§ 95.2.2g - Legge 27 ottobre 1957, n. 1031.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:27/10/1957
Numero:1031


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione [...]


§ 95.2.2g - Legge 27 ottobre 1957, n. 1031. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina dell'esenzione dall'imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957.

(G.U. 6 novembre 1957, n. 273)

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino; esenzione dall'imposta generale sull'entrata per la vendita di vino al pubblico da parte dei produttori; nuova disciplina della esenzione dall'imposta comunale di consumo a favore dei produttori di vino; concessione di un contributo negli interessi sui mutui contratti dagli Enti gestori degli ammassi volontari di uva attuati per la campagna vinicola 1957, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1, primo comma, alle parole: "fino al 31 dicembre 1957" sono sostituite le parole: "fino al 31 gennaio 1958".

     All'art. 2, primo comma, alle parole: "fino al 31 dicembre 1957" sono sostituite le parole: "fino al 31 gennaio 1958".

     All'art. 3, primo comma, alle parole: "entro il 10 ottobre 1957" sono sostituite le parole: "entro il 10 novembre 1957".

     Dopo l'art. 4 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 4 bis. - Le agevolazioni temporanee straordinarie per lo spirito e l'acquavite di vino di cui al decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, convertito nella legge 12 maggio 1957, n. 307, sono estese anche agli spiriti e alle acquaviti ottenuti nel periodo che va dal 1° settembre 1957 al 13 settembre 1957";

     "Art. 4 ter. - All'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, convertito nella legge 15 novembre 1955, n. 1037, è aggiunto il seguente comma: "E' stabilito in lire 4.000 per ettanidro un diritto erariale per gli spiriti classificati di seconda categoria, provenienti da frutta diversa dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste nonché dalle carrube e dai fichi".

     All'art. 6 - sono aggiunte, in fine, le parole: "e sono aggiunte le parole: "L'esenzione dalla imposta di consumo compete al produttore ed alla sua famiglia anche quando essi non risiedono nel Comune in cui ha luogo la vinificazione o in Comune limitrofo, purché il trasporto sia effettuato con bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dall'ufficio delle imposte di consumo del Comune di provenienza"".

     Dopo l'art. 6 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 6 bis. - Il diritto alla esenzione dal pagamento dell'imposta di consumo sul vino destinato al consumo familiare è esteso a tutti i produttori, manuali coltivatori, concedenti, salariati fissi e braccianti agricoli, qualunque sia la località o il fondo in cui avviene la vinificazione delle uve, purché il trasporto sia effettuato con bolletta di accompagnamento da rilasciarsi dall'ufficio delle imposte di consumo del Comune di provenienza";

     "Art. 6 ter. - Gli ultimi cinque commi dell'art. 73 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, sono abrogati".

     Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:

     "Art. 7 bis. - Non sono soggetti alle imposte dirette i redditi che vengono realizzati da società cooperative costituite in cantine sociali, comunque denominate, per la lavorazione delle uve prodotte e conferite dai soci".

     All'art. 8, le parole: "lo stanziamento di lire 500 milioni" sono sostituite dalle parole: "lo stanziamento di lire 800 milioni".

     All'art. 10, le parole: "la spesa di lire 500 milioni" sono sostituite dalle parole": "la spesa di lire 800 milioni".

     Dopo l'art. 10 sono aggiunti i seguenti:

     "Art. 10 bis. - Chiunque prepara, a scopo di commercio, mosti, vini, vini speciali, impiegando, in in tutto o in parte zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire 50 mila a lire 100 mila per ogni quintale di prodotto. Nei casi di particolare gravità la pena è aumentata fino al doppio.

     I prodotti oggetto della violazione ed i mezzi adoperati per la frode nonché il macchinario e tutto il materiale mobile esistente nelle fabbriche e nei magazzini annessi sono confiscati, sempre che siano serviti alla consumazione del reato.

     Resta salvo l'impiego dello zucchero (saccarosio) nei limiti esplicitamente consentiti dalle norme vigenti di disciplina della produzione.

     "Art. 10 ter. - In ogni fabbrica di vermouth, di vini marsala, di liquori e di vini liquorosi in genere, oltre al registro di carico e scarico, dovranno essere tenuti dal fabbricante speciali registri delle lavorazioni, forniti dall'Amministrazione finanziaria, nei quali, ogni volta che sono effettuate le singole operazioni, deve esserne fatta annotazione affinché dai registri risultino in ogni momento le quantità dello zucchero messe in lavorazione, il numero e la specie delle operazioni compiute, lo stato di quelle in corso".

     "Art. 10 quater. - L'inosservanza dell'obbligo di tenere i registri di carico e scarico e delle lavorazioni è punita con la multa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

     Nel caso di registrazioni incomplete o infedeli la multa si applica in misura non inferiore a lire 25 milioni".

     "Art. 10 quinquies. - Per la ripartizione, fra gli scopritori, delle multe relative a violazioni del presente decreto si applicano le norme della legge doganale e del relativo regolamento".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.