§ 98.1.29600 - D.P.R. 20 ottobre 1961, n. 1644.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1950, n. 1069, recante norme relative al territorio di produzione ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:20/10/1961
Numero:1644


Sommario
Art. 1.      La denominazione "Marsala", "Vino Marsala", o "Vino di Marsala" è riservata al vino preparato esclusivamente nella zona tipica di produzione, di cui al decreto 15 [...]
Art. 2.      L'aggiunta di alcool etilico o di acquavite di vino ai marsala è consentita in quantità, calcolata in alcool anidro, non superiore a quella contenuta naturalmente nel [...]
Art. 3.      I marsala speciali, per i quali è consentita l'aggiunta di saccarosio, ai sensi dell'art. 4 lettera d) della legge 4 novembre 1950, n. 1069, devono avere, a prodotto [...]
Art. 4.      E' ammessa la tolleranza di non oltre gradi 0,2 per l'alcool e di 0,3 sulla quantità di zuccheri complessivi, calcolati come zucchero invertito dopo inversione, rispetto [...]
Art. 5.      I marsala prodotti debbono essere depositati in appositi magazzini fiduciari di invecchiamento, sotto la vigilanza degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione [...]
Art. 6.      Per i magazzini fiduciari di invecchiamento di cui all'articolo precedente - da istituirsi esclusivamente nella zona tipica di produzione di cui all'art. 1 del presente [...]
Art. 7.      L'imbottigliamento del marsala vergine - che ai sensi dell'art. 4 lettera c) della legge 4 novembre 1950, n. 1069, deve essere posto in commercio in bottiglie originali [...]
Art. 8.      Nella preparazione di marsala speciali e di liquori includenti nella loro denominazione il nome "Marsala", "Marsala all'uovo", "Marsala crema", "Marsala chinato" e [...]
Art. 9.      La provenienza dalla zona tipica del vino marsala impiegato nella preparazione di marsala speciali, e di liquori includenti nella loro denominazione il nome "Marsala", [...]
Art. 10.      Il marsala deve essere posto in commercio, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, con le seguenti denominazioni
Art. 11.      I vini marsala vergini ed i vini marsala speciali ad aromatizzazione amara, che devono essere posti in commercio in bottiglie o in altri recipienti di capacità non [...]
Art. 12.      Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai marsala speciali ad aromatizzazione amara, in quanto non contrastino con le disposizioni di cui al [...]
Art. 13.      I produttori di marsala fini, superiori e vergini, di cui all'art. 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, devono tenere nei propri stabilimenti un registro di carico e [...]
Art. 14.      Nel registro indicato nell'articolo precedente, il produttore deve annotare giornalmente in ordine cronologico
Art. 15.      I produttori di marsala speciali, diversi da quelli ad aromatizzazione amara, e di liquori includenti nella loro denominazione il nome di "Marsala", devono tenere nei [...]
Art. 16.      Nel registro indicato nell'articolo precedente, il produttore deve annotare giornalmente in ordine cronologico
Art. 17.      I registri di carico e scarico di cui agli articoli 13 e 15 del presente regolamento devono essere vidimati, prima dell'uso, dall'Ufficio tecnico delle imposte di [...]
Art. 18.      Sui recipienti contenenti marsala o sulle etichette applicate sui medesimi, possono figurare, per contraddistinguere i vari tipi di prodotto, oltre alle denominazioni di [...]
Art. 19.      La fabbricazione di vini marsala in stabilimenti presso i quali è prescritta, a norma delle vigenti disposizioni, l'istituzione di magazzini fiduciari per la [...]
Art. 20.      La fabbricazione dei marsala speciali è sottoposta alla vigilanza degli Istituti incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la repressione delle [...]
Art. 21.      Il vino base da impiegare nella preparazione di vini marsala deve essere preventivamente sottoposto ad analisi, da parte dei laboratori dell'Amministrazione finanziaria [...]
Art. 22.      Le spese per il personale incaricato della vigilanza fiscale sulle singole lavorazioni, prevista dal presente regolamento, sono a carico delle ditte interessate, nella [...]
Art. 23.      I marsala destinati alla esportazione, preparati con caratteristiche diverse da quelle stabilite per il mercato interno - ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 11 [...]
Art. 24.      Per i vini marsala posti in vendita o messi altrimenti in commercio, il prelevamento dei campioni, gli accertamenti sulle caratteristiche del prodotto, le analisi, le [...]
Art. 25.      Le disposizioni sull'invecchiamento di cui all'art. 5 del presente regolamento hanno effetto
Art. 26.      Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le ditte produttrici, ai fini della determinazione dei periodi minimi di invecchiamento [...]


