§ 95.19.a - Legge 17 giugno 1937, n. 1004.
Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 1 marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:17/06/1937
Numero:1004


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, [...]


§ 95.19.a - Legge 17 giugno 1937, n. 1004. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 1 marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici.

(G.U. 18 luglio 1937, n. 156).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, i comma quinto e sesto sono sostituiti dai seguenti:

     "4° vermut, marsala, aperitivi a base di vino e loro ingredienti alcoolici;

     "5° vini alcoolizzati, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino".

     All'art. 2, il comma secondo è sostituito dal seguente:

     "La lavorazione dei prodotti, di cui la precedente comma, può essere fatta promiscuamente con quelli all'esportazione; la conservazione però deve avvenire in recipienti distinti la cui identificazione sarà effettuata con le norme fissate dal ministero delle finanze".

     All'art. 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

     "b) per il marsala e per i liquori dal giorno in cui il prodotto abbia subito l'ultima operazione di preparazione".

     All'art. 15, è aggiunto il seguente comma:

     "Per l'esportazione potranno essere rilasciati certificati attestanti la durata dell'invecchiamento dei prodotti contenuti nei fusti".

     All'art. 17, il comma a) del punto 1° , marsala, è sostituito dal seguente:

     "a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel marsala esportato all'estero o nelle colonie, continuerà ad essere accordata in base alle disposizioni già in vigore per la durata di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Dopo tale termine, e fino al 30 novembre 1937, la restituzione sarà effettuata nella misura fissa di lire 35 per ogni ettolitro di prodotto esportato".

     Allo stesso art. 17, il comma a) del punto 2°, vermut, è sostituito dal seguente:

     "a) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel vermut esportato all'estero o nelle colonie continuerà ad essere accordata, in base alle disposizioni già in vigore, per la durata di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.