici iscritti negli elenchi della medicina generale. All'attivazione dell'elenco pediatrico si applica quanto disposto dal comma 4 del presente articolo.

     L'U.S.L., sentito il parere obbligatorio del comitato di cui all'ovvero del comitato ex art. 9 qualora il primo non risulti costituito, previa accettazione del nuovo medico scelto, può consentire che la scelta sia effettuata in favore di un pediatra iscritto in un elenco diverso da quello proprio dell'ambito territoriale in cui l'assistito è residente, quando per ragioni di vicinanza o di migliore viabilità la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo e tutte le volte che gravi ed obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.

     La scelta è a tempo indeterminato per i residenti.

     Per i minori non residenti la scelta è a tempo determinato da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente già in carico al medico dell'U.S.L. di provenienza del minore.

 

          Art. 14. Revoca e recusazione della scelta

     Colui che esercita la patria potestà o un familiare autorizzato può revocare in ogni tempo la scelta dandone comunicazione al competente ufficio. Contemporaneamente alla revoca, deve essere effettuata una nuova scelta ai sensi dell'art. 13 che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.

     Il pediatra che non intende prestare la propria opera in favore di un assistibile può in ogni tempo recusare la scelta dandone comunicazione al competente ufficio. Tale revoca deve essere motivata, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/78. Fra i motivi della recusazione assume particolare importanza la turbativa del rapporto di fiducia. Agli effetti assistenziali la recusazione decorre dal sedicesimo giorno successivo alla sua comunicazione

     Non è consentita la recusazione quando nel comune non sia operante altro pediatra salvo che ricorrano eccezionali motivi di incompatibilità da accertarsi da parte del comitato di U.S.L. di cui all'art. 8.

 

          Art. 15. Revoche di ufficio

     La revoca della scelta da operarsi d'ufficio per morte o trasferimento o per compimento del quattordicesimo anno di età dell'assistibile ha effetto dal giorno del verificarsi dell'evento che determina la revoca ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526.

     Le cancellazioni per doppia iscrizione decorrono dalla data della seconda attribuzione nel caso di scelta posta due volte in carico allo stesso medico. Se trattasi di medici diversi la cancellazione decorre dalla data della comunicazione al medico interessato.

     Tali comunicazioni saranno contestuali alle variazioni del mese di competenza.

     La revoca d'ufficio della scelta da operarsi per compimento del quattordicesimo anno di età è comunicata tempestivamente alla famiglia dell'assistito.

 

          Art. 16. Scelta - Revoca - Recusazione - Effetti economici

     Ai fini della corresponsione dei compensi la scelta, la revoca e la recusazione decorrono dal primo giorno del mese in corso o di quello successivo a seconda che intervengano nella prima o nella seconda metà del mese.

     Il rateo mensile è frazionabile in ragione del numero dei giorni di cui è composto il mese al quale il rateo stesso si riferisce, quando le variazioni dipendono dal trasferimento del pediatra da cancellazione o sospensione del pediatra dall'elenco.

     Per i nuovi nati gli effetti economici della prima scelta decorrono dal momento della nascita. Qualora la scelta non sia eseguita entro novanta giorni dalla nascita, essa decorre agli effetti economici dal novantesimo giorno antecedente la data della sua effettuazione.

 

          Art. 17. Elenchi nominativi e variazioni mensili

     Entro la fine di ciascun semestre le UU.SS.LL. inviano ai pediatri l'elenco nominativo delle scelte in carico a ciascuno di essi.

     Le UU.SS.LL., inoltre, comunicano mensilmente ai singoli pediatri le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o di revoca.

 

          Art. 18. Requisiti e apertura degli ambulatori

     Ai fini dell'instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale oltre che ai fini della corresponsione del concorso nelle spese riferite all'attività professionale di cui all'art. 29 ciascun pediatra deve avere la disponibilità di un ambulatorio nel quale esercitare l'attività convenzionata.

     L'ambulatorio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi e delle attrezzature indispensabili per l'esercizio della professione, di sala di attesa adeguatamente arredata, di servizi igienici, di illuminazione e aerazione idonea.

     Detti ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso ambulatorio con destinazione specifica od anche essere inseriti in un appartamento di civile abitazione.

     Se l'ambulatorio è ubicato presso strutture adibite ad altre attività non mediche, lo stesso deve avere un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione fra le due strutture.

     L'ambulatorio dei pediatri iscritti negli elenchi salvo quanto previsto in materia di orario di guardia medica deve essere aperto agli aventi diritto per cinque giorni alla settimana secondo un congruo orario determinato autonomamente dal sanitario in relazione alla necessità degli assistibili iscritti nel suo elenco ed alla esigenza di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza.

     Il suddetto orario, che verrà comunicato alla U.S.L., sarà esposto all'ingresso dell'ambulatorio. Eventuali variazioni dovranno essere adeguatamente motivate e tempestivamente comunicate all'U.S.L.

     Nelle giornate di sabato il pediatra non è tenuto a svolgere attività ambulatoriale, ma è obbligato ad eseguire le visite domiciliari richieste entro le ore 10 dello stesso giorno, nonchè quelle eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore 10 del giorno precedente.

     L'apertura di un eventuale secondo ambulatorio in comune diverso da quello di iscrizione, purchè nell'ambito territoriale definito ai sensi dell'art. 4 può essere autorizzata dalla U.S.L., sentito il parere del comitato ex art. 8 solo in presenza di effettive esigenze assistenziali.

     Nei giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per il sabato, con l'obbligo però di effettuare attività ambulatoriale per i pediatri che in quel giorno la svolgono ordinariamente al mattino.

     Le visite ambulatoriali, salvo i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso il sistema di prenotazione.

 

          Art. 19. Divieto di esercizio di libera professione

     Ai pediatri iscritti negli elenchi è fatto divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati.

 

          Art. 20. Compiti e funzioni del pediatra

     Le prestazioni del pediatra comprendono le visite domiciliari e ambulatoriali a scopo diagnostico e terapeutico e preventivo individuale, nonchè le prestazioni di natura incentivante di cui all'allegato elenco (all. A).

     L'attività medica viene prestata in ambulatorio o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilità dell'ammalato.

