§ 84.5.11 - D.M. 21 settembre 1999, n. 378.
Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:84. Radio e telecomunicazioni
Capitolo:84.5 sovvenzioni e agevolazioni
Data:21/09/1999
Numero:378


Sommario
Art. 1.  Beneficiari e ripartizione della somma stanziata
Art. 2.  Esclusione dai contributi
Art. 3.  Separazione contabile
Art. 4.  Elementi di valutazione
Art. 5.  Assegnazione dei contributi
Art. 6.  Domanda di ammissione al contributo
Art. 7.  Revoca del provvedimento di concessione


§ 84.5.11 - D.M. 21 settembre 1999, n. 378. [1]

Regolamento recante norme per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448

(G.U. 28 ottobre 1999, n. 254)

 

 

     Art. 1. Beneficiari e ripartizione della somma stanziata

     1. I termini procedimentali e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sono specificati nel bando di concorso emanato annualmente dal Ministero delle comunicazioni e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le emittenti televisive locali titolari di concessione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1, siano state ammesse, con provvedimento adottato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

     3. L'ammontare annuo dello stanziamento previsto dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ripartito tra i vari bacini di utenza televisiva in proporzione al fatturato realizzato nel triennio precedente dalle emittenti operanti nel medesimo bacino televisivo che abbiano chiesto di beneficiare delle misure di sostegno. Nella predetta ripartizione si dovrà dare particolare rilievo ai bacini di utenza televisiva ricompresi nelle aree economicamente depresse e con elevati indici di disoccupazione. Si considera operante in un determinato bacino televisivo, l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata.

     4. La somma assegnata a ciascun bacino di utenza televisivo è attribuita alle emittenti aventi titolo all'erogazione del contributo per un quinto in parti uguali e per quattro quinti in base ad una graduatoria predisposta tenendo conto degli elementi indicati nell'articolo 4.

 

          Art. 2. Esclusione dai contributi

     1. Sono escluse dall'erogazione del contributo:

     a) [2];

     b) le emittenti che non risultino in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Sono considerate in regola anche le imprese che abbiano concordato con gli istituti previdenziali la rateizzazione dei contributi arretrati e che abbiano assolto, alle scadenze previste, gli impegni assunti ovvero che abbiano in materia ricorsi giurisdizionali pendenti;

     c) le emittenti assoggettate a procedura concorsuale fallimentare;

     d) le emittenti non in regola con il pagamento del canone.

 

          Art. 3. Separazione contabile

     1. I soggetti che intendano ottenere il contributo previsto dall'articolo 1, qualora gestiscano più di una attività, anche non televisiva, devono impegnarsi ad instaurare un regime di separazione contabile e devono produrre uno schema di bilancio in cui risultino separate contabilmente le poste di entrata e di spesa afferenti all'attività dell'emittente televisiva e quelle inerenti ad altre attività.

 

          Art. 4. Elementi di valutazione

     1. Gli elementi da valutare ai fini dell'erogazione all'emittente del contributo di cui all'articolo 1, sono i seguenti:

     a) media dei fatturati realizzati nel triennio precedente;

     b) personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, in riferimento all'attività svolta nell'anno precedente a quello in cui è erogato il contributo stesso, suddiviso in base al contratto ad esso applicato:

     1) a tempo determinato;

     2) di formazione lavoro;

     3) a tempo indeterminato;

     4) per i giornalisti iscritti all'Albo professionale.

     2. I punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui al comma 1 sono indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

 

          Art. 5. Assegnazione dei contributi

     1. Il compito di accertare la sussistenza dei requisititi per beneficiare del contributo e di predisporre le graduatorie per la ripartizione del contributo tra le emittenti televisive locali tenendo conto degli elementi di cui all'articolo 4 e dei punteggi indicati nella allegata tabella A è svolto dai comitati regionali per le comunicazioni e, fino alla costituzione di questi ultimi, dai comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

     2. Il contributo è erogato, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale, alle emittenti collocate ai primi posti della graduatoria, nei limiti del trenta per cento dei graduati, arrotondato all'unità superiore, in misura proporzionale al fatturato realizzato nel triennio precedente all'anno di presentazione della domanda.

     3. Nel caso in cui l'emittente abbia già beneficiato di sovvenzioni previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, l'importo del contributo da erogare è ridotto dell'ammontare delle sovvenzioni stesse.

 

          Art. 6. Domanda di ammissione al contributo

     1. Le emittenti televisive locali titolari di concessione che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, devono inviare al comitato regionale per le comunicazioni competente apposita domanda a mezzo raccomandata postale o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del bando di cui al comma 1 dell'articolo 1.

     2. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla graduatoria:

     a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio;

     b) la dichiarazione che l'impresa editrice ha già assolto a tutti gli obblighi contabili cui essa è tenuta ai sensi della normativa vigente;

     c) il numero di codice fiscale e di partita IVA della concessionaria.

     3. Nella domanda sono indicati gli elementi, previsti dall'articolo 4, che si intendono sottoporre a valutazione; la domanda è corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei medesimi elementi.

 

          Art. 7. Revoca del provvedimento di concessione

     1. Qualora risulti che la concessione del contributo è stata determinata da elementi contenuti nella domanda o nella documentazione allegata alla stessa non rispondenti alla realtà, il provvedimento di concessione è revocato.

     2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo a carico dei soggetti beneficiari di restituire, entro i termini fissati nel provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto "ai prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati", oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale, nonché l'esclusione dalla partecipazione alla distribuzione dei contributi per i tre anni successivi all'accertamento della non rispondenza di cui al comma 1.

     3. Il recupero dei contributi erogati è disposto con le modalità di cui all'articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

 

     Tabella A (art. 4, comma 2)

     Punteggi da attribuire a ciascuno degli elementi di cui all'art. 4, comma 1, ai fini dell'erogazione del contributo di cui all'articolo 1:

     lettera a) fino a punti 200;

     lettera b) per ogni dipendente assunto con contratto di lavoro giornalistico punti 60, per ogni dipendente assunto con contratto per addetti all'informazione iscritti agli albi professionali previsti dalla legge istitutiva dell'Albo dei giornalisti punti 45, per ogni altro dipendente punti 30;

     (le unità di personale assunto con contratto di formazione lavoro sono valutate nella misura del 50% del punteggio ad esso relativo, le unità di personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato sono valutate nella misura del 20% del punteggio ad esso relativo per ciascun anno di durata del contratto).

     Per la lettera b) si prendono in considerazione i contratti di lavoro stipulati anteriormente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda per ottenere il contributo: il punteggio è rapportato al periodo di durata del contratto.


[1] Abrogato dall'art. 10 del D.M. 5 novembre 2004, n. 292.

[2]  Lettera abrogata dall'art. 145 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.