§ 98.1.27900 - D.L. 18 novembre 1986, n. 760 .
Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/11/1986
Numero:760


Sommario
Art. 1.      1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del [...]
Art. 2.      1. Per provvedere agli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonchè [...]
Art. 3.      1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonchè tutti gli [...]
Art. 4.      1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento [...]
Art. 5.      1. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e nell'art. 12 della legge 28 [...]
Art. 6.      1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, [...]
Art. 7.      1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamità, [...]
Art. 8.      1. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati alle nuove [...]
Art. 9.      1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, è autorizzata per l'anno 1987 la [...]
Art. 10.      1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto specificatamente previsto dall'art. 9, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire [...]
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27900 - D.L. 18 novembre 1986, n. 760 [1].

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e provvedimenti relative a pubbliche calamità.

(G.U. 19 novembre 1986, n. 269)

 

     Art. 1.

     1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini è autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989.

     2. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonchè a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonchè regionali.

     3. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta più adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamità o eventi straordinari di particolare gravità. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987.

 

          Art. 2.

     1. Per provvedere agli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonchè alla realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise e degli altri comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:

     a) determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;

     b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei principi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e dalla legge 2 maggio 1983, n. 156, nonchè sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

     c) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità;

     d) determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;

     e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;

     f) realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.

     2. Il programma di cui al comma 1 è trasmesso al Ministro per il coordinamento della protezione civile che lo valuta, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ai fini della concessione, a carico del fondo per la protezione civile, di un contributo speciale alla regione Basilicata nel limite complessivo di lire 200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 80 miliardi per l'anno 1989.

 

          Art. 3.

     1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonchè tutti gli altri interventi attuati in base al presente decreto, nonchè quelli di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

     2. Per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, si applicano le disposizioni previste dall'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

     3. Per l'espletamento dei compiti tecnici attinenti alla ricostruzione, il comune di Senise è autorizzato a potenziare, per un periodo non superiore a due anni, l'ufficio tecnico comunale mediante convenzione con un geologo ed un ingegnere. Il relativo onere è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'art. 2.

     4. Fino al 31 dicembre 1987 nel comune di Senise, ai fini dell'avvio del programma di ricostruzione, è eccezionalmente autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato, di due assessori o consiglieri designati dalla maggioranza e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.

     5. Alle imprese che si insediano nell'agglomerato industriale del comune di Senise, il contributo in conto capitale di cui all'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per la realizzazione della iniziativa.

 

          Art. 4.

     1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonchè dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'art. 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

     2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.

     3. Al comma 1-bis dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole "e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli" sono sostituite dalle seguenti ", dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662 e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise".

     4. Le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania in relazione alla realizzazione delle opere di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

 

          Art. 5.

     1. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e nell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si intendono estese a tutti i comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 29 maggio 1981, nonchè ai comuni di Zafferana Etnea, Acireale, Milo, Santa Venerina e Linguaglossa colpiti dai terremoti del 1984 e del 1985.

     2. La disposizione di cui al comma 3 dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo art. 12, il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non fruisca già di trattamento di quiescenza, nonchè il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente.

     3. La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applica anche alle aree relative a delocalizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198 si applicano alle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio che hanno interessato la zona orientale del comune di Salerno nel mese di novembre 1985 e le zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e di ottobre 1986.

     5. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

     6. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assegna ai comuni interessati le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell'art. 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. Ai provveditorati alle opere pubbliche competenti per territorio è riservata l'alta vigilanza sulla esecuzione dei lavori che sono dichiarati, ad ogni effetto di legge, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

     7. Al comma 4 dell'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, la locuzione "per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono stati assegnati" è sostituita dalla seguente "per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile e il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati".

     8. Al comma 5 dell'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, la locuzione "i centri operativi regionali e provinciali" è sostituita dalla seguente "le prefetture".

     9. Il personale di cui al comma 4 dell'art. 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, può essere destinato a prestare servizio anche presso il centro polifunzionale della protezione civile.

     10. Il termine per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento e depurazione per tutti gli opifici conciari aventi sede nel comune di Solofra, colpito dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 giugno 1987.

 

          Art. 6.

     1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1987. Il relativo onere, valutato in lire 2.700 milioni per l'anno 1986 e lire 5.400 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

     2. Le disposizioni del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, si applicano anche nei comuni della regione Umbria colpiti dal terremoto del 9 settembre 1985. Il relativo onere, determinato in lire 8.500 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

     3. Il contributo alla provincia autonoma di Trento, previsto dall'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, è integrato di lire 5 miliardi nell'anno 1987 per consentire una più adeguata assistenza a favore dei nuclei familiari che abbiano subito grave danno dalla perdita di congiunti nella catastrofe di Stava. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile per l'anno 1987.