     Il pediatra inserito negli elenchi assolve una funzione globale, terapeutica, preventiva e di educazione sanitaria individuale per l'età evolutiva ed è pertanto tenuto ad effettuare, oltre che le funzioni di assistenza diagnostico-terapeutica, anche prestazioni concernenti:

     compilazione di schede e libretti sanitari previsti a livello nazionale o regionale;

     controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e ricerca dei fattori di rischio secondo i tempi e le metodologie indicate nei programmi delle UU.SS.LL., con particolare rilievo alla individuazione precoce dei sospetti handicap neurosensoriali e psichici;

     profilassi generica e specifica (vaccinazioni obbligatorie e facoltative tecnicamente realizzabili) delle malattie infettive;

     esecuzione di eventuali screening;

     controlli profilattici e relative certificazioni per le ammissioni e riammissioni di legge alle collettività infantili e scolastiche;

     certificazione di malattia richiesta dai familiari per gli usi consentiti dalla legge;

     valutazione e certificazione sanitaria della idoneità generica sportiva e dell'attitudine alle pratiche sportive;

     interventi e compilazione della scheda per l'invio a case di vacanze, campeggi, etc.;

     interventi di educazione sanitaria nell'ambito dei programmi del servizio nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'attività evolutiva;

     collegamento e collaborazione con l'U.S.L. per ricerche statistiche ed epidemiologiche riguardanti la prima infanzia e l'età evolutiva;

     collegamento con presidi ospedalieri della U.S.L. in occasione di eventuali degenze dell'assistito;

     partecipazione a specifici incontri promossi dall'U.S.L. nell'ambito dell'organizzazione del servizio, concordando con l'U.S.L. le modalità di rimborso delle spese derivanti da eventuale onorario al sostituto.

     Le modalità organizzative e di attuazione delle funzioni e dei compiti sopra indicati vengono definite dall'U.S.L. nell'ambito dei programmi regionali e locali.

     Il pediatra convenzionato svolge inoltre i compiti ed esegue le prestazioni di cui ai successivi articoli.

 

          Art. 21. Visite domiciliari

     La visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; ove invece la richiesta venga recepita dopo le ore 10, la visita deve essere effettuata entro le ore 12 del giorno successivo.

     A cura delle UU.SS.LL. tale norma sarà portata a conoscenza degli assistibili.

     La chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il più breve tempo possibile.

 

          Art. 22. Il consulto con lo specialista

     Il consulto può essere attivato dal pediatra di fiducia qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.

     Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale dell'U.S.L. del paziente.

     Il consulto, previa autorizzazione della U.S.L., può essere attuato, su richiesta motivata del pediatra di libera scelta, anche presso il domicilio del paziente.

     Il pediatra e lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione nel rispetto delle esigenze dei servizi della U.S.L.

 

          Art. 23. Accesso del pediatra di fiducia presso gli ambienti di ricovero

     Il pediatra di fiducia può accedere, qualora lo ritenga necessario, presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza o di dimissione del proprio paziente. Tale accesso può essere attivato dal pediatra che concorda con il responsabile del reparto i tempi e i modi di attuazione. Ciò non è necessario in caso di ricovero urgente del paziente.

     Qualora il responsabile del reparto ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato può mettersi in contatto con il pediatra di fiducia che è impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.

 

          Art. 24. Assistenza farmaceutica e modulario

     La prescrizione di specialità farmaceutiche e di galenici avviene, per qualità e quantità, secondo scienza e coscienza, con le modalità stabilite dalla legislazione vigente nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale.

     Il medico può dar luogo al rinnovo della prescrizione farmaceutica anche in assenza del paziente, su richiesta di un familiare, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.

     In relazione a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, il medico riporta sul modulo prescrizione gli estremi del documento, rilasciato dall'U.S.L., attestando il diritto dell'assistito all'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria.

     La prescrizione è redatta in unica copia sul modulario regionale.

 

          Art. 25. Richiesta di indagine specialistica - Proposte di ricovero e di cure termali

     Il pediatra, ove lo ritenga necessario, formula richieste di visita o indagine specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.

     La richiesta di indagine o visita specialistica deve essere corredata delle diagnosi o del sospetto diagnostico. Essa può contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'art. 22.

     Il pediatra può dar luogo al rinnovo della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, su richiesta di un familiare quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.

     Lo specialista formula esauriente risposta al quesito diagnostico, in busta chiusa con l'indicazione "al medico curante", suggerendo la terapia e segnalando l'eventuale utilità di successivi controlli specialistici.

     Qualora lo specialista ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste.

     Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la richiesta del medico curante, alle seguenti specialità: odontoiatria, neuropsichiatria infantile e oculistica, limitatamente alle prestazioni optometriche.

     La proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da un apposita scheda compilata dal medico curante (allegato C) che riporti i dati relativi al paziente, estratti dalla scheda sanitaria individuale con particolare riguardo per il fatto morboso per il quale si richiede il ricovero.

     Il modulario di cui all'art. 24 è utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per le richieste di prestazioni specialistiche. Per queste ultime è consentita la multi-pluri-proposta, escludendosi ogni ulteriore adempimento a carico del pediatra curante.

 

          Art. 26. Assistenza programmata ad assistiti non ambulabili

     L'assistenza programmata si articola in due forme di interventi:

     a) assistenza domiciliare nei confronti dei pazienti non ambulabili;

     b) assistenza nei confronti di pazienti ospiti in residenze protette.

     L'assistenza programmata viene erogata sulla base di intese raggiunte a livello regionale con i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi in sede regionale, sentito il comitato ex art. 9.

     Laddove in qualche regione non siasi proceduto alla stipula delle suddette intese entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, l'erogazione di questa forma di assistenza sarà disciplinata dalle suddette regioni in conformità ai contenuti di un'intesa da concordarsi a livello nazionale sulla base della media degli specifici accordi raggiunti nelle altre regioni.

     In particolare, l'assistenza domiciliare nei confronti di pazienti non ambulabili si rivolge ai portatori di handicap o a malati cronici che non sono in grado di frequentare lo studio del proprio medico. La loro identificazione viene concordata tra il pediatra di fiducia e il competente servizio sanitario della U.S.L.

     Tale assistenza deve prevedere, al di fuori delle normali visite domiciliari per fatti acuti, un accesso periodico del pediatra di fiducia e la possibilità per lo stesso di attivare per il paziente visite specialistiche, ricerche diagnostiche domiciliari e assistenza infermieristica.

     E' opportuno, ove questi pazienti usufruiscano di attività assistenziali di tipo sociale, uno stretto collegamento tra il pediatra e gli addetti a questo tipo di assistenza.

     Presso il domicilio del paziente il pediatra attiverà un diario clinico che serva da collegamento tra i vari interventi sanitari.

 

          Art. 27. Interventi socio-assistenziali

     Il pediatra di fiducia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito derivante dall'osservazione prolungata dello stesso anche in rapporto al contesto familiare, riferito oltre che alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali individuati dall'U.S.L. l'esigenza di particolari interventi socio-assistenziali.