§ 98.1.29600 - D.P.R. 20 ottobre 1961, n. 1644. [1]

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1950, n. 1069, recante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala".

(G.U. 15 marzo 1962, n. 69)

 

     E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1950, n. 1069, e successive modificazioni, recante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala", nel testo allegato al presente decreto e vistato dai Ministri proponenti.

 

 

     Schema di regolamento per l'esecuzione della legge 4 novembre 1950, numero 1069, recante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala"

 

     Art. 1.

     La denominazione "Marsala", "Vino Marsala", o "Vino di Marsala" è riservata al vino preparato esclusivamente nella zona tipica di produzione, di cui al decreto 15 ottobre 1931 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la quale comprende:

     a) tutta la provincia di Trapani (escluse le isole);

     b) la parte occidentale della provincia di Palermo, confinante con la provincia di Trapani, compresa entro le linee convenzionali appresso indicate;

     c) la parte nord-ovest della provincia di Agrigento, confinante con la provincia di Trapani, compresa entro le linee convenzionali appresso indicate.

     La zona tipica di produzione è delimitata come appresso:

     da un lato, da una linea litoranea che parte dall'abitato del comune di Sciacca e, passando per Mazara del Vallo, Capo Lilibeo, Trapani, Capo San Vito, Castellammare del Golfo, Balestrate, Isola delle Femmine arriva al limite sud dell'abitato di Palermo e precisamente alla foce del fiume Oreto;

     dall'altro lato, da una linea sinuosa interna della Sicilia, che parte dalla foce del fiume Oreto e segue come appresso, per finire all'abitato del comune di Sciacca: fiume Oreto, sino al ponte di Parco - tratto di strada della provinciale Parco-Monreale, che dal ponte di Parco arriva all'abitato di Monreale-strada provinciale Monreale-San Giuseppe Jato - strada provinciale San Giuseppe Jato-Sancipirello - tratto di strada della provinciale Sancipirello-Corleone, che dall'abitato di Sancipirello arriva al km. 8, in cui si incontra il fiume Belice Destro (fiume grande) - fiume Belice Destro sino all'incrocio della strada provinciale Partanna - Montevago, che da detto incrocio va sino all'abitato di Montevago - strada provinciale Montevago-Santa Margherita Belice - tratto della strada provinciale Santa Margherita Belice-Sciacca, che dall'abitato di Santa Margherita Belice va sino all'incrocio del Vallone Carricagiachi - Vallone Carricagiachi sino alla mulattiera che limita ad est la piana piccola di Misilifurme e scende (attraverso le contrade Guardabasso, Piano di Friscia, Santa Maria) sino al cimitero di Sciacca - strada che dal cimitero di Sciacca va fino all'abitato del comune di Sciacca.

 

          Art. 2.

     L'aggiunta di alcool etilico o di acquavite di vino ai marsala è consentita in quantità, calcolata in alcool anidro, non superiore a quella contenuta naturalmente nel vino genuino, fermo restando, per quanto riguarda il prodotto finito ottenuto, il disposto dell'ultimo comma dell'art. 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

     Sull'alcool etilico rettificato o acquavite di vino che vengono aggiunti ai marsala speciali, per portare la gradazione del prodotto finito entro i limiti previsti dalla legge, è dovuta l'imposta di fabbricazione in misura normale.

 

          Art. 3.

     I marsala speciali, per i quali è consentita l'aggiunta di saccarosio, ai sensi dell'art. 4 lettera d) della legge 4 novembre 1950, n. 1069, devono avere, a prodotto finito, una quantità di zuccheri complessivi, calcolati come zucchero invertito dopo inversione, non inferiore al 20% ed una gradazione alcoolica non inferiore al 18% in volume.

