§ 84.5.39 - D.M. 5 novembre 2004, n. 292.
Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.5 sovvenzioni e agevolazioni
Data:05/11/2004
Numero:292


Sommario
Art. 1.  Beneficiari e ripartizione della somma stanziata
Art. 2.  Esclusione o riduzione dei contributi
Art. 3.  Separazione contabile
Art. 4.  Elementi di valutazione
Art. 5.  Assegnazione dei contributi
Art. 6.  Domanda di ammissione al contributo
Art. 7.  Controlli da parte dei comitati regionali per le comunicazioni
Art. 8.  Revoca del provvedimento di concessione
Art. 9.  Norme transitorie
Art. 10.  Abrogazioni


§ 84.5.39 - D.M. 5 novembre 2004, n. 292. [1]

Regolamento recante nuove norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni.

(G.U. 4 dicembre 2004, n. 285)

 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'articolo 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122, concernente: «Differimento dei termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive»;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 30 ottobre 1998, n. 68, concernente: «Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 1998;

Vista la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, concernente: «Regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'articolo 45, comma 3;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, recante: «Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti per il settore radiotelevisivo»;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000), ed, in particolare, l'articolo 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) ed, in particolare, l'articolo 145, commi 18 e 19;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonchè per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) ed, in particolare, l'articolo 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed, in particolare, l'articolo 80, comma 35;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) ed, in particolare, l'articolo 4, comma 5;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonchè delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione»;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: «Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225, concernente: « Regolamento recante modalità e criteri di attribuzione del contributo previsto dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per le emittenti radiofoniche locali»;

Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto il «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'articolo 41, comma 9;

Considerata la necessità di innovare la disciplina attualmente contenuta nel decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, per adeguarla alle norme in materia radiotelevisiva emanate successivamente alla sua entrata in vigore;

Considerato che con apposito regolamento del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, saranno definiti i criteri, secondo il principio di proporzionalità, per la revoca di contributi previsti in favore delle emittenti radiofoniche e televisive che diffondano messaggi pubblicitari ingannevoli, anche in considerazione dell'attività del Comitato di controllo di cui all'articolo 3 del citato Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 31 maggio 2004;  Ritenuto di non poter aderire a quanto segnalato dal Consiglio di Stato nel citato parere in relazione all'integrazione del criterio prevalente del fatturato medio con altri e diversi parametri, in quanto le emittenti beneficiarie del contributo del presente regolamento già soddisfano le esigenze di garantire l'autoproduzione e l'informazione essendo già ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, sotto il diverso profilo dell'innovazione tecnologica e dell'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, per la mancata attuazione di detto piano;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri GM 139366/4624/DL del 3 agosto 2004;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Beneficiari e ripartizione della somma stanziata

     1. I termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni, sono specificati nel bando di concorso emanato dal Ministero delle comunicazioni, di seguito denominato «Ministero», entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, le emittenti televisive locali titolari di concessione o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ovvero abbiano ottenuto il parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269.

     3. Costituisce requisito di ammissibilità al contributo di cui al comma 1 l'adesione dell'emittente richiedente al «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari», approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 4 giugno 2002, di seguito denominato «Codice in materia di televendite» e al «Codice di autoregolamentazione sulla tutela dei minori in TV», approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002, di seguito denominato «Codice TV e minori».

     4. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, è ripartito dal Ministero secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nella medesima regione o provincia autonoma che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno. Nella predetta ripartizione si dovrà dare particolare rilievo alle regioni e province autonome ricomprese nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione. Si considera operante in una determinata regione o provincia autonoma, l'emittente la cui sede operativa principale di messa in onda del segnale televisivo è ubicata nel territorio della medesima regione o provincia autonoma, ovvero l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione o provincia autonoma irradiata. Ai fini del presente decreto per fatturato si intendono i ricavi riferiti all'esercizio esclusivo dell'attività televisiva di cui alla voce «ricavi delle vendite e delle prestazioni» risultante dal conto economico del bilancio di esercizio.

     5. La somma assegnata a ciascuna regione e provincia autonoma è attribuita alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria predisposta tenendo conto degli elementi indicati nell'articolo 4.

