§ 98.1.28191 - D.L. 29 dicembre 1990, n. 414 .
Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/12/1990
Numero:414


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di [...]
Art. 2.      1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, con riguardo alle varie situazioni di rischio sismico, è avviato, [...]
Art. 3.      1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui all'art. 1, comma 1, è riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro
Art. 4.      1. Nel periodo 13 dicembre 1990-30 giugno 1991 è sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza [...]
Art. 5.      1. Per far fronte agli interventi urgenti in varie regioni italiane colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1990 è autorizzata la spesa di lire 150 [...]
Art. 6.      1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e [...]
Art. 7.      1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 23 ottobre 1988, pubblicata nella [...]
Art. 8.      1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57, che si rendono necessari per la tutela delle acque [...]
Art. 9.      1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si provvede, relativamente [...]
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28191 - D.L. 29 dicembre 1990, n. 414 [1].

Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990

(G.U. 31 dicembre 1990, n. 303)

 

     Art. 1.

     1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione siciliana, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

     2. Entro il 31 gennaio 1991 è definita l'entità complessiva dei danni al fine di determinare l'impegno di spesa da assumere con successivo provvedimento. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile, dandone comunicazione alla regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi di competenza. Nelle opere di cui al presente comma è compreso il patrimonio storico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco della Val di Noto.

     3. Per la realizzazione degli interventi di recupero edilizio il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana, avvalendosi della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti, determina con proprie ordinanze i criteri e le modalità in ordine alla riattazione e ricostruzione degli edifici danneggiati ed alle procedure finalizzate alla erogazione dei contributi per il recupero del patrimonio edilizio privato, al fine di consentire l'immediata esecuzione degli interventi.

     4. I lavori di riparazione, ricostruzione e miglioramento delle opere pubbliche di cui al presente articolo sono considerati urgenti e indifferibili ai sensi della vigente normativa statale e regionale. Per i lavori che interessano i beni di interesse storico, artistico e archeologico, anche di proprietà privata, possono essere superati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, e si applicano, per quelli di competenza statale, le disposizioni di cui allalegge 14 marzo 1968, n. 292.

     5. Su indicazione del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana, i Ministri competenti provvedono su pertinenti capitoli di bilancio al finanziamento dei progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma con carattere di priorità, anche a stralcio dei programmi generali di finanziamento.

 

          Art. 2.

     1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio e delle infrastrutture, con riguardo alle varie situazioni di rischio sismico, è avviato, nella Sicilia orientale, un programma di adeguamento antisismico da attuare con priorità nei confronti degli edifici pubblici strategici, in conformità della normativa tecnica vigente in materia. Le modalità di attuazione del programma sono definite con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con la regione siciliana, avvalendosi della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti. Per l'avvio del programma di adeguamento antisismico è autorizzata, a carico del Fondo per la protezione civile, la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1990.

     2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonchè un sistema di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede con proprie ordinanze alla realizzazione di tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante la stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi il Ministro provvede d'intesa con la regione siciliana.

 

          Art. 3.

     1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui all'art. 1, comma 1, è riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro.

     2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'I.N.A.I.L. per la esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

     3. Ai superstiti dei cittadini deceduti in conseguenza degli eventi di cui all'art. 1, comma 1, vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

     4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili, in conseguenza degli eventi di cui all'art. 1, comma 1, da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni, viene immediatamente corrisposta l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

     5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'I.N.A.I.L. con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsata dalla regione siciliana, alla quale è concesso, a carico del Fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39 del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'I.N.A.I.L. ai sensi del presente articolo.

     6. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 ove ne ricorrano i presupposti.

 

          Art. 4.

     1. Nel periodo 13 dicembre 1990-30 giugno 1991 è sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 13 dicembre 1990. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni indicati nell'art. 1, comma 1, dimostrino di aver subìto protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo i termini di prescrizione o di decadenza da qualsiasi diritto, di esecuzione dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili, nonchè i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari.

     2. I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordinanze di sgombero, perchè inagibili per effetto degli eventi di cui all'art. 1, sono esclusi per l'anno 1991 dal calcolo dell'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi purchè alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione, ovvero l'inagibilità dei fabbricati dovute al sisma. Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.