     La percentuale di zuccheri va calcolata in grammi per 100 c. c.

     Qualsiasi tipo di marsala speciale deve contenere non meno dell'80% in volume di marsala.

     Per i liquori che facciano riferimento al marsala nella propria denominazione o presentazione, l'80% base di vino marsala può essere ridotto di tante parti per cento quante sono le parti per cento di alcool e di zuccheri presenti nel prodotto finito al di sopra dei 21 gradi di alcool e del 20% di zuccheri.

 

          Art. 4.

     E' ammessa la tolleranza di non oltre gradi 0,2 per l'alcool e di 0,3 sulla quantità di zuccheri complessivi, calcolati come zucchero invertito dopo inversione, rispetto ai limiti minimi prescritti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 e dal presente regolamento per i vari tipi di marsala e marsala speciali.

     La tolleranza per gli zuccheri va calcolata in grammi per 100 centimetri cubici.

     La tolleranza non è applicabile negli accertamenti sui diversi tipi di marsala e marsala speciali che si trovano negli stabilimenti dei produttori.

 

          Art. 5.

     I marsala prodotti debbono essere depositati in appositi magazzini fiduciari di invecchiamento, sotto la vigilanza degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione competenti per territorio e non possono essere estratti, sia per il consumo interno che per l'esportazione, se non dopo aver subìto un periodo minimo d'invecchiamento non inferiore a:

     1) mesi 4 per il marsala fine;

     2) anni 2 per il marsala superiore;

     3) anni 5 per il marsala vergine.

     Il periodo d'invecchiamento, per i suddetti tipi di marsala, decorre dal giorno in cui il prodotto, completato dei suoi elementi, abbia subìto l'ultima operazione di concia.

     Durante il periodo d'invecchiamento, ad eccezione delle ordinarie pratiche di igiene enotecnica (colmatura, travasi, filtrazioni), non è consentita alcuna operazione di manipolazione del prodotto.

 

          Art. 6.

     Per i magazzini fiduciari di invecchiamento di cui all'articolo precedente - da istituirsi esclusivamente nella zona tipica di produzione di cui all'art. 1 del presente regolamento e distinti dagli altri magazzini fiduciari per la custodia dell'alcool in regime agevolato - deve essere prestata la cauzione prevista dall'art. 3 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226 , convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1004, nella misura dovuta per gli analoghi magazzini fiduciari, calcolata sulla imposta e sugli eventuali diritti erariali che gravano sull'alcool, in ragione della massima quantità di marsala che può essere immessa nei magazzini stessi.

     L'abbuono previsto dall'art. 29 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, è accordato all'atto della estrazione del marsala dai magazzini fiduciari di invecchiamento, in base ai quantitativi di alcool risultanti dai verbali di preparazione dei prodotti.

 

          Art. 7.

     L'imbottigliamento del marsala vergine - che ai sensi dell'art. 4 lettera c) della legge 4 novembre 1950, n. 1069, deve essere posto in commercio in bottiglie originali - è effettuato dai produttori, nella zona tipica, sotto vigilanza finanziaria.

     Alle bottiglie contenenti marsala vergini, i produttori devono apporre una propria fascetta o suggello - recanti, oltre alla denominazione del prodotto, il proprio nominativo o ragione sociale - applicati in modo da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura degli stessi.

     Le ditte produttrici di marsala superiori - confezionati in bottiglie od in altri recipienti di capacità non superiore ai tre litri e con un invecchiamento non inferiore ad anni quattro - possono apporre sui recipienti, prima della loro estrazione dagli stabilimenti, una fascetta di carta, predisposta a cura delle ditte stesse, recante impressi a stampa, oltre il nominativo della ditta, la dicitura "con invecchiamento non inferiore ad anni quattro" ed applicata in modo tale da non consentire l'uscita del prodotto senza la sua manomissione. La fascetta, delle dimensioni di mm. 150x20, deve essere contraddistinta da una lettera o combinazione di lettere dell'alfabeto che ne identifica la serie e da un numero che identifica la singola fascetta nella rispettiva serie. Tali fascette, prima dell'uso, devono essere timbrate, nello spazio all'uopo riservato, dall'Assessorato per l'agricoltura e foreste della Regione siciliana, previa presentazione, da parte delle ditte interessate, di un certificato rilasciato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante la quantità, la durata dell'invecchiamento del prodotto ed i relativi estremi del registro di carico e scarico.

