§ 80.11.40 - D.P.R. 5 giugno 1985, n. 359.
Regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:05/06/1985
Numero:359


Sommario
Art. 1.      I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura debbono farsi in economia, sempre che essi non [...]
Art. 2.      I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, debbono farsi in economia, possono [...]
Art. 3.      Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti con personale [...]
Art. 4.      Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno lo affidamento a persone o imprese
Art. 5.      Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle [...]
Art. 6.      I preventivi di cui all'art. 5 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre persone [...]
Art. 7.      In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata della esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali [...]
Art. 8.      Per i lavori previsti dall'art. 1, punti 1) e 2), la redazione delle perizie, dei progetti di massima e di quelli esecutivi, nonchè l'apposizione del visto per la [...]
Art. 9.      I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 sono soggetti a collaudo finale
Art. 10.      Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno, in ogni caso, essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione dell'organo [...]
Art. 11.      Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante aperture di [...]
Art. 12.      Il presente regolamento si applica anche agli uffici dei Ministri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai commissariati del Governo presso [...]


§ 80.11.40 - D.P.R. 5 giugno 1985, n. 359.

Regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(G.U. 24 luglio 1985, n. 173)

 

 

     E' approvato l'annesso regolamento per i lavori, le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vistato dal proponente.

 

 

     Art. 1.

     I lavori, le provviste ed i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per loro natura debbono farsi in economia, sempre che essi non siano attribuiti dalla legge al Provveditorato generale dello Stato o all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, sono i seguenti:

     1) lavori di riparazione, adattamento e manutenzione dei locali demaniali con i relativi impianti - ivi compresi i giardini ed i parchi annessi agli immobili - infissi e manufatti adibiti ad uso degli uffici, degli alloggi di rappresentanza e degli alloggi di servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salva la competenza degli uffici del genio civile per i lavori di straordinaria manutenzione;

     2) lavori ordinari di manutenzione, adattamento e riparazione di locali con i relativi impianti - ivi compresi i giardini ed i parchi annessi agli immobili - infissi e manufatti, presi in affitto ad uso degli uffici, degli alloggi di rappresentanza e degli alloggi di servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei casi in cui per legge o per contratto le spese siano a carico del locatario;

     3) locazione per breve tempo di immobili con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di corsi e concorsi indetti dai competenti uffici centrali e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nonchè per esigenze diverse connesse con l'attività della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quando non vi siano locali disponibili sufficienti ovvero idonei locali demaniali;

     4) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     5) divulgazione dei bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;

     6) acquisto e rilegatura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni;

     7) lavori di traduzione e compensi ad interpreti da liquidarsi comunque su presentazione di fatture, qualora l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale, ed eccezionalmente lavori di copia da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con proprio personale;

     8) riparazione, manutenzione, noleggio di automezzi; acquisto di materiali di ricambio ed accessori; spese per le autofficine e le autorimesse; provviste di carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo;

     9) lavori di stampa, tipografia, litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano;

     10) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

     11) spese postali, telefoniche e telegrafiche;

     12) acquisto di generi di cancelleria, di materiale per disegno e di valori bollati;

     13) acquisti di coppe, medaglie, diplomi, bandiere ed altri oggetti per premi; spese inerenti a solennità, feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;

     14) spese di rappresentanza con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

     15) spese casuali, con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

     16) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali adibiti a sede degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     17) acquisto di materiali, utensili ed altri oggetti necessari per l'esecuzione in economia di lavori e servizi;

     18) acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di mobili e suppellettili per ufficio, apparecchiature elettroniche, macchine da calcolo e da scrivere, macchine da stampa e fotoriproduttrici e relativo materiale tecnico, ove esistano negli stati di previsione capitoli per la imputazione della spesa;

     19) noleggio, manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;

     20) noleggio di materiale didattico, mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici;

     21) funzionamento di comitati, commissioni e consigli, con esclusione delle spese relative ai gettoni di presenza;

     22) spese per lo svolgimento di corsi di formazione e perfezionamento del personale;

     23) spese minute, non previste nei precedenti paragrafi, fino all'importo di L. 5.000.000.

     Per le spese di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 8) 10), 16), 18) e 22) il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a lire 200 milioni; per quelle di cui ai numeri 6), 7), 9), 12), 13), 14), 15), 17), 19), 20) e 21) nei casi in cui non sia superiore a lire 100 milioni.

 

          Art. 2.

     I lavori, le provviste e i servizi che, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, debbono farsi in economia, possono essere eseguiti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri:

     a) in amministrazione diretta;

     b) a cottimo fiduciario;

     c) con sistema misto, e cioè parte in amministrazione diretta e parte a cottimo fiduciario.