     3. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi connessi agli interventi di recupero edilizio di cui all'art. 1, si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta prevista dall'art. 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

     4. Le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati anche destinati ad uso diverso da abitazione, nonchè le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, sono soggette, fino al 31 dicembre 1991, all'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta di cui al comma 3 ed all'imposta di registro nella misura del 2 per cento, nonchè alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

     5. Le successioni dei deceduti a causa degli eventi sismici di cui all'art. 1, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, nonchè da ogni altra tassa o diritto.

     6. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, nonchè qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici ivi previsti, sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'art. 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonchè dai tributi speciali di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

     7. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali ed i titoli di credito.

     8. Al minor gettito derivante dal comma 2, valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1991 ed in lire 1,3 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede a carico del Fondo per la protezione civile, mediante versamento dei corrispondenti importi all'entrata del bilancio dello Stato.

 

          Art. 5.

     1. Per far fronte agli interventi urgenti in varie regioni italiane colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'autunno 1990 è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato per l'anno 1991 del corrispondente importo.

     2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire e da completare, nonchè il programma degli interventi necessari.

     3. Entro i successivi trenta giorni, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentite le regioni a statuto ordinario interessate e d'intesa con le regioni a statuto speciale, propone al CIPE il programma degli interventi e delle opere da realizzare, unitamente al riparto, tra le amministrazioni statali, regionali e locali competenti, delle risorse disponibili.

     4. All'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui al comma 1, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno stesso di cui all'art. 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

     5. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate e delle aziende florovivaistiche, nonchè per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica, nei territori colpiti dagli eventi alluvionali dell'autunno 1990, dichiarati eccezionali per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato di lire 120 miliardi per il 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento “Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale".

     6. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di novembre e dicembre 1990, si applicano le provvidenze previste dall'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

 

          Art. 6.

     1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

     2. Al fine di consentire il completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e da movimenti franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, il Fondo per la protezione civile è integrato di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La somma annua di lire 30 miliardi è destinata agli interventi urgenti ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per i gravi dissesti idrogeologici in atto e per movimenti franosi.

     3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, il Fondo per la protezione civile è reintegrato per la somma di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire 335 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti “Reintegro Fondo per la protezione civile", “Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonchè gli interventi urgenti nei territori della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto", “Misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'art. 30-bis della legge n. 38 del 1990".

 

          Art. 7.

     1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 23 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli assumibili dai comuni interessati in via ordinaria con la medesima Cassa depositi e prestiti.

 

          Art. 8.

     1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57, che si rendono necessari per la tutela delle acque di balneazione in conformità agli obiettivi della direttiva n. 76/160/CEE e in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1991 e di lire 45 miliardi annui nel periodo 1992-1995.

     2. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di sostegno dell'offerta turistica di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata, in favore di iniziative nelle aree di operatività dell'autorità di cui al comma 1 già dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi annui nel periodo 1993-1996.

     3. Per il completamento dei programmi in corso concernenti l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, l'integrazione del sistema di collettamento fognario, il completamento delle reti fognarie e il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio che interessano le aree urbane e che risultano collegate al fiume Po, i comuni e loro consorzi ricadenti in territori dichiarati aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, compresi nella parte terminale del bacino idrografico del Po, sono autorizzati a contrarre nell'anno 1991 mutui con la Cassa depositi e prestiti o con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente, per l'ammontare complessivo di lire 100 miliardi. L'onere di ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 15 miliardi annui a decorrere dal 1992, è posto a carico del bilancio dello Stato.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo nel triennio 1991-1993, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 1991, in lire 100 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 110 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti “Interventi di competenza dell'Autorità per l'Adriatico", “Interventi a favore dei comuni turistici ad alto rischio ambientale", Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane nel bacino del Po (rate ammortamento mutui)" e “Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione".

 

          Art. 9.

     1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si provvede, relativamente all'anno 1990, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando, quanto a lire 100 miliardi, parte dell'accantonamento “Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali" e, quanto a lire 50 miliardi, parte dell'accantonamento “Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale"; relativamente all'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento “Completamento degli incentivi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonchè gli interventi urgenti nei territori della regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 3 luglio 1991, n. 195, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.