     Per i vini marsala diversi dai marsala vergini, destinati all'esportazione e confezionati in fusti, possono essere rilasciati, da parte del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, certificati attestanti la durata dell'invecchiamento del prodotto contenuto nei fusti stessi.

 

          Art. 8.

     Nella preparazione di marsala speciali e di liquori includenti nella loro denominazione il nome "Marsala", "Marsala all'uovo", "Marsala crema", "Marsala chinato" e simili, i produttori devono impiegare marsala proveniente esclusivamente e direttamente dalla zona tipica.

     I marsala destinati alla preparazione di marsala speciali debbono aver raggiunto i termini di invecchiamento prescritti per il tipo di marsala impiegato come prodotto base.

     I marsala speciali non possono essere posti in commercio se non dopo un periodo di affinamento di sessanta giorni dalla data in cui il prodotto, completato dei suoi elementi, abbia subìto l'ultima operazione di concia.

 

          Art. 9.

     La provenienza dalla zona tipica del vino marsala impiegato nella preparazione di marsala speciali, e di liquori includenti nella loro denominazione il nome "Marsala", "Marsala all'uovo", "Marsala crema", "Marsala chinato", e simili, deve essere dimostrata da un certificato di accompagnamento, rilasciato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione - da allegare al registro di carico e scarico previsto dall'art. 15 del presente regolamento - indicante la data del rilascio, il tipo ed il quantitativo del vino marsala fornito, il nominativo del destinatario ed il suo indirizzo.

     In calce al certificato di accompagnamento, l'Ufficio delle imposte di consumo del Comune di arrivo deve apporre il proprio visto attestante l'introduzione della partita di marsala nello stabilimento del destinatario.

 

          Art. 10.

     Il marsala deve essere posto in commercio, ai sensi dell'art. 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, con le seguenti denominazioni:

     a) Marsala fine (Italia I.P. particolare);

     b) Marsala superiore (S.O.M. - G.D. - L P.);

     c) Marsala vergine (Soleras);

     d) Marsala speciale (Marsala uovo, Marsala crema, Marsala mandorla, Marsala nocciola, etc.).

     La denominazione di "Marsala" deve essere accompagnata, a seconda delle caratteristiche proprie del vino, dai qualificativi di legge ("fine", "superiore", "vergine", "speciale") o, in sostituzione di essi, da una delle specificazioni o sigle equivalenti riportate tra parentesi a fianco delle denominazioni di cui al comma precedente.

     I produttori di vini marsala debbono porre in commercio i loro prodotti indicando, oltre alla denominazione corrispondente al tipo di prodotto, il proprio cognome e nome o la ragione sociale e la sede.

     Chi, senza essere produttore, pone in commercio, con il proprio nome o ragione sociale, i vini marsala, deve far risultare sui recipienti o sulle etichette applicate ai medesimi, oltre alle indicazioni di cui sopra, il nominativo della ditta produttrice.

 

          Art. 11.

     I vini marsala vergini ed i vini marsala speciali ad aromatizzazione amara, che devono essere posti in commercio in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a 2 litri debbono recare sui recipienti stessi o sulle etichette apposte sui medesimi, a caratteri chiari e indelebili, le seguenti indicazioni:

     1) la denominazione corrisponde al tipo di prodotto;

     2) la gradazione alcoolica e zuccherina del prodotto;

     3) la quantità di prodotto effettivamente contenuto nel recipiente, così espressa: "contenuto netto garantito litri.....";

     4) il nominativo della ditta produttrice e della ditta imbottigliatrice. Tale indicazione, a seconda dei casi, deve essere formulata nel modo se-seguente:

     "prodotto e imbottigliato da ... (nome e sede della ditta) nello stabilimento di ... (comune e provincia)";

     "prodotto da ... (nome e sede della ditta) nello stabilimento di ... (comune e provincia) ed imbottigliato da ... (nome e sede della ditta) nello stabilimento di ... (comune e provincia)".