 

          Art. 28. Collegamenti con i servizi di guardia medica

     Il pediatra di fiducia secondo scienza e coscienza valuta l'opportunità di lasciare brevi note esplicative presso quegli assistiti le cui particolari condizioni fisico patologiche suggeriscano eventuali accorgimenti nella esplicazione di interventi di urgenza da parte di medici addetti al servizio di guardia medica.

 

          Art. 29. Trattamento economico

     Il trattamento economico del medico pediatra iscritto negli elenchi si compone delle seguenti voci:

     A) Onorario professionale e quota integrativa proporzionale.

     B) Quota aggiuntiva professionale.

     C) Indennità di piena disponibilità.

     D) Indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale.

     E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito.

     F) Compenso di variazione degli indici del costo della vita.

     G) Contributo previdenziale.

     H) Contributo per assicurazione di malattia.

     I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale.

     In particolare:

     A) Onorario professionale e quota integrativa proporzionale

     Ai medici pediatri iscritti negli elenchi è corrisposto per ciascun assistibile in carico di età compresa fra 0 e 14 anni un compenso forfettario annuo (colonna a delle tabelle che seguono) e una quota integrativa proporzionale (colonna b delle tabelle che seguono) articolata per anzianità di specializzazione in relazione al disposto dell'art. 48, terzo comma, punto 7), della legge n. 833/78.

     Compenso forfettario annuo e quota integrativa proporzionale dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987

Anzianità di specializzazione del pediatra

Onorario professionale a)

Quota integrativa proporzionale b)

Totale

da 0 fino a 2 anni

33.960

8.735

42.695

oltre 2 fino a 9 anni

33.960

13.007

46.967

oltre 9 fino a 16 anni

33.960

17.278

51.238

oltre 16 anni

33.960

21.544

55.504

     Compenso forfettario annuo e quota integrativa proporzionale dal 1° gennaio 1988

Anzianità di specializzazione del pediatra

Onorario professionale a)

Quota integrativa proporzionale b)

Totale

da 0 fino a 2 anni

36.000

9.259

45.259

oltre 2 fino a 9 anni

36.000

13.788

49.788

oltre 9 fino a 16 anni

36.000

18.316

54.316

oltre 16 anni

36.000

22.838

58.838

     Per il periodo 1° gennaio 1986-30 giugno 1987, sui compensi liquidati ai pediatri al titolo in questione secondo la tabella di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84 , è corrisposta una maggiorazione del 14,08% (quattordici e zero otto per cento).

     B) Quota aggiuntiva professionale

     Per lo svolgimento di specifiche e più qualificate prestazioni professionali a favore dei propri assistiti, quali la tenuta e l'aggiornamento della scheda sanitaria e del libretto individuale (art. 20), la compilazione per estratto della suddetta scheda da rilasciarsi ai fini del ricovero in strutture di degenza (art. 23), il consulto con il medico specialista (art. 22), la continuità assistenziale nei confronti dei propri assistiti mediante accesso alle strutture di degenza (art. 23), ai medici è corrisposta, per ciascun assistibile in carico, una quota aggiuntiva professionale nelle misure annue specificate nelle tabelle che seguono:

     Quota aggiuntiva professionale dal 1° luglio 1987 al 31 dicembre 1987

Anzianità di specializzazione del pediatra

Onorario professionale a)

Quota integrativa proporzionale b)

Totale

da 0 fino a 2 anni

2.376

611

2.987

oltre 2 fino a 9 anni

2.376

910

3.286

oltre 9 fino a 16 anni

2.376

1.209

3.585

oltre 16 anni

2.376

1.507

3.883

     Quota aggiuntiva professionale dal 1° gennaio 1988

Anzianità di specializzazione del pediatra

Onorario professionale a)

Quota integrativa proporzionale b)

Totale

da 0 fino a 2 anni

3.600

926

4.526

oltre 2 fino a 9 anni

3.600

1.379

4.979

oltre 9 fino a 16 anni

3.600

1.832

5.432

oltre 16 anni

3.600

2.284

5.884

     C) Indennità di piena disponibilità

     A far data dal 1° gennaio 1986, ai pediatri che svolgono esclusivamente attività di pediatra di libera scelta ai sensi del presente accordo e che non hanno altro tipo di rapporto - di dipendenza o convenzione - con il Servizio sanitario nazionale, ad esclusione di rapporti nell'ambito della guardia medica e della medicina dei servizi o con altre istituzioni pubbliche o private, spetta per ciascun assistibile in carico e fino alla concorrenza del massimale di 800 scelte, un'indennità annua, nelle misure indicate nelle tabelle che seguono:

     1) per tutti gli assistibili fino al massimo di 800:

     Indennità di piena disponibilità

Anzianità di specializzazione del pediatra

dal 1-1-1986 al 31-12-1986

Dal 1-1-1987 al 30-06-1987

da 0 fino a 2 anni

1.674

3.348

oltre 2 fino a 9 anni

1.798

3.596

oltre 9 fino a 16 anni

1.923

3.846

oltre 16 anni

2.047

4.094

     2) per i primi 250 assistibili:

     Indennità di piena disponibilità

Anzianità di specializzazione del pediatra

dal 1-1-1986 al 31-12-1986

1988

da 0 fino a 2 anni

3.710

5.622

oltre 2 fino a 9 anni

3.959

5.999

oltre 9 fino a 16 anni

4.208

6.376

oltre 16 anni

4.457

6.753

     3) per gli assistibili da 251 a 800:

     Indennità di piena disponibilità

Anzianità di specializzazione del pediatra

dal 1-1-1986 al 31-12-1986

1988

da 0 fino a 2 anni

3.359

5.090

oltre 2 fino a 9 anni

3.608

5.467

oltre 9 fino a 16 anni

3.857

5.844

oltre 16 anni

4.106

6.221

     D) Indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale

     I) Ai medici pediatri, è corrisposta, per ciascun assistibile in carico un'indennità forfettaria annua, come da tabella che segue:

     Indennità di rischio e avviamento professionale

 

Dal 1-7-1987

Dal 1-1-1988

per i primi 250 assistibili

20.942

22.200

per gli assistibili da 251 fino al massimale o alla quota individuale

14.920

15.816

     Per il periodo 1° gennaio 1986-30 giugno 1987, sulle indennità liquidate ai pediatri al titolo in questione secondo i valori indicati nell'articolo 34, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84, è corrisposta una maggiorazione del 14,08% (quattordici e zero otto per cento).

     II) Per lo svolgimento delle specifiche e più qualificate prestazioni indicate alla precedente lett. B), all'indennità di rischio e di avviamento professionale di cui al punto I) che precede sono apportate le maggiorazioni annue appresso indicate:

     Indennità di rischio e avviamento professionale

 

Dal 1-7-1987

Dal 1-1-1988

per i primi 250 assistibili

1.709

2.590

da 251 fino al massimale o alla quota individuale

1.218

1.845

     III) Nulla è dovuto a titolo d'indennità di rischio e avviamento professionale per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale.

