§ 98.1.28882 - D.L. 10 giugno 1995, n. 224 .
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonchè [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:10/06/1995
Numero:224


Sommario
Art. 1.  Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati
Art. 2.  Disposizioni relative alle procedure di mobilità
Art. 3.  Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie
Art. 4.  Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare
Art. 5.  Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato
Art. 6.  Validità delle graduatorie
Art. 7.  Procedure concorsuali
Art. 8.  Numero degli assessori
Art. 9.  Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali
Art. 10.  Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 98.1.28882 - D.L. 10 giugno 1995, n. 224 [1].

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali, nonchè delle giunte e dei consigli comunali e provinciali.

(G.U. 10 giugno 1995, n. 134)

 

     Art. 1. Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

     1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

     2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

     3. Il contributo una tantum per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

     4. In deroga al comma 6 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.

     5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994, l'approvazione da parte del Ministro dell'interno, dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

 

          Art. 2. Disposizioni relative alle procedure di mobilità

     1. L'art. 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

     "Art. 16-bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). - 1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

     2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione.".

 

          Art. 3. Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

     1. Il comma 11 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

     "11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione non superiore a 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali, con popolazione superiore a 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

     11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonchè assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. E' altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità.".

     2. Fatto salvo il disposto dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'art. 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, semprechè dispongano di idonee risorse finanziarie.

     3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto art. 4-bis.

     4. Le disposizioni dell'art. 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n 537, non si applicano agli enti locali di cui al presente articolo.

 

          Art. 4. Disposizioni relative ai casi di sospensione cautelare

     1. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato anche in deroga alle disposizioni del presente decreto. Tale disposizione non si applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e che abbiano personale in mobilità.

 

          Art. 5. Proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato

     1. I rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati dalle pubbliche amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che abbiano avuto la durata di almeno un anno, ai sensi dell'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, dell'art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive integrazioni, del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1989, n. 261, dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e successive modificazioni, e già deliberati in data antecedente alla data di entrata in vigore della legge 19 luglio 1993, n. 236, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 1995, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio delle singole amministrazioni.

 

          Art. 6. Validità delle graduatorie

     1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

 

          Art. 7. Procedure concorsuali

     1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

 

          Art. 8. Numero degli assessori

     1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore ad un milione di abitanti e nelle città metropolitane, di cui all'art. 17, comma 1. Per i comuni capoluogo di provincia, e fatta eccezione per le città metropolitane di cui all'art. 17, comma 1, il numero degli assessori è aumentato di due.".

     2. L'art. 33, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     "2. La Giunta provinciale è composta dal presidente, che la presiede, e da sei assessori per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti, da otto assessori per quelle con popolazione da 700.000 a 1.400.000 abitanti, da dieci assessori per quelle con popolazione superiore a 1.400.000 abitanti, da dodici assessori per quelle con popolazione superiore a 2.000.000 di abitanti.".

     3. Con norma statutaria da adottarsi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il numero degli assessori di cui al comma 2 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2, può essere ridotto sino alla metà.

 

          Art. 9. Presidenza dei consigli provinciali e convocazione dei consigli comunali e provinciali

     1. Nell'art. 1, comma 2, secondo periodo, della legge 25 marzo 1993, n. 81, fra le parole: "il consiglio sia" e la parola: "presieduto" sono inserite le seguenti: "convocato e".

     2. Nella legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo l'art. 9, è inserito il seguente:

     "Art. 9-bis (Presidenza dei consigli provinciali). - 1. Il consiglio provinciale è convocato e presieduto dal presidente della provincia o, se previsto dalla legge o dallo statuto, dal presidente eletto dall'assemblea.

     2. La prima seduta è convocata dal presidente della provincia ed è dallo stesso presieduta fino all'elezione del presidente dell'assemblea, ove previsto dalla legge o dallo statuto. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente eletto, se previsto dalla legge o dallo statuto, per la comunicazione dei componenti della giunta e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. Nell'art. 31, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, dopo la parola: "comunale" sono inserite le seguenti: "o provinciale"; dopo le parole: "il sindaco" sono inserite le seguenti: "o il presidente della provincia".

     4. Al comma 1 dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, dopo le parole: "è previsto" sono inserite le seguenti: "dalla legge o dallo statuto".".

 

          Art. 10. Disposizione in materia di prescrizione dell'azione di responsabilità per danni nei confronti di dipendenti pubblici

     1. Dopo il comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Per i fatti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, la prescrizione si compie entro cinque anni ai sensi del comma 2 e comunque non prima del 31 dicembre 1996.".

 

          Art. 11. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 170, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.