     4. Per conseguire i benefici di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, la dimostrazione di cui al terzo comma dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, può essere data dagli interessati anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

     5. La norma di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, è integrata nel senso che, nei comuni disastrati dal terremoto del 23 novembre 1980, è autorizzato fino al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa di un assessore, oltre a quello del sindaco o di un suo delegato.

     6. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non più di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 7.

     1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamità, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli provvede alla gestione provvisoria, alla tutela ed alla conservazione dell'insediamento di Monteruscello nel comune di Pozzuoli, realizzato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per la sistemazione dei nuclei familiari colpiti dal fenomeno bradisismico del 1983-1984.

     2. La consegna è effettuata dall'intendenza di finanza di Napoli mediante appositi verbali.

     3. I canoni di locazione corrisposti dagli assegnatari sono contabilizzati con le modalità di cui all'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

     4. Per sopperire alle maggiori esigenze dovute all'attuazione del presente articolo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli costituisce una apposita sezione staccata nel comune di Pozzuoli. Per far fronte alle accresciute esigenze dell'Istituto autonomo per le case popolari, il presidente della giunta regionale della Campania può avvalersi della disposizione di cui al primo comma dell'art. 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Per l'avvio della operatività dell'ufficio è concesso un contributo straordinario di lire 2 miliardi a carico del fondo per la protezione civile.

     5. Per assicurare al complesso di Monteruscello nel comune di Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali, con particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza e trasporti, è autorizzata, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, l'assunzione straordinaria di centocinquanta unità lavorative da attingere dalle liste di collocamento dello stesso comune di Pozzuoli. Il prefetto di Napoli è incaricato di dare esecuzione a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, è posto a carico del fondo per la protezione civile per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Tale somma è accreditata al Ministero dell'interno con le modalità di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per essere successivamente assegnata al comune di Pozzuoli.

     6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di recupero edilizio elaborati dall'Università degli studi di Napoli entro e non oltre il 31 dicembre 1986. Decorso inutilmente il termine, all'approvazione dei piani provvede, in qualità di commissario governativo, il provveditore regionale alle opere pubbliche della Campania.

     7. Entro i successivi sei mesi dalla data di approvazione, il sindaco di Pozzuoli deve dare attuazione ai piani di cui al comma 6, avvalendosi, se necessario, della collaborazione dell'Università degli studi di Napoli con la quale può stipulare apposita convenzione. Decorso inutilmente il termine, all'attuazione dei piani di recupero provvede l'organo che sarà individuato dal Ministro dei lavori pubblici.

     8. Per consentire il proseguimento dell'attività assistenziale in favore della popolazione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida sgomberata per effetto del bradisismo, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per il 1987.

     9. Le somme destinate all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 6 affluiscono al fondo per la protezione civile.

 

          Art. 8.

     1. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati alle nuove iniziative industriali che intendono operare nei settori da sviluppare prioritariamente nel Mezzogiorno, individuate al punto 6, lettere o), p), t), u), ai), al), am), an), ao), ar), as) e at), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 1986, nonchè a quelle, promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

     2. Le relative domande sono presentate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della medesima legge, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio 1987.

     3. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali determinate dall'attuazione dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino, entro il 31 dicembre 1988, investimenti nei comuni dichiarati disastrati individuati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1981 e 14 settembre 1983, rispettivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 256 del 17 settembre 1983, nonchè in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo è commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e le relative domande sono presentate, entro il 31 gennaio 1987, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il quale, con proprie ordinanze, disciplina le procedure di attuazione.

     4. L'Agenzia per l'intervento industriale nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata (AGENSUD) svolge l'attività promozionale per l'attuazione del presente articolo.

     5. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo fa capo al fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 9.

     1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 100 miliardi per provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'art. 2, lettere a), b) ed e), della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

     2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione".

 

          Art. 10.

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato, oltre a quanto specificatamente previsto dall'art. 9, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 300 miliardi per l'anno 1987 e in lire 153 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante il ricavo di mutui da contrarre ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, il cui onere, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1987 e in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, e, quanto a lire 100 miliardi nell'anno 1987 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Disposizioni in materia di calamità naturali".

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1 della L. 27 marzo 1987, n. 120, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i  rapporti giuridici sorti  sulla base del presente decreto.