     Per i marsala destinati all'estero è consentito indicare la gradazione alcoolica e la quantità di prodotto contenuto nei recipienti, secondo il sistema in uso nel Paese di destinazione.

     L'imbottigliatore è responsabile a tutti gli effetti, della regolarità del prodotto imbottigliato e della veridicità delle indicazioni contenute nella etichetta o apposte sui recipienti.

     E' consentito che alcune delle indicazioni prescritte nel presente articolo, figurino in etichette aggiuntive.

     Per lo smaltimento del prodotto già in commercio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con etichette non conformi alle disposizioni contenute nel presente articolo, è concessa la tolleranza di un anno dalla data suddetta.

 

          Art. 12.

     Le norme contenute nel presente regolamento si applicano ai marsala speciali ad aromatizzazione amara, in quanto non contrastino con le disposizioni di cui al decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108, e relative norme di attuazione di cui al decreto ministeriale 1° luglio 1957, sulla disciplina della produzione e del commercio del vermouth e degli altri vini aromatizzati.

 

          Art. 13.

     I produttori di marsala fini, superiori e vergini, di cui all'art. 2 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, devono tenere nei propri stabilimenti un registro di carico e scarico, rispettivamente, dei marsala preparati e di quelli usciti dallo stabilimento.

     Il suddetto registro, con fogli progressivamente numerati, deve essere redatto in conformità al Mod. A allegato al presente regolamento.

 

          Art. 14.

     Nel registro indicato nell'articolo precedente, il produttore deve annotare giornalmente in ordine cronologico:

     1°) nel carico:

     a) il tipo e la quantità in ettolitri dei prodotti ottenuti dalla lavorazione nel proprio stabilimento, indicando nella colonna n. 2, gli estremi del verbale di preparazione, da valere come data di inizio del prescritto periodo di invecchiamento;

     b) i recipienti nei quali il prodotto finito è conservato;

     c) la data del compimento dei periodi di invecchiamento, il tipo e la quantità verificata, rapportata in ettolitri;

     d) i prodotti eventualmente restituiti dai clienti, con indicazione nella colonna n. 2 della bolletta daziaria o doganale.

     I prodotti di cui alla lettera a) vengono presi in carico sotto la data del verbale di preparazione.

     2°) nello scarico:

     a) il tipo e la quantità in ettolitri del prodotto uscito dallo stabilimento, indicando nella colonna n. 2 gli estremi della bolletta daziaria o doganale;

     b) il quantitativo di marsala destinato all'imbottigliamento o alla preparazione di marsala speciale nello stabilimento del produttore, indicando, per quest'ultimo, nella colonna n. 2 gli estremi della registrazione di carico nell'apposito registro di cui al successivo art. 15;

     c) i cali di invecchiamento.

     Per lo scarico è consentita la registrazione riassuntiva giornaliera di operazioni omogenee.

 

          Art. 15.

     I produttori di marsala speciali, diversi da quelli ad aromatizzazione amara, e di liquori includenti nella loro denominazione il nome di "Marsala", devono tenere nei propri stabilimenti, situati sia dentro che fuori la zona tipica, un registro di carico e scarico, rispettivamente, dei prodotti preparati e di quelli usciti dallo stabilimento.

     Il suddetto registro, con fogli progressivamente numerati, deve essere redatto in conformità al Mod. B allegato al presente regolamento.

 

          Art. 16.

     Nel registro indicato nell'articolo precedente, il produttore deve annotare giornalmente in ordine cronologico:

     1°) nel carico:

     a) la quantità in ettolitri del marsala proveniente dalla zona tipica di produzione, indicando nella colonna n. 2 gli estremi del certificato di accompagnamento di cui all'art. 9 del presente regolamento;

     b) il tipo e la quantità in ettolitri dei prodotti finiti ottenuti dalla lavorazione nel proprio stabilimento, indicando nella colonna n. 2 gli estremi del verbale di preparazione e la data del compimento del periodo di affinamento di cui al terzo comma dell'art. 8 del presente regolamento;

     c) la quantità in ettolitri dei marsala speciali eventualmente restituiti dalla clientela, indicando nella colonna n. 2 gli estremi della bolletta daziaria o doganale.