     E) Concorso nelle spese per la produzione del reddito

     I) Ai medici pediatri iscritti negli elenchi è corrisposto un concorso nelle spese sostenute in relazione alle attività professionali e in particolare per la disponibilità dello studio medico, per la disponibilità del telefono, per i mezzi di trasporto necessari e per ogni altro strumento utile allo svolgimento dell'attività a favore degli assistiti.

     Al titolo in questione per ciascun assistibile in carico è corrisposto un concorso spese nelle misure risultanti dalla tabella che segue:

     Concorso nelle spese di produzione del reddito

 

Dal 1-7-1987

Dal 1-1-1988

per i primi 250 assistibili

20.942

22.200

per gli assistibili da 251 fino al massimale o alla quota individuale

14.920

15.816

     Per il periodo 1° gennaio 1986-30 giugno 1987, sulle somme liquidate ai pediatri a titolo di concorso spese secondo i valori indicati nell'art. 34, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84, è corrisposta una maggiorazione del 14,08% (quattordici e zero otto per cento).

     II) Per lo svolgimento delle specifiche e più qualificate prestazioni indicate alla precedente lett. B), al concorso nelle spese di cui al punto I) che precede sono apportate le maggiorazioni annue appresso indicate:

     Concorso nelle spese di produzione del reddito

 

Dal 1-7-1987

Dal 1-1-1988

per i primi 250 assistibili

1.221

1.850

per gli assistibili da 251 fino al massimale o alla quota individuale

870

1.318

     III) Nulla è dovuto a titolo di concorso spese per gli assistibili oltre il massimale o la quota individuale.

     Il concorso nelle spese viene erogato mensilmente in acconto dall'U.S.L. in misura intera. Il medico ha l'obbligo di comprovare l'entità delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'attività convenzionata in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRPEF.

     A tale scopo egli è tenuto a presentare all'U.S.L. la sola fotocopia, sottoscritta per conformità, del quadro E del modello 740, per la voce afferente agli introiti, alle spese e agli oneri deducibili (dalla voce 1 alla voce 12).

     I medici che ai fini della denuncia IRPEF compilano il riquadro E1, esibiscono fotocopia di tale riquadro corredata della documentazione probatoria di spesa con dichiarazione di responsabilità.

     Qualora il medico abbia denunciato unicamente proventi soggetti a ritenuta di acconto ed essi siano pari ai compensi percepiti per l'attività svolta ai sensi del presente accordo, l'U.S.L. nel caso che il totale delle spese risulti inferiore al concorso nelle spese di produzione del reddito, provvederà a trattenere la somma eccedente sugli emolumenti da corrispondere al medico nei mesi successivi.

     Laddove, invece, il medico abbia denunciato proventi di importo superiore ai compensi percepiti per l'attività convenzionata, dovrà essere imputata allo svolgimento di tale attività una percentuale del totale delle spese pari al rapporto tra i proventi derivanti dall'attività convenzionale e il totale degli introiti denunciati.

     In questo caso, qualora il medico abbia introitato proventi per prestazioni che non hanno comportato spese professionali, egli potrà dimostrare all'U.S.L. l'ammontare e l'origine per i conseguenti riflessi sul calcolo di cui al comma precedente.

     Il contributo non compete o compete in misura proporzionalmente ridotta, quando il medico ritenga di avvalersi, per l'espletamento degli obblighi convenzionali, di servizi e personale di collaborazione forniti dall'U.S.L.

     In tal caso l'U.S.L. accerta e documenta le spese sostenute per assicurare al medico convenzionato, per questa sua specifica attività, servizi e personale di collaborazione: ove il medico non concordi, l'accertamento effettuato dall'U.S.L. viene verificato in sede di comitato ex art. 8, tenendo presente l'entità sia dell'attività convenzionale svolta sia dei compiti di medicina pubblica esercitati nella medesima struttura, nonchè l'opportunità di incentivare la più ampia capillarizzazione del servizio pubblico.

     Verificata la spesa di cui al comma precedente, essa va imputata innanzitutto alle somme da corrispondere al medico a titolo di concorso nelle spese di produzione del reddito; ove non vi sia capienza, l'eccedenza va imputata alle somme da corrispondere al medico a titolo di indennità forfettaria a copertura del rischio e avviamento professionale di cui al precedente punto D).

     F) Compenso di variazione dell'indice del costo della vita.

     a) l'adeguamento delle quote di caro-vita avviene con cadenza semestrale, con riferimento alla variazione dell'indice sindacale registrato nel semestre precedente;

     Le parti convengono che ai medici iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta sono attribuite quote mensili di carovita determinate in linea con i criteri di cui alla legge n. 38 del 26 febbraio 1986 e all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 13 del 1° febbraio 1986, con le seguenti specificazioni:

     b) il primo semestre di attuazione decorre dal mese di novembre 1985 e termina il mese di aprile 1986; pertanto il primo adeguamento decorre dal 1° maggio 1986;

     c) le quote vengono corrisposte in aggiunta a quelle dovute alla data del 1° novembre 1985 in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84;

     d) il compenso tabellare che, sommato alle quote di caro-vita spettanti nel semestre precedente, costituisce la base di calcolo per l'applicazione dei criteri di cui alla legge n. 38/86 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 13/86, è rappresentato dal valore iniziale complessivo dell'onorario professionale e della quota integrativa proporzionale di cui alla lettera A - individuato in L. 40.205 per l'anno 1986, L. 42.695 per l'anno 1987 e L. 45.259 per l'anno 1988 - moltiplicato per il numero delle scelte in carico al singolo medico in ciascun mese, con il tetto massimo di 800 scelte;

     e) ai medici con un numero di scelte inferiore a 477 unità spetta un incremento delle quote di caro-vita corrispondente a quello riferito a 477 scelte decurtato di un decimo per ogni 50 scelte - o frazione di 50 superiore a 25 - al di sotto del limite di 477.

     Le quote di cui al comma precedente non spettano a coloro che comunque e a qualsiasi titolo usufruiscano di meccanismi automatici di adeguamento dei compensi al costo della vita.

     Le quote di caro-vita spettano ai pensionati che, in quanto tali, non fruiscano dell'indennità integrativa speciale.

     G) Contributo previdenziale

     Per i medici pediatri iscritti negli elenchi viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo di previdenza di cui al secondo comma del punto 6) dell'art. 9 della legge 29 giugno 1977, n. 349, pari al 20% (venti per cento) dell'ammontare degli emolumenti relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo, di cui il 13% a carico dell'U.S.L. e il 7% a carico del medico.

