§ 98.1.28846 - D.L. 7 aprile 1995, n. 106 .
Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali


Settore:Normativa nazionale
Data:07/04/1995
Numero:106


Sommario
Art. 1.  Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati
Art. 2.  Disposizioni relative alle procedure di mobilità
Art. 3.  Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie
Art. 4.  Validità delle graduatorie
Art. 5.  Procedure concorsuali
Art. 6.  Numero degli assessori
Art. 7.  Fondo di solidarietà per il personale cui è concessa l'aspettativa sindacale
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 98.1.28846 - D.L. 7 aprile 1995, n. 106 [1].

Disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale e per il funzionamento delle segreterie comunali e provinciali

(G.U. 10 aprile 1995, n. 84)

 

     Art. 1. Disposizioni concernenti gli enti locali dissestati

     1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione dal Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dall'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, per quanto riguarda il personale eccedente rispetto ai parametri fissati e compreso nelle graduatorie di cui allo stesso art. 21 del decreto-legge n. 8 del 1993.

     2. Per gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno lo stato di dissesto e per tutta la durata del dissesto medesimo, non si applica la disposizione prevista dall'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

     3. Il contributo una tantum per il rimborso del trattamento economico del personale posto in mobilità, a carico della quota di fondo perequativo appositamente accantonato, previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, compete all'ente locale dissestato anche per il personale che l'ente stesso intende riammettere in organico avvalendosi della facoltà di cui all'art. 25, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e fino alla data della riammissione stessa.

     4. In deroga al comma 6 dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378, i fondi occorrenti per la corresponsione del trattamento economico di base annuo lordo spettante al personale degli enti locali in stato di dissesto finanziario, posto in mobilità, sono anticipati alla fine di ciascun anno e nella misura del 90 per cento dal Ministero dell'interno, prima dell'emanazione del provvedimento di mobilità da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 4 dell'art. 21 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. L'anticipazione è effettuata sulla base di apposita certificazione firmata dal legale rappresentante dell'amministrazione locale, dal segretario e, ove esista, dal ragioniere. La relativa spesa è posta a carico della quota accantonata del fondo ordinario ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il Ministero dell'interno approva con decreto lo schema della certificazione.

     5. Le disposizioni del comma 4 si applicano agli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 ed hanno ottenuto, entro il 31 dicembre 1994, l'approvazione da parte del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

 

          Art. 2. Disposizioni relative alle procedure di mobilità

     1. L'art. 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

     "Art. 16-bis (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti locali). - 1. Per gli enti locali che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 1993 e che abbiano ottenuto entro il 31 dicembre 1994 l'approvazione del Ministro dell'interno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e per quelli che dal 1° gennaio 1994 abbiano dichiarato o dichiareranno il dissesto ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'art. 21 del presente decreto, le procedure di mobilità del personale eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione della pianta organica vengono espletate prioritariamente nell'ambito della regione di appartenenza dell'ente interessato.

     2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti che hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Entro sessanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione.".

 

          Art. 3. Disposizioni relative agli enti locali che non versino in situazioni strutturalmente deficitarie

     1. Il comma 11 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dai seguenti:

     "11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8, gli enti locali con popolazione non superiore a 10.000 abitanti, che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non sono tenuti alla rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

     11-bis. Fino alla rideterminazione delle dotazioni organiche, gli enti locali di cui al comma 11 possono procedere, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, all'assunzione di personale per i posti per i quali, alla data del 31 agosto 1993, erano stati banditi o autorizzati i relativi concorsi o attivate le procedure di reclutamento; i medesimi enti possono altresì coprire, fino al limite del 50 per cento, i posti resisi vacanti successivamente al 31 agosto 1993, nonchè assumere personale a tempo determinato o stabilire rapporti di lavoro autonomo, in deroga ai limiti indicati nei commi 23 e 27. E' altresì consentita la copertura dei posti vacanti qualora la dotazione non superi l'unità.".

     2. Fatto salvo il disposto dell'art. 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, così come sostituito dall'art. 2, gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie, di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, rideterminata la propria dotazione organica ai sensi dei commi 11 e 11-bis dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dal comma 1, possono assumere personale, nell'ambito dei posti vacanti, semprechè dispongano di idonee risorse finanziarie.

     3. Nei confronti degli enti locali di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a prescindere dalla valutazione dei carichi di lavoro ivi previsti. Gli stessi enti locali possono conservare sino al 31 dicembre 1995 i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 5 del predetto art. 4-bis.

 

          Art. 4. Validità delle graduatorie

     1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la graduatoria concorsuale viene approvata dall'autorità competente e rimane efficace per un termine di tre anni dalla data di approvazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili nello stesso profilo professionale, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

 

          Art. 5. Procedure concorsuali

     1. Limitatamente ai concorsi già banditi alla data dell'11 ottobre 1994 e qualora la commissione abbia già dato inizio alle prove concorsuali, ivi compresa la valutazione dei titoli, sono fatte salve le disposizioni dettate dalla legge 8 giugno 1962, n. 604, dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, e dal decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, concernenti lo svolgimento delle procedure concorsuali per i segretari comunali e provinciali, ivi compresa la composizione delle commissioni giudicatrici.

 

          Art. 6. Numero degli assessori

     1. Al comma 1 dell'art. 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'art. 23 della legge 25 marzo 1993, n. 81, le parole: "non superiore a otto nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane." sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a otto nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 300.000 abitanti; non superiore a dieci nei comuni con popolazione compresa tra 300.001 e 600.000 abitanti; non superiore a dodici nei comuni con popolazione compresa tra 600.001 e un milione di abitanti e non superiore a quattordici nei comuni con popolazione superiore a un milione di abitanti e nelle città metropolitane.".

 

          Art. 7. Fondo di solidarietà per il personale cui è concessa l'aspettativa sindacale

     1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è assegnato ai comuni, alle province ed alle comunità montane un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali.

     2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'art. 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota è insufficiente il contributo è ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga invece disponibilità, la quota residua è redistribuita ai comuni con le modalità previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'art. 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

 

          Art. 8. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 170, L. 23 dicembre 1996, n. 662, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti instaurati, gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.