§ 98.1.26826 - Legge 12 agosto 1993, n. 296.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/08/1993
Numero:296


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri, è convertito in [...]


§ 98.1.26826 - Legge 12 agosto 1993, n. 296.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri.

(G.U. 12 agosto 1993, n. 188)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonchè sull'espulsione dei cittadini stranieri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 aprile 1993, n. 107.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187.

     All'articolo 1:

     al comma 1, le parole da: "L'art. 4-bis" fino a: "è inserito il seguente:" sono sostituite dalle seguenti: "Dopo il comma 2 dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:".

     All'articolo 2:

     al comma 1, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:

     "a-bis) il comma sesto è sostituito dal seguente:

     "Nell'assegnazione dei soggetti al lavoro si deve tener conto esclusivamente dell'anzianità di disoccupazione durante lo stato di detenzione o di internamento, dei carichi familiari, della professionalità, nonchè delle precedenti e documentate attività svolte e di quelle a cui essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della presente legge";

     a-ter) dopo il comma sesto sono inseriti i seguenti:

     Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere.

     Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da una rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali.

     Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto.

     Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati.

     Al lavoro all'esterno si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonchè l'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

     Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento"";

     al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

     "b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente"";

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. Dopo l'art. 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

     "Art. 20-bis (Modalità di organizzazione del lavoro).

     - 1. Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria può affidare, con contratto d'opera, la direzione tecnica delle lavorazioni a persone estranee all'Amministrazione penitenziaria, le quali curano anche la specifica formazione dei responsabili delle lavorazioni e concorrono alla qualificazione professionale dei detenuti, d'intesa con la regione. Possono essere inoltre istituite, a titolo sperimentale, nuove lavorazioni, avvalendosi, se necessario, dei servizi prestati da imprese pubbliche o private ed acquistando le relative progettazioni.

     2. L'Amministrazione penitenziaria, inoltre, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'undicesimo comma dell'art. 20, promuove la vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie anche mediante apposite convenzioni da stipulare con imprese pubbliche o private, che abbiano una propria rete di distribuzione commerciale.

     3. Previo assenso della direzione dell'istituto, i privati che commissionano forniture all'Amministrazione penitenziaria possono, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e a quelle di contabilità speciale, effettuare pagamenti differiti, secondo gli usi e le consuetudini vigenti.

     4. Sono abrogati l'art. 1 della legge 3 luglio 1942, n. 971, e l'art. 611 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 maggio 1920 n 1908,"";

     al comma 2, capoverso, le parole: "comma decimo" sono sostituite dalle seguenti: "comma sedicesimo";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Dopo l'art. 25 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

     "Art. 25-bis (Commissioni regionali per il lavoro penitenziario). - 1. Sono istituite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario. Esse sono presiedute dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria e sono composte dai rappresentanti, in sede locale, delle associazioni imprenditoriali e delle associazioni cooperative e dai rappresentanti della regione che operino nel settore del lavoro e della formazione professionale. Per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale interviene un funzionario in servizio presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

     2. Le lavorazioni penitenziarie sono organizzate, sulla base di direttive, dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, sentite le commissioni regionali per il lavoro penitenziario nonchè le direzioni dei singoli istituti.

     3. I posti di lavoro a disposizione della popolazione penitenziaria devono essere quantitativamente e qualitativamente dimensionati alle effettive esigenze di ogni singolo istituto. Essi sono fissati in una tabella predisposta dalla direzione dell'istituto, nella quale sono separatamente elencati i posti relativi alle lavorazioni interne industriali, agricole ed ai servizi di istituto.

     4. Nella tabella di cui al comma 3 sono altresì indicati i posti di lavoro disponibili all'esterno presso imprese pubbliche o private associazioni cooperative nonchè i posti relativi alle produzioni che imprese private o associazioni cooperative intendono organizzare e gestire direttamente all'interno degli istituti.

     5. Annualmente la direzione dell'istituto elabora ed indica il piano di lavoro in relazione al numero dei detenuti, all'organico del personale civile e di polizia penitenziaria disponibile e alle strutture produttive.

     6. La tabella, che può essere modificata secondo il variare della situazione, ed il piano di lavoro annuale sono approvati dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria, sentita la commissione regionale per il lavoro penitenziario.

     7. Nel regolamento di ciascun istituto sono indicate le attività lavorative che possono aver esecuzione in luoghi a sicurezza attenuata"".

     All'articolo 5:

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "1-bis. L'articolo 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è abrogato".

     All'articolo 6:

     al comma 1, capoverso, le parole: "previste dal comma 7 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412." sono sostituite dalle seguenti: "e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale.";

     al comma 2, le parole: "presenza in istituto per non meno di tre ore giornaliere" sono sostituite dalle seguenti: "presenza giornaliera in istituto per diciotto ore settimanali".

     All'articolo 7:

     al comma 1, dopo le parole: "art. 17 del" sono inserite le seguenti: "regolamento approvato con".