     I contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono e della base imponibile su cui sono calcolati, entro trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre.

     H) Contributo per assicurazione di malattia

     Per far fronte al pregiudizio derivante dagli eventi di malattia è posto a carico del servizio pubblico, a far data dal 1° gennaio 1987, un onere pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dei compensi relativi ai punti A), B) ed F) del presente articolo, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.

     Con le stesse cadenze del contributo previdenziale di cui alla lettera G), le UU.SS.LL. versano all'ENPAM il contributo per assicurazione di malattia affinchè provveda a riversarlo alla compagnia assicuratrice con la quale i sindacati firmatari dell'accordo avranno provveduto a stipulare apposito contratto di assicurazione.

     I) Compensi per eventuali visite occasionali e prestazioni di particolare impegno professionale.

     Ai pediatri spettano, infine, il compenso per le eventuali visite occasionali di cui all'art. 30 e il compenso per le prestazioni di particolare impegno professionale di cui all'allegato A.

     In ogni caso gli emolumenti riferiti alle prestazioni di particolare impegno professionale, da corrispondere con cadenza quadrimestrale, non possono superare nell'arco del quadrimestre il cinquanta per cento dei compensi spettanti complessivamente a titolo di onorario professionale e di quota integrativa proporzionale di cui alla lettera A).

     Maggiorazioni per zone disagiatissime comprese le piccole isole

     Per lo svolgimento di attività in zone identificate dalle Regioni come disagiatissime o disagiate a popolazione sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici un compenso accessorio annuo nella misura e con le modalità concordate a livello regionale con i sindacati di categoria più rappresentativi.

     Tempi e modi di pagamento

     I compensi di cui alle lettere A), B), C), D), E) ed F) sono corrisposti mensilmente in dodicesimi e sono versati, unitamente a quelli relativi alle visite occasionali, mensilmente entro la fine del mese successivo a quello di competenza.

     Ai soli fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici di medicina generale si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle UU.SS.LL.

     Le variazioni di retribuzione relative ai passaggi di fascia per quanto riguarda l'anzianità di specializzazione del pediatra saranno effettuate una sola volta all'anno: il primo gennaio dell'anno in considerazione, se la variazione cade entro il 30 giugno, o il primo gennaio dell'anno successivo se la variazione cade tra il 1° luglio ed il 31 dicembre.

     Al pediatra che partecipi a forme di medicina di gruppo con medici di medicina generale, ai sensi dell'art. 27 dell'accordo nazionale riguardante i rapporti con questa categoria professionale, spettano i compensi stabiliti dal presente articolo.

 

          Art. 30. Visite occasionali

     I pediatri iscritti negli elenchi sono tenuti a prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistibili che li hanno preventivamente scelti.

     I pediatri, tuttavia, salvo quanto previsto dall'articolo in materia di guardia medica e di assistenza nelle località turistiche, sono tenuti a prestare la propria opera, anche in mancanza di scelta preventiva, secondo quanto disposto dall'art. 1, lettera b), del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98:

     1) in favore dei cittadini in età pediatrica che, trovandosi occasionalmente fuori del proprio comune di residenza, ricorrano all'opera del pediatra;

     2) in favore degli stranieri in età pediatrica in temporaneo soggiorno in Italia che esibiscano il prescritto documento comprovante il loro diritto all'assistenza sanitaria a carico del servizio sanitario pubblico.

     Le visite di cui al presente articolo sono compensate con le seguenti tariffe omnicomprensive:

     visita ambulatoriale: L. 8.000

     visite a domicilio:      " 14.000

     Nel riepilogo mensile delle prestazioni, le visite occasionali sono elencate con l'indicazione di nome e cognome dell'avente diritto, numero del libretto, regione di provenienza, indirizzo e numero dell'U.S.L. di appartenenza.

 

          Art. 31. Aggiornamento obbligatorio e formazione permanente

     Le regioni annualmente, d'intesa con gli ordini dei medici e i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi, avvalendosi ove possibile anche della collaborazione delle associazioni professionali di pediatria, emanano norme generali sui temi prioritari per la formazione permanente obbligatoria del pediatra di libera scelta, anche in relazione alla attuazione dei progetti obiettivo. Le attività di aggiornamento professionale obbligatorio si svolgono presso i presidi sanitari delle UU.SS.LL. utilizzando appropriati metodi pedagogici e personale appositamente addestrato.

     Stabilite a livello regionale le linee di coordinamento ed indirizzo, la programmazione complessiva dei corsi, dei metodi, della strutturazione temporale degli stessi e quella economico-gestionale, le UU.SS.LL. provvedono all'attuazione dei corsi. I comitati consultivi di cui all'art. 9 esprimono parere sui programmi applicativi. I temi dell'aggiornamento obbligatorio saranno scelti in modo da rispondere ai bisogni organizzativi del servizio e all'accrescimento culturale del pediatra anche in relazione alla evoluzione della patologia. Tali corsi sono a carico del Servizio sanitario nazionale.

     I corsi, fatta salva una diversa determinazione concordata a livello regionale, si svolgeranno il sabato mattina per almeno otto sabati pari a 32 ore annue; al pediatra partecipante vengono corrisposti i normali compensi. La U.S.L. adotta i provvedimenti necessari a garantire il servizio durante le ore di aggiornamento. In caso di svolgimento in giorno diverso i partecipanti hanno diritto al pagamento della sostituzione con onere a carico dalla U.S.L.

     Le UU.SS.LL. al termine di ciascun corso rilasciano un attestato relativo alla materia del corso frequentato.

     Con accordi a livello regionale tra la regione, ordini dei medici e i sindacati medici di categoria maggiormente rappresentativi potranno essere prese iniziative per l'attuazione di corsi di addestramento appositamente dedicati agli animatori della formazione permanente da individuarsi tra pediatri già inseriti negli elenchi regionali della pediatria.

     Gli animatori per la loro attività ricevono un compenso concordato a livello regionale.

     Detta attività non comporta riduzione del massimale individuale.

     A cura della regione gli animatori sono inclusi in un apposito albo regionale.

 

          Art. 32. Commissione professionale regionale

     In ogni regione è costituita ai sensi dell'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, una commissione professionale cui sono affidati, nel rispetto dei principi sanciti in detto art. 24, i seguenti compiti:

     a) definire gli standards medi assistenziali che tengano conto anche della situazione demografica, patologica e organizzativa locale;

     b) definire il parametro di spesa regionale inteso come dato indicativo per il comportamento prescrittivo responsabile del medico e per le commissioni professionali;

     c) fissare le procedure per la verifica di qualità dell'assistenza tenendo conto degli standards assistenziali definiti e dei parametri di spesa fissati dalla regione sulla base di indici medi regionali di spesa raccordati a quelli nazionali, prevedendo, nei casi di eccesso di spesa, anche le modalità per la contestazione al medico assicurando la preventiva informazione e il confronto obbligatorio con il medico stesso;

     d) stabilire nei casi di reiterate inadempienze le ipotesi cui si debba far luogo al deferimento del medico alla commissione di cui all'art. 10.