 

     Art. 2. Esclusione o riduzione dei contributi

     1. Sono escluse dall'erogazione del contributo:

     a) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano ricorsi giurisdizionali pendenti in materia;

     b) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare, ove non sia intervenuta autorizzazione all'esercizio provvisorio;

     c) le emittenti non in regola con il pagamento del canone di concessione. Sono considerate in regola anche le emittenti che usufruiscano delle dilazioni di pagamento previste dalla legge o nei cui confronti siano intervenute pronunce giurisdizionali favorevoli ed esecutive in controversie relative al pagamento dei canoni di concessione, salvo il diritto di ripetizione dei contributi erogati a seguito di decisione sfavorevole all'emittente;

     d) le emittenti che ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge 3 maggio 2004, n. 112, si impegnano a trasmettere televendite per oltre l'80 per cento della propria programmazione.

     2. Per le emittenti nei cui confronti l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni abbia emesso, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, più di un provvedimento sanzionatorio per violazioni dell'articolo 15, commi 10, 11 e 13 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ivi compresa l'ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta, salvo quanto previsto dal comma 3 i contributi spettanti ai sensi del presente regolamento sono ridotti nella misura seguente:

     a) del 40 per cento, se sono irrogate più sanzioni per la violazione dei divieti di cui all'articolo 15, commi 11 e 13, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

     b) del 30 per cento, se una sola delle sanzioni irrogate riguarda la violazione dei divieti di cui alla precedente lettera a);

     c) del 20 per cento, se le sanzioni sono irrogate esclusivamente per la violazione dei divieti di cui all'articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

     3. L'applicazione di più di quattro sanzioni da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo, per le violazioni di cui al comma 2, ivi compresa l'ipotesi di avvenuto pagamento in misura ridotta, comporta l'esclusione totale dal contributo per il medesimo anno.

 

     Art. 3. Separazione contabile

     1. I soggetti che presentano per la prima volta domanda per ottenere il contributo previsto dall'articolo 1, qualora gestiscano più di una attività, anche non televisiva, devono instaurare entro l'esercizio in corso un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attività dell'emittente televisiva e quelle inerenti ad altre attività; a partire dall'anno successivo i soggetti devono dichiarare di aver instaurato il regime di separazione contabile.

 

     Art. 4. Elementi di valutazione

     1. Gli elementi da valutare ai fini dell'erogazione all'emittente del contributo di cui all'articolo 1, sono i seguenti:

     a) media dei fatturati realizzati nel triennio precedente. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome è presa in esame, ai fini del punteggio, la quota parte della media dei fatturati riferibili all'attività televisiva posta in essere in ciascuna regione o provincia autonoma;

     b) personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, in riferimento all'attività svolta nell'anno precedente a quello in cui è erogato il contributo stesso, suddiviso, secondo il contratto di lavoro applicato, in:

     1) contratto a tempo indeterminato;

     2) contratto a tempo determinato;

     3) contratto di formazione lavoro;

     4) contratto di apprendistato;

     5) contratto a tempo parziale ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile;

     6) giornalisti, iscritti ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni, così suddivisi:

     6.1) giornalisti professionisti iscritti nell'Albo professionale;

     6.2) giornalisti pubblicisti iscritti nell'Albo professionale;

     6.3) praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro.

     2. Nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più regioni o province autonome è presa in esame, ai fini dell'attribuzione del punteggio, la quota parte del personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva in ciascuna regione o provincia autonoma.

     3. I punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui al comma 1 sono indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

 

     Art. 5. Assegnazione dei contributi

     1. Il compito di accertare la effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo e di predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo tra le emittenti televisive locali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 4 e dei punteggi indicati nella allegata tabella A è svolto dai comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, i quali provvedono a comunicare le graduatorie stesse, entro trenta giorni dalla loro approvazione, al Ministero e, contestualmente, a renderle pubbliche, indicando analiticamente i punteggi relativi a ciascun elemento di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1.

     2. Non è consentito l'inserimento in graduatoria di emittenti che dichiarino nella domanda di possedere un numero di dipendenti o soci lavoratori inferiore a quello previsto dall'articolo 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri e successive modificazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive private a carattere comunitario come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della citata deliberazione n. 78 del 1998.

