§ 95.11.14 - Legge 4 marzo 1952, n. 110.
Modificazioni ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.11 imposta generale sull'entrata
Data:04/03/1952
Numero:110


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.  [3]
Art. 3.      La facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione [...]
Art. 4.      Salvo quanto disposto dal precedente art. 1, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 95.11.14 - Legge 4 marzo 1952, n. 110. [1]

Modificazioni ad alcune aliquote della imposta generale sull'entrata.

(G.U. 13 marzo 1952, n. 63)

 

 

     Art. 1. [2]

     L'imposta sull'entrata dovuta in abbonamento, in base al volume degli affari è stabilita:

     a) nella misura del 4 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dell'8 per cento ad ogni passaggio;

     b) nella misura del 4 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da thè, sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi classificati di lusso;

     c) nella misura del 3 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 5 per cento ad ogni passaggio;

     d) nella misura del 3 per cento, sui proventi lordi conseguiti dai ristoranti, caffè, bar, sale da thè, sale da ballo, circoli, club ed altri simili locali, compresi quelli esistenti negli alberghi, per gli esercizi di prima categoria;

     e) nella misura del 2 per cento, per le vendite di libri usati;

     f) nella misura dell'1 per cento, per le vendite dei prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota del 3, del 2 o dell'1 per cento ad ogni passaggio;

     g) nella misura dello 0,50 per cento, per le vendite di prodotti soggetti nei modi normali all'aliquota dello 0,50 per cento ad ogni passaggio.

 

          Art. 2. [3]

     Per gli atti economici relativi al commercio dei seguenti prodotti l'imposta sull'entrata è dovuta:

     a) nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile per i pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

     b) nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per il corallo, tanto allo stato grezzo che lavorato;

     c) nella misura del 3 per cento dell'entrata imponibile per le pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate, e per le confezioni in pellicceria, escluse quelle elencate all'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, e quelle indicate nel penultimo comma del presente articolo;

     d) nella misura del 5 per cento dell'entrata imponibile per gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro e in platino.

     L'aliquota d'imposta dell'8 per cento stabilita dall'art. 4 della legge 7 gennaio 1949, n. 1, per le pelli da pellicceria e per le confezioni in pellicceria ivi indicate, si applica anche agli atti economici relativi al commercio di pelli da pellicceria, grezze o comunque lavorate o confezionate, e confezioni di pellicceria di volpe platinata, nutria e caracul.

     Le stesse aliquote di cui ai commi precedenti sono applicabili per l'importazione dall'estero dei suddetti prodotti.

 

          Art. 3.

     La facoltà prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, ai fini della determinazione degli speciali regimi d'imposizione all'imposta sull'entrata ivi contemplati, può essere esercitata anche relativamente alle entrate derivanti dal commercio del latte e dei suoi derivati, del sommacco in foglie, del legname resinoso da opera, delle pelli da pellicceria e confezioni in pellicceria, delle acque e bevande gassate e del ghiaccio e delle carte da giuoco.

 

          Art. 4.

     Salvo quanto disposto dal precedente art. 1, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 26 novembre 1957, n. 1153.

[3] Articolo così modificato dall'art. unico della L. 18 febbraio 1963, n. 190.