     Per gli adempimenti di cui al comma precedente le UU.SS.LL. hanno l'obbligo di comunicare periodicamente ai medici e alla commissione professionale il parametro di spesa regionale, lo standard medio assistenziale dei diversi presidi e servizi delle UU.SS.LL. nonchè il comportamento prescrittivo dei singoli medici convenzionati evidenziando in particolare quello relativo alla prescrizione farmaceutica e alla richiesta di indagini strumentali e di laboratorio, di consulenza specialistica e di assistenza ospedaliera, curando di separare i casi in cui la richiesta provenga autonomamente dal medico o sia stata richiesta da altri presidi sanitari.

     La commissione professionale regionale, nominata con provvedimento della regione è presieduta dal presidente dell'ordine dei medici della città capoluogo di regione ed è così costituita da:

     cinque esperti qualificati nominati dalla regione e scelti tra dipendenti delle strutture universitarie e dal servizio sanitario nazionale;

     quattro rappresentanti dei medici specialisti pediatri di libera scelta scelti da membri di parte medica del comitato consultivo regionale;

     un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione con funzioni di segretario.

 

          Art. 33. Comunicazioni del pediatra alla U.S.L.

     Il pediatra iscritto negli elenchi è tenuto a comunicare sollecitamente alla U.S.L. competente ogni eventuale variazione che intervenga nelle notizie fornite con la domanda di partecipazione alla graduatoria di cui all'art. 3, nonchè l'insorgere di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2.

     In ogni caso la U.S.L. competente o la regione può richiedere annualmente al pediatra una dichiarazione da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva professionale con particolare riferimento alle notizie aventi riflesso sulle incompatibilità, le limitazioni del massimale o la corresponsione dell'indennità di disponibilità.

     Il medico è altresì tenuto a soddisfare le richieste di informazioni previste dall'art. 24, lettera C), della legge n. 730/83.

     In caso di astensione dall'attività assistenziale in dipendenza di agitazioni sindacali, il pediatra è tenuto a comunicare alla U.S.L. di iscrizione l'eventuale non adesione all'agitazione entro 24 ore dell'inizio dell'agitazione a mezzo telegramma.

     La mancata comunicazione comporta la trattenuta della quota relativa al periodo di astensione dell'attività convenzionata, calcolata in un trentesimo per ogni giorno di astensione dall'attività assistenziale.

 

          Art. 34. Sostituzioni

     Il pediatra che si trovi nell'impossibilità di prestare la propria opera, fermo restando l'obbligo di farsi sostituire fin dall'inizio, deve comunicare al competente ufficio della U.S.L. il nominativo del collega o dei colleghi che lo sostituiscono quando la sostituzione si protragga per più di tre giorni.

     Il pediatra, per sostituzioni fino a trenta giorni può farsi sostituire da uno o più pediatri, o in mancanza anche da medici fuori elenco purchè iscritti alla scuola di specializzazione in pediatria; in mancanza anche da medici di propria fiducia.

     Ove la sostituzione superi i trenta giorni il pediatra deve segnalare un solo sostituto.

     Le UU.SS.LL. per i primi trenta giorni di sostituzione continuativa corrispondono i compensi al pediatra sostituito il quale provvede a trasferire al collega le relative competenze; dal trentunesimo giorno in poi i compensi sono corrisposti direttamente al medico che effettua la sostituzione.

     Il pediatra che non riesca ad assicurare la propria sostituzione deve tempestivamente informare la U.S.L. la quale provvede a designare il sostituto prioritariamente tra i medici inseriti nella graduatoria di cui all'art. 3 e secondo l'ordine della stessa.

     Per le sostituzioni superiori a trenta giorni il sostituto non in possesso del titolo di specializzazione percepisce i compensi secondo le tabelle previste dall'accordo per la medicina generale, relativamente al primo gruppo di anzianità di laurea.

     Ove il sostituto sia in possesso del titolo di specializzazione percepirà il compenso previsto per i pediatri di cui alla prima fascia di anzianità di specializzazione.

     I rapporti economici fra il pediatra sostituito e quello sostituto, chiunque fra i due percepisca i compensi, sono regolati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento allegato sub D.

     Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

     Fatte salve le ipotesi di malattia e per comprovati motivi di studio o per il servizio militare o sostitutivo civile, qualora il pediatra si assenti per più di sei mesi nell'anno, anche non continuativi, l'U.S.L. sentito il comitato di cui all'art. 8, esamina il caso ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto

     Le norme di cui sopra si applicano anche nel caso di pediatra assente per maternità.

     Quando il pediatra sostituito per qualsiasi motivo, sia nell'impossibilità di percepire i compensi che gli spettano in relazione al periodo di sostituzione, le UU.SS.LL. possono direttamente liquidare tali competenze al medico che ha effettuato la sostituzione.

     Alla sostituzione del pediatra sospeso dagli elenchi per effetto di provvedimenti della commissione di cui all'art. 10 provvede la U.S.L. con le modalità di cui al quarto comma del presente articolo. In tal caso i compensi sono corrisposti al sostituto fin dal primo giorno.

     Le scelte del pediatra colpito dal provvedimento di sospensione restano in carico al pediatra sospeso salvo che i singoli aventi diritto avanzino richieste di variazione del pediatra di fiducia; variazione che in ogni caso non può essere fatta in favore del medico incaricato della sostituzione per tutta la durata della stessa, anche se quest'ultimo risulti essere stato iscritto nell'elenco prima di assumere tale incarico.

     L'attività di sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta la iscrizione del pediatra nell'elenco.

 

          Art. 35. Guardia medica e turistica

     Il servizio di guardia medica notturno, festivo e prefestivo, nonchè il servizio di assistenza nelle località turistiche di cui all'art. 42 dell'accordo nazionale per la medicina generale è esteso anche agli assistibili in carico ai pediatri.

 

          Art. 36. Diritti sindacali

     Ai membri di parte medica eletti in tutti i comitati e commissioni previste dal presente accordo sarà rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi.

     Tale onere sarà a carico della regione e delle singole UU.SS.LL., rispettivamente per i comitati e le commissioni regionali e di U.S.L.

