§ 4.6.1d - Legge 12 maggio 1957, n. 307.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.6 alcol e bevande alcoliche
Data:12/05/1957
Numero:307


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino, con le [...]


§ 4.6.1d - Legge 12 maggio 1957, n. 307.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino.

(G.U. 15 maggio 1957, n. 123).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69, concernente il ripristino delle agevolazioni temporanee straordinarie per la distillazione del vino, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     alle parole: dalla distillazione di vini genuini, sono sostituite le parole: dalla distillazione di vini denunciati come genuini;

     alle parole: acescenti o alterati, tali riconosciuti, sono sostituite le parole: acescenti o alterati, e tali riconosciuti;

     dopo le parole: nella legge 31 gennaio 1954, n. 3, sono aggiunte le parole: ed estensivamente alla produzione posteriore al 30 aprile e fino al 31 agosto 1957;

     in fine, è aggiunto il seguente comma:

     L'Amministrazione finanziaria, d'intesa con gli uffici dei Ministeri dell'agricoltura e dell'industria, provvederà a garantire, con particolari controlli, la genuinità dei vini ammessi alla distillazione agevolata.

     L'art. 3 è soppresso.