 

          Art. 3.

     Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori ed i servizi per i quali non occorra l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti con personale dell'Amministrazione, impiegando materiali, utensili e mezzi di proprietà o in uso alla medesima.

     Sono eseguite, altresì, in amministrazione diretta le provviste a pronta consegna, richiedendo, qualora possibile, preventivi con offerte a non meno di tre persone o imprese. E' consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista ovvero quando l'importo della spesa non superi le L. 10.000.000.

 

          Art. 4.

     Sono eseguiti a cottimo fiduciario i lavori, i servizi e le provviste per i quali si renda necessario ovvero opportuno lo affidamento a persone o imprese.

     L'esecuzione è effettuata con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli seguenti.

 

          Art. 5.

     Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi devono essere richiesti preventivi contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi comunque alle norme legislative o regolamentari vigenti, nonchè la facoltà - per l'amministrazione - di provvedere all'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell'assuntore e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l'assuntore stesso venga meno agli obblighi assunti ovvero alle norme legislative e regolamentari vigenti.

     I preventivi suddetti possono essere richiesti dall'amministrazione anche sulla base dei progetti esecutivi.

     L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata mediante lettera od altro atto del committente.

 

          Art. 6.

     I preventivi di cui all'art. 5 per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui all'art. 1 devono richiedersi ad almeno tre persone o imprese. é consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio ovvero quando l'importo della spesa non superi 10.000.000 di lire al netto dell'IVA [1] .

     Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle provviste, dei lavori o dei servizi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, potranno richiedersi a non meno di tre persone o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il periodo di tempo considerato, non superi l'importo di L. 50.000.000.

     I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno essere conservati agli atti.

 

          Art. 7.

     In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata della esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al presente regolamento, si applicano le penali stabilite nella lettera od atto di cui all'ultimo comma del precedente art. 5. Inoltre, l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese della impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

 

          Art. 8.

     Per i lavori previsti dall'art. 1, punti 1) e 2), la redazione delle perizie, dei progetti di massima e di quelli esecutivi, nonchè l'apposizione del visto per la congruità dei prezzi sui preventivi e sulle fatture possono essere effettuate a cura di funzionari tecnici in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri [2] .

     Per l'acquisto o il noleggio di macchine da calcolo e da scrivere, macchine da stampa e fotoriproduttori, per i quali esistono listini in uso presso il Provveditorato generale dello Stato, il prezzo concordato non potrà essere superiore a quello da essi risultante.

     L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al precedente art. 1 è disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui all'art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione e, in ogni caso, nell'ambito delle competenze stabilite dai citati articoli come modificati dalla legge 25 maggio 1978, n. 233.

 

          Art. 9.

     I lavori, le provviste ed i servizi di cui al precedente art. 1 sono soggetti a collaudo finale.

     Ai collaudi dei lavori previsti dall'art. 1, punti 1) e 2), si applica il primo comma dell'art. 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modificazioni [3] .

     Il collaudo è eseguito da funzionari o impiegati nominati dal citato organo competente oppure è eseguito da uffici tecnici qualora occorra specifica competenza.

     Se la spesa non supera le L. 7.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato all'uopo nominato dal competente organo.

     In ogni caso, il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori e delle provviste e lo svolgimento dei servizi.

     E' consentito il collaudo parziale dei lavori, delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai precedenti commi. In tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, così come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904.

 

          Art. 10.

     Le fatture e le note dei lavori, delle provviste e dei servizi non potranno, in ogni caso, essere pagate se non sono munite del visto di liquidazione dell'organo competente.

     I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altra da conservare agli atti, e corredati, qualora trattasi di acquisti, della prescritta presa in carico o bolletta d'inventario ovvero muniti della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

 

          Art. 11.

     Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti sulle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante aperture di credito emesse a favore dei funzionari delegati.

     Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive integrazioni e modificazioni.

 

          Art. 12.

     Il presente regolamento si applica anche agli uffici dei Ministri senza portafoglio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai commissariati del Governo presso le regioni a statuto ordinario, al commissariato dello Stato nella regione siciliana, alla rappresentanza del Governo nella regione sarda, al commissariato del Governo per la provincia di Trento, al commissariato del Governo per la provincia di Bolzano, al commissariato del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia, agli uffici della commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta nonchè al consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana.


[1]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 23 maggio 1988, n. 190.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 23 maggio 1988, n. 190.

[3]  Comma inserito dall'art. 3 del D.P.R. 23 maggio 1988, n. 190.