     I rappresentanti dei sindacati medici di categoria a carattere nazionale e regionale, i pediatri nominati alle cariche dagli organi ordinistici per espletare i rispettivi mandati, nonchè i pediatri eletti al parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale, possono avvalersi, con oneri a loro carico, della collaborazione professionale di medici con compenso orario.

     Detto compenso orario, omnicomprensivo, non potrà essere inferiore al costo globale orario previsto dall'accordo collettivo ex art. 48 della legge n. 833/78 concernente gli incarichi non specialistici a rapporto orario con le UU.SS.LL.

     A titolo di concorso negli oneri per sostituzioni collegate allo svolgimento di compiti sindacali, a ciascun sindacato firmatario viene riconosciuta la disponibilità di due ore annuali per ogni iscritto.

     Il numero dei pediatri di libera scelta iscritti è rilevato a livello regionale sulla base del numero dei pediatri a carico dei quali, per ciascun sindacato, viene effettuata, a cura delle UU.SS.LL., la trattenuta della quota sindacale. I "resti" risultanti nell'ambito delle singole regioni sono utilizzati a livello nazionale.

     La segreteria nazionale del sindacato comunica ogni anno congiuntamente a tutte le regioni i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità di orario accertata come sopra, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.

     Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati comunica alla propria U.S.L. il nominativo del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari alla misura tabellare iniziale prevista dall'accordo ex art. 48 della legge n. 833/78 per i medici a rapporto orario addetti ad attività non specialistiche (medicina dei servizi). Il compenso è liquidato, a seconda del sistema di pagamento localmente adottato, direttamente dalla regione oppure dalla U.S.L. che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.

 

          Art. 37. Quote sindacali

     La riscossione delle quote sindacali per il sindacato firmatario del presente accordo avviene su delega del medico attraverso la U.S.L. con versamento in c/c intestato al tesoriere del sindacato firmatario per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.

     Le deleghe precedentemente rilasciate restano valide.

     I costi del servizio di esazione sono a carico del sindacato.

 

          Art. 38.

     Il presente accordo ha durata triennale e scade il 30 giugno 1988.

 

 

     Allegato

 

     Norma finale

     I pediatri che, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo, risultano iscritti negli elenchi dei pediatri di libera scelta delle UU.SS.LL., sono confermati nel rapporto convenzionale.

 

     Norma transitoria n. 1

     E' fatto divieto di costituire associazioni ai fini del rientro nel massimale.

     Le associazioni in atto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo il presente accordo cessano di diritto entro sessanta giorni.

     I medici che, alla data di pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma precedente, abbiano in carico un numero di scelte eccedenti il proprio massimale o quota individuale debbono, entro quindici giorni dalla data suddetta, dichiarare alla U.S.L. la propria volontà di rientrare nel proprio massimale o quota individuale attraverso la ricusazione delle scelte eccedenti.

     Entro i successivi sessanta giorni, sono tenuti a presentare alla propria U.S.L., l'elenco nominativo degli assistiti ricusati.

     Nel caso in cui il medico non esprima la volontà di cui al terzo comma, la U.S.L. provvede al rientro attraverso uno dei seguenti sistemi:

     1) cancellazione d'ufficio delle scelte eccedenti il massimale o la quota individuale dando priorità a quelle relative a minori di età inferiore a 6 anni e ad assistiti aventi la propria residenza in ambito territoriale diverso da quello della scelta;

     2) cancellazione d'ufficio di tutte le scelte in carico al medico, invitando nel contempo, i cittadini interessati ad effettuare la scelta del pediatra.

     Nel periodo intermedio al medico verrà corrisposto un compenso complessivo mensile forfettario convenzionalmente determinato in misura pari al massimale di 800 scelte o a quello individuale se trattasi di medico soggetto a limitazioni, secondo le modalità di cui all'art. 2, punto 9), del regolamento dell'associazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981, fermo restando l'obbligo della prestazione dell'assistenza nei confronti degli assistiti già in carico che ne facessero richiesta.

     La cassazione della corresponsione del compenso forfettario avrà effetto con la consegna dell'elenco delle nuove scelte.

     La U.S.L. competente è tenuta ad effettuare la consegna dell'elenco delle nuove scelte entro il termine massimo di sessanta giorni.

     Qualora l'U.S.L. non abbia posto in essere gli adempimenti di cui sopra l'assessore regionale alla sanità vi provvede direttamente.

     Nei casi in cui sia stata costituita, ai fini del rientro nei massimali, l'associazione con medico non inserito negli elenchi per la pediatria, a partire dalla data prevista dal secondo comma della presente norma transitoria è istituito fino al rinnovo del presente accordo, uno speciale elenco regionale articolato per U.S.L. di "medici ex associati". I medici inseriti in tale elenco non fanno parte dell'elenco dei medici pediatri di cui all'art. 4, primo comma.

     Possono essere inseriti in tale elenco i pediatri che alla data del 31 dicembre 1986 erano associati da almeno 18 mesi e percepivano emolumenti per almeno 100 quote capitarie.

     Ai medici suddetti viene attribuito un codice regionale ed un massimale individuale provvisorio pari a 350 scelte o, se più elevato, pari al numero delle quote per le quali veniva retribuito alla data del 31 dicembre 1986.

     L'attribuzione del massimale di cui sopra consente l'acquisizione di scelte diverse da quelle provenienti dal titolare dell'associazione soltanto ai fini della reintegrazione del massimale di 350 scelte.

     In caso di cessazione del rapporto convenzionale del medico titolare nell'arco di validità del presente accordo, al medico ex associato possono essere attribuite scelte già in carico al titolare fino ad un massimale pari a 600.

     I pediatri inseriti nell'elenco speciale devono essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente accordo per i pediatri convenzionati.

     A tali medici, oltre ai normali compensi riferiti alle scelte di cui diventano titolari, continuano ad essere corrisposti - fino al compimento delle operazioni di rientro interessanti il medico associante e comunque per non oltre tre mesi - i compensi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84 relativi alle scelte ancora in carico in eccedenza al medico associante.

     Norma transitoria n. 2

     In attesa dell'applicazione della presente convenzione le commissioni e i comitati costituiti ai sensi degli articoli 8, 9, 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 sono confermati in carica.

     Norma transitoria n. 3

     Le parti convengono che per l'anno 1987 hanno valore le graduatorie regionali formate nell'anno 1986 sulla base dei criteri di cui all'accordo collettivo nazionale 16 ottobre 1984, n. 883.

     Norma transitoria n. 4

     Nelle more di una regolamentazione e dei rapporti fra sanità civile e sanità militare, che partendo dalle indicazioni dell'art. 11 della legge n. 833/78 , consenta una effettiva integrazione fra i due sistemi a tutto vantaggio dei cittadini che prestano servizio militare e con piena utilizzazione delle strutture sanitarie militari, la norma di cui al quinto comma dell'art. 7 viene estesa ai medici militari.

