§ 98.1.27055 - Legge 8 agosto 1996, n. 427.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1996
Numero:427


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia, è convertito [...]


§ 98.1.27055 - Legge 8 agosto 1996, n. 427. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia.

(G.U. 19 agosto 1996, n. 193)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 giugno 1995, n. 268, 1° settembre 1995, n. 368, 30 ottobre 1995, n. 453, 29 dicembre 1995, n. 564, 28 febbraio 1996, n. 92, e 29 aprile 1996, n. 229.

 

 

     ALLEGATO - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 GIUGNO 1996, N. 341.

     All'articolo 1, sono premessi i seguenti:

     "Art. 01. - 1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, come modificate dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1996.

     2. Le disposizioni previste per l'avanzamento al grado superiore dal quarto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal 31 dicembre 1995 sono estese ai tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare.

     Art. 02. - 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, è sostituito dal seguente:

     'Art. 4. - 1. Le aliquote di valutazione vengono fissate in:

     a) cinque unità annue per generale di brigata, fino al 1999;

     b) tredici unità annue per colonnello del ruolo normale, fino al 1999;

     c) trenta unità annue per tenente colonnello del ruolo normale per l'anno 1996 e fino al 2005;

     d) ottantacinque unità per capitano del ruolo normale, nell'anno 1995, ed ottantatre unità annue per capitano del ruolo normale dal 1996 al 2000.

     2. Le promozioni dal grado di capitano a quello di maggiore del ruolo normale vengono fissate in:

     a) settantacinque unità per l'anno 1995;

     b) settantatre unità annue dal 1996 al 2000;

     c) ottantacinque per cento dei capitani inclusi nell'aliquota di valutazione dell'anno di riferimento, dal 2001 al 2005.

     3. Sino al 1997 incluso, i maggiori in servizio permanente effettivo dei carabinieri con anzianità di grado pari o superiore a quattro anni sono valutati e, se idonei, promossi al grado di tenente colonnello con decorrenza dal giorno successivo al compimento della predetta anzianità. Dal 1998 la promozione dei maggiori a tenente colonnello avviene con le stesse modalità, ma l'anzianità richiesta è di cinque annì.

     2. Le tabelle 1 e 3 allegate al decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, sono, rispettivamente, sostituite dalle tabelle 1 e 3 allegate al presente decreto.

     3. Qualora il numero delle domande presentate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 24 marzo 1993, n. 117, in alcuni gradi sia risultato inferiore al numero dei posti previsti, le vacanze determinatesi sono devolute in aumento agli altri gradi, nel limite dei posti complessivamente previsti per ciascuna specialità".

     Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

     "Art. 4-bis. - 1. Le disposizioni sullo stato e l'avanzamento, ivi comprese quelle che consentono la facoltà di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, per i volontari di truppa in ferma breve, si applicano ai militari in ferma di leva prolungata da arruolare a partire dal 1° settembre 1995, ai sensi degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

     2. In via transitoria, fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ai volontari che abbiano prestato servizio senza demerito, per almeno tre anni, nelle Forze armate è consentito l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, della Polizia di Stato, del Corpo militare della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo dei vigili del fuoco, nonché del Corpo di polizia penitenziaria secondo le percentuali di cui all'articolo 3, comma 65, della citata legge n. 537 del 1993, sempreché in possesso dei requisiti richiesti ed accertati dalle singole Forze di polizia e Corpi interessati, secondo le rispettive procedure di assunzione. Per il Corpo di polizia penitenziaria, oltre a quanto previsto da norme speciali, si applica la percentuale del 50 per cento.

     3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è abrogata con decorrenza dal 1° settembre 1995".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. - 1. L'onere derivante dal presente decreto è valutato in lire 10.545 milioni per l'anno 1995, in lire 54.099 milioni per l'anno 1996 ed in lire 21.730 milioni a decorrere dall'anno 1997. Al predetto onere, per l'anno 1995, si provvede, a carico dei capitoli degli stati di previsione dei seguenti Ministeri per l'anno 1995:

     Ministero delle finanze:

     Cap. 3001 per lire 495,4 milioni;

     Cap. 3014 per lire 162,4 milioni;

     Cap. 3015 per lire 124,1 milioni.

     Ministero di grazia e giustizia:

     Cap. 1995 per lire 48,282 milioni;

     Cap. 1996 per lire 17,507 milioni;

     Cap. 1997 per lire 12,095 milioni;

     Cap. 1998 per lire 9,095 milioni;

     Cap. 1999 per lire 3,291 milioni;

     Cap. 2000 per lire 2,330 milioni.

     Ministero dell'interno:

     Cap. 1013 per lire 191,0 milioni;

     Cap. 1014 per lire 94,0 milioni;

     Cap. 1015 per lire 99,0 milioni;

     Cap. 2501 per lire 540,0 milioni;

     Cap. 2502 per lire 267,0 milioni;

     Cap. 2503 per lire 278,0 milioni.

     Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali:

     Cap. 3999 per lire 66,486 milioni;

     Cap. 4000 per lire 12,562 milioni;

     Cap. 4002 per lire 14,952 milioni.

     Ministero della difesa:

     Cap. 1375 per lire 7.756,363 milioni;

     Cap. 1376 per lire 166,591 milioni;

     Cap. 1377 per lire 174,111 milioni;

     Cap. 1386 per lire 10,435 milioni.

     2. Agli oneri relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 si provvede: quanto a lire 28.750,5 milioni per il 1996 mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa, per lire 22.803,5 milioni; al capitolo 4505 del medesimo stato di previsione per lire 1.491,0 milioni; al capitolo 2586 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per lire 2.596,0 milioni; al capitolo 3135 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, per lire 1.490,0 milioni; al capitolo 2083 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia, per lire 166,0 milioni e al capitolo 4047 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lire 204,0 milioni; quanto a lire 14.833,3 milioni a decorrere dall'anno 1997 con l'utilizzo delle proiezioni dello stanziamento del capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa; quanto a lire 25.348,5 milioni per il 1996 e a lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 21.665,1 milioni nell'anno 1996 e lire 6.896,7 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e per lire 3.683,4 milioni per l'anno 1996 l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

     "Art. 5-bis. - 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 279, è aggiunto il seguente:

     '1-bis. Per gli appartenenti alle Forze armate, graduati e di truppa, in servizio presso gli uffici aventi sede nella regione Valle d'Aosta, si intende applicato, per l'erogazione dell'indennità di seconda lingua, lo stesso criterio di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 maggio 1988, n. 287'.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 60 milioni annue, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1406 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     Al decreto-legge sono allegate le seguenti tabelle:

     (Si omettono letabelle)


[1] L'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha abrogato gli articoli: 1; 1-bis; 1-ter; 2, comma 1; 4-bis.