§ 98.1.26259 - Legge 5 marzo 1985, n. 74 .
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/03/1985
Numero:74


Sommario
Art. unico.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 del 12 [...]


§ 98.1.26259 - Legge 5 marzo 1985, n. 74 [1].

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria n. 77/780 in materia creditizia.

(G.U. 15 marzo 1985, n. 64)

 

     Art. unico.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare le disposizioni necessarie per dare attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 del 12 dicembre 1977, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

     1) carattere d'impresa dell'attività degli enti creditizi ed assoggettamento di essa al regime dell'autorizzazione concessa dalla Banca d'Italia ai sensi del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, sulla base di requisiti oggettivi indipendenti dalla natura pubblica o privata degli enti stessi e, salva la deroga per il periodo previsto dall'art. 3, punto 3, lettera b), della direttiva, senza aver riguardo alle esigenze economiche del mercato;

     2) indicazione, con riferimento alla tipologia della struttura organizzativa dell'ente creditizio ed alla titolarità dello stesso, dei criteri in base ai quali vanno identificate le persone che effettivamente ne determinano l'orientamento dell'attività; prescrizione, per le persone che determinano effettivamente l'orientamento dell'attività dell'ente creditizio, di requisiti di esperienza adeguati alla carica da rivestire, alle dimensioni ed all'ambito operativo dell'ente, e di specifici requisiti di onorabilità che diano affidamento per una corretta gestione dell'attività bancaria in base al comportamento professionale delle persone stesse e ai loro precedenti penali: in particolare per le casse rurali e artigiane e per le imprese creditizie cooperative di ridotte dimensioni e a carattere locale, fermi i requisiti di onorabilità come sopra specificati, i predetti requisiti di esperienza devono essere rapportati alle peculiarità strutturali ed operative dell'ente, in modo da agevolarne il carattere di mutualità e le finalità sociali; esclusione dagli incarichi per coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e di coloro che siano sottoposti a provvedimenti in applicazione della legislazione contro la mafia e, in particolare, alle misure previste dalle leggi 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646; determinazione, in relazione alla natura del reato e all'entità della pena inflitta in via definitiva, dei reati i quali escludano comunque il possesso dei requisiti di onorabilità, con particolare riguardo a quelli indicati nel titolo VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, e a quelli contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e contro l'ordine pubblico;

     3) determinazione degli effetti sul proseguimento dell'esercizio dell'attività creditizia conseguenti alla perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui ai precedenti punti 1) e 2);

     4) motivazione e notifica del diniego e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; formazione del silenzio-rifiuto impugnabile ove non si sia provveduto sulla domanda di autorizzazione nel termine previsto dalla direttiva per la notifica del diniego;

     5) applicazione, all'apertura di succursali di enti creditizi aventi sede sociale in altro Stato membro della Comunità, delle norme concernenti l'autorizzazione all'apertura di succursali delle istituzioni creditizie italiane, con esclusione, per gli enti creditizi che possiedono fondi propri distinti, dei requisiti relativi alla forma giuridica;

     6) coordinamento dell'art. 34 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente provvedimenti in materia di dipendenze bancarie, con le norme contenute nell'art. 8 della direttiva comunitaria, relative alla revoca dell'autorizzazione ad enti creditizi o a loro succursali;

     7) previsione che le competenti autorità creditizie collaborino, anche sul piano conoscitivo, con le autorità creditizie degli altri Stati membri della Comunità al fine di agevolare la vigilanza sugli enti creditizi aventi sede nel territorio della Comunità.

     Le disposizioni previste dal precedente comma sono emanate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera e del Senato che esprimeranno il loro parere nei termini previsti dai rispettivi regolamenti.


[1] Abrogata dall'art. 161 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.