     Vengono fatte salve situazioni particolari di carenza di medici civili in aree prive di collegamenti funzionali con i servizi territoriali delle UU.SS.LL., nelle quali risiedono i familiari di militari.

     Norma transitoria n. 5

     Nelle regioni in cui esistano difficoltà tecniche per il puntuale aggiornamento degli elenchi delle scelte in carico ai pediatri, si conviene transitoriamente che il numero dei pediatri iscrivibili negli elenchi è determinato in base al rapporto di un medico per 600 o frazione di 600 superiore a 300 assistibili in età compresa fra 0 e 14 anni.

 

     Dichiarazione a verbale n. 1

     Le parti riconoscono l'opportunità che nell'ambito della guardia medica sia valutata positivamente la possibilità di prevedere l'intervento del pediatra attraverso modalità da concordare.

     Dichiarazione a verbale n. 2

     Le parti convengono che i compiti affidati dal presente accordo all'A.N.C.I. regionale saranno espletati dall'assemblea dei presidenti delle UU.SS.LL. interessate quando la sezione regionale dell'A.N.C.I. non risulti costituita.

     Dichiarazione a verbale n. 3

     Le parti chiariscono che le dizioni regione, amministrazione regionale, giunta regionale, assessore regionale alla sanità usate nel testo dell'accordo valgono ad individuare anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.

     Chiariscono inoltre che le dizioni "ordine dei medici", "federazione regionale degli ordini dei medici" e "federazione nazionale degli ordini dei medici" vanno intese come "ordine dei medici e degli odontoiatri", "federazione regionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri" e "federazione nazionale degli ordini dei medici e degli odontoiatri".

     Dichiarazione a verbale n. 4

     Per quanto concerne l'allegato B) le parti richiamano integralmente lo schema di domanda annesso sotto la lettera B) al decreto del Presidente della Repubblica n. 883/84.

     Dichiarazione a verbale n. 5

     Il Ministero della sanità conviene che tra i titoli di servizio valutabili ai fini dei concorsi per il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale sia dato rilievo all'attività di medico pediatra di libera scelta.

     Dichiarazione a verbale n. 6

     Le parti si impegnano ad assumere iniziative per lo studio e l'attuazione di un piano organico finalizzato alla profilassi della carie dentale della popolazione infantile, avvalendosi, eventualmente, anche della collaborazione delle associazioni scientifiche e culturali della categoria.

 

 

     Allegato A

     PRESTAZIONI DI PARTICOLARE IMPEGNO PROFESSIONALE ESEGUIBILI SENZA IMPEGNATIVA.

1) Sutura di ferita superficiale L. 30.000

2) Rimozione punti di sutura L. 20.000

3) Fleboclisi (unica) L. 20.000

4) Lavanda gastrica L. 20.000

5) Trattamento con antidoti in corso di intossicazioni L. 15.000

6) Tamponamento nasale anteriore L. 15.000

7) Estrazione corpo estraneo dal naso L. 20.000

8) Estrazione corpo estraneo dall'orecchio L. 20.000

9) Tappo cerume (CUE estrazione) L. 15.000

10) Prima medicazione L. 20.000

11) Medicazioni successive L. 10.000

12) Riduzione inorienta di fimosi e parafimosi L. 20.000

13) Riduzione di ernia ombelicale L. 20.000

14) Riduzione di ernia inguinale L. 20.000

15) Sbrigliamentoinechia piccole labbra L. 20.000

16) Toilette di perionichia suppurata L. 20.000

17) Riduzione della pronazione dolorosa della ulna L. 40.000

18) Riduzione della sublussazione articolazione scapolo-omerale L. 40.000

19) Terapia iniettoria desensibilizzante per seduta L. 15.000

20) Iniezione di gammaglobuline specifiche L. 15.000

21) Diatermocoagulazione cutanea L. 20.000

22) Asportazione di verruche L. 20.000

23) Spirometria (spirometro a cuneo, Peak-flow e simili) L. 30.000

24) Urine: esame con strisce reattive multiple L. 5.000

25) Iniezione endovenosa L. 15.000

26) Schotch-test per ossiuri L. 15.000

27) Reazione alla tubercolina (Tine-Test) L. 15.000

28) Allergometria tubercolina L. 30.000

29) Ricerca streptococco A L. 15.000

30) Tampone faringeo: prelievo per esame batteriologico L. 5.000

31) Trattamento mastopatia suppurata in neonati L. 20.000

32) Trattamento provvisorio di frattura o lussazione mediante immobilizzazione con materiale idoneo L. 50.000

33) Glicemia su sangue capillare con spettrofotometro o colorimetro L. 10.000

34) Azotemia (come sopra) L. 10.000

35) VES L. 10.000

36) Bilirubina (in età neonatale) L. 10.000

37) Screening per l'ambliopia L. 40.000

38) Boel test (screening audiometrico entro il 1° anno di età) L. 40.000

PRESTAZIONI DI PARTICOLARE PROFESSIONALITA' O IMPEGNO ESEGUIBILI CON IMPEGNATIVA.

A) Test cutanei per allergopatie L. 50.000

B) Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide per singola prestazione L. 10.000

 

     Allegato C

     SCHEDA DI ACCESSO IN OSPEDALE

     (Omissis)

 

 

     Allegato D

     Regolazione dei rapporti economici nei casi di sostituzione volontaria

 

     I rapporti economici tra medico sostituto e quello sostituito, chiunque tra i due percepisca i compensi dalla U.S.L., sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese oltre che della maggiore o minore morbilità legata alla stagione. Non è consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.

     L'onorario professionale e il compenso di variazione degli indici del costo della vita, se percepito dal medico sostituito, devono essere corrisposti al medico sostituto.

     Se il medico sostituto svolge la propria attività professionale usufruendo dello studio e delle attrezzature del medico sostituito, a detto medico sostituto spetta il 15% del concorso delle spese per la produzione del reddito, in quanto quest'ultimo utilizza il proprio mezzo di trasporto per l'espletamento delle visite domiciliari.

     L'indennità forfettaria a copertura del rischio e di avviamento professionale rimane di esclusiva competenza del medico sostituito.

     La variazione relativa alla maggiore o minore morbilità si individua nella misura del 20% per cui nei mesi di aprile-maggio, ottobre-novembre, al medico sostituto, sarà corrisposta, secondo le modalità anzidette, la cifra globale sopra individuata.

     Tale cifra sarà aumentata del 20% nei mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo e sarà diminuita del 20% nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.

 

     Elenco delle parti firmatarie

     (Omissis)