§ 98.1.25975 - Legge 17 novembre 1984, n. 775.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:17/11/1984
Numero:775


Sommario
Art. 1.      Il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le [...]
Art. 2.      Gli interventi e le attività previste dall'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente art. 1, sono [...]
Art. 3.      Il commissario governativo nelle materie di sua competenza subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno, ivi comprese [...]


§ 98.1.25975 - Legge 17 novembre 1984, n. 775.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

(G.U. 17 novembre 1984, n. 317)

 

     Art. 1.

     Il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, recante norme urgenti per la prosecuzione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il rapporto viene trasmesso dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sulla attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno di cui all'art. 4 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.";

     il comma 2 è sostituito dai seguenti:

     "2. Il CIPE, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno formulata sulla base del rapporto di cui al comma precedente, sentito il parere del Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, approva un piano concernente i completamenti ed i trasferimenti delle opere della cessata Cassa per il Mezzogiorno e la definizione dei rapporti tecnico-amministrativi compresi i collaudi, i pagamenti finali e il contenzioso.

     2-bis. Nel piano sono individuati i criteri per la realizzazione:

     a) delle opere in corso, al fine di garantire il completamento funzionale;

     b) delle opere i cui progetti esecutivi sono stati approvati o presentati alla data del 31 luglio 1984;

     c) degli interventi previsti dalla legislazione vigente in materia di incentivi industriali e agricoli, della definizione tecnico-amministrativa di quelli turistico-alberghieri già concessi, nonchè dei programmi riguardanti la ricerca scientifica applicata e di quelli finanziati con prestiti esteri.

     2-ter. Nel piano sono inoltre individuati:

     a) i soggetti che provvedono ai completamenti ed i soggetti destinatari dei trasferimenti delle opere anche ai fini della gestione e della manutenzione;

     b) i mezzi finanziari necessari per l'attuazione del piano e degli altri interventi previsti dalla legge di conversione del presente decreto, a valere sullo stanziamento di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e sulle altre disponibilità finanziarie;

     c) le modalità di esecuzione sulla base della legislazione vigente.

     2-quater. Al finanziamento e alla realizzazione degli interventi e dei programmi approvati entro il 31 luglio 1984, non rientranti nelle precedenti lettere, insieme a quelli previsti dall'art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, si provvede in conformità di tale legge, delle disposizioni del presente decreto e della relativa legge di conversione e del programma triennale del Mezzogiorno da approvarsi entro il 31 gennaio 1985.";

     i commi 3, 5 e 6 sono soppressi.

     All'articolo 2:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine del 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con legge 1° dicembre 1983, n. 651, fino al 31 luglio 1984, sono ulteriormente prorogate, con effetto dal 1° agosto 1984, fino al 31 ottobre 1985, con eccezione del primo comma dell'art. 20 del citato testo unico relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno. Per quanto non previsto dal presente decreto, come modificato dalla legge di conversione, si applicano le norme del testo unico medesimo e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali.";

     al comma 3, le parole: "modalità di cui all'art. 8" sono sostituite dalle altre: "modalità di cui al primo comma dell'art. 8".

     Dopo l'art. 2, è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis. - 1. Il personale di ruolo della cessata Cassa per il Mezzogiorno, in servizio al 31 luglio 1984, è collocato senza soluzione di continuità giuridica ed economica in apposito ruolo istituito presso la gestione commissariale di cui all'art. 2 della legge di conversione del presente decreto per essere trasferito negli organismi dell'intervento straordinario anche per l'utilizzazione presso gli uffici del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonchè delle amministrazioni dello Stato, degli enti autonomi territoriali o di altri enti pubblici, nel rispetto dello stato giuridico e del complessivo trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento.

     2. Il trasferimento agli organismi dell'intervento straordinario è disposto con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sulla base di appositi criteri oggettivi definiti sentite le organizzazioni sindacali e tenendo conto delle richieste formulate dagli organismi stessi; il trasferimento alle amministrazioni dello Stato, agli enti autonomi territoriali e agli altri enti pubblici, su loro richiesta, è disposto - sentite le organizzazioni sindacali - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del predetto Ministro, nei limiti dei posti in organico che le amministrazioni e gli enti sono autorizzati a ricoprire ai sensi delle leggi vigenti.

     3. L'eventuale maggiore trattamento economico di carattere fisso e continuativo è conservato, a titolo di assegno personale pensionabile e riassorbibile con la progressione economica o di carriera.".

