§ 95.2.28 - D.L. 14 settembre 1957, n. 812 .
Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sulla entrata per le vendite di vino [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:14/09/1957
Numero:812


Sommario
Art. 1.      Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 1958, dalla distillazione di vini genuini di qualsiasi gradazione, anche [...]
Art. 2.      All'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 1958, e che abbia i requisiti previsti all'art. 11 del [...]
Art 3      L'abbuono di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato entro il 10 novembre 1957 e ad [...]
Art. 4.      In nessun caso, neppure con il pagamento della intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente decreto possono essere estratti per il consumo in [...]
Art. 4 bis.  [5]
Art. 4 ter.  [6]
Art. 5.      Le vendite di vino effettuate direttamente al pubblico da parte di produttori sono esenti dall'applicazione dell'imposta generale sull'entrata dell'uno per cento dovuta [...]
Art. 6.  [7]
Art. 6 bis.  [8]
Art. 6 ter.  [9]
Art. 7.      L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è abrogato
Art. 7 bis.  [10]
Art. 8.  [11]
Art. 9.      Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, sarà determinata la misura del predetto contributo e saranno fissate [...]
Art. 10.      La spesa di L. 800 milioni di cui al precedente art. 8 sarà fronteggiata con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 497 dello stato di previsione del Ministero del [...]
Art. 10 bis.  [13]
Art. 10 ter.  [14]
Art. 10 quater.  [15]
Art. 10 quinquies.  [16]
Art. 11.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 95.2.28 - D.L. 14 settembre 1957, n. 812 [1] .

Agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sulla entrata per le vendite di vino al pubblico da parte dei produttori e nuova disciplina della esenzione dalla imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957.

(G.U. 4 settembre 1957, n. 229)

 

 

     Art. 1.

     Allo spirito ottenuto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 1958, dalla distillazione di vini genuini di qualsiasi gradazione, anche se acescenti o alterati, tali riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria, è accordato nella misura del 90% un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione e della riduzione di imposta di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, ed all'art. 9 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 863, convertito con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 [2] .

     L'abbuono è accordato a condizione che lo spirito sia depositato in magazzini fiduciari dai quali potrà essere estratto dopo il primo anno di giacenza, in ragione di non oltre 1/4 per ognuno dei quattro anni successivi.

 

          Art. 2.

     All'acquavite di vino prodotta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 1958, e che abbia i requisiti previsti all'art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è accordato nella misura del 90% un abbuono di imposta depurata dell'abbuono di fabbricazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 879, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 3 e della riduzione d'imposta di cui al citato art. 11 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1955, n. 1037 [3] .

     L'abbuono è accordato a condizione che l'acquavite sia depositata in magazzini fiduciari di invecchiamento dai quali potrà essere estratta dopo il primo anno di giacenza in ragione di non oltre 1/4 per ognuno dei quattro anni successivi.

 

          Art 3

     L'abbuono di cui ai precedenti articoli 1 e 2 è subordinato alla condizione che il vino destinato alla distillazione sia stato acquistato entro il 10 novembre 1957 e ad un prezzo non inferiore a L. 360 per ettogrado, franco cantina [4] .

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, saranno indicate le zone di produzione del vino al quale concedere l'abbuono medesimo.

 

          Art. 4.

     In nessun caso, neppure con il pagamento della intera imposta, lo spirito di vino e l'acquavite oggetto del presente decreto possono essere estratti per il consumo in misura superiore al 25 per cento per anno.

 

          Art. 4 bis. [5]

     Le agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino di cui aldecreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito nella legge 12 maggio 1957, n. 307, sono estese anche agli spiriti e alle acquaviti ottenuti nel periodo che va dal 1° settembre 1957 al 13 settembre 1957.

 

          Art. 4 ter. [6]

     All'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, è aggiunto il seguente comma (Omissis).

 

          Art. 5.

     Le vendite di vino effettuate direttamente al pubblico da parte di produttori sono esenti dall'applicazione dell'imposta generale sull'entrata dell'uno per cento dovuta in abbonamento a norma dell'art. 1 della legge 4 marzo 1952, n. 110.

 

          Art. 6. [7]

     Nel n. 2 dell'art. 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore e per ogni membro della sua famiglia" e sono aggiunte le parole (Omissis).

 

          Art. 6 bis. [8]

     Il diritto alla esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo sul vino destinato al consumo familiare è esteso a tutti i produttori, manuali coltivatori, concedenti, salariati fissi e braccianti agricoli, qualunque sia la località o il fondo in cui avviene la vinificazione delle uve, purchè il trasporto sia effettuato con bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dall'ufficio delle imposte di consumo del Comune di provenienza.

 

          Art. 6 ter. [9]

     Gli ultimi cinque commi dell'art. 73 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, sono abrogati.

 

          Art. 7.

     L'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è abrogato.

 

          Art. 7 bis. [10]

     Non sono soggetti alle imposte dirette i redditi che vengono realizzati da società cooperative costituite in cantine sociali, comunque denominate, per la lavorazione delle uve prodotte e conferite dai soci.

 

          Art. 8. [11]

     E' autorizzato lo stanziamento di L. 800 milioni per la concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957 e dalle cantine sociali.

 

          Art. 9.

     Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, sarà determinata la misura del predetto contributo e saranno fissate le modalità per la liquidazione ed il pagamento, nel limite massimo globale di cui al precedente articolo.

 

          Art. 10.

     La spesa di L. 800 milioni di cui al precedente art. 8 sarà fronteggiata con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 497 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 [12] .

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10 bis. [13]

     Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, vermouth e aperitivi a base di vino impiegando, in violazione delle vigenti disposizioni di legge, materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di lire 100.000 per ogni quintale di prodotto.

     Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

     I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode, nonchè il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini a queste annessi sono confiscati.

 

          Art. 10 ter. [14]

     In ogni fabbrica di vermouth, di vini marsala, di liquori e di vini liquorosi in genere, oltre al registro di carico e scarico, dovranno essere tenuti dal fabbricante speciali registri delle lavorazioni, forniti dall'Amministrazione finanziaria, nei quali, ogni volta che sono effettuate le singole operazioni, deve esserne fatta annotazione affinchè dai registri risultino in ogni momento le quantità dello zucchero messe in lavorazione, il numero e la specie delle operazioni compiute, lo stato di quelle in corso.

 

          Art. 10 quater. [15]

     L'inosservanza dell'obbligo di tenere i registri di carico e scarico e delle lavorazioni è punita con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

     Nel caso di registrazioni incomplete o infedeli la multa si applica in misura non inferiore a lire 25 milioni.

 

          Art. 10 quinquies. [16]

     Per la ripartizione, fra gli scopritori, delle multe relative a violazioni del presente decreto si applicano le norme della legge doganale e del relativo regolamento.

 

          Art. 11.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 27 ottobre 1957, n. 1031.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[8]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[10]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[11]  Articolo così modificato dalla legge di conversione.

[12]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[13]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[14]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[15]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.

[16]  Articolo aggiunto dalla legge di conversione.