     I prodotti di cui alla lettera b) vengono presi in carico sotto la data del verbale di preparazione.

     2°) nello scarico:

     a) il tipo e la quantità in ettolitri del prodotto uscito dallo stabilimento, indicando nella colonna n. 2 gli estremi della bolletta daziaria o doganale;

     b) gli eventuali cali di affinamento.

     Per lo scarico è consentita la registrazione riassuntiva giornaliera di operazioni omogenee.

 

          Art. 17.

     I registri di carico e scarico di cui agli articoli 13 e 15 del presente regolamento devono essere vidimati, prima dell'uso, dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

     I registri scritturati, una volta esauriti, corredati dei relativi documenti di carico e scarico, devono essere conservati presso lo stabilimento di produzione per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data dell'ultima registrazione e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

 

          Art. 18.

     Sui recipienti contenenti marsala o sulle etichette applicate sui medesimi, possono figurare, per contraddistinguere i vari tipi di prodotto, oltre alle denominazioni di cui all'art. 10 del presente regolamento, anche denominazioni e marchi d'impresa, purchè essi non siano in contrasto con le disposizioni della legge 4 novembre 1950, n. 1069, e del presente regolamento e non inducano l'acquirente in errore sulla qualità del prodotto.

     Le ditte produttrici che da almeno dieci anni pongono in commercio marsala vergini o superiori, da esse tradizionalmente preparati con il sistema dell'invecchiamento "perpetuo", indicando sulle relative etichette la data di inizio cui risale l'invecchiamento medesimo, possono continuare ad usare tale indicazione aggiuntiva, previa autorizzazione dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della Regione siciliana.

     Il marsala da impiegare nell'alimentazione del "perpetuo" deve avere raggiunto l'invecchiamento minimo prescritto per il corrispondente tipo di marsala che si intenda produrre.

 

          Art. 19.

     La fabbricazione di vini marsala in stabilimenti presso i quali è prescritta, a norma delle vigenti disposizioni, l'istituzione di magazzini fiduciari per la conservazione dell'alcool e dello zucchero gravati d'imposta, è sottoposta a vigilanza continuativa dell'Amministrazione finanziaria.

     La lavorazione deve essere effettuata in locali vincolati alla Finanza.

     A tal fine le ditte produttrici, almeno cinque giorni prima di iniziare le operazioni di lavorazione, devono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla competente Dogana, qualora trattisi di prodotto destinato all'esportazione e fabbricato con alcool e zucchero temporaneamente importati, una dichiarazione di lavoro, scritta senza cancellature o correzioni, in doppio esemplare, indicando:

     a) la ditta produttrice, chi la rappresenta e l'ubicazione dello stabilimento;

     b) i periodi e l'orario giornaliero di lavorazione;

     c) la quantità e la qualità delle materie prime che si intendono impiegare e i prodotti finiti che si vogliono ottenere.

     Le dichiarazioni di lavoro non possono riferirsi a periodi lavorativi che eccedano lo stesso mese solare.

     Dei due esemplari della dichiarazione di lavoro, uno è trattenuto dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla Dogana e l'altro, vistato dall'Ufficio ricevente, è restituito alla ditta produttrice per essere conservato a corredo del registro di carico e scarico.

     La lavorazione deve avvenire in presenza degli agenti finanziari all'uopo incaricati dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o dalla Dogana che delle operazioni compiute redigono apposito verbale in doppio esemplare, in contraddittorio con il fabbricante. Un esemplare del verbale è consegnato al fabbricante per essere allegato al registro di carico e scarico.

 

          Art. 20.

     La fabbricazione dei marsala speciali è sottoposta alla vigilanza degli Istituti incaricati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la repressione delle frodi, in esecuzione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, indicati nel decreto ministeriale 25 settembre 1953.

