§4.8.c - Legge 17 aprile 1957, n. 248.
Modifica dell'art. 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, concernente le caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala".


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.8 denominazioni di origine protetta e controllata
Data:17/04/1957
Numero:248


Sommario
Art. unico.      All'art. 4 della legge 4 novembre 1950, numero 1069, portante norme relative al territorio di produzione e alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala", è [...]


§4.8.c - Legge 17 aprile 1957, n. 248.

Modifica dell'art. 4 della legge 4 novembre 1950, n. 1069, concernente le caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala".

(G.U. 30 aprile 1957, n. 110).

 

 

     Art. unico.

     All'art. 4 della legge 4 novembre 1950, numero 1069, portante norme relative al territorio di produzione e alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala", è aggiunto il seguente comma:

     "Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze, dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, può consentire, su proposta del Governo regionale siciliano, la preparazione di marsala, destinati all'esportazione, aventi limiti percentuali di contenuto in alcole ed in zuccheri diversi da quelli indicati nella presente legge, sempre quando i prodotti così confezionati risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati di destinazione, e sempre che ciò venga consigliato da ragioni di interesse nazionale. La preparazione dei prodotti a gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno deve essere effettuata sotto la vigilanza finanziaria ed i prodotti debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero o a depositi o magazzini doganali, accompagnati da bollette a cauzione. In nessun caso tali prodotti potranno essere destinati al consumo interno".