§ 98.1.30972 - D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350.
Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/06/1985
Numero:350


Sommario
Art. 1.      1. L'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere d'impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la [...]
Art. 2.      1. Il presidente del consiglio di amministrazione di enti creditizi, salvo quelli di cui al successivo art. 3, deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che [...]
Art. 3.      1. La carica di presidente del consiglio di amministrazione presso le casse rurali ed artigiane, le banche popolari aventi non più di tre sportelli, i monti di credito su pegno di seconda [...]
Art. 4.      1. Non possono ricoprire cariche di amministratori e direttori generali ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in enti creditizi coloro che abbiano svolto funzioni di [...]
Art. 5.      Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che
Art. 6.      1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la [...]
Art. 7.      1. Coloro che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel precedente art. 5, numeri 2) e 3), lettere a) e b), posseggano, direttamente o per il tramite di società controllate, di società [...]
Art. 8.      1. L'autorizzazione all'apertura in Italia di succursali di enti creditizi aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità è rilasciata dalla Banca d'Italia sulla base delle disposizioni [...]
Art. 9.      1. Il diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi deve essere motivato e comunicato ai promotori
Art. 10.      1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere motivata e comunicata all'ente e alla commissione delle Comunità europee
Art. 11.      L'art. 34 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente
Art. 12.      1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, le autorità creditizie collaborano, anche mediante [...]
Art. 13.      1. Si considerano autorizzati all'esercizio dell'attività di cui al precedente art. 1 le aziende ed istituti di credito che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto risultano [...]
Art. 14.      Le regioni a statuto speciale alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti [...]
Art. 15.      1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica


§ 98.1.30972 - D.P.R. 27 giugno 1985, n. 350. [1]

Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74.

(G.U. 15 luglio 1985, n. 165)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87 della Costituzione;

     Vista la legge 5 marzo 1985, n. 74;

     Sentito il parere delle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia sullo schema di decreto trasmesso dal Governo della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 26 giugno 1985;

     Sulla proposta del Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. L'attività di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del credito ha carattere d'impresa, indipendentemente dalla natura pubblica o privata degli enti che la esercitano.

     2. L'autorizzazione all'esercizio di tale attività è rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni che seguono, ferme le altre di applicazione generale:

     a) esistenza di un capitale nel caso di società azionarie, a responsabilità limitata e cooperative ovvero di un capitale o fondo di dotazione nel caso di enti pubblici, di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia;

     b) possesso da parte delle persone, alle quali per legge o per statuto spettano poteri di amministrazione e direzione, di requisiti di esperienza adeguata all'esercizio delle funzioni connesse alle rispettive cariche, in conformità delle previsioni di cui ai successivi articoli 2, 3 e 4;

     c) possesso, per le persone indicate sub b), per quelle che esercitano funzioni di controllo nonchè per coloro che, in virtù della partecipazione al capitale, siano in grado di influire sull'attività dell'ente, dei requisiti di onorabilità di cui al successivo art. 5;

     d) presentazione di un articolato programma di attività di cui siano indicate in particolare la tipologia delle operazioni previste e la struttura organizzativa dell'ente.

     3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente articolo sono comunicate alla commissione delle Comunità europee.

 

          Art. 2.

     1. Il presidente del consiglio di amministrazione di enti creditizi, salvo quelli di cui al successivo art. 3, deve essere scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

     a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo ovvero funzioni dirigenziali in pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i predetti settori;

     b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'ente creditizio presso il quale la carica deve essere ricoperta;

     c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche od economiche.

     2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche all'amministratore delegato e ai membri di organi collegiali ai quali siano attribuiti poteri in materia di concessione del credito.

     3. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente presso gli stessi enti creditizi è richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia creditizia, finanziaria o assicurativa attraverso esperienze di lavoro in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

 

          Art. 3.

     1. La carica di presidente del consiglio di amministrazione presso le casse rurali ed artigiane, le banche popolari aventi non più di tre sportelli, i monti di credito su pegno di seconda categoria e le casse comunali di credito agrario può essere ricoperta, oltre che dalle persone che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, comma 1, anche da coloro che abbiano svolto, per un periodo non inferiore ad un anno:

     a) attività di amministrazione, direzione o controllo in imprese agricole, commerciali o artigiane;

     b) attività professionali o di insegnamento in materia attinente al settore creditizio, finanziario o assicurativo.

     2. Nelle casse rurali ed artigiane e nelle banche popolari di cui al precedente comma la carica di presidente può essere altresì ricoperta da persone che abbiano esercitato, per un periodo non inferiore ad un anno, attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico.

     3. Per la carica di direttore o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente presso i predetti enti creditizi è richiesta un'adeguata esperienza di lavoro in materia creditizia, finanziaria o assicurativa.

 

          Art. 4.

     1. Non possono ricoprire cariche di amministratori e direttori generali ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti in enti creditizi coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure di amministrazione straordinaria o di liquidazione coatta amministrativa, ai sensi degli articoli 57 e 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

     2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica anche a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti e società del settore assicurativo o finanziario che siano stati sottoposti alle procedure di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 12 agosto 1982, n. 576 e della legge 23 marzo 1983, n. 77, ovvero a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

 

          Art. 5.