     A tal fine le ditte produttrici che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente, almeno cinque giorni prima di iniziare le lavorazioni devono presentare al competente Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi una dichiarazione di lavoro, in triplice esemplare, redatta in conformità a quella prevista nell'articolo precedente.

     Le dichiarazioni di lavoro non possono riferirsi a periodi lavorativi che eccedano lo stesso mese solare.

     Dei tre esemplari della dichiarazione di lavoro, il primo è trattenuto dal predetto Istituto di vigilanza, il secondo, vistato dallo stesso Istituto, è restituito alla ditta produttrice, e il terzo è trasmesso all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente.

     La lavorazione deve avvenire in presenza degli addetti alla vigilanza, all'uopo incaricati dal predetto Istituto, che delle operazioni compiute redigono apposito verbale, in doppio esemplare, in contraddittorio con il fabbricante. Un esemplare del verbale è consegnato al fabbricante.

     E' in facoltà dell'Istituto di vigilanza di consentire che la lavorazione venga effettuata anche senza la presenza di un proprio funzionario.

     In tal caso l'Istituto predetto deve preventivamente autorizzare la lavorazione con apposita annotazione nella dichiarazione di lavoro.

 

          Art. 21.

     Il vino base da impiegare nella preparazione di vini marsala deve essere preventivamente sottoposto ad analisi, da parte dei laboratori dell'Amministrazione finanziaria nel caso di cui all'art. 19 e dei laboratori degli Istituti di vigilanza nel caso di cui all'art. 20 del presente regolamento, per accertarne la genuinità.

     Il prodotto finito è lasciato a libera disposizione del fabbricante dopo che da parte dei suddetti organi sia stato accertato, mediante analisi, che esso corrisponde alle caratteristiche stabilite dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069, e dopo ultimati i periodi d'invecchiamento o di affinamento di cui agli articoli 5 e 8 del presente regolamento.

 

          Art. 22.

     Le spese per il personale incaricato della vigilanza fiscale sulle singole lavorazioni, prevista dal presente regolamento, sono a carico delle ditte interessate, nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

 

          Art. 23.

     I marsala destinati alla esportazione, preparati con caratteristiche diverse da quelle stabilite per il mercato interno - ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 108 e della legge 17 aprile 1957, n. 248 - devono essere conservati in recipienti recanti l'indicazione del tipo e della quantità del prodotto contenutovi, nonchè del Paese di destinazione.

 

          Art. 24.

     Per i vini marsala posti in vendita o messi altrimenti in commercio, il prelevamento dei campioni, gli accertamenti sulle caratteristiche del prodotto, le analisi, le revisioni delle analisi e le denuncie all'autorità giudiziaria sono effettuati secondo le norme stabilite dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dal regolamento approvato con il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, e successive modificazioni, sulla repressione delle frodi nella preparazione e commercio dei prodotti agrari e sostanze di uso agrario.

 

          Art. 25.

     Le disposizioni sull'invecchiamento di cui all'art. 5 del presente regolamento hanno effetto:

     a) per i marsala superiori e per i marsala vergini un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Trascorso il suddetto termine di tolleranza, il periodo minimo di invecchiamento prescritto per il marsala superiore è ridotto, per il primo anno, ad un anno;

     b) per i marsala fini sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

     Trascorso il suddetto termine di tolleranza, il periodo minimo di invecchiamento prescritto per il marsala fine è ridotto, per il primo semestre a due mesi.

 

          Art. 26.

     Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le ditte produttrici, ai fini della determinazione dei periodi minimi di invecchiamento stabiliti dall'art. 5, possono domandare all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio il riconoscimento del grado di invecchiamento dei marsala superiori e vergini esistenti nei propri stabilimenti.

 

 

     ALLEGATO A

     Registro di carico e scarico dei marsala speciali

     (Omissis)

 

     ALLEGATO B

     Registro di carico e scarico dei marsala speciali ad aromatizzazione non amara.

     (Omissis)

 


[1]  Abrogato dall'art. 8 della L. 28 novembre 1984, n. 851.