 

          Art. 2.

     Gli interventi e le attività previste dall'art. 1 del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente art. 1, sono realizzati in via temporanea da un commissario governativo, sottoposto alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che le esercita in conformità dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

     Il commissario governativo è affiancato da un comitato tecnico-amministrativo, da lui presieduto, composto da sette membri, scelti tra esperti in materia giuridica, economica e finanziaria.

     Il commissario governativo ed il comitato tecnico-amministrativo sono nominati con le modalità previste dall'art. 14 del predetto testo unico, e successive modificazioni.

     La Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno prevista dall'art. 4 del citato testo unico, esprime parere sulla nomina del commissario governativo e di ciascun membro del comitato tecnico-amministrativo di cui ai commi precedenti, secondo le procedure di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

     Il collegio dei revisori, nominato ai sensi dell'art. 17 del medesimo testo unico, resta in carica, nella attuale composizione, fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina organica dell'intervento straordinaria nel Mezzogiorno e i suoi componenti sono collocati fuori ruolo.

     Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza, il commissario governativo si avvale delle strutture e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno.

     Ai fini della esecuzione delle opere di cui all'art. 1 del citato decreto-legge, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente art. 1, da parte del commissario governativo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno può impartire specifiche direttive intese, tra l'altro, ad accelerare i tempi di esecuzione delle opere, il contenimento dei relativi costi, a promuovere la partecipazione di imprese riunite in applicazione degli articoli 20, 21, 22, 23 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni, nonchè ad assicurare il funzionale passaggio delle opere ai soggetti destinatari ai fini della manutenzione e gestione.

     Alla concessione delle agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali ed agricole il commissario governativo provvede sulla base dell'istruttoria degli istituti di credito ed in conformità dei criteri e delle modalità previste dalla legislazione vigente.

     Il commissario governativa provvede altresì all'espletamento di tutte le attribuzioni, previste dalla legislazione vigente, di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno nei confronti degli enti collegati di cui all'art. 39 del testo unico medesimo e della Italtrade, nonchè all'esercizio delle attribuzioni di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno sia ai sensi della legge 26 novembre 1975, n. 748, in materia di Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e di altri programmi speciali comunitari, che ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, relativa al programma di metanizzazione del Mezzogiorno.

     Il commissario governativo al termine dell'attività di liquidazione di cui all'art. 1 del citato decreto-legge, convertito in legge, con modificazioni, dal precedente art. 1, presenta il rendiconto al Ministro del tesoro che con proprio decreto dichiara chiusa a tutti gli effetti la liquidazione stessa con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

     Per l'espletamento delle attribuzioni di competenza il commissario governativo si avvale delle disposizioni del più volte ricordato testo unico, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle altre leggi riguardanti i territori meridionali nonchè delle disposizioni contenute nella presente legge.

     Gli oneri finanziari per lo svolgimento delle attribuzioni di competenza del commissario governativo, compresi quelli occorrenti per fornire l'assistenza tecnica e i contributi finanziari, per un periodo non superiore ad un biennio, agli enti destinatari ai quali debbano essere trasferite le opere della gestione commissariale, gravano sullo stanziamento di cui all'art. 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, e sulle altre disponibilità finanziarie.

     A valere sullo stanziamento di cui all'art. 4 della citata legge n. 651, è concesso all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) un contributo finanziario di lire 1 miliardo e 500 milioni per l'anno 1984 e di lire 2 miliardi per l'anno 1985.

     Il commissario governativo, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il finanziamento di iniziative di sua competenza, può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI), il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio della Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione del commissario medesimo.

 

          Art. 3.

     Il commissario governativo nelle materie di sua competenza subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno, ivi comprese sia le partecipazioni al fondo di datazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle società finanziarie FINAM, FIME, INSUD, e ITALTRADE, sia le quote di associazione all'IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ.

     Fino all'insediamento del commissario governativo, il commissario liquidatore, nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, esercita i poteri di gestione provvisoria dell'intervento straordinario, già di competenza della cessata Cassa per il Mezzogiorno, sulla base delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Entro i quindici giorni successivi all'insediamento del commissario governativo, nominato ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il commissario liquidatore nominato ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, trasferisce al commissario governativo tutti gli atti relativi all'attività della cessata Cassa per il Mezzogiorno.