     Le cariche, comunque denominate, di amministratore, sindaco e direttore generale non possono essere ricoperte da coloro che:

     1) si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

     2) siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione [2] ;

     3) siano stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

     a) a pena detentiva per uno dei reati previsti nel regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

     c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia valutaria e tributaria;

     d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

 

          Art. 6.

     1. Il difetto dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 e l'esistenza di una delle situazioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 determinano, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall'ufficio degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali. La decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente. In caso di inerzia essa è pronunciata dalla Banca d'Italia.

     2. A tal fine, entro trenta giorni dalla nomina o dall'elezione, gli interessati, ad esclusione di coloro la cui nomina è soggetta alle disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14, devono presentare al consiglio di amministrazione dell'ente, per le conseguenti comunicazioni alla Banca d'Italia, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti o l'inesistenza di una delle situazioni di cui al comma 1.

     3. Formalità analoghe devono osservarsi qualora amministratori, sindaci e direttori generali, comunque nominati o eletti, vengano successivamente a trovarsi in una delle situazioni indicate nei precedenti articoli 4 e 5.

 

          Art. 7.

     1. Coloro che, trovandosi in una delle situazioni indicate nel precedente art. 5, numeri 2) e 3), lettere a) e b), posseggano, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni in misura superiore al 2 per cento del capitale di un ente creditizio, non possono esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se, senza il computo dei voti che non avrebbero dovuto essere espressi, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. L'impugnazione della deliberazione è obbligatoria da parte degli amministratori e dei sindaci.

     2. Le azioni o quote per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della assemblea.

     3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche ai possessori di titoli di partecipazione ovvero di risparmio partecipativo emessi da istituti di credito di diritto pubblico, da casse di risparmio e da monti di credito su pegno di prima categoria, con riferimento agli organi assembleari nei quali si esercitano i diritti inerenti a tali titoli.

 

          Art. 8.

     1. L'autorizzazione all'apertura in Italia di succursali di enti creditizi aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità è rilasciata dalla Banca d'Italia sulla base delle disposizioni vigenti per l'istituzione di succursali di enti creditizi italiani.

     2. L'autorizzazione non può essere negata se l'ente creditizio è costituito sotto forma giuridica diversa da quelle ammesse nel territorio nazionale, purchè esso sia dotato di un capitale o fondo assimilato.

 

          Art. 9.

     1. Il diniego dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi deve essere motivato e comunicato ai promotori.

     2. La comunicazione deve essere data entro sei mesi dal ricevimento della relativa domanda ovvero, se questa sia incompleta, entro sei mesi dalla presentazione dei dati o dei documenti necessari a completamento dell'istanza medesima. In ogni caso la decisione deve essere assunta nel termine massimo di dodici mesi dal ricevimento della domanda. Ove non si sia provveduto nei termini suindicati, le istanze si intendono respinte.

 

          Art. 10.

     1. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività deve essere motivata e comunicata all'ente e alla commissione delle Comunità europee.

     2. Se la revoca riguarda enti creditizi italiani aventi succursali in altro Stato membro della Comunità, dovrà essere consultata o, in caso di particolare urgenza, informata l'autorità competente dello Stato membro.

 

          Art. 11.

     L'art. 34 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

     "Art. 34. - Con deliberazione motivata del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio potrà essere ordinata la chiusura di determinate sedi e filiali di enti creditizi in seguito a violazioni di legge, irregolarità di gestione ed insufficienza di fondi.

     Se il provvedimento di cui al primo comma riguarda succursali di enti creditizi aventi sede legale in altro Stato membro della Comunità, dovrà essere consultata o, in caso di particolare urgenza, informata l'autorità competente dello Stato membro. Il provvedimento è altresì comunicato alla commissione delle Comunità europee".

 

          Art. 12.

     1. In deroga alle previsioni di cui all'art. 10 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, le autorità creditizie collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le competenti autorità degli altri Stati membri della Comunità europea, al fine esclusivo di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi la propria sede nel territorio della Comunità.

     2. Le informazioni, le notizie e i dati acquisiti ai sensi del comma precedente sono tutelati dal segreto d'ufficio.

 

          Art. 13.

     1. Si considerano autorizzati all'esercizio dell'attività di cui al precedente art. 1 le aziende ed istituti di credito che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto risultano iscritti all'albo previsto dall'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. In deroga al disposto del precedente art. 6, la scelta dei titolari delle cariche previste ai precedenti articoli 2 e 3 dovrà conformarsi ai requisiti professionali indicati negli articoli medesimi all'atto del rinnovo dei relativi uffici e comunque non oltre il termine di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 14.

     Le regioni a statuto speciale alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi nel territorio regionale, provvedono ad emanare, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, norme di recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 12 dicembre 1977, n. 780, nei limiti dei principi fondamentali risultanti dalla legge 5 marzo 1985, n. 74, e dalle norme previste nel decreto stesso.

 

          Art. 15.

     1. Il presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

     2. Entro il termine di cui al precedente comma 1 il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio fissa i criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività degli enti creditizi con riferimento al periodo transitorio previsto dall'art. 3, punto 3, lettere b) e c), della direttiva del Consiglio della Comunità europee del 12 dicembre 1976, n. 780.

     3. I provvedimenti emanati ai sensi del precedente comma 2 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e comunicati alla commissione delle Comunità europee.

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 49 del D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 481.

[2] Numero così sostituito dall'art. 32 della L. 19 marzo 1990, n. 55.