§ 98.1.28659 - D.L. 16 maggio 1994, n. 290 .
Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonchè norme per la corresponsione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:16/05/1994
Numero:290


Sommario
Art. 1.      1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994
Art. 2.      1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b), e dall'art. 4, comma 2, lettera c), del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con [...]
Art. 3.  [2]
Art. 4.      1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, deve intendersi, [...]
Art. 5.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28659 - D.L. 16 maggio 1994, n. 290 [1] .

Proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonchè norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.

(G.U. 17 maggio 1994, n. 113)

 

     Art. 1.

     1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

     2. Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell'art. 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.

     3. In attesa della ristrutturazione dei ruoli dei sottufficiali prevista dall'art. 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art. 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212, i termini delle ferme volontarie contratte ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 212 del 1983 ed in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, giudicati idonei al concorso per il transito nei ruoli del servizio permanente ma non dichiarati vincitori. I predetti sergenti sono trattenuti in servizio in via temporanea, senza che ciò costituisca titolo alla stabilizzazione del rapporto, nel rispetto della forza organica prevista annualmente dalla legge di bilancio, da fissare in misura comunque non superiore ai valori stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due successivi concorsi straordinari per il transito nei ruoli del servizio permanente. La percentuale delle vacanze organiche da attribuire mediante i predetti concorsi viene stabilita con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 2.

     1. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera b), e dall'art. 4, comma 2, lettera c), del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, negli anni 1993 e 1994 le amministrazioni interessate sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti, rispettivamente, per gli anni 1994 e 1995 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonchè al personale di cui all'art. 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992.

     2. L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va computato il compenso per il lavoro straordinario, anche obbligatorio, è corrisposto nei limiti delle disponibilità esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.

 

          Art. 3. [2]

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede, quanto all'anno 1993, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e, per gli anni 1994 e successivi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

 

          Art. 4.

     1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, deve intendersi, nell'ambito degli stanziamenti ivi previsti, riferita a tutti i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, anche per quanto attiene le competenze arretrate e le modalità di pagamento di cui all'art. 2, comma 2, del decreto stesso.

 

          Art. 5.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 15 luglio 1994, n. 443. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.