     3. Il contributo è erogato, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale e delle province autonome di Trento e Bolzano, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trentacinque per cento dei graduati, arrotondato all'unità superiore, per l'anno 2004 e, dall'anno 2005, nei limiti del trentasette per cento dei graduati, arrotondato all'unità superiore, in misura proporzionale al valore ottenuto mediante ponderazione rispetto alla media dei punteggi di ciascun elemento di valutazione previsto dall'articolo 4, comma 1, secondo la formula di cui alla tabella A allegata al presente regolamento.

 

     Art. 6. Domanda di ammissione al contributo

     1. Le emittenti televisive locali titolari di concessione o di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni e integrazioni, devono inviare al comitato regionale per le comunicazioni competente apposita domanda a mezzo raccomandata postale o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di cui al comma 1 dell'articolo 1.

     2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla graduatoria:

     a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 20 marzo 2001, n. 66;

     b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;

     c) il numero di codice fiscale e di partita IVA del richiedente;

     d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno precedente a quello cui si riferisce il bando di cui all'articolo 1, comma 1, alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, ovvero l'adozione del parere favorevole all'ammissione stessa da parte della commissione per le provvidenze alle imprese di radiodiffusione televisiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 269, costituisce, in ogni caso, condizione per l'erogazione totale del contributo;

     e) la dichiarazione di adesione al Codice in materia di televendite e al Codice TV e minori.

     3. Nella domanda sono indicati gli elementi, previsti dall'articolo 4, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda è corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi, i quali possono essere comprovati, nei casi consentiti, anche mediante apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     4. Nel caso in cui l'emittente, invitata dall'organo competente ad integrare la documentazione presentata, non ottemperi all'invito stesso entro il termine indicato, l'elemento, in merito al quale è stata richiesta l'integrazione documentale, non è valutato ai fini del punteggio.

 

     Art. 7. Controlli da parte dei comitati regionali per le comunicazioni

     1. Fermo restando il disposto dell'articolo 71, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, entro i sessanta giorni successivi alla predisposizione delle graduatorie di cui all'articolo 5, comma 1, sono tenuti a verificare le dichiarazioni delle emittenti collocate in graduatoria riferite agli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), e b), ove le medesime non siano state corredate, all'atto di presentazione della domanda, dalla seguente documentazione:

     a) copia autentica dei bilanci di esercizio del triennio precedente a quello di presentazione della domanda, con attestazione del registro delle imprese di avvenuto deposito di ciascun bilancio; per il bilancio di esercizio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, nel caso di soggetti che redigono il bilancio per periodi non coincidenti con l'anno solare, copia autentica dell'ultimo bilancio di esercizio approvato e depositato al Registro delle imprese, con attestazione da parte dello stesso ufficio di avvenuto deposito e situazione patrimoniale non anteriore di oltre due mesi alla data di presentazione della domanda, certificata dai competenti organi sociali; per i soggetti non tenuti al deposito del bilancio, copia autentica del verbale di assemblea di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio e situazione patrimoniale non anteriore di oltre due mesi alla data di presentazione della domanda, certificata dai competenti organi sociali;

     b) copia autentica del libro matricola alla data di presentazione della domanda e certificati di correntezza contributiva aggiornati almeno al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

     2. I Comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi devono altresì verificare l'esistenza di un sistema di separazione contabile per i soggetti di cui all'articolo 3.

     3. Per le emittenti la cui media dei fatturati aumenti più di un terzo rispetto al dato comunicato nell'anno precedente a quello di presentazione di ciascuna domanda, i comitati regionali per le comunicazioni e, ove non costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi sono tenuti a verificare analiticamente i relativi dati contabili.

 

     Art. 8. Revoca del provvedimento di concessione

     1. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali contenute nella domanda ad essa allegata ovvero non è stato rispettato quanto previsto dall'articolo 3 o nel caso di perdita del requisito di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo è revocato, previa contestazione, in esito ad un procedimento in contraddittorio.

     2. Il contributo è revocato alle emittenti il cui patrimonio netto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda sia inferiore all'importo previsto dall'articolo 6, comma 3, della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 1° dicembre 1998, n. 78, approvativa del regolamento per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri, ove non sia stato reintegrato in sede di approvazione del bilancio. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive private a carattere comunitario come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della citata deliberazione n. 78 del 1998.

     3. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico del soggetto beneficiario di riversare all'erario, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto «ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonchè l'esclusione dalla partecipazione alla distribuzione dei contributi per i tre anni successivi all'accertamento della non corrispondenza di cui al comma 1.

     4. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione a ruolo delle somme complessivamente dovute.

 

     Art. 9. Norme transitorie

     1. Ai fini della valutazione dell'elemento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) in riferimento ai soli anni 2003 e 2004, al personale dipendente della società che presenta la domanda di ammissione al contributo è equiparato il personale applicato dalla medesima società allo svolgimento della propria attività televisiva purchè detto personale sia dipendente da società controllate dalla società istante, che abbiano per oggetto sociale esclusivo attività connesse alla programmazione televisiva e che svolgano l'attività in esclusiva per la società titolare della concessione o dell'autorizzazione televisiva in ambito locale richiedente.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 si applicano in relazione alle domande presentate dalle emittenti per l'ottenimento del contributo dall'anno 2006.

 

     Art. 10. Abrogazioni

     1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto 21 settembre 1999, n. 378.

 

Tabella A

(art. 4, comma 3)

 

Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all'art. 4, comma 1, ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'art. 1:

lettera a) - media dei fatturati realizzati nel triennio precedente - fino a punti 200;

per la lettera a) il punteggio va attribuito in maniera proporzionale assegnando il punteggio massimo di punti 200 al fatturato più alto delle emittenti in graduatoria. Si applica, altresì, una maggiorazione fissa di punti 60 per ciascun fatturato superiore a 6 milioni di euro e di punti 30 per ciascun fatturato compreso tra 2,5 e sei milioni di euro. Per le emittenti aventi sedi legale ed operativa nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna si applica una maggiorazione fissa di punti 480 per ciascun fatturato superiore a 8 milioni di euro, di punti 260 per ciascun fatturato compreso tra 6 e 8 milioni di euro e di punti 130 per ciascun fatturato compreso tra 2,5 e 6 milioni di euro. I predetti tetti di fatturato sono soggetti a revisione in aumento del 2,5 per cento annuo, e sono indicati, annualmente, nel bando di concorso di cui all'articolo 1, comma 1;

lettera b) personale dipendente applicato allo svolgimento dell'attività televisiva:

per ogni giornalista professionista punti 60;

per ogni giornalista pubblicista punti 45;

per ogni praticante giornalista professionista punti 45;

per ogni altro dipendente punti 30.

.Le unità di personale assunte con contratto di formazione lavoro sono valutate nella misura del 50 per cento del punteggio ad esse relativo, le unità di personale assunte con contratto di lavoro a tempo determinato e di apprendistato sono valutate nella misura del 20 per cento del punteggio ad esse relativo per ciascun anno di durata del contratto. Le unità di personale assunte con contratto a tempo parziale ovvero a tipologia di orario ridotto modulato flessibile sono valutate nella misura percentuale corrispondente alla quota di orario della prestazione effettivamente svolta, rapportata al contratto a tempo pieno;

per la lettera b) si prendono in considerazione i contratti di lavoro stipulati anteriormente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per ottenere il contributo: il punteggio è rapportato al periodo di durata del contratto.

 

(Art. 5, comma 3)

 

Formula per l'attribuzione del contributo in base alla graduatoria, nel limite del trentacinque per cento dei graduati arrotondato all'unità superiore per l'anno 2004 e del trentasette per cento dei graduati, arrotondato all'unità superiore, dall'anno 2005:

PFi/PFm x 40 + PDi/PDm x 60 = Vi

PFi = punteggio relativo al fatturato dell'emittente iesima

PFm = media aritmetica del totale dei punteggi relativi al fatturato

PDi = punteggio relativo ai dipendenti dell'emittente iesima  PDm = media aritmetica del totale dei punteggi relativi ai dipendenti

Vi = Valore di attribuzione all'emittente iesima


[1] Abrogato dall'art. 9 del D.P.R. 23 agosto 2017, n. 146, fermo restando quanto ivi previsto.